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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 18652/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 418/2019depositata il 28/02/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del26/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rimessione al primogiudice per l'integrazione del contraddittorio.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026Uditi per i ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i ricorrentiincidentali l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].La presente lite riguarda una causa di divisione giudizialeiniziata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a beni del defunto genitoree acquistati in parti uguali, oltre che dall’attrice, dal fratello di leiVaccara Luigi.La causa è stata promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e FedericaVaccara, figli di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di fatto, enunziatodall’attrice nella citazione, secondo cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel1995, aveva donato la propria quota ai due figli.

Nel giudizio sonointervenuti i cessionari della quota di [OSCURATO:PERSONA] (attualiricorrenti), in forza di trasferimento operato in corso di causa.Il Tribunale ha disposto la divisione in due porzioni, che halato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro.Questi ultimi hanno proposto appello, che la Corte d’appello diPalermo ha in parte accolto, disponendo l’attribuzione delle porzionimediante estrazione a sorte.Queste, in sintesi, le ragioni della decisione.

La Corte d’appellodi Palermo, dopo aver richiamato i principi in materia dei requisiti diammissibilità dell’atto di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., èpassata a esaminare i singoli motivi di impugnazione; quindi, sullascorta di quei principi, ha ritenuto inammissibili le seguenti censure:a) la censura relativa al difetto di legittimazione ad causam e adprocessum e al difetto di interesse ad agire dell’attrice;b) la censura relativa alla nullità della citazione e degli atti diintegrazione del contraddittorio;Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026c) la censura con la quale si deduceva l’inammissibilità e irregolaritàdel progetto di divisione: in particolare la Corte di merito ha ritenutonon idoneo, ai fini del rispetto del requisito di specificità, «il genericoe onnicomprensivo rinvio da parte dell’appellante alle osservazionimosse dal consulente di parte».

La sentenza ha aggiunto, «quantoall’ostacolo che l’irregolare presenza di soppalchi comporterebbe alladivisione», che non erano state efficacemente censurate neanche leosservazioni, proposte dalla sentenza di primo grado, nella parte incui il Tribunale aveva riconosciuto che, nella specie, la presenza delsoppalco non pregiudicava la possibilità della divisione.d) la censura di omessa e/o erronea motivazione sulle richieste dirinnovazione della consulenza tecnica,La Corte d’appello ha poi ritenuto non potersi dare seguitoall’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dai convenuti conriferimento all’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti delBanco di Sicilia: la Corte di merito ha esaminato le vicende cheavevano coinvolto il [OSCURATO:SOCIETA] (fusioni e mutamento didenominazione) e ha concluso che la notificazione dell’atto diintegrazione del contraddittorio, operata con atto notificato il 23marzo 2009 nei confronti del nuovo [OSCURATO:SOCIETA]., erarituale, essendo stata eseguita nei confronti del «successore a titoloparticolare della banca cedente anche nei rapporti inerenti al creditoverso [OSCURATO:PERSONA] [...]».La sentenza ha poi esaminato la questione relativa allaconformità catastale degli immobili oggetto di divisione, introdotta incorso di causa, e ha opinato che al loro mancato accatastamento, sipotesse ovviare dando seguito al suggerimento del consulentetecnico, tramite la regolarizzazione della situazione catastale primaNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026della formale attribuzione in proprietà dei singoli cespiti aicompartecipi, a seguito del sorteggio.La Corte di merito, infine, ha ritenuto parzialmente fondata lacensura con la quale la parte appellante aveva lamentato omessa einsufficiente motivazione sulla domanda di assegnazione a FedericaVaccara dell’intera proprietà delle particelle 889, sub 4 e 5, e dellaparticella 890, sub

2. La Corte d’appello ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] concorrevano nella divisione come un'unica parte,in luogo del dante causa [OSCURATO:PERSONA]; essendo i beni divisibili e inpresenza di quote uguali, all’assegnazione delle parti occorrevaprocedere mediante estrazione a sorte.

Il primo giudice avevaderogato a tale criterio sulla base di argomenti incongrui (e cioèl’adesione al progetto da parte dell’attrice e la disuguaglianza dellequote, che invece non sussisteva essendo gli appellanti concorrenticollettivamente per una quota uguale a quella originariamente diestrazione a sorte dei lotti, da eseguirsi su istanza di parte dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza e dopo l’aggiornamento, a curadi parte, delle planimetrie e dei dati catastali dei beni da attribuire inproprietà esclusiva, «onde allinearli alla situazione di fatto».Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoaffidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi.Le parti hanno depositato memoria.Con ordinanza interlocutoria del 13 maggio 2025, il Collegio hasollevato d’ufficio una questione riguardante i riflessi della morte diNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026Luigi [OSCURATO:PERSONA], già chiamato nel giudizio per l’integrazione delcontraddittorio in primo grado.Le parti, nel termine accordato con l’ordinanza, hannodepositato le loro osservazioni sulla questione sopra indicata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Per evidenti ragioni di priorità logica è opportuno partiredall’esame del primo motivo del ricorso incidentale, che pone unaquestione procedurale (estinzione del giudizio) potenzialmenteassorbente.

Con tale motivo si denunzia infatti la mancatadeclaratoria di estinzione del processo, a causa della mancatatempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del creditoreiscritto [OSCURATO:SOCIETA].Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha esaminato le vicende riguardanti lafusione per incorporazione del [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA].; ciòposto, ha concluso nel senso della validità della notificazione dell’attodi integrazione del contraddittorio, avvenuta il 23 marzo 2009 neiconfronti del nuovo [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto eseguita neiconfronti del «successore a titolo particolare della banca cedenteanche nei rapporti inerenti al credito verso [OSCURATO:PERSONA] [...]».I ricorrenti incidentali ritengono che tale notificazione, eseguitapresso lo studio «dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che presso la sede delBanco di Sicilia», non sia stata idonea a integrare il contraddittorionei confronti del terzo.

L’affermazione, in questi termini, non esprimealcun significato giuridicamente rilevante, non risultando chiarite leragioni per cui una tale notificazione sia da considerare irregolare.Sono poi richiamati i principi che vietano di prorogare i terminiperentori accordati per l’integrazione del contraddittorio; tuttavia,Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026ancora una volta non si chiarisce la rilevanza di tali principi nellavicenda in esame.È consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n.6014/2019; n. 22880/2017; n. 12664/2012; n. 20405/2006) che ladeduzione con il ricorso per cassazione di un error in procedendoesige che, preliminare ad ogni altro esame, sia quello concernentel'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è statoesposto, in quanto l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio presuppone l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare i fatti processualialla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare ilrispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 29495/2020;n. 3612/2922).

Il ricorrente non ha invece assolto a tale onere.2.

Ciò premesso, può passarsi all’esame del ricorso principale.

Ilprimo motivo denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c.: la Corted’appello, nonostante abbia condiviso il rilievo circa l’inammissibilitàdell’atto di appello, non ne ha poi tratto le debite implicazioni,omettendo di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

Ilsecondo motivo denunzia violazione dell’art. 276 c.p.c.: la Corted’appello, seguendo l’ordine legale delle questioni, avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’appello, senza entrare nel meritodell’impugnazione.I primi due motivi del ricorso principale, da esaminarecongiuntamente, sono manifestamente infondati.

Essi suppongonoche la Corte d’appello, avendo preliminarmente rilevato che l’atto diimpugnazione sollevava problemi di ammissibilità, avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’appello.

La censura trascuraNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motiviè legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investa l'interocontenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno opiù motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali,l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamenteformulati nel medesimo atto, legittima la declaratoriad'inammissibilità dell'appello per questi motivi soltanto e nondell'appello nella sua interezza (Cass. n. 15071/2012).La Corte di merito, come risulta dalla precedente esposizione, siè attenuta a tale modo di procedere.

Ha richiamato i principi in temadi specificità dei motivi di appello, ha esaminato le singole censure,distinguendo quelle ritenute prive dei necessari requisiti di specificità,dalle altre che non presentavano tale carenza.3.

Il terzo motivo del ricorso principale denunzia violazionedegli artt. 112, 345 e 346 c.p.c.: la Corte d’appello ha omesso dipronunziare sulla domanda di rigetto in rito dell’appello, per poidecidere su una domanda (quella volta a disporre l’estrazione a sortedei lotti) mai proposta dagli appellanti, che, con il richiederel’assegnazione delle porzioni oggi intestate ai signori Sardo, avevanointeso esercitare il retratto successorio; d’altra parte, tale richiesta,formulata solo con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. eratardiva e in ogni caso era stata rinunziata, in quanto non riproposta insede di precisazione delle conclusioni e non riproposta neanche inappello, se non genericamente mediante rinvio.Il motivo, il quale riflette anch’esso l’erronea convinzione che laCorte d’appello non potesse scindere, nell’ambito dei motivi, fra quelliidonei e quelli non idonei, suppone che, nel disporre l’estrazione asorte dei lotti, la Corte di merito abbia accolto una specifica domandaNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026di parte.

