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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 26605/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7094/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2668 /201 8 , depositata il12/ 12 /20

18. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15/06/2023.

Fatti di causa Nel 2006 i promittenti venditori Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] con- venivano dinanzi al Tribunale di Siracusa i promissari acquirenti Seba- stiano Quartarone e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della legitti- mità del loro recesso dal contratto preliminare di compravendita 2di 4 – 7094 /2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nonché del diritto di ritenere la caparra di € 15.000 e per la condanna al rilascio dell’immobile oggetto del contratto.

In via riconvenzionalei convenuti domandavano una riduzione del prezzo pari al costo dei la- vori di ristrutturazione resisi necessari per vizi dell’immobile.

Tale ne- cessità li aveva indotti a non completare il pagamento del prezzo e a non presentarsi dal notaio per la stipula del definitivo.

In primo e se- condo grado sono state accolte le domande degli attori e rigettate le domande riconvenzionali dei convenuti.

Ricorrono in cassazione i promissari acquirenti convenuti con quattro motivi, illustrati da memoria.

I promittenti venditori attori sono rimasti intimati.

Ragioni della decisione

1. -Con il primo motivo di ricorso si censura che sia stato rilevato di non scarsa importanza l’inadempimento consistente nel mancato pa- gamento di € 8.000 a titolo di saldo del prezzo.

Si deduce violazione dell’art. 1455 c.c.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1490 c.c. poiché si è ritenuto il difetto diprova dei vizi della cosa venduta.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1490 e 1495 c.c. poiché si è ritenuto che non sia stata fornita la prova dei vizi e che nonè stato rispettato il termine di prescrizione per la loro denuncia .

Con il quarto motivo si denuncia l’omissione, l’insufficienza e la con- traddittorietà della motivazione sul fatto che i vizi erano da ritenersi noti a fronte della natura delle opere eseguite.

2. –I quattro motivi possono esaminarsi contestualmente.

Essi sono tutti da disattendere.

Infatti, pur nella varietà dei profili che essi attaccano e nella diversità di tipo di censure in cui si articolano, sono accomunati da una mede- sima impostazione, cioè che: (a) si possa ottenere un accoglimento del 3di 4 – 7094 /2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della si- tuazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un terzo accertamento in fatto relativo alla stessa controversia di- nanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti ri- levanti compiuto nei due precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coerente - o comunque riducibile a coerenza attraverso l’interpretazione - senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezza- mento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», im- piegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.: il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento).

3. –In particolare, quanto al primo motivo, in materia di responsa- bilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione di un contratto a pre- stazioni corrispettive, costituisce questione di fattoaffidata al prudente apprezzamento del giudice del merito(cfr. Cass. 12182/2020).

Quanto al secondo e terzo motivo, si desume dalla parte rilevante della sentenza impugnatache i lavori di ristrutturazione hanno avuto per obiettivo larealizzazione di servizi igienici, il rifacimento della pa- vimentazione el’ a deguamento degli impianti elettrici, fognari e di ri- scaldamento.

La Corte di appello ha apprezzato criticamente (quindi in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità) che le argomen- tazioni difensivemesse in campo dai promissari acquirenti convenuti non hanno trovato alcun riscontro istruttorio.

Inoltre,la Corte di merito havalutato prudentemente e così confermato gli accertamenti compiuti dal giudice di primo gradocirca la gravità dell'inadempimento idoneo a giustificare il recesso dei promittenti venditori.

Aggiunge la Corte che i 4di 4 – 7094 /2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pretesi vizi sono da ritenersi «del tutto noti a fronte della stessa natura delle opere eseguite, eche l'esecuzione di tali opere non risulta comun- que essere stata oggetto di preventivo accordo o autorizzazione da parte degli appellatie […] essendo in ogni caso rimasta indimostrata l'esistenza di una intesa tra le parti circa la successiva detrazione del conto di tali lavori dal saldo/prezzo da corrispondersi».

Dinanzi a ciò, una corte di legittimità non è abilitata a sovrapporre il proprio apprez- zamento.

Inammissibile è poi il quarto motivo, del quale spicca la formulazione che non tiene conto della modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. risalente a oltre un decennio fa.Fa difetto infatti la stessa individuazione del fatto decisivo di cui si denuncia l’omesso esame.

2. – I primi tre motivi sono rigettati, il quarto è inammissibile.

Il ricorso è rigettato.

Nulla vi è da provvedere sulle spese poiché i pro- mittenti venditori attori non hanno svolto attività difensiva dinanzi a questa Corte.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7094/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2668 /201 8 , depositata il12/ 12 /20 18. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15/06/2023. Fatti di causa Nel 2006 i promittenti venditori Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] con- venivano dinanzi al Tribunale di Siracusa i promissari acquirenti Seba- stiano Quartarone e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della legitti- mità del loro recesso dal contratto preliminare di compravendita 2di 4 – 7094 /2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nonché del diritto di ritenere la caparra di € 15.000 e per la condanna al rilascio dell’immobile oggetto del contratto. In via riconvenzionalei convenuti domandavano una riduzione del prezzo pari al costo dei la- vori di ristrutturazione resisi necessari per vizi dell’immobile. Tale ne- cessità li aveva indotti a non completare il pagamento del prezzo e a non presentarsi dal notaio per la stipula del definitivo. In primo e se- condo grado sono state accolte le domande degli attori e rigettate le domande riconvenzionali dei convenuti. Ricorrono in cassazione i promissari acquirenti convenuti con quattro motivi, illustrati da memoria. I promittenti venditori attori sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1. -Con il primo motivo di ricorso si censura che sia stato rilevato di non scarsa importanza l’inadempimento consistente nel mancato pa- gamento di € 8.000 a titolo di saldo del prezzo. Si deduce violazione dell’art. 1455 c.c. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1490 c.c. poiché si è ritenuto il difetto diprova dei vizi della cosa venduta. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1490 e 1495 c.c. poiché si è ritenuto che non sia stata fornita la prova dei vizi e che nonè stato rispettato il termine di prescrizione per la loro denuncia . Con il quarto motivo si denuncia l’omissione, l’insufficienza e la con- traddittorietà della motivazione sul fatto che i vizi erano da ritenersi noti a fronte della natura delle opere eseguite. 2. –I quattro motivi possono esaminarsi contestualmente. Essi sono tutti da disattendere. Infatti, pur nella varietà dei profili che essi attaccano e nella diversità di tipo di censure in cui si articolano, sono accomunati da una mede- sima impostazione, cioè che: (a) si possa ottenere un accoglimento del 3di 4 – 7094 /2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della si- tuazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un terzo accertamento in fatto relativo alla stessa controversia di- nanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti ri- levanti compiuto nei due precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coerente - o comunque riducibile a coerenza attraverso l’interpretazione - senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezza- mento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», im- piegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.: il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento). 3. –In particolare, quanto al primo motivo, in materia di responsa- bilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione di un contratto a pre- stazioni corrispettive, costituisce questione di fattoaffidata al prudente apprezzamento del giudice del merito(cfr. Cass. 12182/2020). Quanto al secondo e terzo motivo, si desume dalla parte rilevante della sentenza impugnatache i lavori di ristrutturazione hanno avuto per obiettivo larealizzazione di servizi igienici, il rifacimento della pa- vimentazione el’ a deguamento degli impianti elettrici, fognari e di ri- scaldamento. La Corte di appello ha apprezzato criticamente (quindi in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità) che le argomen- tazioni difensivemesse in campo dai promissari acquirenti convenuti non hanno trovato alcun riscontro istruttorio. Inoltre,la Corte di merito havalutato prudentemente e così confermato gli accertamenti compiuti dal giudice di primo gradocirca la gravità dell'inadempimento idoneo a giustificare il recesso dei promittenti venditori. Aggiunge la Corte che i 4di 4 – 7094 /2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pretesi vizi sono da ritenersi «del tutto noti a fronte della stessa natura delle opere eseguite, eche l'esecuzione di tali opere non risulta comun- que essere stata oggetto di preventivo accordo o autorizzazione da parte degli appellatie […] essendo in ogni caso rimasta indimostrata l'esistenza di una intesa tra le parti circa la successiva detrazione del conto di tali lavori dal saldo/prezzo da corrispondersi». Dinanzi a ciò, una corte di legittimità non è abilitata a sovrapporre il proprio apprez- zamento. Inammissibile è poi il quarto motivo, del quale spicca la formulazione che non tiene conto della modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. risalente a oltre un decennio fa.Fa difetto infatti la stessa individuazione del fatto decisivo di cui si denuncia l’omesso esame. 2. – I primi tre motivi sono rigettati, il quarto è inammissibile. Il ricorso è rigettato. Nulla vi è da provvedere sulle spese poiché i pro- mittenti venditori attori non hanno svolto attività difensiva dinanzi a questa Corte. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, de