CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 08353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29235/2011 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] n. 19, giusta procura speciale a margine del ricorso e successivo atto di variazione di domicilio; – ricorrente – contro Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 94/04/11, depositata il 12 aprile 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 7 dicembre 2021, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle dogane di Perugia emetteva nei confronti della società Distillerie G. [OSCURATO:PERSONA] avviso di pagamento, con il quale chiedeva - in relazione al mancato rientro dei terzi esemplari di sei DAA ([OSCURATO:PERSONA] di Accompagnamento) emessi per la circolazione di prodotti alcoolici in regime di sospensione d’imposta tra il 2005 e il 2006 dal proprio deposito fiscale a quello della [OSCURATO:PERSONA] - il pagamento dell’accisa dovuta, oltre interessi e indennità di mora. L’Ufficio rilevava che il mancato appuramento era emerso nel 2009, a seguito di indagine penale nei confronti della società a cui il prodotto era stato inviato. Avverso l’avviso la Distillerie G. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso. La contribuente deduceva, in particolare, l’illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione e, nel merito, l’avvenuta consegna della merce alla luce della documentazione prodotta, alternativa al DAA, il cui mancato rientro non era stato segnalato in ragione di una ristrutturazione aziendale che ne aveva impedito la rilevazione. Il ricorso era rigettato dalla CTP di Perugia. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. Distillerie G. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con undici motivi. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso, poi illustrato con memoria. La contribuente deposita a sua volta memoria. Nelle more del giudizio la società presentava, ai sensi dell’art. 5 bis d.l. n. 193 del 2016, istanza di definizione agevolata, seguita dalla stipula di accordo conciliativo, con cui la società si impegnava a versare l’importo concordato in sette rate annuali. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto che l’Agenzia delle dogane, con nota depositata il 10 giugno 2021, ha comunicato che la procedura di definizione agevolata ha avuto esito negativo, con risoluzione dell’accordo conciliativo per l’omesso pagamento della rata annuale, chiedendo, quindi, la fissazione dell’udienza di discussione. 2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo in ordine all’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di pagamento per omessa indicazione delle norme poste a fondamento della pretesa. 2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., sulla medesima questione del difetto di motivazione dell’avviso per omessa indicazione delle norme impositive applicate, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000, 3 e 21 septies l. n. 241 del 1990. 2.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione al vizio di motivazione dell’avviso di pagamento per non aver valutato le osservazioni formulate dal contribuente. 2.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., sulla medesima questione del difetto di motivazione dell’avviso per l’omessa valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000, 3 e 21 septies l. n. 241 del 1990, censura che, poi, viene di nuovo proposta – con il quinto motivo – per violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000. 3. I motivi, tutti incentrati sul dedotto vizio di motivazione dell’avviso per difetto di motivazione per, rispettivamente, a) omessa indicazione delle norme applicate e b) omessa valutazione delle 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 osservazioni del contribuente, possono essere esaminati congiuntamente, per evidente connessione logica, e vanno disattesi. 3.1. Si può dare atto, invero, che la CTR ha, in termini recisi, ritenuto le eccezioni infondate. È dirimente, peraltro, che le dedotte questioni non integrano una causa di nullità dell’avviso. 3.2. Quanto alla dedotta mancanza nell’avviso delle norme applicate, infatti, va escluso che sia necessaria l'indicazione della «norma di riferimento», bastando che l'avviso indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo (v. Cass. n. 9499 del 12/04/2017; Cass. n. 28968 del 10/12/2008; Cass. n. 3257 del 06/03/2002). Risulta dallo stesso avviso (e dal relativo pvc allegato), riprodotti per autosufficienza, che era stato contestato: - l’invio di sei partite di alcool al deposito fiscale dell’[OSCURATO:PERSONA] tra il 2005 e il 2006; - il mancato rientro del terzo esemplare dei DAA dei suddetti invii e il conseguente mancato appuramento, da parte dello speditore, delle spedizioni e del loro buon esito; - il successivo mancato assolvimento degli obblighi, in capo allo speditore, di comunicazione di detto mancato invio, che dovevano essere adempiuti entro tre mesi (e che non risultavano assolti a distanza di oltre tre anni); - inoltre, per quanto concerne la ripresa dell’imposta, nel pvc era stato specificamente precisato, dopo la contestata violazione dell’art. 50 TUA, che «per quanto riguarda l’accisa, gravante sui carichi di alcole etilico neutro riferito ai documenti DAA prima elencati e pari ad euro 149.920,05, l'Ufficio delle dogane di Perugia, qualora non emergano ulteriori fatti, provvederà al recupero della suddetta somma mediante emissione di apposito avviso di pagamento». 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 Dette indicazioni integrano, in evidenza, i presupposti in fatto e diritto su cui si è incentrata la ripresa, sui quali si è, poi, esercitato il diritto di difesa. 3.3. Quanto alla mancata presa di posizione sulle osservazioni formulate dal contribuente, poi, costituisce orientamento consolidato che «è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo» (Cass. n. 8378 del 31/03/2017; Cass. n. 3583 del 24/02/2016). 3.4. Sono pertanto infondati il secondo, il quarto e il quinto motivo, mentre restano assorbiti il primo e il terzo. 4. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 4, e 7, comma 1, lett. a), TUA, nonché dell’art. 4 d.m. n. 210 del 25 marzo 1996 in relazione agli artt. 2697 e 2727 e ss c.c. Rileva la ricorrente di aver fornito, a fronte del mancato rinvenimento di sei “terze copie” del DAA, ampia e varia documentazione, alternativa a queste, atta a dimostrare l’avvenuta consegna della merce a prescindere dall’esibizione di tali atti, così dimostrando che, in realtà, la spedizione era andata a buon fine ed era regolarmente appurata. A fronte di ciò, invece, la CTR aveva ritenuto l’infungibilità delle terze copie del DAA (di seguito DAA3). 4.1. Il motivo è infondato. La CTR non ha affatto escluso che la prova della spedizione potesse essere fornita solo con la documentazione DAA3. 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 È ben vero che il giudice d’appello ha affermato che «in proposito legislatore comunitario e nazionale attribuiscono a tali documenti, che scortano la merce, una valenza probatoria praticamente infungibile per le movimentazioni che avvengono a livello nazionale, ammettendo con cautela estreme eventuali prove alternative solo nel caso di movimentazioni comunitarie o con Paesi terzi e non per movimentare movimentazioni nazionali, qualora detta prova documentare del DAA non venga fornita». Tale affermazione, peraltro, si colloca nell’analisi che la CTR ha operato del sistema di movimentazione delle merci in regime di sospensione d’imposta e doganale, che si compendia nel rilievo che «nella normativa che regola il settore, i DAA emessi in numero di quattro da chi spedisce non sono pertanto “documenti semplicemente formali”, come l'appellante in prima istanza ha definito, ma sono invece alla base del sistema di verifica dell'evasione di accisa. In particolare, il “terzo” documento dei quattro una volta ricevuto dal deposito ricevente e controfirmato dell'Ufficio delle Dogane competente per territorio, deve essere rispedito al deposito emittente la merce. Con tale ricezione del documento, il deposito spedente si “sdebita” e “scarica” l’accisa gravante sulla merce, al deposito ricevente, avendo la prova del buon esito sia nel trasporto che della consegna delle spedizioni delle merci tra detti depositi». Ciò risponde, infatti, alla necessità che la prova, in questi ambiti, sia rigorosa, di provenienza ufficiale e non quale mero atto privato. Le prove addotte dalla contribuente, del resto, non sono state trascurate dalla CTR, che le ha specificamente esaminate e valutate, considerandole «incomplete» e «non convincenti» e, comunque, insufficienti a comprovare «l’avvenuta spedizione e consegna con ricezione della merce». 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 4.2. Occorre considerare, peraltro, che la contestazione dell’Ufficio, e la correlata pretesa, sorge dal rilievo che l’infrazione delle procedure ha determinato il mancato appuramento delle spedizioni ed uno svincolo irregolare del regime sospensivo, con correlato obbligo di adempiere all’obbligo impositivo. L’art. 6, comma 1, TUA, ratione temporis vigente, prevede, infatti, «La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali» ovvero – ipotesi qui non rilevante – verso operatori professionali (secondo la definizione vigente all’epoca). Inoltre, il comma 2, primo periodo, dispone «Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati», mentre per il successivo comma 3 «La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria». Il d.m. n. 210 del 1996 pone, poi, una serie di obblighi in capo allo speditore. Innanzitutto, l’art. 3, comma 1, stabilisce che «Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell'apposita casella C, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante». L’art. 4, comma 1, lett. d) poi prevede che «Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore è tenuto: … d) ad appurare il buon esito della spedizione. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAA», nozione che viene ribadita dal comma 2, 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 per il quale «Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speditore può appurare il buon esito della spedizione in base ad una copia dell'esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1». Occorre sottolineare che la disposizione costituisce la fedele trasposizione, nell’ordinamento nazionale, della dir. n. 12/92/CEE, che all’art. 19, par. 5, testualmente dispone «Se l’appuramento non ha luogo, lo speditore è tenuto ad informarne le autorità fiscali del proprio Stato membro entro un termine che deve essere fissato da dette autorità fiscali. Questo termine non può tuttavia essere superiore a 3 mesi a decorrere dalla data di spedizione delle merci», da cui, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, la non incidenza della natura regolamentare della disposizione interna, Ne deriva che il depositario autorizzato speditore di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, è tenuto a seguire la procedura prevista per la circolazione e a controllare che il bene sia giunto a regolare destinazione, circostanza che viene attestata con l’appuramento secondo le modalità su descritte, e in mancanza delle quali si determina lo svincolo irregolare del prodotto. Non si pone, quindi, un profilo di prova alternativa al DAA3 – come nel caso di Documento smarrito o alterato - ma di infrazione della procedura per la regolare circolazione del prodotto in regime sospensivo, profilo che è coessenziale alla sua effettiva destinazione in quanto non consente di certificare l’avvenuta “conclusione della circolazione”. È con l’appuramento (e il DAA), infatti, che viene accertata la sorte definitiva della spedizione e la correttezza della destinazione della merce e costituisce, pertanto, un momento centrale – come emerge dalla precisa disciplina sul contenuto del DAA (disciplinato in termini 8 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 dettagliati dall’art. 19 dir. n. 12/92/CE) e sugli adempimenti e sulle procedure che lo accompagnano - nel funzionamento del sistema della circolazione in regime di sospensione. 4.3. Tale conclusione trova particolare risalto con riguardo alle ultime tre spedizioni, effettuate, rispettivamente (come risulta dallo stesso ricorso), in data 3 gennaio 2006, 4 maggio 2006 e 31 agosto 2006, quando, come accertato dalla stessa CTR, la [OSCURATO:PERSONA] era ormai sospesa dall’autorizzazione ad esercitare un deposito doganale autorizzato (dal novembre 2005), sicché era obbiettivamente certo – essendo possibile la circolazione dei prodotti in sospensione d’accisa solo tra depositi fiscali – che lo svincolo era irregolare, restando priva di ogni rilievo la prova “alternativa” al DAA3. 4.4. Ciò vale, seppure per un’ulteriore concorrente specifica ragione, anche con riguardo alle altre spedizioni (due delle quali, peraltro, pure in prossimità della sospensione del deposito altrui). La responsabilità del cedente/depositario, infatti, sussiste quantomeno in via solidale ex art. 7, comma 1, lett. a), TUA, secondo il quale «In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto». Orbene, lo svincolo irregolare è stato determinato dal mancato perfezionamento della procedura di appuramento - il cui obbligo era a carico della depositaria, la quale ha altresì omesso l’esecuzione delle comunicazioni su di essa incombenti – sicché resta escluso che la contribuente resti esonerata da responsabilità, sì da rendere priva di rilievo la cd. prova alternativa. 9 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 4.5. È appena il caso di ricordare che la Corte di Giustizia (sentenza 5 aprile 2001, G. van de Water c. Staatssecretaris van Financién, in C- 325/99) aveva già chiarito che un prodotto soggetto ad accise detenuto al di fuori di un regime sospensivo è stato necessariamente, in un determinato momento, in qualsivoglia modo, immesso in consumo ai sensi dell'art. 6, n. 1, dir. n. 92/12/CE, per il quale è immissione in consumo non soltanto qualsiasi fabbricazione o importazione di prodotti soggetti ad accisa al di fuori di un regime sospensivo, ma anche qualsiasi svincolo, anche irregolare, da siffatto regime. Ogni qualvolta, dunque, si accerti che un prodotto è uscito da un regime sospensivo senza che l'accisa sia stata assolta, si verifica l'immissione in consumo ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva, il che determina l'esigibilità dell'accisa (da ultimo v. Corte di Giustizia, sentenza 24 febbraio 2021, Silcompa, in C-95/19, punti 47 e 49). 5. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo tra l’affermazione della CTR che il terzo esemplare del DAA ha natura “praticamente infungibile” e il successivo esame delle prove fornite dalla contribuente. 5.1. L’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione con riguardo alle prove fornite sul buon esito delle spedizioni di alcool, riferite sia al trasporto che alle indagini svolte, valutate solo parzialmente e genericamente, senza neppure entrare nel merito delle dichiarazioni acquisite 5.2. Il nono motivo denuncia, nuovamente, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione, avuto riguardo, in particolare, alle ultime tre spedizioni, i cui DAA3 erano stati rinvenuti presso la [OSCURATO:PERSONA]. 6. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili. 10 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 Tale esito deriva, in primo luogo, dai rilievi sopra esposti. In ogni caso, la CTR – esclusa ogni contraddittorietà della motivazione (che non sussiste, risolvendosi la valutazione della CTR in un apprezzamento rigoroso della prova) - ha valutato, in termini sintetici, la documentazione prodotta anche in assenza della copia DAA3, giudicandola inidonea perché incompleta e insufficiente a comprovare la spedizione e la consegna della merce, neppure essendo necessaria, a tal fine, una disamina analitica e specifica di ogni allegazione della parte. Le censure, dunque, si risolvono in una contestazione sulla valutazione delle prove in vista di un nuovo esame di merito. Quanto al nono motivo, poi, è decisivo che la spedizione era stata effettuata, come rilevato, fuori dall’unico circuito consentito per la circolazione in sospensione di imposta. 7. Il decimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, TUA, che, nel testo ratione temporis applicabile, imponeva di non inviare l’avviso di pagamento essendo pendente procedimento penale a carico della [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. L’undicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 4 TUA e 295 c.p.c. per non aver la CTR sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio penale a carico della [OSCURATO:PERSONA], cui era stato contestato il reato di sottrazione dell’alcool all’accertamento e al pagamento della accisa, dove la Distillerie G. [OSCURATO:PERSONA] si era costituita quale parte offesa. 8. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente poiché investono la dedotta esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra giudizio tributario e giudizio penale promosso nei confronti del terzo autore del fatto, sono inammissibili il primo, infondato il secondo. 11 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 8.1. La CTR, difatti, quanto alla prima delle due doglianze, ha ritenuto inammissibile la domanda perché tardivamente proposta e tale ratio non è stata censurata. In ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma si riferisce all’ipotesi in cui la merce è stata oggetto di sottrazione per furto ad opera di terzi e senza il coinvolgimento del soggetto passivo ma ciò, contrariamente a quanto sostiene la contribuente, «di per sé non esime … dal pagamento dell'imposta, che resta abbuonata solo nell'ipotesi — la cui prova deve essere fornita dall'obbligato — di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l'immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l'ingresso nel circuito commerciale» (v. Cass. n. 27825 del 28/05/2007; Cass. n. 25990 del 20/11/2013; Cass. n. 27825 del 12/12/2013; Cass. n. 6398 del 19/03/2014, relativa, in particolare, alla medesima contribuente [OSCURATO:PERSONA]; Cass. n. 16966 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 26419 del 07/11/2017; Cass. n. 4453 del 20/02/2020; da ultimo Cass.n. 30904 del 10/11/2021), principio che è pienamente coerente con la ripetuta giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 18 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] et Rhóne SPMR, in C-314/06; 11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] SARL, in C-273/12; 28 gennaio 2016, BP Europa SE c/ [OSCURATO:PERSONA]Stadt, in C-64/15). Solo nell’evenienza di dispersione del prodotto ad opera di terzi – pacificamente assente - dunque, poteva operare la sospensione della procedura di riscossione della accisa. 8.2. Parimenti esclusa, poi, è la sospensione del giudizio, ex art.295 c.p.c. per pregiudizialità penale attesa la carenza di efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 c.p.p., poiché, nel 12 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 29235/2011 Numero sezionale 856/2021 Numero di raccolta generale 8353/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 giudizio tributario, sono vigenti le limitazioni probatorie di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, e possono ivi essere fatte valere anche le presunzioni, invece inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna, per cui la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessar