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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08288/2026

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e incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente/ ricorrente incidentale-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 397/2024 depositata il 12/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito la giustizia tributaria di 1°grado di L’Aquilaal fine di ottenere l’annullamento della intimazione di pagamento n.196355-2021 avente ad oggetto cinque pratiche (nn.90020120129753080, 90020150020441536, 90020120127037985,90020130186870734 e 90020150017393358) inerenti la tassaautomobilistica, intimazione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nella qualità diconcessionaria della Regione Abruzzo, contestando la prescrizione delNumero registro generale 2197/2025Numero sezionale 8289/2025Numero di raccolta generale 8288/2026Data pubblicazione 02/04/2026tributo, l’omessa notifica degli atti sottesi, l’indeterminatezza dellaintimazione stessa, la decadenza e l’applicazione del saldo e stralcio di cuial D.L. n. 119/2018.2.

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 1° grado de L’Aquilarigettava il ricorso, assumendo, oltretutto, che non poteva applicazionialcun saldo e stralcio, atteso che i carichi erano stati affidati alconcessionario dopo il 2010.3.

La contribuente proponeva appello, asserendo l’annullamentoautomatico dei carichi fiscali in applicazione della legge n. 197-2022, art.1, commi 222 e ss.gg..4.

La CGT di 2° grado dell’Abruzzo accoglieva l’appello, ritenendoapplicabile la fattispecie di annullamento automatico di cui alla legge n.197-2022 (allegato n. 2), ancorchè il concessionario avesse dedotto chesiffatta normativa non potesse trovare applicazione per la mancataadesione dell’ente impositore, ossia la Regione Abruzzo.5.

Avverso siffatta pronunzia ha proposto ricorso in cassazione ilconcessionario affidandosi ad un unico motivo.6.

Il contribuente ha resistito con controricorso, proponendo altresìricorso incidentale ex art.371 c.p.c. con due motivi di censura.7.

Resiste sul ricorso incidentale il concessionario che ha depositatocontroricorso incidentale.8.

In prossimità dell’adunanza camerale il concessionario ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, il concessionario ricorrente deduce,sotto il profilo di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione della legge n. 197-2022 (legge di bilancio 2023), art. 1,commi 222 ss.gg., per avere la CGT di 2° grado Abruzzo ritenutaapplicabile la predetta normativa che prevede l’annullamento automaticodelle pratiche di importo inferiore ad euro mille affidate agli agenti dellaNumero registro generale 2197/2025Numero sezionale 8289/2025Numero di raccolta generale 8288/2026Data pubblicazione 02/04/2026riscossione fino al 31 dicembre 2015, senza però considerare che, ai fini ditale applicazione, fosse necessaria l’adesione di ogni singolo ente che,nella fattispecie in esame, non era stata prestata dalla Regione Abruzzo,ente impositore in ordine alla tassa automobilistica oggetto delle pratichesottese alla intimazione impugnata.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L’esame del motivo non può prescindere dalla ricognizione delladisciplina legale che il giudice di appello ha ritenuto di porre alla base dellapropria decisione.1.3.

L’art. 17 bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, ha statuito che “Gli entiterritoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggettiiscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto, con le formepreviste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti,l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In altri termini, è stataprevista per gli enti locali la necessità di una espressa adesione allostralcio parziale previsto dal comma 227 dell’art.1 Legge 197/2022 cheprevede, a sua volta, una stralcio parziale limitatamente a sanzioni einteressi, avendo previsto che “Fermo restando quanto disposto dai commi225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data dientrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo dicapitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti daisingoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalleagenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamentoautomatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute,alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, disanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decretoNumero registro generale 2197/2025Numero sezionale 8289/2025Numero di raccolta generale 8288/2026Data pubblicazione 02/04/2026del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; taleannullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturatealla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedureesecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restanointegralmente dovuti.”.1.4.

La sentenza impugnata non ha fatto, quindi, buon governo di siffattadisciplina, ritenendo applicabile nel presente giudizio l’annullamento dellecartelle oggetto del giudizio ai sensi dell’art.1 comma 222 L.197/2022,non solo senza distinguere i titoli sottesi a ciascuna pretesa tributariastante la natura parziale dello stralcio, ma anche omettendo di accertarese l’ente locale impositore, ossia la Regione Abruzzo, avesse o menoaderito a siffatto stralcio parziale.2.

Quanto al ricorso incidentale proposto, il contribuente ha censuratola sentenza di 2° grado sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. assumendo che la CGT fosse incorsa in error in procedendo aisensi dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso di pronunciarsi sugli altri 2motivi di appello (su proprietà vetture e su notifiche) proposti dalcontribuente che il giudice di appello aveva ritenuto assorbiti, in virtù dellaritenuta applicabilità del citato art.1 comma 222 L.197/2022.2.1.

Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del motivo oggetto delricorso principale.2.2.

Come recentemente ribadito da questa Corte (vediCass.26709/2025) nel giudizio di cassazione non trova applicazione ildisposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande edeccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioniesplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito,e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non siforma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso diaccoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudiziodi rinvio ( vedi anche Cass.14813/2023; Cass.1566/2011).Numero registro generale 2197/2025Numero sezionale 8289/2025Numero di raccolta generale 8288/2026Data pubblicazione 02/04/20262.3.

La sentenza impugnata risulta fondata sull’unica ratio decidendicostituita dall’applicazione dell’art. 1, comma 222, della legge n.197/2022, con espressa dichiarazione di assorbimento di tutte le altrequestioni su cui evidentemente non si è formato alcun giudicato implicito,indipendentemente dalla (non necessaria) riproposizione nel ricorsoincidentale da parte del contribuente delle altre questioni proposte, chesaranno invece oggetto del giudizio di rinvio, anche in considerazione dellavalutazioni in fatto che esse logicamente presuppongono, precluse nellapresente sede.3.