Al contrario, l’estrazione a sorte dei lotti nel giudizio divisorionon riflette la proposizione di un autonomo capo di domanda, macostituisce il criterio legale di attribuzioni delle porzioni uguali, la cuiapplicabilità è rimessa al giudice, il quale dispone in tal senso, nelconcorso dei presupposti, a prescindere da una specifica istanza diparte.

Questa, seppure formulata, non condiziona il potere del giudicedi disporre il sorteggio; analogamente, l’assenza di una tale domandanon consente, per ciò solo, al giudice di derogare al criterio legale inlinea di principio imposto dalla parità delle quote.Risulta dalla decisione impugnata che, fra le tante censure, fudedotta quella di “omessa e/o insufficiente motivazione sulladomanda di assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’intera proprietàdelle unità immobiliari identificate dalle particelle 889, sub 4 e 5, e890, sub 2, come richiesto dalla predetta convenuta nella memoria exart. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.”Una tale censura, invocando l’applicazione di un diverso criteriodivisorio, e cioè l’attribuzione unitaria dell’intero in luogo dellaripartizione in natura, metteva, per ciò solo, interamente indiscussione il progetto approvato in primo grado, che aveva operatola ripartizione in natura con attribuzione diretta, senza ricorrere cioèal criterio del sorteggio.I giudici d’appello non hanno dato corso a tale istanza dil’indivisibilità in natura dell’intero compendio; tuttavia, hanno presospunto da essa per disporre l’adozione del criterio del sorteggiolegalmente previsto in caso di parità delle quote, ritenendo che leNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026ragioni della deroga del criterio, individuate dal primo giudice, nonfossero pertinenti.Tale modo di procedere non è tuttavia corretto. [OSCURATO:PERSONA], una volta constatato che l’istanza di attribuzione unitariadell’intero compendio non poteva essere accolta, in assenza diqualsiasi censura sul criterio adottato per l’attribuzione delle porzioniuguali, doveva limitarsi a confermare il progetto così come approvatodal primo giudice.Il motivo, pertanto, va accolto e il giudice di rinvio dovrà«in tema di divisione giudiziale, se il giudice di primo grado, nelconcorso fra condividenti (o gruppi di condividenti) titolari di quoteuguali, abbia derogato al criterio del sorteggio, procedendoall’attribuzione diretta delle porzioni, l’adozione del sorteggio in gradod’appello è consentita solo in presenza di specifica censura riferita alcriterio seguito dal primo giudice nell’attribuzione, non essendosufficiente una contestazione avente un diverso contenuto e unadiversa finalità (ad esempio un contestazione della divisibilità innatura, che sia stata disattesa in sede di gravame)».4.

Il quarto motivo del ricorso principale denunzia violazionedell’art. 729 c.c.

La Corte d’appello ha disposto l’estrazione a sorteintendendo il criterio come vincolante in termini assoluti, senzaconsiderare che, nella specie, esistevano valide ragioni che negiustificavano la deroga, stante l’adibizione di una parte dell’immobilealla gestione di un ristorante.Il quarto motivo del ricorso principale è assorbitodall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/20265.

Tornando al ricorso incidentale, col secondo motivo sidenunzia violazione degli artt. 726 cc, 113 e 116 cpc nonché 17 dellalegge 28 febbraio 1985 n. 7 (così testualmente, n.d.r.) e insufficientee contraddittoria motivazione perché la Corte d’appello hariconosciuto che non fossero di impedimento alla divisione gli abusiedilizi e la difformità catastale.Il motivo è inammissibile relativamente agli abusi edilizi, perchécensura nel merito una decisione che invece, sul punto, si è esauritain rito con la declaratoria di inammissibilità della censura (Cass. n.24550/2023).Il motivo è invece fondato relativamente al difetto di conformitàcatastale.

La Corte d’appello ha riscontrato la carenza di talerequisito, che si atteggia quale condizione dell’azione (Cass. n.27531/2025; Cass. n. 18043/2020; n. 34100/2025), ma ha ritenutodi potere ovviare all’inconveniente, imponendo la regolarizzazione invista del sorteggio.

Tenuto conto che la sentenza sul punto è statariformata va da sé che l’escamotage impiegato dalla Corte d’appellonon è percorribile (senza che sia qui necessario indagare se ilmedesimo sia percorribile in senso assoluto); pertanto si impone sulpunto un nuovo esame, essendo venuto meno il divario temporale fraapprovazione del progetto, già operato con la sentenza, e attribuzionedelle porzioni, rinviata alla successiva fase del sorteggio dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza.6.

Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia – sotto ilprofilo della violazione degli artt. 112, 116 e 789 cpc nonché 727 cc eancora della violazione dell’art. 164 comma 4 cpc - che la sentenzaha ritenuto fattibile una divisione che non poteva essere realizzata neitermini ipotizzati dal progetto di divisione, in particolare perché iNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026convenuti non erano titolari in eguale misura dei beni dividendi: inbase all’atto di donazione, essi erano proprietari per il 25% ciascunodelle unità immobiliari iscritte al N.C.E.U. al foglio 233, particella 890sub 4 e 5, in forza di donazione dell’11 ottobre 1995, mentre la solaal foglio 223, particella 889, sub 2.Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza suquesto punto deve essere corretta.La Corte d’appello ha ritenuto che i condividenti, attualiricorrenti incidentali, fossero titolari, collettivamente, della quota giàspettante al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA].

In questi termini la Corted’appello ha considerato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] qualiacquirenti a titolo particolare dell’intera quota astratta di proprietà giàspettante a [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, in altra parte della sentenza,sono però richiamati i diversi principi in tema di atti di disposizioni delsingolo compartecipe aventi per oggetto non la quota astrattadell’intero oggetto di comunione, ma la quota di singoli beni delcompendio.

La distinzione, sul piano degli effetti, è così definita dallagiurisprudenza della Corte: «Con riguardo alla comunione pro indivisol'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determinal'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cuil'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con laconseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolaredell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento dellacomunione a norma dell'art. 1111 c.c. nell'assunta qualità dipartecipante.

Qualora, invece, il comproprietario disponga di unsingolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nellacomunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì soloNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a farparte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cuiall'art. 1111 c.c., potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei dirittiaccordatigli dall'art. 1113 c.c.» (Cass. n. 8315/1990).In altre parole, sulla base del su richiamato insegnamento,l’alienazione da parte di uno dei comproprietari della propria quotaaritmetica sul singolo bene oggetto della comunione non importa cheuna parte del bene esca dalla massa, né che comunque se nerestringa la sua quota aritmetica e l’alienante perda la comproprietàdel bene stesso (Cass. n. 4831/2019).

La ragione di tale regola, percui non si può riconoscere l’immediata efficacia di una similealienazione, come è stato lucidamente evidenziato dalla dottrina, èche non si può costringere gli altri a una doppia divisione, cosa cheavverrebbe se l’iniziativa del singolo potesse sortire l’effetto dimodificare il concorso su uno dei beni del complesso.

L’atto, pertanto,in questo caso, non ha immediata efficacia traslativa, ma soggiacealla disciplina dell'art. 757 c.c. (Cass. n. 3959/1983), essendodestinato a divenire efficace o inefficace, a seguito della divisione,secondo che l’oggetto alienato rientri o non rientri nell’assegnazionefatta all’alienante (Cass. n. 1966/1990; n. 9543/2002; n. 3385/2007;n. 10746/2008).

Fermi restando, nel concorso dei presupposti, irimedi contrattuali fra le parti del negozio di alienazione, in attesa chela divisione sciolga l’incertezza sulla sorte dell’alienazione, laposizione dell’alienante, e di riflesso la posizione degli altriconcorrenti, rimangono quelle originarie su tutti beni dellacomunione, che sono divisi unitariamente secondo quanto prescrivel’art. 727 c.c.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ciò posto, l’affermazione della Corte di merito, in ordine alconcorso degli aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] per la quota del 50% giàspettante al loro dante causa, mentre è corretta nella prospettivadell’alienazione della quota astratta, non lo è invece nella prospettiva,evocata nella stessa sentenza, dell’alienazione della quota su singolibeni.

Tale prospettiva è quella sostenuta in questa sede dai ricorrentiincidentali, i quali riprendono quanto già sostenuto nelle fasi di meritoe in particolare nell’atto di appello.Con l’atto di donazione del 1995 [OSCURATO:PERSONA] non donò aipropri figli la quota indivisa dell’intero oggetto di comunione, ma laquota di ½ degli immobili distinti in catasto al foglio 233, particella889, sub 4 e 5, e particella 890 sub 2, mentre rimase di sua proprietàla quota dell’immobile distinto in catasto al foglio 889 sub 2, che fudonata alla sola [OSCURATO:PERSONA] con atto del 23 aprile 2007.Il condividente, il quale disponga separatamente dei benioggetto di comunione nei termini sopra indicati, non dispone dellapropria quota astratta di comunione, ma dispone di diritti che glispettano su singoli beni.

A tale rilievo, già sufficiente per affermareche gli atti di alienazione di cui sopra, intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] e ifigli, non avevano modificato la compagine dei condividenti, si deveaggiungere che le Sezioni unite di questa Suprema corte, con lasentenza n. 8626 del 2016, hanno riconosciuto la nullità delladonazione della quota di un singolo bene facente parte di unacomunione ereditaria, che è considerata bene altrui.In applicazione dei principi di cui sopra, la divisione dovevapertanto svolgersi nei confronti degli aventi causa di Vaccaradell’alienante, e di [OSCURATO:PERSONA], in quanto le alienazioni da questiNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026posti in essere non avevano medio tempore reso i figli condividenti alposto dell’alienante.La sentenza, invece, con insanabile contraddizione, da un lato,assume che il trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] ai figli non aveva avutoefficacia reale, dall’altro, considera i cessionari come titolaricollettivamente della quota del medesimo [OSCURATO:PERSONA] in forza deltrasferimento: il che è una contraddizione dei termini, che tradisce unpalese errore di diritto.

Tuttavia, è altrettanto eccessiva la pretesadegli attuali ricorrenti incidentali, i quali vorrebbero considerare nullala domanda iniziale, sostenendo che l’attrice avrebbe dovuto proporredistinte domande per i due beni oggetto delle diverse donazioni.Infatti, una tale diversificazione equivale a riconoscere che quegli attiavevano avuto efficacia reale, trasferendo separatamente la quotadell’alienante sui singoli beni comuni: ma una tale conclusione iprincipi sopra indicati non consentono, anche a voler prescinderedalla nullità del titolo con il quale è stata trasferita la quota (Cass.,S.U., n. 8626 del 2016).Nel quadro sopra descritto la divisione doveva svolgersi neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in effetti, è stato chiamato perl’integrazione del contraddittorio in primo grado.

Essendo LuigiVaccara deceduto in corso di causa, al suo posto non subentravano idonatari, ma gli eredi.La Corte d’appello, in palese violazione di tali principi, haoperato una divisione, attribuendo, in via immediata ab origine, laveste di condividenti ai donatari in forza della donazione, mentre talequalità di condividenti i donatari avrebbero potuto assumere solodopo la morte del donante.

Ma a quel punto la qualità in ipotesiNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026rilevante sarebbe quella di erede del donante, non di avente causa atitolo particolare in forza di alienazione.Si innesta in questa fase della ricostruzione la problematicaoggetto dell’ordinanza interlocutoria, con la quale si rilevava essere«poi ovvio che, se gli eredi fossero altri, o vi fossero altri eredi inaggiunta ai figli donatari, tutti avrebbero diritto di concorrerecollettivamente nella divisione al posto del condividente deceduto».Nel dibattito processuale innescato dall’ordinanza interlocutoria,i ricorrenti principali hanno fatto presente che i donatari, chiamati allasuccessione del genitore [OSCURATO:PERSONA] in concorso conElisabetta Iannazzo, avevano rinunziato all’eredità, con atto di notaiodell’11 gennaio 2013, inserito nel Registro delle successioni presso ilTribunale di Marsala.I ricorrenti principali non disconoscono che [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniVaccara, a seguito della riassunzione, si sono qualificati «come eredinel presente giudizio» (pag. 4 delle osservazioni scritte); tuttavia,essi sostengono che ciò non comporta la revoca della rinunzia, chenon potrebbe essere fatta tacitamente; inoltre (continuano i ricorrentiprincipali), seppure fosse consentita la revoca tramite una successivaaccettazione, bisogna considerare che l’accettazione nella speciesarebbe intervenuta oltre dieci anni dalla morte, quando il diritto diaccettare l’eredità si era oramai prescritto per il decorso del terminestabilito dall’art. 480 c.c.

Secondo i ricorrenti principali, la situazionesopra descritta imporrebbe la cassazione della sentenza impugnata,con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo perl’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia deldemanio divenuta erede automaticamente senza bisogno diaccettazione ex art. 586, comma 1, c.c.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026Secondo l’opinione pressoché unanime, con la rinunziaall’eredità, il chiamato non perde definitivamente il diritto di accettarel’eredità, ma si determina nel frattempo un periodo di coesistenza deldiritto di accettazione dell’eredità, a favore tanto del chiamatorinunziante quanto dei successivi chiamati, con relativa persistenzaquindi della delazione del rinunziante, accanto a quella dei chiamati digrado successivo (Cass. n. 1403/2007).

Anche se la rubrica dell’art.525 c.c. parla di revoca della rinunzia, non è ivi prevista in sensoproprio una revoca, che dovrebbe limitarsi a eliminare gli effetti dellarinunzia reintegrando il rinunziante nella titolarità della situazione didelazione, quanto piuttosto la mera possibilità da parte delrinunziante di effettuare ancora atto di accettazione (Cass. n.1938/1977; n. 8912/1998; n. 4745/2003).

Si deve immediatamenteaggiungere che per valutare l’effetto della revoca della rinunziaoccorre considerare soltanto la forma dell’accettazione dell’eredità,che è possibile mediante qualsiasi inequivoca manifestazione divolontà, espressa o tacita.Nella giurisprudenza di questa Corte è stato talvolta affermatoun principio diverso, il quale parte dalla considerazione che «larinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, medianteil quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla.

Ilcompimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed ilrinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato(cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dallalettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 c.c.

L'effetto primaindicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenutoacquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciònon si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto diNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice.

Inconsiderazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, giàrichiamato, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una formasolenne.

La legge indica che essa "deve farsi con dichiarazionericevuta da un notaio o dal cancelliere [...] e inserita nel registro dellesuccessioni.

Si è affermato che, ai sensi dell'art. 519 c.c., ladichiarazione di rinunzia all'eredità non può essere sostituita neancheda una scrittura privata autenticata.

La forma suddetta è a pena dinullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c., rientra tra leprevisioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350 c.c., n.13, (Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013)» (così testualmente Cass. n.37927/2022).La ricostruzione è sfociata nella seguente massima: «Nelsistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunziaall'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove nesopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunziadeve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti anotaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), conla conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile».Il principio, enucleato sulla base di precedenti di questa Corte(Cass. n. 4846/2003; n. 21014/2011; n. 395/2014) e condiviso neglistessi termini da pronunzie successive (Cass. n. 15301/2025; n.6803/2026), potrebbe lasciare trasparire l’idea che la revoca siaconcepita non quale effetto dell’accettazione, ma come un atto a sé, ilcui compimento dovrebbe far tornare il rinunziante-revocante nellaposizione di chiamato.

Una tale affermazione, tuttavia, non si ritrovanei precedenti in esame, che su questo punto non si discostano daltradizionale modo di concepire la revoca della rinunzia all’eredità, laNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026quale altro non è se non un’accettazione (successiva) dell’eredità, chepone nel nulla gli effetti della precedente rinunzia.Consegue da questa constatazione che il principio accolto dallagiurisprudenza in esame, secondo il quale «una revoca tacita dellarinunzia è inammissibile», non va riferito alla revoca, maall’accettazione: la revoca si realizza con l’accettazione, ma questadovrebbe tradursi in una dichiarazione espressa che, con altrettantachiarezza, revochi la precedente rinunzia.

La giurisprudenza inesame, peraltro, non arriva a dire che l’accettazione espressapostuma, anche se fatta puramente e semplicemente, dovrebbeavere la stessa forma dell’atto di rinunzia.

È il caso di rimarcare che,ex art. 475 c.c., l’accettazione espressa deve essere fatta per attoscritto, che non deve essere necessariamente un atto pubblico,potendo trattarsi anche di scrittura privata (Cass. n. 19711/2020; n.4426/2009; n. 9782/1995).

Sul piano pratico, tranne il caso che siafatta con beneficio di inventario, l’accettazione espressa, anche secongiunta a una formale dichiarazione di revoca della precedenterinunzia, potrebbe rimanere ignota ai terzi e ai chiamati in subordineallo stesso modo di un’accettazione tacita dell’eredità.In verità, se si condivide la premessa che la revoca dellarinunzia non è un atto autonomo, ma l’effetto dell’accettazione, èinevitabile concludere che l’accettazione vale a comportare la revocaalla sola condizione che abbia i requisiti posti dalla legge per tale atto.Ancorché la rinunzia risulti da dichiarazione inserita nel registro dellesuccessioni, non si deve quindi escludere la validità anche diun’accettazione tacita dell’eredità.Tale conclusione, d’altronde, è stata chiaramente espressodalla giurisprudenza risalente di questa Corte, alla quale il CollegioNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026intende prestare incondizionata adesione: «La revoca della rinunciaall'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto ilprofilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effettodella sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte delrinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontrodella validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essaespressa o tacita» (Cass. n. 3457/1884; Cass. n. 1938/1977).Chiarito che la revoca è implicita nella successivamanifestazione della volontà di accettare, comunque questa sia statafatta, deve piuttosto rimarcarsi che si deve trattare comunque diaccettazione, con esclusione delle ipotesi di acquisto senzaaccettazione ex art. 485, ultimo comma, c.c. ed ex art. 527 c.c.Ciò si spiega perché il rinunziante perde il potere di gestioneconservativa di cui all’art. 460 c.c. e con esso perde anche il diritto dipossedere i beni ereditari, che, se da lui posseduti, dovranno essererestituiti agli ulteriori chiamati.

L’eventuale situazione possessoria incui continui a versare il rinunziante non rileva dunque ai finidell’acquisto legale dell’eredità, salvo che, in determinati casi,l’ulteriore permanenza nel possesso possa essere interpretata comeaccettazione tacita dell’eredità e come conseguente revoca della fattarinunzia (Cass. n. 1319/1958).

Nemmeno si deve escludere lapossibilità di nomina di un curatore dell’eredità giacente.Tanto basta per ritenere che, nel caso in esame, deceduto LuigiVaccara, il contraddittorio sia stato instaurato correttamente neiconfronti dei due figli, inizialmente convenuti nel giudizio nella diversaveste sopra indicata, i quali, come riconoscono anche i ricorrentiprincipali, si sono qualificati come eredi (Cass. n. 6070/2012; n.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/202613599/2016), spendendo tale qualifica anche nella presente fase dilegittimità.In verità, come risulta dalla precedente esposizione, i ricorrentiprincipali, nelle loro osservazioni scritte, in aggiunta al rilievo dellasupposta inammissibilità della revoca tacita della rinunzia all’eredità,hanno agitato la questione della tardività dell’accettazione, rispetto altermine di prescrizione: è vero infatti che, ex art. 525 c.c., avvenutala rinunzia, il primo presupposto perché il rinunziante possa ancoraaccettare è che il relativo diritto non sia ancora prescritto.Il punto merita di essere approfondito e l’analisi deve muoveredal principio, riconosciuto da questa Corte, secondo il quale unchiamato all’eredità può acquisire la qualità di erede per accettazioneespressa o tacita dell’eredità anche dopo il decorso del termine diprescrizione, «quando nessuno degli interessati sollevitempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n. 12646/2020;n. 3529/1969).Mentre l'art. 950 c.c. 1865 privava l'erede rinunziante dellafacoltà di accettare l'eredità quando questa fosse stata accettata daun altro chiamato, l'art. 525 c.c. dispone che, entro il termine diprescrizione del diritto di accettare l’eredità, i chiamati che vi hannorinunziato possono sempre accettarla, «se non è già stata acquistatada altro dei chiamati».L'art. 525 c.c. presuppone l'esistenza di altri chiamati, delmedesimo ordine o in subordine al rinunziante, ai quali la delazioneeredità «acquistata» da altro dei chiamati, anziché «accettata», perincludere i casi in cui l'eredità rinunziata è acquistata da un altrochiamato indipendentemente dall'accettazione, ad esempio, quandoNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati inconcorso con il rinunziante abbia accettato l’eredità.

In questo caso,infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresceautomaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e larinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.).

Questo effettosi spiega perché, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chiabbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l’eredità (Cass. n.8021/2012, n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che icoeredi abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata; Cass.n. 29146/2022).Senza che sia minimamente necessario indagare sui rapporti frala successione dello Stato e l’eredità giacente (se non per ribadire cheil Collegio condivide la tesi, già accolta dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la previsione dell'art. 528 c.c., che fa luogoalla giacenza dell’eredità quando il chiamato non ha accettato e non ènel possesso di beni ereditari, comprende anche l'ipotesi in cui ilchiamato sia ignoto: Cass n. 2274/1972; n. 2069/1973; n.3087/1987), ai fini che qui interessano, è sufficiente fermarsi allaconsiderazione, largamente condivisa, che la formula dell’art. 525 c.c.per la quale, entro il termine di prescrizione del diritto di accettarel’eredità, i chiamati che vi hanno rinunziato possono sempreaccettarla, «se non è già stata acquistata da altro dei chiamati», nonè idonea a comprendere l'acquisto dello Stato.

È vero che l'art. 586parla di delazione anche per lo Stato: ma in questa ipotesi ladelazione si identifica con l'acquisto, non è l'aspetto oggettivo edinamico di un effetto preliminare di cui l'aspetto soggettivo è lavocazione all'eredità.

Lo Stato non assume propriamente la veste di«chiamato» (la quale implica i poteri di cui all'art. 460 c.c.), posto cheNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026il suo acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione esenza possibilità di rinunzia.La rinunzia del chiamato, quindi, non determina l’immediatoacquisto dello Stato, ma dà luogo a una situazione di giacenza, di cuisi verificano i presupposti perché il rinunziante conserva il diritto diaccettare e lo può esercitare finché non sia prescritto.

La rinunzia èirretrattabile solo dopo la scadenza del termine di prescrizione deldiritto di accettare l’eredità, che segna il momento nel quale l’ereditàè acquistata ipso iure dallo Stato.Su tutto ciò si può convenire, ma rimane comunque ferma lanecessità che la prescrizione sia eccepita dallo Stato, non essendoquest’ultima rilevabile d’ufficio (Cass. n. 11814/2020; n.20147/2013; n. 8134/2008).È vero anche che, in mancanza di ogni limitazione, laprescrizione del diritto di accettare l’eredità, stabilita dall’art. 480c.c., può essere eccepita non solo dagli ulteriori chiamati, ma opera afavore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa eccezione,anche se estraneo all’eredità, e può farsi valere contro qualunquechiamato all’eredità medesima.

Occorre nello stesso tempoconsiderare che, secondo la regola generale dell'art. 2939 c.c., lalegittimazione a proporre l’eccezione di prescrizione è concessa, inluogo della parte, non già a qualsiasi terzo, ma bensì a quei terzi cheabbiano un interesse meritevole di tutela.

L’interesse tutelato èidentificato dalla giurisprudenza di questa Corte con la formulasecondo la quale deve trattarsi di un interesse giuridico inerente aspecifici rapporti tra la parte e il terzo e non di un mero interessemateriale di fatto, consistente in una utilità che il terzo,indipendentemente da un qualsiasi rapporto col soggetto titolare, siNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026ripromette di conseguire da una situazione eventualmente prodottasia favore di altri (Cass. n. 2099/1971; n. 893/1977; n. 1909/1968).In particolare, con riferimento alla prescrizione del diritto diaccettare l’eredità, è stato riconosciuto che la prescrizione può essereopposta:-da colui che sia nel possesso dei beni, senza bisogno che a suofavore sia maturata l’usucapione (Cass. n. 1017/1977; n. 314/1985;n. 9901/1995; n. 9980/2018);-da tutti coloro che abbiano interesse alla definizione dei rapporticonseguenti alla apertura della successione, e, in particolare, dalcuratore del fallimento, quale amministratore del patrimonio delfallito, in cui è compreso anche ogni diritto ereditario di quest'ultimo(Cass. n. 1596/1979).Nel caso in esame, il problema della prescrizione non si ponenei rapporti fra i successibili, ma è insorto, a seguito di rilievod’ufficio, nell’ambito di un giudizio di divisione nel corso del quale èintervenuta la morte di uno dei compartecipi.

È importantesottolineare che chi propone l’eccezione non rivendica diritti sullaquota che già apparteneva al comproprietario deceduto, nél’eccezione mette in discussione il fatto che, deceduto ilcomproprietario, la quota di lui sia destinata a essere acquistatadall’erede, nei cui confronti dovrà svolgersi la divisione.

L’eccezionesolleva solo il problema dell’identità dell’erede.I ricorrenti sostengono che l’eredità è stata acquistata dalloStato, posto che la revoca della rinunzia, ad opera dei figli del decuius chiamati all’eredità, sarebbe avvenuta tardivamente.

In questosenso, però, è inevitabile concludere che l’eccezione non è sorrettada un interesse meritevole di tutela nel senso sopra indicato.

Non èNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026infatti individuabile una situazione di vantaggio dei terzicomproprietari, suscettibile di essere pregiudicata dal subingressonella comunione, in luogo dello Stato, di coloro i quali avevano in unprimo tempo rinunziato all’eredità del comproprietario deceduto.

Sirimane, in altre parole, nell’ambito delle situazioni di fatto, che nonabilitano i terzi a eccepire la prescrizione in un rapporto successoriodel quale non sono parti.

Quanto finora detto consente di rigettarel’eccezione senza che si renda necessario un accertamento in fatto sultempo in cui è effettivamente avvenuta la revoca.

Un taleaccertamento riguarda, in ipotesi, i profili attinenti al rapporto fra irinunzianti e gli altri soggetti del rapporto successorio, compreso loStato, profili che sono estranei al presente giudizio.terzo motivo del ricorso incidentale, che deve essereconseguentemente rigettato.Seppure sulla base di considerazioni diverse da quelle cheemergono dalla sentenza impugnata e rilevate d’ufficio, nellasituazione delineatasi nella causa il concorso nella divisione è unconcorso per quote uguali fra due gruppi: gli aventi causa di VaccaraIn conclusione, tirando le fila del discorso, deve essere accolto ilterzo motivo del ricorso principale e, nei limiti di cui in motivazione, ilsecondo motivo del ricorso incidentale, rigettati i restanti motivi deiricorsi principale e incidentale.La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti ela causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello diPalermo in diversa composizione anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e, nei limiti dicui sopra, il secondo motivo del ricorso incidentale; rigetta i restantimotivi del ricorso principale e incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi del ricorso principale e incidentaleaccolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Palermo, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 marzo 2026.Il giudice estensore Il presidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 418/2019depositata il 28/02/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del26/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rimessione al primogiudice per l'integrazione del contraddittorio.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026Uditi per i ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i ricorrentiincidentali l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].La presente lite riguarda una causa di divisione giudizialeiniziata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a beni del defunto genitoree acquistati in parti uguali, oltre che dall’attrice, dal fratello di leiVaccara Luigi.La causa è stata promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e FedericaVaccara, figli di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di fatto, enunziatodall’attrice nella citazione, secondo cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel1995, aveva donato la propria quota ai due figli. Nel giudizio sonointervenuti i cessionari della quota di [OSCURATO:PERSONA] (attualiricorrenti), in forza di trasferimento operato in corso di causa.Il Tribunale ha disposto la divisione in due porzioni, che halato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro.Questi ultimi hanno proposto appello, che la Corte d’appello diPalermo ha in parte accolto, disponendo l’attribuzione delle porzionimediante estrazione a sorte.Queste, in sintesi, le ragioni della decisione. La Corte d’appellodi Palermo, dopo aver richiamato i principi in materia dei requisiti diammissibilità dell’atto di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., èpassata a esaminare i singoli motivi di impugnazione; quindi, sullascorta di quei principi, ha ritenuto inammissibili le seguenti censure:a) la censura relativa al difetto di legittimazione ad causam e adprocessum e al difetto di interesse ad agire dell’attrice;b) la censura relativa alla nullità della citazione e degli atti diintegrazione del contraddittorio;Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026c) la censura con la quale si deduceva l’inammissibilità e irregolaritàdel progetto di divisione: in particolare la Corte di merito ha ritenutonon idoneo, ai fini del rispetto del requisito di specificità, «il genericoe onnicomprensivo rinvio da parte dell’appellante alle osservazionimosse dal consulente di parte». La sentenza ha aggiunto, «quantoall’ostacolo che l’irregolare presenza di soppalchi comporterebbe alladivisione», che non erano state efficacemente censurate neanche leosservazioni, proposte dalla sentenza di primo grado, nella parte incui il Tribunale aveva riconosciuto che, nella specie, la presenza delsoppalco non pregiudicava la possibilità della divisione.d) la censura di omessa e/o erronea motivazione sulle richieste dirinnovazione della consulenza tecnica,La Corte d’appello ha poi ritenuto non potersi dare seguitoall’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dai convenuti conriferimento all’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti delBanco di Sicilia: la Corte di merito ha esaminato le vicende cheavevano coinvolto il [OSCURATO:SOCIETA] (fusioni e mutamento didenominazione) e ha concluso che la notificazione dell’atto diintegrazione del contraddittorio, operata con atto notificato il 23marzo 2009 nei confronti del nuovo [OSCURATO:SOCIETA]., erarituale, essendo stata eseguita nei confronti del «successore a titoloparticolare della banca cedente anche nei rapporti inerenti al creditoverso [OSCURATO:PERSONA] [...]».La sentenza ha poi esaminato la questione relativa allaconformità catastale degli immobili oggetto di divisione, introdotta incorso di causa, e ha opinato che al loro mancato accatastamento, sipotesse ovviare dando seguito al suggerimento del consulentetecnico, tramite la regolarizzazione della situazione catastale primaNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026della formale attribuzione in proprietà dei singoli cespiti aicompartecipi, a seguito del sorteggio.La Corte di merito, infine, ha ritenuto parzialmente fondata lacensura con la quale la parte appellante aveva lamentato omessa einsufficiente motivazione sulla domanda di assegnazione a FedericaVaccara dell’intera proprietà delle particelle 889, sub 4 e 5, e dellaparticella 890, sub 2. La Corte d’appello ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] concorrevano nella divisione come un'unica parte,in luogo del dante causa [OSCURATO:PERSONA]; essendo i beni divisibili e inpresenza di quote uguali, all’assegnazione delle parti occorrevaprocedere mediante estrazione a sorte. Il primo giudice avevaderogato a tale criterio sulla base di argomenti incongrui (e cioèl’adesione al progetto da parte dell’attrice e la disuguaglianza dellequote, che invece non sussisteva essendo gli appellanti concorrenticollettivamente per una quota uguale a quella originariamente diestrazione a sorte dei lotti, da eseguirsi su istanza di parte dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza e dopo l’aggiornamento, a curadi parte, delle planimetrie e dei dati catastali dei beni da attribuire inproprietà esclusiva, «onde allinearli alla situazione di fatto».Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoaffidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi.Le parti hanno depositato memoria.Con ordinanza interlocutoria del 13 maggio 2025, il Collegio hasollevato d’ufficio una questione riguardante i riflessi della morte diNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026Luigi [OSCURATO:PERSONA], già chiamato nel giudizio per l’integrazione delcontraddittorio in primo grado.Le parti, nel termine accordato con l’ordinanza, hannodepositato le loro osservazioni sulla questione sopra indicata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per evidenti ragioni di priorità logica è opportuno partiredall’esame del primo motivo del ricorso incidentale, che pone unaquestione procedurale (estinzione del giudizio) potenzialmenteassorbente. Con tale motivo si denunzia infatti la mancatadeclaratoria di estinzione del processo, a causa della mancatatempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del creditoreiscritto [OSCURATO:SOCIETA].Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha esaminato le vicende riguardanti lafusione per incorporazione del [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA].; ciòposto, ha concluso nel senso della validità della notificazione dell’attodi integrazione del contraddittorio, avvenuta il 23 marzo 2009 neiconfronti del nuovo [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto eseguita neiconfronti del «successore a titolo particolare della banca cedenteanche nei rapporti inerenti al credito verso [OSCURATO:PERSONA] [...]».I ricorrenti incidentali ritengono che tale notificazione, eseguitapresso lo studio «dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che presso la sede delBanco di Sicilia», non sia stata idonea a integrare il contraddittorionei confronti del terzo. L’affermazione, in questi termini, non esprimealcun significato giuridicamente rilevante, non risultando chiarite leragioni per cui una tale notificazione sia da considerare irregolare.Sono poi richiamati i principi che vietano di prorogare i terminiperentori accordati per l’integrazione del contraddittorio; tuttavia,Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026ancora una volta non si chiarisce la rilevanza di tali principi nellavicenda in esame.È consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n.6014/2019; n. 22880/2017; n. 12664/2012; n. 20405/2006) che ladeduzione con il ricorso per cassazione di un error in procedendoesige che, preliminare ad ogni altro esame, sia quello concernentel'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è statoesposto, in quanto l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio presuppone l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare i fatti processualialla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare ilrispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 29495/2020;n. 3612/2922). Il ricorrente non ha invece assolto a tale onere.2. Ciò premesso, può passarsi all’esame del ricorso principale. Ilprimo motivo denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c.: la Corted’appello, nonostante abbia condiviso il rilievo circa l’inammissibilitàdell’atto di appello, non ne ha poi tratto le debite implicazioni,omettendo di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. Ilsecondo motivo denunzia violazione dell’art. 276 c.p.c.: la Corted’appello, seguendo l’ordine legale delle questioni, avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’appello, senza entrare nel meritodell’impugnazione.I primi due motivi del ricorso principale, da esaminarecongiuntamente, sono manifestamente infondati. Essi suppongonoche la Corte d’appello, avendo preliminarmente rilevato che l’atto diimpugnazione sollevava problemi di ammissibilità, avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’appello. La censura trascuraNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motiviè legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investa l'interocontenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno opiù motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali,l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamenteformulati nel medesimo atto, legittima la