CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 22347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25417/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in cal ce al ricorso, -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, - Intimati - avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 596/2022 depositata il01/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d'Appello di Napoli ed a carico del Ministero della Giustizia ed in via gradata a carico del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in via solidale, o alternativa, o ciascuno per quanto di ragione, l'indennizzo per equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio presupposto di equa riparazione ex art. 3 L. 24.3.2001 n. 89 promosso davanti alla Corte d'Appello di Napoli il 24.4.2017, conclusosi col decreto del 16.6.2017 (durato 1 mese e 23 giorni) e per l'eccessiva durata del connesso giudizio di ottemperanza svoltosi davanti al TAR Campania, iniziato il 4.4.2018 e terminato con la sentenza del 30.4.2021 (durato 3 anni e 26 giorni), con una durata complessiva di 3 anni, 2 mesi e 19 giorni, superiore a quella massima prevista dalla legge, dalla giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di legittimità, che si sosteneva essere di un anno (comprensivo del giudizio di cognizione ex art. 3 L.24.3.2001 n. 89 e del giudizio di ottemperanza), indennizzo richiesto nella misura minima applicata da oltre tre lustri dalla CEDU, o in via gradata nella misura massima prevista dalla normativa nazionale, o in via ulteriormente gradata nella misura di giustizia, con interessi legali dal deposito del ricorso al saldo e con distrazione delle spese a favore del legale antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello di Napoli in composizione monocratica con decreto del 17.2.2022 n. 452, in accoglimento parziale del ricorso, ingiungeva al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze in solido il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'indennizzo di € 810,86 e della somma di € 205,54 per la quota del 50% dei compensi del procedimento monitorio (comprensivo dell'aumento sia del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 10.3.2014 n. 55, sia del 15% per rimborso spese generali) e di € 30,83 per il 50% del rimborso spese generali, ed in favore dell'antistatario che aveva chiesto la distrazione avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma di €205,54 per la quota del 50% dei compensi del procedimento monitorio, di € 30,83 per il 50% del rimborso spese generali e di €28,00 per le spese vive anticipate oltre eventuali ulteriori oneri accessori. Veniva così stabilito che il procedimento di equa riparazione presupposto aveva avuto una durata complessiva (tra giudizio di equa riparazione presupposto e giudizio di ottemperanza) di 3 anni, 2 mesi e 19 giorni, con una durata ragionevole fissata in un anno e sei mesi ed una durata irragionevole di 1 anno, 8 mesi e 19 giorni, arrotondati a 2 anni, con applicazione del moltiplicatore annuo di € 405,43. Avverso tale decreto proponeva opposizione ex art. 5 ter L.24.3.2001 n. 89 alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] il l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato al Ministero della Giustizia il 31.3.2022, facendo valere quattro motivi e resistevano costituendosi il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che eccepiva il proprio asserito difetto di legittimazione passiva. La Corte d'Appello di Napoli col decreto collegiale n.1486/2022 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava l'opposizione, compensava le spese tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il giudizio di opposizione, e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori. Avverso detto decreto, notificato il 27.9.2022, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 3.11.2022 al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, affidandosi a cinque motivi e prospettando pregiudizialmente una questione di legittimità costituzionale, mentre il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono rimasti intimati. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In via pregiudiziale i ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis comma 1 primo alinea della L.24.3.2001 n. 89 in relazione agli articoli 117 della Costituzione e 6 paragrafo 1, 34 e 41 della Convenzione EDU, nella parte in cui limita l'indennizzo a titolo di equa riparazione in un importo compreso tra €400,00 ed € 800,00 per ciascun anno di eccedenza rispetto al termine ragionevole, in quanto la scelta del legislatore nazionale incidente sulla determinazione di quanto spetta a titolo di equa riparazione sarebbe stata esercitata abusivamente ed in violazione dei principi cardine con cui la Corte di Strasburgo colora il significato dell'art. 6 della Convenzione EDU, ed in quanto gli importi previsti dalla normativa nazionale sono di gran lunga inferiori a quelli previsti dalla Corte EDU, compresi da oltre tre lustri tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 e risulterebbero irragionevoli, puramente simbolici e manifestamente insufficienti. L'art. 2-bis, legge n. 89/2001, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. 31.3.2022 n. 10531; Cass. 16.7.2015, n.14974; Cass. 1.02.2019 n. 3157; Cass. 28.5.2019 n. 14521). Occorre ribadire come, ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e cristallizzati in misure minime e massime, ora indicate anche dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001, da seguire “di regola”, conservando sempre il giudice del merito un margine di valutazione che gli consente di discostarsi da esse, purché in misura ragionevole, in relazione alla particolarità delle fattispecie. Il calcolo supposto dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001 non tocca, così, la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6 della Convenzione medesima ed all’art. 111, secondo comma della Costituzione. Il giudice dell’equa riparazione deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art. 2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis. Rimane tuttavia preclusa alla Corte di cassazione la verifica sulla concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero sull'applicazione dell’incremento di cui allo stesso art. 2 bis, comma 1, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito. La scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ex art. 2 bis della L. n. 89 del 2001 è, dunque, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, o altrimenti nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. 31.3.2022 n. 10531; Cass. sez. un 7.4.2014, n. 8053). Le censure sulla congruità della scelta del moltiplicatore annuo operata dal giudice del merito trascendono l’ambito del giudizio di cassazione. Non valgono poi ad ampliare i margini del sindacato di legittimità sulla misura dell’indennizzo erogato i richiami ai precedenti della Corte EDU operati dai ricorrenti, precedenti evidentemente ispirati dalla finalità di tutela dell’interesse delle parti che in essi si ravvisava leso in correlazione alla peculiarità del caso concreto, e perciò nell’ottica della tutela “parcellizzata” propria della medesima Corte EDU. Le considerazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi per mutare le valutazioni sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già compiute in consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 31.3.2022 n. 10531; Cass. n. 25964/2021; Cass. 14.10.2019 n. 25837; Cass.22.9.2014, n. 19897; Cass. 27.10.2014, n. 22772; in particolare, Cass. 14/10/2019, n. 25837) anche perché l'importo massimo liquidabile dell'indennizzo, al quale si riferisce il mutamento normativo intervenuto, non é quello che é stato ritenuto applicabile nel caso in esame. La prospettata questione di legittimità costituzionale si ritiene quindi manifestamente infondata. Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta in relazione al mancato accoglimento del suo primo motivo di opposizione, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132 comma 2 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 della Costituzione per l'anomalia motivazionale del decreto impugnato, che in sede di liquidazione del danno non patrimoniale da durata irragionevole del giudizio presupposto non avrebbe preso in esame, neanche in forma sintetica, i profili genericamente dedotti relativi alla complessità del caso, all'oggetto del procedimento ed al comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, e col secondo motivo questi stessi aspetti sono fatti oggetto di doglianza da parte di [OSCURATO:PERSONA] per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione della liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, sono infondati, in quanto l'impugnato decreto si é uniformato ai principi desumibili dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.19883/2019 e dalla sentenza della Corte EDU n. 64886/2001 Cocchiarella contro Italia, che hanno riconosciuto l'unitarietà del procedimento di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza, sostitutivo per lo Stato condannato del giudizio di esecuzione. Il decreto impugnato ha tenuto conto delle peculiarità del giudizio presupposto, correttamente escludendo dal computo della sua durata il tempo morto compreso tra la conclusione del giudizio di cognizione e l'inizio del giudizio di ottemperanza, nonché il tempo del giudizio di ottemperanza successivo, ed ha ritenuto congruo l'indennizzo di € 405,43 per anno tenendo conto sinteticamente del comportamento delle parti e del giudice e dell'oggetto del giudizio presupposto, relativo a sua volta ad una richiesta di equa riparazione, del valore modesto del giudizio presupposto (€4.050,00), del modesto ritardo (due anni) e della mancanza di allegazioni in ordine alle conseguenze lesive specifiche subite dal ricorrente a causa del ritardo, non individuabili nelle asserzioni generiche e di stile formulate dall'opponente, e del fatto che il ricorrente ha inspiegabilmente optato per il più lungo e complesso giudizio di ottemperanza anziché avvalersi della più celere esecuzione forzata davanti al giudice civile, giustificando così il proprio orientamento nella scelta del moltiplicatore annuo su un importo di poco superiore al minimo, per cui non vi é stato un omesso esame di questi aspetti, peraltro neppure segnalati per profili particolarmente significativi (i verbali ed i provvedimenti adottati nel giudizio di cognizione presupposto e nel giudizio di ottemperanza prodotti documentavano semplicemente la durata già considerata), e del resto la giurisprudenza della Suprema Corte riconosce l'ammissibilità in materia di una motivazione anche solo in forma sintetica per le esigenze di concisione e speditezza che caratterizzano queste cause seriali (vedi Cass. 4.5.2022 n.14141; Cass.15.12.2020 n. 28506; Cass. 5.11.2018 n. 28109; Cass.15.9.2015 n. 18118). In ordine al vizio di anomalia motivazionale o mancanza di motivazione, questa Corte a sezioni unite ha chiarito che, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (vedi Cass. 3.5.2023 n. 11532; Cass. sez. un. n. 8053/2014). Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste. La Corte d'Appello di Napoli, infatti, ha tenuto conto della necessità di effettuare una valutazione unitaria della fase monitoria e del giudizio di opposizione, e come già esposto ha sia pure sinteticamente indicato le ragioni della scelta di un moltiplicatore annuo basso. Col terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione, sempre in relazione al rigetto del primo motivo di opposizione fatto valere, inerente alla misura del moltiplicatore annuo di €405,43, dell'art. 6 paragrafi 1, 13, 34 e 41 della Convenzione EDU, 41 comma 1, 47 commi 1 e 2 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, 111 commi 1 e 2 e 117 della Costituzione e 2 bis comma 1 della L. 24.3.2001 n. 89, assumendo che il moltiplicatore di €405,43 annui applicato sarebbe inidoneo a garantirgli un'equa soddisfazione, in quanto irragionevolmente basso rispetto ai parametri individuati dalla Corte EDU per il calcolo dell'indennizzo del danno non patrimoniale per la durata irragionevole del processo, oscillanti da circa tre lustri tra €1.000,00 ed € 1.500,00 annui, che lo avevano indotto in sede di opposizione a richiedere di applicare un moltiplicatore di € 1.600,00 annui, o in subordine di €1.400,00, di € 1.200,00, o in ulteriore subordine da determinare in una diversa somma di giustizia. Tale motivo é infondato, in quanto in tema diequa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzoa titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nella L. 24.3.2001 n. 89, all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con laL. 4.8.1955 n. 848), al rispetto delle Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo; tale rispetto non concerne, però, anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo dell'indennizzo, essendo peraltro il giudice nazionale vincolato al rispetto dell'art. 2 comma 3 lettera a) dellaL.n. 89/2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citataL. n. 89/2001, ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass.27.10.2014 n. 22772; Cass. n. 4973/2013Cass.n.23154/2012;Cass. 22.8.2011, n. 17440). Del resto, siffatto orientamento non collide con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale - nei precedenti Martinetti e Cavazzuti contro Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado contro Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone contro Italia del 31 marzo 2009, sia pure in relazione a diversi misure di indennizzo, ma con principi validi anche nel caso in esame, ha osservato che “il soloindennizzo, come previsto dalla Legge Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto aiparametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano unindennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dallaCEDU per casi simili " (Cass. 27.10.2014 n.22772; Cass. 11.1.2011 n. 478). In ogni caso i parametri di indennizzo per equa riparazione della Corte EDU segnalati fanno riferimento a situazioni particolari e diverse da quella sottoposta al vaglio della Suprema Corte in questa sede. Col quarto motivo, proposto in via principale dal distrattario avv. [OSCURATO:PERSONA], ed in via gradata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed al rigetto del quarto motivo di opposizione ed alla disposta distrazione solo della metà dei compensi del procedimento monitorio in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 83, 93, 112 c.p.c., 1716, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte d'Appello di Napoli per la fase monitoria, con liquidazione confermata a seguito del rigetto dell'opposizione, abbia ingiunto al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze in solido il pagamento per la fase monitoria a favore di [OSCURATO:PERSONA] di € 30,83 per spese generali e di € 205,54 per la metà del compenso liquidato oltre accessori, ed a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario di parte delle spese processuali, delle somme di € 30,83 per spese generali, di € 28,00 per spese vive anticipate e di € 264,37 per compensi, anziché disporre la distrazione della totalità dei compensi e spese liquidati del procedimento monitorio a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo stato rappresentato in sede di opposizione che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure nella fase monitoria aveva a sua volta dichiarato come l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di avere anticipato parte delle spese, aveva dichiarato di non opporsi alla distrazione per intero delle spese di lite del procedimento monitorio a favore del solo avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto motivo é fondato e va accolto, in quanto la distrazione per metà anziché per l'intero delle spese vive, delle spese generali e dei compensi, oltre accessori, pur correttamente disposta a conclusione della fase monitoria in conseguenza del fatto che nel giudizio monitorio sia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che difendevano disgiuntamente [OSCURATO:PERSONA], avevano dichiarato di non avere riscosso compensi e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di avere anticipato solo parte delle spese vive, e la richiesta di distrazione era stata fatta solo per sé dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non per l'intero collegio difensivo, in sede di opposizione, doveva essere corretta accogliendo il motivo fatto valere dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e disponendo la distrazione per intero delle spese e dei compensi del giudizio monitorio a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto nel giudizio di opposizione, costituente un giudizio unitario con la precedente fase monitoria a seguito dell'opposizione e non un successivo grado di giudizio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che per la fase monitoria intendeva richiedere la distrazione non solo per sé, ma per l'intero collegio difensivo e quindi anche per l'avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore, allegando a supporto una dichiarazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava di non opporsi alla distrazione per intero delle spese del giudizio monitorio a favore del solo avv. [OSCURATO:PERSONA] che si era dichiarato antistatario. L'art. 93 comma 1° c.p.c. consente infatti al difensore con procura di chiedere al giudice la distrazione delle spese anticipate in favore suo ed anche degli altri difensori, ed una richiesta in tal senso ben poteva essere compiuta nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per l'unitarietà dello stesso col giudizio monitorio a seguito dell'opposizione, posto che la questione della distrazione delle spese processuali é pacificamente ritenuta risolvibile perfino col procedimento di correzione di errore materiale, trattandosi di statuizioni dovute sulla base delle dichiarazioni dei legali antistatari costituiti che non lasciano alcun margine di discrezionalità e non é oggetto di una vera e propria domanda giudiziale che possa quindi essere ritenuta tardiva. Il provvedimento va cassato in relazione a tale motivo e la causa va decisa nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto. Il quinto motivo del solo [OSCURATO:PERSONA], concernente la sua condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione a favore del Ministero della Giustizia, proposto solo in via gradata e condizionata al mancato accoglimento dei primi tre motivi ed all'accoglimento del quarto motivo relativo all'integrale distrazione delle spese della fase monitoria a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], va respinto, in quanto il quarto motivo che é stato accolto è stato proposto dal distrattario avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e non da [OSCURATO:PERSONA], che pertanto é rimasto totalmente soccombente nel giudizio di opposizione nei confronti del Ministero della Giustizia ed é stato quindi correttamente condannato al pagamento in favore dello stesso delle spese processuali del giudizio di opposizione. Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità. Considerato l’esito degli altri motivi, non é ravvisabile la soccombenza dei Ministeri intimati sol perché vi è stata mera correzione della distrazione delle spese processuali del giudizio monitorio, disposta a seguito di dichiaraz