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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22500/2026

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ldi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via dei Georgofili 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marcosignori, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2547/2020depositata il 10/07/2020.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] dell'Erba, che ha concluso per il rigetto delricorso..Uditi per delega l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e per icontroricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA].In estrema sintesi, la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale della stessa città nella causa di divisione fra ifratelli [OSCURATO:PERSONA] (Giovanni, Giuseppe, Elvira e [OSCURATO:PERSONA]).La causa fu promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fratelliper lo scioglimento delle comunioni derivanti dalle seguenti eredità:-l’eredità della madre [OSCURATO:PERSONA];-l’eredità del nonno [OSCURATO:PERSONA], alla quale essi furono chiamatiper rappresentazione della loro madre premorta in concorso con-l’eredità del padre [OSCURATO:PERSONA].La causa, svoltasi nel contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], creditore dellasola [OSCURATO:PERSONA], si concluse con la formazione di quattro porzionida estrarre a sorte, avendo il giudice preso atto della comune volontàdei condividenti di unificare le masse.

Ciascuna porzione avrebbedovuto essere integrata con il ricavato della vendita del bene dimaggior valore, ritenuto non comodamente divisibile in natura.[OSCURATO:SOCIETA] d’appello, investita con appello principale da parte diGrimaldi Elvira, ha disatteso il complesso delle censure mossedall’appellante contro la decisione di primo grado.

Le censureinvestivano in primo luogo la violazione del principio di universalitàNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026della divisione: secondo l’appellante il Tribunale aveva omesso dicomprendere nella massa una molteplicità di beni ereditari; ilmancato rendiconto che l’appellante aveva chiesto nei confronti diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva gestito il patrimonio paterno inforza di procura rilasciatagli dal de cuius; l’esistenza di unamolteplicità di errori e omissioni in cui era incorso il consulentetecnico, le cui conclusioni furono poi recepite dalla sentenzaappellata.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsosulla base di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Hanno resistito con controricorso anche [OSCURATO:PERSONA] e AngelaAmelia [OSCURATO:PERSONA].Tutte le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia la violazione del principio di universalitàdella divisione ereditaria, per avere la Corte d’appello lasciato fuoridalla divisione una molteplicità di cespiti ereditari.

Fu chiesta ladivisione delle tre comunioni ereditarie fra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], il cheimponeva alla Corte d’appello di comprendere nella stessa divisione latotalità dei beni, ciò che invece non è stato fatto.Il secondo motivo denunzia pur sempre la violazione del principio diuniversalità della divisione con riferimento all’approvazione delprogetto, in quanto non comprendeva tutti i cespiti oggetto delle trecomunioni.2.

I motivi, da esaminare congiuntamente perché pongono unastessa censura, sono infondati.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Caratteristica della divisione ereditaria è la sua universalità, oggettivae soggettiva.

Universalità significa che la comunione va sciolta pertutti i beni comuni e nei confronti di tutti i condividenti (fatta salval’eccezione legale riguardante i beni indivisibili ex art. 720 c.c.)Il principio dell’universalità della divisione ereditaria è derogabile pervolontà concorde dei condividenti.

Nella divisione consensuale laderoga è implicita in qualsiasi accordo che attui la ripartizionesecondo modalità in contrasto con quel principio.

Nella divisionegiudiziale si applicano le regole ordinarie del processo di cognizione.Se l’attore chiede una divisione che non comprende la totalità deibeni, i convenuti, se intendono dissolvere l’intero rapporto, hannol’onere di chiedere in riconvenzionale che la divisione si svolga sullatotalità (art. 166 c.p.c.) (Cass. n. 4479/1982; n. 6931/2016).

Inmodo speculare l’attore, che volesse ampliare la domanda di divisioneoriginariamente proposta, incorre nei limiti stabiliti per l’ordinariogiudizio di cognizione.Nel caso in esame, questi principi, riaffermati nei primi due motivi diricorso, non sono stati negati dalla Corte d’appello, la quale haescluso alcuni cespiti dalla divisione non perché abbia negato ilcarattere universale della divisione ereditaria, ma perché ha ritenutoche non fossero compresi nell’oggetto delle comunioni di cui fuchiesto lo scioglimento.La verifica richiesta in questa sede riguarda allora solo la legittimità ditali esclusioni, da compiersi naturalmente nei limiti delle questionisollevate con i motivi e con riferimento ai beni rispetto ai quali lacensura è stata formulata.a) La censura investe in primo luogo l’esclusione del pacchettoazionario nella flotta armatoriale [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026ancora esistente, secondo la ricorrente, al momento del suo decesso,come risultava dalla denunzia di successione n. 2009 – vol. 4007 del23 luglio 1998, prodotta da [OSCURATO:PERSONA] all’attodell’introduzione del giudizio.In relazione al documento in esame, la Corte d’appello - dopo averlomenzionato nella parte della decisione nella quale si occupa dellenuove produzioni in appello, e dopo avere richiamato e sintetizzato ilmotivo proposto dall’appellante, «esplicitato in maniera piùargomentata nella memoria di costituzione con nuovo difensore», conil quale [OSCURATO:PERSONA], fra l’altro, aveva censurato la decisione,perché non aveva tenuto conto «di tutte le successioni in atti, avendopretermesso e ignorato il residuo pacchetto azionario nella FlottaArmatoriale [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA]» - così si esprime: «Ilmotivo è inammissibile perché genericamente formulato».

Essaricorda che, nel giudizio di divisione, «nella preliminare attività diassificazione – ossia nella fase in cui si procede all’esattaindividuazione dei beni comuni – esiste l’onere vicendevole delle partiche devono indicare esattamente la consistenza dei beni perconsentire allo stimatore di valutarli e non quello esplorativodell’ausiliare dell’Ufficio.

Ebbene, l’attore [OSCURATO:PERSONA] haprodotto, raccogliendo l’invito formulato dal giudice di prime cure conl’ordinanza dettata all’udienza del 14 gennaio 2003, ladocumentazione all’uopo necessaria. [OSCURATO:PERSONA], purritenendo l’elenco predisposto dal germano incompleto, non hariferito nulla di utile all’indagine ulteriore, mentre nulla ha opposto odaggiunto la difesa di [OSCURATO:PERSONA]».I rilievi che precedono, letteralmente trascritti, rendono manifestoche la ratio della decisione impugnata non è in una non correttaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026applicazione del principio di universalità della divisione. [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato il pacchetto azionario, perché haritenuto indimostrata e generica la deduzione che il cespite facevaancora parte dell’asse dividendo.La censura, quindi, non coglie la ratio decidendi, che si è esaurita inrito con il rilievo dell’inammissibilità del motivo d’appello.

«Nelgiudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione diinammissibilità del gravame, attingano direttamente l'apprezzamentodi merito operato dal giudice d'appello, senza censurare l'error inprocedendo cui questi è incorso, così da rimuovere la ragionein rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censuremosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso,derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizionedi inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse dellaparte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulterioristatuizioni della decisione impugnata» (Cass. n. 24550/2023).b) Iscrizione ipotecaria presa da MPS su tutto il patrimonio (e deveintendersi immobiliare) di [OSCURATO:PERSONA].Si deve precisare che la questione dell’iscrizione ipotecaria è stataesaminata dalla Corte d’appello sotto il profilo della necessitàdell’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto.La ricorrente non censura tale contenuto della decisione, ma sostieneche la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare il debito ipotecarionon solo in relazione all’integrità del contraddittorio, ma altresì nellaprospettiva della corretta e completa ricostruzione dell’asse.

Secondola ricorrente, la mancata considerazione del passivo ipotecarioavrebbe impedito «la corretta formazione della massa ereditaria el’esatta individuazione del suo valore complessivo.

Essa provocaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026inoltre effetti sulla conseguente equa ripartizione dei beni tra icoeredi, in quanto, laddove uno di essi risultasse assegnatario delbene ipotecato sarebbe sicuramente gravato di debiti, con l’effettoche la sua porzione ereditaria avrebbe sicuramente valore inferiore aquella degli altri, con grave lesione dell’art. 726 c.c.»La censura è infondata.

La regola secondo cui i debiti e i pesi ereditarisi dividono automaticamente fra i più coeredi in proporzione delle loroquote, non opera, fra le altre ipotesi, quando il diritto è garantito daipoteca su fondo ereditario, importando il carattere indivisibile eimmanente dell’ipoteca che sia tenuto per l’intero colui che, o pervolontà del testatore, o per divisione risulti assegnatario del beneipotecato (art. 754 c.c.).

Ma questo non vuol dire che la regola dellaripartizione proporzionale sia messa fuori gioco.

Il coeredeassegnatario del bene ipotecato, per evitare la vendita forzata diquesto bene, potrà vedersi costretto a pagare l’intero debito, manaturalmente avrà regresso nei confronti degli altri coeredi, e ciò nonsolo in forza di quanto dispone la seconda parte del primo commadell’art. 754 c.c., ma anche in forza di surrogazione ex lege (art.1203, n. 3, c.c.).

Soggiunge l’art. 755 c.c. che in caso di insolvenza diun coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita inproporzione fra tutti gli altri coeredi.

Siccome in virtù del carattereindivisibile dell’ipoteca, il creditore ipotecario può far valere in ognicaso il suo intero credito nei confronti del coerede assegnatario delbene ipotecato, ad evitare che questi venga a sopportare da solo ilrischio dell’insolvenza di un coerede, la legge ripartisce equamentequesto rischio fra tutti i coeredi.

Insomma, il sistema prevede unapluralità di meccanismi di tutela, che impediscono il pericoloinfondatamente paventato nel motivo di ricorso.

Il debito ipotecario èNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026un debito di tutti e non del solo assegnatario, il quale è ex legetutelato nei confronti degli altri dai pericoli derivanti dall’ipoteca.Si deve aggiungere che, essendo ipotecato, come scrive la ricorrente,«tutto il patrimonio del dr. [OSCURATO:PERSONA]», ognuno dei coeredi corre ilmedesimo rischio e potrà giovarsi delle medesime garanzieapprestate dalla legge.Conviene ancora aggiungere che la Corte d’appello ha escluso lanecessità di chiamare in causa il creditore iscritto; il punto non èoggetto di censura, ma è il caso di precisare che la decisione ècorretta.

Quando lo stato di comunione, ad esempio, per successioneereditaria, si determina dopo l’iscrizione, l’indivisibilità impedisce unsuccessivo frazionamento dell’ipoteca, non solo quanto al valoregarantito, ma anche quanto all’oggetto, facendola permanere unitariasull’intero bene.

Essa, per la sua indivisibilità, continua a gravare perl’intero credito su tutta la cosa se assegnata ad uno dei condividenti,o su ogni parte se divisa materialmente, non potendo rimanerepregiudicata dall’esito della divisione, qualunque esso sia.

Per questomotivo non è di regola necessario chiamare il creditore adintervenirvi.È altrettanto infondato il richiamo, operato nel motivo, dell’art. 719c.c.: la decisione di vendere i beni per il pagamento dei debitiereditari suppone il consenso della maggioranza: essa, diversamentedalla vendita del bene indivisibile, non può essere impostadall’autorità giudiziaria.c) Le partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA] (eredità [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:SOCIETA] d’appello, richiamando la consulenza tecnica nella parte incui l’esperto aveva «dichiarato di non poter valutare alcunché perchénon sarebbe stato attivato l’oggetto sociale», ha aggiunto che «nullaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026dimostra allo stato degli atti il contrario, non essendo ammissibiliesplorazioni in tale sede, vieppiù sulla base di considerazioni (quelli diuna forte patrimonializzazione e della imprecisata titolarità di suoli eappartamenti in Pescocostanzo), generiche e non confortate da provedocumentali inoppugnabili tempestivamente allegati in atti».Il motivo ripropone esattamente la censura disattesa dal giudiced’appello, le cui considerazioni, di per sé, non rilevano alcun errore didiritto: il principio di universalità della divisione ereditaria non puòritenersi violato in presenza di esclusioni di beni irrilevanti dal puntodi vista economico.

L’obiezione, in linea di principio proponibile controtale statuizione, non pone una questione di diritto, ma di fatto, se lapartecipazione fosse effettivamente priva di qualsiasi rilevanza, comeha riconosciuto la Corte d’appello.

Sotto questo profilo, però, laricorrente non deduce nulla in grado di smentire la valutazioneoperata dalla Corte di merito.d) Lo stesso dicasi per le società fallite, rispetto alle quali la Corted’appello ha precisato che, in assenza della prova di beni “residuati”alla procedura, non spettava al consulente verificare eventualiprospettive restitutorie.Anche in questo caso la ricorrente propone censure formali, fondatesulla mera appartenenza delle quota sociali ai compendi ereditari,senza indicare alcun elemento idoneo ad autorizzare l’illazione che laquota delle società fallite rappresentasse un elemento attivo delpatrimonio rilevante ai fini della divisione.e) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello, a proposito diquesta partecipazione, precisa che «essa è stata liquidata e non èchiaro di quali immobili attribuiti ai soci [OSCURATO:PERSONA] e ParlatoNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Giuseppe l’arch.

Ribera avrebbe omesso la valutazione e laricomprensione nei relativi assi».La ricorrente ribadisce che, in esito alla liquidazione di questa società,erano stati attribuiti ai soci Anna e [OSCURATO:PERSONA] alcuni immobili:il tutto risultava dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte diElvira [OSCURATO:PERSONA].

In questi termini la censura investe una valutazionedi fatto, riguardante la prova dell’esistenza dei beni, che andavaproposta in modo diverso.Questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma auna fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato inmodo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione diquella stessa norma, ma può anche costituire espressione di ungiudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile,sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altraipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronearicognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidentedal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass.n. 15499/2004).f) il compendio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA] («che provenivadal Comm. [OSCURATO:PERSONA]», memoria ricorrente a pag. 7), esclusodalla Corte d’appello in quanto oggetto di divisione con atto dell’11giugno 1987 e successivamente assegnato ai soci pro-diviso con attodel 2002.La ricorrente sostiene che la società Capricorno non era stata oggettodi divisione per atto del notaio Restaino, tant’è vero che i beniNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026appartenenti alla società erano stati stimati per poi essere esclusi inragione dell’atto di assegnazione del 2002, con il quale quei beni,nonostante la pendenza del giudizio di divisione ereditaria e senzal’autorizzazione del giudice, erano stati assegnati ai germani [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricorrente, la comunione ereditaria, già sussistente sullaquota, si era perpetuata sui beni assegnati.Nella memoria la ricorrente ricorda che “la divisione del 1987intervenne tra [OSCURATO:PERSONA] e Anna, e quindi i suoi figli perrappresentazione, ossia i quattro germani [OSCURATO:PERSONA], dato chequest’ultima era premorta.

Pertanto, i germani [OSCURATO:PERSONA] subentrarono“in comune ed indiviso”.La censura è infondata.

La quota della Capricorno era compresanell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], nella quale concorrevano, perrappresentazione, i germani [OSCURATO:PERSONA] in concorso con l’altra figlia deldefunto.

Risulta che con atto del 1987 intervenne una divisioneparziale dell’eredità, che si concluse, fra l’altro, con l’attribuzione aigermani [OSCURATO:PERSONA] delle quote della Capricorno per un quarto ciascuno.Ebbene, in relazione ai beni oggetto di divisione, la comunioneereditaria derivante dalla morte di [OSCURATO:PERSONA] si èdefinitivamente sciolta a seguito dell’attribuzione in favore deidiscendenti di [OSCURATO:PERSONA].

Tale attribuzione congiunta non haperpetuato la comunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] sui beniassegnati, ma ha dato origine a una diversa comunione fra i coerediassegnatari.

In linea di principio, quando nella divisione concorre unastirpe, questa è destinataria di un’unica porzione e la comunione chesi instaura a seguito di tale attribuzione congiunta è autonoma dallaprecedente comunione ereditaria.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Certamente i coeredi avrebbero potuto chiedere lo scioglimento anchedi tale ulteriore comunione, ma appunto occorreva una domandaautonoma e distinta da quella riguardante lo scioglimento dellacomunione ereditaria derivante dalla morte di [OSCURATO:PERSONA], chenon comprendeva più le quote dell’immobiliare Capricorno.Va da sé che il rilievo della ricorrente, secondo cui l’assegnazione del2002 sarebbe stata fatta in pendenza del giudizio di divisione senzaautorizzazione, è del tutto insignificante ed è considerata in questasede solo per rimarcare la complessiva infondatezza della censura.L’autorizzazione non era necessaria già in linea di principio, nonimportando il giudizio di divisione un vincolo di indisponibilità dei benioggetto della domanda, dei quali i coeredi, se sono d’accordo,possono liberamente disporre.

Ma nel caso in esame l’argomentofinisce per provare troppo, perché il tentativo di perpetuare ilcarattere ereditario della comunione è giuridicamente insostenibile.Nella memoria la ricorrente perpetua l’errore di impostazione,insistendo sulla supposta nullità dell’atto di assegnazione del 2002.

Ilquale atto, come appena chiarito, è del tutto irrilevante, perché lacessazione della comunione ereditaria, relativamente a tale società,non deriva da esso, ma dalla divisione del 1987.La ricorrente fa notare che la Corte d’appello ha compreso nelladivisione gli immobili derivanti dalla liquidazione della ImmobiliareSan Massimo, i quali avevano avuto una sorte identica a quello deibeni dell’[OSCURATO:PERSONA].

Identico parametro di giudizio sidoveva seguire, secondo la ricorrente, per gli immobili derivanti dallaCapricorno, anche a volere ammettere che si trattasse di comunioneordinaria.

La riflessione non sposta minimamente i termini dellaquestione.

I beni, in comunione ordinaria, avrebbero certamenteNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026potuto essere oggetto di divisione, ma appunto a seguito di appositadomanda distinta da quella di divisione ereditaria.

E in ipotesi unadomanda del genere fosse stata proposta, l’omissione non avrebbecomportato violazione del principio di universalità della divisioneereditaria, ma avrebbe concretato un’omissione di pronunzia, che nonè stata censurata in quanto tale per violazione dell’art. 112 c.p.c.g) Quanto ai gioielli appartenuti a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello haaffermato non potersi inferire la prova della loro esistenza dallemissive tra i germani, per altro contestate nel significato da attribuiread esse.Trattasi di valutazione di merito non censurata efficacemente, tramitela deduzione di fatti, dedotti e non esaminati, che avrebbero dovutoimporre una conclusione diversa.h) Quanto al «residuo dell’importo di £ 20 Miliardi accreditato sullibretto Comit, gestito dal germano [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratore del padre dott. [OSCURATO:PERSONA], aperto per estinguere ladebitoria (tuttora esistente) di quest’ultimo, in proprio e quale legalerappresentante delle società soprarichiamate, verso il ceto bancario»ricompreso in memoria fra i beni “omessi”, la questione riguarda ilrendiconto chiesto a [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’attività svoltaquale “procuratore del patrimonio paterno”, oggetto quarto motivo diricorso (infra), rimanendo, pertanto, in questo assorbita.

Lo stessodicasi «in ordine alle rendite dei beni immobili, ai gioielli custoditinelle cassette bancarie intestate al dott. [OSCURATO:PERSONA], ai titoli ed allesocietà partecipate dallo stesso [...], alla sorte dei beni inCastelvolturno, alla scrittura del 20.9.1996 concernente la venditadelle azioni delle società della [OSCURATO:PERSONA], agli attirelativi alle concessioni e licenze delle sorgenti d’acqua».

Si tratto diNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026aspetti pur sempre riferiti alla «completa determinazione della massa«verificare quali attività fossero state medio tempore compiute dalgermano [OSCURATO:PERSONA]».3.

Il terzo motivo riguarda la quota della società [OSCURATO:SOCIETA]., chela Corte d’appello avrebbe escluso dalla divisione in violazione di ungiudicato esterno formatosi in data anteriore.La decisione della Corte d’appello è fondata sulle seguenticonsiderazioni:-lo scioglimento della comunione relativamente a tale società eraavvenuta in forza di deliberazione del 21 giugno 2006, assunta dalrappresentante comune, che ha azzerato il capitale sociale per coprirele perdite; a tale delibera in pari data è seguita la ricostituzione delcapitale mediante autonoma sottoscrizione delle quote sociali daparte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza menziona un atto notarile pernotaio Acone del 4 agosto 2008 con il quale [OSCURATO:PERSONA] haceduto la propria quota di partecipazione al capitale sociale ai trefratelli Angela, Elvira e Giuseppe. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello proseguemenzionando il fatto che gli atti societari furono impugnati, ma nellostesso tempo negando che ciò avrebbe potuto determinare un effettorecuperatorio alla massa del patrimonio sociale ai fini della suaricomprensione nell’ambito del giudizio di divisione ereditaria.

In taleprospettiva essa ha ritenuto irrilevante il lodo, con il quale era statodeterminato il valore definitivo dei beni immobili della società.Secondo la decisione impugnata, «[...] le operazioni intervenute tra isoci e tra i germani [OSCURATO:PERSONA] a decesso avvenuto del comune genitorehanno costituito al più una comunione ordinaria, consacrata dallaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026designazione di un rappresentante comune, nella personadell’[OSCURATO:PERSONA]».La ricorrente censura tale decisione sulla base del contenuto del lodo,il quale avrebbe riconosciuto senza mezzi termini che, per effettodella dichiarata nullità della delibera del 21 giugno 2006, «il capitaledella [OSCURATO:PERSONA] srl si apparteneva, alla data del21.6.2006, alla comunione esistente fra i sig.ri Giovanni, Giuseppe,[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella misura di un quarto ciascunoe, dopo la cessione della quota di [OSCURATO:PERSONA], ai sig.riGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – sempre in comune edindiviso, nella misura di un terzo ciascuno.

Lo stato di indivisione nonè venuto meno per effetto degli atti per notar Acone (rep. 42183) eper notar Capuano (rep. 123318) richiamati dalla sentenza n.1113/2010; ed infatti, la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di cedere lapropria quota agli altri coeredi non vale ad escludere che la società (egli immobili ad essa afferenti) siano attribuiti agli eredi in comune,come è dimostrato dalla circostanza che tutti i tre i coeredi acquirentihanno esercitato la prelazione, che spettava loro ex art. 732 c.c., ilche offre la prova che essi non hanno affatto escluso dalla massaereditaria i suddetti cespiti.

E su questa cessione di quota non incideil modo di valutarla, se cioè si trattasse di quota pro-indiviso o diporzione di capitale in titolarità [...]».Secondo la ricorrente il «lodo ha dichiarato quindi la nullità dell’attoper notar Capuano del 21.6.2006, e quindi la nullità del presupposto(cioè proprio quella delibera) che il giudice aveva utilizzato perescludere dallo stato di comunione ereditaria le partecipazioni nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].

In conseguenza, come già statuito in quellasede, va dichiarata l’appartenenza alla comunione ereditaria dellaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA], e quindi degli immobili a questa afferenti, e questorende necessario che quella società sia ricompresa per intero nelladivisione ereditaria e ripartita tra gli attuali titolari Elvira, Giuseppe edAngela [OSCURATO:PERSONA]».La tesi, su cui è fondata la censura, si condanna da sé, anche se laragione che conferma la correttezza della sentenza impugnata non ètanto la decisione dei coeredi soci di nominare un rappresentantecomune, ma l’atto di disposizione intervenuto fra i compartecipi nel2008, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto la propria quotaai fratelli, rimanendo comproprietario degli altri beni compresinell’asse ereditario di riferimento.

In ordine all’efficacia di tale atto didisposizione non ci sono state contestazioni né in questa sede, né insede arbitrale, tant’è vero che, come riconosce la stessa ricorrente,quel «lodo fu emesso tra i sig.ri Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] ed ElviraGrimaldi», con esclusione di Giovanni.

Il che porta con sé dueconseguenze: a) la supposta comunione, ricostituita per effetto dellodo, non è la comunione ereditaria fra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] così comeinsorta a seguito dell’apertura della successione, ma la comunione,soggettivamente più ristretta, derivante dall’atto di disposizioneintercorso fra i compartecipi: il che mette fuori gioco il principio diuniversalità della divisione ereditaria, il quale suppone l’identità deisoggetti e delle quote su tutti i beni che compongono la massa; b)nello stesso tempo l’ambito soggettivo del lodo esclude ogni possibileviolazione del giudicato, tenuto conto, appunto, che il lodo non fupronunziato nei confronti di tutti i coeredi, ma solo nei confronti deicontitolari delle quote, con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] (in verità,[OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso eccepisce che il lodo èstato svolto fra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la giurisprudenza quando uno dei coeredi esca dallacomunione ereditaria per stralcio di quota, la comunione ereditariarimane fra gli altri, con la conseguente operatività del retratto.

Nelcaso in esame non è stata stralciata la quota di Giovanni, che èrimasto comproprietario degli altri beni insieme ai coeredi, ma è statopiuttosto «stralciato» uno dei beni, sul quale si è costituita unacomunione soggettivamente diversa, che non è pertanto lacomunione oggetto della divisione universale a cui allude il motivo,che ha continuato a persistere sui beni residui, tolto il bene diviso aseguito dell’atto di disposizione fra compartecipi.

La comunione dellequote della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto sussistente fra i soli Giuseppe,[OSCURATO:PERSONA] ed Elvira, non è la comunione ereditaria scaturita dallasuccessione a causa di morte, ma trova la sua origine nell’atto didisposizione intercorso fra i compartecipi, che ha comportato laseparazione di tale bene dal resto dei beni rimasti in comunioneereditaria.

Dal punto di vista degli effetti sulla comunione ereditaria, esulla conseguente divisione, l’ipotesi non è dissimile dalla alienazionea terzi, posta in essere da tutti i compartecipi, di uno dei più benicompresi nella comunione.

Nell’uno e nell’altro caso, il bene fuoriescedalla comunione generale, che si restringe ai beni residui.4.

Il quarto motivo censura l’esclusione, dall’indagine volta allaricostruzione della massa, del rendiconto chiesto a [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è palesemente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello, dopo essersidiffusa su considerazioni riguardante l’oggetto della domanda direndiconto e la mancanza di prova, riconosce la tardività della stessadomanda.

Si legge nella sentenza impugnata «invero, [OSCURATO:PERSONA] è costituita in primo grado con comparsa del 26 settembre 2002, afronte della citazione a comparire per l’udienza del 25 luglio 2002 (aNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026nulla valendo il differimento disposto con decreto ex art. 168 bis Vcomma c.p.c.), ossia oltre il termine previsto dall’art. 163 n. 7 c.p.c.e, per questo, è decaduta dal proporre domande riconvenzionali.

Lostesso dicasi per la comparsa redatta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] AngelaAmalia».La ricorrente non censura di per sé tale affermazione, ma richiama lafinalità del rendiconto e insiste sulla sua compenetrazione nel giudiziodivisionale, sottolineando che si tratta di operazione necessaria per lacorretta ricostruzione dell’asse, ciò che renderebbe inapplicabili lepreclusioni stabilite per il procedimento ordinario.È nozione di comune esperienza che la domanda di divisionegiudiziale è solitamente accompagnata dalla richiesta di resa delconto fra condividenti, sia generica sia sollecitata con riferimento avicende determinate (atti di amministrazione della cosa o godimentoseparato di beni), idonee a generare debiti di singoli e corrispondenticrediti proporzionali degli altri.

Di là dalla normalità del collegamento,le pretese obbligatorie dipendenti dalla comunione non fanno partedella domanda di divisione, ma costituiscono domande autonome.

Sesono proposte dal convenuto, si applicano i tempi e le forme previstiper le domande riconvenzionali, mentre l'attore deve proporle o conl'iniziale citazione oppure, qualora l'esigenza sia sorta da difese delconvenuto, nei limiti consentiti dall'art. 183 c.p.c.La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delleoperazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividentiavvenga prima della «formazione dello stato attivo e passivodell'eredità» risulta chiara da quanto dispone il secondo commadell'art. 724 c.c.: ciascun coerede deve «imputare alla sua quota»non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma ancheNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026«quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti dicomunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione.

Asua volta l’art. 725 c.c. dispone «Se i beni donati non sono conferiti innatura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede anorma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri erediprelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle lororispettive quote.

L'imputazione dei debiti, e i conseguentiprelevamenti, precedono la divisione, che si svolge sul residuo inragione delle quote di comunione di ciascuno (Cass. n. 27410/2005).In estrema sintesi il sistema che emerge dagli artt. 724-725 c.c. èispirato al principio che il condividente creditore deve prendere unaquantità di beni maggiori di quella espressa dalla quota astratta dicomproprietà, idonea a realizzare il suo diritto verso gli altri.È principio generalmente condiviso che le norme sulla imputazione e iprelevamenti, non diversamente dalle altre regole che stabilisconol’ordine delle operazioni divisionali, non essendo cogenti, lasciano aicondividenti la facoltà di disciplinare i loro rapporti in modo diverso.Può darsi benissimo che essi preferiscano lasciare impregiudicata ladivisione ed estinguere i rapporti obbligatori con pagamenti indenaro.

In questa ipotesi rendiconto e domanda di divisione possonoessere decisi contemporaneamente, con una decisione unica.

Le postedei singoli sulla massa, sono regolate con una pluralità di reciprochecondanne, salva la compensazione con eventuali conguagli scaturitidalla divisione in natura o dall’assegnazione di beni indivisibili.La pacifica derogabilità dell’iter divisorio si traduce, sul pianoprocessuale, nell’onere del coerede di proporre la domanda direndiconto, secondo il regime delle preclusioni stabilito per il ritoNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026ordinario e applicabile anche al giudizio divisionale (Cass. n.15926/2019; n. 14109/2006).Nel caso in esame la Corte d’appello, con riguardo alla domanda direndiconto proposta in confronto di [OSCURATO:PERSONA] da GrimaldiElvira, cui avrebbe aderito [OSCURATO:PERSONA], ha osservato chela medesima domanda è basata «sulla procura speciale del 3dicembre 1993 (rep. 83106), rilasciata al figlio Giuseppe dal padreUgo, in forza della quale il primo ne avrebbe gestito gli interessi e leingenti sostanze nel periodo in cui il genitore versavanell’impossibilità di parlare e di scrivere a causa di una parzialeinvalidità».A tale affermazione la ricorrente obietta che la domanda proposta nonera «diretta a far accertare le responsabilità del procuratore, quantodi esercitare un diritto, non del mandante (si badi!), ma del coeredediretto alla corretta e completa ricostruzione dell’asse ereditario,anche in ragione della domanda di collazione proposta dall’attore, allaquale avevano aderito i convenuti [...].

Essendo stato provato incorso di causa che [OSCURATO:PERSONA] ha operato con tale procura, manon avendo mai dato conto di nulla, si dovrà ordinare, per nonlegittimare una lesione di legittima, al sig. [OSCURATO:PERSONA] ildovuto rendiconto [...]».Tali rilievi confermano la correttezza della qualificazione delladomanda data dalla Corte d’appello.

La domanda si riferiva a unrapporto fra uno dei futuri coeredi e il de cuius, potenzialmenteidoneo a generare un credito del secondo nei confronti del primo,soggetto, come i crediti e debiti dipendenti dal rapporto dicomunione, alla regola stabilita dall’art. 724 c.c.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ma appunto, come per i debiti dipendenti dai rapporti di comunione,la regolamentazione in sede divisoria suppone che sia stata propostatempestivamente la relativa domanda, ciò che nella specie non èavvenuto.Il riferimento alla collazione e alla lesione di legittima, operati nelricorso nel tentativo di sottrarre la domanda al regime dellepreclusioni, dimentica che la collazione, la quale nella specie non èstata operata e che comunque ha un trattamento processualediverso, può farsi certamente senza che sia stata fatta la resa delconto.

Quanto alla lesione di legittima, l’ipotesi, onde suffragare ladenunzia di una omissione nella ricostruzione dell’asse, avrebberichiesto la proposizione di ben altra domanda.Insomma, la domanda, come riconosciuto dalla Corte d’appello,andava proposta nel termine previsto dall’art. 167 c.c., il che fadegradare a considerazioni aggiuntive, prive di incidenza sulladecisione, gli ulteriori rilievi della decisione impugnata attinente almerito della controversia.

Né il fatto che la Corte d’appello abbiaanteposto le considerazioni di merito al rilievo dell’inammissibilità faemergere alcun vizio della decisione.5.

Il quinto motivo denunzia “Violazione degli art. 194 e 196 c.p.c.,162 cpc, 92 disp att. c.p.c. art. 718, 720 e 726 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’Appello recepito insentenza un progetto divisionale a cui si è pervenuti sulla scorta diuna ctu errata, incompleta e redatta con criteri non omogenei ecomunque con valori, incoerenti ed illogici”.Il motivo è inammissibile.

Si formula una critica globale dellaconsulenza tecnica, inidonea a fondare una censura proponibile incassazione.

La sola ragione di censura enucleabile è quellaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026riguardante il mancato aggiornamento della stima, che, secondo laricorrente, sarebbe stata doverosa in considerazione del tempodecorso fra la consulenza tecnica e la decisione.È principio generale, desumibile dall’art. 726 c.c., che la stima deibeni per la formazione delle parti nella divisione deve farsi conriferimento al valore venale al momento della stessa divisione (Cass.n. 269/1970).

La stima è di solito rimessa a un consulente tecnico,divenendo quindi evenienza fisiologica che essa sia fatta in unmomento precedente rispetto a quello in cui la causa viene decisa.Per evitare che possibili mutamenti dei prezzi compromettanol’eguaglianza fra i comproprietari, è principio acquisito che la stima,effettuata in epoca precedente, deve essere aggiornata d’ufficio,anche in appello, al momento della decisione (Cass. n. 9207/2005).Tale principio non esclude che la parte sia comunque tenuta adallegare i fatti che giustificano l'aggiornamento, posto che questo nonpuò avvenire tramite criteri automatici (Cass. n. 10624/2010; n.15288/2014).

Sotto questo profilo la censura pecca di specificità,perché richiama una serie di circostanze che avrebbero giustificato larevisione, ma non chiarisce se e come la relativa richiesta sia statarivolta alla Corte d’appello.Giova, infine, ricordare che la Corte d’appello ha motivato la propriaadesione alla stima proposta dal consulente tecnico.

Le relativeconsiderazioni, immuni da vizi logici e giuridici, sono incensurabili inquesta sede.6.

Il sesto motivo denunzia omissione di pronunzia sulla domanda,formulata con la comparsa conclusionale in appello, con la quale «lasig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato l’intenzione di ottenere, ai sensidell’art. 718 e 720 c.c., l’assegnazione del bene di [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Napoli, alla via Petrarca n. 133/135, al netto della porzione da leiusucapita, tenuto conto dell’attuale ed effettivo valore di mercato, inragione delle condizioni in cui versa l’immobile, dando in permuta aitre germani [OSCURATO:PERSONA] il corrispondente valore delle sue quote sulpatrimonio comune ed indiviso».Il motivo è infondato, perché la Corte d’appello si è pronunziatasull’istanza, che non configura comunque una vera e propriadomanda. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello, dopo aver ricordato la contemporaneapendenza di un giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] per fareaccertare l’usucapione di una parte della villa, ha preso in esame larichiesta di attribuzione, ritenendola «priva di fondamento».Si ricorda ad ogni modo il principio secondo cui «In tema di giudiziodi divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essereproposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità didomanda in senso proprio; essa, tuttavia, è inammissibile seformulata soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio disecondo grado, e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussionenel contraddittorio tra le parti, senza che sorga obbligo alcuno per ilgiudice di specifica motivazione in ordine ad essa» (Cass. n.14521/2012; n. 4105/1981).È stato inoltre chiarito che l'attribuzione del bene indivisibile, essendofatta a titolo e a scopo divisorio, non è concepibile, senza il paralleloobbligo di corrispondere i conguagli che possano derivarne; perciò, ilgiudice non può accogliere la domanda allorché il coerede, nelrichiedere l'assegnazione, rifiuti di corrispondere i conguagli; questorifiuto infatti annulla la volontà di attribuzione, la quale,Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026evidentemente, deve essere incondizionata (Cass. n. 1306/1942; n.1294/1960).L’istanza di attribuzione paralizza la vendita solo nella misura in cui ilcompartecipe si dichiari disponibile a pagare l’eccedenza in base alvalore di stima, Il che non vuol dire, come chiarisce Cass. n.27086/2021, che il condividente, nel richiedere l'attribuzione, nonpossa sollecitare il giudice a rivedere il valore di stima, ma si vuoledire che la contestazione deve essere formulata in modo tale che larevisione non sia elevata a condizione della richiesta.

In altre parole,nonostante la richiesta di revisione della stima, deve risultarechiaramente che il richiedente è comunque pronto a versarel'eccedenza, nell'ipotesi che il giudice non ritenga di dare seguito allaistanza di revisione.L’istanza di [OSCURATO:PERSONA], come richiamata nel motivo di ricorso,non manifestava affatto una simile volontà incondizionata, sé veroche l’attribuzione fu richiesta al netto della porzione usucapita, e cioèsulla base di un presupposto controverso, oggetto di accertamento inun diverso giudizio.7.

Il settimo motivo investe la statuizione sulle spese di lite.

Inparticolare la liquidazione è censurata sotto i seguenti profili: a) laCorte d’appello ha posto le spese di lite a carico della ricorrente, inviolazione della regola secondo la quale le spese del giudiziodivisionale sono a carico della massa; b) l’importo è eccessivo,quanto meno nei confronto di [OSCURATO:PERSONA], il cui appelloincidentale (sulla mancata condanna dell’attuale ricorrente per litetemeraria) era stata rigettato; c) l’importo è stato liquidato sulla basedel valore della quota, senza che sia stato tuttavia precisato la misuradi tale valore, sostenendosi comunque che in appello, avuto riguardoNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026alla materia controversa, la causa era di valore indeterminabile; d)infine si evidenzia un contrasto fra parte motiva e dispositivo nellaparte in cui la Corte d’appello, dopo avere manifestato l’intenzione dioperare la “dimidiazione” delle spese nei confronti del creditoreiscritto, ha poi liquidato la somma di € 18.000,00, che non è la metàdi quella liquidate alle altre parti.Il motivo è complessivamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello haliquidato le spese del grado ed emerge in modo lampante dalladecisione che si trattava di spese di difesa che non inerivano alladivisione, essendo riferibili alle pretese e alla resistenza della attualericorrente.

La decisione è perciò conforme al principio, consolidatonella giurisprudenza della Corte, secondo cui nei giudizi per divisionedi eredità le spese di causa vanno poste a carico della massa quandosono effettuate per condurre, nell'interesse comune, il giudizio allasua conclusione; valgono al contrario i principi generali dellasoccombenza, quando si tratta di spese determinate da eccessivepretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di(Cass, n. 1635/2020; n. 22903/2013).La censura sub b) investe un aspetto rimesso al potere discrezionaledel giudice di merito: il rigetto tanto dell'appello principale quanto diquello incidentale non obbliga il giudice a disporrela compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cuiregolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio disoccombenza per essere stata condannata la parte totalmentevittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda laloro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito(Cass. n. 18173/2008; n. 3405/1980).Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Quanto alla censura sub c) non si evince che ci sia stata in appellouna riduzione della controversia rispetto al primo grado.

Lecontestazioni di parte appellante, nella misura in cui preludevano allaricomprensione nella massa di altri beni, erano idonee a determinarela caducazione del progetto per intero e il suo integrale rifacimento.In ordine alle spese del creditore intervenuto, l’esame della pronunzianon rileva alcun contrasto fra dispositivo e motivazione, nonemergendo dall’espressione usata in motivazione un univoco intentodella Corte di liquidare la metà di quanto liquidato ai condividenti.

Inquanto alla liquidazione operata in favore del creditore, considerataper sé stessa, non sono state proposte censure.Conclusivamente, il ricorso è rigettato.8.

Le spese seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida, per ciascuno diessi, in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori dilegge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 23 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ldi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via dei Georgofili 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marcosignori, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2547/2020depositata il 10/07/2020.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] dell'Erba, che ha concluso per il rigetto delricorso..Uditi per delega l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e per icontroricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA].In estrema sintesi, la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale della stessa città nella causa di divisione fra ifratelli [OSCURATO:PERSONA] (Giovanni, Giuseppe, Elvira e [OSCURATO:PERSONA]).La causa fu promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fratelliper lo scioglimento delle comunioni derivanti dalle seguenti eredità:-l’eredità della madre [OSCURATO:PERSONA];-l’eredità del nonno [OSCURATO:PERSONA], alla quale essi furono chiamatiper rappresentazione della loro madre premorta in concorso con-l’eredità del padre [OSCURATO:PERSONA].La causa, svoltasi nel contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], creditore dellasola [OSCURATO:PERSONA], si concluse con la formazione di quattro porzionida estrarre a sorte, avendo il giudice preso atto della comune volontàdei condividenti di unificare le masse. Ciascuna porzione avrebbedovuto essere integrata con il ricavato della vendita del bene dimaggior valore, ritenuto non comodamente divisibile in natura.[OSCURATO:SOCIETA] d’appello, investita con appello principale da parte diGrimaldi Elvira, ha disatteso il complesso delle censure mossedall’appellante contro la decisione di primo grado. Le censureinvestivano in primo luogo la violazione del principio di universalitàNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026della divisione: secondo l’appellante il Tribunale aveva omesso dicomprendere nella massa una molteplicità di beni ereditari; ilmancato rendiconto che l’appellante aveva chiesto nei confronti diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva gestito il patrimonio paterno inforza di procura rilasciatagli dal de cuius; l’esistenza di unamolteplicità di errori e omissioni in cui era incorso il consulentetecnico, le cui conclusioni furono poi recepite dalla sentenzaappellata.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsosulla base di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Hanno resistito con controricorso anche [OSCURATO:PERSONA] e AngelaAmelia [OSCURATO:PERSONA].Tutte le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia la violazione del principio di universalitàdella divisione ereditaria, per avere la Corte d’appello lasciato fuoridalla divisione una molteplicità di cespiti ereditari. Fu chiesta ladivisione delle tre comunioni ereditarie fra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], il cheimponeva alla Corte d’appello di comprendere nella stessa divisione latotalità dei beni, ciò che invece non è stato fatto.Il secondo motivo denunzia pur sempre la violazione del principio diuniversalità della divisione con riferimento all’approvazione delprogetto, in quanto non comprendeva tutti i cespiti oggetto delle trecomunioni.2. I motivi, da esaminare congiuntamente perché pongono unastessa censura, sono infondati.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Caratteristica della divisione ereditaria è la sua universalità, oggettivae soggettiva. Universalità significa che la comunione va sciolta pertutti i beni comuni e nei confronti di tutti i condividenti (fatta salval’eccezione legale riguardante i beni indivisibili ex art. 720 c.c.)Il principio dell’universalità della divisione ereditaria è derogabile pervolontà concorde dei condividenti. Nella divisione consensuale laderoga è implicita in qualsiasi accordo che attui la ripartizionesecondo modalità in contrasto con quel principio. Nella divisionegiudiziale si applicano le regole ordinarie del processo di cognizione.Se l’attore chiede una divisione che non comprende la totalità deibeni, i convenuti, se intendono dissolvere l’intero rapporto, hannol’onere di chiedere in riconvenzionale che la divisione si svolga sullatotalità (art. 166 c.p.c.) (Cass. n. 4479/1982; n. 6931/2016). Inmodo speculare l’attore, che volesse ampliare la domanda di divisioneoriginariamente proposta, incorre nei limiti stabiliti per l’ordinariogiudizio di cognizione.Nel caso in esame, questi principi, riaffermati nei primi due motivi diricorso, non sono stati negati dalla Corte d’appello, la quale haescluso alcuni cespiti dalla divisione non perché abbia negato ilcarattere universale della divisione ereditaria, ma perché ha ritenutoche non fossero compresi nell’oggetto delle comunioni di cui fuchiesto lo scioglimento.La verifica richiesta in questa sede riguarda allora solo la legittimità ditali esclusioni, da compiersi naturalmente nei limiti delle questionisollevate con i motivi e con riferimento ai beni rispetto ai quali lacensura è stata formulata.a) La censura investe in primo luogo l’esclusione del pacchettoazionario nella flotta armatoriale [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026ancora esistente, secondo la ricorrente, al momento del suo decesso,come risultava dalla denunzia di successione n. 2009 – vol. 4007 del23 luglio 1998, prodotta da [OSCURATO:PERSONA] all’attodell’introduzione del giudizio.In relazione al documento in esame, la Corte d’appello - dopo averlomenzionato nella parte della decisione nella quale si occupa dellenuove produzioni in appello, e dopo avere richiamato e sintetizzato ilmotivo proposto dall’appellante, «esplicitato in maniera piùargomentata nella memoria di costituzione con nuovo difensore», conil quale [OSCURATO:PERSONA], fra l’altro, aveva censurato la decisione,perché non aveva tenuto conto «di tutte le successioni in atti, avendopretermesso e ignorato il residuo pacchetto azionario nella FlottaArmatoriale [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA]» - così si esprime: «Ilmotivo è inammissibile perché genericamente formulato». Essaricorda che, nel giudizio di divisione, «nella preliminare attività diassificazione – ossia nella fase in cui si procede all’esattaindividuazione dei beni comuni – esiste l’onere vicendevole delle partiche devono indicare esattamente la consistenza dei beni perconsentire allo stimatore di valutarli e non quello esplorativodell’ausiliare dell’Ufficio. Ebbene, l’attore [OSCURATO:PERSONA] haprodotto, raccogliendo l’invito formulato dal giudice di prime cure conl’ordinanza dettata all’udienza del 14 gennaio 2003, ladocumentazione all’uopo necessaria. [OSCURATO:PERSONA], purritenendo l’elenco predisposto dal germano incompleto, non hariferito nulla di utile all’indagine ulteriore, mentre nulla ha opposto odaggiunto la difesa di [OSCURATO:PERSONA]».I rilievi che precedono, letteralmente trascritti, rendono manifestoche la ratio della decisione impugnata non è in una non correttaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026applicazione del principio di universalità della divisione. [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato il pacchetto azionario, perché haritenuto indimostrata e generica la deduzione che il cespite facevaancora parte dell’asse dividendo.La censura, quindi, non coglie la ratio decidendi, che si è esaurita inrito con il rilievo dell’inammissibilità del motivo d’appello. «Nelgiudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione diinammissibilità del gravame, attingano direttamente l'apprezzamentodi merito operato dal giudice d'appello, senza censurare l'error inprocedendo cui questi è incorso, così da rimuovere la ragionein rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censuremosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso,derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizionedi inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse dellaparte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulterioristatuizioni della decisione impugnata» (Cass. n. 24550/2023).b) Iscrizione ipotecaria presa da MPS su tutto il patrimonio (e deveintendersi immobiliare) di [OSCURATO:PERSONA].Si deve precisare che la questione dell’iscrizione ipotecaria è stataesaminata dalla Corte d’appello sotto il profilo della necessitàdell’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto.La ricorrente non censura tale contenuto della decisione, ma sostieneche la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare il debito ipotecarionon solo in relazione all’integrità del contraddittorio, ma altresì nellaprospettiva della corretta e completa ricostruzione dell’asse. Secondola ricorrente, la mancata considerazione del passivo ipotecarioavrebbe impedito «la corretta formazione della massa ereditaria el’esatta individuazione del suo valore complessivo. Essa provocaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026inoltre effetti sulla conseguente equa ripartizione dei beni tra icoeredi, in quanto, laddove uno di essi risultasse assegnatario delbene ipotecato sarebbe sicuramente gravato di debiti, con l’effettoche la sua porzione ereditaria avrebbe sicuramente valore inferiore aquella degli altri, con grave lesione dell’art. 726 c.c.»La censura è infondata. La regola secondo cui i debiti e i pesi ereditarisi dividono automaticamente fra i più coeredi in proporzione delle loroquote, non opera, fra le altre ipotesi, quando il diritto è garantito daipoteca su fondo ereditario, importando il carattere indivisibile eimmanente dell’ipoteca che sia tenuto per l’intero colui che, o pervolontà del testatore, o per divisione risulti assegnatario del beneipotecato (art. 754 c.c.). Ma questo non vuol dire che la regola dellaripartizione proporzionale sia messa fuori gioco. Il coeredeassegnatario del bene ipotecato, per evitare la vendita forzata diquesto bene, potrà vedersi costretto a pagare l’intero debito, manaturalmente avrà regresso nei confronti degli altri coeredi, e ciò nonsolo in forza di quanto dispone la seconda parte del primo commadell’art. 754 c.c., ma anche in forza di surrogazione ex lege (art.1203, n. 3, c.c.). Soggiunge l’art. 755 c.c. che in caso di insolvenza diun coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita inproporzione fra tutti gli altri coeredi. Siccome in virtù del carattereindivisibile dell’ipoteca, il creditore ipotecario può far valere in ognicaso il suo intero credito nei confronti del coerede assegnatario delbene ipotecato, ad evitare che questi venga a sopportare da solo ilrischio dell’insolvenza di un coerede, la legge ripartisce equamentequesto rischio fra tutti i coeredi. Insomma, il sistema prevede unapluralità di meccanismi di tutela, che impediscono il pericoloinfondatamente paventato nel motivo di ricorso. Il debito ipotecario èNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026un debito di tutti e non del solo assegnatario, il quale è ex legetutelato nei confronti degli altri dai pericoli derivanti dall’ipoteca.Si deve aggiungere che, essendo ipotecato, come scrive la ricorrente,«tutto il patrimonio del dr. [OSCURATO:PERSONA]», ognuno dei coeredi corre ilmedesimo rischio e potrà giovarsi delle medesime garanzieapprestate dalla legge.Conviene ancora aggiungere che la Corte d’appello ha escluso lanecessità di chiamare in causa il creditore iscritto; il punto non èoggetto di censura, ma è il caso di precisare che la decisione ècorretta. Quando lo stato di comunione, ad esempio, per successioneereditaria, si determina dopo l’iscrizione, l’indivisibilità impedisce unsuccessivo frazionamento dell’ipoteca, non solo quanto al valoregarantito, ma anche quanto all’oggetto, facendola permanere unitariasull’intero bene. Essa, per la sua indivisibilità, continua a gravare perl’intero credito su tutta la cosa se assegnata ad uno dei condividenti,o su ogni parte se divisa materialmente, non potendo rimanerepregiudicata dall’esito della divisione, qualunque esso sia. Per questomotivo non è di regola necessario chiamare il creditore adintervenirvi.È altrettanto infondato il richiamo, operato nel motivo, dell’art. 719c.c.: la decisione di vendere i beni per il pagamento dei debitiereditari suppone il consenso della maggioranza: essa, diversamentedalla vendita del bene indivisibile, non può essere impostadall’autorità giudiziaria.c) Le partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA] (eredità [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:SOCIETA] d’appello, richiamando la consulenza tecnica nella parte incui l’esperto aveva «dichiarato di non poter valutare alcunché perchénon sarebbe stato attivato l’oggetto sociale», ha aggiunto che «nullaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026dimostra allo stato degli atti il contrario, non essendo ammissibiliesplorazioni in tale sede, vieppiù sulla base di considerazioni (quelli diuna forte patrimonializzazione e della imprecisata titolarità di suoli eappartamenti in Pescocostanzo), generiche e non confortate da provedocumentali inoppugnabili tempestivamente allegati in atti».Il motivo ripropone esattamente la censura disattesa dal giudiced’appello, le cui considerazioni, di per sé, non rilevano alcun errore didiritto: il principio di universalità della divisione ereditaria non puòritenersi violato in presenza di esclusioni di beni irrilevanti dal puntodi vista economico. L’obiezione, in linea di principio proponibile controtale statuizione, non pone una questione di diritto, ma di fatto, se lapartecipazione fosse effettivamente priva di qualsiasi rilevanza, comeha riconosciuto la Corte d’appello. Sotto questo profilo, però, laricorrente non deduce nulla in grado di smentire la valutazioneoperata dalla Corte di merito.d) Lo stesso dicasi per le società fallite, rispetto alle quali la Corted’appello ha precisato che, in assenza della prova di beni “residuati”alla procedura, non spettava al consulente verificare eventualiprospettive restitutorie.Anche in questo caso la ricorrente propone censure formali, fondatesulla mera appartenenza delle quota sociali ai compendi ereditari,senza indicare alcun elemento idoneo ad autorizzare l’illazione che laquota delle società fallite rappresentasse un elemento attivo delpatrimonio rilevante ai fini della divisione.e) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello, a proposito diquesta partecipazione, precisa che «essa è stata liquidata e non èchiaro di quali immobili attribuiti ai soci [OSCURATO:PERSONA] e ParlatoNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Giuseppe l’arch. Ribera avrebbe omesso la valutazione e laricomprensione nei relativi assi».La ricorrente ribadisce che, in esito alla liquidazione di questa società,erano stati attribuiti ai soci Anna e [OSCURATO:PERSONA] alcuni immobili:il tutto risultava dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte diElvira [OSCURATO:PERSONA]. In questi termini la censura investe una valutazionedi fatto, riguardante la prova dell’esistenza dei beni, che andavaproposta in modo diverso.Questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma auna fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato inmodo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione diquella stessa norma, ma può anche costituire espressione di ungiudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile,sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altraipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronearicognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidentedal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass.n. 15499/2004).f) il compendio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA] («che provenivadal Comm. [OSCURATO:PERSONA]», memoria ricorrente a pag. 7), esclusodalla Corte d’appello in quanto oggetto di divisione con atto dell’11giugno 1987 e successivamente assegnato ai soci pro-diviso con attodel 2002.La ricorrente sostiene che la società Capricorno non era stata oggettodi divisione per atto del notaio Restaino, tant’è vero che i beniNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026appartenenti alla società erano stati stimati per poi essere esclusi inragione dell’atto di assegnazione del 2002, con il quale quei beni,nonostante la pendenza del giudizio di divisione ereditaria e senzal’autorizzazione del giudice, erano stati assegnati ai germani [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricorrente, la comunione ereditaria, già sussistente sullaquota, si era perpetuata sui beni assegnati.Nella memoria la ricorrente ricorda che “la divisione del 1987intervenne tra [OSCURATO:PERSONA] e Anna, e quindi i suoi figli perrappresentazione, ossia i quattro germani [OSCURATO:PERSONA], dato chequest’ultima era premorta. Pertanto, i germani [OSCURATO:PERSONA] subentrarono“in comune ed indiviso”.La censura è infondata. La quota della Capricorno era compresanell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], nella quale concorrevano, perrappresentazione, i germani [OSCURATO:PERSONA] in concorso con l’altra figlia deldefunto. Risulta che con atto del 1987 intervenne una divisioneparziale dell’eredità, che si concluse, fra l’altro, con l’attribuzione aigermani [OSCURATO:PERSONA] delle quote della Capricorno per un quarto ciascuno.Ebbene, in relazione ai beni oggetto di divisione, la comunioneereditaria derivante dalla morte di [OSCURATO:PERSONA] si èdefinitivamente sciolta a seguito dell’attribuzione in favore deidiscendenti di [OSCURATO:PERSONA]. Tale attribuzione congiunta non haperpetuato la comunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] sui beniassegnati, ma ha dato origine a una diversa comunione fra i coerediassegnatari. In linea di principio, quando nella divisione concorre unastirpe, questa è destinataria di un’unica porzione e la comunione chesi instaura a seguito di tale attribuzione congiunta è autonoma dallaprecedente comunione ereditaria.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Certamente i coeredi avrebbero potuto chiedere lo scioglimento anchedi tale ulteriore comunione, ma appunto occorreva una domandaautonoma e distinta da quella riguardante lo scioglimento dellacomunione ereditaria derivante dalla morte di [OSCURATO:PERSONA], chenon comprendeva più le quote dell’immobiliare Capricorno.Va da sé che il rilievo della ricorrente, secondo cui l’assegnazione del2002 sarebbe stata fatta in pendenza del giudizio di divisione senzaautorizzazione, è del tutto insignificante ed è considerata in questasede solo per rimarcare la complessiva infondatezza della censura.L’autorizzazione non era necessaria già in linea di principio, nonimportando il giudizio di divisione un vincolo di indisponibilità dei benioggetto della domanda, dei quali i coeredi, se sono d’accordo,possono liberamente disporre. Ma nel caso in esame l’argomentofinisce per provare troppo, perché il tentativo di perpetuare ilcarattere ereditario della comunione è giuridicamente insostenibile.Nella memoria la ricorrente perpetua l’errore di impostazione,insistendo sulla supposta nullità dell’atto di assegnazione del 2002. Ilquale atto, come appena chiarito, è del tutto irrilevante, perché lacessazione della comunione ereditaria, relativamente a tale società,non deriva da esso, ma dalla divisione del 1987.La ricorrente fa notare che la Corte d’appello ha compreso nelladivisione gli immobili derivanti dalla liquidazione della ImmobiliareSan Massimo, i quali avevano avuto una sorte identica a quello deibeni dell’[OSCURATO:PERSONA]. Identico parametro di giudizio sidoveva seguire, secondo la ricorrente, per gli immobili derivanti dallaCapricorno, anche a volere ammettere che si trattasse di comunioneordinaria. La riflessione non sposta minimamente i termini dellaquestione. I beni, in comunione ordinaria, avrebbero certamenteNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026potuto essere oggetto di divisione, ma appunto a seguito di appositadomanda distinta da quella di divisione ereditaria. E in ipotesi unadomanda del genere fosse stata proposta, l’omissione non avrebbecomportato violazione del principio di universalità della divisioneereditaria, ma avrebbe concretato un’omissione di pronunzia, che nonè stata censurata in quanto tale per violazione dell’art. 112 c.p.c.g) Quanto ai gioielli appartenuti a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello haaffermato non potersi inferire la prova della loro esistenza dallemissive tra i germani, per altro contestate nel significato da attribuiread esse.Trattasi di valutazione di merito non censurata efficacemente, tramitela deduzione di fatti, dedotti e non esaminati, che avrebbero dovutoimporre una conclusione diversa.h) Quanto al «residuo dell’importo di £ 20 Miliardi accreditato sullibretto Comit, gestito dal germano [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratore del padre dott. [OSCURATO:PERSONA], aperto per estinguere ladebitoria (tuttora esistente) di quest’ultimo, in proprio e quale legalerappresentante delle società soprarichiamate, verso il ceto bancario»ricompreso in memoria fra i beni “omessi”, la questione riguarda ilrendiconto chiesto a [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’attività svoltaquale “procuratore del patrimonio paterno”, oggetto quarto motivo diricorso (infra), rimanendo, pertanto, in questo assorbita. Lo stessodicasi «in ordine alle rendite dei beni immobili, ai gioielli custoditinelle cassette bancarie intestate al dott. [OSCURATO:PERSONA], ai titoli ed allesocietà partecipate dallo stesso [...], alla sorte dei beni inCastelvolturno, alla scrittura del 20.9.1996 concernente la venditadelle azioni delle società della [OSCURATO:PERSONA], agli attirelativi alle concessioni e licenze delle sorgenti d’acqua». Si tratto diNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026aspetti pur sempre riferiti alla «completa determinazione della massa«verificare quali attività fossero state medio tempore compiute dalgermano [OSCURATO:PERSONA]».3. Il terzo motivo riguarda la quota della società [OSCURATO:SOCIETA]., chela Corte d’appello avrebbe escluso dalla divisione in violazione di ungiudicato esterno formatosi in data anteriore.La decisione della Corte d’appello è fondata sulle seguenticonsiderazioni:-lo scioglimento della comunione relativamente a tale società eraavvenuta in forza di deliberazione del 21 giugno 2006, assunta dalrappresentante comune, che ha azzerato il capitale sociale per coprirele perdite; a tale delibera in pari data è seguita la ricostituzione delcapitale mediante autonoma sottoscrizione delle quote sociali daparte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza menziona un atto notarile pernotaio Acone del 4 agosto 2008 con il quale [OSCURATO:PERSONA] haceduto la propria quota di partecipazione al capitale sociale ai trefratelli Angela, Elvira e Giuseppe. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello proseguemenzionando il fatto che gli atti societari furono impugnati, ma nellostesso tempo negando che ciò avrebbe potuto determinare un effettorecuperatorio alla massa del patrimonio sociale ai fini della suaricomprensione nell’ambito del giudizio di divisione ereditaria. In taleprospettiva essa ha ritenuto irrilevante il lodo, con il quale era statodeterminato il valore definitivo dei beni immobili della società.Secondo la decisione impugnata, «[...] le operazioni intervenute tra isoci e tra i germani [OSCURATO:PERSONA] a decesso avvenuto del comune genitorehanno costituito al più una comunione ordinaria, consacrata dallaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026designazione di un rappresentante comune, nella personadell’[OSCURATO:PERSONA]».La ricorrente censura tale decisione sulla base del contenuto del lodo,il quale avrebbe riconosciuto senza mezzi termini che, per effettodella dichiarata nullità della delibera del 21 giugno 2006, «il capitaledella [OSCURATO:PERSONA] srl si apparteneva, alla data del21.6.2006, alla comunione esistente fra i sig.ri Giovanni, Giuseppe,[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella misura di un quarto ciascunoe, dopo la cessione della quota di [OSCURATO:PERSONA], ai sig.riGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – sempre in comune edindiviso, nella misura di un terzo ciascuno. Lo stato di indivisione nonè venuto meno per effetto degli atti per notar Acone (rep. 42183) eper notar Capuano (rep. 123318) richiamati dalla sentenza n.1113/2010; ed infatti, la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di cedere lapropria quota agli altri coeredi non vale ad escludere che la società (egli immobili ad essa afferenti) siano attribuiti agli eredi in comune,come è dimostrato dalla circostanza che tutti i tre i coeredi acquirentihanno esercitato la prelazione, che spettava loro ex art. 732 c.c., ilche offre la prova che essi non hanno affatto escluso dalla massaereditaria i suddetti cespiti. E su questa cessione di quota non incideil modo di valutarla, se cioè si trattasse di quota pro-indiviso o diporzione di capitale in titolarità [...]».Secondo la ricorrente il «lodo ha dichiarato quindi la nullità dell’attoper notar Capuano del 21.6.2006, e quindi la nullità del presupposto(cioè proprio quella delibera) che il giudice aveva utilizzato perescludere dallo stato di comunione ereditaria le partecipazioni nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. In conseguenza, come già statuito in quellasede, va dichiarata l’appartenenza alla comunione ereditaria dellaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA], e quindi degli immobili a questa afferenti, e questorende necessario che quella società sia ricompresa per intero nelladivisione ereditaria e ripartita tra gli attuali titolari Elvira, Giuseppe edAngela [OSCURATO:PERSONA]».La tesi, su cui è fondata la censura, si condanna da sé, anche se laragione che conferma la correttezza della sentenza impugnata non ètanto la decisione dei coeredi soci di nominare un rappresentantecomune, ma l’atto di disposizione intervenuto fra i compartecipi nel2008, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto la propria quotaai fratelli, rimanendo comproprietario degli altri beni compresinell’asse ereditario di riferimento. In ordine all’efficacia di tale atto didisposizione non ci sono state contestazioni né in questa sede, né insede arbitrale, tant’è vero che, come riconosce la stessa ricorrente,quel «lodo fu emesso tra i sig.ri Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] ed ElviraGrimaldi», con esclusione di Giovanni. Il che porta con sé dueconseguenze: a) la supposta comunione, ricostituita per effetto dellodo, non è la comunione ereditaria fra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] così comeinsorta a seguito dell’apertura della successione, ma la comunione,soggettivamente più ristretta, derivante dall’atto di disposizioneintercorso fra i compartecipi: il che mette fuori gioco il principio diuniversalità della divisione ereditaria, il quale suppone l’identità deisoggetti e delle quote su tutti i beni che compongono la massa; b)nello stesso tempo l’ambito soggettivo del lodo esclude ogni possibileviolazione del giudicato, tenuto conto, appunto, che il lodo non fupronunziato nei confronti di tutti i coeredi, ma solo nei confronti deicontitolari delle quote, con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] (in verità,[OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso eccepisce che il lodo èstato svolto fra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la giurisprudenza quando uno dei coeredi esca dallacomunione ereditaria per stralcio di quota, la comunione ereditariarimane fra gli altri, con la conseguente operatività del retratto. Nelcaso in esame non è stata stralciata la quota di Giovanni, che èrimasto comproprietario degli altri beni insieme ai coeredi, ma è statopiuttosto «stralciato» uno dei beni, sul quale si è costituita unacomunione soggettivamente diversa, che non è pertanto lacomunione oggetto della divisione universale a cui allude il motivo,che ha continuato a persistere sui beni residui, tolto il bene diviso aseguito dell’atto di disposizione fra compartecipi. La comunione dellequote della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto sussistente fra i soli Giuseppe,[OSCURATO:PERSONA] ed Elvira, non è la comunione ereditaria scaturita dallasuccessione a causa di morte, ma trova la sua origine nell’atto didisposizione intercorso fra i compartecipi, che ha comportato laseparazione di tale bene dal resto dei beni rimasti in comunioneereditaria. Dal punto di vista degli effetti sulla comunione ereditaria, esulla conseguente divisione, l’ipotesi non è dissimile dalla alienazionea terzi, posta in essere da tutti i compartecipi, di uno dei più benicompresi nella comunione. Nell’uno e nell’altro caso, il bene fuoriescedalla comunione generale, che si restringe ai beni residui.4. Il quarto motivo censura l’esclusione, dall’indagine volta allaricostruzione della massa, del rendiconto chiesto a [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è palesemente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello, dopo essersidiffusa su considerazioni riguardante l’oggetto della domanda direndiconto e la mancanza di prova, riconosce la tardività della stessadomanda. Si legge nella sentenza impugnata «invero, [OSCURATO:PERSONA] è costituita in primo grado con comparsa del 26 settembre 2002, afronte della citazione a comparire per l’udienza del 25 luglio 2002 (aNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026nulla valendo il differimento disposto con decreto ex art. 168 bis Vcomma c.p.c.), ossia oltre il termine previsto dall’art. 163 n. 7 c.p.c.e, per questo, è decaduta dal proporre domande riconvenzionali. Lostesso dicasi per la comparsa redatta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] AngelaAmalia».La ricorrente non censura di per sé tale affermazione, ma richiama lafinalità del rendiconto e insiste sulla sua compenetrazione nel giudiziodivisionale, sottolineando che si tratta di operazione necessaria per lacorretta ricostruzione dell’asse, ciò che renderebbe inapplicabili lepreclusioni stabilite per il procedimento ordinario.È nozione di comune esperienza che la domanda di divisionegiudiziale è solitamente accompagnata dalla richiesta di resa delconto fra condividenti, sia generica sia sollecitata con riferimento avicende determinate (atti di amministrazione della cosa o godimentoseparato di beni), idonee a generare debiti di singoli e corrispondenticrediti proporzionali degli altri. Di là dalla normalità del collegamento,le pretese obbligatorie dipendenti dalla comunione non fanno partedella domanda di divisione, ma costituiscono domande autonome. Sesono proposte dal convenuto, si applicano i tempi e le forme previstiper le domande riconvenzionali, mentre l'attore deve proporle o conl'iniziale citazione oppure, qualora l'esigenza sia sorta da difese delconvenuto, nei limiti consentiti dall'art. 183 c.p.c.La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delleoperazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividentiavvenga prima della «formazione dello stato attivo e passivodell'eredità» risulta chiara da quanto dispone il secondo commadell'art. 724 c.c.: ciascun coerede deve «imputare alla sua quota»non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma ancheNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026«quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti dicomunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione. Asua volta l’art. 725 c.c. dispone «Se i beni donati non sono conferiti innatura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede anorma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri erediprelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle lororispettive quote. L'imputazione dei debiti, e i conseguentiprelevamenti, precedono la divisione, che si svolge sul residuo inragione delle quote di comunione di ciascuno (Cass. n. 27410/2005).In estrema sintesi il sistema che emerge dagli artt. 724-725 c.c. èispirato al principio che il condividente creditore deve prendere unaquantità di beni maggiori di quella espressa dalla quota astratta dicomproprietà, idonea a realizzare il suo diritto verso gli altri.È principio generalmente condiviso che le norme sulla imputazione e iprelevamenti, non diversamente dalle altre regole che stabilisconol’ordine delle operazioni divisionali, non essendo cogenti, lasciano aicondividenti la facoltà di disciplinare i loro rapporti in modo diverso.Può darsi benissimo che essi preferiscano lasciare impregiudicata ladivisione ed estinguere i rapporti obbligatori con pagamenti indenaro. In questa ipotesi rendiconto e domanda di divisione possonoessere decisi contemporaneamente, con una decisione unica. Le postedei singoli sulla massa, sono regolate con una pluralità di reciprochecondanne, salva la compensazione con eventuali conguagli scaturitidalla divisione in natura o dall’assegnazione di beni indivisibili.La pacifica derogabilità dell’iter divisorio si traduce, sul pianoprocessuale, nell’onere del coerede di proporre la domanda direndiconto, secondo il regime delle preclusioni stabilito per il ritoNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026ordinario e applicabile anche al giudizio divisionale (Cass. n.15926/2019; n. 14109/2006).Nel caso in esame la Corte d’appello, con riguardo alla domanda direndiconto proposta in confronto di [OSCURATO:PERSONA] da GrimaldiElvira, cui avrebbe aderito [OSCURATO:PERSONA], ha osservato chela medesima domanda è basata «sulla procura speciale del 3dicembre 1993 (rep. 83106), rilasciata al figlio Giuseppe dal padreUgo, in forza della quale il primo ne avrebbe gestito gli interessi e leingenti sostanze nel periodo in cui il genitore versavanell’impossibilità di parlare e di scrivere a causa di una parzialeinvalidità».A tale affermazione la ricorrente obietta che la domanda proposta nonera «diretta a far accertare le responsabilità del procuratore, quantodi esercitare un diritto, non del mandante (si badi!), ma del coeredediretto alla corretta e completa ricostruzione dell’asse ereditario,anche in ragione della domanda di collazione proposta dall’attore, allaquale avevano aderito i convenuti [...]. Essendo stato provato incorso di causa che [OSCURATO:PERSONA] ha operato con tale procura, manon avendo mai dato conto di nulla, si dovrà ordinare, per nonlegittimare una lesione di legittima, al sig. [OSCURATO:PERSONA] ildovuto rendiconto [...]».Tali rilievi confermano la correttezza della qualificazione delladomanda data dalla Corte d’appello. La domanda si riferiva a unrapporto fra uno dei futuri coeredi e il de cuius, potenzialmenteidoneo a generare un credito del secondo nei confronti del primo,soggetto, come i crediti e debiti dipendenti dal rapporto dicomunione, alla regola stabilita dall’art. 724 c.c.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ma appunto, come per i debiti dipendenti dai rapporti di comunione,la regolamentazione in sede divisoria suppone che sia stata propostatempestivamente la relativa domanda, ciò che nella specie non èavvenuto.Il riferimento alla collazione e alla lesione di legittima, operati nelricorso nel tentativo di sottrarre la domanda al regime dellepreclusioni, dimentica che la collazione, la quale nella specie non èstata operata e che comunque ha un trattamento processualediverso, può farsi certamente senza che sia stata fatta la resa delconto. Quanto alla lesione di legittima, l’ipotesi, onde suffragare ladenunzia di una omissione nella ricostruzione dell’asse, avrebberichiesto la proposizione di ben altra domanda.Insomma, la domanda, come riconosciuto dalla Corte d’appello,andava proposta nel termine previsto dall’art. 167 c.c., il che fadegradare a considerazioni aggiuntive, prive di incidenza sulladecisione, gli ulteriori rilievi della decisione impugnata attinente almerito della controversia. Né il fatto che la Corte d’appello abbiaanteposto le considerazioni di merito al rilievo dell’inammissibilità faemergere alcun vizio della decisione.5. Il quinto motivo denunzia “Violazione degli art. 194 e 196 c.p.c.,162 cpc, 92 disp att. c.p.c. art. 718, 720 e 726 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’Appello recepito insentenza un progetto divisionale a cui si è pervenuti sulla scorta diuna ctu errata, incompleta e redatta con criteri non omogenei ecomunque con valori, incoerenti ed illogici”.Il motivo è inammissibile. Si formula una critica globale dellaconsulenza tecnica, inidonea a fondare una censura proponibile incassazione. La sola ragione di censura enucleabile è quellaNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026riguardante il mancato aggiornamento della stima, che, secondo laricorrente, sarebbe stata doverosa in considerazione del tempodecorso fra la consulenza tecnica e la decisione.È principio generale, desumibile dall’art. 726 c.c., che la stima deibeni per la formazione delle parti nella divisione deve farsi conriferimento al valore venale al momento della stessa divisione (Cass.n. 269/1970). La stima è di solito rimessa a un consulente tecnico,divenendo quindi evenienza fisiologica che essa sia fatta in unmomento precedente rispetto a quello in cui la causa viene decisa.Per evitare che possibili mutamenti dei prezzi compromettanol’eguaglianza fra i comproprietari, è principio acquisito che la stima,effettuata in epoca precedente, deve essere aggiornata d’ufficio,anche in appello, al momento della decisione (Cass. n. 9207/2005).Tale principio non esclude che la parte sia comunque tenuta adallegare i fatti che giustificano l'aggiornamento, posto che questo nonpuò avvenire tramite criteri automatici (Cass. n. 10624/2010; n.15288/2014). Sotto questo profilo la censura pecca di specificità,perché richiama una serie di circostanze che avrebbero giustificato larevisione, ma non chiarisce se e come la relativa richiesta sia statarivolta alla Corte d’appello.Giova, infine, ricordare che la Corte d’appello ha motivato la propriaadesione alla stima proposta dal consulente tecnico. Le relativeconsiderazioni, immuni da vizi logici e giuridici, sono incensurabili inquesta sede.6. Il sesto motivo denunzia omissione di pronunzia sulla domanda,formulata con la comparsa conclusionale in appello, con la quale «lasig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato l’intenzione di ottenere, ai sensidell’art. 718 e 720 c.c., l’assegnazione del bene di [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Napoli, alla via Petrarca n. 133/135, al netto della porzione da leiusucapita, tenuto conto dell’attuale ed effettivo valore di mercato, inragione delle condizioni in cui versa l’immobile, dando in permuta aitre germani [OSCURATO:PERSONA] il corrispondente valore delle sue quote sulpatrimonio comune ed indiviso».Il motivo è infondato, perché la Corte d’appello si è pronunziatasull’istanza, che non configura comunque una vera e propriadomanda. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello, dopo aver ricordato la contemporaneapendenza di un giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] per fareaccertare l’usucapione di una parte della villa, ha preso in esame larichiesta di attribuzione, ritenendola «priva di fondamento».Si ricorda ad ogni modo il principio secondo cui «In tema di giudiziodi divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essereproposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità didomanda in senso proprio; essa, tuttavia, è inammissibile seformulata soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio disecondo grado, e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussionenel contraddittorio tra le parti, senza che sorga obbligo alcuno per ilgiudice di specifica motivazione in ordine ad essa» (Cass. n.14521/2012; n. 4105/1981).È stato inoltre chiarito che l'attribuzione del bene indivisibile, essendofatta a titolo e a scopo divisorio, non è concepibile, senza il paralleloobbligo di corrispondere i conguagli che possano derivarne; perciò, ilgiudice non può accogliere la domanda allorché il coerede, nelrichiedere l'assegnazione, rifiuti di corrispondere i conguagli; questorifiuto infatti annulla la volontà di attribuzione, la quale,Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026evidentemente, deve essere incondizionata (Cass. n. 1306/1942; n.1294/1960).L’istanza di attribuzione paralizza la vendita solo nella misura in cui ilcompartecipe si dichiari disponibile a pagare l’eccedenza in base alvalore di stima, Il che non vuol dire, come chiarisce Cass. n.27086/2021, che il condividente, nel richiedere l'attribuzione, nonpossa sollecitare il giudice a rivedere il valore di stima, ma si vuoledire che la contestazione deve essere formulata in modo tale che larevisione non sia elevata a condizione della richiesta. In altre parole,nonostante la richiesta di revisione della stima, deve risultarechiaramente che il richiedente è comunque pronto a versarel'eccedenza, nell'ipotesi che il giudice non ritenga di dare seguito allaistanza di revisione.L’istanza di [OSCURATO:PERSONA], come richiamata nel motivo di ricorso,non manifestava affatto una simile volontà incondizionata, sé veroche l’attribuzione fu richiesta al netto della porzione usucapita, e cioèsulla base di un presupposto controverso, oggetto di accertamento inun diverso giudizio.7. Il settimo motivo investe la statuizione sulle spese di lite. Inparticolare la liquidazione è censurata sotto i seguenti profili: a) laCorte d’appello ha posto le spese di lite a carico della ricorrente, inviolazione della regola secondo la quale le spese del giudiziodivisionale sono a carico della massa; b) l’importo è eccessivo,quanto meno nei confronto di [OSCURATO:PERSONA], il cui appelloincidentale (sulla mancata condanna dell’attuale ricorrente per litetemeraria) era stata rigettato; c) l’importo è stato liquidato sulla basedel valore della quota, senza che sia stato tuttavia precisato la misuradi tale valore, sostenendosi comunque che in appello, avuto riguardoNumero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026alla materia controversa, la causa era di valore indeterminabile; d)infine si evidenzia un contrasto fra parte motiva e dispositivo nellaparte in cui la Corte d’appello, dopo avere manifestato l’intenzione dioperare la “dimidiazione” delle spese nei confronti del creditoreiscritto, ha poi liquidato la somma di € 18.000,00, che non è la metàdi quella liquidate alle altre parti.Il motivo è complessivamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello haliquidato le spese del grado ed emerge in modo lampante dalladecisione che si trattava di spese di difesa che non inerivano alladivisione, essendo riferibili alle pretese e alla resistenza della attualericorrente. La decisione è perciò conforme al principio, consolidatonella giurisprudenza della Corte, secondo cui nei giudizi per divisionedi eredità le spese di causa vanno poste a carico della massa quandosono effettuate per condurre, nell'interesse comune, il giudizio allasua conclusione; valgono al contrario i principi generali dellasoccombenza, quando si tratta di spese determinate da eccessivepretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di(Cass, n. 1635/2020; n. 22903/2013).La censura sub b) investe un aspetto rimesso al potere discrezionaledel giudice di merito: il rigetto tanto dell'appello principale quanto diquello incidentale non obbliga il giudice a disporrela compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cuiregolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio disoccombenza per essere stata condannata la parte totalmentevittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda laloro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito(Cass. n. 18173/2008; n. 3405/1980).Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Quanto alla censura sub c) non si evince che ci sia stata in appellouna riduzione della controversia rispetto al primo grado. Lecontestazioni di parte appellante, nella misura in cui preludevano allaricomprensione nella massa di altri beni, erano idonee a determinarela caducazione del progetto per intero e il suo integrale rifacimento.In ordine alle spese del creditore intervenuto, l’esame della pronunzianon rileva alcun contrasto fra dispositivo e motivazione, nonemergendo dall’espressione usata in motivazione un univoco intentodella Corte di liquidare la metà di quanto liquidato ai condividenti. Inquanto alla liquidazione operata in favore del creditore, considerataper sé stessa, non sono state proposte censure.Conclusivamente, il ricorso è rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida, per ciascuno diessi, in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori dilegge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 27928/2020Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 22500/2026Data pubblicazione 30/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 23 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris