CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21957/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
''') /k957 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18255/2018 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Napoli, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Noia (NA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 28 gennaio 2015 n. 814/46/2015; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 aprile 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "[OSCURATO:PERSONA].!." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 28 gennaio 2015 n. 814/46/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all'anno 2010, avviso bonario per la TARSU relativa all'anno 2012 ed estratto di ruolo per la TARSU relativa all'anno 2011, con riferimento ad un capannone ubicato all'interno dell'Interporto di Noia (NA), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Noia (NA) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 7 febbraio 2014 n. 2945/11/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che: a) la contribuente non aveva diritto all'esenzione dalla TARSU per i rifiuti speciali; b) lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'area interportuale era stato affidato ad una società specializzata per ciascuno degli anni di riferimento; c) il giudice tributario non aveva il potere di disapplicare la delibera comunale sui rifiuti assimilati. Il ricorso è affidato a sette motivi. Il Comune di Noia (NA) è rimasto intimato. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del sesto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 59, commi 2 e 3, 62, comma 1, e 68, comma 2, lett. f, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 7, comma 3, lett. e, e 21, comma 2, lett. g, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che i rifiuti speciali fossero assoggettabili a TARSU pur in assenza di valida assimilazione ai rifiuti urbani. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 7, comma 5, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il giudice tributario non possa disapplicare la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 195, comma 2, lett. e, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che i rifiuti prodotti in magazzini o grandi superfici commerciali siano assimilabili. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 195, comma 2, lett. e, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e 7, comma 5, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la delibera comunale di assimilazione dovesse essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546) e 279 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 35, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sul motivo di appello inerente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in difetto di atto di accertamento, per importi superiori a quello iscritto per l'anno 2009 in misura di € 719,00. 6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546) e 279 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 35, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sul motivo di appello inerente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per il mancato svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. 7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 156, comma 2, cod. proc. civ., 59 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'ente impositore avesse affidato la gestione della raccolta dei rifiuti urbani ad una società specializzata per gli anni di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo - i quali possono essere congiuntamente esaminati per la comune attinenza, sotto diversi profili, al trattamento fiscale dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente nell'esercizio dell'attività svolta nel proprio capannone alla stregua della normativa di rango primario e secondario in vigore ratione temporis - sono fondati, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 1.1 A tale proposito, si rende opportuno un rapido excursus sull'evoluzione storica della disciplina settoriale.Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), prevista dal D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente). Nell'ambito di tale successione di norme, il D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 ha inciso in modo significativo sui criteri di tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo. L'art. 238 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 , che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, ha poi previsto, al comma 1, che «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, alla quale, per effetto dell'art. 1, commi 183 e 184, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. L'art. 5, comma 2- quater, del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 13, ha, infine, disposto che, «Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti». Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per tale excursus, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032). 1.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha già statuito che, per effetto dell'art. 17, comma 3, della Legge 24 aprile 1998 n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della Legge 26 febbraio 1994 n. 146, è venuta meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche. Con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto con l'entrata in vigore del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 è stato restituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 e 9612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22). Il D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, emanato in attuazione delle Direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti"), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della "gestione" degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti "urbani", tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g, mentre sono rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "da attività commerciali" (art. 7, comma 2, lett. b, e comma 3, lett. e); d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, «le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio», nonché «l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (....) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati» (dal 1 gennaio 2003, «alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi dell'art. 23 della Legge 31 luglio 2002 n. 179) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e e g, e comma 7). 1.3 Come in precedenza già evidenziato, l'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 ha istituito la «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani»" (usualmente denominata TIA, "tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua» detta attività (comma 14). 1.4 Dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dall'art. 67, comma 2, D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34299). L'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che nella fase transitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU, nell'approvare il «metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani», prevede, infatti, non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell'esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all'urbano. 