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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18492/2026

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ente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 810/2020;pubblicata il 30/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di uno studio professionalespecializzato nell’attività di consulenza commerciale per impreseturistiche, ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,proprietaria di un hotel, con la quale aveva stipulato un contrattodella durata di sei anni, con cui si era obbligato a predisporre perla società contratti di allotment “per consentire la pubblicazionedella struttura nei cataloghi dei vari tour operators e favorire lavendita delle camere”.

L’attore ha dedotto che la società gliaveva comunicato la disdetta del contratto per mancatoraggiungimento delle 1600 presenze concordate alla dataprevista, mentre l’inadempimento contrattuale doveva attribuirsialla società che, nonostante l’esclusiva concessa all’attore, avevacontattato direttamente i tour operators ai quali era stata da luipresentata.

L’attore ha quindi chiesto al Tribunale di Salerno dipronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dellaconvenuta e di condannare la medesima al pagamento dellapenale di euro 100.000, nonché al pagamento di quanto a luispettante quale 5% del fatturato aziendale del 2006, al nettodella somma già riconosciuta di euro 2.267,27.La convenuta si è costituita, sostenendo l’infondatezza delledomande avversarie e l’inadempimento dell’attore; ha quindichiesto il rigetto delle domande e, in subordine, ha propostoNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026domanda riconvenzionale di invalidità o inefficacia delle clausoleda 2 a 5 del contratto in quanto vessatorie o comunquepregiudizievoli, e di riduzione in via equitativa della penale.Con la sentenza n. 1514/2015 il Tribunale di Salerno ha accoltoparzialmente la domanda dell’attore e ha condannato laconvenuta al pagamento in suo favore di euro 7.587,41.2.

La sentenza è stata impugnata da Lurgi, contestando ilmancato accoglimento della domanda di risoluzione del contrattoe di condanna di controparte al pagamento della penale.[OSCURATO:PERSONA] ha appellato in via incidentale, chiedendo l’integralerigetto delle domande di Lurgi.Con la sentenza n. 810/2020 la Corte d’appello di Salerno harigettato l’appello principale e ha accolto quello incidentale; hacosì rigettato la domanda di pagamento dei compensi avanzatada Lurgi in primo grado.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.Memoria è stata depositata da entrambe le parti.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in cinque motivi.1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:a) il primo motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322 e 2963 c.c. edell'art. 155 c.p.c.; tardività della disdetta del contratto del 19giugno 2006 intervenuta con nota consegnata al ricorrentesoltanto in data 21 ottobre 2006, oltre il termine del 15 ottobre2006 espressamente previsto nel contratto; il giudice d’appelloha individuato nella data del 16 ottobre 2006 il termine diNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026scadenza entro il quale doveva essere consegnata al ricorrente lacomunicazione di disdetta del contratto, ma l’art. 5, ultimocomma, del contratto prevede testualmente che la disdetta debbaintervenire entro il 15 ottobre 2006 a mezzo raccomandata conricevuta di ritorno; controparte ha spedito la raccomandata didisdetta il sabato 14 ottobre 2006 con consegna poi avvenutasolo il 21 ottobre 2006;b) il secondo motivo lamenta in via subordinata, ai sensi del n. 3dell’art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1335c.c.; assenza di alcuna prova documentale attestante la giacenzapresso il competente ufficio postale della lettera raccomandatadel 14 ottobre 2006; la comunicazione di disdetta non puòritenersi, come ha sostenuto la Corte d’appello, presuntivamenteconosciuta dal ricorrente già a far data dal 16 ottobre 2006, nonessendo presente agli atti di causa alcun avviso di giacenza didetto plico raccomandato presso il competente ufficio postale.1.1 I motivi sono infondati.Ad avviso del ricorrente la disdetta del contratto sarebbe stataposta in essere tardivamente, in quanto la medesima dovevaessere consegnata al ricorrente entro il 15 ottobre 2006 e,invece, controparte ha spedito la lettera contenente la disdettasabato 14 ottobre 2006 e questa gli è stata consegnata soltantoin data 21 ottobre 2006; né vi sarebbe prova di una precedentegiacenza presso il competente ufficio postale.La Corte d’appello ha ritenuto tempestiva la disdetta, avendorilevato che, ai sensi dell’art. 5 del contratto, la disdetta andavafatta entro il 15 ottobre 2006 a mezzo di raccomandata conricevuta di ritorno; ha poi rilevato che, essendo il 15 ottobreNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/20262006 una domenica, l’ufficio postale al quale il plico era statoconsegnato il giorno 14 ottobre ha tentato la consegna il primogiorno successivo non festivo, ovvero il 16 ottobre 2006,lasciando l’avviso di giacenza presso l’indirizzo del destinatario.Il giudice d’appello ha quindi concluso che, in base al principioespresso dall’art. 1335 c.c., l’atto stragiudiziale si reputaconosciuto dal destinatario se questi non prova di essere statosenza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia, impossibilitàche non poteva essere identificata nella dedotta circostanza che illunedì lo studio del ricorrente fosse rimasto chiuso.Il ricorrente, come si è già detto, non contesta che la lettera siastata spedita il giorno 14 ottobre.In base all’art. 2963 c.c., che pone un principio generale (cfr.Cass. n. 15832/2004), se il termine scade in un giorno festivo èprorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L’atto inesame è atto stragiudiziale unilaterale che, in base all’art. 1335c.c., si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all’indirizzodel destinatario, se questi non prova di essere stato senza suacolpa nell’impossibilità di averne notizia.

