CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la ditta Gi.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 943/2024 depositata il03/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di FoggiaLuigi Lalla titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la risoluzione delcontratto per la fornitura di impianto fotovoltaico, intervenuto tra le parti,Numero registro generale 22118/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 16265/2026Data pubblicazione 26/05/2026per grave inadempimento del convenuto, con condanna dello stesso arestituire quanto percepito a titolo di corrispettivo (€ 130.000,00) e arisarcire i danni.Il convenuto, costituitosi, aveva contestato sia il proprioinadempimento sia l’avvenuto pagamento del dovuto da parte di AngelaIl Tribunale di Foggia aveva ritenuto entrambe le parti inadempienti,ma aveva considerato più grave l’inadempimento dell’attrice, che risultavaaver pagato solo una piccola parte del dovuto, pari a € 35.000,00.All’esito del giudizio di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] laCorte d’Appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado per leseguenti ragioni: -[OSCURATO:PERSONA] aveva allegato all’atto di citazione inappello una serie di bonifici e una scrittura privata integrativa,asseritamente prevedente che le fatture sarebbero state emesse da Giellea pagamento avvenuto; non poteva tenersi conto né dei bonifici, né dellascrittura integrativa, perché prodotti in violazione del disposto dell’art. 345c.p.c.; infatti anche la scrittura integrativa, che pure comparematerialmente tra le produzioni che si assumono effettuate in primogrado, non risultava indicata nell’atto di citazione, non risultava esseremai stata formalmente depositata e si doveva, pertanto, consideraredocumento nuovo; -andava confermata l’assenza di prova di pagamenti diimporti ulteriori rispetto ai 35.000 euro riconosciuti dal primo Giudice edera conseguentemente corretta la valutazione del Tribunale, che purritenendo entrambe le parti inadempienti, aveva considerato di maggiorgravità l’inadempimento dell’appellante.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerataai sensi dell’art.380 bis c.p.c., che è stata opposta da [OSCURATO:PERSONA] laquale ha insistito perché il ricorso sia deciso; la ricorrente e ilNumero registro generale 22118/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 16265/2026Data pubblicazione 26/05/2026controricorrente hanno depositato memorie illustrative in termini perl’adunanza in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazionee falsa applicazione degli art. 2697 c.c. (onere della prova) e 2729 c.c.(presunzioni) in relazione agli art.115 e 116 c.p.c. (valutazione delleprove) .La Corte avrebbe affermato l’insufficienza delle fatture a dimostrarel’avvenuto pagamento, senza considerare la clausola contrattuale che nedisponeva l’emissione solo a pagamento avvenuto. Non sarebbe stataperciò necessaria alcuna quietanza, essendo sufficiente l’emissione dellafattura a fronte del contenuto della clausola richiamata, che è la numerotre del contratto del 15.3.2013 e che recita: resta inteso che la fatturarelativa agli 80.000,00 euro potrà essere emessa solo a restituzioneavvenuta. [OSCURATO:PERSONA], si impegna pertanto a restituireimmediatamente, ogni somma ricavata dall’escussione del debitore .Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Non è dato prima di tutto comprendere chiaramente dal ricorso inquale documento sia la clausola tre sul cui contenuto si basa il motivo didoglianza in esame, e cioè se sia presente nel contratto originario del15.1.2013 (questa è la data per esso indicata nel ricorso, a pag.3), poichénel motivo di ricorso si fa riferimento alla sua presenzanell’ addendum , ma ancor prima proprio nel contratto15.3.2013 : già questa incertezza interpretativa contrasta con ildisposto dell’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., anche in considerazione del fattoche la Corte d’Appello ha escluso, senza formulazione di critica alriguardo, l’ammissione nel corredo probatorio documentale della scritturaintegrativa (che dovrebbe avere la data del 10.10.2013, secondol’indicazione contenuta nel controricorso) e dei documenti allegati all’attodi citazione in appello, perché considerati prodotti in violazione delNumero registro generale 22118/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 16265/2026Data pubblicazione 26/05/2026disposto dell’art.345 c.p.c. (se pertanto la clausola fosse contenuta in unodi detti documenti non potrebbe avere alcun rilievo probatorio).In ogni caso, l’efficacia delle fatture (non contestate) a fini probatoripuò rilevare per l’esistenza del credito sottostante ma non può maidimostrare l’avvenuto pagamento dell’importo in esse indicato: è infattiorientamento interpretativo di legittimità costante quello secondo cui lafattura può costituire prova del pagamento solo ove quietanzata, condicitura pagamento effettuato manoscritta e non contestata dalcreditore (cfr. Cass. n.3581/2024; Cass. n.30309/2022; Cass.n.26801/2019; Cass. n.24837/2014; Cass. n.17454/2006). L’esigenzadella quietanza non potrebbe venire meno per la previsione negoziale diemissione di fattura dopo il pagamento perché, anche in tal caso, solo laquietanza potrebbe confermare, in linea con l’orientamento interpretativorichiamato, l’effettività del pagamento ai fini probatori in presenza dicontestazioni del creditore: ne consegue che, se anche la clausola soprariportata -che fa riferimento a restituzioni, non a pagamenti- potesseessere interpretata nel senso preteso dalla ricorrente -ciò che non emergeper nulla evidente dal tenore della clausola tre come riportato in ricorso-,essa non sarebbe utile a dimostrare una relazione necessaria trapagamento ed emissione solo successiva della fattura.I rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art.380 bis 1 c.p.c. nonpossono integrare i motivi di ricorso ma, in ogni caso, si osserva che laCorte distrettuale ha escluso valenza alle fatture ritenendo che esse dasole non potessero costituire utile prova del pagamento, in mancanza diqualsivoglia altro riscontro- ed ha quindi implicitamente escluso lasussistenza di utili elementi indiziari di supporto ulteriore su cui fondareun ragionamento presuntivo-.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra leparti , rilevante ex art.360 co 1 n.5 c.p.c.Numero registro generale 22118/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 16265/2026Data pubblicazione 26/05/2026La Corte distrettuale non avrebbe considerato la clausola negozialesopra richiamata, che subordinava l’emissione della fattura all’avvenutopagamento, ed avrebbe pedissequamente fatto propria la valutazione delprimo grado.Il motivo è inammissibile.Ribadito quanto sopra rilevato, sia il Tribunale che la Corte d’Appellohanno conformemente ritenuto che la sola emissione delle fatture noncomprovasse l’avvenuto pagamento degli importi sulle stesse indicati, conconseguente preclusione, ex art.360 co 4 c.p.c., della possibilità diricorrere in cassazione ai sensi dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. In particolare, laCorte d’Appello di Bari ha confermato con motivazione propria la decisionedi primo grado, che ha condiviso, rilevando infine che la mancata provadell’effettuazione dei pagamenti, rende superfluo ogni altro motivo digravame che viene assorbito in base al principio della ragione piùliquida .3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazionedel diritto alla tutela giurisdizionale ai sensi dell’art.24 Cost. conriferimento alla Cass. Civ. n. 29495/2023 I Giudici di merito non avrebbero tenuto conto che la controparteha consapevolmente agito in mala fede nell’attribuire al ricorrente uncomportamento (l’avvenuto pagamento) che non ha mai avuto luogo ;ed infatti la controparte ha consapevolmente emesso una fatturaasserendo un pagamento mai avvenuto, sfruttando in modo illecito taledocumento per ottenere una decisione favorevole in giudizio (cfr. ilricorso in cassazione, alle pag.11 e 12).Il motivo, di difficile comprensione, è comunque inammissibile, primache infondato.La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametriNumero registro generale 22118/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 16265/2026Data pubblicazione 26/05/2026costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 25573,12/11/2020, Rv. 659459; conf., Cass. nn. 15879/2018, 3709/2014).Peraltro, non è dato comprendere come il comportamento della partecontroricorrente avrebbe leso il diritto alla tutela giurisdizionale di Angelaun pagamento effettivo non è coerente con la tesi difensiva dellaricorrente, esposta nei capitoli precedenti); il provvedimento di legittimitàrichiamato è del resto inerente ad una situazione che non ha alcunarelazione con quella sub iudice, perché riguarda una domanda dirisarcimento danni per responsabilità aquiliana.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento diuna ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,Numero registro generale 22118/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 16265/2026Data pubblicazione 26/05/2026che liquida: in € 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di una sommaulteriore, pari ad € 5.000,00 ognuno, nonché al pagamento della sommadi euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, li 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso