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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00252/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24988-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 2208/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 159/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Appello lavoro – Udienza ex art. 127 ter c.p.c. –Mancata esibizione alla prima udienzadella notifica – Conseguenze.

R.G.N.24988/2024 Cron.

Rep.

Ud04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza n. 315/2022 del Tribunale di Viterbo con la quale veniva rigettata la sua domanda, proposta nei confronti degli intimati indicati in epigrafe, volta all’inserimento nella graduatoria permanente ATA a 24 mesi per il profilo CS in relazione all’anno 2019/2020.

1.1. Alla prima udienza, per la quale era stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., l’appellante, nonostante l’invito al deposito delle notifiche non provvedeva a tanto, sicché la Corte territoriale dichiarava l’improcedibilità del gravame, richiamando l’insegnamento di Cass. n. 20604/2008.

2. Propone ricorso per cassazione articolato in due motivi la lavoratrice.

3. Restano intimate tutte le controparti indicate in epigrafe.

4. La parte ricorrente in cassazione ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.24 Cost., comma 2, nonché degli artt. 152, 180, 421, 429, 437 c.p.c.

1.1. Parte ricorrente sostiene che avrebbe avuto diritto ad un rinvio dell’udienza di prima comparizione, per la quale era stato disposta la trattazione ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., al fine di depositare prova dell’avvenuta notifica.

Richiama a sostegno dell’assunto Cass. n. 12488/2020.

Sottolineache, ai sensi degli artt. 348, 421 e 437 c.p.c.,la prova della notifica al contumace potevaesser data anche in una udienza successiva alla prima, evidenziando altresì che, ex art. 152 c.p.c., i termini processuali sono meramente ordinatori, tranne che la legge li definisca perentori.

Rimarca ancora di aver provveduto alla notifica tempestivamente e ritualmente e che per un mero errore materialeha depositato la prova della stessa, anziché presso la Corte territoriale, innanzi al Tribunale di Viterbo ove si era celebrato il giudizio di primo grado.

Insiste di aver manifestato l’interesse al deposito della decisione nel merito attraverso il deposito delle note scritte e che nel decreto di fissazione dell’udienza era stato formalizzato un semplice invito al deposito delle notifiche per il caso di mancata costituzione delle controparti senza assegnazione di alcun termine perentorio.

Evidenzia, infine,che la breve concessione di un termine per il deposito delle notifiche non avrebbe in alcun modo inciso sul principio della ragionevole durata del processo e che l’art. 348 c.p.c. (pacificamente applicato al rito lavoro), per il caso di mancata comparizione in udienza impone la fissazione di altra, sicché è incoerente l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale che, in caso di deposito di note scritte, non aveva disposto rinvio al fine del deposito della notifica. 2.Con la seconda doglianza è lamentata l’omessa discussione, in violazione dell’art. 24 Cost, comma 2, dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, degli artt. 101, 128, 180, 429, 420, comma 4, 421, 437 c.p.c., dell’art. 1, comma 60, l. n. 92 del 2012,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4.

2.1. Parte ricorrente dubita, a monte, della stessa compatibilità del rito del lavoro con la trattazione scritta, riportandosi agli argomenti tutti spesi al riguardo nell’ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite n. 11898/2024.

3. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversiafissata per la trattazione all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva rinviata a nuovo ruolo , in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla possibilità di disporre la sostituzione dell’udienza di discussione con il deposito di note scritte.

In esito alla decisione delle Sezioni Unite n. 17603/2025, la causa veniva rifissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. I motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti nei limiti segnati dalla presente motivazione.

5. Va nno premesse le ragioni c he hanno condotto alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello.

Scrive la Corte territoriale (cfr. pag. 2) : (…) nel rito del lavoro, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) –di assegnare ex art. 421 c.p.c. all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (v.,per tutte , Cass. Sez.

U. n. 30/7/2008, n. 20604).

Nel caso di specie,con provvedimento del 5-12/3/2024 (regolarmente comunicato), si era disposta la trattazione scritta, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.– come in trodotto dall’art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022 – in sostituzione dell’odierna udienza, assegnando termine alle parti, fino alle ore 9.30 della stessa udienza, per il deposito di note: con lo stesso provvedimento, in caso di mancata costituzione della parte appellata, si era espressamente invitata la parte appellante a depositare telematicamente prova della notifica dell’appello entro 8 giorni dall’udienza di cui sopra.

La parte appellante non ha osservato nessuno di tali incombenti, né comunque ha depositato in precedenza documentazione attestante la prova della notifica del ricorso in appello alla controparte, sicché si è determinata la predetta situazione di improcedibilità, con la conseguenza che va emessa le relativa declaratoria (a nulla rilevando l’invio telematico delle note di trattazione scritta del 31.5.2024, in cui il difensore della lavoratrice, “nel riportarsi ai propri scritti difensivi”, si limita a “rinnovare in questa sede le domande e istanze già formulate nel ricorso in appello, di seguito trascritte” .

In estrema sintesi, la Corte di appello, disposta la trattazione scritta, con il medesimo provvedimento invitava al deposito della notifica del gravame e delle note, indi, pur verificata la richiesta di decisione da parte dell’appellante con il deposito di note scritte del 31.5.2024, provvedeva a decidere l a causa, dichiarando l’improcedibilità dell’appello, e ciò in quanto la parte impugnante non aveva fornito la prova della tempestiva notifica del gravame alle parti appellaterimaste contumaci .

Tale decisione – osserva il Collegio - si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 17603/2025, altresì sovrappone ndo i diversi piani della mancata notifica e della mancata prova della stessa.

Ebbene, nella pronunzia innanzi ricordata di questa Corte al cui percorso motivazionale integralmente si riporta il Collegio, facendolo proprio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. , viene innanzi tutto affermato i seguente principio: nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Nella motivazione della pronunzia(cfr. pag. 11 - 12) la S.C., nel suo massimo consesso, precisa che “è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare anche nel rito del lavoro salvo che la sostituzione non si pretenda integrale, e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta.

Difatti, quando l’iter processuale richiede un chiarimento in base alla situazione concreta, il momento di confronto dialogico tra le parti e il giudice deve essere recuperato – si è detto - in funzione del principio del contraddittorio (v.

Cass. Sez.

L n. 15311-23, Cass. Sez. 3 n. 19984-23).

La linea interpretativa che direttamente correla la dialettica tra le parti e il confronto dialogico tra queste e il giudice al contraddittorio e al diritto di difesa - di cui il primo costituisce predicato assoluto (v.

Cass. Sez.

U n. 36596- 21) - è riscontrata dalla Corte costituzionale.

È stato precisato che il contradditorio “costituisce connotato intrinseco del processo (..) nel quale deve essere assicurato il diritto di difesa” (v. di recente C. cost. n. 96-24), e che il principio -“primaria e fondamentale garanzia del giusto processo” (C. cost. n. 73-22) –presuppone e chiama in causa non solo la dialettica tra le parti, ma anche la partecipazione attiva del giudice, ferma rimanendo la discrezionalità legislativa in ordine alla eventuale differenziazione di tutela con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare (cfr. ancora C. cost. n. 73-22, nonché C. cost. n. 93-22).

In una prospettiva coerente può considerarsi affinato l’orientamento processuale lavoristico al quale si è fatto cenno.

In caso di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal quarto comma, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, senza che occorra l'allegazione e la prova di alcunconcreto e ulteriore pregiudizio cagionato dalla stessa (cfr. Cass. Sez.

L. n. 17717-24)”.

In sintesi, se è vero che anche nel rito del lavoro, è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare, è pur vero che detto principio vale a patto che la sostituzione non si pretenda integrale e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta.

Se, infatti, l’andamento processuale richiede un chiarimento dialogico tra le parti ed il giudice è indispensabile recuperare il principio del contraddittorio, anche a tutela del diritto di difesa.

La dialettica delle parti ed il confronto dialogico sono del resto alla base del rispetto dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, sicché alcuna compressione degli stessi può derivare dall’adozione del rito cartolare.

Ebbene, nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale si è posta in contrasto con detti principi,definendo il processo in un’unica udienza cartolare, cagionando una indubitabile lesione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e, dunque, anche del giusto processo.