In definitiva, va accolto il motivo oggetto ricorso principale, conassorbimento del motivo oggetto di quello incidentale e, pertanto, lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla CGT di 2° gradodell’Abruzzo in diversa composizione che provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Cortedi Giustizia Tributaria di 2° grado dell’Abruzzo in diversa composizione cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente/ ricorrente incidentale-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 397/2024 depositata il 12/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito la giustizia tributaria di 1°grado di L’Aquilaal fine di ottenere l’annullamento della intimazione di pagamento n.196355-2021 avente ad oggetto cinque pratiche (nn.90020120129753080, 90020150020441536, 90020120127037985,90020130186870734 e 90020150017393358) inerenti la tassaautomobilistica, intimazione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nella qualità diconcessionaria della Regione Abruzzo, contestando la prescrizione delNumero registro generale 2197/2025Numero sezionale 8289/2025Numero di raccolta generale 8288/2026Data pubblicazione 02/04/2026tributo, l’omessa notifica degli atti sottesi, l’indeterminatezza dellaintimazione stessa, la decadenza e l’applicazione del saldo e stralcio di cuial D.L. n. 119/2018.2. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 1° grado de L’Aquilarigettava il ricorso, assumendo, oltretutto, che non poteva applicazionialcun saldo e stralcio, atteso che i carichi erano stati affidati alconcessionario dopo il 2010.3. La contribuente proponeva appello, asserendo l’annullamentoautomatico dei carichi fiscali in applicazione della legge n. 197-2022, art.1, commi 222 e ss.gg..4. La CGT di 2° grado dell’Abruzzo accoglieva l’appello, ritenendoapplicabile la fattispecie di annullamento automatico di cui alla legge n.197-2022 (allegato n. 2), ancorchè il concessionario avesse dedotto chesiffatta normativa non potesse trovare applicazione per la mancataadesione dell’ente impositore, ossia la Regione Abruzzo.5. Avverso siffatta pronunzia ha proposto ricorso in cassazione ilconcessionario affidandosi ad un unico motivo.6. Il contribuente ha resistito con controricorso, proponendo altresìricorso incidentale ex art.371 c.p.c. con due motivi di censura.7. Resiste sul ricorso incidentale il concessionario che ha depositatocontroricorso incidentale.8. In prossimità dell’adunanza camerale il concessionario ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, il concessionario ricorrente deduce,sotto il profilo di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione della legge n. 197-2022 (legge di bilancio 2023), art. 1,commi 222 ss.gg., per avere la CGT di 2° grado Abruzzo ritenutaapplicabile la predetta normativa che prevede l’annullamento automaticodelle pratiche di importo inferiore ad euro mille affidate agli agenti dellaNumero registro generale 2197/2025Numero sezionale 8289/2025Numero di raccolta generale 8288/2026Data pubblicazione 02/04/2026riscossione fino al 31 dicembre 2015, senza però considerare che, ai fini ditale applicazione, fosse necessaria l’adesione di ogni singolo ente che,nella fattispecie in esame, non era stata prestata dalla Regione Abruzzo,ente impositore in ordine alla tassa automobilistica oggetto delle pratichesottese alla intimazione impugnata.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’esame del motivo non può prescindere dalla ricognizione delladisciplina legale che il giudice di appello ha ritenuto di porre alla base dellapropria decisione.1.3. L’art. 17 bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, ha statuito che “Gli entiterritoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggettiiscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto, con le formepreviste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti,l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In altri termini, è stataprevista per gli enti locali la necessità di una espressa adesione allostralcio parziale previsto dal comma 227 dell’art.1 Legge 197/2022 cheprevede, a sua volta, una stralcio parziale limitatamente a sanzioni einteressi, avendo previsto che “Fermo restando quanto disposto dai commi225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data dientrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo dicapitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti daisingoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalleagenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamentoautomatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute,alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, disanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decretoNumero registro generale 2197/2025Numero sezionale 8289/2025Numero di raccolta generale 8288/2026Data pubblicazione 02/04/2026del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; taleannullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturatealla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedureesecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restanointegralmente dovuti.”.1.4. La sentenza impugnata non ha fatto, quindi, buon governo di siffattadisciplina, ritenendo applicabile nel presente giudizio l’annullamento dellecartelle oggetto del giudizio ai sensi dell’art.1 comma 222 L.197/2022,non solo senza distinguere i titoli sottesi a ciascuna pretesa tributariastante la natura parziale dello stralcio, ma anche omettendo di accertarese l’ente locale impositore, ossia la Regione Abruzzo, avesse o menoaderito a siffatto stralcio parziale.2. Quanto al ricorso incidentale proposto, il contribuente ha censuratola sentenza di 2° grado sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. assumendo che la CGT fosse incorsa in error in procedendo aisensi dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso di pronunciarsi sugli altri 2motivi di appello (su proprietà vetture e su notifiche) proposti dalcontribuente che il giudice di appello aveva ritenuto assorbiti, in virtù dellaritenuta applicabilità del citato art.1 comma 222 L.197/2022.2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del motivo oggetto delricorso principale.2.2. Come recentemente ribadito da questa Corte (vediCass.26709/2025) nel giudizio di cassazione non trova applicazione ildisposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande edeccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioniesplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito,e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non siforma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso diaccoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudiziodi rinvio ( vedi anche Cass.14813/2023; Cass.1566/2011).Numero registro generale 2197/2025Numero sezionale 8289/2025Numero di raccolta generale 8288/2026Data pubblicazione 02/04/20262.3. La sentenza impugnata risulta fondata sull’unica ratio decidendicostituita dall’applicazione dell’art. 1, comma 222, della legge n.197/2022, con espressa dichiarazione di assorbimento di tutte le altrequestioni su cui evidentemente non si è formato alcun giudicato implicito,indipendentemente dalla (non necessaria) riproposizione nel ricorsoincidentale da parte del contribuente delle altre questioni proposte, chesaranno invece oggetto del giudizio di rinvio, anche in considerazione dellavalutazioni in fatto che esse logicamente presuppongono, precluse nellapresente sede.3. In definitiva, va accolto il motivo oggetto ricorso principale, conassorbimento del motivo oggetto di quello incidentale e, pertanto, lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla CGT di 2° gradodell’Abruzzo in diversa composizione che provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Cortedi Giustizia Tributaria di 2° grado dell’Abruzzo in diversa composizione cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia
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