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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10930/2026

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n persona del Rettore protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 ABBRUZZESE, [OSCURATO:PERSONA];1391 - controricorrente -avverso la sentenza n. 69/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 28/02/2023 R.G.N. 22/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/2026Data pubblicazione 24/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere svolto attivitàlavorativa presso l’Università della Calabria (UNICAL) dal04.11.2003 al 4.9.2020, in forza di una serie di contratti dicollaborazione continuata e continuativa, annualmente rinnovatie prorogati, alcuni sottoscritti all’esito di procedure di evidenzapubblica, tutti aventi ad oggetto attività di supporto alladidattica e di organizzazione e collegamento tra l’allora Facoltàdi lettere e gli Uffici tirocini e stages dell’Ateneo ovvero disoggetti terzi, e di aver svolto il ruolo di Responsabile dell’UfficioTirocini del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] esercitando lefunzioni quale titolare dello stesso, riconducibili al livello D3 delCCNL Università, chiedeva al Tribunale di Cosenzal’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato, il riconoscimento dello svolgimento di mansionisuperiori (rispetto a quelle indicate nei contratti), la condannadell’Ateneo alla corresponsione delle differenze retributive e delTFR maturato (per un ammontare quantificato in € 342,904,30“ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso dicausa”).2.

Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo fondatal’eccezione di parziale prescrizione estintiva del diritto di creditoazionato e non provato il rapporto di lavoro subordinato.3.

La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza diprimo grado.4.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi, illustrati damemoria, cui ha resistito con controricorso l’ateneo.Numero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/20261.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 115, 116, 244,253, 420, 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la Corted’Appello ammesso la prova orale ritualmente formulata,nonché per non avere applicato il principio di diritto relativo allaspecificità della deduzione dei fatti da provare e per avereemesso sentenza, senza dapprima pronunciarsi sull'eventualeinammissibilità delle prove richieste e, soprattutto, senzaesercitare i poteri istruttori d'ufficio o concedere un termine persanare la ritenuta genericità dei capitoli.2.

Con il secondo motivo, in correlazione al primo, sidenuncia (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 24, 111 Cost., 6, comma 1, 13 e 17CEDU, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, 421, 437, 115,116 c.p.c., sostenendo che l’effettività e inviolabilità del dirittodi difesa impongono al giudice di merito di discostarsi dainterpretazioni suscettibili di ledere tale diritto, ovvero ispiratead un formalismo privo di giustificazione, funzionale, non giàalla tutela dell'interesse della controparte, ma a frustrarepiuttosto lo scopo stesso del processo, che è quello di consentireche si pervenga ad una decisione di merito.3.

Con il terzo motivo, la sentenza impugnata vienecensurata per violazione degli artt. 112, 115, 132, comma 2, n.4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per avere la Corte dimerito disatteso il principio in base al quale, in temad'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto avalutare il contenuto sostanziale della pretesa.Numero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/20264.

Con il quarto motivo, la sentenza impugnataN umveireo ndi era ccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/2026censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e 2094 c.c. (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.) per motivazione apparente, in particolare per averevalorizzato, illogicamente e in modo atomistico e parcellizzato,gli indici della retribuzione prestabilita e dell’orario di lavoro,discostandosi dai parametri normativi di individuazione dellanatura subordinata del rapporto di pubblico impiego.5.

Con il quinto motivo, la sentenza impugnata vienecensurata per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, 101,354, 420 e 421 c.p.c., 111 Cost., 83, comma 7, lett. f) e h), d.l.n. 18/2020, 221 d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, peravere la Corte territoriale rigettato il motivo d’appello in ordineal mancato svolgimento in presenza dell’udienza ex art. 420c.p.c., con violazione del principio del contraddittorio e delprincipio di oralità, decidendo la causa, senza procedere allarinnovazione degli atti nulli ex art. 354, comma 4, c.p.c.6.

Con il sesto motivo, la sentenza impugnata vienecensurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14c.p.c., 1362, 1363, 1367 c.c., 5 d. m. 10.03.2014, n. 55, inrelazione alla misura delle spese liquidate nel doppio grado,sostenendo che la causa era di valore indeterminabile.7.

È logicamente preliminare e pregiudiziale, anche per il suorilievo assorbente, l’esame del quinto motivo.8.

Esso è fondato nei termini che seguono.9.

A norma dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. inlegge n. 77/2020: “Il giudice può disporre che le udienze civiliche non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensoridelle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scrittecontenenti le sole istanze e conclusioni.

Il giudice comunica alleparti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienzaNumero registro generale 8703/2023che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegnaN umero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 10930/2026alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predettaData pubblicazione 24/04/2026data per il deposito delle note scritte.

Ciascuna delle parti puòpresentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dallacomunicazione del provvedimento.

Il giudice provvede entro isuccessivi cinque giorni. (…)”.10.

Come noto alle parti, questa Corte ha chiarito che, nelprocesso del lavoro, il provvedimento con cui il giudice, ai sensidell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche dicui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alladiscussione della causa col deposito di note scritte, èammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardil'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola faseprocessuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti siopponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le notescritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusionie alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da risponderealla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iterprocessuale necessiti di chiarimenti in base alla situazioneconcreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato infunzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa(Cass.

S.U. n. 17604/2025).11.

Il richiamo alla suddetta pronuncia è qui strumentale allasottolineatura del principio generale della permanente oralitàdel processo del lavoro, quanto meno con riguardoall’interrogatorio libero delle parti e al tentativo di conciliazione.12.

Nella pronuncia in esame, si evidenzia che la previsionedell’art. 127-ter c.p.c. si inserisce in un disegno di riassettocomplessivo formale e sostanziale del processo civile impartitoin forza di un esplicito criterio di delega, di "rendere iprocedimenti civili più celeri ed efficienti", in coerenza con laNumero registro generale 8703/2023scelta già intrapresa durante l’emergenza pandemica a mezzoN umero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 10930/2026sia dell’art. 87, settimo comma, lett. h), del d.l. n. 18/2020,Data pubblicazione 24/04/2026conv. in legge n. 27/2020, sia dell’art. 221, quarto comma, d.l.n. 34/2020, conv. in legge n. 77 del 2020.

Il d.lgs. n. 164/2024ha poi ha modificato l’art. 127-ter c.p.c., con modifica orientataal nesso con l’udienza pubblica.13.

Quanto all’estensione dell’art. 127-ter al rito lavoristico,nella fase emergenziale era stato affermato che la normaemergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020,che si applica(va) a tutte le udienze civili, ivi comprese lecontroversie di lavoro assoggettate al rito cd.

Fornero, nonintroduce un nuovo modello decisorio nel momento in cui silimita a sostituire l'udienza in presenza con l'udienza cartolare(Cass. n. 13176/2024), quale strumento di trattazione edefinizione nel circoscritto periodo pandemico (Cass. n.35109/2022), per la non esclusa possibilità, quanto al rito dellavoro, di consentire che le note di trattazione scritta al postodell’udienza di discussione della causa si estendano anche alledi effettivo svolgimento dell’udienza (Cass. n. 15999/2022).

Diconseguenza, per la disciplina della fase propriamente decisoriadel giudizio, nessuna incompatibilità in concreto restapredicabile (v.

Cass. n. 32358/2023), stante poi l’equivalenzadel deposito telematico del dispositivo della sentenza alla letturain udienza.

Con la precisazione, peraltro, che è possibile ilricorso al modello di sostituzione cartolare anche nel rito dellavoro salvo che la sostituzione non si pretenda integrale, e chel’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsidella situazione concreta.

Difatti, quando l’iter processualerichiede un chiarimento in base alla situazione concreta, ilmomento di confronto dialogico tra le parti e il giudice deveNumero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/2026essere recuperato in funzione del principio del contradNduimtetroo rdii ora ccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/2026(Cass. n. 15311/2023).14.

Dunque, nel processo del lavoro, l’art. 127-ter c.p.c. èstato adeguato nel senso del diritto delle parti di partecipareall’udienza, non suscettibile di compromissione salvo che nonsia certo l’intendimento delle parti di non volerlo esercitare(Cass.

S.U. n. 17603/2025 cit., in motivazione, § XIV).15.

Sulla base di un’analisi realistica del modello processualedi riferimento così come si presenta all’attualità (§ XVIII), si èaffermato che l’udienza di discussione, nella causa di lavoro,non condensa affatto in un unico momento l’intera vicendaprocessuale, precipitato dei principi di immediatezza econcentrazione, ma finisce per disarticolarsi, invece, in fasidistinte e delineate, naturale conseguenza della complessità deicasi concreti: per il primo grado, una fase introduttiva, nellaquale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione e simettono a punto le difese delle parti, una fase istruttoria e unafase decisoria; per l’appello, una fase destinata alla relazionedel giudice incaricato e altre fasi eventuali destinate alle prove,seppur nei limiti indicati dall’indispensabilità di cui all’art. 437,secondo e terzo comma, c.p.c.; fasi alle quali possono esseredestinate, e soprattutto in primo grado sono normalmentedestinate, più udienze.16.

Si è così giunti alla conclusione che, restando fermo ilprincipio di oralità, questo nel rito del lavoro non è pregiudicatodall’art. 127-ter c.p.c., che si presta a un’esegesi conservativa,che cioè comporti non l’abrogazione delle caratteristiche delprocesso quale processo orale, ma soltanto un possibilecompletamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio,nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e adeterminate condizioni, possa in effetti tollerarsi una derogaNumero registro generale 8703/2023parziale dell’oralità in condivisione con le parti, condivisione cheN umero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 10930/2026può essere implicitamente ricavata dalla loro non opposizione.Data pubblicazione 24/04/202617.

Ne consegue che l’oralità, la cui deroga è stata impostanel frangente dell’emergenza dal bilanciamento di interessi edalla preminenza accordata alla necessità di tutelare la salutepubblica, una volta superato il contesto emergenziale è oggettodi una valutazione di indefettibilità tutte le volte in cui le particosì ritengano.18.

Tornando al periodo emergenziale che qui rileva, lacontinuità del diritto di azione in periodo pandemico anche nellecontroversie lavoristiche è stata garantita dall’accorgimentodella cartolarizzazione dell’udienza.

In proposito, questa Corteha specificato che, in tema di legislazione emergenziale dicontrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice didisporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta della partedi discussione orale, è legittima, ove il predetto giudice -effettuato un bilanciamento tra il diritto della parte a discuterela controversia oralmente con quello di assicurare la tempestivadefinizione della controversia stessa - espliciti le ragioniorganizzative che hanno giustificato una tale scelta. (Nellaspecie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dalla Corte diappello che - in relazione a vicenda nella quale la parte, incontroversia di lavoro, aveva chiesto, in sede di giudizio digravame, lo svolgimento della discussione orale con istanzapresentata entro il termine stabilito dalle linee guida adottatedal capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), deld.l. n. 18 del 2020 - non aveva considerato l'istanza inquestione, non menzionata neppure nel verbale di udienza,omettendo così di dare conto delle ragioni che avevano indottola Corte medesima a coltivare la trattazione scritta - Cass. n.594/2024)Numero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/202619.

Nel caso in esame, la richiesta di trattazione oraleN urmiseruo ldti ara ccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/2026(non oggetto di omessa considerazione, ma) respinta per esserestata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze diallegazione e prove nel ricorso.20.

Ma tale decisione del Tribunale, condivisa dalla Corted’Appello, risulta solo apparentemente organizzativa.

La fasepropriamente orale, ricomprendente l’interrogatorio libero e iltentativo di conciliazione, non è stata sostituita con latrattazione scritta (o audiovisiva), ma del tutto omessa, senzail consenso espresso o implicito delle parti (al contrario, con ildissenso espresso di parte ricorrente).

Ciò in contrasto anchecon la natura tipica, con ruolo attivo e propulsivo del giudice,dell’udienza di discussione prescritta dall’art. 420 c.p.c. per ilrito del lavoro.21.

Negando in radice la prova costituenda senza valutarnel’ammissibilità nel contraddittorio e alla luce delle emergenze ointegrazioni possibili in esito alla fase di comparizione(sostituibile o meno, ma non del tutto obliterabile alla luce deidiritti rivendicati), la Corte di merito si è posta in contrasto conil principio secondo il quale il rito del lavoro si caratterizza perla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione edoneri di prova (cfr. Cass. 25148/2017), con conseguenteimpedimento in radice della prova (quindi della tutelaprocessuale del diritto), piuttosto che di accertamento di difettodi dimostrazione del diritto (cfr. Cass. n. 34379/2022).22.

In questo senso risultano, pertanto, fondate, le doglianzedi cui al quinto motivo di ricorso della lavoratrice, e risultanoassorbiti gli altri motivi, necessariamente successivi dal puntodi vista logico-giuridico, e impregiudicati.23.

La sentenza impugnata deve, pertanto, in accoglimento ditale motivo, essere cassata, con rinvio alla Corte d’AppelloNumero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/2026indicata in dispositivo, per procedere (cfr. art. 354 c.p.Ncu.m)e roa dlli era ccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/2026derivato dalle pronunce sopra indicate (inclusa, per quanto quidi rilievo in chiave eminentemente argomentativa, Cass.

S.U. n.17604/2025), che, nel processo del lavoro, anche nella faseemergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alladiscussione della causa col deposito di note scritte è ammissibilea condizione che siano garantiti, in base alla situazioneconcreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio, ildiritto di difesa.24.

Al giudice del rinvio è demandata anche ogni statuizionesulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del Rettore protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 ABBRUZZESE, [OSCURATO:PERSONA];1391 - controricorrente -avverso la sentenza n. 69/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 28/02/2023 R.G.N. 22/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/2026Data pubblicazione 24/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere svolto attivitàlavorativa presso l’Università della Calabria (UNICAL) dal04.11.2003 al 4.9.2020, in forza di una serie di contratti dicollaborazione continuata e continuativa, annualmente rinnovatie prorogati, alcuni sottoscritti all’esito di procedure di evidenzapubblica, tutti aventi ad oggetto attività di supporto alladidattica e di organizzazione e collegamento tra l’allora Facoltàdi lettere e gli Uffici tirocini e stages dell’Ateneo ovvero disoggetti terzi, e di aver svolto il ruolo di Responsabile dell’UfficioTirocini del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] esercitando lefunzioni quale titolare dello stesso, riconducibili al livello D3 delCCNL Università, chiedeva al Tribunale di Cosenzal’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato, il riconoscimento dello svolgimento di mansionisuperiori (rispetto a quelle indicate nei contratti), la condannadell’Ateneo alla corresponsione delle differenze retributive e delTFR maturato (per un ammontare quantificato in € 342,904,30“ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso dicausa”).2. Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo fondatal’eccezione di parziale prescrizione estintiva del diritto di creditoazionato e non provato il rapporto di lavoro subordinato.3. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza diprimo grado.4. Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi, illustrati damemoria, cui ha resistito con controricorso l’ateneo.Numero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/20261. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 115, 116, 244,253, 420, 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la Corted’Appello ammesso la prova orale ritualmente formulata,nonché per non avere applicato il principio di diritto relativo allaspecificità della deduzione dei fatti da provare e per avereemesso sentenza, senza dapprima pronunciarsi sull'eventualeinammissibilità delle prove richieste e, soprattutto, senzaesercitare i poteri istruttori d'ufficio o concedere un termine persanare la ritenuta genericità dei capitoli.2. Con il secondo motivo, in correlazione al primo, sidenuncia (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 24, 111 Cost., 6, comma 1, 13 e 17CEDU, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, 421, 437, 115,116 c.p.c., sostenendo che l’effettività e inviolabilità del dirittodi difesa impongono al giudice di merito di discostarsi dainterpretazioni suscettibili di ledere tale diritto, ovvero ispiratead un formalismo privo di giustificazione, funzionale, non giàalla tutela dell'interesse della controparte, ma a frustrarepiuttosto lo scopo stesso del processo, che è quello di consentireche si pervenga ad una decisione di merito.3. Con il terzo motivo, la sentenza impugnata vienecensurata per violazione degli artt. 112, 115, 132, comma 2, n.4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per avere la Corte dimerito disatteso il principio in base al quale, in temad'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto avalutare il contenuto sostanziale della pretesa.Numero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/20264. Con il quarto motivo, la sentenza impugnataN umveireo ndi era ccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/2026censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e 2094 c.c. (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.) per motivazione apparente, in particolare per averevalorizzato, illogicamente e in modo atomistico e parcellizzato,gli indici della retribuzione prestabilita e dell’orario di lavoro,discostandosi dai parametri normativi di individuazione dellanatura subordinata del rapporto di pubblico impiego.5. Con il quinto motivo, la sentenza impugnata vienecensurata per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, 101,354, 420 e 421 c.p.c., 111 Cost., 83, comma 7, lett. f) e h), d.l.n. 18/2020, 221 d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, peravere la Corte territoriale rigettato il motivo d’appello in ordineal mancato svolgimento in presenza dell’udienza ex art. 420c.p.c., con violazione del principio del contraddittorio e delprincipio di oralità, decidendo la causa, senza procedere allarinnovazione degli atti nulli ex art. 354, comma 4, c.p.c.6. Con il sesto motivo, la sentenza impugnata vienecensurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14c.p.c., 1362, 1363, 1367 c.c., 5 d. m. 10.03.2014, n. 55, inrelazione alla misura delle spese liquidate nel doppio grado,sostenendo che la causa era di valore indeterminabile.7. È logicamente preliminare e pregiudiziale, anche per il suorilievo assorbente, l’esame del quinto motivo.8. Esso è fondato nei termini che seguono.9. A norma dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. inlegge n. 77/2020: “Il giudice può disporre che le udienze civiliche