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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24550/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11611-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -2- -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 29/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., assumendo che i convenuti avevano svolto l‘attività di mediatori per l’acquisto di una parte di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via Roma, meglio individuato in citazione, della quale era proprietaria la [OSCURATO:SOCIETA]., ma che solo dopo la conclusione del preliminare si era avveduta del fatto che la promittente venditrice non era l’unica proprietaria del bene promesso in vendita.

Aggiungeva che era insorto un contenzioso con la SITA, in quanto non si era addivenuti alla stipula del definitivo per le reciproche contestazioni di inadempimento, giudizio all’esito del quale in primo grado era stata affermata la responsabilità per la risoluzione della società attrice.

Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -3- Assumeva che sussisteva la responsabilità dei convenuti che avevano omesso di informarla circa la comproprietà del bene oggetto del preliminare, situazione questa che aveva poi ingenerato il contenzioso con la promittente venditrice.

Concludeva per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni atteso l’inadempimento degli obblighi gravanti sul mediatore professionale.

Nella resistenza dei convenuti, che negavano di avere agito quali mediatori per il contratto concluso dall’attrice, il Tribunale adito, con la sentenza n. 121/2018, rigettava la domanda, con la condanna dell’attrice al rimborso delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Venezia, a seguito di gravame della [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza n. 29 del 7 gennaio 2020 dichiarava l‘appello inammissibile, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite.

Osservava in primo luogo che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda sul presupposto che l’attrice non avesse fornito la prova che i convenuti avessero agito nella qualità di mediatori nell’ambito dell’affare al quale aveva preso parte l’attrice, aggiungendo, al fine di corroborare il rigetto, che in ogni caso nessuna condanna al risarcimento del danno sarebbe stato possibile adottare in difetto di prova circa l’esistenza dei danni, e ciò in quanto con sentenza n. 1819 del 2017 la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la risoluzione del preliminare intercorso tra l’appellante e [OSCURATO:SOCIETA]., per l’inadempimento della prima.

Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -4- Ad avviso della Corte distrettale tale ultimo argomento speso dal Tribunale che aveva sottolineato come a seguito della diversa sentenza della Corte d’Appello - che riconduceva il danno di cui si chiedeva il ristoro alla colpevole determinazione dell’attrice di rifiutare la stipula del definitivo, sebbene la promittente venditrice si fosse assicurata la possibilità di trasferire anche la quota della quale non era proprietaria - non vi fosse alcun danno meritevole di ristoro, non era stato puntualmente aggredito con i motivi di appello.

Infatti, nelle pagine dell’atto di appello dedicate alla questione, la società si era limitata solo a ribadire la responsabilità dei mediatori, ma senza contestare l’argomento costituito dall’esito del diverso giudizio che aveva coinvolto le parti del preliminare.

Ciò implicava quindi l’inammissibilità del gravame, inammissibilità che sussisteva anche in relazione al diverso profilo afferente alla affermazione circa il mancato svolgimento dell’attività mediatoria da parte dei convenuti.

La Corte aveva, infatti, sottolineato come alcuna speci fica critica era stata mossa in appello quanto all’affermazione secondo cui la domanda attorea era carente sia sul piano dell’allegazione che della prova circa l’individuazione in capo ai convenuti della qualità di mediatori.

Anzi, lo stesso atto di appello in più parti ribadiva come sia il Cauteruccio che il Busato avessero avuto rapporti unicamente con il notaio Pulejo, inizialmente interessato all’acquisto di un appartamento nell’edificio oggetto di causa, e che tale Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -5- prospettazione in fatto emergeva anche dai capitoli di prova di parte attrice.

Tale ruolo era stato, poi, confermato anche dal teste Pulejo, il che determinava l’inammissibilità del gravame anche in parte qua.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tre motivi di ricorso, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

3. Ritiene il Co llegio che in applicazione del principio della ragione più liquida si imponga la preventiva disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1754 c.c., quanto all’affermazione del giudice di appello secondo cui non si sarebbe perfezionata la mediazione nella vicenda in esame.

Secondo parte ricorrente, la Corte d’Appello, reiterando l’errore del Tribunale, ha negato che i convenuti avessero agito quali mediatori rispetto alla stipula del preliminare di vendita immobiliare concluso dalla ricorrente con la [OSCURATO:SOCIETA]., trascurando il fatto che la mediazione tipica non è un contratto, ma nasce da un contatto sociale qualificato.

