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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01941/2024

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ricorso iscritto al n. 7982/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Varrone n. 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - resistente - avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4919/21/15 depositata il 18 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2023 dal Consigliere Danilo [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4919/21/15 depositata il 18 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio respingeva l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che in precedenza aveva rigettato il ricorso da lei proposto avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’anno di imposta 2004.

Avverso tale sentenza la Tofani ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, art. 1, co. 3) (recte: art. 360, comma 1, n. 3 -n.d.r.) codice di procedura civile, libro secondo del processo di cognizione, titolo III delle impugnazioni (art. 323-408), provvedimenti impugnabili e dei ricorsi , viene lamentata l’erroneità della decisione gravata, nella parte in cui ha escluso che l’impugnato avviso di accertamento sia affetto da nullità, perchè privo del richiamo alla norma giuridica (l’art. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. n. 600 del 1973) sul quale esso si fonda e della precisa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (genericamente individuato in tale Carchidi, funzionario dell’Agenzia delle Entrate).

Con il secondo motivo, prospettante l’ infondatezza delle motivazioni della sentenza oggetto di cassazione , viene contestata la correttezza delle argomentazioni addotte dalla C.T.R. a sostegno della pronuncia di rigetto dell’appello spiegato dall’odierna ricorrente, ribadendosi che la mancata esplicita indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e della norma giuridica posta a base dell’atto impositivo costituisce vizio invalidante dell’avviso di accertamento .

I due motivi possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi.

Anche a voler tralasciare ogni considerazione in ordine alla genericità delle censure e all’imprecisa formulazione della relativa rubrica, esse appaiono prive di fondamento.

Invero, per costante giurisprudenza di questa Sezione, non è necessario che l’avviso di accertamento rechi l’indicazione della «norma di riferimento», essendo invece sufficiente che tale atto esponga i presupposti fattuali e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. n. 8353/2022, Cass. n. 435/2020, Cass. n. 9499/2017 Cass. n. 24227/2016, Cass. n. 28968/2008, Cass. n. 3257/2002).

Giova, al riguardo, rammentare che l’art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 così recita: «L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale».

Il comma immediatamente successivo statuisce che «l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma».

Dal combinato disposto delle richiamate previsioni normative si evince che la nullità dell’avviso di accertamento non può mai dipendere, di per sé, dalla mancata indicazione della norma sulla quale esso si fonda, ma eventualmente dall’omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Su tale ultima questione, tuttavia, non è stato articolato uno specifico motivo di ricorso per cassazione.

In ogni caso, quand’anche si ritenesse che dal contesto generale delle argomentazioni svolte in questa sede dalla ricorrente sia implicitamente desumibile la sua intenzione di dolersi della carenza motivazionale dell’avviso di accertamento di cui trattasi, comunque la Corte non potrebbe occuparsi della cennata questione, non risultando che la Tofani -per quanto è dato ricavare dalla lacunosa ricostruzione della vicenda processuale da lei stessa operata e dalla lettura dell’allegata sentenza della C.T.R.- abbia formulato sul punto uno specifico motivo di impugnazione nell’originario ricorso ex art. 18 D. Lgs. n. 546 del 1992 (secondo quanto prescritto, a pena di decadenza, dall’art. 61, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973) e nel successivo atto di appello.

Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (cfr., ex multis, Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 509/2018, Cass. n. 10211/2015, Cass. n. 23675/2013, Cass. n. 22909/2005, Cass. n. 14816/2004, Cass. n. 13593/2004).

Quanto, poi, alla doglianza concernente l’omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del tutto correttamente il giudice regionale, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato trattarsi di dato informativo non richiesto a pena di nullità dall’art. 7 L. n. 212 del 2000 (cd.

Statuto del contribuente), soggiungendo che tale sanzione è stata introdotta dall’art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla L. n 31 del 2008, per le sole cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (cfr. Cass. n. 1150/2019, Cass. n. 23537/2018, Cass. n. 14983/2018, Cass. Sez.

Un. n. 11722/2010).

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata al deposito di un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 7982/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Varrone n. 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - resistente - avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4919/21/15 depositata il 18 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2023 dal Consigliere Danilo [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4919/21/15 depositata il 18 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio respingeva l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che in precedenza aveva rigettato il ricorso da lei proposto avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’anno di imposta 2004. Avverso tale sentenza la Tofani ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, art. 1, co. 3) (recte: art. 360, comma 1, n. 3 -n.d.r.) codice di procedura civile, libro secondo del processo di cognizione, titolo III delle impugnazioni (art. 323-408), provvedimenti impugnabili e dei ricorsi , viene lamentata l’erroneità della decisione gravata, nella parte in cui ha escluso che l’impugnato avviso di accertamento sia affetto da nullità, perchè privo del richiamo alla norma giuridica (l’art. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. n. 600 del 1973) sul quale esso si fonda e della precisa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (genericamente individuato in tale Carchidi, funzionario dell’Agenzia delle Entrate). Con il secondo motivo, prospettante l’ infondatezza delle motivazioni della sentenza oggetto di cassazione , viene contestata la correttezza delle argomentazioni addotte dalla C.T.R. a sostegno della pronuncia di rigetto dell’appello spiegato dall’odierna ricorrente, ribadendosi che la mancata esplicita indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e della norma giuridica posta a base dell’atto impositivo costituisce vizio invalidante dell’avviso di accertamento . I due motivi possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi. Anche a voler tralasciare ogni considerazione in ordine alla genericità delle censure e all’imprecisa formulazione della relativa rubrica, esse appaiono prive di fondamento. Invero, per costante giurisprudenza di questa Sezione, non è necessario che l’avviso di accertamento rechi l’indicazione della «norma di riferimento», essendo invece sufficiente che tale atto esponga i presupposti fattuali e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. n. 8353/2022, Cass. n. 435/2020, Cass. n. 9499/2017 Cass. n. 24227/2016, Cass. n. 28968/2008, Cass. n. 3257/2002). Giova, al riguardo, rammentare che l’art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 così recita: «L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale». Il comma immediatamente successivo statuisce che «l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma». Dal combinato disposto delle richiamate previsioni normative si evince che la nullità dell’avviso di accertamento non può mai dipendere, di per sé, dalla mancata indicazione della norma sulla quale esso si fonda, ma eventualmente dall’omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Su tale ultima questione, tuttavia, non è stato articolato uno specifico motivo di ricorso per cassazione. In ogni caso, quand’anche si ritenesse che dal contesto generale delle argomentazioni svolte in questa sede dalla ricorrente sia implicitamente desumibile la sua intenzione di dolersi della carenza motivazionale dell’avviso di accertamento di cui trattasi, comunque la Corte non potrebbe occuparsi della cennata questione, non risultando che la Tofani -per quanto è dato ricavare dalla lacunosa ricostruzione della vicenda processuale da lei stessa operata e dalla lettura dell’allegata sentenza della C.T.R.- abbia formulato sul punto uno specifico motivo di impugnazione nell’originario ricorso ex art. 18 D. Lgs. n. 546 del 1992 (secondo quanto prescritto, a pena di decadenza, dall’art. 61, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973) e nel successivo atto di appello. Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (cfr., ex multis, Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 509/2018, Cass. n. 10211/2015, Cass. n. 23675/2013, Cass. n. 22909/2005, Cass. n. 14816/2004, Cass. n. 13593/2004). Quanto, poi, alla doglianza concernente l’omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del tutto correttamente il giudice regionale, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato trattarsi di dato informativo non richiesto a pena di nullità dall’art. 7 L. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), soggiungendo che tale sanzione è stata introdotta dall’art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla L. n 31 del 2008, per le sole cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (cfr. Cass. n. 1150/2019, Cass. n. 23537/2018, Cass. n. 14983/2018, Cass. Sez. Un. n. 11722/2010). In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata al deposito di un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in