declaratoriad'inammissibilità dell'appello per questi motivi soltanto e nondell'appello nella sua interezza (Cass. n. 15071/2012).La Corte di merito, come risulta dalla precedente esposizione, siè attenuta a tale modo di procedere. Ha richiamato i principi in temadi specificità dei motivi di appello, ha esaminato le singole censure,distinguendo quelle ritenute prive dei necessari requisiti di specificità,dalle altre che non presentavano tale carenza.3. Il terzo motivo del ricorso principale denunzia violazionedegli artt. 112, 345 e 346 c.p.c.: la Corte d’appello ha omesso dipronunziare sulla domanda di rigetto in rito dell’appello, per poidecidere su una domanda (quella volta a disporre l’estrazione a sortedei lotti) mai proposta dagli appellanti, che, con il richiederel’assegnazione delle porzioni oggi intestate ai signori Sardo, avevanointeso esercitare il retratto successorio; d’altra parte, tale richiesta,formulata solo con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. eratardiva e in ogni caso era stata rinunziata, in quanto non riproposta insede di precisazione delle conclusioni e non riproposta neanche inappello, se non genericamente mediante rinvio.Il motivo, il quale riflette anch’esso l’erronea convinzione che laCorte d’appello non potesse scindere, nell’ambito dei motivi, fra quelliidonei e quelli non idonei, suppone che, nel disporre l’estrazione asorte dei lotti, la Corte di merito abbia accolto una specifica domandaNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026di parte. Al contrario, l’estrazione a sorte dei lotti nel giudizio divisorionon riflette la proposizione di un autonomo capo di domanda, macostituisce il criterio legale di attribuzioni delle porzioni uguali, la cuiapplicabilità è rimessa al giudice, il quale dispone in tal senso, nelconcorso dei presupposti, a prescindere da una specifica istanza diparte. Questa, seppure formulata, non condiziona il potere del giudicedi disporre il sorteggio; analogamente, l’assenza di una tale domandanon consente, per ciò solo, al giudice di derogare al criterio legale inlinea di principio imposto dalla parità delle quote.Risulta dalla decisione impugnata che, fra le tante censure, fudedotta quella di “omessa e/o insufficiente motivazione sulladomanda di assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’intera proprietàdelle unità immobiliari identificate dalle particelle 889, sub 4 e 5, e890, sub 2, come richiesto dalla predetta convenuta nella memoria exart. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.”Una tale censura, invocando l’applicazione di un diverso criteriodivisorio, e cioè l’attribuzione unitaria dell’intero in luogo dellaripartizione in natura, metteva, per ciò solo, interamente indiscussione il progetto approvato in primo grado, che aveva operatola ripartizione in natura con attribuzione diretta, senza ricorrere cioèal criterio del sorteggio.I giudici d’appello non hanno dato corso a tale istanza dil’indivisibilità in natura dell’intero compendio; tuttavia, hanno presospunto da essa per disporre l’adozione del criterio del sorteggiolegalmente previsto in caso di parità delle quote, ritenendo che leNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026ragioni della deroga del criterio, individuate dal primo giudice, nonfossero pertinenti.Tale modo di procedere non è tuttavia corretto. [OSCURATO:PERSONA], una volta constatato che l’istanza di attribuzione unitariadell’intero compendio non poteva essere accolta, in assenza diqualsiasi censura sul criterio adottato per l’attribuzione delle porzioniuguali, doveva limitarsi a confermare il progetto così come approvatodal primo giudice.Il motivo, pertanto, va accolto e il giudice di rinvio dovrà«in tema di divisione giudiziale, se il giudice di primo grado, nelconcorso fra condividenti (o gruppi di condividenti) titolari di quoteuguali, abbia derogato al criterio del sorteggio, procedendoall’attribuzione diretta delle porzioni, l’adozione del sorteggio in gradod’appello è consentita solo in presenza di specifica censura riferita alcriterio seguito dal primo giudice nell’attribuzione, non essendosufficiente una contestazione avente un diverso contenuto e unadiversa finalità (ad esempio un contestazione della divisibilità innatura, che sia stata disattesa in sede di gravame)».4. Il quarto motivo del ricorso principale denunzia violazionedell’art. 729 c.c. La Corte d’appello ha disposto l’estrazione a sorteintendendo il criterio come vincolante in termini assoluti, senzaconsiderare che, nella specie, esistevano valide ragioni che negiustificavano la deroga, stante l’adibizione di una parte dell’immobilealla gestione di un ristorante.Il quarto motivo del ricorso principale è assorbitodall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/20265. Tornando al ricorso incidentale, col secondo motivo sidenunzia violazione degli artt. 726 cc, 113 e 116 cpc nonché 17 dellalegge 28 febbraio 1985 n. 7 (così testualmente, n.d.r.) e insufficientee contraddittoria motivazione perché la Corte d’appello hariconosciuto che non fossero di impedimento alla divisione gli abusiedilizi e la difformità catastale.Il motivo è inammissibile relativamente agli abusi edilizi, perchécensura nel merito una decisione che invece, sul punto, si è esauritain rito con la declaratoria di inammissibilità della censura (Cass. n.24550/2023).Il motivo è invece fondato relativamente al difetto di conformitàcatastale. La Corte d’appello ha riscontrato la carenza di talerequisito, che si atteggia quale condizione dell’azione (Cass. n.27531/2025; Cass. n. 18043/2020; n. 34100/2025), ma ha ritenutodi potere ovviare all’inconveniente, imponendo la regolarizzazione invista del sorteggio. Tenuto conto che la sentenza sul punto è statariformata va da sé che l’escamotage impiegato dalla Corte d’appellonon è percorribile (senza che sia qui necessario indagare se ilmedesimo sia percorribile in senso assoluto); pertanto si impone sulpunto un nuovo esame, essendo venuto meno il divario temporale fraapprovazione del progetto, già operato con la sentenza, e attribuzionedelle porzioni, rinviata alla successiva fase del sorteggio dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza.6. Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia – sotto ilprofilo della violazione degli artt. 112, 116 e 789 cpc nonché 727 cc eancora della violazione dell’art. 164 comma 4 cpc - che la sentenzaha ritenuto fattibile una divisione che non poteva essere realizzata neitermini ipotizzati dal progetto di divisione, in particolare perché iNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026convenuti non erano titolari in eguale misura dei beni dividendi: inbase all’atto di donazione, essi erano proprietari per il 25% ciascunodelle unità immobiliari iscritte al N.C.E.U. al foglio 233, particella 890sub 4 e 5, in forza di donazione dell’11 ottobre 1995, mentre la solaal foglio 223, particella 889, sub 2.Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza suquesto punto deve essere corretta.La Corte d’appello ha ritenuto che i condividenti, attualiricorrenti incidentali, fossero titolari, collettivamente, della quota giàspettante al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA]. In questi termini la Corted’appello ha considerato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] qualiacquirenti a titolo particolare dell’intera quota astratta di proprietà giàspettante a [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in altra parte della sentenza,sono però richiamati i diversi principi in tema di atti di disposizioni delsingolo compartecipe aventi per oggetto non la quota astrattadell’intero oggetto di comunione, ma la quota di singoli beni delcompendio. La distinzione, sul piano degli effetti, è così definita dallagiurisprudenza della Corte: «Con riguardo alla comunione pro indivisol'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determinal'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cuil'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con laconseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolaredell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento dellacomunione a norma dell'art. 1111 c.c. nell'assunta qualità dipartecipante. Qualora, invece, il comproprietario disponga di unsingolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nellacomunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì soloNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a farparte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cuiall'art. 1111 c.c., potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei dirittiaccordatigli dall'art. 1113 c.c.» (Cass. n. 8315/1990).In altre parole, sulla base del su richiamato insegnamento,l’alienazione da parte di uno dei comproprietari della propria quotaaritmetica sul singolo bene oggetto della comunione non importa cheuna parte del bene esca dalla massa, né che comunque se nerestringa la sua quota aritmetica e l’alienante perda la comproprietàdel bene stesso (Cass. n. 4831/2019). La ragione di tale regola, percui non si può riconoscere l’immediata efficacia di una similealienazione, come è stato lucidamente evidenziato dalla dottrina, èche non si può costringere gli altri a una doppia divisione, cosa cheavverrebbe se l’iniziativa del singolo potesse sortire l’effetto dimodificare il concorso su uno dei beni del complesso. L’atto, pertanto,in questo caso, non ha immediata efficacia traslativa, ma soggiacealla disciplina dell'art. 757 c.c. (Cass. n. 3959/1983), essendodestinato a divenire efficace o inefficace, a seguito della divisione,secondo che l’oggetto alienato rientri o non rientri nell’assegnazionefatta all’alienante (Cass. n. 1966/1990; n. 9543/2002; n. 3385/2007;n. 10746/2008). Fermi restando, nel concorso dei presupposti, irimedi contrattuali fra le parti del negozio di alienazione, in attesa chela divisione sciolga l’incertezza sulla sorte dell’alienazione, laposizione dell’alienante, e di riflesso la posizione degli altriconcorrenti, rimangono quelle originarie su tutti beni dellacomunione, che sono divisi unitariamente secondo quanto prescrivel’art. 727 c.c.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ciò posto, l’affermazione della Corte di merito, in ordine alconcorso degli aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] per la quota del 50% giàspettante al loro dante causa, mentre è corretta nella prospettivadell’alienazione della quota astratta, non lo è invece nella prospettiva,evocata nella stessa sentenza, dell’alienazione della quota su singolibeni. Tale prospettiva è quella sostenuta in questa sede dai ricorrentiincidentali, i quali riprendono quanto già sostenuto nelle fasi di meritoe in particolare nell’atto di appello.Con l’atto di donazione del 1995 [OSCURATO:PERSONA] non donò aipropri figli la quota indivisa dell’intero oggetto di comunione, ma laquota di ½ degli immobili distinti in catasto al foglio 233, particella889, sub 4 e 5, e particella 890 sub 2, mentre rimase di sua proprietàla quota dell’immobile distinto in catasto al foglio 889 sub 2, che fudonata alla sola [OSCURATO:PERSONA] con atto del 23 aprile 2007.Il condividente, il quale disponga separatamente dei benioggetto di comunione nei termini sopra indicati, non dispone dellapropria quota astratta di comunione, ma dispone di diritti che glispettano su singoli beni. A tale rilievo, già sufficiente per affermareche gli atti di alienazione di cui sopra, intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] e ifigli, non avevano modificato la compagine dei condividenti, si deveaggiungere che le Sezioni unite di questa Suprema corte, con lasentenza n. 8626 del 2016, hanno riconosciuto la nullità delladonazione della quota di un singolo bene facente parte di unacomunione ereditaria, che è considerata bene altrui.In applicazione dei principi di cui sopra, la divisione dovevapertanto svolgersi nei confronti degli aventi causa di Vaccaradell’alienante, e di [OSCURATO:PERSONA], in quanto le alienazioni da questiNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026posti in essere non avevano medio tempore reso i figli condividenti alposto dell’alienante.La sentenza, invece, con insanabile contraddizione, da un lato,assume che il trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] ai figli non aveva avutoefficacia reale, dall’altro, considera i cessionari come titolaricollettivamente della quota del medesimo [OSCURATO:PERSONA] in forza deltrasferimento: il che è una contraddizione dei termini, che tradisce unpalese errore di diritto. Tuttavia, è altrettanto eccessiva la pretesadegli attuali ricorrenti incidentali, i quali vorrebbero considerare nullala domanda iniziale, sostenendo che l’attrice avrebbe dovuto proporredistinte domande per i due beni oggetto delle diverse donazioni.Infatti, una tale diversificazione equivale a riconoscere che quegli attiavevano avuto efficacia reale, trasferendo separatamente la quotadell’alienante sui singoli beni comuni: ma una tale conclusione iprincipi sopra indicati non consentono, anche a voler prescinderedalla nullità del titolo con il quale è stata trasferita la quota (Cass.,S.U., n. 8626 del 2016).Nel quadro sopra descritto la divisione doveva svolgersi neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in effetti, è stato chiamato perl’integrazione del contraddittorio in primo grado. Essendo LuigiVaccara deceduto in corso di causa, al suo posto non subentravano idonatari, ma gli eredi.La Corte d’appello, in palese violazione di tali principi, haoperato una divisione, attribuendo, in via immediata ab origine, laveste di condividenti ai donatari in forza della donazione, mentre talequalità di condividenti i donatari avrebbero potuto assumere solodopo la morte del donante. Ma a quel punto la qualità in ipotesiNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026rilevante sarebbe quella di erede del donante, non di avente causa atitolo particolare in forza di alienazione.Si innesta in questa fase della ricostruzione la problematicaoggetto dell’ordinanza interlocutoria, con la quale si rilevava essere«poi ovvio che, se gli eredi fossero altri, o vi fossero altri eredi inaggiunta ai figli donatari, tutti avrebbero diritto di concorrerecollettivamente nella divisione al posto del condividente deceduto».Nel dibattito processuale innescato dall’ordinanza interlocutoria,i ricorrenti principali hanno fatto presente che i donatari, chiamati allasuccessione del genitore [OSCURATO:PERSONA] in concorso conElisabetta Iannazzo, avevano rinunziato all’eredità, con atto di notaiodell’11 gennaio 2013, inserito nel Registro delle successioni presso ilTribunale di Marsala.I ricorrenti principali non disconoscono che [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniVaccara, a seguito della riassunzione, si sono qualificati «come eredinel presente giudizio» (pag. 4 delle osservazioni scritte); tuttavia,essi sostengono che ciò non comporta la revoca della rinunzia, chenon potrebbe essere fatta tacitamente; inoltre (continuano i ricorrentiprincipali), seppure fosse consentita la revoca tramite una successivaaccettazione, bisogna considerare che l’accettazione nella speciesarebbe intervenuta oltre dieci anni dalla morte, quando il diritto diaccettare l’eredità si era oramai prescritto per il decorso del terminestabilito dall’art. 480 c.c. Secondo i ricorrenti principali, la situazionesopra descritta imporrebbe la cassazione della sentenza impugnata,con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo perl’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia deldemanio divenuta erede automaticamente senza bisogno diaccettazione ex art. 586, comma 1, c.c.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026Secondo l’opinione pressoché unanime, con la rinunziaall’eredità, il chiamato non perde definitivamente il diritto di accettarel’eredità, ma si determina nel frattempo un periodo di coesistenza deldiritto di accettazione dell’eredità, a favore tanto del chiamatorinunziante quanto dei successivi chiamati, con relativa persistenzaquindi della delazione del rinunziante, accanto a quella dei chiamati digrado successivo (Cass. n. 1403/2007). Anche se la rubrica dell’art.525 c.c. parla di revoca della rinunzia, non è ivi prevista in sensoproprio una revoca, che dovrebbe limitarsi a eliminare gli effetti dellarinunzia reintegrando il rinunziante nella titolarità della situazione didelazione, quanto piuttosto la mera possibilità da parte delrinunziante di effettuare ancora atto di accettazione (Cass. n.1938/1977; n. 8912/1998; n. 4745/2003). Si deve immediatamenteaggiungere che per valutare l’effetto della revoca della rinunziaoccorre considerare soltanto la forma dell’accettazione dell’eredità,che è possibile mediante qualsiasi inequivoca manifestazione divolontà, espressa o tacita.Nella giurisprudenza di questa Corte è stato talvolta affermatoun principio diverso, il quale parte dalla considerazione che «larinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, medianteil quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Ilcompimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed ilrinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato(cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dallalettera dell'istituto disciplinato dall'art. 519 c.c. L'effetto primaindicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall'avvenutoacquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciònon si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto diNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026accettazione, come è specificato dall'art. 525 dello stesso codice. Inconsiderazione di queste rilevanti conseguenze l'art. 519, giàrichiamato, richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una formasolenne. La legge indica che essa "deve farsi con dichiarazionericevuta da un notaio o dal cancelliere [...] e inserita nel registro dellesuccessioni. Si è affermato che, ai sensi dell'art. 519 c.c., ladichiarazione di rinunzia all'eredità non può essere sostituita neancheda una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena dinullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c., rientra tra leprevisioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350 c.c., n.13, (Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013)» (così testualmente Cass. n.37927/2022).La ricostruzione è sfociata nella seguente massima: «Nelsistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunziaall'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove nesopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunziadeve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti anotaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), conla conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile».Il principio, enucleato sulla base di precedenti di questa Corte(Cass. n. 4846/2003; n. 21014/2011; n. 395/2014) e condiviso neglistessi termini da pronunzie successive (Cass. n. 15301/2025; n.6803/2026), potrebbe lasciare trasparire l’idea che la revoca siaconcepita non quale effetto dell’accettazione, ma come un atto a sé, ilcui compimento dovrebbe far tornare il rinunziante-revocante nellaposizione di chiamato. Una tale affermazione, tuttavia, non si ritrovanei precedenti in esame, che su questo punto non si discostano daltradizionale modo di concepire la revoca della rinunzia all’eredità, laNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026quale altro non è se non un’accettazione (successiva) dell’eredità, chepone nel nulla gli effetti della precedente rinunzia.Consegue da questa constatazione che il principio accolto dallagiurisprudenza in esame, secondo il quale «una revoca tacita dellarinunzia è inammissibile», non va riferito alla revoca, maall’accettazione: la revoca si realizza con l’accettazione, ma questadovrebbe tradursi in una dichiarazione espressa che, con altrettantachiarezza, revochi la precedente rinunzia. La giurisprudenza inesame, peraltro, non arriva a dire che l’accettazione espressapostuma, anche se fatta puramente e semplicemente, dovrebbeavere la stessa forma dell’atto di rinunzia. È il caso di rimarcare che,ex art. 475 c.c., l’accettazione espressa deve essere fatta per attoscritto, che non deve essere necessariamente un atto pubblico,potendo trattarsi anche di scrittura privata (Cass. n. 19711/2020; n.4426/2009; n. 9782/1995). Sul piano pratico, tranne il caso che siafatta con beneficio di inventario, l’accettazione espressa, anche secongiunta a una formale dichiarazione di revoca della precedenterinunzia, potrebbe rimanere ignota ai terzi e ai chiamati in subordineallo stesso modo di un’accettazione tacita dell’eredità.In verità, se si condivide la premessa che la revoca dellarinunzia non è un atto autonomo, ma l’effetto dell’accettazione, èinevitabile concludere che l’accettazione vale a comportare la revocaalla sola condizione che abbia i requisiti posti dalla legge per tale atto.Ancorché la rinunzia risulti da dichiarazione inserita nel registro dellesuccessioni, non si deve quindi escludere la validità anche diun’accettazione tacita dell’eredità.Tale conclusione, d’altronde, è stata chiaramente espressodalla giurisprudenza risalente di questa Corte, alla quale il CollegioNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026intende prestare incondizionata adesione: «La revoca della rinunciaall'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto ilprofilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effettodella sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte delrinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontrodella validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essaespressa o tacita» (Cass. n. 3457/1884; Cass. n. 1938/1977).Chiarito che la revoca è implicita nella successivamanifestazione della volontà di accettare, comunque questa sia statafatta, deve piuttosto rimarcarsi che si deve trattare comunque diaccettazione, con esclusione delle ipotesi di acquisto senzaaccettazione ex art. 485, ultimo comma, c.c. ed ex art. 527 c.c.Ciò si spiega perché il rinunziante perde il potere di gestioneconservativa di cui all’art. 460 c.c. e con esso perde anche il diritto dipossedere i beni ereditari, che, se da lui posseduti, dovranno essererestituiti agli ulteriori chiamati. L’eventuale situazione possessoria incui continui a versare il rinunziante non rileva dunque ai finidell’acquisto legale dell’eredità, salvo che, in determinati casi,l’ulteriore permanenza nel possesso possa essere interpretata comeaccettazione tacita dell’eredità e come conseguente revoca della fattarinunzia (Cass. n. 1319/1958). Nemmeno si deve escludere lapossibilità di nomina di un curatore dell’eredità giacente.Tanto basta per ritenere che, nel caso in esame, deceduto LuigiVaccara, il contraddittorio sia stato instaurato correttamente neiconfronti dei due figli, inizialmente convenuti nel giudizio nella diversaveste sopra indicata, i quali, come riconoscono anche i ricorrentiprincipali, si sono qualificati come eredi (Cass. n. 6070/2012; n.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/202613599/2016), spendendo tale qualifica anche nella presente fase dilegittimità.In verità, come risulta dalla precedente esposizione, i ricorrentiprincipali, nelle loro osservazioni scritte, in aggiunta al rilievo dellasupposta inammissibilità della revoca tacita della rinunzia all’eredità,hanno agitato la questione della tardività dell’accettazione, rispetto altermine di prescrizione: è vero infatti che, ex art. 525 c.c., avvenutala rinunzia, il primo presupposto perché il rinunziante possa ancoraaccettare è che il relativo diritto non sia ancora prescritto.Il punto merita di essere approfondito e l’analisi deve muoveredal principio, riconosciuto da questa Corte, secondo il quale unchiamato all’eredità può acquisire la qualità di erede per accettazioneespressa o tacita dell’eredità anche dopo il decorso del termine diprescrizione, «quando nessuno degli interessati sollevitempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n. 12646/2020;n. 3529/1969).Mentre l'art. 950 c.c. 1865 privava l'erede rinunziante dellafacoltà di accettare l'eredità quando questa fosse stata accettata daun altro chiamato, l'art. 525 c.c. dispone che, entro il termine diprescrizione del diritto di accettare l’eredità, i chiamati che vi hannorinunziato possono sempre accettarla, «se non è già stata acquistatada altro dei chiamati».L'art. 525 c.c. presuppone l'esistenza di altri chiamati, delmedesimo ordine o in subordine al rinunziante, ai quali la delazioneeredità «acquistata» da altro dei chiamati, anziché «accettata», perincludere i casi in cui l'eredità rinunziata è acquistata da un altrochiamato indipendentemente dall'accettazione, ad esempio, quandoNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati inconcorso con il rinunziante abbia accettato l’eredità. In questo caso,infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresceautomaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e larinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.). Questo effettosi spiega perché, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chiabbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l’eredità (Cass. n.8021/2012, n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che icoeredi abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata; Cass.n. 29146/2022).Senza che sia minimamente necessario indagare sui rapporti frala successione dello Stato e l’eredità giacente (se non per ribadire cheil Collegio condivide la tesi, già accolta dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la previsione dell'art. 528 c.c., che fa luogoalla giacenza dell’eredità quando il chiamato non ha accettato e non ènel possesso di beni ereditari, comprende anche l'ipotesi in cui ilchiamato sia ignoto: Cass n. 2274/1972; n. 2069/1973; n.3087/1987), ai fini che qui interessano, è sufficiente fermarsi allaconsiderazione, largamente condivisa, che la formula dell’art. 525 c.c.per la quale, entro il termine di prescrizione del diritto di accettarel’eredità, i chiamati che vi hanno rinunziato possono sempreaccettarla, «se non è già stata acquistata da altro dei chiamati», nonè idonea a comprendere l'acquisto dello Stato. È vero che l'art. 586parla di delazione anche per lo Stato: ma in questa ipotesi ladelazione si identifica con l'acquisto, non è l'aspetto oggettivo edinamico di un effetto preliminare di cui l'aspetto soggettivo è lavocazione all'eredità. Lo Stato non assume propriamente la veste di«chiamato» (la quale implica i poteri di cui all'art. 460 c.c.), posto cheNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026il suo acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione esenza possibilità di rinunzia.La rinunzia del chiamato, quindi, non determina l’immediatoacquisto dello Stato, ma dà luogo a una situazione di giacenza, di cuisi verificano i presupposti perché il rinunziante conserva il diritto diaccettare e lo può esercitare finché non sia prescritto. La rinunzia èirretrattabile solo dopo la scadenza del termine di prescrizione deldiritto di accettare l’eredità, che segna il momento nel quale l’ereditàè acquistata ipso iure dallo Stato.Su tutto ciò si può convenire, ma rimane comunque ferma lanecessità che la prescrizione sia eccepita dallo Stato, non essendoquest’ultima rilevabile d’ufficio (Cass. n. 11814/2020; n.20147/2013; n. 8134/2008).È vero anche che, in mancanza di ogni limitazione, laprescrizione del diritto di accettare l’eredità, stabilita dall’art. 480c.c., può essere eccepita non solo dagli ulteriori chiamati, ma opera afavore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa eccezione,anche se estraneo all’eredità, e può farsi valere contro qualunquechiamato all’eredità medesima. Occorre nello stesso tempoconsiderare che, secondo la regola generale dell'art. 2939 c.c., lalegittimazione a proporre l’eccezione di prescrizione è concessa, inluogo della parte, non già a qualsiasi terzo, ma bensì a quei terzi cheabbiano un interesse meritevole di tutela. L’interesse tutelato èidentificato dalla giurisprudenza di questa Corte con la formulasecondo la quale deve trattarsi di un interesse giuridico inerente aspecifici rapporti tra la parte e il terzo e non di un mero interessemateriale di fatto, consistente in una utilità che il terzo,indipendentemente da un qualsiasi rapporto col soggetto titolare, siNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026ripromette di conseguire da una situazione eventualmente prodottasia favore di altri (Cass. n. 2099/1971; n. 893/1977; n. 1909/1968).In particolare, con riferimento alla prescrizione del diritto diaccettare l’eredità, è stato riconosciuto che la prescrizione può essereopposta:-da colui che sia nel possesso dei beni, senza bisogno che a suofavore sia maturata l’usucapione (Cass. n. 1017/1977; n. 314/1985;n. 9901/1995; n. 9980/2018);-da tutti coloro che abbiano interesse alla definizione dei rapporticonseguenti alla apertura della successione, e, in particolare, dalcuratore del fallimento, quale amministratore del patrimonio delfallito, in cui è compreso anche ogni diritto ereditario di quest'ultimo(Cass. n. 1596/1979).Nel caso in esame, il problema della prescrizione non si ponenei rapporti fra i successibili, ma è insorto, a seguito di rilievod’ufficio, nell’ambito di un giudizio di divisione nel corso del quale èintervenuta la morte di uno dei compartecipi. È importantesottolineare che chi propone l’eccezione non rivendica diritti sullaquota che già apparteneva al comproprietario deceduto, nél’eccezione mette in discussione il fatto che, deceduto ilcomproprietario, la quota di lui sia destinata a essere acquistatadall’erede, nei cui confronti dovrà svolgersi la divisione. L’eccezionesolleva solo il problema dell’identità dell’erede.I ricorrenti sostengono che l’eredità è stata acquistata dalloStato, posto che la revoca della rinunzia, ad opera dei figli del decuius chiamati all’eredità, sarebbe avvenuta tardivamente. In questosenso, però, è inevitabile concludere che l’eccezione non è sorrettada un interesse meritevole di tutela nel senso sopra indicato. Non èNumero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026infatti individuabile una situazione di vantaggio dei terzicomproprietari, suscettibile di essere pregiudicata dal subingressonella comunione, in luogo dello Stato, di coloro i quali avevano in unprimo tempo rinunziato all’eredità del comproprietario deceduto. Sirimane, in altre parole, nell’ambito delle situazioni di fatto, che nonabilitano i terzi a eccepire la prescrizione in un rapporto successoriodel quale non sono parti. Quanto finora detto consente di rigettarel’eccezione senza che si renda necessario un accertamento in fatto sultempo in cui è effettivamente avvenuta la revoca. Un taleaccertamento riguarda, in ipotesi, i profili attinenti al rapporto fra irinunzianti e gli altri soggetti del rapporto successorio, compreso loStato, profili che sono estranei al presente giudizio.terzo motivo del ricorso incidentale, che deve essereconseguentemente rigettato.Seppure sulla base di considerazioni diverse da quelle cheemergono dalla sentenza impugnata e rilevate d’ufficio, nellasituazione delineatasi nella causa il concorso nella divisione è unconcorso per quote uguali fra due gruppi: gli aventi causa di VaccaraIn conclusione, tirando le fila del discorso, deve essere accolto ilterzo motivo del ricorso principale e, nei limiti di cui in motivazione, ilsecondo motivo del ricorso incidentale, rigettati i restanti motivi deiricorsi principale e incidentale.La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti ela causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello diPalermo in diversa composizione anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.Numero registro generale 22331/2019Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 18652/2026Data pubblicazione 09/06/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e, nei limiti dicui sopra, il secondo motivo del ricorso incidentale; rigetta i restantimotivi del ricorso principale e incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi del ricorso principale e incidentaleaccolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Palermo, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 marzo 2026.Il giudice estensore Il presidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]