Secondo lagiurisprudenza di questa Corte, la raccomandata inviata a mezzodel servizio postale, che contenga un atto stragiudiziale, sipresume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione dellaspedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanzadell'avviso di ricevimento (cfr. al riguardo Cass. n. 28580/2024).Nel caso in esame, il ricorrente non nega di avere ricevuto laraccomandata con l’atto di disdetta, ma sostiene che lamedesima gli sia stata consegnata soltanto in data 21 ottobre2006 e non sarebbero presenti agli atti avvisi di giacenza delNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026plico raccomandato presso il competente ufficio postale.

Inipotesi di contestazione da parte del destinatario, il giudice dimerito deve verificare l’esito della spedizione sulla base di ognimezzo di prova utile (cfr. Cass. n. 28580/2024 appenamenzionata).Il giudice di merito ha accertato che era stata tentata la consegnadel plico il 16 ottobre 2006, lasciando l’avviso di giacenza pressol’indirizzo del destinatario.Agli atti, in effetti, è presente l’avviso di ricevimento da cui risultache il 16 ottobre 2006 è stato effettuato due volte il tentativo diconsegna del plico, cosicché correttamente la Corte d’appello hareputato conosciuto l’atto stragiudiziale di disdetta.2) Il terzo motivo denuncia, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e116, primo comma, c.p.c.; errore procedurale da parte dellaCorte d’appello di Salerno nella percezione del contenutooggettivo del documento denominato "copia lettera [OSCURATO:PERSONA].a.s. del 31 luglio 2006", conseguente violazione dell'art. 1453c.c., ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello hainesattamente percepito il contenuto oggettivo della provadocumentale denominata “copia lettera”, laddove ha affermatoche la società non aveva con detta nota esonerato il ricorrentedalla prova dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte;con tale nota (“con la presente vi confermiamo il contratto dicommercializzazione anche se non ancora raggiunto il numero di1600 presenze richieste”) la società avrebbe invecesostanzialmente rinunciato alla facoltà di disdire il rapportoNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026negoziale, in relazione alla condizione contrattuale avente adoggetto il raggiungimento delle 1600 presenze.Il motivo è infondato.Il ricorrente contesta alla Corte d’appello il vizio ditravisamento del contenuto oggettivo della prova, che – lo hannodi recente precisato le sezioni unite di questa Corte con lasentenza n. 5792/2024 – ricorre in caso di svista concernente ilfatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio.La Corte d’appello di Salerno, nel ritenere che la comunicazionevia fax del 31 luglio 2006 non esonerasse il ricorrente dal provarel’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto,non ha affatto posto in essere una svista concernente ilcontenuto oggettivo della prova, ma di tale ha offerto lapersonale ed incensurabile valutazione.

Nella nota, trascritta nelmotivo dal ricorrente, si legge infatti che alla fine del mese diluglio [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il contratto anche se non erastato raggiunto il numero delle 1600 presenze richieste.

Dallamedesima non si può ricavare – ha convincentemente osservatola Corte d’appello - la sostanziale rinuncia al diritto di disdetta dalcontratto in relazione alla condizione del raggiungimento delle1600 presenze.

Si tratta infatti di una missiva interlocutoria, cheemissione, ma dalla quale tale rinuncia non può essere ricavata,essendo temporalmente precedente di due mesi e mezzo lascadenza del termine per porre in essere la disdetta.3) Il quarto motivo fa valere, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, eNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026116, primo comma, c.p.c.; errore procedurale da parte dellaCorte d’appello nella percezione del contenuto oggettivo dellaconsulenza tecnica d’ufficio, omesso esame delle disposizioni dicui agli artt. 3 e 4 del contratto del 19 giugno 2006, conseguenteviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1457 e 2967 c.c., aisensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: il giudice d’appello hainesattamente percepito anche il contenuto oggettivo dellaconsulenza tecnica d’ufficio, così come non ha valutato gli artt. 3e 4 del contratto in base ai quali controparte aveva conferito alricorrente in via esclusiva l’incarico; la consulenza tecnica harilevato 2970 presenze nell’hotel, cosicché risulta dimostrato cheil ricorrente ha garantito un numero di presenze ben superioreall’obiettivo prefissato di 1600.Il motivo è infondato.Il ricorrente contesta con il motivo un altro errore di percezionedel giudice d’appello, questa volta avente ad oggetto la relazionedel consulente tecnico d’ufficio.

Il consulente – sottolinea ilricorrente – ha rilevato che vi erano state 2970 presenzenell’hotel, cosicché sarebbe dimostrato l’adempimento da partedel ricorrente della condizione del raggiungimento delle 1600presenze.

L’errore di percezione non è ravvisabile: dallatrascrizione della consulenza tecnica d’ufficio, che può essereletta alla pagina 22 del ricorso, emerge che sì il numero dellepresenze totali nell’hotel era pari a 2970, ma di queste solo 975erano attribuite alla società [OSCURATO:PERSONA] per conto dello studioLurgi, mentre 1865 erano di provenienza privata e le restanti 130erano suddivise tra i vari tour operators.

Pertanto, dalla relazionedel consulente tecnico d’ufficio non risulta affatto che il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026abbia garantito un numero di presenze ben superiore all’obiettivodi 1600.

È vero che il consulente tecnico ha poi osservato che,dato che il contratto tra le parti prevedeva che Lurgi operassenell’ambito della promozione dell’hotel anche attraverso touroperators, agenzie e associazioni, vi era l’eventualità che lapromozione attuata dallo studio Lurgi avesse influito anche sulleprenotazioni private e su quelle avvenute mediante i touroperators.

Si tratta però di valutazioni operate dal consulentetecnico, per di più in modo dubitativo, valutazioni che nonvincolavano certo il giudice di merito a ritenere raggiunto daparte del ricorrente l’obiettivo delle 1600 presenze.Va infatti ricordato come il principio iudex peritus peritorumcomporti non solo che il giudice di merito, per la soluzione diquestioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligodi nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alleconoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraversostudi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminandodirettamente la documentazione su cui si basa la relazione delconsulente tecnico, possa disattenderne le argomentazioni (cfr. intal senso, per tutte, Cass. n. 30733/2017).Ma soprattutto la censura investe a monte, senza che vi sia unaspecifica doglianza, l0’esegesi del contratto operata dalla Corted’Appello che ha inteso in maniera restrittiva il requisito dellepresenze procurate dal ricorrente, riferendo le stesse solo aquelle per le quali era inequivoca la riconducibilità all’attività dipromozione posta in essere personalmente dal Lurgi.4) Il quinto motivo lamenta, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 343, primo comma,Numero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026c.p.c.; omesso rilievo d'ufficio della tardività e/o inammissibilitàdell'appello incidentale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza n. 1514/2015 del Tribunale di Salerno: il giudiced’appello non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentaledi controparte; la comparsa di costituzione e risposta è statadepositata in data 7 marzo 2016, tardivamente rispetto alla datadella prima udienza di citazione indicata nell’appello principale,poi confermata dalla Corte, del 24 marzo 2016.Il motivo è infondato.Il ricorrente ha invitato la Corte a rilevare l’inammissibilità, nonrilevata dal giudice d’appello, dell’appello incidentale dicontroparte perché proposto tardivamente.A fronte della fissazione della data della prima udienza, dataconfermata dalla Corte d’appello, il 24 marzo 2016, la comparsadi costituzione sarebbe stata depositata solo il 7 marzo 2016, inviolazione quindi del termine di venti giorni fissato dagli artt. 343e 166 c.p.c.Al riguardo il ricorrente deposita quale allegato al ricorso uncertificato della cancelleria della Corte d’appello di Salerno da cuisi evince che il deposito della comparsa di costituzione in appellodi [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto il 7 marzo 2016.Tale dichiarazione non assume però valore dirimente in quantorisulta agli atti la ricevuta di accettazione del sistema dell’inviotelematico della comparsa di costituzione con appello incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] alla cancelleria della Corte d’appello di Salernorecante la data del 4 marzo 2016 alle ore 20:14, e la cancelleriaha poi con proprio messaggio accettato il deposito dell’atto il 7marzo 2016 alle ore 10:03.

Ai fini della tempestività del depositoNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026della comparsa vale la generazione della ricevuta diaccettazione dal sistema che, secondo quanto statuito dalla Cortecostituzionale con la pronuncia n. 75/2019, deve essere posta inessere entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile (cfr.al riguardo Cass. n. 1519/2023).5.

Il ricorso va pertanto rigettato.6.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio in favore della controricorrente, cheliquida in euro 6.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spesegenerali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sonodichiarati antistatari.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezioneseconda civile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 810/2020;pubblicata il 30/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di uno studio professionalespecializzato nell’attività di consulenza commerciale per impreseturistiche, ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,proprietaria di un hotel, con la quale aveva stipulato un contrattodella durata di sei anni, con cui si era obbligato a predisporre perla società contratti di allotment “per consentire la pubblicazionedella struttura nei cataloghi dei vari tour operators e favorire lavendita delle camere”. L’attore ha dedotto che la società gliaveva comunicato la disdetta del contratto per mancatoraggiungimento delle 1600 presenze concordate alla dataprevista, mentre l’inadempimento contrattuale doveva attribuirsialla società che, nonostante l’esclusiva concessa all’attore, avevacontattato direttamente i tour operators ai quali era stata da luipresentata. L’attore ha quindi chiesto al Tribunale di Salerno dipronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dellaconvenuta e di condannare la medesima al pagamento dellapenale di euro 100.000, nonché al pagamento di quanto a luispettante quale 5% del fatturato aziendale del 2006, al nettodella somma già riconosciuta di euro 2.267,27.La convenuta si è costituita, sostenendo l’infondatezza delledomande avversarie e l’inadempimento dell’attore; ha quindichiesto il rigetto delle domande e, in subordine, ha propostoNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026domanda riconvenzionale di invalidità o inefficacia delle clausoleda 2 a 5 del contratto in quanto vessatorie o comunquepregiudizievoli, e di riduzione in via equitativa della penale.Con la sentenza n. 1514/2015 il Tribunale di Salerno ha accoltoparzialmente la domanda dell’attore e ha condannato laconvenuta al pagamento in suo favore di euro 7.587,41.2. La sentenza è stata impugnata da Lurgi, contestando ilmancato accoglimento della domanda di risoluzione del contrattoe di condanna di controparte al pagamento della penale.[OSCURATO:PERSONA] ha appellato in via incidentale, chiedendo l’integralerigetto delle domande di Lurgi.Con la sentenza n. 810/2020 la Corte d’appello di Salerno harigettato l’appello principale e ha accolto quello incidentale; hacosì rigettato la domanda di pagamento dei compensi avanzatada Lurgi in primo grado.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.Memoria è stata depositata da entrambe le parti.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in cinque motivi.1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:a) il primo motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322 e 2963 c.c. edell'art. 155 c.p.c.; tardività della disdetta del contratto del 19giugno 2006 intervenuta con nota consegnata al ricorrentesoltanto in data 21 ottobre 2006, oltre il termine del 15 ottobre2006 espressamente previsto nel contratto; il giudice d’appelloha individuato nella data del 16 ottobre 2006 il termine diNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026scadenza entro il quale doveva essere consegnata al ricorrente lacomunicazione di disdetta del contratto, ma l’art. 5, ultimocomma, del contratto prevede testualmente che la disdetta debbaintervenire entro il 15 ottobre 2006 a mezzo raccomandata conricevuta di ritorno; controparte ha spedito la raccomandata didisdetta il sabato 14 ottobre 2006 con consegna poi avvenutasolo il 21 ottobre 2006;b) il secondo motivo lamenta in via subordinata, ai sensi del n. 3dell’art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1335c.c.; assenza di alcuna prova documentale attestante la giacenzapresso il competente ufficio postale della lettera raccomandatadel 14 ottobre 2006; la comunicazione di disdetta non puòritenersi, come ha sostenuto la Corte d’appello, presuntivamenteconosciuta dal ricorrente già a far data dal 16 ottobre 2006, nonessendo presente agli atti di causa alcun avviso di giacenza didetto plico raccomandato presso il competente ufficio postale.1.1 I motivi sono infondati.Ad avviso del ricorrente la disdetta del contratto sarebbe stataposta in essere tardivamente, in quanto la medesima dovevaessere consegnata al ricorrente entro il 15 ottobre 2006 e,invece, controparte ha spedito la lettera contenente la disdettasabato 14 ottobre 2006 e questa gli è stata consegnata soltantoin data 21 ottobre 2006; né vi sarebbe prova di una precedentegiacenza presso il competente ufficio postale.La Corte d’appello ha ritenuto tempestiva la disdetta, avendorilevato che, ai sensi dell’art. 5 del contratto, la disdetta andavafatta entro il 15 ottobre 2006 a mezzo di raccomandata conricevuta di ritorno; ha poi rilevato che, essendo il 15 ottobreNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/20262006 una domenica, l’ufficio postale al quale il plico era statoconsegnato il giorno 14 ottobre ha tentato la consegna il primogiorno successivo non festivo, ovvero il 16 ottobre 2006,lasciando l’avviso di giacenza presso l’indirizzo del destinatario.Il giudice d’appello ha quindi concluso che, in base al principioespresso dall’art. 1335 c.c., l’atto stragiudiziale si reputaconosciuto dal destinatario se questi non prova di essere statosenza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia, impossibilitàche non poteva essere identificata nella dedotta circostanza che illunedì lo studio del ricorrente fosse rimasto chiuso.Il ricorrente, come si è già detto, non contesta che la lettera siastata spedita il giorno 14 ottobre.In base all’art. 2963 c.c., che pone un principio generale (cfr.Cass. n. 15832/2004), se il termine scade in un giorno festivo èprorogato di diritto al giorno seguente non festivo. L’atto inesame è atto stragiudiziale unilaterale che, in base all’art. 1335c.c., si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all’indirizzodel destinatario, se questi non prova di essere stato senza suacolpa nell’impossibilità di averne notizia. Secondo lagiurisprudenza di questa Corte, la raccomandata inviata a mezzodel servizio postale, che contenga un atto stragiudiziale, sipresume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione dellaspedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanzadell'avviso di ricevimento (cfr. al riguardo Cass. n. 28580/2024).Nel caso in esame, il ricorrente non nega di avere ricevuto laraccomandata con l’atto di disdetta, ma sostiene che lamedesima gli sia stata consegnata soltanto in data 21 ottobre2006 e non sarebbero presenti agli atti avvisi di giacenza delNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026plico raccomandato presso il competente ufficio postale. Inipotesi di contestazione da parte del destinatario, il giudice dimerito deve verificare l’esito della spedizione sulla base di ognimezzo di prova utile (cfr. Cass. n. 28580/2024 appenamenzionata).Il giudice di merito ha accertato che era stata tentata la consegnadel plico il 16 ottobre 2006, lasciando l’avviso di giacenza pressol’indirizzo del destinatario.Agli atti, in effetti, è presente l’avviso di ricevimento da cui risultache il 16 ottobre 2006 è stato effettuato due volte il tentativo diconsegna del plico, cosicché correttamente la Corte d’appello hareputato conosciuto l’atto stragiudiziale di disdetta.2) Il terzo motivo denuncia, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e116, primo comma, c.p.c.; errore procedurale da parte dellaCorte d’appello di Salerno nella percezione del contenutooggettivo del documento denominato "copia lettera [OSCURATO:PERSONA].a.s. del 31 luglio 2006", conseguente violazione dell'art. 1453c.c., ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello hainesattamente percepito il contenuto oggettivo della provadocumentale denominata “copia lettera”, laddove ha affermatoche la società non aveva con detta nota esonerato il ricorrentedalla prova dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte;con tale nota (“con la presente vi confermiamo il contratto dicommercializzazione anche se non ancora raggiunto il numero di1600 presenze richieste”) la società avrebbe invecesostanzialmente rinunciato alla facoltà di disdire il rapportoNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026negoziale, in relazione alla condizione contrattuale avente adoggetto il raggiungimento delle 1600 presenze.Il motivo è infondato.Il ricorrente contesta alla Corte d’appello il vizio ditravisamento del contenuto oggettivo della prova, che – lo hannodi recente precisato le sezioni unite di questa Corte con lasentenza n. 5792/2024 – ricorre in caso di svista concernente ilfatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio.La Corte d’appello di Salerno, nel ritenere che la comunicazionevia fax del 31 luglio 2006 non esonerasse il ricorrente dal provarel’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto,non ha affatto posto in essere una svista concernente ilcontenuto oggettivo della prova, ma di tale ha offerto lapersonale ed incensurabile valutazione. Nella nota, trascritta nelmotivo dal ricorrente, si legge infatti che alla fine del mese diluglio [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il contratto anche se non erastato raggiunto il numero delle 1600 presenze richieste. Dallamedesima non si può ricavare – ha convincentemente osservatola Corte d’appello - la sostanziale rinuncia al diritto di disdetta dalcontratto in relazione alla condizione del raggiungimento delle1600 presenze. Si tratta infatti di una missiva interlocutoria, cheemissione, ma dalla quale tale rinuncia non può essere ricavata,essendo temporalmente precedente di due mesi e mezzo lascadenza del termine per porre in essere la disdetta.3) Il quarto motivo fa valere, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, eNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026116, primo comma, c.p.c.; errore procedurale da parte dellaCorte d’appello nella percezione del contenuto oggettivo dellaconsulenza tecnica d’ufficio, omesso esame delle disposizioni dicui agli artt. 3 e 4 del contratto del 19 giugno 2006, conseguenteviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1457 e 2967 c.c., aisensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: il giudice d’appello hainesattamente percepito anche il contenuto oggettivo dellaconsulenza tecnica d’ufficio, così come non ha valutato gli artt. 3e 4 del contratto in base ai quali controparte aveva conferito alricorrente in via esclusiva l’incarico; la consulenza tecnica harilevato 2970 presenze nell’hotel, cosicché risulta dimostrato cheil ricorrente ha garantito un numero di presenze ben superioreall’obiettivo prefissato di 1600.Il motivo è infondato.Il ricorrente contesta con il motivo un altro errore di percezionedel giudice d’appello, questa volta avente ad oggetto la relazionedel consulente tecnico d’ufficio. Il consulente – sottolinea ilricorrente – ha rilevato che vi erano state 2970 presenzenell’hotel, cosicché sarebbe dimostrato l’adempimento da partedel ricorrente della condizione del raggiungimento delle 1600presenze. L’errore di percezione non è ravvisabile: dallatrascrizione della consulenza tecnica d’ufficio, che può essereletta alla pagina 22 del ricorso, emerge che sì il numero dellepresenze totali nell’hotel era pari a 2970, ma di queste solo 975erano attribuite alla società [OSCURATO:PERSONA] per conto dello studioLurgi, mentre 1865 erano di provenienza privata e le restanti 130erano suddivise tra i vari tour operators. Pertanto, dalla relazionedel consulente tecnico d’ufficio non risulta affatto che il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026abbia garantito un numero di presenze ben superiore all’obiettivodi 1600. È vero che il consulente tecnico ha poi osservato che,dato che il contratto tra le parti prevedeva che Lurgi operassenell’ambito della promozione dell’hotel anche attraverso touroperators, agenzie e associazioni, vi era l’eventualità che lapromozione attuata dallo studio Lurgi avesse influito anche sulleprenotazioni private e su quelle avvenute mediante i touroperators. Si tratta però di valutazioni operate dal consulentetecnico, per di più in modo dubitativo, valutazioni che nonvincolavano certo il giudice di merito a ritenere raggiunto daparte del ricorrente l’obiettivo delle 1600 presenze.Va infatti ricordato come il principio iudex peritus peritorumcomporti non solo che il giudice di merito, per la soluzione diquestioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligodi nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alleconoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraversostudi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminandodirettamente la documentazione su cui si basa la relazione delconsulente tecnico, possa disattenderne le argomentazioni (cfr. intal senso, per tutte, Cass. n. 30733/2017).Ma soprattutto la censura investe a monte, senza che vi sia unaspecifica doglianza, l0’esegesi del contratto operata dalla Corted’Appello che ha inteso in maniera restrittiva il requisito dellepresenze procurate dal ricorrente, riferendo le stesse solo aquelle per le quali era inequivoca la riconducibilità all’attività dipromozione posta in essere personalmente dal Lurgi.4) Il quinto motivo lamenta, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 343, primo comma,Numero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026c.p.c.; omesso rilievo d'ufficio della tardività e/o inammissibilitàdell'appello incidentale proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza n. 1514/2015 del Tribunale di Salerno: il giudiced’appello non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentaledi controparte; la comparsa di costituzione e risposta è statadepositata in data 7 marzo 2016, tardivamente rispetto alla datadella prima udienza di citazione indicata nell’appello principale,poi confermata dalla Corte, del 24 marzo 2016.Il motivo è infondato.Il ricorrente ha invitato la Corte a rilevare l’inammissibilità, nonrilevata dal giudice d’appello, dell’appello incidentale dicontroparte perché proposto tardivamente.A fronte della fissazione della data della prima udienza, dataconfermata dalla Corte d’appello, il 24 marzo 2016, la comparsadi costituzione sarebbe stata depositata solo il 7 marzo 2016, inviolazione quindi del termine di venti giorni fissato dagli artt. 343e 166 c.p.c.Al riguardo il ricorrente deposita quale allegato al ricorso uncertificato della cancelleria della Corte d’appello di Salerno da cuisi evince che il deposito della comparsa di costituzione in appellodi [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto il 7 marzo 2016.Tale dichiarazione non assume però valore dirimente in quantorisulta agli atti la ricevuta di accettazione del sistema dell’inviotelematico della comparsa di costituzione con appello incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] alla cancelleria della Corte d’appello di Salernorecante la data del 4 marzo 2016 alle ore 20:14, e la cancelleriaha poi con proprio messaggio accettato il deposito dell’atto il 7marzo 2016 alle ore 10:03. Ai fini della tempestività del depositoNumero registro generale 27514/2020Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 18492/2026Data pubblicazione 08/06/2026della comparsa vale la generazione della ricevuta diaccettazione dal sistema che, secondo quanto statuito dalla Cortecostituzionale con la pronuncia n. 75/2019, deve essere posta inessere entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile (cfr.al riguardo Cass. n. 1519/2023).5. Il ricorso va pertanto rigettato.6. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio in favore della controricorrente, cheliquida in euro 6.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spesegenerali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sonodichiarati antistatari.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezioneseconda civile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo
Sentenza Cassazione n. 18492/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris