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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25876/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 30695-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2199/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ‘ Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli artt. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n.55, 91, 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR del Lazio, chiamato quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia di questa Corte n.20347/19 a decidere delle spese dell'intero processo originato dall'impugnazione di esso ricorrente avverso un'intimazione per circa 11.000,00 notificata da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto: "le spese vanno così determinate: per il giudizio di primo grado e per quello di secondo grado, nella misura complessiva di euro 2000,00, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; per il giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione nella misura di Euro 2000,00, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; per il presente giudizio nella misura complessiva di euro 500,00, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario";

2. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

3. il ricorrente ha deposito memoria; considerato che:

1. questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890), ha affermato il principio secondo cui «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese»;

2. questa Corte ha altresì affermato il principio per cui "In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3-, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Sez. 3-, ordinanza n.89 del 07/01/2021);

3. con un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito e col riconoscimento, non giustificato da alcuna motivazione, di per spese in misura che, pur tenendo conto delle eventuali riduzioni sino al minimo, è inferiore, anche per ciò che concerne il giudizio di rinvio, rispetto al parametro di riferimento per lo scaglione di valore proprio della controversia in oggetto (tra 5201,00 e 26.000,00), la CTR non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi0 di diritto;

4. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei primi due giudizi di merito e nel giudizio di rinvio, la causa va rinviata alla competente CTR che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di questo procedimento.

Così deciso in Roma nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30695-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2199/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ‘ Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli artt. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n.55, 91, 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR del Lazio, chiamato quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia di questa Corte n.20347/19 a decidere delle spese dell'intero processo originato dall'impugnazione di esso ricorrente avverso un'intimazione per circa 11.000,00 notificata da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto: "le spese vanno così determinate: per il giudizio di primo grado e per quello di secondo grado, nella misura complessiva di euro 2000,00, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; per il giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione nella misura di Euro 2000,00, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; per il presente giudizio nella misura complessiva di euro 500,00, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario"; 2. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; 3. il ricorrente ha deposito memoria; considerato che: 1. questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890), ha affermato il principio secondo cui «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese»; 2. questa Corte ha altresì affermato il principio per cui "In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3-, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Sez. 3-, ordinanza n.89 del 07/01/2021); 3. con un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito e col riconoscimento, non giustificato da alcuna motivazione, di per spese in misura che, pur tenendo conto delle eventuali riduzioni sino al minimo, è inferiore, anche per ciò che concerne il giudizio di rinvio, rispetto al parametro di riferimento per lo scaglione di valore proprio della controversia in oggetto (tra 5201,00 e 26.000,00), la CTR non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi0 di diritto; 4. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei primi due giudizi di merito e nel giudizio di rinvio, la causa va rinviata alla competente CTR che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di questo procedimento. Così deciso in Roma nella camera di c
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