1.5 Dunque, l'esercizio della potestà regolamentare dei Comuni assume a riferimento i criteri contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, che risulta ancora attuale grazie a una serie di rinvii contenuti nel c.d. "codice dell'ambiente", in attesa dei nuovi decreti ministeriali sul punto. Il c.d. "codice dell'ambiente" (D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152) è entrato in vigore il 29 aprile 2006 solo parzialmente, causando l'abrogazione di una serie di norme tra cui, all'art. 264, comma 1, lett. i, il D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, disponendo però che, al fine di assicurare che non vi fosse soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla parte IV del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, i provvedimenti attuativi del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV. In particolare, ed in conclusione, l'art. 195, comma 2, lett. e, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, riservando alla competenza dello Stato «la determinazione dei criteri qualitativi e quali- quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani», ha previsto che: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani». Tale decreto non è stato adottato. Dal suo canto, la norma transitoria contenuta nell'art. 265, comma 1, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme di attuazione della parte IV. Così come esplicitato dall'art. 1, comma 184, lett. b, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base alla quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si continuano ad applicare le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. d, e 57, comma 1, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, disponendo la permanenza delle norme regolamentari e tecniche di disciplina dei rifiuti sino all'attuazione del Decreto Ronchi. Per cui, la normativa di cui all'art. 195, comma 2, lett. e, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 non è applicabile in assenza di provvedimenti attuativi (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2019, nn. 7142, 7143, 7144, 7145 e 7146; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2019, n. 22231). La definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante l'adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza del previsto regolamento, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984 (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9214). Ne discende che, in tema di TARSU, per effetto dell'art. 17, comma 3, della Legge 24 aprile 1998 n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della Legge 26 febbraio 1994 n. 146, venendo meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art. 21, comma 2, lett. g, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione del rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari. 1.6 Tanto premesso, occorre verificare se, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sia sufficiente un criterio qualitativo, e quindi la mera riconducibilità del rifiuto ad una delle tipologie di cui alla deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, o sia necessario combinare tale criterio con quello quantitativo, che renda almeno astrattamente possibile uno smaltimento degli stessi ad opera del servizio pubblico di raccolta. Tale verifica ha una evidente ricaduta sulla legittimità o meno di quelle disposizioni dei regolamenti comunali che prevedono l'assimilazione del rifiuto sulla base del solo criterio qualitativo e non anche di quello quantitativo. 1.7 Su tale questione deve rilevarsi, all'interno di questa stessa Sezione della Corte, la presenza di pronunce in apparente contrasto. Secondo un precedente orientamento la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, presuppone, necessariamente, la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali, poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità (Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2011, n. 30719; Cass., Sez. 5",13 giugno 2012, n. 9631; Cass. Sez. 6"-5, 24 luglio 2013, n. 18018).Da tale indirizzo si è apparentemente discostato un più recente arresto (Cass., Sez 5^, 13 aprile 2018, n. 9214), affermando che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene. 1.8 I due orientamenti sono tuttavia passibili di una composizione, che trova conforto nell'interpretazione letterale e sistematica del dato normativo, se applicati entrambi con le seguenti precisazioni. L'utilizzo del criterio combinato della qualità e quantità trova il suo principale argomento giustificativo nella lettera dell'art. 21 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nel definire le competenze del Comune in materia, al comma 2, lett. g, fa riferimento ad una «assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento». Tale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis, da individuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi di danno ambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni ispirata a principi di efficienza, efficacia ed economicità; è evidente che tali finalità possono essere garantite solo predeterminando, almeno astrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento di potenzialità illimitata rispetto ad un rifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perché non pericoloso. Predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità e quantità è, dunque, accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente non potrà mai beneficiare di una esenzione totale dal tributo, sebbene l'intera superficie imponibile sia produttiva di rifiuti assimilati e si avvalga per l'intero dello smaltimento; in tal caso, infatti, egli avrà solo diritto ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale, per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà, invece, nel campo di operatività dell'art. 21 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 la possibilità di una esenzione o riduzione delle superfici tassabili. È noto che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare ex art. 7, comma 5, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato "E", dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi. Ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604). 1.9 Disapplicata la delibera comunale, l'esercizio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 (applicabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5^ 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604). L'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 prevede che: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta». Va, infine, ricordato che l'esonero da tassazione previsto dal citato art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra comunque un'eccezione, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 6^-5, 5 settembre 2016, n. 17662; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979), e che la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma, esige uno specifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, le superfici esenti da tassazione (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass., Sez. 5", 13 giugno 2012, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10548; Cass., Sez. 5", 26 gennaio 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5", 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604). 1.10 Premesso ed incontroverso, come si è detto, che la TIA è una mera variante della TARSU (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2016, n. 9859; Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2016, n. 18226; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254), si deve evidenziare che l'art. 49, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 dispone che: «La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale». Ne consegue che la regola è quella dell'assoggettabilità a TIA di tutti i "locali" esistenti sul territorio comunale, in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti. A sua volta, l'art. 49, comma 14, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 dispone che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi». D'altro canto, l'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, ritenuto applicabile anche alla TIA (Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2016, n. 9859), dispone che «nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali». Da questa rapida ricognizione delle norme rilevanti ai fini della decisione cui la Corte è chiamata, emerge il carattere "universale" della TIA: ad essa, per quel che in questa sede rileva, sono soggetti tutti i locali siti nel territorio dell'ente comunale impositore. La disposizione eccettuativa del citato art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, infatti, non riguarda tipologie di locali, bensì "parti di superfici". Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, cioè, è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani. Nondimeno, qualora al suo interno si svolgano attività che generano rifiuti speciali non assimilati, le superfici interessate da tale attività sono escluse dal computo della complessiva superficie tassabile. Nel passaggio dall'imposizione basata sul tributo (TARSU) a quella basata sulla tariffa (TIA), il legislatore (art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22) ha stabilito che: «La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio». Fermo restando, dunque, il principio che tutti i "locali" esistenti sul territorio comunale devono essere assoggettati a TIA, il meccanismo di esenzione si è spostato dal computo della superficie tassabile, dal quale erano escluse le parti di superfici in cui si formano di regola rifiuti speciali (art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), alla determinazione dell'importo da corrispondere in base alle diversi componenti della tariffa, con la conseguenza che se in un determinato locale sì producono rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, l'esonero riguarda la sola quota variabile della tariffa (Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850).Tale conclusione, peraltro, è coerente con la norma regolamentare statale di cui all'art. 7, n. 2, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, secondo cui alla quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si applica una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Dunque, in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, smaltiti "in proprio" dal contribuente, il gestore del servizio, o il suo agente della riscossione, può riconoscere una riduzione della sola quota variabile della TIA, senza, tuttavia, arrivare al punto di escludere dal pagamento dell'imposta l'intera quota variabile (Cass., Sez. 5", 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850). Di converso, in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l'obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla "copertura" dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773; Cass., Sez. 6"-5, 22 ottobre 2021, n. 29542; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850). 1.11 Nella specie, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 22 maggio 1998 n. 25, il Comune di Noia (NA) aveva manifestato la volontà di disporre l'assimilazione, limitandosi a richiamare l'elenco contenuto al punto 1 della deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984. Pertanto, la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." ne ha chiesto la disapplicazione al fine di beneficiare dell'esonero dalla TIA per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Tuttavia, la sentenza impugnata ha disatteso la postulata disapplicazione per una ragione inconferente (mancata impugnazione principale avanti al giudice amministrativo) i profili di illegittimità della deliberazione consiliare, senza accertare, in concreto, il corretto esercizio del potere di assimilazione da parte del Comune, secondo la previsione di criteri sia qualitativi che quantitativi.; con ciò obliterando del tutto l'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice tributario. Sicché, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sottrarsi al compito di valutare incidentalmente la fondatezza nel merito di tali profili, così da accertare se sussistessero in effetti i presupposti della invocata disapplicazione ex art. 7, comma 5, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, essendo stata dedotta l'assimilazione indiscriminata dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani senza la fissazione di alcun limite quantitativo (Cass., Sez. 5", 24 gennaio 2019, n. 1952). Tale valutazione appare coerente con l'orientamento di questa Corte, secondo cui alla mancata determinazione dei criteri quantitativi consegue l'illegittimità della delibera di assimilazione dei rifiuti speciali e, quindi, la disapplicazione, anche d'ufficio, da parte del giudice di merito (Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850). 1.12 Ciò posto, si deve ritenere che, in caso di esito positivo della verifica incidentale di legittimità, il giudice di appello dovrebbe negare l'esenzione totale e verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della riduzione; mentre, in caso di esito negativo della verifica incidentale di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'esenzione totale (dalla quota variabile), dovrebbe accertare che l'intera superficie imponibile fosse stata destinata alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, mentre una destinazione solo in parte avrebbe determinato il diritto ad una corrispondente riduzione (della quota variabile) in proporzione della superficie non tassabile (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035). 2. In conclusione, il collegio ritiene di riaffermare i seguenti principi di diritto: a) in tema di TIA, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative; in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria con riguardo alla quota variabile, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene; b) la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, deve essere disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22; ne consegue l'applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare, con la conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile. 3. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo, nonché l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio dell