CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
velli [OSCURATO:PERSONA], nato aCrotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] a Cutro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; StasiAntonella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Le [OSCURATO:SOCIETA]inoltre: (PC) [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] dei servizi energeticiavverso sentenza 07/11/2025 della Corte appello di Catanzarovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso del Pubblicoministero, nonché le memorie della parte civile e della difesa degli imputati;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni di cui alla requisitoria-memoria del Pubblico ministeronella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi ilricorso;uditi i difensori:l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., insiste perl’accoglimento del ricorso del pubblico ministero, richiamando le conclusioniscritte e la nota spese già depositata;l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], CruglianoAnna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SuccurroSalvatore, ed anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di StasiAntonella [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] francesco [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] FrancescoMassimo, insiste perché il ricorso del pubblico ministero venga dichiaratoinammissibile o rigettato;l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa diEsposito [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G. e insiste perché il ricorsodel pubblico ministero venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorreavverso la sentenza in epigrafe indicata che, nel rigettare gli appelli proposti dalPubblico ministero e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., haconfermato la sentenza di assoluzione degli imputati dai reati lororispettivamente ascritti resa dal Gup del Tribunale di Catanzaro in data 24settembre 2024.2. La vicenda processuale trae origine dalla gestione di biomasse da partedella società “[OSCURATO:PERSONA]” e dal loro impiego in un impianto di digestioneanaerobica nella disponibilità della società imputata. Tale impianto era destinatosia alla produzione di energia elettrica mediante combustione del biogasgenerato dal processo di trattamento, sia alla produzione del c.d. “digestato”destinato all’utilizzo in ambito agricolo. Gli elaborati progettuali prevedevano chetale impianto operasse mediante la trasformazione delle biomasse (indicate nella“dieta”), con produzione di biogas e digestato, in conformità alla normativavigente.Secondo l’ipotesi accusatoria - a fronte della qualificazione delle biomassequali “sottoprodotti” e del digestato come “prodotto” (e, dunque, nonassoggettati alla disciplina dei rifiuti) - sono via via emerse numeroseirregolarità, tali da escludere l’applicabilità dell’art. 184-bis del d.lgs. n.152/2006 (TUA). Da ciò deriverebbe la riconduzione delle già menzionate attivitànell’alveo della disciplina dei rifiuti, con conseguente integrazione dellafattispecie di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., per violazione dellanormativa stessa, contestata in concorso agli imputati al capo b) della rubrica.In tale quadro si sarebbe, altresì, determinata l’indebita percezione da partedella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. degli incentivi erogati dalla [OSCURATO:SOCIETA], nonchéla sussistenza di difformità negli elaborati progettuali per la realizzazionedell’impianto, difformità che avrebbero precluso l’accesso al sistema incentivantedel [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. Da qui l’ulteriore contestazione di cui al capoc) della rubrica, articolata in forma alternativa, del delitto di cui agli artt. 110, 81cpv., 640-bis ovvero 316-ter cod. pen.La sentenza impugnata ha escluso la rilevanza penale delle condottecontestate, aderendo alle argomentazioni del giudice di primo grado che erapervenuto all’esito liberatorio anche avvalendosi delle risultanze della periziadisposta ai sensi dell’art. 431 cod. proc. pen. In particolare, si è escluso che leeventuali irregolarità relative alla filiera produttiva (tanto in entrata che in uscita)rendessero il prodotto “rifiuto”, con conseguente inesistenza del reatoambientale; quanto al delitto di cui al capo c), si è esclusa la sussistenza di unafalsa rappresentazione di carattere rilevante e suscettibile di ricadute sullaconcessione degli incentivi economici, alla luce dell’esigua difformità dei materialiusati e dell’esame complessivo della documentazione urbanistica.3. Il Pubblico ministero ricorrente, dopo avere passato in rassegna lavicenda processuale ed essersi soffermato sugli esiti dei processi di merito, allaluce anche dei motivi di appello che erano stati proposti dalla parte pubblicaavverso la sentenza di primo grado, affida il ricorso ai seguenti motivi che, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione. Il ricorso per cassazione riguardasoltanto alcuni dei reati oggetto del processo di appello, non risultandoimpugnato il delitto di associazione per delinquere.4. Con il primo motivo, il pubblico ministero ricorrente deduce l’inosservanzao erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui sideve tenere conto nell’applicazione della legge penale; inosservanza delle normeprocessuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o didecadenza. In particolare, il motivo conduttore delle censure è, soprattutto,costituito dall’essersi la Corte territoriale limitata a recepire acriticamente laricostruzione del giudice di primo grado, finendo per “liquidare” le doglianze delpubblico ministero in “poche battute” e “limitandosi ad osservazioni” che ilricorrente non condivide.4.1. Quanto al capo b) della rubrica (artt. 110, 452-quaterdecies, cod.pen.), si lamenta l’omessa motivazione in ordine alle censure svolte con l’atto diappello volte ad escludere che le violazioni del processo produttivo del digestatopotessero assumere, per come ritenuto dal Gup, carattere “veniale” e, dunque,inidonee a determinare una differente qualificazione giuridica come rifiuti,anziché come sottoprodotti, dei materiali introitati. Una tale conclusione siponeva in evidente contrasto con i requisiti stringenti dettati dall’art. 184-bisTUA per sottrarre dall’ambito dei sottoprodotti i materiali lavorati da un impianto(qual è un digestore anaerobico). Al riguardo, il pubblico ministero reitera ledoglianze mosse con l’atto di appello in punto di errata ricostruzione giuridica incui sarebbe incorso il Gup al fine di sottrarre al regime dei rifiuti i materialiintroitati dalla società imputata, evidenziando, al contempo, l’inconferenza deiprincipi di diritto richiamati dalla sentenza impugnata.Contesta, poi, l’assenza di base legale (il riferimento è, in particolare, all’art.185 TU ambientale e all’art. 23 del Regolamento comunitario n. 1069/2009) inordine al trattamento della pollina, erroneamente ritenuto legittimo dai giudici dimerito. Ulteriori doglianze vengono mosse riguardo alla gestione del farinaccio,cui erroneamente non si era data la veste di rifiuto; all’estrazione abusiva dinocciolino, da reputarsi come attività di lavorazione dei rifiuti in assenza e/oviolazione di un piano di utilizzazione agronomica (per come stabilito dal D.M. n.5046 del 2006). Inoltre, in ordine alla produzione di digestato, si reiterano lecensure svolte con l’atto di appello volte a confutare l’approdo del primo giudiceche aveva escluso violazioni che ne comportassero una qualificazione comerifiuto, stante l’assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore; sievidenzia, inoltre, l’inconferenza del richiamo, in punto di esclusione del reato,all’intento di non inquinare che sarebbe stato perseguito, essendosi al cospettonon di un reato di evento, proprio del delitto di inquinamento, bensì di un reatodi pericolo il cui aspetto fondamentale è dato dalla gestione abusiva del rifiuto,nonché l’errore in cui era caduto il primo giudice laddove aveva affermato che losversamento di digestato in assenza del rilascio del provvedimento unico inmateria ambientale non costituiva attività di gestione illecita di rifiuto.Infine, riguardo allo sversamento incontrollato di liquami (ossia del materialenon trattato e diverso dal digestato), evidenzia che la tipologia di scaricoaccertata (e la sua entità) deponeva per l’applicazione della disciplina sui rifiuti.Sul punto, si reiterano anche i rilievi in punto di qualificazione giuridica del fatto:la natura di reato di pericolo del traffico illecito di rifiuti escludeva il rilievo chenon fosse stata accertata un’alterazione ambientale delle matrici acqua eterreno.4.2. Quanto al capo c) della rubrica (artt. 110, 81 cpv. e 640-bis, 316-tercod. pen.), si lamenta che i giudici di merito abbiano erroneamente relegato lavalenza del delitto contestato al momento genetico del rapporto tra il gestore esocietà di diritto pubblico erogatrice del servizio (il GSE), peraltro travisando ilmeccanismo di percezione dell’incentivo che non era una tantum, maperiodicamente accordato sulla scorta dell’energia elettrica erogata. Con laconseguenza che anche comportamenti decettivi successivi potevano assumererilievo ai fini dell’integrazione del reato contestato.4.3. Quanto ai restanti capi della sentenza relativi alla contestazione degliilleciti amministrativi e alla confisca delle somme illo tempore sequestrate – chela Corte di merito non aveva esaminato ritenendoli assorbiti nella conferma dellapronuncia assolutoria – si insiste perché, in accoglimento del ricorso, venganoesaminati in sede di rinvio.5. Con memoria del 27 maggio 2026, il difensore e procuratore speciale delGSE S.p.a. – [OSCURATO:PERSONA] dei servizi energetici – costituita parte civile in relazione alreato di cui al capo c) della rubrica nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStasi [OSCURATO:PERSONA], ha censurato la sentenza impugnata in quanto fondata suun’erronea individuazione del perimetro della condotta penalmente rilevante e suuna lettura non corretta delle risultanze processuali. Ha, quindi, insistito perl’accoglimento del ricorso del pubblico ministero, con annullamento con rinviodella sentenza impugnata.6. Con requisitoria-memoria dell’8 giugno 2026, il rappresentante dellaProcura generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto delricorso del pubblico ministero. In particolare, osserva il P.G. che tanto il primogiudice quanto la Corte di appello hanno escluso - all’esito di una valutazionefondata sulle conclusioni del perito incaricato di analizzare la gestionedell’impianto autorizzato – la sussistenza di tale requisito dell’abusività: e ciò pereffetto della riscontrata sussistenza di isolate e sporadiche violazioni, di per sénon idonee a trasformare la natura giuridica del materiale trattato inconsiderazione del perdurante incontroverso e unico utilizzo agronomico delmateriale medesimo. Tale valutazione appare immune da violazioni di legge e/odifetti motivazionali. Invero, evidenzia il P.G. che non può non tenersi conto dellapeculiarità - rispetto ad una situazione che assuma già in partenza la natura dirifiuto dei materiali oggetto della gestione autorizzata - della fattispecie inesame, rispetto alla quale non è in contestazione che l’oggetto dellaautorizzazione contemplasse la gestione e l’utilizzi di sottoprodotti: sostanzecertamente suscettibili (come sottolinea il PG ricorrente richiamando lagiurisprudenza di questa Corte) di perdere tali qualifica e di assumere quellanormativa di rifiuti, ma solo per effetto dell’assenza di una o più delle condizionifissate dall’art. 184-bis d.lgs. n. 152/2006. Ne deriva che, avendo la (doppiaconforme) sentenza proprio ed esattamente escluso in concreto che le violazioniriscontrate durante la gestione dell’impianto ridondassero nella perdita di unadelle condizioni normative per la qualifica di sottoprodotto – e che dunque nonfosse riscontrabile alcun “sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltàconferiti dal titolo autorizzatorio” in cui si sostanzia l’abusività - il ricorso finisceper risolversi, nella parte in cui oppone una diversa lettura di tale valutazione dimerito, in una non consentita richiesta di diverso giudizio sul punto specifico.Anche con riguardo al capo di imputazione sub C), il P.G. ritiene infondata ladoglianza mossa nel ricorso del pubblico ministero, posto che ai fini dellaintegrazione del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art.316-ter cod. pen. assume rilevanza penale solo l’indebito conseguimento dicontributi pubblici (Sez. 6, n. 26180 del 23/05/2024, Romano, Rv. 286796 – 01)e non già il loro mantenimento; discorso che non pare mutare con riferimento alreato ex art. 640-bis cod. pen., stante la comune struttura delle due fattispecie,in quanto entrambe impostate su una condotta decettiva concentrata sulmomento genetico di ottenimento alle erogazioni pubbliche e non sulla fase dellaesecuzione della controprestazione o comunque dell’attività a tali erogazionicollegata.7. Con memoria del 20 giugno 2026, le difese degli imputati hanno eccepitol’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero in quanto orientato alladenuncia del vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché condiviso gliargomenti spesi in punto di infondatezza dei motivi di ricorso dal P.G. nellarequisitoria-memoria depositata.8. Con nota di conclusioni del 26 giugno 2026, il difensore e patrono dellaparte civile GSE – [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ha insistito perl’annullamento della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari comeda notula allegata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato essendo i motivi non fondati.2. Anzitutto va disattesa l’eccezione di fondo su cui fa leva il ricorso delPubblico ministero, ossia che la sentenza impugnata abbia omesso diconfrontarsi con i motivi di appello diffusamente articolati dalla parte pubblica,dando così luogo ad un vizio di mancanza di motivazione, ridondante, ai sensidell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in una violazione di legge, unica censurain questa sede ammissibile essendosi al cospetto di una doppia pronuncialiberatoria.Va in linea generale premesso che, in tema di ricorso per cassazione,l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nelprovvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sullatenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento delladecisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante soloquando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza esulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degliessenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227). Invero, il vizio di motivazione chedenunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenutonell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltantoquando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6,n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723), nel senso che una loroadeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo interventodi ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quellaadottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).Per altro verso, va ribadito che l'obbligo di motivazione del giudicedell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica edespressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievicontenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica leragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti ifatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, leargomentazioni addotte a sostegno del gravame di merito, ed incompatibili conle motivazioni contenute nella decisione, devono ritenersi, anche implicitamente,esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione dellaconfigurabilità del vizio di mancanza di motivazione (Sez. 1, n. 37588 del18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).Questi principi sono tanto più validi nel caso di ricorso per cassazioneproposto contro la sentenza del giudice di appello che conferma quella diproscioglimento, ove - a norma dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. -l'impugnazione è consentita soltanto per violazione di legge e, quanto allagiustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile in sede dilegittimità soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma nonanche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e),cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).Occorre, dunque, che la motivazione resa – per essere censurabile - siafondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del casoconcreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314), ovvero chegli aspetti denunziati come disattesi abbiano reso l'apparato argomentativo postoa sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a.,Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n.6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).3. Nel caso in esame, la lettura congiunta delle sentenze di merito – le cuimotivazioni, stante la presenza di una doppia conforme, costituiscono un unicoplesso argomentativo – consente di affermare che i temi principali su cui siincentra l’appello del pubblico ministero – ossia la ricorrenza di una sostanzialemutazione “giuridica” della classificazione dei materiali introitati nel digestore,tale da far loro assumere i connotati di rifiuti anziché di sottoprodotti - siano statiesaminati e motivatamente disattesi sul decisivo rilievo, non affatto sfornito divalenza logica e supportato anche dall’esito di accertamenti peritali nonsindacabili in questa sede, che non si sia al cospetto di una gestione di carattereillecito, caratterizzata dal requisito dell’abusività, con conseguente esclusione delrequisito normativo (gestisce abusivamente) che avrebbe dovuto conferire allavicenda disvalore penale. E ciò per effetto della riscontrata sussistenza di isolatee sporadiche violazioni, di per sé non idonee a trasformare la natura giuridica delmateriale trattato, in considerazione anche del perdurante, incontroverso e unicoutilizzo agronomico del materiale medesimo.Ne deriva che, avendo le sentenze di merito escluso in concreto che leviolazioni riscontrate durante la gestione dell’impianto ridondassero nella perditadi una delle condizioni normative per la qualifica di sottoprodotto – e che dunquenon fosse riscontrabile alcuno “sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltàconferiti dal titolo autorizzatorio” ovvero che si fossero significativamentesuperati i confini del lecito esercizio in cui si sostanzia l’abusività - il ricorsofinisce per risolversi, nella parte in cui oppone una diversa lettura del compendioacquisito, in una non consentita richiesta di rivalutazione degli elementi di meritoposti a fondamento della decisione impugnata.E tanto esime il Collegio dal soffermarsi sugli aspetti, pure denunciati inricorso - ma contestati decisamente dalle difese degli imputati sulla scorta deglielementi di fatto emersi nel processo e richiamati nella memoria difensiva - voltiad escludere che i componenti della “dieta” dell’impianto consistano in prodotti esottoprodotti e non ontologicamente in rifiuti per come sostenuto dal pubblicoministero ricorrente.Ai fini della configurabilità del delitto in contestazione ("Attività organizzataper il traffico illecito di rifiuti", art. 452-quaterdecies, cod. pen.) la normarichiede, infatti, un'attività effettuata da "Chiunque, al fine di conseguire uningiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi edcomunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti". La gestione deve,quindi, essere "abusivamente" svolta. È pur vero che la giurisprudenza di questaCorte ha ritenuto abusiva anche la condotta di chi è in possessodell'autorizzazione, ma solo nelle ipotesi di concreta gestione totalmente difformedall'attività autorizzata. Si è, infatti, affermato, con orientamento cui il Collegiointende dare continuità, che «In tema di traffico illecito di rifiuti, il requisitodell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione congli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecitae il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delleautorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione deldelitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione deirifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultareinsussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramenteformale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico»(In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di un"residence" turistico, disposto sulla base di mere irregolarità degli impiantipreposti al trattamento dei reflui fognari e delle acque di scarico) (Sez. 3, n.15274 del 18/11/2019, dep. 2020, Coratti, in motivazione; Sez. 3, n. 44449 del15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326 - 01; vedi anche Sez. 4, n. 29627 del21/04/2016 - dep. 13/07/2016, Silva e altri, Rv. 267845 - 01 e Sez. 3, n. 52838del 14/07/2016 - dep. 14/12/2016, Serrao e altri, Rv. 268921 - 01). Solo unagestione totalmente difforme nella quantità e nelle condotte di trattamento deirifiuti può, quindi, far configurare gli elementi costitutivi della fattispecie.Rispetto a tale conclusione le sentenze di merito non sono affatto prive diriferimenti ad un substrato probatorio che ne supporta, in punto di logicità ecoerenza giustificativa, l’approdo motivazionale, così consentendo di escludereche si sia al cospetto di una motivazione mancante, tenuto conto del richiamo siaagli elementi già positivamente apprezzati in sede incidentale cautelare ai finidella declaratoria di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero (Sez. 2, n.1746 del 03/11/2021), e costituiti dal contenuto della nota del 9/09/2013 delMinistero dello Sviluppo economico che qualifica come “non sostanziali” levariazioni delle “matrici in ingresso ai biodigestori”, dall’archiviazione deiprocedimenti penali per inquinamento ambientale, dall’esito della consulenzatecnica di parte e dagli altri elementi di indagine pure declinati in favor dalgiudice del merito (v. oltre a proposito dell’elemento soggettivo), sia all’esito“liberatorio” cui è pervenuta la perizia svolta nel corso del giudizio abbreviato.Inoltre, un ulteriore argomento che rafforza l’esito delle pronunce liberatorieè costituito dall’esclusione dell’oggettività giuridica assentita dalle conclusionidell’attività peritale svolta. Considerando la fattispecie contestata quale reato dipericolo concreto, la Corte di legittimità ha chiarito che «il reato di attivitàorganizzate per il traffico illecito di rifiuti si caratterizza per l'allestimento dimezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate allagestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e latutela dell'ambiente»(cfr. Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022, Romanello,Rv. 283172 – 01) e che «in tema di reati ambientali, ai fini della configurabilitàdel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il profitto (…) è ingiusto qualora discenda da unacondotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essereproduttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per laintegrità dell'ambiente»(cfr. Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingeri,Rv. 275399 – 01).Una tale “avvertenza” si rinviene nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4),ove si richiama il “consolidato orientamento secondo cui non tutte le violazionidelle norme in materia possono trasformare il sottoprodotto in rifiuto ma quellerilevanti sul piano del pericolo della salute pubblica (arg. Sez. 3, n. 4781 del26/01/2021, Lunari, in motivazione). Ne deriva che il fatto non è tipicoogniqualvolta difettino tali conseguenze o la concreta esposizione a rischio della“pubblica incolumità” e dell’“integrità dell'ambiente”, per come, appunto,accertato nel presente giudizio, essendosi evidenziato che “non è stato né messoin pericolo né leso il bene giuridico tutelato dalla fattispecie contestata, in quantosono state trattate biomasse qualificate come sottoprodotti ed è stato usato perfinalità agronomiche il concime che ne è derivato, ossia il digestato prodottodall'impianto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (cfr. pagg. 42 e 44 sentenza del Gup). Ea tale ultimo riguardo, l’irrilevanza delle irregolarità amministrative puredenunciate nel ricorso a proposito della gestione dei liquami e del digestato(pagg. 24 e 25), risulta superata dalla sentenza impugnata attraverso unalettura di carattere sostanziale che ha escluso, in ragione anchedall’occasionalità, il dato inerente al pregiudizio pure evocato dalla normativasettoriale richiamata nel ricorso che si fonda su una valutazione di diversielementi fattuali non scrutinabili in questa sede.E tanto a prescindere dalle ricadute, che pure si ricavano dalle sentenze dimerito, in punto di assenza dell’elemento soggettivo, difettando nella specie laprova circa la consapevolezza del legame esistente tra la condotta del singolo equella degli altri concorrenti, collegate tra loro da un nesso di abitualità e dallastrumentalità rispetto alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, oltreche dal fine di profitto. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che lesporadiche violazioni contestate non sono state ritenute gravi perchélimitatissime (come indicato in perizia) e, quindi, non idonee a mutare l’uso dellebiomasse, destinate alla produzione di energia, né a pregiudicare la finalitàdell’uso lecito. Pertanto, l’esclusione del dolo non si espone a rilievi in punto diviolazione di legge in quanto riferita alla gestione abusiva del rifiuto in aderenzaalla natura di reato di pericolo concreto del reato contestato. Che, poi, conriguardo al digestato si sia fatto anche riferimento all’esclusione dell’intento diinquinamento è coerente con il dato normativo che, ai fini della suaclassificazione in sottoprodotto, richiama le possibili ricadute negativesull’ambiente e la salute. A un tale approdo i giudici di merito sono pervenutivalorizzando plurimi e convergenti elementi di prova, tra i quali si indicano ilcontenuto delle intercettazioni telefoniche e l’esito dei servizi di osservazione econtrollo svolti anche avvalendosi degli impianti di videosorveglianza (v. pag. 44della sentenza di primo grado), la cui pregnanza contenutistica non risultascalfita dalle censure mosse con il ricorso.4. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi riguardo almotivo dedotto in ordine al proscioglimento degli imputati dalla contestazione dicui al capo c) della rubrica (del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640-bis e316-ter cod. pen.).Anzitutto, va precisato che, pur risultando la contestazione elevata distinta,per elementi fattuali ed oggettività giuridica, rispetto a quella relativa al trafficoillecito di rifiuti, quest’ultima ne condiziona in modo decisivo l’esistenza, inquanto è proprio in tale quadro che si sarebbe determinata l’indebita percezionedegli incentivi erogati dal GSE, in quanto la società avrebbe ottenuto incentivinon dovuti poiché, anziché utilizzare solo matrici permesse, avrebbe impiegatoanche materiali non consentiti. Invero, per come evidenziato dallo stessoPubblico ministero ricorrente nell’atto di appello, affinché l’imprenditore siaritenuto meritevole di essere ammesso all’incentivo economico occorre che sia“protagonista” di un meccanismo virtuoso, condizionato alla produzione di“energia verde”. Ma detta premialità andrebbe esclusa, a parere del ricorrente,proprio in forza delle problematiche gestionali e delle criticità (v. pagg. 25 e 26dell’atto di appello) poste a fondamento delle censure mosse riguardo al capo b)della rubrica che, invece, per come osservato, risultano essere state disattese daigiudici di merito sulla scorta di un giudizio di fatto e di una motivazione che nonpuò ritenersi né apparente, né inesistente.Con la conseguenza che l’esclusione di irregolarità tali da evocare lasituazione preclusiva costituita dal traffico illecito di rifiuti rende priva di rilievo lacensura che fa leva sul differente momento consumativo del reato, a cagione dicomportamenti a carattere decettivo che sarebbero stati successivamenterealizzati rispetto a quello funzionale-genetico.Quanto, poi, alle ulteriori criticità addotte dal capo di imputazione asostegno dell’”immutatio veri”, con particolare riguardo alle questioni attinentialla regolarità urbanistica della realizzazione dell’impianto, si tratta di aspettispecificamente censurati nella memoria della parte civile non ricorrente e,dunque, estranei al perimetro della cognizione del giudice di legittimità segnatodai motivi di ricorso della parte pubblica incentrati, per come dedotto con l’atto diappello, sulla portata ingannatoria che doveva riconoscersi agli elementi che siritenevano espressivi del traffico illecito. E tanto a prescindere dal fatto che lesentenze di merito, pure con riguardo alle questioni di carattere urbanistico,hanno motivatamente escluso l’esistenza di irregolarità tali da poter essereritenute evocative di una falsa rappresentazione della realtà al [OSCURATO:PERSONA] e,dunque, espressione del dolo di mendacio che deve assistere le ipotesi di reatopur alternativamente contestate.5. In conclusione, il ricorso del Pubblico ministero deve essere rigettato.Nulla per le spese trattandosi di impugnazione della parte pubblica. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]