CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 15311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20859/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 457/2021, depositata il 4.2.2021, NRG 208/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, decidendo nelle forme della trattazione scritta secondo il rito di cui all’art. 221 d.l. 3/2020 conv. in L. 77/2020, nonché ex art. 1, co. 3, le tt. a) d.l. 125/2020 conv. in L. 159/2020 e 23, co. 1, d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020 (c.d. rito Covid), ha dichiarato improcedibile il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione (in allora MIUR), con riferimento alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia di rigetto delle sue domande, quale addetta ATA, di conversione del rapporto e risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, oltre che di riconoscimento dell’anzianità maturata per i finidi cui alle progressioni stipendiali. 2. La Corte d’Appello, preso atto della mancata prova dell’avvenuta notifica dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiarava l’improcedibilità del gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del Ministero. 4. La causa è stata dapprima trattata presso la sezione sesta, che l’ha rimessa alla sezione ordinaria per il rilievo nomofilattico. È in atti memoria difensiva della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 348 e 350 c.p.c., nonché dell’art. 221, co. 4, d.l. 34/2020 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che per la pronuncia di improcedibilità la Corte d’Appello avrebbe dovuto previamente chiedere all’appellante di documentare l’avvenuta notifica dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza. 2. In fatto è accaduto che, nel corso della trattazione della causa in appello, in assenza di costituzione del Ministero appellato, sopravvenuta l’emergenza Covid era stato disposto lo svolgimento dell’udienza mediante lo scambio di note scritte, poi in concreto scandite in due successive udienze, entrambe sostituite da svolgimento in forma scritta, per essere stata, la prima di tali udienze, rinviata ad altra data. L’appellante depositava le note scritte e l’ultima di tali udienze era seguita dalla decisione della Corte territoriale, la quale, prendendo atto della non costituzione del Ministero e della mancanza di prova dell’avvenuta notifica del gravame, ne dichiarava l’improcedibilità. 3. La norma processuale applicata nel caso di specie –art. 221, co. 4, d.l. 3/2020, quale introdotto dalla legge di conversione 77/2020 -prevede che «il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile». 4. La norma, ora recepita (art. 127-ter c.p.c.) anche all’interno del codice di rito con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell’udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note contenenti «le sole istanze e conclusioni», note che a tutti gli effetti tengono luogo dell’udienza (udienza che, com’è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione). L’essere tale meccanismo sostitutivo dell’udienza è poi confermato dalla previsione per cui il mancato deposito di note scritte equivale ad assenza di comparizione delle parti, con conseguente applicazione dell’art. 181 c.p.c. 5. Ma la sostituzione dell’udienza in presenza con il mero deposito di note scritte non può negare alle parti il diritto di svolgere ogni altra attività propria dell’udienza medesima, prima fra tutte il documentare l’avvenuta rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio,quando l’appellato non si sia costituito. A maggior ragione ciò valga quando l’appellante non sa neppure se l’appellato si è costituito, poiché il rinvio d’ufficio dell’udienza di cui all’art. 435 c.p.c. (come verificatosi nella vicenda processuale in oggetto) ne procrastina la possibilità di costituzione (e di conseguente sanatoria di eventuali vizi di nullità della notifica dell’atto di gravame). La sostituzione dell’udienza con note scritte contenenti « le sole istanze e conclusioni» ai sensi del cit. art. 221, co. 4, d.l. 3/2020, e quindi senza possibilità di depositare documenti, si risolve in un meccanismo che – stricto iure – finirebbe con l’inibire all’appellante il diritto di dimostrare l’avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio fino a quando il giudice non lo autorizzi a farlo. Pertanto, venendo qui in evidenza le verifiche sul contraddittorio in appello, nel caso di specie non svolte prima dell’udienza “sostituita” in cui poi la causa è stata assunta in decisione, si deve ritenere che il giudice, prima di sanzionare l’appellante con l’improcedibilità del gravame, deve verificare, facendone in tal senso richiesta alla parte, l’esistenza e la regolarità della notifica: una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. 5.1 L’attività di udienza non consiste soltanto nell’ascolto delle parti ad opera del giudice, ma ha per sua natura portata dialogica, nel senso di interlocuzione, rispetto alle necessità della causa, tra le parti che chiedono e dibattono e il giudice che ascolta le diverse ragioni e riceve le debite istanze. Ciò, oltre che dalla prassi inveterata e costante del processo civile, è suffragato da varie disposizioni del codice di rito: basti pensare all’art. 183 c.p.c., che da sempre prevede che all’udienza di trattazione il giudice richieda i chiarimenti necessari, con regola del tutto compatibile anche con l’appello e, dunque, ad esso estensibile, per quanto necessario, exart 359 c.p.c. Non vi è poi ragione perché analoga attività non sia propria anche dell’udienza di discussione nel rito del lavoro, ove anzi è esplicitamente regolato, all’art. 421, co. 1, c.p.c., come potere - dovere del giudice quello di indicare le irregolarità degli atti e dei documenti, a suo tempo valorizzata da Cass. 22 luglio 2002, n. 10707 per ritenere addirittura la necessità per il giudice di ordinare il deposito dei fascicoli di parte prima di provvedere in senso sfavorevole all’appellante. 5.2 Il contesto complessivo di tali dati normativi, al di là dei particolari, esprime l’insopprimibile caratura dialogica dell’udienza, in cui il principio del contraddittorio si manifesta non solo come dibattito tra le parti, ma coinvolge anche il giudice nella sua posizione di interlocutore, espressione dell’esercizio pubblico dell’attività giudiziaria. 5.3 Pertanto, quando la conduzione del giudizio abbia bisogno della collaborazione delle parti onde verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice di merito deve - come del resto costantemente avviene nell’oralità dell’udienza in presenza – richiedere alle parti medesime quanto necessario per apprezzare con pienezza l’assetto del processo. 6. Ne deriva che la Corte territoriale non poteva dichiarare l’improcedibilità senza prima richiedere alla parte appellante contezza dell’avvenuta notificazione o meno degli atti introduttivi e del gravame, chiudendo l’udienza “scritta” con tale richiesta e rinviando ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta. Ciò non è accaduto e ne deriva un vizio di nullità che, ponendosi in nesso causale diretto rispetto alla successiva definizione del grado di giudizio con la pronuncia di improcedibilità, comporta parimenti e per derivazione l’invalidità in rito della sentenza. 7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio restitutorio alla Corte d’appello di Roma. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello