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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 28124/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21213/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- LICO, 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1354/2020 de- positata il 20/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel luglio 2008 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promissario acquirente, stipula un preliminare di compravendita immobiliare con [OSCURATO:PERSONA], promittente venditrice, e versa € 10.000 e € 50.00 0 come caparra confirmatoria.

Nell’ottobre 2008 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici comunica l'esistenza di un vincolo ex d.lgs. 42/2004 sull'immobile.

Il promissario acquirente conviene di- nanzi al Tribunale di Napoli la promittente venditrice in risoluzione per inadempimento e risarcimento danno.

Laconvenuta propone do- manda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento dell’at- tore e del diritto di ritenere la caparra.

Il Tribunale accoglie la ricon- venzionale.

In riforma della sentenza di primo grado la Corte di ap- pello dichiara la risoluzione per inadempimento della convenuta.

Ricorre in cassazione la promittente venditrice con due motivi.

Re- siste il promissario acquirente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo (p. 6) denuncia la falsa applicazione dell’art.1455 c.c. a fatti che non integrano grave inadempimento.

Infatti, le parti si erano adoperate per addivenire alla stipula del contratto de- finitivo di compravendita.

Una volta venuta a conoscenza dei vincoli gravanti sul bene, [OSCURATO:PERSONA] si è adoperata a rimuoverli.[OSCURATO:PERSONA] ha tentato una rimodulazione dell'accordo alla luce delle so- pravvenute modifiche.

Quindi non sussiste grave inadempimento.

Il primo motivo è rigettato.

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gra- vità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., ai fini della riso- luzione di un contratto a prestazioni corrispettive, costituisce que- stione di fatto affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. 26605/2023, 12182/2020).

Ne segue che p uò lamentarsi eventualmente un vizio di motivazione, originato da un omesso esame circa fatti decisivi, censurato ex art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ove la motivazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l’orientamento interpretativo dischiuso da Cass.

SU 8053/2014.

Vizi del genere non si riscontrano nella decisione impugnata.

Essa svolge un esame analitico (p. 11 ss.).

Esordisce osservando che i l vincolo di interesse storico, artistico o archeologico sul bene non im- pedisce la stipula del contratto definitivo, ma impone determinate cautele per la conservazione, oltre che limitazioni della libertà di go- dimento e di disposizione.

A parte il diritto di prelazione, il bene vin- colato non può essere demolito, rimosso, modificato o restaurato senza le autorizzazioni previste dalla legge.

Ciò costituisce un onere non apparente ex art. 1489 c.c., che non è stato dichiarato nel con- tratto preliminare, ove è anzi garantita la libertà da qualunque onere sul bene, compresa l'assenza dei diritti di prelazione da parte di terzi.

Su questa base, la Corte ritiene (p. 13) che il giudice di primo grado abbia sottovalutato l'incidenza del vincolo nel quadro del giudizio sui reciproci inadempimenti delle parti.

Il ricorrente cita Cass. 10072/2020, ma ciònon lo aiuta poiché vi estrapola un obiter di irrilevanza della mancata indicazione del vin- colo senza contestualizzare.

In quel caso la promittente venditrice, in presenza della comunicazione di recesso formulata dai promittenti acquirenti,aveva restituito la caparra ricevuta.

L'autorità giudiziaria provvedeva a qualificare e quantificare la somma da restituire e si pronunciava sul diritto al risarcimento del danno.

2. -Il secondo motivo (p. 11) denuncia ex art. 1362 c.c. l’erronea interpretazionedel contratto , poiché «i l giudice di secondo grado non ha tenuto in debita considerazione l'atteggiamento del promittente acquirente, piena espressione di una volontà a concludere il con- tratto; ciò nel rispetto di quanto previsto dalla legge che, appunto, all'art.1362 c.c. indica la strada da percorrere nella sua interpreta- zione e che, lungi dall'essere una mera interpretazione letterale del testo, dovrà indagare circa la comune intenzione delle parti con- traenti».

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché non argomentaviolazioni circostanziate di canoni legislativi di inter- pretazione dei contratti, ma si sostanzia in una richiesta rivolta alla Corte di cassazione di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità,poiché la Corte ha indagato congruamente la comune intenzione delle parti ed ha sop- pesatole loro obbligazioni reciproche.

3. –Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €5.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21213/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- LICO, 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1354/2020 de- positata il 20/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel luglio 2008 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promissario acquirente, stipula un preliminare di compravendita immobiliare con [OSCURATO:PERSONA], promittente venditrice, e versa € 10.000 e € 50.00 0 come caparra confirmatoria. Nell’ottobre 2008 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici comunica l'esistenza di un vincolo ex d.lgs. 42/2004 sull'immobile. Il promissario acquirente conviene di- nanzi al Tribunale di Napoli la promittente venditrice in risoluzione per inadempimento e risarcimento danno. Laconvenuta propone do- manda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento dell’at- tore e del diritto di ritenere la caparra. Il Tribunale accoglie la ricon- venzionale. In riforma della sentenza di primo grado la Corte di ap- pello dichiara la risoluzione per inadempimento della convenuta. Ricorre in cassazione la promittente venditrice con due motivi. Re- siste il promissario acquirente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo (p. 6) denuncia la falsa applicazione dell’art.1455 c.c. a fatti che non integrano grave inadempimento. Infatti, le parti si erano adoperate per addivenire alla stipula del contratto de- finitivo di compravendita. Una volta venuta a conoscenza dei vincoli gravanti sul bene, [OSCURATO:PERSONA] si è adoperata a rimuoverli.[OSCURATO:PERSONA] ha tentato una rimodulazione dell'accordo alla luce delle so- pravvenute modifiche. Quindi non sussiste grave inadempimento. Il primo motivo è rigettato. In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gra- vità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., ai fini della riso- luzione di un contratto a prestazioni corrispettive, costituisce que- stione di fatto affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. 26605/2023, 12182/2020). Ne segue che p uò lamentarsi eventualmente un vizio di motivazione, originato da un omesso esame circa fatti decisivi, censurato ex art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ove la motivazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l’orientamento interpretativo dischiuso da Cass. SU 8053/2014. Vizi del genere non si riscontrano nella decisione impugnata. Essa svolge un esame analitico (p. 11 ss.). Esordisce osservando che i l vincolo di interesse storico, artistico o archeologico sul bene non im- pedisce la stipula del contratto definitivo, ma impone determinate cautele per la conservazione, oltre che limitazioni della libertà di go- dimento e di disposizione. A parte il diritto di prelazione, il bene vin- colato non può essere demolito, rimosso, modificato o restaurato senza le autorizzazioni previste dalla legge. Ciò costituisce un onere non apparente ex art. 1489 c.c., che non è stato dichiarato nel con- tratto preliminare, ove è anzi garantita la libertà da qualunque onere sul bene, compresa l'assenza dei diritti di prelazione da parte di terzi. Su questa base, la Corte ritiene (p. 13) che il giudice di primo grado abbia sottovalutato l'incidenza del vincolo nel quadro del giudizio sui reciproci inadempimenti delle parti. Il ricorrente cita Cass. 10072/2020, ma ciònon lo aiuta poiché vi estrapola un obiter di irrilevanza della mancata indicazione del vin- colo senza contestualizzare. In quel caso la promittente venditrice, in presenza della comunicazione di recesso formulata dai promittenti acquirenti,aveva restituito la caparra ricevuta. L'autorità giudiziaria provvedeva a qualificare e quantificare la somma da restituire e si pronunciava sul diritto al risarcimento del danno. 2. -Il secondo motivo (p. 11) denuncia ex art. 1362 c.c. l’erronea interpretazionedel contratto , poiché «i l giudice di secondo grado non ha tenuto in debita considerazione l'atteggiamento del promittente acquirente, piena espressione di una volontà a concludere il con- tratto; ciò nel rispetto di quanto previsto dalla legge che, appunto, all'art.1362 c.c. indica la strada da percorrere nella sua interpreta- zione e che, lungi dall'essere una mera interpretazione letterale del testo, dovrà indagare circa la comune intenzione delle parti con- traenti». Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché non argomentaviolazioni circostanziate di canoni legislativi di inter- pretazione dei contratti, ma si sostanzia in una richiesta rivolta alla Corte di cassazione di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità,poiché la Corte ha indagato congruamente la comune intenzione delle parti ed ha sop- pesatole loro obbligazioni reciproche. 3. –Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €5.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricor
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