CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 21774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17732/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 63; -controricorrente – avverso la sentenza n. 13 / 16 /1 7 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 9/1/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento avente ad oggetto somme dalla stessa dovute per contributi di bonifica imposti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ora Consorzio di bonifica 2 [OSCURATO:PERSONA])e relativi all’anno 201 0. Il ricorrente eccepiva, tra l’altro,che i fondi di cui era proprietario e sit i all’interno del comprensorio consortile,non ricevevano alcun beneficio dalle opere di bonifica e, più in generale, il mancato compimento di lavori ed attività di risanamento effettuati dal Consorzio. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana (CTR) con la sentenza n. 13/16/2017, depositata il 9.1.2017, respingeva l’appello proposto dal Consorzio e confermava la sentenza di primo grado sul presupposto che, in assenza di un Piano Generale di Bonifica, il Consorzio non aveva fornito la prova delle opere eseguite e poste a fondamento della cartella di pagamento. 3. Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica 2 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi. 4.Il contribuente ha depositato controricorso. 5. In prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato memorie. Considerato che 1.Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360, comma primo, n. 3 e 4 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione de ll’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 n. 4 cod.proc.civ., dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ. A parere del ricorrente la sentenza della CTR sarebbe meramente apparente e motivata solo per relationem mediante il richiamo di quella di primo grado, limitandosi a richiamare gli elementi sui quali si fonda in modo apodittico, risultando incomprensibile e perplessa.2.Con il secondo motivo, viene denunciata, exart. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10, 47, comma 6, 51, comma 8, e 52 della L.R. Toscana n. 34 del 1994. La CTR avrebbe violato le suindicate norme in quanto il Consorzio ricorrente, subentrato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] istituito nel 2005 e, quindi di nuova istituzione, era stato amministrato, prima, da un una [OSCURATO:PERSONA] e, poi, da un [OSCURATO:PERSONA]; organi che non avevano il potere di adottare il Piano Generale di Bonifica essendo il relativo potere attribuito al competente organo eletto dai consorziati. 3.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., avendo la CTR violato i criteri di riparto della prova in materia di contributi per bonifica. In particolare, la CTR, non avrebbe tenuto conto che la mancata adozione di un Piano Generale di Bonifica era conseguenza della disciplina in materia prevista dalle norme regionali richiamate nel motivo che precede,nonché della L.R. Toscana n. 47 del 2009, n. 8 del 2010 e n. 47 del 2010 che avevano comportato la sospensione delle elezioni consortili e, conseguentemente, l’impossibilità di eleggere gli organi deputati all’approvazione del Piano. Pertanto, la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica comportavano l’inversione dell’onere della prova circa la debenza del tributo a carico del contribuente. 4.Con il quarto motivo il ricorren te deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ . , per non aver la CTR, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio sopra indicato, valutato la relazione tecnicae la documentazione contabile amministrativa attestante l’effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati e programmati dal Consorzio nella zona dove erano ubicati gli immobili del contribuente e il relativo programma della Provincia per l’anno 2010 in cui venivano approvati i suddetti interventi. 5. Con il quinto motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccepita mancata pronuncia della CTP relativa alle distanze istruttorie avanzate dal Consorzio e, in particolare, sulla richiesta c.t.u. 6.Il primo motivo è inammissibile. Sotto la formulazione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente denuncia in realtà la motivazione apparente, formulata per relationem e contradditoria della CTR e, dunque, il motivo in esame va inquadrato nella violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. Occorre, infatti, rilevare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta descritta da una norma di legge e, dunque, implica un problema interpretativo della stessa. Risulta di tutta evidenza la differente censura proposta dal ricorrente, che deve correttamente essere inquadrata nel n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. 6.1. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (ex plurimis Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 - 01). Ricorre, pertanto, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. 6.2. Altro principi o affermato dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui «Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (ex plurimis Cass. n. 5947 del 2023 Rv. 667202 -01). 6.3. Alla luce di quantosopra va rilevato che la CTR, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha reso chiare le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, rilevando che la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica imponeva al Consorzio di provare il fondamento della propria pretesa;prova da quest’ultimo non offerta. Il ricorrente non ha, poi, dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni dei diversi gradi di giudizio erano tra loro diverse. 7.Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati.7.1. La questione, del tutto peculiare in materia di contributi di bonifica, attiene al riparto dell’onere probatorio in tema di con tributi consortili nel caso di assenza del Piano Generale di Bonifica. 7.2. Ed invero, è incontroversa tra le parti la mancata adozione del suindicato indicato Piano. In tema di contributi consortili questa Corte ha affermato che «il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcunbeneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente». (Cass.n. 8079 del 2020 Rv. 657553 -01) Da ciò consegue che in mancanza di «perimetro di contribuenza», o in caso di mancata valutazione dell’immobile nel «piano di classifica», grava sul consorzio l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici. I principi sopra riportati muovono dalla constatazione che il presupposto dell’obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi degli art.860 c.c. e 10 r.d. n. 215 del 1933, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. 7.3. Tali conclusioni hanno quale presupposto la mancata specifica contestazione delpiano di classifica, contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti de rivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (S.U. n. 26009 del 2008 Rv. 605257 -01). 7.4.In ordine alla contestazione del piano di classifica, questa Corte ha affermato il principio secondo cui «In tema di contributi consortili, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente» (Cass. n. 24356 del 2016 Rv. 641760 -01). 7.5. Tale principio tiene conto del fatto che ciascun Consorzio di Bonifica, così come previsto dalla legislazione regionale e, nello specifico dalla L.R. Toscana 34 del 1994, deve svolgere l'attività di bonifica secondo le previsioni del Piano generale di Bonifica adottato per quel comprensorio (art. 8), cos̀ concorrendo, con Regione ed enti locali, alla realizzazione delle finalità indicate dall’art. 1. Ne consegue che, individuata le attività di bonifica ex art 2 della L.R. Toscana n. 34 del 1994 queste, ove inserite nei Piani generali di Bonifica (art 8), danno origine all’obbligo del pagamento del contributo consortile e ciò perché tale ̀ il contesto nel quale i proprietari di immobili posti nell’ambito del comprensorio delimitato dal perimetro di contribuenza debbono concorrere a sostenere gli oneri finanziari afferenti la bonifica, in ragione del conseguimento attuale o potenziale di benefici dall'attività di bonifica già realizzata o comunque programmata. 7.6.Così ricostruito il quadro normativo, nel caso di specie, per come emerge dagli atti di causa (ricorso e controricorso), risulta che il consorziato aveva fin dall'inizio eccepito giustappunto l’illegittimità del piano di classifica, sull’essenziale presupposto che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un Piano generale di Bonifica. La CTR, accertata tale omessa adozione del Piano, ha, dunque, correttamente imposto al Consorzio l’onere di provare i presupposti della pretesa azionata; onere che non ha ritenuto assolto(pag 3 della sentenza CTR). 7.7.In conclusione deve affermarsi che il Piano generale di Bonifica, definendo le linee di intervento della bonifica sul territorio, individua le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati, oggetto del piano di classifica; di talché esso è presupposto indefettibile del successivo piano di classifica, con il quale si individuano i benefìci derivanti dalle opere di bonifica, si stabiliscono i parametri per la quantificazione dei medesimi e si determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale. Il piano di classifica degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza individua, infatti, i benefici derivanti dalle opere che rispondono alle linee di intervento dettate dal Piano generale di Bonifica, di talché l’eccepita eccezione relativa alla mancata adozione di quest’ultimo ̀ volta proprio a contestare la suindicata corrispondenza, con conseguente onere probatorio, circa i presupposti per richiedere il tributo in capo al Consorzio. Va, poi, precisato che, seppure il piano di classifica può certamente evidenziare l’avvenuto compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della bonifica generale, le quali si siano rese necessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario, così sopperendo alla mancata previsione delle medesime opere nel Piano generale di Bonifica, tuttavia, in questo caso, ̀ onere del Consorzi o fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato; onere del cui assolvimento non vi è traccia nel caso di specie. 7.8. Le conclusioni sopra riportate non risultano inficiate dalla circostanza riportata dal ricorrente circa l’impossibilità, stante la mancata costituzione del Consorzio e dei relativi organi, di approvare il Piano generale di Bonifica. Sul punto assume rilievo il combinato disposto degli artt .13, comma 2, e 53 della L.R. Toscana n. 34 del 1994 che attribuiscono alle Comunità montane le funzioni dei Consorzi di bonifica sino a quando questi non sono costituiti.Tale impossibilità, di tutta evidenza, non è in grado di legittimare la pretesa impositiva in esame consentendo, diversamente, una sostanziale disapplicazione dei principi sopra affermati. 8.Il quarto e il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati. 8.1. Sul punto si richiama il consolidato principio secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove, al pari della sceltatra di esse di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 31568 del 2022). Il compito di questa Corte, d'altra parte, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento delle emergenze fattuali acquisite in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, piuttosto, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma, come detto, non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.) e se, pur a fronte di una motivazione che abbia tali requisiti, non abbia del tutto omesso di valutare fatti emergenti dagli atti di causa e decisivi ai fini della soluzione della controversia; circostanze che non ricorrono nella fattispecie. 8.2.Si osserva, inoltre, che non è ipotizzabile nel caso di specie una omessa pronuncia ex art 112 cod.proc.civ., in quanto siffatta omissione si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione ̀ denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. In ogni caso, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Nella fattispecie, non risulta sussistere tale presupposto e, peraltro, il suindicato vizio non sarebbe stato deducibile, trovando applicazione la previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ. avendo la sentenza impugnata confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte -Rigetta il ricorso . -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole in euro 500,00oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge -Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, d à