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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07699/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 7853 / 20 2 2 propost i da: Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 386 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma , alla Via della [OSCURATO:PERSONA]. 201 , presso lo studio del medesimo ( [OSCURATO:TELEFONO]; Pec:[OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate -Riscossione; -intimata – - avverso l a sente nza n. 25 9 / 20 2 2 emessa d a l la C T P di Roma in data 20/01/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio di ottemperanza – Liquidazione spese processuali – Violazione minimi tariffari Rilevato che L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite liquidategli con sentenza n. 2199/2020 della CTP Roma, ha, dopo aver preso atto dell’intervenuto pagamento in corso di giudizio, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di quanto dovuto, dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l’Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00.

L’Agenzia delle Entrate –Riscossione non ha svolto difese.

Considerato che

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018 del Ministero della Giustizia, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonchédell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR operato per il giudizio di ottemperanza una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi dell’intero grado di giudizio, anzichè distinta per fasi, e, comunque, una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi, senza motivare in alcun modo le ragioni di detta riduzione, ed anche minimi.

1.1. Il ricorso è infondato.

Per stessa ammissione del ricorrente (cfr. inizio pag. 4 del ricorso), la sentenza (n. 2199/2020 depositata in data 16.7.2020) con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nel giudizio contraddistinto dal RG5883/2019), ha, in accoglimento dell’originario gravame, condanna to l’Agenzia delleEntrate – R iscossione al pagamento delle spese dell’intero giudizio(nella misura complessiva di € 2.000, con distrazione in suo favore , siccomedichiaratosi antistatario, per il giudizio di primo grado, in quella di € 2.000, sempre con distrazione in suo favore, per quello di secondo grado, e,per il giudizio di rinvio, nella misura complessiva di € 500, ugualmente con distrazione), è stata da lui nuovamente gravata alla Suprema Corte di Cassazione.

Orbene, la Cassazione ha, con ordinanza n. 25876 del 2022, cassa t o la sentenza che era stata posta in ottemperanza , censurando quest’ultima nella parte in cui la CTR aveva operato un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito e d aveva riconosciuto, non giustificandolo conalcuna motivazione, spese in misura che, pur tenendo conto delle eventuali riduzioni sino al minimo, era inferiore, anche per ciò che concerneva il giudizio di rinvio, rispetto al parametro di riferimento per lo scaglione di valore proprio della controversia inoggetto (tra 5201,00 e 26.000,00).

La caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza.

Invero, allorché l'esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, solo nel caso in cuisegua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l'entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto ex tunc, un valido titolo esecutivo, in ragione dell'effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012).

Nella fattispecie in esame, invece, questa Corte, con l’ordinanza n. 25876/22 in precedenza menzionata, ha cassato la sentenza impugnata , essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei primi due giudizi di merito e nel giudizio di rinvioe rinviando la causa a tal finealla competente CTR , ragion per cui, anche alla luce del secondo comma dell’art. 336 cod. proc. civ., il titolo originario sulla cui base era stato instaurato il presente giudizio è venuto meno.2.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate –Riscossione svolto difese.

Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato"(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile i l ricorso per sopravvenuta carenza di intere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 7853 / 20 2 2 propost i da: Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 386 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma , alla Via della [OSCURATO:PERSONA]. 201 , presso lo studio del medesimo ( [OSCURATO:TELEFONO]; Pec:[OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate -Riscossione; -intimata – - avverso l a sente nza n. 25 9 / 20 2 2 emessa d a l la C T P di Roma in data 20/01/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio di ottemperanza – Liquidazione spese processuali – Violazione minimi tariffari Rilevato che L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite liquidategli con sentenza n. 2199/2020 della CTP Roma, ha, dopo aver preso atto dell’intervenuto pagamento in corso di giudizio, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di quanto dovuto, dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l’Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018 del Ministero della Giustizia, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonchédell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR operato per il giudizio di ottemperanza una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi dell’intero grado di giudizio, anzichè distinta per fasi, e, comunque, una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi, senza motivare in alcun modo le ragioni di detta riduzione, ed anche minimi. 1.1. Il ricorso è infondato. Per stessa ammissione del ricorrente (cfr. inizio pag. 4 del ricorso), la sentenza (n. 2199/2020 depositata in data 16.7.2020) con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nel giudizio contraddistinto dal RG5883/2019), ha, in accoglimento dell’originario gravame, condanna to l’Agenzia delleEntrate – R iscossione al pagamento delle spese dell’intero giudizio(nella misura complessiva di € 2.000, con distrazione in suo favore , siccomedichiaratosi antistatario, per il giudizio di primo grado, in quella di € 2.000, sempre con distrazione in suo favore, per quello di secondo grado, e,per il giudizio di rinvio, nella misura complessiva di € 500, ugualmente con distrazione), è stata da lui nuovamente gravata alla Suprema Corte di Cassazione. Orbene, la Cassazione ha, con ordinanza n. 25876 del 2022, cassa t o la sentenza che era stata posta in ottemperanza , censurando quest’ultima nella parte in cui la CTR aveva operato un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito e d aveva riconosciuto, non giustificandolo conalcuna motivazione, spese in misura che, pur tenendo conto delle eventuali riduzioni sino al minimo, era inferiore, anche per ciò che concerneva il giudizio di rinvio, rispetto al parametro di riferimento per lo scaglione di valore proprio della controversia inoggetto (tra 5201,00 e 26.000,00). La caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza. Invero, allorché l'esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, solo nel caso in cuisegua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l'entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto ex tunc, un valido titolo esecutivo, in ragione dell'effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012). Nella fattispecie in esame, invece, questa Corte, con l’ordinanza n. 25876/22 in precedenza menzionata, ha cassato la sentenza impugnata , essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei primi due giudizi di merito e nel giudizio di rinvioe rinviando la causa a tal finealla competente CTR , ragion per cui, anche alla luce del secondo comma dell’art. 336 cod. proc. civ., il titolo originario sulla cui base era stato instaurato il presente giudizio è venuto meno.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate –Riscossione svolto difese. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato"(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile i l ricorso per sopravvenuta carenza di intere
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