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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 28148/2024

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8165/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSA- ZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 109/2022 depositata il14/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2016 il [OSCURATO:SOCIETA]. conve- niva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della società 3I, in via di azione sur- rogatoria per la risoluzione per inadempimento del rapporto sorto in virtù disentenza del Tribunale di Milano del 2014 , che aveva ac- colto la domanda ex art. 2932 c.c. , proposta da lla promissaria ac- quirenteApogeo per ottenere il trasferimento di proprietà di immo- bili del promittente venditore Tomasino , oggetto di un contratto preliminare del 2005.La domanda era stata accolta dal Tribunale di Milano, condizionatamente al pagamento del saldo prezzo (€ 227.512) in favore di Tomasino, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato(pagamento che si sosteneva non e ssere poi avvenuto). [OSCURATO:PERSONA] allegava di aver convenuto oltre cinque anni prima dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in un’azione di responsabili- tà relativa alla sua carica di amministratore della società e di aver ottenuto in corso di causa (nel 2011) un sequestro conservativo sui beni di proprietà del convenuto, fino alla concorrenza dell’importo di € 3.000.000 ( con conversione in pignoramento , in seguito alla sentenza del 2013 con cui il convenuto era stato condannato al pa- gamento di € 3.308.122).

A ll’atto dell’esecuzione del sequestro su- gli immobili, il [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato che qualche giorno pri- ma sui medesimi beni era stata trascritta la menzionata domanda ex art. 2932 c.c.

Inoltre, i l [OSCURATO:PERSONA] aveva poi avviato presso il Tribunale di Milano una procedura di sequestro presso terzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( debitor debitoris ) e di Tomasino ( debitore principale), procedura avente appunto ad oggetto il credito spet- tante a Tomasino a titolo di prezzo (in seguito alla conversione del sequestro in pignoramento era stata assegnata la somma di € 34.500 circa).(Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo si è conclusoin senso positivo nel 2020 , a seguito di Cass. 5469/2020 , dichiarativa del l’inammissibilità del ricorso avverso sentenza della Corte di appello di Milano del 2017).

Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di avere corrisposto il prezzo al Tomasinoe produce va a tal fine una quietanza notarile recante l’attestazione della consegna di tre assegni bancari.

Nel 2019 il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiar azione del difetto legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] a proporre l’azione surrogatoria.

Promosso il giudizio di appello , [OSCURATO:PERSONA] faceva valere tra l’altro di aver instaurato dinanzi al Tribunale di Milano nei con- fronti di Tomasino una causa per il risarcimento dei danni per l’inadempimento della controparte al più volte menzionato contrat- to preliminare, che il processo si era concluso nel 2019 con una sentenza passata in giudicato in cui il credito risarcitorio di € 213.728 era stato compensato con il controcredito di € 227.512 (relativo al mancato pagamento del prezzo in esecuzione della sen- tenza del Tribunale di Milano del 2014), che di conseguenza l’importo oggetto del suo asserito mancato pagamento era deter- minato in € 13.780 circa.

Tuttavia, in riforma della sentenza di pri- mo grado, la Corte di appello ha accolto la domanda di risoluzione , rilevando che la quietanza notarile non attesta il pagamento e che il giudicato del 2019 sulla compensazione non esclude l’inadempimento rispetto all’obbligo scaturente dalla sentenza del 2014. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con tre motivi di ricorso, illustrati da memo- ria.

Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo (p. 20) denuncia l’illegittima declaratoria di ammissibilità dell'azione surrogatoria in risoluzione proposta dal [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe erra- to nelriconoscere in capo al [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione a chiedere in surrogatoria la risoluzione contrattuale.

Il creditore , secondo l’art. 2900 c.c., potrebbe agire solo per tutelare il patrimonio del debitore e non per proporre la risoluzione del contratto, potere il cui esercizio è sottoposto al margine di apprezzamento esclusivo del debitore, parte del contratto .

Si deduce violazione degli artt.100, 81 e 75 c.p.c.

Il primo motivo non è fondato.

Il riconoscimento al creditore della legittimazione straordinaria ad agire in via surrogatoria per la risoluzione del contratto stipulato dal debitore è discusso in dottrina.

Infatti, l'art. 2900 c.c. esclude la surrogatoria per l’esercizio di diritti o di azioni che, per loro natu- ra o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Chi nega la legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto sostiene c he l’esercizio di quest’ultima è connotato da uncarattere personale, poiché presup- pone una valorizzazione dell'interesse alla cessazione del rapporto contrattuale prevalente sul l’interesse alla prosecuzione di quest’ultimo.

Tale valutazione comparativa tra i due interessi con- trapposti spetta esclusivamente a l debitore , affinché egli possa va- lutare l’eventuale prevalenza di motivi che lo sollecitano a non ri- solvere il contratto, nonostante l'inadempimento della controparte.

Chi sostieneinvece tale legittimazione dei creditori fa leva sul ca- rattere eccessivo degli inconvenienti scaturenti dall’accoglimento della tesi negativa: poiché il contratto con prestazioni corrispettive è uno dei principali strumenti di trasferimento della ricchezza pa- trimoniale, negare la legittimazione dei creditori ad agire per la ri- soluzione del contratto restringe in modo sproporzionato gli stru- menti a loro disposizione per conservare la garanzia patrimoniale, favorendocomportamenti omissivi o collusivi del debitore.

È la tesi che nega la legittimazione dei creditori quella che con- vincedi meno.

N on tanto per l’argomento fondamentale fatto vale- re dai sostenitori della tesi positiva, che pure non è del tutto privo di peso.

Infatti, tale argomento è affett o dalla debolezza che afflig- ge tipicamente gli argomenti che si appoggiano essenzialmente a profilifunzionali, senza condurre fino in fondo il tentativo di basare in modo circostanziato tali profili sul testo della norma giuridica (nel caso attuale, l’art. 2900 c.c.), che costituisce pur sempre il punto di partenza(e di ritorno) dell’opera interpretativa .

