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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30309/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 7684/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti.

Antonio e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RESISTENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 739/2021, pubblicata in 17.11.2021.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 866/2020, emesso dal tribunale di Pordenone in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]., per corrispettivi contrattuali documentati da fatture commerciali, eccependo l’incompetenza del giudice adito e l’insussistenza del credito.

L’opposta ha chiesto di confermare il decreto opposto.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Avellino, sul rilievo che il credito era documentato solo dalla fattura e non vi erano elementi per ritenere che fosse determinato o determinabile in base ad elementi oggettivi.

Ha concluso che, trattandosi di credito illiquido, il pagamento doveva esser effettuato al domicilio del debitore, ricadente nel circondario del tribunale di Avellino, essendosi in tale luogo perfezionato anche il contratto.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’[OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria.

2. Va respinta la censura di inammiss ibilità del ricorso per difetto di specificità o per la novità delle questioni.

Sotto il primo profilo, il ricorso riproduce il contenuto essenziale del provvedimento impugnato, consentendo lo scrutinio delle questioni, non essendo prescritta una trasposizione letterale della decisione.

Quanto all’invocazione, solo in questa sede, dell’art. 1498 c.c. da parte della ricorrente, non si palesa alcuna preclusione per il vaglio di applicabilità del regime speciale della vendita, non menzionato nella sentenza impugnata, essendo questa Corte giudice della competenza con piena cognizione delle questioni, anche su aspetti non dedotti dalle parti o non esaminati nei gradi di merito.

3. L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1498 c.c., sostenendo che, avendo le parti perfezionato un contratto di vendita, veniva in considerazione la norma indicata in epigrafe, per cui il pagamento doveva avvenire al domicilio del venditore, non essendo previsto alla consegna della merce, con conseguente competenza del Tribunale di Pordenone.

Il motivo è infondato.

L’art. 1498 c.c., nel prevedere che il pagamento si effettua al domicilio del venditore se non è convenuto che debba essere effettuato alla consegna della merce, richiede – quale suo indispensabile presupposto applicativo -la liquidità del credito.

Tale requisito risulta esplicitamente escluso dal giudice di merito, le cui valutazioni meritano di essere condivise, essendo pacifico che, a sostegno della domanda monitoria, erano state prodotte esclusivamente le fatture e le bolle di consegna.

In tale situazione, torna utile richiamare il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “la fattura è un mero documento contabile che può, giusta disposto dell'art.2710 cod. civ., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale.

Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto della esistenza, quanto dellaliquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma terzo, c.c., sul presupposto che laliquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di unafattura” (Cass. 22401/2004, specificamente in materia di opposizione a decreto ingiuntivo).

Non rileva che, con la stessa emissione dell’ingiunzione, il giudice del monitorio si fosse implicitamente espresso a favore della liquidità del credito, trattandosi di determinazione giudiziale solo provvisoria, revocabile in fase di opposizione, specie per effetto delle contestazioni sollevate dall’opponente (di cui dà atto anche il provvedimento impugnato a pag. 4), idonee ad inficiarne la valenza probatoria (Cass. 127/2022; Cass. 26801/2019; Cass. 299/2016; Cass. 15383/2010).

E’ decisivo considerare che, riconoscendo la possibilità – mediante la semplice emissione della fattura – di determinare la liquidità del credito in via unilaterale e con effetti anche sull’individuazione del giudice competente verrebbe disatteso il principio espresso dalle S.U., secondo cui “le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'articolo 1182 c.c., comma 3, c.c. (che, al pari dell’art. 1498 c.c. riguarda crediti liquidi) richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo.

In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale” (Cass.

S.U. 17989/2016).

Non apportano argomenti decisivi le conclusioni del P.G., secondo cui la disciplina dei pagamenti nelle transazioni commerciali confermerebbe che la fattura commerciale è di per sé documento idoneo ad attestare la liquidità del credito, valendo come atto di costituzione in mora, produttivo di interessi.

In realtà, la disciplina degli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002 si limita ad equiparare la trasmissione della fattura all’atto di costituzione in mora, e tuttavia gli interessi moratori sono dovuti anche con riferimento a crediti illiquidi.

Questa Corte ha anche recentemente ricordato che “la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta” (Cass. 10599/2021).

In conclusione, non essendo il credito liquido, la causa è stata correttamente trasmessa al tribunale di Avellino in base al luogo del pagamento, essendo irrilevante che l’adempimento non dovesse aver luogo alla consegna, non potendo comunque operare, per quanto detto, il foro del venditore né ai sensi dell’art. 1498c.c. né ai sensi dell’art. 1182 c.c..

Il ricorso è quindi respinto, con declaratoria di competenza del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale rimette le parti, con riassunzione nel termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.

Speseall’esito.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.

P.Q.M. respinge il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di gg. 60 per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 7684/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti. Antonio e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RESISTENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 739/2021, pubblicata in 17.11.2021. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 866/2020, emesso dal tribunale di Pordenone in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]., per corrispettivi contrattuali documentati da fatture commerciali, eccependo l’incompetenza del giudice adito e l’insussistenza del credito. L’opposta ha chiesto di confermare il decreto opposto. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Avellino, sul rilievo che il credito era documentato solo dalla fattura e non vi erano elementi per ritenere che fosse determinato o determinabile in base ad elementi oggettivi. Ha concluso che, trattandosi di credito illiquido, il pagamento doveva esser effettuato al domicilio del debitore, ricadente nel circondario del tribunale di Avellino, essendosi in tale luogo perfezionato anche il contratto. La cassazione della sentenza è chiesta dall’[OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria. 2. Va respinta la censura di inammiss ibilità del ricorso per difetto di specificità o per la novità delle questioni. Sotto il primo profilo, il ricorso riproduce il contenuto essenziale del provvedimento impugnato, consentendo lo scrutinio delle questioni, non essendo prescritta una trasposizione letterale della decisione. Quanto all’invocazione, solo in questa sede, dell’art. 1498 c.c. da parte della ricorrente, non si palesa alcuna preclusione per il vaglio di applicabilità del regime speciale della vendita, non menzionato nella sentenza impugnata, essendo questa Corte giudice della competenza con piena cognizione delle questioni, anche su aspetti non dedotti dalle parti o non esaminati nei gradi di merito. 3. L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1498 c.c., sostenendo che, avendo le parti perfezionato un contratto di vendita, veniva in considerazione la norma indicata in epigrafe, per cui il pagamento doveva avvenire al domicilio del venditore, non essendo previsto alla consegna della merce, con conseguente competenza del Tribunale di Pordenone. Il motivo è infondato. L’art. 1498 c.c., nel prevedere che il pagamento si effettua al domicilio del venditore se non è convenuto che debba essere effettuato alla consegna della merce, richiede – quale suo indispensabile presupposto applicativo -la liquidità del credito. Tale requisito risulta esplicitamente escluso dal giudice di merito, le cui valutazioni meritano di essere condivise, essendo pacifico che, a sostegno della domanda monitoria, erano state prodotte esclusivamente le fatture e le bolle di consegna. In tale situazione, torna utile richiamare il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “la fattura è un mero documento contabile che può, giusta disposto dell'art.2710 cod. civ., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto della esistenza, quanto dellaliquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma terzo, c.c., sul presupposto che laliquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di unafattura” (Cass. 22401/2004, specificamente in materia di opposizione a decreto ingiuntivo). Non rileva che, con la stessa emissione dell’ingiunzione, il giudice del monitorio si fosse implicitamente espresso a favore della liquidità del credito, trattandosi di determinazione giudiziale solo provvisoria, revocabile in fase di opposizione, specie per effetto delle contestazioni sollevate dall’opponente (di cui dà atto anche il provvedimento impugnato a pag. 4), idonee ad inficiarne la valenza probatoria (Cass. 127/2022; Cass. 26801/2019; Cass. 299/2016; Cass. 15383/2010). E’ decisivo considerare che, riconoscendo la possibilità – mediante la semplice emissione della fattura – di determinare la liquidità del credito in via unilaterale e con effetti anche sull’individuazione del giudice competente verrebbe disatteso il principio espresso dalle S.U., secondo cui “le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'articolo 1182 c.c., comma 3, c.c. (che, al pari dell’art. 1498 c.c. riguarda crediti liquidi) richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo. In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale” (Cass. S.U. 17989/2016). Non apportano argomenti decisivi le conclusioni del P.G., secondo cui la disciplina dei pagamenti nelle transazioni commerciali confermerebbe che la fattura commerciale è di per sé documento idoneo ad attestare la liquidità del credito, valendo come atto di costituzione in mora, produttivo di interessi. In realtà, la disciplina degli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002 si limita ad equiparare la trasmissione della fattura all’atto di costituzione in mora, e tuttavia gli interessi moratori sono dovuti anche con riferimento a crediti illiquidi. Questa Corte ha anche recentemente ricordato che “la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta” (Cass. 10599/2021). In conclusione, non essendo il credito liquido, la causa è stata correttamente trasmessa al tribunale di Avellino in base al luogo del pagamento, essendo irrilevante che l’adempimento non dovesse aver luogo alla consegna, non potendo comunque operare, per quanto detto, il foro del venditore né ai sensi dell’art. 1498c.c. né ai sensi dell’art. 1182 c.c.. Il ricorso è quindi respinto, con declaratoria di competenza del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale rimette le parti, con riassunzione nel termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza. Speseall’esito. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto. P.Q.M. respinge il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Avellino, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di gg. 60 per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di
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