CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 12070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:bruno.guaraldi@ordineavvmodena.it--ricorrente-controMinistero Della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Cagliari n. 51/2024 del16.1.2024, pronunciato nel proc. RG n.329/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello di Cagliariper il riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi della legge n.89/2001, aNumero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026causa dell’irragionevole durata della procedura fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. -aperta con sentenza del Tribunale di Cagliari in data19.1.2012 e chiusa con decreto del 11.10.2022-: il ricorrente, lavoratoredipendente della società, era stato ammesso al passivo del Fallimento diSardegna [OSCURATO:SOCIETA]., sia in privilegio, ex art.2751 bis n.1 c.c., sia inchirografo, per crediti che, all’esito del riparto finale disposto, erano statisoddisfatti solo in parte.Il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Cagliari avevaparzialmente accolto il ricorso, riconoscendo in concreto come equo unindennizzo di € 250,00 per ogni anno di durata della proceduraconcorsuale oltre il tempo ragionevole, con una decurtazione del 50%dell’indennizzo annuo base, individuato in € 500,00, tenuto conto che ildell’importo corrispondente al credito insinuato in privilegio in un brevelasso di tempo rispetto alla data dell’ammissione allo stesso al passivo,con conseguente attenuazione del patema morale sofferto dal creditore;calcolati quattro anni di ritardo, l’importo complessivamente riconosciutoal ricorrente era stato di € 2.000,00, oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avverso al decreto delGiudice monocratico, lamentando la violazione dell’art.2 bis l. n.89/2001,prevedente la quantificazione dell’indennizzo da equa riparazione in unaforbice tra un minimo di € 400,00 ed un massimo di € 800,00 per ognianno di ritardo; secondo l’opponente la possibilità di liquidare importi al disotto del minimo indicato sarebbe stata limitata alle ipotesi, tassative, dicui all’art.2 bis, co 1 bis e 1 ter l. cit., non ricorrenti in concreto.La Corte d’Appello di Cagliari aveva respinto l’opposizione sulleseguenti considerazioni: -è incontestato che l’intervento del Fondo diGaranzia non ha effetto sul diritto all’indennizzo del lavoratore ma negiustifica solo l’eventuale decurtazione, in considerazione dell’attenuarsidel pregiudizio in pendenza del fallimento; -oggetto di opposizione èNumero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026solamente la possibilità di liquidare un indennizzo, per effetto delladecurtazione operata, al di sotto della soglia minima prevista dall’art.2 bisl. cit., indicato quale limite invalicabile al di fuori delle ipotesiespressamente previste; -la norma in esame non prevede il rispetto di unamisura minima dell’indennizzo annuale in termini inderogabili ma prevedeespressamente che di regola il giudice liquida a titolo di equariparazione una somma di denaro non inferiore a € 400,00 e non superioread € 800,00; la locuzione di regola consente al giudice di operareanche una decurtazione al di sotto della soglia minima, al fine di liquidareun indennizzo che sia congruo.[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso per cassazione.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa delle difese svolte, intermini rispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione delricorso in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso proposto il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 bis comma 1 l. n.89/2001, inrelazione all’art.6, paragrafo 1, della CEDU, all’art.1 del primo protocolloaddizionale ed agli art.111 e 117 della Costituzione , rilevante exart.360 co 1 n.3 c.p.c.Secondo il ricorrente la Corte di merito non avrebbe potutoriconoscere un indennizzo annuo al di sotto del minimo risarcitorio indicatodal legislatore interno all’art.2 bis co 1 l. n.89/2001, che costituirebbe illimite inferiore insuperabile in legittima deroga della “soglia minima” -quella alla quale farebbe riferimento la giurisprudenza di legittimitàrichiamata dai Giudici di merito- individuata dalla giurisprudenza dellaCorte Europea dei Diritti dell’Uomo, pari ad € 750,00; in sostanza illegislatore italiano, stabilendo all’art.2 bis cit. una forbice tra euro 400,00ed euro 800,00 annui per la liquidazione dell'equa riparazione, avrebbeNumero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026inteso recepire le indicazioni della giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti dell'Uomo (CEDU) e della Corte di Cassazione, stabilendo parametrivincolanti per il giudice di merito; il superamento in diminuzione della“soglia minima” indicata sarebbe possibile solo quando la pretesapatrimoniale azionata nel processo presupposto abbia natura bagatellare oirrisoria e comunque mai al di sotto dell’importo indicato nell’art.2 bis co 1l. cit. Nel caso concreto, sarebbe stato quindi violato l’art.2 bis cit., perchél’importo risarcitorio annuo ritenuto congruo anche dal decretomonocratico, pari ad € 500,00 annui, sarebbe stato ingiustificatamentesottoposto ad una decurtazione equitativamente indicata nel 50%,rilevante e non prevista né consentita da alcuna norma, tale da nongarantire alcun serio ristoro alla parte lesa. Non apparirebbe giustificata,secondo il ricorrente, la valorizzazione dell’inciso “di regola” contenutonell’art.2 bis co 1 cit.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha ritenuto legittima la possibilità di quantificare lamisura dell’indennizzo al di sotto del parametro minimo della forbicestabilita dal legislatore -ferma l’identificazione del suo limite massimo nelc.d. valore della causa, determinato dagli importi ammessi al passivofallimentare-, confermando l’operato del Consigliere delegato che avevavalorizzato l’intervento del Fondo di Garanzia, ritenuto tale da giustificareun ulteriore scostamento rispetto ai parametri ordinari di liquidazione,oltre alla durata della procedura e alle difficoltà ad essa insite. Dato attoche il Consigliere monocratico aveva ritenuto significativo il profiloconsiderato, che aveva permesso al creditore ricorrente, titolari di uncredito da lavoro alla data della chiusura del fallimento, di percepire, adistanza di poco tempo dalla ammissione al passivo e quindi entro iltermine ragionevole, buona parte del suo credito, la Corte di merito haindividuato l’oggetto della proposta opposizione nella sola valutazione dilegittimità della operata riduzione rispetto al disposto dell’art.2 bis co 1 l.Numero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026n.89/2001: essa rileva infatti che oggetto della presente opposizione,dunque, non è l’avvenuta, congrua, riduzione del credito ammesso alpassivo, verificatasi per effetto del pagamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] periodo di ragionevole durata, né il potere del Giudice, in siffattaipotesi, di procedere ad una decurtazione dell’indennizzo; né ancora lamisura percentuale della decurtazione operata nel caso in esame conriferimento alla riduzione del credito ammesso e, correlativamente, allasolo la legittimità della riduzione dell’indennizzo riconosciuto sotto ilminimo della forbice prevista dall’art.2 bis co 1 cit. (così nella motivazionedella sentenza, a pag.3/4). Così motivando, la Corte d’appello non haritenuto necessario l’approfondimento delle ragioni giustificanti, inconcreto, la ulteriore decurtazione del parametro minimo della forbiceindicato dal legislatore, operata dal Consigliere monocratico, ma ne haverificato solo la legittimità normativa, valutandola positivamente: ciòconsiderando correttamente applicati in sede monocratica i principiinterpretativi individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, che avevagià chiarito che l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS giustifica unadecurtazione dell’indennizzo al di sotto della soglia minima, non ostacolatodal disposto dell’art.2 bis co 1 l. cit. -cfr. Cass. n. 18812/2025; Cass. n.22347/2023-.Si deve considerare che il legislatore ha indicato, al primo commadell’art. 2 bis l. 89/2001 i limiti minimi e massimi della forbice dei valoriprevedendo comunque che il Giudice operi la liquidazione in applicazionedei parametri indicati «di regola». L’inciso indica proprio, nella tecnica diredazione della norma, da un canto il potere discrezionale del Giudice didiscostarsi da parametri predeterminati e, d’altro canto, la necessità diun’adeguata motivazione: è contemplata, cioè, la possibilità di liquidareanche una somma più bassa, con un margine di valutazione che consenteal Giudice di merito di discostarsi dai valori indicati, purché in misuraNumero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026ragionevole in relazione alle particolarità della fattispecie espressamenteevidenziate.Una conferma indiretta della correttezza della valorizzazione dell’inciso di regola contenuto nel comma 1 dell’art. 2 bis cit. come volto apermettere al Giudice di merito -sulla base di un adeguato supportomotivazionale- la possibilità di riduzione -per quanto qui interessa- ancheal di sotto del valore base dell’indennizzo annuo di € 400,00, si puòrinvenire nelle disposizioni della legge n.89/2001 e s.m.i. che sono voltead assicurare una correlazione effettiva tra il patimento correlabile alladurata irragionevole del processo/procedimento e l’entità dell’indennizzo,che sono, oltre ai commi 1 bis, 1 ter e 2 dell’art.2 bis, il comma 1 quater -che riconosce una sola volta l’indennizzo in caso di riunione di più giudizipresupposti coinvolgenti la stessa parte (salva la possibilità di incrementoin caso di riunione disposta su istanza di parte)- e il comma 3 -contenentela previsione anche in deroga al comma 1 , sebbene riferita allamisura massima dell'indennizzo, che non può in ogni caso esseresuperiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertatodal giudice- dello stesso articolo 2 bis, oltre alle disposizioni dell’art.2comma 2 quater e seguenti l. cit.Nell’ambito dell’art.2 si richiama, in particolare, il comma 2 sexies,lett.g, dell’art.2, introdotto con l. n.208/2015, che pone una presunzioneiuris tantum di insussistenza di pregiudizio, e di esclusione quindidell’indennizzo, per l’irrisorietà della pretesa o del valore della causa(iniziali), da valutare anche in relazione alle condizioni personalidell’interessato: la norma non esclude, in assoluto, la possibilità diindennizzo nelle situazioni richiamate, in linea con la ratio di tutela per ilsoggetto che subisce tempi di durata ingiustificata di unprocesso/procedimento, ma pone a carico dello stesso l’onere didimostrare l’esistenza, in concreto, del pregiudizio subito ove il valoreeconomico della pretesa azionata o della causa sia talmente contenuto daNumero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026essere valutabile come irrisorio -il parametro individuato da questa Corteè di € 500,00, che rappresenta la soglia al di sotto della quale opera lapresunzione del comma 2 sexies dell’art.2 cit.: cfr., in proposito, Cass.n.21225/2025-. La possibilità della riconosciuta riduzione sotto il minimodell’indennizzo annuo permette, in linea con la disposizione richiamata, divalutare in modo equo, evitando sovracompensazioni, quelle situazioni incui la pretesa creditoria iniziale non sia irrisoria o bagatellare -conconseguente esclusione dell’operatività dell’art.2 co 2 sexies lett.g) ediritto della parte al riconoscimento dell’indennizzo senza necessità dellaprova del pregiudizio subito in concreto- ma intervenganotempestivamente nel corso del processo o del procedimento situazioni talida ridurre sensibilmente la pretesa iniziale alleggerendo significativamentela situazione soggettiva di disagio e di apprensione dell’interessato -ciò èquanto può avvenire appunto nelle procedure concorsuali, con particolareriguardo ai crediti di lavoro proprio per la possibilità del celere interventodel Fondo di Garanzia-.Le considerazioni svolte non contrastano con gli art.6 CEDU e 111, 117Cost. e con le indicazioni relative ai parametri indennitari fissati -inmateria di irragionevole durata del processo- dalla Corte europea dei dirittidell'uomo (cfr., sulla questione, Cass. n. 19897/2014; Cass. n.22772/2014; Cass. n.974/2020): rispetto ad essi sarebbe illegittimo ilriconoscimento di un importo irragionevole, perché irragionevolmenteinferiore rispetto al parametro minimo della forbice individuata dallegislatore nazionale all’art.2 bis co 1 cit. e tale da rendere l’indennizzo inconcreto liquidato poco più che simbolico o comunque manifestamenteinadeguato, in contrasto con l’esigenza costituente la ratio fondante dellalegge n. 89 del 2001 di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subitodalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, dellaConvenzione.Numero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026La possibilità di deroga al minimo moltiplicatore annuo indicatonell’art.2 bis co 1 cit. -costituente riferimento ordinario- è infatti rimessaad una scelta, rigorosamente motivata, del Giudice di merito che deveessere: -aderente al caso concreto e giustificata dalla sua peculiarità,valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, ilcomportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchéquello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire allasua definizione -così l’art.2 co 2 l. n.89/2001 e s.m.i.; - determinataequitativamente, ex art.2056 c.c., tenendo conto a) dell'esito delprocesso nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) dellanatura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa,valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte -cosìl’art.2 bis co 2 l. cit.-.Alla luce di quanto sopra esposto, la derogabilità dei parametri delprimo comma dell’art. 2 bis cit. trova particolare giustificazione riguardoalle procedure fallimentari per la loro peculiarità: in esse la soddisfazionedella pretesa del creditore insinuato è destinata a realizzarsi in più tempi,contemperato anche il limite del terzo comma dell’art.2 bis cit. alladerogabilità. Questa Corte ha già sottolineato la doverosità diun’interpretazione dell’intero articolo 2 bis cit. che tenga conto delledifferenze ontologiche tra giudizio di cognizione e procedura fallimentare,anche nella sua parentesi di cognizione (cfr. sull’applicazione dei commi 1bis e 2 bis all’equa riparazione conseguente alla durata irragionevole diuna procedura fallimentare, Cass. n.25181/2021; cfr. anche Cass.n.1103/2025): se, quindi, ai fini dell'equa riparazione del danno dairragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo exart. 2 bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per ilcreditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare delNumero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del dirittoaccertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, e se, diconseguenza, l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esitodei piani di riparto non può costituire per automatismo il limitedell'ammontare totale della liquidazione, essa può tuttavia avererilevanza, con adeguata motivazione, sulla determinazione della misuradel parametro annuo di liquidazione del danno: ciò accade quando, comenella fattispecie, nel corso di un giudizio di eccessiva durata sia comunqueintervenuta, nel limite del tempo ragionevole, la soddisfazione quasiintegrale della pretesa, con conseguente certa riduzione della penositàdell’attesa -cfr. ancora, in particolare, Cass. n.1103 del 16/01/2025-.Appare pertanto giustificata e non irragionevole la particolarevalorizzazione della diminuzione tempestiva e significativa -per unintervento pubblico, quale è quello del Fondo di Garanzia INPS- dell’entitàdel credito che si attende di riscuotere nell’ambito di una proceduraconcorsuale, con individuazione della misura dell’indennizzo anche al disotto del minimo di € 400,00 annue ove la situazione concreta logiustifichi per l’incidenza positiva del pagamento ricevuto sulla penositàdell’attesa.Il ricorrente non svolge alcuna critica in ordine al rilievo della Corted’Appello di Cagliari sull’ambito dell’oggetto controverso e, quindi,sull’assenza di riesame da parte del giudice dell’opposizione dellevalutazioni svolte dal Giudice monocratico -e ritenute non contestate- inordine alla adeguatezza dell’indennizzo annuo in concreto riconosciuto. Ilricorrente che, anzi, sottolinea nel ricorso come la Corte d’Appello avesse colto il cuore della doglianza , non solleva alcuna critica sullapertinenza e completezza della motivazione del provvedimento impugnato-che non può quindi essere sottoposto al vaglio di legittimità ai sensidell’art. 360 co 1 n. 4 o 5 c.p.c.-: in particolare, si ripete, non vi sonocontestazioni -e non ve ne erano già in sede di opposizione al decretoNumero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026monocratico, come appunto rilevato dalla Corte di merito- in ordine alricorrere o meno, in concreto e per la specifica posizione del ricorrente,dei presupposti per la disposta riduzione sotto il minimo e in ordine ad unaeventuale irrisorietà dell’indennizzo annuo così determinato -inconsiderazione, tra gli altri elementi, dell’entità dei crediti residui rimastiinsoddisfatti-, poiché la sola critica svolta riguarda un profilo di violazionedi legge, e cioè la legittimità della riduzione dell’indennizzo annuo perirragionevole durata del procedimento concorsuale al di sotto il minimo dicui all’art.2 bis co 1 l. n.89/2001, da valutare, di per sé, positivamente perquanto sopra detto.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsaapplicazione degli art.91 e 92 c.p.c. e dell’art.2 comma 2 DM Giustizian.55/2014”, rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. edell'art. 2 co. 2 del DM n. 55/2014, perché le spese del giudizio diopposizione, poste a carico solidale dei ricorrenti ed a favoredell'Avvocatura dello Stato sono state incrementate anche del rimborsodelle spese generali.Il motivo è fondato.Questa Corte si è effettivamente già espressa sul punto, ritenendo chenel caso in cui siano riconosciute le spese processuali a favore della parteassistita dall'Avvocatura dello Stato, esse non debbano essereincrementate anche del rimborso delle spese generali, essendo questoriconoscibile, ex art. 2 co. 2 DM cit., solo in favore degli Avvocati del liberoforo e non anche nel caso in cui la parte sia assistita dalla difesa erariale -cfr., sul punto, Cass. n.28505/2020, non massimata, in motivazione;Cass. n.13863/2025-.In conclusione, deve essere dichiarato infondato il primo motivo diricorso mentre deve essere accolto il secondo; viene conseguentementecassato il provvedimento impugnato in relazione al riconoscimento delNumero registro generale 8226/2024Numero sezionale 2690/2025Numero di raccolta generale 12070/2026Data pubblicazione 30/04/2026rimborso delle spese generali a favore dell’Avvocatura dello Stato e, condecisione nel merito, si espunge dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali della fase di merito il solo riferimentoal rimborso delle spese forfetarie perché non dovute in caso di patrocinioad opera dell’Avvocatura dello Stato, sostituendolo con il riferimentoall’obbligo di rimborso delle spese prenotate a debito.La parziale fondatezza del ricorso e la complessità delle questionigiuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso eaccoglie il secondo; cassa per quanto di ragione il provvedimento dellaCorte d’Appello di Cagliari e, decidendo nel merito, espunge dal decretodella Corte d’Appello impugnato, in relazione al capo riguardante le speseprocessuali, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spesegenerali a favore dell’Avvocatura dello Stato, sostituendola con lacondanna al rimborso delle spese prenotate a debito.Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza in camera di consiglio delli 11novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]