La tesi negativadella legittimazione dei creditori ad agire in sur- rogatoria per la risoluzione del contratto è da criticare , in modo più convincente, sul terrenosuo proprio.

In primo luogo, l’azione di ri- soluzione del contratto non rientra certamente fra quelle che «per disposizione di legge non possono essere esercitat[e] se non dal lo- ro titolare».

In secondo luogo, essa non è da qualificare nemmeno come una specie d elle azioni che per loro « natura » competono all’esercizio esclusivo del legittimato ordinario (la parte contrattua- le).

Se infatti al la parola “ natura ” si as segna il significato dovuto ove la si rivolga ad un istituto giuridico, essa è chiamata ad indica- re l’ essenza ovvero le caratteristiche strutturali che definiscono quest’ultimo all'interno del sistema giuridico .

Allora, anche la tesi negativa della legittimazione ad agire non è sorretta tanto da ra- gioni attinenti alla «natura» dell’azione di risoluzione, quanto da ragioni funzionali, dirette a preservare in capo al debitore la valuta- zione della prevalenza dell’interesse a mantenere efficace il rappor- to contrattuale,nonostante l’inadempimento della controparte.

Ebbene, tale profilo funzionale si scontra con il testo dell’art.2900 c.c., ma non tanto con la parola «natura» da esso recata, quanto piuttosto con il requisito dell’inerzia del debitore, che costi- tuisce il presupposto fondamentale dell’azione surrogatoria.

Infatti, se si nega la legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto sulla base dell'esigenza di proteggere l'interesse del debitore a mantenere in piedi il rapporto contrattuale (attraverso il mancato esercizio dell'azione, pur in presenza dell'i- nadempimento della controparte), si finisce con l'attribuire implici- tamente all'inerzia del debitore la funzione specifica di realizzazione dell’interesse di quest’ultimo al mantenimento del rapporto : una funzione specifica che la pura e semplice inerzia , come tale , non può avere.

Infatti, di per sé, l’inerzia o il silenzio di un soggetto di diritto ri- spetto ad un’iniziativa di tutela di un interesse proprio ha un signi- ficato equivoco, ben potendo essere ricondotta all’una o all’altra di due ragioni confliggenti: la semplice trascuratezza oppure la deci- sione consapevole.

Ed è proprio l ’ art. 2900 c.c. che risolve l’equivocità del comportamento inerte del debitore nel senso della trascuratezza.

Pertanto, la tesi negativa della legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto so- stituisce - una volta per tutte, in generale - a tale valutazione legi- slativa una valutazione dottrinale che propende a vedere nell’inerzia (laddove concerna la scelta di domandare la risoluzione del contratto) piuttosto la conseguenza d i una decisione consape- voledel debitore.

Ciò costituisce un’operazione indebita.

A tale argomentazione sostanziale, che è di per sé sufficiente a scartare la tesi negativa a vantaggio di quella che afferma la legit- timazione ad agire dei creditori , si aggiunge anche u n'argomenta- zione di ordine processuale: il debitore è litisconsorte necessario nell’azione surrogatoria(art. 2900 co. 2 c.c.).

Ciò consente di recu- perare al dibattito processuale l’eventuale interesse del debitore a mantenere efficace il rapporto contrattuale, pur a fronte dell’iniziativa del legittimato straordinario diretta a rimuoverlo.

Tale soluzione non è contraddetta dall’orientamento della giuri- sprudenza di legittimità, secondo il quale l 'azione surrogatoria ha carattere eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Sotto tale profilo, la proposizione non fa che confermare il carattere dell’art. 2900 c.c. di disposizione attributiva di legittimazione straordinaria ai creditori.

Se ne è fatto discendere che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver po- sto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere util- mente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il cre- ditore.

Quest’ultimo non può sindacare le modalità con cui il debito- re abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordina- mento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia del- le pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo (così Cass. 34940/2022, 58/2012).

Tale orientamento delinea ( a contrario ) il seguente corollario : se il debitore non espr ime alcuna volontà di gestire i l rapporto e rima- ne inerte, si integra il presupposto fondamentale perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale può così sindacare l ’astensione del debitore dall’esercizio dei suoi diritti nell'ambito del rapporto, salva la facoltà di quest’ultimo, chiamato a partecipare necessariamente al processo avviato dal creditore, di sostanziare nel dibattito pro- cessuale le ragioni della sua inerzia, nel senso dell’interesse a man- tenere in vita il rapporto contrattuale pur in presenza dell'inadem- pimento della controparte.

Il primo motivo è rigettato.

2. - Il secondo motivo (p. 28) denuncia l’ errata declaratoria di inadempimento.

Essenzialmente si fa valere che,entro il termine di 30 giorni previsto dalla sentenza ex art. 2932 c.c., la promissaria acquirente aveva comunque consegnato gli assegni al promittente venditore, che rilasciò una quietanza notarile.

Pertanto, non si sa- rebbe configurato alcun inadempimento rilevante, dato che la somma era stata corrisposta e il mancato incasso degli assegni non può essere imputato alla Società.

Si deduce violazione degli artt.1453 e 1455 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione.

Il secondo motivo è inammissibile.

Esso rinviene il proprio asse portante nel sovrapporre l'apprez- zamento di parte sul carattere importante o meno dell'inadempi- mento a quello che la Corte di appello ha espresso in una motiva- zione effettiva, risoluta e coerente, la quale pertanto si sottrae a censure proponibili in sede di giudizio di legittimità.

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'ina- dempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, costituisce questione di fat- to affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. 26605/2023, 12182/2020).

Ne segue che può lamentarsi eventualmente un vizio di motivazione, originato da un omesso esame circa fatti decisivi, censurato ex art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ove la moti- vazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l’orientamento interpretativo dischiuso da Cass.

SU 8053/2014.

3.1. - Il terzo motivo denuncia il mancato accertamento di una compensazione atecnica (come operazione di computo reciproco di dare e avere entro un medesimo rapporto).

Si deduce violazione degli artt. 1241 e 1242 c.c.

Si fa valere che, nel momento in cui si è trovata a verificare l’asserito inadempimento da parte della Apo- geo dell’obbligo di pagamento del prezzo , la Corte avrebbe dovuto valutare la contrapposta pretesa di quest’ultima relativa al risarci- mento del danno (da inadempimento del contratto preliminare), accertata con la sentenza del 2019 che ha disposto altresì la com- pensazione tra i due crediti e verificare se, nel rapporto di dare e avere, la somma residua (dopo la compensazione) dovuta da Apo- geo fosse tale da integrare inadempimento grave.

Nella parte censurata (p. 15 s.), la sentenza sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la compensazione tra il proprio credito risarcitorio (ac- certato dal Tribunale di Milano nel 2019) e il credito vantato da Tomasino in forza della sentenza del Tribunale di Milano del 2014 e quindi ammette che tale credito non è stato estinto per pagamento.

La circostanza che il Tribunale di Milano con la sentenza del 2019 (passata in giudicato) abbia effettivamente compensato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il credito risarcitorio della prima con il credito di € 227.512 vantato da Tomasino (con estinzione parziale di questo) non esclude l’inadempimento della società all’obbligo scaturente dal rapporto costituito con la sentenza del Tribunale di Milano del 2014, che era da adempiere (ma non lo fu) entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il controricorrente sorregge l’argomentazione della Corte di ap- pello con due argomenti.Il primo: l’art. 1458 c.c. dispone che la ri- soluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti; pertanto, per verificare se ricorrano le condizioni per la risoluzione, occorre guardare al momento in cui la prestazione do- veva essere effettuata.

Il secondo (che è in realtà il rilievo di un fatto, non un’argomentazione giuridica): alla data della risoluzione nel 2015 non era stata nemmeno proposta la domanda di risarci- mento che poi sfocerà nel 2019 nell’accertamento giudiziale della risoluzione parziale.

3.2. -Il terzo motivo è fondato.

Il quesito di diritto che esso pone è il seguente: ai fini del giudi- zio di accertamento dell’inadempimento contrattuale posto alla ba- se di una domanda di risoluzione del contratto devono essere con- siderati o meno i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio (in questo caso il giudicato del 2019 del Tribunale di Milano) che incidono sulla qualità dell’inadempimento (nel caso attuale, che lo rendono meno importante rispetto a quello esistente al momento della proposizio- ne della domanda giudiziale di risoluzione)? Si tratta - niente di più , ma neanche niente di meno – del tema della rilevanza dei fatti che incidono sulla fattispecie del diritto de- dotto in giudizio, sopravvenuti dopo l’inizio d el processo .

Ciò che vale in generale per questo tema deve poter valere anche per il ca- so attuale, salvo che esistano norme che dispongano specificamen- te qualcosa di diverso (tale non è l’art. 1458 co. 1 c.c., come mo- stra di ritenere il controricorrente, ma sul punto si ritornerà più avanti).

Si collochi innanzitutto la tesi della Corte di appello nella migliore luce possibileal fine di poterla ipoteticamente accogliere .

Si esordi- sca quindi ricordando la teoria ( chiovendiana ) che ha individua to , quale ratio comunea una serie di norme contenute nel codice civile e in quello di procedura civile «un a tendenza generale che si mani- festa ad ogni passo nelle leggi processuali, secondo la quale si deve impedire, per quanto è possibile, che la necessità di servirsi del processo per la difesa del diritto torni a danno di chi è costretto ad agire o a difendersi in giudizio per chieder ragione».

All'interno di questa serie di normesono distin te quelle che riguardano il vincito- re attore, e che si riconducono all'idea «che la durata del processo, il tempo necessario per la definizione della lite, non deve andare a danno del diritto dell'attore», per cui: «la sentenza che accoglie la domanda deve riconoscere il diritto come se ciò avvenisse nel mo- mento stesso della domanda giudiziaria».

Se si conducesse questa concezione alle conseguenze estreme sul terreno rilevante , si arriverebbe ad escludere la rilevanza della sopravvenienza nel corso del processo dei fatti impeditivi, modifica- tivi o estintivi (o del venir meno del fatto costitutivo) del diritto de- dotto in giudizio dall'attore, così che l'accertamento giudiziale sa- rebbe ancorato al momento della litispendenza.

È questa in effetti la struttura della litiscontestatio nel diritto romano, avvenuta la quale le questioni giuridiche e fattuali sollevate non potevano più essere modificate o aggiunte dalle parti.

Il contenuto della contro- versia era cristallizzato in quel momento e il giudice doveva risol- verla sulla base di ciò che era stato convenuto appunto al momento della litiscontestatio.

È questa l’idea che guida il pensiero della Corte di appello e che le fa scrivere: «alla scadenza di tale termine [quello di trenta giorni fissato dalla Tribunale di Milano nella sentenza del 2014], avvenuta anni prima rispetto alla sentenza di compensazione, la società a cui erano stati trasferiti gli immobili si rese pertanto inadempiente e Tomasino non si adoperò in alcun modo, non attivandosi per otte- nere la soddisfazione delle sue spettanze, né per la risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non conclu- so».

È questa l’idea che sorregge il pensiero del ricorrente nel mo- mento in cui egli individua il momento del tempo a cui si riferisce l’accertamento della sussistenza dell’inadempimento invocando la rilevanza di un predicato – la retroattività della risoluzione – che l’art. 1458 co. 1 c.c. riferisce per l’appunto solo all’efficacia nel tempo degli effetti della pronuncia , non al referente temporale dell’accertamento dei fatti costitutivi di quest’ultima: tra gli uni e gli altri vi è tutta la differenza di «natura» che passa tra l’effetto giuri- dico e la fattispecie che è chiamata a produrlo.

Dunque, l’idea è che il diritto dell’attore in risoluzione ad ottene- re lo scioglimento del vincolo contrattuale è da accertare con rife- rimento alla situazione di fatto esistente al momento in cui l’inadempimento si manifesta o meglio: al momento in cui si pro- pone la domanda giudiziale di risoluzione

3.3. -Tale concezione è destituita di fondamento.

Già il riferimento storico alla litiscontestatio del diritto romano mette sull’avviso.

L’idea sottesa al processo civile moderno è oppo- sta, come scrisse già intorno agli anni ’30 del secolo scorso un insi- gne studioso del processo civile [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]: il processo non determina «una sospensione della vita intorno al diritto» (sostan- ziale fatto valere in giudizio).

Bloccando la rilevanza della soprav- venienza al momento della litispendenza, tale concezione si pone in contrasto frontale di volta in volta (a seconda del tipo di pronuncia e/o del tipo di fatti sopravvenuti) con il principio di economia pro- cessuale (esponendo il sistema a decisioni date inutilmente, in quanto i fatti sopravvenuti nel corso del medesimo processo, che potrebbero condurre a una pronuncia di contenuto diverso da quel- la che si va ad emanare, dovrebbero poter essere trattati in un se- condo processo) ovvero con l’esigenza di emanare una pronuncia che sia (almeno programmaticamente) conforme alla situazione so- stanziale esistente al tempo della decisione medesima.

D’altra parte,la concezione chiovendiana poc’anzi ricordata non può essere condotta a queste conseguenze estreme , in qu anto la regola per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che risulterà avere ragione è solo una ratio comune ad una serie di norme, ma non individua un principio generale, come tale applicabile al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge.

S ulla base di questa ratio lo stesso fondatore della scuola moderna del diritto processuale civile italiano non effettuò alcuna applicazione analogica al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge.

Vero è che la soluzione corretta, poiché non esistono prescrizioni contrarie, è di consentire l'introduzione dei fatti so- pravvenuti nel corso del processo sino all'ultimo termine per l'alle- gazionedei fatti, cosicché sia consentito l'accertamento giudiziale a maggiore vicinanza temporale - che sia compatibile con la struttura del processo - rispetto all’emanazione della pronuncia .

In altri termini e in conclusione, l a soluzione accolta dall’ordinamento è quella di riferire l'accertamento giudiziale all'ul- timo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti in quel grado di giudizio che andrà a concludersi con il passaggio in giudicato della sentenza, cosicché sia permesso all'or- gano giudicante di dichiarare quale sia la volontà della legge speci- ficatasi per il caso concreto, in atto nel momento storico più vicino a quello nel quale la sentenza diventa irremovibile.

Tutto ciò, salvo che non esista una disposizione specifica di se- gno contrario, ma tale non è –come si è già anticipato – l’art. 1458 co. 1 c.c.

Infatti, una cosa è –il ripetere giova - disporre che gli ef- fetti giuridici della pronuncia di risoluzione siano retroattivi (in linea con la ratio che la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione).

Altra cosa (e radicalmente diversa) è dire che il giudizio sui fatti costitutivi della pronuncia (nel caso at- tuale, il giudizio di importanza dell’inadempimento) debba essere ancorato al tempo dell’inizio del processo.

Non vi è alcuna implica- zione logica tra la seconda cosa e la prima, poiché nulla impone che una qualità temporale degli effetti giuridici debba valere anche a proiettare indietro il tempo a cui è da ancorare il giudizio di ac- certamento della correlativa fattispecie costitutiva.

3.4. - Va da sé che gli orientamenti della giurisprudenza di que- sta Corte specificamente rilevanti per il caso attuale si conformano a questa impostazione.

Si è così statuitoche l'adempimento contrattuale (anche parzia- le) che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzio- ne del contratto, se non vale di per sé ad arrestare gli effetti di tale domanda, deve però essere preso in esame dal giudice perché va- luti l'importanza dell'inadempimento stesso, ben potendo (oppure no) costituire circostanza decisiva a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contrat- to.

Tale è la massima estratta da Cass. 10490/2004 , 1497 /1987, 5311/1984, 1441/1970, la quale assolve anche da criterio direttivo rivolto alla corte di rinvio nel caso attuale, con riferimento all’incidenza della compensazione accertata con il giudicato del 2019 sulla valutazione dell’importanza dell’inadempimento.

Inoltre, si può delineare qualche altro tratto specifico: ove il con- venuto risulti, con riferimento all'epoca della domanda giudiziale, non inadempiente in quanto la prestazione non era ancora esigibile a quel tempo, la sopravvenuta esigibilità in corso di causa ( senza che il convenuto adempia) determina la rilevanza della vicenda al fine della pronuncia di risoluzione ( così, oltre a Cass. 10490/2004 , Cass. 3378/2004, 1497/1987).

Ancora: l 'inadempimento delle ob- bligazioni che vengano a scadere durante il giudizio di risoluzione è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. 358/1991).

L'adempimento tardivo dopo la domanda di risoluzione è considera- to dal giudice ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadem- pimento (Cass. 10490/2004, 10632/1996, 6367/1993, 6121/1993 1391/1989, 6959/1988).

3.5. – Ad un ce r to punto , il controricorso insinua il sospetto che gli atteggiamenti difensivi del convenuto abbiano contribuito a pro- piziarel’esito espresso nella sentenza del 2019.

Una volta raccolta, questa suggestione fattuale può incontrare una risposta nell’unico modo possibile in sede di legittimità: facendo segno al l’art. 404 co. 2 c.p.c.

3.6. –Il terzo motivo è accolto.

