CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12382/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA n. 721/2018 depositata il 12 marzo 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Imola impugnava dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna il provvedimento conil quale la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna aveva respinto, per intervenuta prescrizione del diritto, laNumero registro generale 30377/2018Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 12382/2026Data pubblicazione 03/05/2026richiesta di rimborso del credito IRPEG esposto nella denuncia dei redditipresentata da essa istante per l’anno 1997.2. Il giudice adìto rigettava il ricorso della contribuente, ritenendolegittimo il diniego di rimborso opposto dall’Ufficio.3. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Emilia-Romagna, checon sentenza n. 721/2018 del 12 marzo 2018 respingeva l’appello dellaparte privata.3.1 A supporto della decisione adottata i giudici di seconde curerilevavano che:- il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dovevafarsi decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, enon da quella successiva entro cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto concludere la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973;- l’originario ricorso della contribuente risultava inammissibile peressere stato proposto contro un atto non autonomamente impugnabile.4. Contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Imolaha spiegato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 276, secondo comma,del medesimo codice.1.1 Si assume che la CTR avrebbe irritualmente invertito l’ordinelogico delle questioni da trattare, decidendo prima il merito dellacontroversia e solo successivamente pronunciando sull’eccezioneNumero registro generale 30377/2018Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 12382/2026Data pubblicazione 03/05/2026pregiudiziale di inammissibilità dell’originario ricorso reiterata in gradod’appello dall’Agenzia delle Entrate.2. Con il secondo motivo è lamentata, a norma dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19, comma 1, lett. g), deld.lgs. n. 546 del 1992.2.1 Si censura la gravata decisione per aver a torto esclusol’autonoma impugnabilità del provvedimento di diniego di rimborsoemesso dall’[OSCURATO:PERSONA].3. Con il terzo motivo viene fatta valere, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e dell’art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.3.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver erroneamenteaffermato che il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborsodel credito IRPEG vantato dalla contribuente doveva farsi decorrere dalladata di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui esso era statoesposto (30 giugno 1998), anziché da quella ricavabile dalla previsione dicui al primo comma del menzionato art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973,nella formulazione vigente ratione temporis (31 dicembre 1999).4. Così riassunti i mezzi di impugnazione articolati dalla parte privata,si rende necessario anteporre al loro esame alcune considerazioni.4.1 Con la gravata decisione la CTR ha dapprima esaminato il meritodella controversia, accertando l’intervenuta prescrizione del diritto alrimborso del credito IRPEG vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio diImola nei confronti dell’Erario, e in sèguito rilevato che la domandaintroduttiva del giudizio risultava carente di un presupposto processuale,essendo stata proposta avverso un atto non impugnabile (sull’argomentocfr. Cass. n. 22564/2004, Cass. n. 6724/2008, Cass. n. 16520/2017,Cass. n. 10960/2020).Il dispositivo della sentenza contiene una pronuncia di rigettodell’appello.Numero registro generale 30377/2018Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 12382/2026Data pubblicazione 03/05/20264.2 Ciò posto, va sùbito notato che con la prima statuizione di meritola Commissione regionale non si era spogliata della potestas decidendi,sicchè il successivo rilievo di inammissibilità dell’originario ricorso dellacontribuente, sebbene non rispettoso dell’ordine logico delle questionistabilito dall’art. 276, secondo comma, c.p.c., non può essere consideratotamquam non esset.4.3 Come, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire in unarecente decisione (cfr. Cass. n. 6968/2026), laddove la tecnica diredazione della sentenza sia quella della doppia (o plurima) motivazione,possono venire in rilievo due fattispecie alternative:(i)prospettazione di una ragione di inammissibilità del motivo digravame, seguìta da una giustificazione di infondatezza dello stesso;(ii)indicazione di una pluralità di rationes decidendi che non si pongonofra loro in rapporto di subordinazione logica, ciascuna di per sé sufficientea sorreggere la soluzione accolta.Nella seconda ipotesi trova applicazione il principio di diritto,consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora lamotivazione della sentenza si fondi su una pluralità di ragioni, distinte eautonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificarela decisione adottata, l’omessa o inefficace impugnazione di una di questerende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre,le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione nonimpugnata o impugnata con esito negativo, non potrebbe in alcun casoprodurre l’annullamento della pronuncia gravata (cfr., ex multis, Cass. n.34212/2025 e i precedenti ivi richiamati).Si è, al riguardo, precisato che tale conclusione non contrasta conquanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3480/2007,riguardante una fattispecie in cui il giudice a quo aveva dichiaratoinammissibile l’appello per tardività, svolgendo in motivazione anche rilieviNumero registro generale 30377/2018Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 12382/2026Data pubblicazione 03/05/2026simile tecnica redazionale della sentenza può considerarsi validal’affermazione che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse adimpugnare le argomentazioni sul merito, ipotetiche e virtuali,impropriamente inserite ad abundantiam nella motivazione delprovvedimento dopo una declaratoria di inammissibilità o declinatoria digiurisdizione o competenza.4.4 All’esito dell’operata ricostruzione dei diversi orientamentiformatisi sul tema trattato, è stata conclusivamente, enunciata laseguente regula iuris: «In tema di ammissibilità del ricorso percassazione, ove la sentenza gravata abbia rigettato l’appello a sèguito diuna doppia motivazione, resa sia su profili di inammissibilità che di merito,che non sia in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbenedebba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliatodella potestas iudicandi, l’impugnazione delle sole statuizioni di meritorende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, in quanto, essendodivenuta definitiva l’autonoma statuizione non impugnata, non potrebbecomunque giungersi all’annullamento della sentenza» (cfr. Cass. n.6968/2026 cit.).4.5 Alla luce del surriferito precedente giurisprudenziale, a cui ilCollegio intende prestare adesione, deve ritenersi che nel caso di specie lasentenza della CTR sia sostenuta da due distinte e autonome rationesdecidendi, ognuna da sola bastevole a costituire il fondamento del finaledispositivo di rigetto dell’appello della parte privata.Entrambe le motivazioni sono state, infatti, adeguatamenteargomentate, sì da non poter essere ridotte al rango di meri obiter dicta.4.6 Ne consegue che l’accoglimento del ricorso per cassazionepresuppone che i motivi in esso dedotti siano in grado di confutareambedue le suindicate ragioni del decidere e che, laddove una di questenon risulti scalfita, diviene del tutto irrilevante la disamina delle censureinvestenti l’altra.Numero registro generale 30377/2018Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 12382/2026Data pubblicazione 03/05/20264.7 Va peraltro sottolineato che nel nostro caso la seconda ratio spesadal collegio regionale non attiene propriamente all’ammissibilitàdell’appello spiegato dalla contribuente, bensì, ancor più in radice, a quelladella stessa azione giudiziaria esperita, reputata carente di unpresupposto processuale (l’esistenza di un atto autonomamenteimpugnabile dinanzi al giudice tributario).4.8 Nel descritto contesto, non può, quindi, fondatamente sostenersiche i giudici a quibus abbiano prima esaminato il merito dell’impugnazioneper poi rilevarne l’inammissibilità.Deve, invece, ritenersi che essi abbiano inteso inserire nellamotivazione della sentenza una ratio alternativa, di natura processuale,considerata idonea a sorreggere la decisione per l’ipotesi di accertataerroneità della prima, concernente il merito.4.9 Del resto, sia l’una sia l’altra non potevano che condurre al rigettodell’appello, non ricorrendo, nella specie, alcuna delle tassative ipotesi dirimessione della causa al primo giudice previste dall’art. 59 del d.lgs. n.546 del 1992 e non essendo contemplato nel giudizio di secondo grado,diversamente da quello di legittimità (arg. ex art. 382, ultimo comma,c.p.c.), l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il caso incui venga accertato che la causa non poteva essere proposta.Sovviene, in proposito, l’insegnamento di legittimità secondo il quale ilgiudice di appello che, sulla scorta di una diversa motivazione, pervengaalla stessa soluzione accolta dal primo giudice, respingendo comunque ladomanda dell’attore, non può che rigettare il gravame e confermare lasentenza impugnata, senza alcuna necessità di specificare nel dispositivoche la motivazione posta a base della sua pronuncia non è del tuttoidentica, in linea di diritto, a quella della detta sentenza (cfr. Cass. n.18044/2020, Cass. n. 1277/2024, Cass. n. 27738/2025).5. Tanto premesso, può ora procedersi allo scrutinio dei singoli motividi impugnazione.Numero registro generale 30377/2018Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 12382/2026Data pubblicazione 03/05/20265.1 Il primo è inammissibile, in quanto prospetta una violazioneprocessuale non presidiata da una sanzione di nullità.Come si è visto, nella concreta fattispecie la denunciata inosservanzadell’ordine logico delle questioni da trattare non si è risolta in altro chenella giustapposizione di due distinti percorsi motivazionali, ognuno deiquali idoneo a costituire il supporto della decisione assunta.6. Conviene, a questo punto, prendere in esame il terzo motivo, chemerito.6.1 Il motivo è infondato.6.2 Secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice ormaistabilizzatosi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazionedei redditi un credito d’imposta, l’azione per il relativo rimborso èsottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cuidecorrenza non incide il limite temporale stabilito dall’art. 36-bis del d.P.R.n. 600 del 1973 per il controllo cartolare delle dichiarazioni, poiché essonon priva il credito delle caratteristiche di liquidità e certezza alle qualitale decorrenza è ancorata ai sensi dell’art. 2935 c.c. (cfr. Cass. n.2416/2021, Cass. n. 32271/2022, Cass. n. 25412/2023, Cass. n.26122/2025).6.3 Al richiamato orientamento nomofilattico, al quale deve esseredato sèguito, si è correttamente uniformata la Commissione regionale,onde va esclusa la sussistenza del dedotto error in iudicando.7. L’accertata infondatezza della censura appena scrutinata rendeinammissibile, per quanto detto sopra, la doglianza inerente all’alternativaratio di natura processuale investita dal secondo motivo.8. Il ricorso va, pertanto, respinto.9. Le spese della presente fase processuale seguono la soccombenza esi liquidano come in dispositivo.10. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti dellaNumero registro generale 30377/2018Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 12382/2026Data pubblicazione 03/05/2026ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondereall’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 aprile 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]