CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 28580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20089-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di messa in mora Presunzione di conoscenza [OSCURATO:PERSONA] della ricezione R.G.N.20089/2018 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC avverso la sentenza n. 4475/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2017 R.G.N. 2144/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Napoli , in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’INPS, ha condannato l’I stituto al pagamento della minor somma, specificata in atti, in favore della società Tirrenia di Navi gazione S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA](di seguito, anche solo Tirrenia); 2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione dell’INPS. La lettera raccomandata di messa in mora - anche in mancanza dell’avviso di ricevimento- costituiva prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, con presunzione di conoscenza di arrivo dell’attoal destinatario. Era, infatti, onere dell’Inps che contestava la ricezione, provare di non averla ricevuta; 3. avverso la decisione ha proposto ricorso l’INPS con un motivo; 4. ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la società Tirrenia; 5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]:6. c on l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 cod.civ. per non avere la sentenza impugnata ritenuto che, in presenza della contestazione del destinatario di aver ricevuto l’atto, nella specieinterruttivo della richiesta di restituzione, fosse onere del mittente dimostrare l'avvenuta ricezione dello stesso da parte del destinatario; 7. il motivo è fondato; 8. opportun a una breve premessa sui fatti. L’o dierno contenzioso è sorto a seguito di sentenza, passata in giudicato , accertativadel diritto della Tirrenia alla restituzione di interessi legali indebitamente versati all’ex INPDAI, cui, nelle more, era subentrato l’INPSche, aveva eccepito, tra l’altro, la prescrizione dell’azione; 9. l ’unica questione che qui residua riguarda la ricezione o meno diuna lettera raccomandata, di cui in giudizio è risultata dimostrata la spedizione e non anche l’effettiva consegna; 10.l’Istituto, attraverso il richiam o di precedenti di legittimità, assume che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizioneda parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento; 11.la sentenza impugnata applica , invece, l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. , è sufficiente, per il mittente , la dimostrazione dell'invio della lettera raccomandata al destinatario, anche senza la produzione del relativo avviso di ricevimento, in quanto l'invio farebbe sorgere una presunzione di avvenuta consegna della stessa (in base al dato di comune esperienza del normale funzionamento del servizio postale); in altri termini, secondo tale indirizzo, al mittente basterebbe documentare di avere inviato la raccomandata, per far sorgere l'onere del destinatario di dimostrare di non averla ricevuta affatto (o di non averne comunque avuto conoscenza), per un disservizio postale o per altra ragione; 12.osserva la Corte che la regola applicata dai giudici di merito è, in effetti, in qualche modo rinvenibile in varie massime tratte da decisioni di questa stessa Corte( cfr., ad es.: Cass . n. 9427 del 2023 in materia di lettera di licenziamento; Cass. nr. 511 del 2019, in materia di impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento; ancora, Cass. nr. 24015 del 2017; Cass. nr. 17204 del 2016); tuttavia, a fronte di un tale orientamento, espresso in termini generali, si registrano altri e differenti indirizzi in materie che presentano maggiore analogia con la presente; 13.si è chiarito, ad esempio, che la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio (quale è l’atto di messa in mora)richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.(gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza e che, se l'invio dell'atto è avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione (Cass. nr. 20167 del 2014); 14.si è, altresì , puntualizzato che se è vero che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzionedella prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione -sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento- è parimenti v ero che, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché, sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento (Cass. nr. 6725 del 2018;in precedenza, Cass. nr. 10849 del 2006) ; 15.l’indirizzo in ultimo espresso è stato , più di recente, rafforzato dalla pronuncia nr. 31845 del 2022 che , argomentando anche daCass., sez. un., nr. 10012 del 2021, ha osservato come anche in relazione aicasi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e -per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, fatta salva l’ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata. In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata;16.in particolare, la Corte ( Cass. nr. 31845 cit.) , pur evidenziando la peculiarità della tematica affrontata dalle sezioni unite (relativa alla prova della notificazione degli atti processuali e impositivi) rispetto a quella che nel concreto veniva esaminata e che, come nella specie, aveva ad oggetto l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., ne ha però evidenziato i punti di contatto, come quelli relativi al piano della v icinanza della prova, quanto all’individuazione,in caso di contrasto, della parte (il mittente) tenuta alla dimostrazione dell’esito dell'inoltro della raccomandata postale; 17.a questi ultimi e più convincenti indirizzi , cui la sezione lavoro ha già prestato adesione con pronunce intervenute nelle more della stesura della presente motivazione (Cass. nr. 14460 del 2024), il Collegio intende assicurare continuità in questa sede; 18.nel caso di specie, l'INPS ha contestato i l ricevimento della lettera raccomandata spedita dalla Tirrenia e i l giudice d'appello, senza alcuna indagine in relazione all’avviso di ricevimento, ha deci so l a questione di prescrizione in senso sfavorevole all’Istituto previdenziale, ritenendo sufficiente , ai fini della presunzione di conoscenza dell’atto interrutti v o, l a spedizione della lettera raccomandata da parte della Tirrenia; 19.così facendo, la pronuncia impugnata è, però, incorsa negli errori denunciati. Va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] che , in diversa composizione, deciderà la causa facendo applicazione del seguente principio: « l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo , sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile. La decisione al riguardo configura accertamento di fatto»; 20.al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cor