4. - In sintesi, è accolto il terzo motivo d i ricorso , s ono rigettati i restanti motivi (primo e secondo), l a sentenza è cassata in relazio- ne almotiv o accolt o, la causa è rinviata alla Corte di appello di Mi- lano in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8165/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSA- ZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 109/2022 depositata il14/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2016 il [OSCURATO:SOCIETA]. conve- niva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della società 3I, in via di azione sur- rogatoria per la risoluzione per inadempimento del rapporto sorto in virtù disentenza del Tribunale di Milano del 2014 , che aveva ac- colto la domanda ex art. 2932 c.c. , proposta da lla promissaria ac- quirenteApogeo per ottenere il trasferimento di proprietà di immo- bili del promittente venditore Tomasino , oggetto di un contratto preliminare del 2005.La domanda era stata accolta dal Tribunale di Milano, condizionatamente al pagamento del saldo prezzo (€ 227.512) in favore di Tomasino, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato(pagamento che si sosteneva non e ssere poi avvenuto). [OSCURATO:PERSONA] allegava di aver convenuto oltre cinque anni prima dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in un’azione di responsabili- tà relativa alla sua carica di amministratore della società e di aver ottenuto in corso di causa (nel 2011) un sequestro conservativo sui beni di proprietà del convenuto, fino alla concorrenza dell’importo di € 3.000.000 ( con conversione in pignoramento , in seguito alla sentenza del 2013 con cui il convenuto era stato condannato al pa- gamento di € 3.308.122). A ll’atto dell’esecuzione del sequestro su- gli immobili, il [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato che qualche giorno pri- ma sui medesimi beni era stata trascritta la menzionata domanda ex art. 2932 c.c. Inoltre, i l [OSCURATO:PERSONA] aveva poi avviato presso il Tribunale di Milano una procedura di sequestro presso terzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( debitor debitoris ) e di Tomasino ( debitore principale), procedura avente appunto ad oggetto il credito spet- tante a Tomasino a titolo di prezzo (in seguito alla conversione del sequestro in pignoramento era stata assegnata la somma di € 34.500 circa).(Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo si è conclusoin senso positivo nel 2020 , a seguito di Cass. 5469/2020 , dichiarativa del l’inammissibilità del ricorso avverso sentenza della Corte di appello di Milano del 2017). Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di avere corrisposto il prezzo al Tomasinoe produce va a tal fine una quietanza notarile recante l’attestazione della consegna di tre assegni bancari. Nel 2019 il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiar azione del difetto legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] a proporre l’azione surrogatoria. Promosso il giudizio di appello , [OSCURATO:PERSONA] faceva valere tra l’altro di aver instaurato dinanzi al Tribunale di Milano nei con- fronti di Tomasino una causa per il risarcimento dei danni per l’inadempimento della controparte al più volte menzionato contrat- to preliminare, che il processo si era concluso nel 2019 con una sentenza passata in giudicato in cui il credito risarcitorio di € 213.728 era stato compensato con il controcredito di € 227.512 (relativo al mancato pagamento del prezzo in esecuzione della sen- tenza del Tribunale di Milano del 2014), che di conseguenza l’importo oggetto del suo asserito mancato pagamento era deter- minato in € 13.780 circa. Tuttavia, in riforma della sentenza di pri- mo grado, la Corte di appello ha accolto la domanda di risoluzione , rilevando che la quietanza notarile non attesta il pagamento e che il giudicato del 2019 sulla compensazione non esclude l’inadempimento rispetto all’obbligo scaturente dalla sentenza del 2014. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con tre motivi di ricorso, illustrati da memo- ria. Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo (p. 20) denuncia l’illegittima declaratoria di ammissibilità dell'azione surrogatoria in risoluzione proposta dal [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe erra- to nelriconoscere in capo al [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione a chiedere in surrogatoria la risoluzione contrattuale. Il creditore , secondo l’art. 2900 c.c., potrebbe agire solo per tutelare il patrimonio del debitore e non per proporre la risoluzione del contratto, potere il cui esercizio è sottoposto al margine di apprezzamento esclusivo del debitore, parte del contratto . Si deduce violazione degli artt.100, 81 e 75 c.p.c. Il primo motivo non è fondato. Il riconoscimento al creditore della legittimazione straordinaria ad agire in via surrogatoria per la risoluzione del contratto stipulato dal debitore è discusso in dottrina. Infatti, l'art. 2900 c.c. esclude la surrogatoria per l’esercizio di diritti o di azioni che, per loro natu- ra o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Chi nega la legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto sostiene c he l’esercizio di quest’ultima è connotato da uncarattere personale, poiché presup- pone una valorizzazione dell'interesse alla cessazione del rapporto contrattuale prevalente sul l’interesse alla prosecuzione di quest’ultimo. Tale valutazione comparativa tra i due interessi con- trapposti spetta esclusivamente a l debitore , affinché egli possa va- lutare l’eventuale prevalenza di motivi che lo sollecitano a non ri- solvere il contratto, nonostante l'inadempimento della controparte. Chi sostieneinvece tale legittimazione dei creditori fa leva sul ca- rattere eccessivo degli inconvenienti scaturenti dall’accoglimento della tesi negativa: poiché il contratto con prestazioni corrispettive è uno dei principali strumenti di trasferimento della ricchezza pa- trimoniale, negare la legittimazione dei creditori ad agire per la ri- soluzione del contratto restringe in modo sproporzionato gli stru- menti a loro disposizione per conservare la garanzia patrimoniale, favorendocomportamenti omissivi o collusivi del debitore. È la tesi che nega la legittimazione dei creditori quella che con- vincedi meno. N on tanto per l’argomento fondamentale fatto vale- re dai sostenitori della tesi positiva, che pure non è del tutto privo di peso. Infatti, tale argomento è affett o dalla debolezza che afflig- ge tipicamente gli argomenti che si appoggiano essenzialmente a profilifunzionali, senza condurre fino in fondo il tentativo di basare in modo circostanziato tali profili sul testo della norma giuridica (nel caso attuale, l’art. 2900 c.c.), che costituisce pur sempre il punto di partenza(e di ritorno) dell’opera interpretativa . La tesi negativadella legittimazione dei creditori ad agire in sur- rogatoria per la risoluzione del contratto è da criticare , in modo più convincente, sul terrenosuo proprio. In primo luogo, l’azione di ri- soluzione del contratto non rientra certamente fra quelle che «per disposizione di legge non possono essere esercitat[e] se non dal lo- ro titolare». In secondo luogo, essa non è da qualificare nemmeno come una specie d elle azioni che per loro « natura » competono all’esercizio esclusivo del legittimato ordinario (la parte contrattua- le). Se infatti al la parola “ natura ” si as segna il significato dovuto ove la si rivolga ad un istituto giuridico, essa è chiamata ad indica- re l’ essenza ovvero le caratteristiche strutturali che definiscono quest’ultimo all'interno del sistema giuridico . Allora, anche la tesi negativa della legittimazione ad agire non è sorretta tanto da ra- gioni attinenti alla «natura» dell’azione di risoluzione, quanto da ragioni funzionali, dirette a preservare in capo al debitore la valuta- zione della prevalenza dell’interesse a mantenere efficace il rappor- to contrattuale,nonostante l’inadempimento della controparte. Ebbene, tale profilo funzionale si scontra con il testo dell’art.2900 c.c., ma non tanto con la parola «natura» da esso recata, quanto piuttosto con il requisito dell’inerzia del debitore, che costi- tuisce il presupposto fondamentale dell’azione surrogatoria. Infatti, se si nega la legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto sulla base dell'esigenza di proteggere l'interesse del debitore a mantenere in piedi il rapporto contrattuale (attraverso il mancato esercizio dell'azione, pur in presenza dell'i- nadempimento della controparte), si finisce con l'attribuire implici- tamente all'inerzia del debitore la funzione specifica di realizzazione dell’interesse di quest’ultimo al mantenimento del rapporto : una funzione specifica che la pura e semplice inerzia , come tale , non può avere. Infatti, di per sé, l’inerzia o il silenzio di un soggetto di diritto ri- spetto ad un’iniziativa di tutela di un interesse proprio ha un signi- ficato equivoco, ben potendo essere ricondotta all’una o all’altra di due ragioni confliggenti: la semplice trascuratezza oppure la deci- sione consapevole. Ed è proprio l ’ art. 2900 c.c. che risolve l’equivocità del comportamento inerte del debitore nel senso della trascuratezza. Pertanto, la tesi negativa della legittimazione dei creditori ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto so- stituisce - una volta per tutte, in generale - a tale valutazione legi- slativa una valutazione dottrinale che propende a vedere nell’inerzia (laddove concerna la scelta di domandare la risoluzione del contratto) piuttosto la conseguenza d i una decisione consape- voledel debitore. Ciò costituisce un’operazione indebita. A tale argomentazione sostanziale, che è di per sé sufficiente a scartare la tesi negativa a vantaggio di quella che afferma la legit- timazione ad agire dei creditori , si aggiunge anche u n'argomenta- zione di ordine processuale: il debitore è litisconsorte necessario nell’azione surrogatoria(art. 2900 co. 2 c.c.). Ciò consente di recu- perare al dibattito processuale l’eventuale interesse del debitore a mantenere efficace il rapporto contrattuale, pur a fronte dell’iniziativa del legittimato straordinario diretta a rimuoverlo. Tale soluzione non è contraddetta dall’orientamento della giuri- sprudenza di legittimità, secondo il quale l 'azione surrogatoria ha carattere eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Sotto tale profilo, la proposizione non fa che confermare il carattere dell’art. 2900 c.c. di disposizione attributiva di legittimazione straordinaria ai creditori. Se ne è fatto discendere che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver po- sto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere util- mente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il cre- ditore. Quest’ultimo non può sindacare le modalità con cui il debito- re abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordina- mento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia del- le pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo (così Cass. 34940/2022, 58/2012). Tale orientamento delinea ( a contrario ) il seguente corollario : se il debitore non espr ime alcuna volontà di gestire i l rapporto e rima- ne inerte, si integra il presupposto fondamentale perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale può così sindacare l ’astensione del debitore dall’esercizio dei suoi diritti nell'ambito del rapporto, salva la facoltà di quest’ultimo, chiamato a partecipare necessariamente al processo avviato dal creditore, di sostanziare nel dibattito pro- cessuale le ragioni della sua inerzia, nel senso dell’interesse a man- tenere in vita il rapporto contrattuale pur in presenza dell'inadem- pimento della controparte. Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo (p. 28) denuncia l’ errata declaratoria di inadempimento. Essenzialmente si fa valere che,entro il termine di 30 giorni previsto dalla sentenza ex art. 2932 c.c., la promissaria acquirente aveva comunque consegnato gli assegni al promittente venditore, che rilasciò una quietanza notarile. Pertanto, non si sa- rebbe configurato alcun inadempimento rilevante, dato che la somma era stata corrisposta e il mancato incasso degli assegni non può essere imputato alla Società. Si deduce violazione degli artt.1453 e 1455 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione. Il secondo motivo è inammissibile. Esso rinviene il proprio asse portante nel sovrapporre l'apprez- zamento di parte sul carattere importante o meno dell'inadempi- mento a quello che la Corte di appello ha espresso in una motiva- zione effettiva, risoluta e coerente, la quale pertanto si sottrae a censure proponibili in sede di giudizio di legittimità. In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'ina- dempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, costituisce questione di fat- to affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. 26605/2023, 12182/2020). Ne segue che può lamentarsi eventualmente un vizio di motivazione, originato da un omesso esame circa fatti decisivi, censurato ex art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ove la moti- vazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l’orientamento interpretativo dischiuso da Cass. SU 8053/2014. 3.1. - Il terzo motivo denuncia il mancato accertamento di una compensazione atecnica (come operazione di computo reciproco di dare e avere entro un medesimo rapporto). Si deduce violazione degli artt. 1241 e 1242 c.c. Si fa valere che, nel momento in cui si è trovata a verificare l’asserito inadempimento da parte della Apo- geo dell’obbligo di pagamento del prezzo , la Corte avrebbe dovuto valutare la contrapposta pretesa di quest’ultima relativa al risarci- mento del danno (da inadempimento del contratto preliminare), accertata con la sentenza del 2019 che ha disposto altresì la com- pensazione tra i due crediti e verificare se, nel rapporto di dare e avere, la somma residua (dopo la compensazione) dovuta da Apo- geo fosse tale da integrare inadempimento grave. Nella parte censurata (p. 15 s.), la sentenza sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la compensazione tra il proprio credito risarcitorio (ac- certato dal Tribunale di Milano nel 2019) e il credito vantato da Tomasino in forza della sentenza del Tribunale di Milano del 2014 e quindi ammette che tale credito non è stato estinto per pagamento. La circostanza che il Tribunale di Milano con la sentenza del 2019 (passata in giudicato) abbia effettivamente compensato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il credito risarcitorio della prima con il credito di € 227.512 vantato da Tomasino (con estinzione parziale di questo) non esclude l’inadempimento della società all’obbligo scaturente dal rapporto costituito con la sentenza del Tribunale di Milano del 2014, che era da adempiere (ma non lo fu) entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il controricorrente sorregge l’argomentazione della Corte di ap- pello con due argomenti.Il primo: l’art. 1458 c.c. dispone che la ri- soluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti; pertanto, per verificare se ricorrano le condizioni per la risoluzione, occorre guardare al momento in cui la prestazione do- veva essere effettuata. Il secondo (che è in realtà il rilievo di un fatto, non un’argomentazione giuridica): alla data della risoluzione nel 2015 non era stata nemmeno proposta la domanda di risarci- mento che poi sfocerà nel 2019 nell’accertamento giudiziale della risoluzione parziale. 3.2. -Il terzo motivo è fondato. Il quesito di diritto che esso pone è il seguente: ai fini del giudi- zio di accertamento dell’inadempimento contrattuale posto alla ba- se di una domanda di risoluzione del contratto devono essere con- siderati o meno i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio (in questo caso il giudicato del 2019 del Tribunale di Milano) che incidono sulla qualità dell’inadempimento (nel caso attuale, che lo rendono meno importante rispetto a quello esistente al momento della proposizio- ne della domanda giudiziale di risoluzione)? Si tratta - niente di più , ma neanche niente di meno – del tema della rilevanza dei fatti che incidono sulla fattispecie del diritto de- dotto in giudizio, sopravvenuti dopo l’inizio d el processo . Ciò che vale in generale per questo tema deve poter valere anche per il ca- so attuale, salvo che esistano norme che dispongano specificamen- te qualcosa di diverso (tale non è l’art. 1458 co. 1 c.c., come mo- stra di ritenere il controricorrente, ma sul punto si ritornerà più avanti). Si collochi innanzitutto la tesi della Corte di appello nella migliore luce possibileal fine di poterla ipoteticamente accogliere . Si esordi- sca quindi ricordando la teoria ( chiovendiana ) che ha individua to , quale ratio comunea una serie di norme contenute nel codice civile e in quello di procedura civile «un a tendenza generale che si mani- festa ad ogni passo nelle leggi processuali, secondo la quale si deve impedire, per quanto è possibile, che la necessità di servirsi del processo per la difesa del diritto torni a danno di chi è costretto ad agire o a difendersi in giudizio per chieder ragione». All'interno di questa serie di normesono distin te quelle che riguardano il vincito- re attore, e che si riconducono all'idea «che la durata del processo, il tempo necessario per la definizione della lite, non deve andare a danno del diritto dell'attore», per cui: «la sentenza che accoglie la domanda deve riconoscere il diritto come se ciò avvenisse nel mo- mento stesso della domanda giudiziaria». Se si conducesse questa concezione alle conseguenze estreme sul terreno rilevante , si arriverebbe ad escludere la rilevanza della sopravvenienza nel corso del processo dei fatti impeditivi, modifica- tivi o estintivi (o del venir meno del fatto costitutivo) del diritto de- dotto in giudizio dall'attore, così che l'accertamento giudiziale sa- rebbe ancorato al momento della litispendenza. È questa in effetti la struttura della litiscontestatio nel diritto romano, avvenuta la quale le questioni giuridiche e fattuali sollevate non potevano più essere modificate o aggiunte dalle parti. Il contenuto della contro- versia era cristallizzato in quel momento e il giudice doveva risol- verla sulla base di ciò che era stato convenuto appunto al momento della litiscontestatio. È questa l’idea che guida il pensiero della Corte di appello e che le fa scrivere: «alla scadenza di tale termine [quello di trenta giorni fissato dalla Tribunale di Milano nella sentenza del 2014], avvenuta anni prima rispetto alla sentenza di compensazione, la società a cui erano stati trasferiti gli immobili si rese pertanto inadempiente e Tomasino non si adoperò in alcun modo, non attivandosi per otte- nere la soddisfazione delle sue spettanze, né per la risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non conclu- so». È questa l’idea che sorregge il pensiero del ricorrente nel mo- mento in cui egli individua il momento del tempo a cui si riferisce l’accertamento della sussistenza dell’inadempimento invocando la rilevanza di un predicato – la retroattività della risoluzione – che l’art. 1458 co. 1 c.c. riferisce per l’appunto solo all’efficacia nel tempo degli effetti della pronuncia , non al referente temporale dell’accertamento dei fatti costitutivi di quest’ultima: tra gli uni e gli altri vi è tutta la differenza di «natura» che passa tra l’effetto giuri- dico e la fattispecie che è chiamata a produrlo. Dunque, l’idea è che il diritto dell’attore in risoluzione ad ottene- re lo scioglimento del vincolo contrattuale è da accertare con rife- rimento alla situazione di fatto esistente al momento in cui l’inadempimento si manifesta o meglio: al momento in cui si pro- pone la domanda giudiziale di risoluzione 3.3. -Tale concezione è destituita di fondamento. Già il riferimento storico alla litiscontestatio del diritto romano mette sull’avviso. L’idea sottesa al processo civile moderno è oppo- sta, come scrisse già intorno agli anni ’30 del secolo scorso un insi- gne studioso del processo civile [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]: il processo non determina «una sospensione della vita intorno al diritto» (sostan- ziale fatto valere in giudizio). Bloccando la rilevanza della soprav- venienza al momento della litispendenza, tale concezione si pone in contrasto frontale di volta in volta (a seconda del tipo di pronuncia e/o del tipo di fatti sopravvenuti) con il principio di economia pro- cessuale (esponendo il sistema a decisioni date inutilmente, in quanto i fatti sopravvenuti nel corso del medesimo processo, che potrebbero condurre a una pronuncia di contenuto diverso da quel- la che si va ad emanare, dovrebbero poter essere trattati in un se- condo processo) ovvero con l’esigenza di emanare una pronuncia che sia (almeno programmaticamente) conforme alla situazione so- stanziale esistente al tempo della decisione medesima. D’altra parte,la concezione chiovendiana poc’anzi ricordata non può essere condotta a queste conseguenze estreme , in qu anto la regola per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che risulterà avere ragione è solo una ratio comune ad una serie di norme, ma non individua un principio generale, come tale applicabile al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge. S ulla base di questa ratio lo stesso fondatore della scuola moderna del diritto processuale civile italiano non effettuò alcuna applicazione analogica al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Vero è che la soluzione corretta, poiché non esistono prescrizioni contrarie, è di consentire l'introduzione dei fatti so- pravvenuti nel corso del processo sino all'ultimo termine per l'alle- gazionedei fatti, cosicché sia consentito l'accertamento giudiziale a maggiore vicinanza temporale - che sia compatibile con la struttura del processo - rispetto all’emanazione della pronuncia . In altri termini e in conclusione, l a soluzione accolta dall’ordinamento è quella di riferire l'accertamento giudiziale all'ul- timo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti in quel grado di giudizio che andrà a concludersi con il passaggio in giudicato della sentenza, cosicché sia permesso all'or- gano giudicante di dichiarare quale sia la volontà della legge speci- ficatasi per il caso concreto, in atto nel momento storico più vicino a quello nel quale la sentenza diventa irremovibile. Tutto ciò, salvo che non esista una disposizione specifica di se- gno contrario, ma tale non è –come si è già anticipato – l’art. 1458 co. 1 c.c. Infatti, una cosa è –il ripetere giova - disporre che gli ef- fetti giuridici della pronuncia di risoluzione siano retroattivi (in linea con la ratio che la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione). Altra cosa (e radicalmente diversa) è dire che il giudizio sui fatti costitutivi della pronuncia (nel caso at- tuale, il giudizio di importanza dell’inadempimento) debba essere ancorato al tempo dell’inizio del processo. Non vi è alcuna implica- zione logica tra la seconda cosa e la prima, poiché nulla impone che una qualità temporale degli effetti giuridici debba valere anche a proiettare indietro il tempo a cui è da ancorare il giudizio di ac- certamento della correlativa fattispecie costitutiva. 3.4. - Va da sé che gli orientamenti della giurisprudenza di que- sta Corte specificamente rilevanti per il caso attuale si conformano a questa impostazione. Si è così statuitoche l'adempimento contrattuale (anche parzia- le) che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzio- ne del contratto, se non vale di per sé ad arrestare gli effetti di tale domanda, deve però essere preso in esame dal giudice perché va- luti l'importanza dell'inadempimento stesso, ben potendo (oppure no) costituire circostanza decisiva a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contrat- to. Tale è la massima estratta da Cass. 10490/2004 , 1497 /1987, 5311/1984, 1441/1970, la quale assolve anche da criterio direttivo rivolto alla corte di rinvio nel caso attuale, con riferimento all’incidenza della compensazione accertata con il giudicato del 2019 sulla valutazione dell’importanza dell’inadempimento. Inoltre, si può delineare qualche altro tratto specifico: ove il con- venuto risulti, con riferimento all'epoca della domanda giudiziale, non inadempiente in quanto la prestazione non era ancora esigibile a quel tempo, la sopravvenuta esigibilità in corso di causa ( senza che il convenuto adempia) determina la rilevanza della vicenda al fine della pronuncia di risoluzione ( così, oltre a Cass. 10490/2004 , Cass. 3378/2004, 1497/1987). Ancora: l 'inadempimento delle ob- bligazioni che vengano a scadere durante il giudizio di risoluzione è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. 358/1991). L'adempimento tardivo dopo la domanda di risoluzione è considera- to dal giudice ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadem- pimento (Cass. 10490/2004, 10632/1996, 6367/1993, 6121/1993 1391/1989, 6959/1988). 3.5. – Ad un ce r to punto , il controricorso insinua il sospetto che gli atteggiamenti difensivi del convenuto abbiano contribuito a pro- piziarel’esito espresso nella sentenza del 2019. Una volta raccolta, questa suggestione fattuale può incontrare una risposta nell’unico modo possibile in sede di legittimità: facendo segno al l’art. 404 co. 2 c.p.c. 3.6. –Il terzo motivo è accolto. 4. - In sintesi, è accolto il terzo motivo d i ricorso , s ono rigettati i restanti motivi (primo e secondo), l a sentenza è cassata in relazio- ne almotiv o accolt o, la causa è rinviata alla Corte di appello di Mi- lano in diversa
Sentenza Cassazione n. 28148/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris