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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 14991/2026

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osto da: GERACI Cristian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. GERACI Cristian ricorre per l'annullamento della sentenza del 17 aprile 2025 della Corte d'appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Novaria c e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di quattro nn , 15 giorni di arresto ed euro 2.200 di ammenda, con i benefici della ('tilvt ,menzione e della sospensione condizionale della pena, per la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 152 del 2006., accertata il 29 settembre 2021.

2. Avverso la predetta sentenza il GERACI ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. 2.1.

Col primo motivo, che ripropone analogo motivo d'appello, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degliarticoli 318 -bis e seguenti e 318 -sexies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito [OSCURATO:PERSONA], TUA), 129 e 425 cod. proc. pen., perché l'azione penale non doveva essere iniziata in assenza di previa regolare notifica al contravventore e al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale il primo opera, delle prescrizioni di regolarizzazione.

Si deduce in proposito che, attesa l'autonomia tra il procedimento amministrativo e quello penale, non assume alcuna rilevanza l'elezione di domicilio operata dal contravventore nell'ambito del procedimento penale e di conseguenza la notifica effettuata presso il domicilio del difensore; che in ogni caso la Corte di merito ha del tutto omesso di motivare in ordine al secondo profilo della censura che investiva l'omessa comunicazione, obbligatoria ai sensi dell'articolo 318 -ter, comma secondo, cit., al rappresentante legale dall'ente nell'ambito del quale operava il contravventore (direttore tecnico della [OSCURATO:SOCIETA] con delega per i rifiuti) e che comunque, per effetto dell'annullamento del sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame, i rifiuti/beni in sequestro erano stati restituiti al legittimo titolare [OSCURATO:SOCIETA]. (nel verbale di sequestro si legge anche il riferimento al direttore dei lavori rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].) e comunque il ricorrente non ne aveva la disponibilità (si citano;Sezione 3, numero 14.777 del 22/01/2004Z Sezione 3, n. 13.340 del giorno 01/10/1998)

2.2. Col secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 256, comma 2, lett. a) e b), del TUA, per essere stata affermata la sussistenza del fatto in assenza di una prova tecnico "DJ scientifica esclusivamente sulla base di quanto risultante dal verbale di sequestro, che tuttavia non riportava alcuna certezza in ordine alla natura di rifiuto pericoloso delle traversine ferroviarie, come acclarato anche dal provvedimento del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio, e il correlato vizio di motivazione, carente, in relazione alle specifiche doglianze sul punto sviluppate con il secondo motivo d'appello supportate dalla documentazione prodotta in giudizio, in alcun modo esaminata.

Si rileva che non è mai stata indagata la provenienza e l'eventuale precedente impiego delle traversine e del materiale depositato, il fatto che non vi fosse stato di abbandono né il successivo riutilizzo o smaltimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dati che il Tribunale del riesame aveva chiesto di approfondire ritenendo gli elementi offerti non in grado di superare il vaglio cautelare per evidenti ragioni di incertezza probatoria.

2.3. Col terzo motivo, ai sensi dell'ad 606, cammei, lett. b), cod. proc. pen., deduce la violazione dell'ad. 43 cod. pen. per essere stata erroneamente ritenuta la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, e il correlato vizio di 2motivazione, dellutto omessa, in ordine al secondo motivo d'appello che attaccava detto punto della sentenza.

Si deduce che la Corte ha apoditticamente affermato la colpa dell'imputato in virtù della qualifica rivestita e del contenuto della delega allo stesso rilasciata, senza confutare le censure difensive in ordine al fatto che, riguardando l'imputazione la mera condotta di deposito, e non già l'illegittimità del trasporto, doveva considerarsi che il ricorrente era un professionista terzo, incaricato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ma il deposito era avvenuto in un'area non riferibile a quest'ultima società - cui era preposto il Geraci - bensì gestita dalla committente [OSCURATO:SOCIETA]., anche titolare dei beni, le traversine individuate quali rifiuti, delle quali disponeva in via esclusiva.

In ogni caso il GERACI non aveva curato direttamente trasporto, non era presente al momento della consegna, effettuata secondo gli ordini impartiti dal committente e nel rispetto della procedura prevista in contratto, e per di più non risultava individuato il comportamento alternativo lecito rispetto alla specifica condotta contestata né in concreto la possibilità da parte dell'imputato di agire differentemente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi sono inammissibili, mentre è fondato il terzo motivo di ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, diversamente da quanto opinato da ricorrente, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3 - , Sentenza n. 19391 del 10/04/2024 Ud., Rv. 286277 - 02; Sez. 3 - , Sentenza n. 25528 del 11/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 281733 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 24483 del 04/12/2020 Cc., dep. 2021, Rv. 281575 - 01; Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468; Sez. 3, n. 38787 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

Nelle decisioni dinanzi indicate si è condivisibilmente affermato gli artt. 318- ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non stabiliscono affatto che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debba obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato, con la 3conseguenza che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale.

Non va nemmeno trascurato il dato normativo, dovendosi evidenziare che, nella disposizioni qui al vaglio, non viene mai espressamente affermato che la procedura ex art. 318-ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 configura una condizione di procedibilità dell'azione penale.

2.2. Va aggiunto, infine, che la Corte costituzionale è intervenuta in due occasioni per scrutinare la disciplina in esame e, in nessuna di esse, ha ricostruito la procedura estintiva quale causa di procedibilità dell'azione penale.

Con una prima decisione (n. 76 del 2019) è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-quater, comma 1, d.lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis c.p., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con una seconda decisione (sent. n. 238 del 2020), è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-octies d.lgs. n. 152 n. 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], introdotta nel cod. ambiente, dall'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68.

Orbene, come si è anticipato, si osserva che significativamente nelle decisioni appena indicate - le quali hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318-ter ss. d.lgs. n. 152 del 2006 evidenziandone gli stringenti punti di contatto con disciplina prevista dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro - non risulta affatto che il previo esperimento della procedura relativa all'oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell'esercizio dell'azione penale.

2.3. Tale approdo ermeneutico, del resto, è in piena in sintonia con quanto affermato in relazione alla speculare disciplina antinfortunistica (si veda da ultimo Sez. 3 - , Sentenza n. 16082 del 16/01/2025 Ud., Rv. 287872 - 01).

2.4. È conseguentemente superata sia l'argomentazione afferente la nullità della notifica del provvedimento contenente le prescrizioni, operata presso il difensore nominato dall'imputato nell'ambito del processo penale, che la 4prospettata necessità della notifica al rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], come della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il secondo motivo è generico per aspecificità estrinseca.

3.1. Ripropone infatti la medesima censura sottoposta alla Corte di merito, in cui si assume la carenza della prova in ordine alla natura di rifiuti pericolosi delle traversine sequestro, senza confrontarsi con la puntuale motivazione che si rinviene nel provvedimento impugnato e sollecita a questa Corte una non consentita, diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.

La Corte d'appello difatti, alle pagine 14, 15 e 16 ha ampiamente motivato, confutando le osservazioni difensive e concludendo, all'esito di un giudizio logico e coerente non contestabile davanti al giudice di legittimità, per la natura di rifiuto pericoloso delle traversine di legno, di cui è stato correttamente precisato il relativo codice rifiuto, avuto riguardo al fatto che dal verbale di sequestro emergeva che gli operanti avevano dato atto del particolare odore proveniente dalle stesse, tipicamente indicativo del fatto che fossero intrise di [24 e-140.14c CM prodotto altamente inquinante, e altresì del fatto che le traversine fossero vecchie, dunque certamente dismesse.

3.2. Di conseguenza è radicalmente esclusa la carenza motivazionale sotto il profilo dell'omessa risposta allo specifico motivo d'appello e, d'altro canto, quella esposta costituendo una argomentazione logica e corrente, il motivo si risolve in una inammissibile istanza rivalutativa della prova, non consentita in questa sede.

4. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

3.1. La Corte di merito, in accordo con quanto affermato dal Tribunale e in linea con l'insegnamento di questa Corte di legittimità (sez. 3, n. 40.757 del 2015), ha, come detto, acclarato la natura di rifiuto pericoloso delle traversine in discorso, escludendo che la pretesa natura di "tolto d'opera" e il fatto che le stesse non fossero state ancora sottoposte a valutazione tecnica da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo gli accordi negoziali intercorsi con la [OSCURATO:SOCIETA]., potesse di per sé escludere la natura di rifiuto delle stesse e la necessità di gestirle come tali, se non a seguito di una operazione di recupero, diverso dal mero riutilizzo e consistente in operazione di trattamento chimico fisico o meccanico in grado di neutralizzare i rischi per la salute individuale derivanti dal composto cancerogeno di cui le traversine erano intrise.

3.2. Tuttavia la Corte non si è confrontata, se non nei limiti di un apodittico rinvio alla posizione di garanzia rivestita dal GERACI in qualità di direttore tecnico 5della [OSCURATO:SOCIETA].

Sri, con delega ai rifiuti e alla gestione delle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente, col passaggio argomentativo del gravame, costituente un autonomo motivo, che - messa in luce la circostanza che le traversine appartenevano alla [OSCURATO:SOCIETA]., e la . [OSCURATO:SOCIETA]., prima della valutazione tecnica della proprietà, non fosse autorizzata a smaltirle o in qualsivoglia modo trattarle, dati questi ultimi del vero confermati anche del provvedimento oggi impugnato - aveva altresì rilevato, come risulta dalla sintesi del motivo a pagina 10 della sentenza, da una parte, che la società per la quale lavorava l'imputato non aveva neppure curato il trasporto delle traversine (né di altri rifiuti), dall'altra che la condotta contestata riguardava la realizzazione di un deposito incontrollato, il quale però nel caso concreto insisteva su un'area gestita dalla committente [OSCURATO:SOCIETA]., dunque non riferibile della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I..

3.3. Elementi da cui discendeva, secondo la prospettazione del ricorrente, quantomeno il difetto dell'elemento soggettivo, nella fattispecie della colpa, in capo al GERACI, nello specifico non essendo dato comprendere quale potesse r iw i essere il comportamento alternativo corretto da rUnt/esigibile.

4. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio in ordine ai profili dianzi indicati.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: GERACI Cristian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. GERACI Cristian ricorre per l'annullamento della sentenza del 17 aprile 2025 della Corte d'appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Novaria c e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di quattro nn , 15 giorni di arresto ed euro 2.200 di ammenda, con i benefici della ('tilvt ,menzione e della sospensione condizionale della pena, per la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 152 del 2006., accertata il 29 settembre 2021. 2. Avverso la predetta sentenza il GERACI ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo, che ripropone analogo motivo d'appello, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degliarticoli 318 -bis e seguenti e 318 -sexies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito [OSCURATO:PERSONA], TUA), 129 e 425 cod. proc. pen., perché l'azione penale non doveva essere iniziata in assenza di previa regolare notifica al contravventore e al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale il primo opera, delle prescrizioni di regolarizzazione. Si deduce in proposito che, attesa l'autonomia tra il procedimento amministrativo e quello penale, non assume alcuna rilevanza l'elezione di domicilio operata dal contravventore nell'ambito del procedimento penale e di conseguenza la notifica effettuata presso il domicilio del difensore; che in ogni caso la Corte di merito ha del tutto omesso di motivare in ordine al secondo profilo della censura che investiva l'omessa comunicazione, obbligatoria ai sensi dell'articolo 318 -ter, comma secondo, cit., al rappresentante legale dall'ente nell'ambito del quale operava il contravventore (direttore tecnico della [OSCURATO:SOCIETA] con delega per i rifiuti) e che comunque, per effetto dell'annullamento del sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame, i rifiuti/beni in sequestro erano stati restituiti al legittimo titolare [OSCURATO:SOCIETA]. (nel verbale di sequestro si legge anche il riferimento al direttore dei lavori rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].) e comunque il ricorrente non ne aveva la disponibilità (si citano;Sezione 3, numero 14.777 del 22/01/2004Z Sezione 3, n. 13.340 del giorno 01/10/1998) 2.2. Col secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 256, comma 2, lett. a) e b), del TUA, per essere stata affermata la sussistenza del fatto in assenza di una prova tecnico "DJ scientifica esclusivamente sulla base di quanto risultante dal verbale di sequestro, che tuttavia non riportava alcuna certezza in ordine alla natura di rifiuto pericoloso delle traversine ferroviarie, come acclarato anche dal provvedimento del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio, e il correlato vizio di motivazione, carente, in relazione alle specifiche doglianze sul punto sviluppate con il secondo motivo d'appello supportate dalla documentazione prodotta in giudizio, in alcun modo esaminata. Si rileva che non è mai stata indagata la provenienza e l'eventuale precedente impiego delle traversine e del materiale depositato, il fatto che non vi fosse stato di abbandono né il successivo riutilizzo o smaltimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dati che il Tribunale del riesame aveva chiesto di approfondire ritenendo gli elementi offerti non in grado di superare il vaglio cautelare per evidenti ragioni di incertezza probatoria. 2.3. Col terzo motivo, ai sensi dell'ad 606, cammei, lett. b), cod. proc. pen., deduce la violazione dell'ad. 43 cod. pen. per essere stata erroneamente ritenuta la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, e il correlato vizio di 2motivazione, dellutto omessa, in ordine al secondo motivo d'appello che attaccava detto punto della sentenza. Si deduce che la Corte ha apoditticamente affermato la colpa dell'imputato in virtù della qualifica rivestita e del contenuto della delega allo stesso rilasciata, senza confutare le censure difensive in ordine al fatto che, riguardando l'imputazione la mera condotta di deposito, e non già l'illegittimità del trasporto, doveva considerarsi che il ricorrente era un professionista terzo, incaricato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ma il deposito era avvenuto in un'area non riferibile a quest'ultima società - cui era preposto il Geraci - bensì gestita dalla committente [OSCURATO:SOCIETA]., anche titolare dei beni, le traversine individuate quali rifiuti, delle quali disponeva in via esclusiva. In ogni caso il GERACI non aveva curato direttamente trasporto, non era presente al momento della consegna, effettuata secondo gli ordini impartiti dal committente e nel rispetto della procedura prevista in contratto, e per di più non risultava individuato il comportamento alternativo lecito rispetto alla specifica condotta contestata né in concreto la possibilità da parte dell'imputato di agire differentemente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi sono inammissibili, mentre è fondato il terzo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, diversamente da quanto opinato da ricorrente, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3 - , Sentenza n. 19391 del 10/04/2024 Ud., Rv. 286277 - 02; Sez. 3 - , Sentenza n. 25528 del 11/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 281733 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 24483 del 04/12/2020 Cc., dep. 2021, Rv. 281575 - 01; Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468; Sez. 3, n. 38787 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Nelle decisioni dinanzi indicate si è condivisibilmente affermato gli artt. 318- ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non stabiliscono affatto che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debba obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato, con la 3conseguenza che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale. Non va nemmeno trascurato il dato normativo, dovendosi evidenziare che, nella disposizioni qui al vaglio, non viene mai espressamente affermato che la procedura ex art. 318-ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 configura una condizione di procedibilità dell'azione penale. 2.2. Va aggiunto, infine, che la Corte costituzionale è intervenuta in due occasioni per scrutinare la disciplina in esame e, in nessuna di esse, ha ricostruito la procedura estintiva quale causa di procedibilità dell'azione penale. Con una prima decisione (n. 76 del 2019) è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-quater, comma 1, d.lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis c.p., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con una seconda decisione (sent. n. 238 del 2020), è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-octies d.lgs. n. 152 n. 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], introdotta nel cod. ambiente, dall'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68. Orbene, come si è anticipato, si osserva che significativamente nelle decisioni appena indicate - le quali hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318-ter ss. d.lgs. n. 152 del 2006 evidenziandone gli stringenti punti di contatto con disciplina prevista dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro - non risulta affatto che il previo esperimento della procedura relativa all'oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell'esercizio dell'azione penale. 2.3. Tale approdo ermeneutico, del resto, è in piena in sintonia con quanto affermato in relazione alla speculare disciplina antinfortunistica (si veda da ultimo Sez. 3 - , Sentenza n. 16082 del 16/01/2025 Ud., Rv. 287872 - 01). 2.4. È conseguentemente superata sia l'argomentazione afferente la nullità della notifica del provvedimento contenente le prescrizioni, operata presso il difensore nominato dall'imputato nell'ambito del processo penale, che la 4prospettata necessità della notifica al rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], come della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il secondo motivo è generico per aspecificità estrinseca. 3.1. Ripropone infatti la medesima censura sottoposta alla Corte di merito, in cui si assume la carenza della prova in ordine alla natura di rifiuti pericolosi delle traversine sequestro, senza confrontarsi con la puntuale motivazione che si rinviene nel provvedimento impugnato e sollecita a questa Corte una non consentita, diversa e alternativa lettura del compendio probatorio. La Corte d'appello difatti, alle pagine 14, 15 e 16 ha ampiamente motivato, confutando le osservazioni difensive e concludendo, all'esito di un giudizio logico e coerente non contestabile davanti al giudice di legittimità, per la natura di rifiuto pericoloso delle traversine di legno, di cui è stato correttamente precisato il relativo codice rifiuto, avuto riguardo al fatto che dal verbale di sequestro emergeva che gli operanti avevano dato atto del particolare odore proveniente dalle stesse, tipicamente indicativo del fatto che fossero intrise di [24 e-140.14c CM prodotto altamente inquinante, e altresì del fatto che le traversine fossero vecchie, dunque certamente dismesse. 3.2. Di conseguenza è radicalmente esclusa la carenza motivazionale sotto il profilo dell'omessa risposta allo specifico motivo d'appello e, d'altro canto, quella esposta costituendo una argomentazione logica e corrente, il motivo si risolve in una inammissibile istanza rivalutativa della prova, non consentita in questa sede. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 3.1. La Corte di merito, in accordo con quanto affermato dal Tribunale e in linea con l'insegnamento di questa Corte di legittimità (sez. 3, n. 40.757 del 2015), ha, come detto, acclarato la natura di rifiuto pericoloso delle traversine in discorso, escludendo che la pretesa natura di "tolto d'opera" e il fatto che le stesse non fossero state ancora sottoposte a valutazione tecnica da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo gli accordi negoziali intercorsi con la [OSCURATO:SOCIETA]., potesse di per sé escludere la natura di rifiuto delle stesse e la necessità di gestirle come tali, se non a seguito di una operazione di recupero, diverso dal mero riutilizzo e consistente in operazione di trattamento chimico fisico o meccanico in grado di neutralizzare i rischi per la salute individuale derivanti dal composto cancerogeno di cui le traversine erano intrise. 3.2. Tuttavia la Corte non si è confrontata, se non nei limiti di un apodittico rinvio alla posizione di garanzia rivestita dal GERACI in qualità di direttore tecnico 5della [OSCURATO:SOCIETA]. Sri, con delega ai rifiuti e alla gestione delle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente, col passaggio argomentativo del gravame, costituente un autonomo motivo, che - messa in luce la circostanza che le traversine appartenevano alla [OSCURATO:SOCIETA]., e la . [OSCURATO:SOCIETA]., prima della valutazione tecnica della proprietà, non fosse autorizzata a smaltirle o in qualsivoglia modo trattarle, dati questi ultimi del vero confermati anche del provvedimento oggi impugnato - aveva altresì rilevato, come risulta dalla sintesi del motivo a pagina 10 della sentenza, da una parte, che la società per la quale lavorava l'imputato non aveva neppure curato il trasporto delle traversine (né di altri rifiuti), dall'altra che la condotta contestata riguardava la realizzazione di un deposito incontrollato, il quale però nel caso concreto insisteva su un'area gestita dalla committente [OSCURATO:SOCIETA]., dunque non riferibile della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I.. 3.3. Elementi da cui discendeva, secondo la prospettazione del ricorrente, quantomeno il difetto dell'elemento soggettivo, nella fattispecie della colpa, in capo al GERACI, nello specifico non essendo dato comprendere quale potesse r iw i essere il comportamento alternativo corretto da rUnt/esigibile. 4. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio in ordine ai profili dianzi indicati. P.Q.M. P.Q.M