non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensoridelle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scrittecontenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alleparti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienzaNumero registro generale 8703/2023che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegnaN umero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 10930/2026alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predettaData pubblicazione 24/04/2026data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puòpresentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dallacomunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro isuccessivi cinque giorni. (…)”.10. Come noto alle parti, questa Corte ha chiarito che, nelprocesso del lavoro, il provvedimento con cui il giudice, ai sensidell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche dicui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alladiscussione della causa col deposito di note scritte, èammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardil'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola faseprocessuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti siopponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le notescritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusionie alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da risponderealla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iterprocessuale necessiti di chiarimenti in base alla situazioneconcreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato infunzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa(Cass. S.U. n. 17604/2025).11. Il richiamo alla suddetta pronuncia è qui strumentale allasottolineatura del principio generale della permanente oralitàdel processo del lavoro, quanto meno con riguardoall’interrogatorio libero delle parti e al tentativo di conciliazione.12. Nella pronuncia in esame, si evidenzia che la previsionedell’art. 127-ter c.p.c. si inserisce in un disegno di riassettocomplessivo formale e sostanziale del processo civile impartitoin forza di un esplicito criterio di delega, di "rendere iprocedimenti civili più celeri ed efficienti", in coerenza con laNumero registro generale 8703/2023scelta già intrapresa durante l’emergenza pandemica a mezzoN umero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 10930/2026sia dell’art. 87, settimo comma, lett. h), del d.l. n. 18/2020,Data pubblicazione 24/04/2026conv. in legge n. 27/2020, sia dell’art. 221, quarto comma, d.l.n. 34/2020, conv. in legge n. 77 del 2020. Il d.lgs. n. 164/2024ha poi ha modificato l’art. 127-ter c.p.c., con modifica orientataal nesso con l’udienza pubblica.13. Quanto all’estensione dell’art. 127-ter al rito lavoristico,nella fase emergenziale era stato affermato che la normaemergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020,che si applica(va) a tutte le udienze civili, ivi comprese lecontroversie di lavoro assoggettate al rito cd. Fornero, nonintroduce un nuovo modello decisorio nel momento in cui silimita a sostituire l'udienza in presenza con l'udienza cartolare(Cass. n. 13176/2024), quale strumento di trattazione edefinizione nel circoscritto periodo pandemico (Cass. n.35109/2022), per la non esclusa possibilità, quanto al rito dellavoro, di consentire che le note di trattazione scritta al postodell’udienza di discussione della causa si estendano anche alledi effettivo svolgimento dell’udienza (Cass. n. 15999/2022). Diconseguenza, per la disciplina della fase propriamente decisoriadel giudizio, nessuna incompatibilità in concreto restapredicabile (v. Cass. n. 32358/2023), stante poi l’equivalenzadel deposito telematico del dispositivo della sentenza alla letturain udienza. Con la precisazione, peraltro, che è possibile ilricorso al modello di sostituzione cartolare anche nel rito dellavoro salvo che la sostituzione non si pretenda integrale, e chel’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsidella situazione concreta. Difatti, quando l’iter processualerichiede un chiarimento in base alla situazione concreta, ilmomento di confronto dialogico tra le parti e il giudice deveNumero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/2026essere recuperato in funzione del principio del contradNduimtetroo rdii ora ccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/2026(Cass. n. 15311/2023).14. Dunque, nel processo del lavoro, l’art. 127-ter c.p.c. èstato adeguato nel senso del diritto delle parti di partecipareall’udienza, non suscettibile di compromissione salvo che nonsia certo l’intendimento delle parti di non volerlo esercitare(Cass. S.U. n. 17603/2025 cit., in motivazione, § XIV).15. Sulla base di un’analisi realistica del modello processualedi riferimento così come si presenta all’attualità (§ XVIII), si èaffermato che l’udienza di discussione, nella causa di lavoro,non condensa affatto in un unico momento l’intera vicendaprocessuale, precipitato dei principi di immediatezza econcentrazione, ma finisce per disarticolarsi, invece, in fasidistinte e delineate, naturale conseguenza della complessità deicasi concreti: per il primo grado, una fase introduttiva, nellaquale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione e simettono a punto le difese delle parti, una fase istruttoria e unafase decisoria; per l’appello, una fase destinata alla relazionedel giudice incaricato e altre fasi eventuali destinate alle prove,seppur nei limiti indicati dall’indispensabilità di cui all’art. 437,secondo e terzo comma, c.p.c.; fasi alle quali possono esseredestinate, e soprattutto in primo grado sono normalmentedestinate, più udienze.16. Si è così giunti alla conclusione che, restando fermo ilprincipio di oralità, questo nel rito del lavoro non è pregiudicatodall’art. 127-ter c.p.c., che si presta a un’esegesi conservativa,che cioè comporti non l’abrogazione delle caratteristiche delprocesso quale processo orale, ma soltanto un possibilecompletamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio,nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e adeterminate condizioni, possa in effetti tollerarsi una derogaNumero registro generale 8703/2023parziale dell’oralità in condivisione con le parti, condivisione cheN umero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 10930/2026può essere implicitamente ricavata dalla loro non opposizione.Data pubblicazione 24/04/202617. Ne consegue che l’oralità, la cui deroga è stata impostanel frangente dell’emergenza dal bilanciamento di interessi edalla preminenza accordata alla necessità di tutelare la salutepubblica, una volta superato il contesto emergenziale è oggettodi una valutazione di indefettibilità tutte le volte in cui le particosì ritengano.18. Tornando al periodo emergenziale che qui rileva, lacontinuità del diritto di azione in periodo pandemico anche nellecontroversie lavoristiche è stata garantita dall’accorgimentodella cartolarizzazione dell’udienza. In proposito, questa Corteha specificato che, in tema di legislazione emergenziale dicontrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice didisporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta della partedi discussione orale, è legittima, ove il predetto giudice -effettuato un bilanciamento tra il diritto della parte a discuterela controversia oralmente con quello di assicurare la tempestivadefinizione della controversia stessa - espliciti le ragioniorganizzative che hanno giustificato una tale scelta. (Nellaspecie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dalla Corte diappello che - in relazione a vicenda nella quale la parte, incontroversia di lavoro, aveva chiesto, in sede di giudizio digravame, lo svolgimento della discussione orale con istanzapresentata entro il termine stabilito dalle linee guida adottatedal capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), deld.l. n. 18 del 2020 - non aveva considerato l'istanza inquestione, non menzionata neppure nel verbale di udienza,omettendo così di dare conto delle ragioni che avevano indottola Corte medesima a coltivare la trattazione scritta - Cass. n.594/2024)Numero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/202619. Nel caso in esame, la richiesta di trattazione oraleN urmiseruo ldti ara ccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/2026(non oggetto di omessa considerazione, ma) respinta per esserestata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze diallegazione e prove nel ricorso.20. Ma tale decisione del Tribunale, condivisa dalla Corted’Appello, risulta solo apparentemente organizzativa. La fasepropriamente orale, ricomprendente l’interrogatorio libero e iltentativo di conciliazione, non è stata sostituita con latrattazione scritta (o audiovisiva), ma del tutto omessa, senzail consenso espresso o implicito delle parti (al contrario, con ildissenso espresso di parte ricorrente). Ciò in contrasto anchecon la natura tipica, con ruolo attivo e propulsivo del giudice,dell’udienza di discussione prescritta dall’art. 420 c.p.c. per ilrito del lavoro.21. Negando in radice la prova costituenda senza valutarnel’ammissibilità nel contraddittorio e alla luce delle emergenze ointegrazioni possibili in esito alla fase di comparizione(sostituibile o meno, ma non del tutto obliterabile alla luce deidiritti rivendicati), la Corte di merito si è posta in contrasto conil principio secondo il quale il rito del lavoro si caratterizza perla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione edoneri di prova (cfr. Cass. 25148/2017), con conseguenteimpedimento in radice della prova (quindi della tutelaprocessuale del diritto), piuttosto che di accertamento di difettodi dimostrazione del diritto (cfr. Cass. n. 34379/2022).22. In questo senso risultano, pertanto, fondate, le doglianzedi cui al quinto motivo di ricorso della lavoratrice, e risultanoassorbiti gli altri motivi, necessariamente successivi dal puntodi vista logico-giuridico, e impregiudicati.23. La sentenza impugnata deve, pertanto, in accoglimento ditale motivo, essere cassata, con rinvio alla Corte d’AppelloNumero registro generale 8703/2023Numero sezionale 1391/2026indicata in dispositivo, per procedere (cfr. art. 354 c.p.Ncu.m)e roa dlli era ccolta generale 10930/2026Data pubblicazione 24/04/2026derivato dalle pronunce sopra indicate (inclusa, per quanto quidi rilievo in chiave eminentemente argomentativa, Cass. S.U. n.17604/2025), che, nel processo del lavoro, anche nella faseemergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alladiscussione della causa col deposito di note scritte è ammissibilea condizione che siano garantiti, in base alla situazioneconcreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio, ildiritto di difesa.24. Al giudice del rinvio è demandata anche ogni statuizionesulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]