Infatti, la Corte d’Appello, fissa va direttamente l’udienza cartolare, con invito al deposito delle notifiche dell’atto di gravame, e in detta unica udienza cartolare definiva il giudizio, dichiarando l’improcedibilità dell’appello in ragione del mancato deposito delle notifiche dell’atto di gravame e ciò ad onta anche del deposito di note in cui veniva richiesta la decisione.

Insomma - osserva il Collegio – qui la sentenza impugnata è errronea perché opera l’integrale sostituzione dell’udienza cartolare, così comprimendo il contraddittorio , qui in vece indispensabile per verificare l’effettuazione di tempestiva e rituale notifica alle parti appellate del gravame e quindi la corretta introduzione del giudizio di appello.

A differenza di quanto adombrato dalla Corte territorialequi non vengono in campo i principi enunziati da questa Corte a Sezioni Unite nella pronunzia n. 20604/2008, in quanto non è in discussione la possibilità di disporre una rinotifica dell’atto di gravame in conseguenza della mancata effettuazione nei termini di legge, ma piuttosto e semplicemente la necessità di fissare una nuova udienza al solo fine di verificare la tempestività e ritualità delle notifiche già effettuate (rectius che parte appellanteassume di aver effettuato tempestivamente e ritualmente).

Quanto innanzi affermato, rimarca il Collegio, si pone, peraltro in piena consonanza, non solo con il recente arresto delle Sezioni Unite innanzi ampiamente ricordato, ma anche con il solco già in tal senso tracciato da questa Corte con Cass. n. 15311/2023, in cui si era già sottolineato che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanzee conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente, dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.

Ai principi tutti innanzi richiamati non si è conformata la sentenza impugnata, il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata cassata con rinvio cd. restitutorio alla Corte di a ppello di Roma che, nel contraddittorio, controllerà la ritualità e tempestività delle notifiche del gravame, fermi principi enunziati da questa Corte nella già ricordata Sez.

U. n. 20604/2008 e nelle successive conformi, tra le ultime delle quali, fra le massimate, Cass. n. 3145/2024.

La Corte di appello di Roma provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24988-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 2208/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 159/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Appello lavoro – Udienza ex art. 127 ter c.p.c. –Mancata esibizione alla prima udienzadella notifica – Conseguenze. R.G.N.24988/2024 Cron. Rep. Ud04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza n. 315/2022 del Tribunale di Viterbo con la quale veniva rigettata la sua domanda, proposta nei confronti degli intimati indicati in epigrafe, volta all’inserimento nella graduatoria permanente ATA a 24 mesi per il profilo CS in relazione all’anno 2019/2020. 1.1. Alla prima udienza, per la quale era stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., l’appellante, nonostante l’invito al deposito delle notifiche non provvedeva a tanto, sicché la Corte territoriale dichiarava l’improcedibilità del gravame, richiamando l’insegnamento di Cass. n. 20604/2008. 2. Propone ricorso per cassazione articolato in due motivi la lavoratrice. 3. Restano intimate tutte le controparti indicate in epigrafe. 4. La parte ricorrente in cassazione ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.24 Cost., comma 2, nonché degli artt. 152, 180, 421, 429, 437 c.p.c. 1.1. Parte ricorrente sostiene che avrebbe avuto diritto ad un rinvio dell’udienza di prima comparizione, per la quale era stato disposta la trattazione ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., al fine di depositare prova dell’avvenuta notifica. Richiama a sostegno dell’assunto Cass. n. 12488/2020. Sottolineache, ai sensi degli artt. 348, 421 e 437 c.p.c.,la prova della notifica al contumace potevaesser data anche in una udienza successiva alla prima, evidenziando altresì che, ex art. 152 c.p.c., i termini processuali sono meramente ordinatori, tranne che la legge li definisca perentori. Rimarca ancora di aver provveduto alla notifica tempestivamente e ritualmente e che per un mero errore materialeha depositato la prova della stessa, anziché presso la Corte territoriale, innanzi al Tribunale di Viterbo ove si era celebrato il giudizio di primo grado. Insiste di aver manifestato l’interesse al deposito della decisione nel merito attraverso il deposito delle note scritte e che nel decreto di fissazione dell’udienza era stato formalizzato un semplice invito al deposito delle notifiche per il caso di mancata costituzione delle controparti senza assegnazione di alcun termine perentorio. Evidenzia, infine,che la breve concessione di un termine per il deposito delle notifiche non avrebbe in alcun modo inciso sul principio della ragionevole durata del processo e che l’art. 348 c.p.c. (pacificamente applicato al rito lavoro), per il caso di mancata comparizione in udienza impone la fissazione di altra, sicché è incoerente l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale che, in caso di deposito di note scritte, non aveva disposto rinvio al fine del deposito della notifica. 2.Con la seconda doglianza è lamentata l’omessa discussione, in violazione dell’art. 24 Cost, comma 2, dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, degli artt. 101, 128, 180, 429, 420, comma 4, 421, 437 c.p.c., dell’art. 1, comma 60, l. n. 92 del 2012,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4. 2.1. Parte ricorrente dubita, a monte, della stessa compatibilità del rito del lavoro con la trattazione scritta, riportandosi agli argomenti tutti spesi al riguardo nell’ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite n. 11898/2024. 3. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversiafissata per la trattazione all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva rinviata a nuovo ruolo , in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla possibilità di disporre la sostituzione dell’udienza di discussione con il deposito di note scritte. In esito alla decisione delle Sezioni Unite n. 17603/2025, la causa veniva rifissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. I motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti nei limiti segnati dalla presente motivazione. 5. Va nno premesse le ragioni c he hanno condotto alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello. Scrive la Corte territoriale (cfr. pag. 2) : (…) nel rito del lavoro, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) –di assegnare ex art. 421 c.p.c. all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (v.,per tutte , Cass. Sez. U. n. 30/7/2008, n. 20604). Nel caso di specie,con provvedimento del 5-12/3/2024 (regolarmente comunicato), si era disposta la trattazione scritta, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.– come in trodotto dall’art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022 – in sostituzione dell’odierna udienza, assegnando termine alle parti, fino alle ore 9.30 della stessa udienza, per il deposito di note: con lo stesso provvedimento, in caso di mancata costituzione della parte appellata, si era espressamente invitata la parte appellante a depositare telematicamente prova della notifica dell’appello entro 8 giorni dall’udienza di cui sopra. La parte appellante non ha osservato nessuno di tali incombenti, né comunque ha depositato in precedenza documentazione attestante la prova della notifica del ricorso in appello alla controparte, sicché si è determinata la predetta situazione di improcedibilità, con la conseguenza che va emessa le relativa declaratoria (a nulla rilevando l’invio telematico delle note di trattazione scritta del 31.5.2024, in cui il difensore della lavoratrice, “nel riportarsi ai propri scritti difensivi”, si limita a “rinnovare in questa sede le domande e istanze già formulate nel ricorso in appello, di seguito trascritte” . In estrema sintesi, la Corte di appello, disposta la trattazione scritta, con il medesimo provvedimento invitava al deposito della notifica del gravame e delle note, indi, pur verificata la richiesta di decisione da parte dell’appellante con il deposito di note scritte del 31.5.2024, provvedeva a decidere l a causa, dichiarando l’improcedibilità dell’appello, e ciò in quanto la parte impugnante non aveva fornito la prova della tempestiva notifica del gravame alle parti appellaterimaste contumaci . Tale decisione – osserva il Collegio - si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 17603/2025, altresì sovrappone ndo i diversi piani della mancata notifica e della mancata prova della stessa. Ebbene, nella pronunzia innanzi ricordata di questa Corte al cui percorso motivazionale integralmente si riporta il Collegio, facendolo proprio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. , viene innanzi tutto affermato i seguente principio: nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Nella motivazione della pronunzia(cfr. pag. 11 - 12) la S.C., nel suo massimo consesso, precisa che “è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare anche nel rito del lavoro salvo che la sostituzione non si pretenda integrale, e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta. Difatti, quando l’iter processuale richiede un chiarimento in base alla situazione concreta, il momento di confronto dialogico tra le parti e il giudice deve essere recuperato – si è detto - in funzione del principio del contraddittorio (v. Cass. Sez. L n. 15311-23, Cass. Sez. 3 n. 19984-23). La linea interpretativa che direttamente correla la dialettica tra le parti e il confronto dialogico tra queste e il giudice al contraddittorio e al diritto di difesa - di cui il primo costituisce predicato assoluto (v. Cass. Sez. U n. 36596- 21) - è riscontrata dalla Corte costituzionale. È stato precisato che il contradditorio “costituisce connotato intrinseco del processo (..) nel quale deve essere assicurato il diritto di difesa” (v. di recente C. cost. n. 96-24), e che il principio -“primaria e fondamentale garanzia del giusto processo” (C. cost. n. 73-22) –presuppone e chiama in causa non solo la dialettica tra le parti, ma anche la partecipazione attiva del giudice, ferma rimanendo la discrezionalità legislativa in ordine alla eventuale differenziazione di tutela con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare (cfr. ancora C. cost. n. 73-22, nonché C. cost. n. 93-22). In una prospettiva coerente può considerarsi affinato l’orientamento processuale lavoristico al quale si è fatto cenno. In caso di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal quarto comma, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, senza che occorra l'allegazione e la prova di alcunconcreto e ulteriore pregiudizio cagionato dalla stessa (cfr. Cass. Sez. L. n. 17717-24)”. In sintesi, se è vero che anche nel rito del lavoro, è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare, è pur vero che detto principio vale a patto che la sostituzione non si pretenda integrale e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta. Se, infatti, l’andamento processuale richiede un chiarimento dialogico tra le parti ed il giudice è indispensabile recuperare il principio del contraddittorio, anche a tutela del diritto di difesa. La dialettica delle parti ed il confronto dialogico sono del resto alla base del rispetto dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, sicché alcuna compressione degli stessi può derivare dall’adozione del rito cartolare. Ebbene, nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale si è posta in contrasto con detti principi,definendo il processo in un’unica udienza cartolare, cagionando una indubitabile lesione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e, dunque, anche del giusto processo. Infatti, la Corte d’Appello, fissa va direttamente l’udienza cartolare, con invito al deposito delle notifiche dell’atto di gravame, e in detta unica udienza cartolare definiva il giudizio, dichiarando l’improcedibilità dell’appello in ragione del mancato deposito delle notifiche dell’atto di gravame e ciò ad onta anche del deposito di note in cui veniva richiesta la decisione. Insomma - osserva il Collegio – qui la sentenza impugnata è errronea perché opera l’integrale sostituzione dell’udienza cartolare, così comprimendo il contraddittorio , qui in vece indispensabile per verificare l’effettuazione di tempestiva e rituale notifica alle parti appellate del gravame e quindi la corretta introduzione del giudizio di appello. A differenza di quanto adombrato dalla Corte territorialequi non vengono in campo i principi enunziati da questa Corte a Sezioni Unite nella pronunzia n. 20604/2008, in quanto non è in discussione la possibilità di disporre una rinotifica dell’atto di gravame in conseguenza della mancata effettuazione nei termini di legge, ma piuttosto e semplicemente la necessità di fissare una nuova udienza al solo fine di verificare la tempestività e ritualità delle notifiche già effettuate (rectius che parte appellanteassume di aver effettuato tempestivamente e ritualmente). Quanto innanzi affermato, rimarca il Collegio, si pone, peraltro in piena consonanza, non solo con il recente arresto delle Sezioni Unite innanzi ampiamente ricordato, ma anche con il solco già in tal senso tracciato da questa Corte con Cass. n. 15311/2023, in cui si era già sottolineato che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanzee conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente, dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta. Ai principi tutti innanzi richiamati non si è conformata la sentenza impugnata, il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata cassata con rinvio cd. restitutorio alla Corte di a ppello di Roma che, nel contraddittorio, controllerà la ritualità e tempestività delle notifiche del gravame, fermi principi enunziati da questa Corte nella già ricordata Sez. U. n. 20604/2008 e nelle successive conformi, tra le ultime delle quali, fra le massimate, Cass. n. 3145/2024. La Corte di appello di Roma provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presu
Sentenza Cassazione n. 00252/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris