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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 12071/2026

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as Leonardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OppesAssunta, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:bruno.guaraldi@ordineavvocatimodena.it-;-ricorrenti-controMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Cagliari n. cron. 47/2024depositato il 16/01/2024 nel proc. civ.

RG n.310/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ettore Mocci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntaOppes, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Satta avevano proposto ricorso alla Corte d’Appello di Cagliari peril riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi della legge n.89/2001, a causadell’irragionevole durata della procedura fallimentare di IndustrieLaminazione Alluminio - [OSCURATO:SOCIETA]. -aperta con sentenza del Tribunale diCagliari in data 23.11.2007 e chiusa con decreto del 6.7.2022-: iricorrenti, lavoratori dipendenti della società, erano stati ammessi alpassivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., inprivilegio, ex art.2751 bis n.1 c.c., per credito che, all’esito del ripartofinale disposto, non erano stati interamente soddisfatti.Il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Cagliari avevaparzialmente accolto il ricorso, riconoscendo in concreto come equo perogni ricorrente un indennizzo di € 250,00 per ogni anno di durata dellaprocedura concorsuale oltre il tempo ragionevole, con una decurtazionedel 50% dell’indennizzo annuo base, individuato in € 500,00, tenuto contoche il Fondo di Garanzia INPS aveva provveduto a pagare all’incirca lametà degli importi corrispondenti ai crediti insinuati in un breve lasso ditempo rispetto alla data dell’ammissione allo stesso al passivo, conconseguente attenuazione del patema morale sofferto dai creditori;calcolati otto anni di ritardo, l’importo complessivamente riconosciuto airicorrenti era stato di € 2.000,00 ognuno, oltre accessori.Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione avverso al decretodel Giudice monocratico, lamentando la violazione dell’art.2 bis l.n.89/2001, prevedente la quantificazione dell’indennizzo da equariparazione in una forbice tra un minimo di € 400,00 ed un massimo di €800,00 per ogni anno di ritardo; secondo l’opponente la possibilità diliquidare importi al di sotto del minimo indicato sarebbe stata limitata dalNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026legislatore alle ipotesi, tassative, di cui all’art.2 bis, co 1 bis e 1 ter l. cit.,non ricorrenti in concreto.La Corte d’Appello di Cagliari aveva respinto l’opposizione sulleseguenti considerazioni: -è incontestato che l’intervento del Fondo diGaranzia non ha effetto sul diritto all’indennizzo del lavoratore ma negiustifica solo l’eventuale decurtazione, in considerazione dell’attenuarsidel pregiudizio in pendenza del fallimento; -oggetto di opposizione èsolamente la possibilità di liquidare un indennizzo, per effetto delladecurtazione operata, al di sotto della soglia minima prevista dall’art.2 bisl. cit., indicato quale limite invalicabile al di fuori delle ipotesiespressamente previste; -la norma in esame non prevede il rispetto di unamisura minima dell’indennizzo annuale in termini inderogabili ma prevedeespressamente che di regola il giudice liquida a titolo di equariparazione una somma di denaro non inferiore a € 400,00 e non superioread € 800,00; la locuzione di regola consente al giudice di operareanche una decurtazione al di sotto della soglia minima, al fine di liquidareun indennizzo che sia congruo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntaOppes, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Satta propongono due motivi di ricorso per cassazione.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso proposto il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 bis comma 1 l. n.89/2001, inrelazione all’art.6, paragrafo 1, della CEDU, all’art.1 del primo protocolloaddizionale ed agli art.111 e 117 della Costituzione , rilevante exart.360 co 1 n.3 c.p.c.Secondo i ricorrenti la Corte di merito non avrebbe potuto riconoscereun indennizzo annuo al di sotto del minimo risarcitorio indicato dallegislatore interno all’art.2 bis co 1 l. n.89/2001, che costituirebbe il limiteNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026inferiore insuperabile in legittima deroga della “soglia minima” -quella allaquale farebbe riferimento la giurisprudenza di legittimità richiamata daiGiudici di merito- individuata dalla giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti dell’Uomo, pari ad € 750,00; in sostanza il legislatore italiano,stabilendo all’art.2 bis cit. una forbice tra euro 400,00 ed euro 800,00annui per la liquidazione dell'equa riparazione, avrebbe inteso recepire leindicazioni della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(CEDU) e della Corte di Cassazione, stabilendo parametri vincolanti per ilgiudice di merito; il superamento in diminuzione della “soglia minima”indicata sarebbe possibile solo quando la pretesa patrimoniale azionata nelprocesso presupposto abbia natura bagatellare o irrisoria e comunque maial di sotto dell’importo indicato nell’art.2 bis co 1 l. cit.

Nel caso concreto,sarebbe stato quindi violato l’art.2 bis cit., perché l’importo risarcitorioannuo ritenuto congruo anche dal decreto monocratico, pari ad € 500,00annui, sarebbe stato ingiustificatamente sottoposto ad una decurtazioneequitativamente indicata nel 50%, rilevante e non prevista né consentitada alcuna norma, tale da non garantire alcun serio ristoro alla parte lesa.Non apparirebbe giustificata, secondo il ricorrente, la valorizzazionedell’inciso “di regola” contenuto nell’art.2 bis co 1 cit.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha ritenuto legittima la possibilità di quantificare lamisura dell’indennizzo al di sotto del parametro minimo della forbicestabilita dal legislatore -ferma l’identificazione del suo limite massimo nelc.d. valore della causa, determinato dagli importi ammessi al passivofallimentare-, confermando l’operato del Consigliere delegato che avevavalorizzato l’intervento del Fondo di Garanzia, ritenuto tale da giustificareun ulteriore scostamento rispetto ai parametri ordinari di liquidazione,oltre alla durata della procedura e alle difficoltà ad essa insite.

Dato attoche il Consigliere monocratico aveva ritenuto significativo il profiloconsiderato, che aveva permesso ai creditori ricorrenti, titolari di unNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026credito da lavoro alla data della chiusura del fallimento, di percepire, adistanza di poco tempo dalla ammissione al passivo e quindi entro iltermine ragionevole, buona parte del loro credito, la Corte di merito haindividuato l’oggetto della proposta opposizione nella sola valutazione dilegittimità della operata riduzione rispetto al disposto dell’art.2 bis co 1 l.n.89/2001: essa rileva infatti che oggetto della presente opposizione,dunque, non è l’avvenuta, congrua, riduzione del credito ammesso alpassivo, verificatasi per effetto del pagamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] periodo di ragionevole durata, né il potere del Giudice, in siffattaipotesi, di procedere ad una decurtazione dell’indennizzo; né ancora lamisura percentuale della decurtazione operata nel caso in esame conriferimento alla riduzione del credito ammesso e, correlativamente, allasolo la legittimità della riduzione dell’indennizzo riconosciuto sotto ilminimo della forbice prevista dall’art.2 bis co 1 cit. (così nella motivazionedella sentenza, a pag.3/4).

Così motivando, la Corte d’appello non haritenuto necessario l’approfondimento delle ragioni giustificanti, inconcreto, la ulteriore decurtazione del parametro minimo della forbiceindicato dal legislatore, operata dal Consigliere monocratico, ma ne haverificato solo la legittimità normativa, valutandola positivamente: ciòconsiderando correttamente applicati in sede monocratica i principiinterpretativi individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, che avevagià chiarito che l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS giustifica unadecurtazione dell’indennizzo al di sotto della soglia minima, non ostacolatodal disposto dell’art.2 bis co 1 l. cit. -cfr.

Cass. n. 18812/2025; Cass. n.22347/2023-.Si deve considerare che il legislatore ha indicato, al primo commadell’art. 2 bis l. 89/2001 i limiti minimi e massimi della forbice dei valoriprevedendo comunque che il Giudice operi la liquidazione in applicazionedei parametri indicati «di regola».

L’inciso indica proprio, nella tecnica diNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026redazione della norma, da un canto il potere discrezionale del Giudice didiscostarsi da parametri predeterminati e, d’altro canto, la necessità diun’adeguata motivazione: è contemplata, cioè, la possibilità di liquidareanche una somma più bassa, con un margine di valutazione che consenteal Giudice di merito di discostarsi dai valori indicati, purché in misuraragionevole in relazione alle particolarità della fattispecie espressamenteevidenziate.Una conferma indiretta della correttezza della valorizzazione dell’inciso di regola contenuto nel comma 1 dell’art.2 bis cit. come volto apermettere al Giudice di merito -sulla base di un adeguato supportomotivazionale- la possibilità di riduzione -per quanto qui interessa- ancheal di sotto del valore base dell’indennizzo annuo di € 400,00, si puòrinvenire nelle disposizioni della legge n.89/2001 e s.m.i. che sono voltead assicurare una correlazione effettiva tra il patimento conseguente alladurata irragionevole del processo/procedimento e l’entità dell’indennizzo,che sono, oltre ai commi 1 bis, 1 ter e 2 dell’art.2 bis, il comma 1 quater -che riconosce una sola volta l’indennizzo in caso di riunione di più giudizipresupposti coinvolgenti la stessa parte (salva la possibilità di incrementoin caso di riunione disposta su istanza di parte)- e il comma 3 -contenentela previsione, anche in deroga al comma 1 , della misura (massima)dell'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore dellacausa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice- dello stessoarticolo 2 bis, oltre alle disposizioni dell’art.2 comma 2 quater e seguenti l.cit.Nell’ambito dell’art. 2 si richiama, in particolare, il comma 2 sexies,lett.g, dell’art. 2, introdotto con l. n.208/2015, che pone una presunzioneiuris tantum di insussistenza di pregiudizio, e di esclusione quindidell’indennizzo, per l’irrisorietà della pretesa o del valore della causa(iniziali), da valutare anche in relazione alle condizioni personalidell’interessato: la norma non esclude, in assoluto, la possibilità diNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026indennizzo nelle situazioni richiamate, in linea con la ratio di tutela per ilsoggetto che subisce tempi di durata ingiustificata di unprocesso/procedimento, ma pone a carico dello stesso l’onere didimostrare l’esistenza, in concreto, del pregiudizio subito ove il valoreeconomico della pretesa azionata o della causa sia talmente contenuto daessere valutabile come irrisorio -il parametro individuato da questa Corteè di € 500,00, che rappresenta la soglia al di sotto della quale opera lapresunzione del comma 2 sexies dell’art.2 cit.: cfr., in proposito, Cass.n.21225/2025-.

La possibilità della riconosciuta riduzione sotto il minimodell’indennizzo annuo permette, in linea con la disposizione richiamata, divalutare in modo equo, evitando sovracompensazioni, quelle situazioni incui la pretesa creditoria iniziale non sia irrisoria o bagatellare -conconseguente esclusione dell’operatività dell’art.2 co 2 sexies lett.g) ediritto della parte al riconoscimento dell’indennizzo senza necessità dellaprova del pregiudizio subito in concreto- ma intervenganotempestivamente nel corso del processo o del procedimento situazioni talida ridurre sensibilmente la pretesa iniziale alleggerendo significativamentela situazione soggettiva di disagio e di apprensione dell’interessato -ciò èquanto può avvenire appunto nelle procedure concorsuali, con particolareriguardo ai crediti di lavoro proprio per la possibilità del celere interventodel Fondo di Garanzia-.Le considerazioni svolte non contrastano con gli art.6 CEDU e 111, 117Cost. e con le indicazioni relative ai parametri indennitari fissati -inmateria di irragionevole durata del processo- dalla Corte europea dei dirittidell'uomo (cfr., sulla questione, Cass. n. 19897/2014; Cass. n.22772/2014; Cass. n.974/2020): rispetto ad essi sarebbe illegittimo ilriconoscimento di un importo irragionevole, perché irragionevolmenteinferiore rispetto al parametro minimo della forbice individuata dallegislatore nazionale all’art.2 bis co 1 cit. e tale da rendere l’indennizzo inconcreto liquidato poco più che simbolico o comunque manifestamenteNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026inadeguato, in contrasto con l’esigenza costituente la ratio fondante dellalegge n. 89 del 2001 di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subitodalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, dellaConvenzione.La possibilità di deroga al minimo moltiplicatore annuo indicatonell’art.2 bis co 1 cit. -costituente riferimento ordinario- è infatti rimessaad una scelta, rigorosamente motivata, del Giudice di merito che deveessere: -aderente al caso concreto e giustificata dalla sua peculiarità,valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, ilcomportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchéquello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire allasua definizione -così l’art.2 co 2 l. n.89/2001 e s.m.i.; - determinataequitativamente, ex art.2056 c.c., tenendo conto a) dell'esito delprocesso nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) dellanatura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa,valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte -cosìl’art.2 bis co 2 l. cit.-.Alla luce di quanto sopra esposto, la derogabilità dei parametri delprimo comma dell’art. 2 bis cit. trova particolare giustificazione riguardoalle procedure fallimentari per la loro peculiarità: in esse la soddisfazionedella pretesa del creditore insinuato è destinata a realizzarsi in più tempi,contemperato anche il limite del terzo comma dell’art.2 bis cit. alladerogabilità.

Questa Corte ha già sottolineato la doverosità diun’interpretazione dell’intero articolo 2 bis cit. che tenga conto delledifferenze ontologiche tra giudizio di cognizione e procedura fallimentare,anche nella sua parentesi di cognizione (cfr. sull’applicazione dei commi 1bis e 2 bis all’equa riparazione conseguente alla durata irragionevole diuna procedura fallimentare, Cass. n.25181/2021; cfr. anche Cass. n.Numero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/20261103/2025): se, quindi, ai fini dell'equa riparazione del danno dairragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo exart. 2 bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per ilcreditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare delcredito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del dirittoaccertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, e se, diconseguenza, l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esitodei piani di riparto non può costituire per automatismo il limitedell'ammontare totale della liquidazione, essa può tuttavia avererilevanza, con adeguata motivazione, sulla determinazione della misuradel parametro annuo di liquidazione del danno: ciò accade quando, comenella fattispecie, nel corso di un giudizio di eccessiva durata sia comunqueintervenuta, nel limite del tempo ragionevole, la soddisfazione quasiintegrale della pretesa, con conseguente certa riduzione della penositàdell’attesa -cfr. ancora, in particolare, Cass. n.1103 del 16/01/2025-.Appare pertanto giustificata e non irragionevole la particolarevalorizzazione della diminuzione tempestiva e significativa -per unintervento pubblico, quale è quello del Fondo di Garanzia INPS- dell’entitàdel credito che si attende di riscuotere nell’ambito di una proceduraconcorsuale, con individuazione della misura dell’indennizzo anche al disotto del minimo di € 400,00 annue ove la situazione concreta logiustifichi per l’incidenza positiva del pagamento ricevuto sulla penositàdell’attesa.I ricorrenti non svolgono alcuna critica in ordine al rilievo della Corted’Appello di Cagliari sull’ambito dell’oggetto controverso e, quindi,sull’assenza di riesame da parte del giudice dell’opposizione dellevalutazioni svolte dal Giudice monocratico -ritenute non contestate- inordine alla adeguatezza dell’indennizzo annuo in concreto riconosciuto airicorrenti.

Questi che, anzi, sottolineano nel ricorso come la Corted’Appello avesse colto il cuore della doglianza , non sollevano alcunaNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026doglianza sulla pertinenza e completezza della motivazione delprovvedimento impugnato -che non può quindi essere sottoposto al vagliodi legittimità ai sensi dell’art.360 co 1 n.4 o 5 c.p.c.-: in particolare, siripete, non vi sono contestazioni -e non ve ne erano già in sede diopposizione al decreto monocratico, come appunto rilevato dalla Corte dimerito- in ordine al ricorrere o meno, in concreto e per ogni ricorrente, deipresupposti per la disposta riduzione sotto il minimo e in ordine ad unaeventuale irrisorietà dell’indennizzo annuo così determinato -inconsiderazione, tra gli altri elementi, delle singole posizioni dei ricorrenti edell’entità dei rispettivi crediti residui rimasti insoddisfatti-, poiché la solacritica svolta riguarda un profilo di violazione di legge, e cioè la legittimitàdella riduzione dell’indennizzo annuo per irragionevole durata delprocedimento concorsuale al di sotto il minimo di cui all’art.2 bis co 1 l.n.89/2001, da valutare, di per sé, positivamente per quanto sopra detto.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsaapplicazione degli art.91 e 92 c.p.c. e dell’art.2 comma 2 DM Giustizian.55/2014”, rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. edell'art. 2 co. 2 del DM n. 55/2014, perché le spese del giudizio diopposizione, poste a carico solidale dei ricorrenti ed a favoredell'Avvocatura dello Stato sono state incrementate anche del rimborsodelle spese generali.Il motivo è fondato.Questa Corte si è effettivamente già espressa sul punto, ritenendo chenel caso in cui siano riconosciute le spese processuali a favore della parteassistita dall'Avvocatura dello Stato, esse non debbano essereincrementate anche del rimborso delle spese generali, essendo questoriconoscibile, ex art. 2 co. 2 DM cit., solo in favore degli Avvocati del liberoforo e non anche nel caso in cui la parte sia assistita dalla difesa erariale -Numero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026cfr., sul punto, Cass. n.28505/2020, non massimata, in motivazione;Cass. n.13863/2025-.In conclusione, deve essere dichiarato infondato il primo motivo diricorso mentre deve essere accolto il secondo; viene conseguentementecassato il provvedimento impugnato in relazione al riconoscimento delrimborso delle spese generali a favore dell’Avvocatura dello Stato e, condecisione nel merito, si espunge dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA], MatteoNioi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in solido, delle spese processuali della fase di merito il soloriferimento al rimborso delle spese forfetarie perché non dovute in caso dipatrocinio ad opera dell’Avvocatura dello Stato, sostituendolo con ilriferimento all’obbligo di rimborso delle spese prenotate a debito.La parziale fondatezza del ricorso e la complessità delle questionigiuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso eaccoglie il secondo; cassa per quanto di ragione il provvedimento dellaCorte d’Appello di Cagliari e, decidendo nel merito, espunge dal decretodella Corte d’Appello impugnato, in relazione al capo riguardante le speseprocessuali, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LorenzoPolisino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al rimborso delle spesegenerali a favore dell’Avvocatura dello Stato, sostituendola con lacondanna al rimborso delle spese prenotate a debito.Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza in camera di consiglio delli 11novembre 2025.Numero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
as Leonardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OppesAssunta, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:bruno.guaraldi@ordineavvocatimodena.it-;-ricorrenti-controMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Cagliari n. cron. 47/2024depositato il 16/01/2024 nel proc. civ. RG n.310/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ettore Mocci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntaOppes, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Satta avevano proposto ricorso alla Corte d’Appello di Cagliari peril riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi della legge n.89/2001, a causadell’irragionevole durata della procedura fallimentare di IndustrieLaminazione Alluminio - [OSCURATO:SOCIETA]. -aperta con sentenza del Tribunale diCagliari in data 23.11.2007 e chiusa con decreto del 6.7.2022-: iricorrenti, lavoratori dipendenti della società, erano stati ammessi alpassivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., inprivilegio, ex art.2751 bis n.1 c.c., per credito che, all’esito del ripartofinale disposto, non erano stati interamente soddisfatti.Il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Cagliari avevaparzialmente accolto il ricorso, riconoscendo in concreto come equo perogni ricorrente un indennizzo di € 250,00 per ogni anno di durata dellaprocedura concorsuale oltre il tempo ragionevole, con una decurtazionedel 50% dell’indennizzo annuo base, individuato in € 500,00, tenuto contoche il Fondo di Garanzia INPS aveva provveduto a pagare all’incirca lametà degli importi corrispondenti ai crediti insinuati in un breve lasso ditempo rispetto alla data dell’ammissione allo stesso al passivo, conconseguente attenuazione del patema morale sofferto dai creditori;calcolati otto anni di ritardo, l’importo complessivamente riconosciuto airicorrenti era stato di € 2.000,00 ognuno, oltre accessori.Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione avverso al decretodel Giudice monocratico, lamentando la violazione dell’art.2 bis l.n.89/2001, prevedente la quantificazione dell’indennizzo da equariparazione in una forbice tra un minimo di € 400,00 ed un massimo di €800,00 per ogni anno di ritardo; secondo l’opponente la possibilità diliquidare importi al di sotto del minimo indicato sarebbe stata limitata dalNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026legislatore alle ipotesi, tassative, di cui all’art.2 bis, co 1 bis e 1 ter l. cit.,non ricorrenti in concreto.La Corte d’Appello di Cagliari aveva respinto l’opposizione sulleseguenti considerazioni: -è incontestato che l’intervento del Fondo diGaranzia non ha effetto sul diritto all’indennizzo del lavoratore ma negiustifica solo l’eventuale decurtazione, in considerazione dell’attenuarsidel pregiudizio in pendenza del fallimento; -oggetto di opposizione èsolamente la possibilità di liquidare un indennizzo, per effetto delladecurtazione operata, al di sotto della soglia minima prevista dall’art.2 bisl. cit., indicato quale limite invalicabile al di fuori delle ipotesiespressamente previste; -la norma in esame non prevede il rispetto di unamisura minima dell’indennizzo annuale in termini inderogabili ma prevedeespressamente che di regola il giudice liquida a titolo di equariparazione una somma di denaro non inferiore a € 400,00 e non superioread € 800,00; la locuzione di regola consente al giudice di operareanche una decurtazione al di sotto della soglia minima, al fine di liquidareun indennizzo che sia congruo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AssuntaOppes, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Satta propongono due motivi di ricorso per cassazione.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso proposto il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 bis comma 1 l. n.89/2001, inrelazione all’art.6, paragrafo 1, della CEDU, all’art.1 del primo protocolloaddizionale ed agli art.111 e 117 della Costituzione , rilevante exart.360 co 1 n.3 c.p.c.Secondo i ricorrenti la Corte di merito non avrebbe potuto riconoscereun indennizzo annuo al di sotto del minimo risarcitorio indicato dallegislatore interno all’art.2 bis co 1 l. n.89/2001, che costituirebbe il limiteNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026inferiore insuperabile in legittima deroga della “soglia minima” -quella allaquale farebbe riferimento la giurisprudenza di legittimità richiamata daiGiudici di merito- individuata dalla giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti dell’Uomo, pari ad € 750,00; in sostanza il legislatore italiano,stabilendo all’art.2 bis cit. una forbice tra euro 400,00 ed euro 800,00annui per la liquidazione dell'equa riparazione, avrebbe inteso recepire leindicazioni della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(CEDU) e della Corte di Cassazione, stabilendo parametri vincolanti per ilgiudice di merito; il superamento in diminuzione della “soglia minima”indicata sarebbe possibile solo quando la pretesa patrimoniale azionata nelprocesso presupposto abbia natura bagatellare o irrisoria e comunque maial di sotto dell’importo indicato nell’art.2 bis co 1 l. cit. Nel caso concreto,sarebbe stato quindi violato l’art.2 bis cit., perché l’importo risarcitorioannuo ritenuto congruo anche dal decreto monocratico, pari ad € 500,00annui, sarebbe stato ingiustificatamente sottoposto ad una decurtazioneequitativamente indicata nel 50%, rilevante e non prevista né consentitada alcuna norma, tale da non garantire alcun serio ristoro alla parte lesa.Non apparirebbe giustificata, secondo il ricorrente, la valorizzazionedell’inciso “di regola” contenuto nell’art.2 bis co 1 cit.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha ritenuto legittima la possibilità di quantificare lamisura dell’indennizzo al di sotto del parametro minimo della forbicestabilita dal legislatore -ferma l’identificazione del suo limite massimo nelc.d. valore della causa, determinato dagli importi ammessi al passivofallimentare-, confermando l’operato del Consigliere delegato che avevavalorizzato l’intervento del Fondo di Garanzia, ritenuto tale da giustificareun ulteriore scostamento rispetto ai parametri ordinari di liquidazione,oltre alla durata della procedura e alle difficoltà ad essa insite. Dato attoche il Consigliere monocratico aveva ritenuto significativo il profiloconsiderato, che aveva permesso ai creditori ricorrenti, titolari di unNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026credito da lavoro alla data della chiusura del fallimento, di percepire, adistanza di poco tempo dalla ammissione al passivo e quindi entro iltermine ragionevole, buona parte del loro credito, la Corte di merito haindividuato l’oggetto della proposta opposizione nella sola valutazione dilegittimità della operata riduzione rispetto al disposto dell’art.2 bis co 1 l.n.89/2001: essa rileva infatti che oggetto della presente opposizione,dunque, non è l’avvenuta, congrua, riduzione del credito ammesso alpassivo, verificatasi per effetto del pagamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] periodo di ragionevole durata, né il potere del Giudice, in siffattaipotesi, di procedere ad una decurtazione dell’indennizzo; né ancora lamisura percentuale della decurtazione operata nel caso in esame conriferimento alla riduzione del credito ammesso e, correlativamente, allasolo la legittimità della riduzione dell’indennizzo riconosciuto sotto ilminimo della forbice prevista dall’art.2 bis co 1 cit. (così nella motivazionedella sentenza, a pag.3/4). Così motivando, la Corte d’appello non haritenuto necessario l’approfondimento delle ragioni giustificanti, inconcreto, la ulteriore decurtazione del parametro minimo della forbiceindicato dal legislatore, operata dal Consigliere monocratico, ma ne haverificato solo la legittimità normativa, valutandola positivamente: ciòconsiderando correttamente applicati in sede monocratica i principiinterpretativi individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, che avevagià chiarito che l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS giustifica unadecurtazione dell’indennizzo al di sotto della soglia minima, non ostacolatodal disposto dell’art.2 bis co 1 l. cit. -cfr. Cass. n. 18812/2025; Cass. n.22347/2023-.Si deve considerare che il legislatore ha indicato, al primo commadell’art. 2 bis l. 89/2001 i limiti minimi e massimi della forbice dei valoriprevedendo comunque che il Giudice operi la liquidazione in applicazionedei parametri indicati «di regola». L’inciso indica proprio, nella tecnica diNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026redazione della norma, da un canto il potere discrezionale del Giudice didiscostarsi da parametri predeterminati e, d’altro canto, la necessità diun’adeguata motivazione: è contemplata, cioè, la possibilità di liquidareanche una somma più bassa, con un margine di valutazione che consenteal Giudice di merito di discostarsi dai valori indicati, purché in misuraragionevole in relazione alle particolarità della fattispecie espressamenteevidenziate.Una conferma indiretta della correttezza della valorizzazione dell’inciso di regola contenuto nel comma 1 dell’art.2 bis cit. come volto apermettere al Giudice di merito -sulla base di un adeguato supportomotivazionale- la possibilità di riduzione -per quanto qui interessa- ancheal di sotto del valore base dell’indennizzo annuo di € 400,00, si puòrinvenire nelle disposizioni della legge n.89/2001 e s.m.i. che sono voltead assicurare una correlazione effettiva tra il patimento conseguente alladurata irragionevole del processo/procedimento e l’entità dell’indennizzo,che sono, oltre ai commi 1 bis, 1 ter e 2 dell’art.2 bis, il comma 1 quater -che riconosce una sola volta l’indennizzo in caso di riunione di più giudizipresupposti coinvolgenti la stessa parte (salva la possibilità di incrementoin caso di riunione disposta su istanza di parte)- e il comma 3 -contenentela previsione, anche in deroga al comma 1 , della misura (massima)dell'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore dellacausa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice- dello stessoarticolo 2 bis, oltre alle disposizioni dell’art.2 comma 2 quater e seguenti l.cit.Nell’ambito dell’art. 2 si richiama, in particolare, il comma 2 sexies,lett.g, dell’art. 2, introdotto con l. n.208/2015, che pone una presunzioneiuris tantum di insussistenza di pregiudizio, e di esclusione quindidell’indennizzo, per l’irrisorietà della pretesa o del valore della causa(iniziali), da valutare anche in relazione alle condizioni personalidell’interessato: la norma non esclude, in assoluto, la possibilità diNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026indennizzo nelle situazioni richiamate, in linea con la ratio di tutela per ilsoggetto che subisce tempi di durata ingiustificata di unprocesso/procedimento, ma pone a carico dello stesso l’onere didimostrare l’esistenza, in concreto, del pregiudizio subito ove il valoreeconomico della pretesa azionata o della causa sia talmente contenuto daessere valutabile come irrisorio -il parametro individuato da questa Corteè di € 500,00, che rappresenta la soglia al di sotto della quale opera lapresunzione del comma 2 sexies dell’art.2 cit.: cfr., in proposito, Cass.n.21225/2025-. La possibilità della riconosciuta riduzione sotto il minimodell’indennizzo annuo permette, in linea con la disposizione richiamata, divalutare in modo equo, evitando sovracompensazioni, quelle situazioni incui la pretesa creditoria iniziale non sia irrisoria o bagatellare -conconseguente esclusione dell’operatività dell’art.2 co 2 sexies lett.g) ediritto della parte al riconoscimento dell’indennizzo senza necessità dellaprova del pregiudizio subito in concreto- ma intervenganotempestivamente nel corso del processo o del procedimento situazioni talida ridurre sensibilmente la pretesa iniziale alleggerendo significativamentela situazione soggettiva di disagio e di apprensione dell’interessato -ciò èquanto può avvenire appunto nelle procedure concorsuali, con particolareriguardo ai crediti di lavoro proprio per la possibilità del celere interventodel Fondo di Garanzia-.Le considerazioni svolte non contrastano con gli art.6 CEDU e 111, 117Cost. e con le indicazioni relative ai parametri indennitari fissati -inmateria di irragionevole durata del processo- dalla Corte europea dei dirittidell'uomo (cfr., sulla questione, Cass. n. 19897/2014; Cass. n.22772/2014; Cass. n.974/2020): rispetto ad essi sarebbe illegittimo ilriconoscimento di un importo irragionevole, perché irragionevolmenteinferiore rispetto al parametro minimo della forbice individuata dallegislatore nazionale all’art.2 bis co 1 cit. e tale da rendere l’indennizzo inconcreto liquidato poco più che simbolico o comunque manifestamenteNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026inadeguato, in contrasto con l’esigenza costituente la ratio fondante dellalegge n. 89 del 2001 di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subitodalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, dellaConvenzione.La possibilità di deroga al minimo moltiplicatore annuo indicatonell’art.2 bis co 1 cit. -costituente riferimento ordinario- è infatti rimessaad una scelta, rigorosamente motivata, del Giudice di merito che deveessere: -aderente al caso concreto e giustificata dalla sua peculiarità,valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, ilcomportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchéquello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire allasua definizione -così l’art.2 co 2 l. n.89/2001 e s.m.i.; - determinataequitativamente, ex art.2056 c.c., tenendo conto a) dell'esito delprocesso nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) dellanatura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa,valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte -cosìl’art.2 bis co 2 l. cit.-.Alla luce di quanto sopra esposto, la derogabilità dei parametri delprimo comma dell’art. 2 bis cit. trova particolare giustificazione riguardoalle procedure fallimentari per la loro peculiarità: in esse la soddisfazionedella pretesa del creditore insinuato è destinata a realizzarsi in più tempi,contemperato anche il limite del terzo comma dell’art.2 bis cit. alladerogabilità. Questa Corte ha già sottolineato la doverosità diun’interpretazione dell’intero articolo 2 bis cit. che tenga conto delledifferenze ontologiche tra giudizio di cognizione e procedura fallimentare,anche nella sua parentesi di cognizione (cfr. sull’applicazione dei commi 1bis e 2 bis all’equa riparazione conseguente alla durata irragionevole diuna procedura fallimentare, Cass. n.25181/2021; cfr. anche Cass. n.Numero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/20261103/2025): se, quindi, ai fini dell'equa riparazione del danno dairragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo exart. 2 bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per ilcreditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare delcredito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del dirittoaccertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, e se, diconseguenza, l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esitodei piani di riparto non può costituire per automatismo il limitedell'ammontare totale della liquidazione, essa può tuttavia avererilevanza, con adeguata motivazione, sulla determinazione della misuradel parametro annuo di liquidazione del danno: ciò accade quando, comenella fattispecie, nel corso di un giudizio di eccessiva durata sia comunqueintervenuta, nel limite del tempo ragionevole, la soddisfazione quasiintegrale della pretesa, con conseguente certa riduzione della penositàdell’attesa -cfr. ancora, in particolare, Cass. n.1103 del 16/01/2025-.Appare pertanto giustificata e non irragionevole la particolarevalorizzazione della diminuzione tempestiva e significativa -per unintervento pubblico, quale è quello del Fondo di Garanzia INPS- dell’entitàdel credito che si attende di riscuotere nell’ambito di una proceduraconcorsuale, con individuazione della misura dell’indennizzo anche al disotto del minimo di € 400,00 annue ove la situazione concreta logiustifichi per l’incidenza positiva del pagamento ricevuto sulla penositàdell’attesa.I ricorrenti non svolgono alcuna critica in ordine al rilievo della Corted’Appello di Cagliari sull’ambito dell’oggetto controverso e, quindi,sull’assenza di riesame da parte del giudice dell’opposizione dellevalutazioni svolte dal Giudice monocratico -ritenute non contestate- inordine alla adeguatezza dell’indennizzo annuo in concreto riconosciuto airicorrenti. Questi che, anzi, sottolineano nel ricorso come la Corted’Appello avesse colto il cuore della doglianza , non sollevano alcunaNumero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026doglianza sulla pertinenza e completezza della motivazione delprovvedimento impugnato -che non può quindi essere sottoposto al vagliodi legittimità ai sensi dell’art.360 co 1 n.4 o 5 c.p.c.-: in particolare, siripete, non vi sono contestazioni -e non ve ne erano già in sede diopposizione al decreto monocratico, come appunto rilevato dalla Corte dimerito- in ordine al ricorrere o meno, in concreto e per ogni ricorrente, deipresupposti per la disposta riduzione sotto il minimo e in ordine ad unaeventuale irrisorietà dell’indennizzo annuo così determinato -inconsiderazione, tra gli altri elementi, delle singole posizioni dei ricorrenti edell’entità dei rispettivi crediti residui rimasti insoddisfatti-, poiché la solacritica svolta riguarda un profilo di violazione di legge, e cioè la legittimitàdella riduzione dell’indennizzo annuo per irragionevole durata delprocedimento concorsuale al di sotto il minimo di cui all’art.2 bis co 1 l.n.89/2001, da valutare, di per sé, positivamente per quanto sopra detto.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsaapplicazione degli art.91 e 92 c.p.c. e dell’art.2 comma 2 DM Giustizian.55/2014”, rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. edell'art. 2 co. 2 del DM n. 55/2014, perché le spese del giudizio diopposizione, poste a carico solidale dei ricorrenti ed a favoredell'Avvocatura dello Stato sono state incrementate anche del rimborsodelle spese generali.Il motivo è fondato.Questa Corte si è effettivamente già espressa sul punto, ritenendo chenel caso in cui siano riconosciute le spese processuali a favore della parteassistita dall'Avvocatura dello Stato, esse non debbano essereincrementate anche del rimborso delle spese generali, essendo questoriconoscibile, ex art. 2 co. 2 DM cit., solo in favore degli Avvocati del liberoforo e non anche nel caso in cui la parte sia assistita dalla difesa erariale -Numero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026cfr., sul punto, Cass. n.28505/2020, non massimata, in motivazione;Cass. n.13863/2025-.In conclusione, deve essere dichiarato infondato il primo motivo diricorso mentre deve essere accolto il secondo; viene conseguentementecassato il provvedimento impugnato in relazione al riconoscimento delrimborso delle spese generali a favore dell’Avvocatura dello Stato e, condecisione nel merito, si espunge dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA], MatteoNioi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in solido, delle spese processuali della fase di merito il soloriferimento al rimborso delle spese forfetarie perché non dovute in caso dipatrocinio ad opera dell’Avvocatura dello Stato, sostituendolo con ilriferimento all’obbligo di rimborso delle spese prenotate a debito.La parziale fondatezza del ricorso e la complessità delle questionigiuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso eaccoglie il secondo; cassa per quanto di ragione il provvedimento dellaCorte d’Appello di Cagliari e, decidendo nel merito, espunge dal decretodella Corte d’Appello impugnato, in relazione al capo riguardante le speseprocessuali, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LorenzoPolisino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al rimborso delle spesegenerali a favore dell’Avvocatura dello Stato, sostituendola con lacondanna al rimborso delle spese prenotate a debito.Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza in camera di consiglio delli 11novembre 2025.Numero registro generale 8228/2024Numero sezionale 2691/2025Numero di raccolta generale 12071/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il PresidenteMilena Falaschi