Nella specie era emersa la qualità di mediatori professionali dei convenuti, come peraltro si ricavava dall’articolazione dei mezzi istruttori compiuta già in primo grado, il che determinava l’assunzione di obblighi specifici di protezione in Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -6- capo ai convenuti, anche in ragione del bene giuridico tutelato, e ciò senza che rilevi la formale assenza di un contratto tra le parti.

Inoltre, la sentenza avrebbe errato nella valutazione dei fatti di causa, in quanto non avrebbeconsiderato che il Cauteruccio aveva riconosciuto di essere stato incaricato di rinvenire un immobile dal notaio Pulejo, partecipando a tutte le trattative.

Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 1406 c.c., nella parte in cui è stato affermato che i convenuti avevano agito quali mediatori solo nei confronti del notaio Pulejo, trascurando però di prendere in esame la circostanza che, una volta venuto meno l’interesse del notaio all’acquisto, questi aveva fatto subentrare la ricorrente nell’affare in forza dell’art.1406 c.c.

I motivi sono inammissibili in quanto non risulta che abbiano colto l’effettiva ratioche sorregge la decisione di appello.

Infatti, la Corte distrettuale, senza scendere nel merito delle vicende del rapporto asseritamente intercorso tra l’attrice ed i convenuti, ha sottolineato che il Tribunale aveva escluso che vi fosse stata un’incidenza causale della condotta dei convenuti quanto alla stipula del preliminare da parte della attrice (così a pag. 8), e ciò sia perché mancava un formale incarico (idoneo a configurare una mediazione atipica), sia perché nemmeno emergeva in via di fatto un’attività suscettibile di esser qualificata in termini di mediazione tipica.

A fronte di tale motivazione, ha poi evidenziato che tale accertamento operato dal giudice di primo grado non era stato Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -7- in alcun modo attinto dai motivi di appello che, anziché porre in luce gli elementi di prova dai quali ricavare la sussistenza di un rapporto di mediazione, avevano invece richiamato in più passi il fatto che vi era stata un’interlocuzione esclusivamente tra i convenuti ed il notaio Pulejo, e non anche con l’appellante.

Era quindi del tutto apodittica, e priva di alcun supporto argomentativo, la tesi secondo cui era certo che le parti fossero state messe in relazione proprio dai convenuti.

D’altronde alla medesima conclusione cui era pervenuto il Tribunale avrebbero portato, ove confermate, le circostanze oggetto dei capitoli di prova che l’appellante aveva richiamato in appello, in quanto non ammesse in primo grado.

Orbene, osserva la Corte che la sentenza impugnata si fonda su di una duplice va lutazione di inammissibilità dell’atto di appello, in relazione alle due distinte parti argomentative che avevano indotto il Tribunale a rigettare la domanda attorea, parti ognuna delle quali di per sé sola in grado di giustificare il rigetto della domanda (assenza di prova del danno asseritamente patito dall’attrice – mancata dimostrazione del ruolo di mediatori assunto dai convenuti in relazione al contratto preliminare di cui era parte l’attrice).

Al cospetto di una pronuncia siffatta, la ricorrente avrebbe dovuto, per consentire di poter riesaminare il merito della domanda, ancor prima contestare la correttezza della valutazione di inammissibilità, adducendo l’erronea applicazione della previsione di cui all’art. 342 c.p.c., di cui ha Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -8- in sostanza fatto applicazione la sentenza impugnata, e ciò in quanto solo la previa denuncia dell’eventuale error in procedendo commesso dal giudice di appello, avrebbe permesso, una volta rimossa la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l’atto di appello, di riproporre queste ultime, se del caso, al giudice del rinvio.

I motivi in esame invece investono direttamente l’apprezzamento di merito circa la titolarità in capo ai convenuti della qualità di mediatori, qualità che i giudici di appello non hanno a loro volta valutato, avendo ritenuto che fosse ostativa a tale valutazione l’irrituale formulazione dei motivi di appello che difettavano di specificità quanto all’individuazione delle ragioni di critica alla pronuncia del Tribunale.

La sola denuncia della violazione delle norme sostanziali che avrebbero dovuto regolare il rapporto intercorso tra le parti, senza che sia altresì sviluppata, nemmeno in maniera embrionale, una critica alla soluzione in rito cui è pervenuto il giudice di appello, che ha coerentemente assunto in dispositivo la formula di inammissibilità del gravame, denota come anche il ricorso si palesi inammissibile.

In tal senso rileva quanto affermato anche di recente da Cass.n. 21514/2019), secondo cui, ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -9- cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (conf.

Cass. n. 9243/2004).

Tale conclusione, che impone la necessità di dover in ogni caso attingere la statuizione di inammissibilità con specifici motivi, si rende necessaria anche nel caso di specie, in cui la sentenza si è limitata alla sola declaratoria di inammissibilità in rito, omettendo ogni valutazione sul merito della controversia.

Ne deriva che l’inammissibilità dei motivi in esame determina il passaggio in giudicato della statuizione di merito, resa dal Tribunale, quanto all’impossibilità di attribuire ai convenuti la qualità di mediatori, e di conseguenza di poter agli stessi addebitare una responsabilità per la violazione dei relativi obblighi informativi, statuizione che risulta quindi idonea a sorreggere di per sé il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente.

4. Alla luce delle considerazioni sviluppate nel punto che precede, e poiché, come detto, la sentenza del Tribunale si reggeva su di una duplice ratio decidendi, ognuna delle quali autonomamente in grado di supportare il rigetto della domanda attorea, l’inammissibilità dei motivi di ricorso che attingono la ratio relativa alla individuazione della qualità di Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -10- mediatori in capo ai convenuti, comporta l’inammissibilità del primo motivo di ricorso che, in relazione alla diversa ratio, costituita dall’assenza di prova del danno subito dall’attrice, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 121 c.p.c., e ciò in applicazione del principio secondo cui ove la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (cfr. ex multis Cass. n. 21514/2018; Cass. n. 11493/2018, che chiarisce che la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa).

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo, quanto al controricorrente.

Nulla deve invecedisporsi quanto alle parti rimaste intimate.

6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Ric. 2020 n. 11611 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -11- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11611-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -2- -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 29/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., assumendo che i convenuti avevano svolto l‘attività di mediatori per l’acquisto di una parte di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via Roma, meglio individuato in citazione, della quale era proprietaria la [OSCURATO:SOCIETA]., ma che solo dopo la conclusione del preliminare si era avveduta del fatto che la promittente venditrice non era l’unica proprietaria del bene promesso in vendita. Aggiungeva che era insorto un contenzioso con la SITA, in quanto non si era addivenuti alla stipula del definitivo per le reciproche contestazioni di inadempimento, giudizio all’esito del quale in primo grado era stata affermata la responsabilità per la risoluzione della società attrice. Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -3- Assumeva che sussisteva la responsabilità dei convenuti che avevano omesso di informarla circa la comproprietà del bene oggetto del preliminare, situazione questa che aveva poi ingenerato il contenzioso con la promittente venditrice. Concludeva per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni atteso l’inadempimento degli obblighi gravanti sul mediatore professionale. Nella resistenza dei convenuti, che negavano di avere agito quali mediatori per il contratto concluso dall’attrice, il Tribunale adito, con la sentenza n. 121/2018, rigettava la domanda, con la condanna dell’attrice al rimborso delle spese di lite. La Corte d’Appello di Venezia, a seguito di gravame della [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza n. 29 del 7 gennaio 2020 dichiarava l‘appello inammissibile, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite. Osservava in primo luogo che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda sul presupposto che l’attrice non avesse fornito la prova che i convenuti avessero agito nella qualità di mediatori nell’ambito dell’affare al quale aveva preso parte l’attrice, aggiungendo, al fine di corroborare il rigetto, che in ogni caso nessuna condanna al risarcimento del danno sarebbe stato possibile adottare in difetto di prova circa l’esistenza dei danni, e ciò in quanto con sentenza n. 1819 del 2017 la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la risoluzione del preliminare intercorso tra l’appellante e [OSCURATO:SOCIETA]., per l’inadempimento della prima. Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -4- Ad avviso della Corte distrettale tale ultimo argomento speso dal Tribunale che aveva sottolineato come a seguito della diversa sentenza della Corte d’Appello - che riconduceva il danno di cui si chiedeva il ristoro alla colpevole determinazione dell’attrice di rifiutare la stipula del definitivo, sebbene la promittente venditrice si fosse assicurata la possibilità di trasferire anche la quota della quale non era proprietaria - non vi fosse alcun danno meritevole di ristoro, non era stato puntualmente aggredito con i motivi di appello. Infatti, nelle pagine dell’atto di appello dedicate alla questione, la società si era limitata solo a ribadire la responsabilità dei mediatori, ma senza contestare l’argomento costituito dall’esito del diverso giudizio che aveva coinvolto le parti del preliminare. Ciò implicava quindi l’inammissibilità del gravame, inammissibilità che sussisteva anche in relazione al diverso profilo afferente alla affermazione circa il mancato svolgimento dell’attività mediatoria da parte dei convenuti. La Corte aveva, infatti, sottolineato come alcuna speci fica critica era stata mossa in appello quanto all’affermazione secondo cui la domanda attorea era carente sia sul piano dell’allegazione che della prova circa l’individuazione in capo ai convenuti della qualità di mediatori. Anzi, lo stesso atto di appello in più parti ribadiva come sia il Cauteruccio che il Busato avessero avuto rapporti unicamente con il notaio Pulejo, inizialmente interessato all’acquisto di un appartamento nell’edificio oggetto di causa, e che tale Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -5- prospettazione in fatto emergeva anche dai capitoli di prova di parte attrice. Tale ruolo era stato, poi, confermato anche dal teste Pulejo, il che determinava l’inammissibilità del gravame anche in parte qua. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tre motivi di ricorso, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 3. Ritiene il Co llegio che in applicazione del principio della ragione più liquida si imponga la preventiva disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1754 c.c., quanto all’affermazione del giudice di appello secondo cui non si sarebbe perfezionata la mediazione nella vicenda in esame. Secondo parte ricorrente, la Corte d’Appello, reiterando l’errore del Tribunale, ha negato che i convenuti avessero agito quali mediatori rispetto alla stipula del preliminare di vendita immobiliare concluso dalla ricorrente con la [OSCURATO:SOCIETA]., trascurando il fatto che la mediazione tipica non è un contratto, ma nasce da un contatto sociale qualificato. Nella specie era emersa la qualità di mediatori professionali dei convenuti, come peraltro si ricavava dall’articolazione dei mezzi istruttori compiuta già in primo grado, il che determinava l’assunzione di obblighi specifici di protezione in Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -6- capo ai convenuti, anche in ragione del bene giuridico tutelato, e ciò senza che rilevi la formale assenza di un contratto tra le parti. Inoltre, la sentenza avrebbe errato nella valutazione dei fatti di causa, in quanto non avrebbeconsiderato che il Cauteruccio aveva riconosciuto di essere stato incaricato di rinvenire un immobile dal notaio Pulejo, partecipando a tutte le trattative. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 1406 c.c., nella parte in cui è stato affermato che i convenuti avevano agito quali mediatori solo nei confronti del notaio Pulejo, trascurando però di prendere in esame la circostanza che, una volta venuto meno l’interesse del notaio all’acquisto, questi aveva fatto subentrare la ricorrente nell’affare in forza dell’art.1406 c.c. I motivi sono inammissibili in quanto non risulta che abbiano colto l’effettiva ratioche sorregge la decisione di appello. Infatti, la Corte distrettuale, senza scendere nel merito delle vicende del rapporto asseritamente intercorso tra l’attrice ed i convenuti, ha sottolineato che il Tribunale aveva escluso che vi fosse stata un’incidenza causale della condotta dei convenuti quanto alla stipula del preliminare da parte della attrice (così a pag. 8), e ciò sia perché mancava un formale incarico (idoneo a configurare una mediazione atipica), sia perché nemmeno emergeva in via di fatto un’attività suscettibile di esser qualificata in termini di mediazione tipica. A fronte di tale motivazione, ha poi evidenziato che tale accertamento operato dal giudice di primo grado non era stato Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -7- in alcun modo attinto dai motivi di appello che, anziché porre in luce gli elementi di prova dai quali ricavare la sussistenza di un rapporto di mediazione, avevano invece richiamato in più passi il fatto che vi era stata un’interlocuzione esclusivamente tra i convenuti ed il notaio Pulejo, e non anche con l’appellante. Era quindi del tutto apodittica, e priva di alcun supporto argomentativo, la tesi secondo cui era certo che le parti fossero state messe in relazione proprio dai convenuti. D’altronde alla medesima conclusione cui era pervenuto il Tribunale avrebbero portato, ove confermate, le circostanze oggetto dei capitoli di prova che l’appellante aveva richiamato in appello, in quanto non ammesse in primo grado. Orbene, osserva la Corte che la sentenza impugnata si fonda su di una duplice va lutazione di inammissibilità dell’atto di appello, in relazione alle due distinte parti argomentative che avevano indotto il Tribunale a rigettare la domanda attorea, parti ognuna delle quali di per sé sola in grado di giustificare il rigetto della domanda (assenza di prova del danno asseritamente patito dall’attrice – mancata dimostrazione del ruolo di mediatori assunto dai convenuti in relazione al contratto preliminare di cui era parte l’attrice). Al cospetto di una pronuncia siffatta, la ricorrente avrebbe dovuto, per consentire di poter riesaminare il merito della domanda, ancor prima contestare la correttezza della valutazione di inammissibilità, adducendo l’erronea applicazione della previsione di cui all’art. 342 c.p.c., di cui ha Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -8- in sostanza fatto applicazione la sentenza impugnata, e ciò in quanto solo la previa denuncia dell’eventuale error in procedendo commesso dal giudice di appello, avrebbe permesso, una volta rimossa la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l’atto di appello, di riproporre queste ultime, se del caso, al giudice del rinvio. I motivi in esame invece investono direttamente l’apprezzamento di merito circa la titolarità in capo ai convenuti della qualità di mediatori, qualità che i giudici di appello non hanno a loro volta valutato, avendo ritenuto che fosse ostativa a tale valutazione l’irrituale formulazione dei motivi di appello che difettavano di specificità quanto all’individuazione delle ragioni di critica alla pronuncia del Tribunale. La sola denuncia della violazione delle norme sostanziali che avrebbero dovuto regolare il rapporto intercorso tra le parti, senza che sia altresì sviluppata, nemmeno in maniera embrionale, una critica alla soluzione in rito cui è pervenuto il giudice di appello, che ha coerentemente assunto in dispositivo la formula di inammissibilità del gravame, denota come anche il ricorso si palesi inammissibile. In tal senso rileva quanto affermato anche di recente da Cass.n. 21514/2019), secondo cui, ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -9- cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (conf. Cass. n. 9243/2004). Tale conclusione, che impone la necessità di dover in ogni caso attingere la statuizione di inammissibilità con specifici motivi, si rende necessaria anche nel caso di specie, in cui la sentenza si è limitata alla sola declaratoria di inammissibilità in rito, omettendo ogni valutazione sul merito della controversia. Ne deriva che l’inammissibilità dei motivi in esame determina il passaggio in giudicato della statuizione di merito, resa dal Tribunale, quanto all’impossibilità di attribuire ai convenuti la qualità di mediatori, e di conseguenza di poter agli stessi addebitare una responsabilità per la violazione dei relativi obblighi informativi, statuizione che risulta quindi idonea a sorreggere di per sé il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente. 4. Alla luce delle considerazioni sviluppate nel punto che precede, e poiché, come detto, la sentenza del Tribunale si reggeva su di una duplice ratio decidendi, ognuna delle quali autonomamente in grado di supportare il rigetto della domanda attorea, l’inammissibilità dei motivi di ricorso che attingono la ratio relativa alla individuazione della qualità di Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -10- mediatori in capo ai convenuti, comporta l’inammissibilità del primo motivo di ricorso che, in relazione alla diversa ratio, costituita dall’assenza di prova del danno subito dall’attrice, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 121 c.p.c., e ciò in applicazione del principio secondo cui ove la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (cfr. ex multis Cass. n. 21514/2018; Cass. n. 11493/2018, che chiarisce che la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa). 5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo, quanto al controricorrente. Nulla deve invecedisporsi quanto alle parti rimaste intimate. 6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Ric. 2020 n. 11611 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -11- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/200