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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06185/2026

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eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3109 2 /20 19 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante Carmel “Charles” Rapa, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – Oggetto:Imposta unica con- corsi pronostici e scommesse contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del direttorepro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato –controricorrente – avverso la sentenza n. 162 6 / 20 19 della Commissione tributaria regionaledel Lazio , depositata il 18 / 3 /20 19 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l’attività di raccolta scommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma un avviso di accertamento conil quale le era stato contestato il mancato versamento dell ’ imposta unicasulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l ’ anno 201 0 , quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT ([OSCURATO:PERSONA]), operante per conto del bookmaker privo di concessione,e le erano state irrogate le relative sanzioni . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.

3. L a Commissione tributaria regionale del Lazio , investita dell’appellodella contribuente , accolse il gravame solo limitatamente al profilo delle spese del processo di primo grado, determin an dole in misura più contenuta rispetto alla quantificazione operata dal primo Giudice.

Per il resto confermò integralmente la pretesa impositiva e sanzionatoriadell’Agenzia fiscale, aderendo al prevalente e consolidato orientamentogiurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una funzionedi ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dall’art. 1, comma 66, l egge n. 220 del 20 10, indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione delle condizioni delle scommesse , e questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale ; ritenne, inoltre, sussistente la responsabilità del bookmaker [OSCURATO:PERSONA] qualecoobbligato solidale del CTD , escludendo qualsiasi frizione con i principicostituzionali e unionali .

4. Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi , oltre a due aggiuntivi,definiti “di diritto” e dedotti “in via preliminare” .

5. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, la Corte ritiene che l ’ istanza della società ricorrentedi trattazione della causa in pubblica udienza vada disattesa; inadesione all ’ indirizzo già espresso dalle S ezioni unite di questa Corte, il co llegio giudicante ben può escludere, nell ’ esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazionein pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie ( Cass., sez. un. , n. 14437/2018), e non si ve rt a in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica(Cass., sez. un., n. 8093 /2020).

Inparticolare, la sede dell ’ adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento,cui la Corte fornisce i l proprio contributo.

Nelcaso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovonella giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce di legittimità diseguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoirisvolti, da un lato , dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio2018, n. 27) , dall ’ altro , da lla Corte unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 , in causa C - 788/18, relativa alla [OSCURATO:PERSONA]); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e di legittimità(v. nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 31905 / 2021).

Sempre i n via preliminare , va pure disattesa la richiesta di sospensionedel giudizio formulata a pag. 2 1 del ricorso per cassazione, in quanto la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020,causa C - 788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell ’ art . 267 T.F.U.E., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanzadel 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., StanleybetMalta Ltd contro Agenzia delle d ogane e dei m onopoli.

2. Tanto premesso, con il primo dei motiv i qualificat i come “di diritto” e formulat i “in via preliminare” si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata, anche in conseguenza dell’erratavalutazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018, ha erroneamente avallato le argomentazioni dell’Agenziache ha attribuito al bookmaker, per l’anno d’imposta 2010, unaresponsabilità principale per l’imposta di cui trattasi, in contrasto con quanto prospettato nell’avviso di accertamento circa una responsabilitàsolidale unitamente al CTD . 3.Fermo restando quanto oltre si dirà in merito alla responsabilità della bookmaker per il pagamento dell’imposta de qua anche per gli anniprecedenti al 2011, i l motivo è inammissibile sia perché non indica dovee quando la questione inerente al la modifica delle contestazioni sarebbestata sollevata nel giudizio di merito, sia perché non riproduce, neanche per stralcio, il contenuto dei rilievi formulati nell’avviso di accertamento, sia, infine, perché non individua specificamente quali sianole statuizioni della sentenza impugnata con le quali sarebbe stata realizzatala dedotta violazione di legge. 4.Con il secondo dei motiv i qualificat i come “di diritto” e formulat i “invia preliminare” si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000 pernon avere la CTR dichiarato l’illegittimità dell’avviso impugnato per mancatatraduzione dell’atto in lingua inglese. 5.Il motivo è infondato, dovendosi qui dare continuità a quanto già statuito da Cass. n. 9144/2021 (conf.

Cass. n. 35580/2022 e, più recentemente, Cass. n. 5675/2024) che, sul preliminare rilievo che nessuna specifica previsione normativa dispone che l ’ atto impositivo debbaessere redatto nella lingua del soggetto destinatario, ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportareuna lesione del diritto di difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], inquanto la stessa, anche se so ggetto non residente privo di stabile organizzazionein Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere neigradi del merito le proprie articolate difese con cui ha contestato la pretesatributaria azionata con l ’ atto impugnato, di avere avuto piena conoscenzadel contenuto dell ’ atto impositivo ad essa notificato. 6.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010 poiché la CTR ha erroneamente rit enuto integratoin capo alla CTD il presupposto soggettivo dell’imposta . 7.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) legge n. 288 del 1998, per avere la CTR erroneamente ritenuto integrato il presupposto territoriale dell’imposta. 8.Con il terzo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione nonché del principio di legittimo affidamento , per non avere la CTR disapplicatol’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 nonostante la sua contrarietà conil diritto dell’Unione europea.

Nell’articolazione del motivo la ricorrente invita a formulare rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, T .

F .

U .

E . , alla Corte di g iustizia dell’Unioneeuropea. 9.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE , per non avere la CTR disapplicato la disciplinanormativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d’affaridiverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata. 10.I motivi testé sintetizzati, che per la loro stretta connessione si prestanoad un esame congiunto, sono palesemente infondati, ponendo questioniche sono già state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/2024, 24033/2024; 30021/2025).

In particolare, la Corte, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unicasulle scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro, precisato che: i) sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica; ii) sussistono i presupposti territoriali: l ’ imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento; iii)l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio; iv) l’art. 1, comma 66, lettera b), legge n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore; v) la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha affermato che per le annualità antecedenti al 2011 dell’ imposta di cui trattasi non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione; vi) quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l’obiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011 ovvero nel periodo successivo alla legge d’interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza per il periodo antecedente, in relazione alquale, invece, sussisteva detta incertezza, con conseguente applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 13818/2025); vii)l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.

Alla luce dei superiori principi,sono infondati i motivi (dal primo al quarto) concernenti i profili soggettivo, oggettivo e territoriale d’impostae la compatibilità costituzionale e unionale della disciplina.

Inoltre, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimità costituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, che le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, sicché l a richies ta di rinvio exart. 267 T .

F .

U .

E . , collegat a ai motivi sopra esposti, va rigettat a in ragione delle esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramente le questioni.

11. Con il sesto motivo si deduce, senza indicazione di specifico parametro normativo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Giudice d’appello disposto la liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia delle doganee dei monopoli, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato, in mancanza di documentazione di spese vive e di deposito di apposita nota, nonché per non avere disposto la compensazione delle spese, avuto riguardo allacomplessità e peculiarità della materia trattata.

12. Il motivo è inammissibile.

12.1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexiesd.lgs. n. 546 del 19 92 «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto».

La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficio tributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e, a favore dell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specifico riferimento alle spese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15 cit. (cfr. Cass. n. 23055/2019).

Nel caso in esame la ricorrente, in violazione del principio di specificità, non ha precisato, a fronte di una incontestata assistenza tecnica svolta in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopolidai propri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all’importo totale delle spese liquidato per il grado di appello, le voci relative alle “spese vive”asseritamente non documentate, limitandosi ad affermare che l’amministrazione non avrebbe documentato né depositato nota spese in primo grado (cfr. pag. 83 del ricorso).

Al proposito, questa Corte ha stabilito più volte (cfr.Cass. n. 24635/2014) che è onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.

12.2. Inammissibile è anche il profilo di censura relativo alla assunta mancata compensazione delle spese del grado di appello, avendo il giudice di appello, nel liquidare le spese in favore dell’Agenzia, stante la fondatezza delle pretese di quest’ultima, fatto corretta applicazione del generale principio della soccombenza, ed essendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui « In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare» (Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 23310/2024).

13. Conil quinto motivo di rico rso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. 546del 1992, 5, commi 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 10 legge n. 212 del 2000 per non avere la Corte regionale applicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza con riferimento alle sanzioni.

14. Il motivo è fondato, venendo qui in rilievo un recupero concernente l’anno d’imposta 2010, quindi un periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; in relazione a questo periodo, la stessa Corte costituzionale ha ravvisato l’incertezza, aggiungendo che essa è stata espressamente riconosciuta dall’(allora) Agenzia autonoma dei monopoli di Stato.

Tale conclusione è stata da ultimo ribadita dalla già citata Cass. n. 13818/2025,secondo cui i n tema di imposta unica sui concorsi pronostici esulle scommesse, ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo ex art.3 d.lgs. n 504 del 1998, l ’ obiettiva incertezza in ordine all ’ inclusione oesclusione del bookmaker estero sussiste fino all ’ entrata in vigore della normainterpretativa di cui all ’ art. 1, comma 66, l egge n. 220 del 2010, cosicchésolo fino a tale momento può essere invocata l ’ esimente ex art. 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini delle sanzioni . 15.In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo di quelli dedotti “in via preliminare” e il sesto, e rigettatitutti gli altri.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originarioricorso della ricorrente nella sola parte concernente la non debenza delle sanzioni, in applicaz ione dell’esimente di cui all’art. 6, comma2, d.lgs. n. 472 del 1997 . 16.La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processualidell’intero giudizio .

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3109 2 /20 19 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante Carmel “Charles” Rapa, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – Oggetto:Imposta unica con- corsi pronostici e scommesse contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del direttorepro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato –controricorrente – avverso la sentenza n. 162 6 / 20 19 della Commissione tributaria regionaledel Lazio , depositata il 18 / 3 /20 19 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l’attività di raccolta scommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma un avviso di accertamento conil quale le era stato contestato il mancato versamento dell ’ imposta unicasulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l ’ anno 201 0 , quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT ([OSCURATO:PERSONA]), operante per conto del bookmaker privo di concessione,e le erano state irrogate le relative sanzioni . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso. 3. L a Commissione tributaria regionale del Lazio , investita dell’appellodella contribuente , accolse il gravame solo limitatamente al profilo delle spese del processo di primo grado, determin an dole in misura più contenuta rispetto alla quantificazione operata dal primo Giudice. Per il resto confermò integralmente la pretesa impositiva e sanzionatoriadell’Agenzia fiscale, aderendo al prevalente e consolidato orientamentogiurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una funzionedi ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dall’art. 1, comma 66, l egge n. 220 del 20 10, indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione delle condizioni delle scommesse , e questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale ; ritenne, inoltre, sussistente la responsabilità del bookmaker [OSCURATO:PERSONA] qualecoobbligato solidale del CTD , escludendo qualsiasi frizione con i principicostituzionali e unionali . 4. Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi , oltre a due aggiuntivi,definiti “di diritto” e dedotti “in via preliminare” . 5. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, la Corte ritiene che l ’ istanza della società ricorrentedi trattazione della causa in pubblica udienza vada disattesa; inadesione all ’ indirizzo già espresso dalle S ezioni unite di questa Corte, il co llegio giudicante ben può escludere, nell ’ esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazionein pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie ( Cass., sez. un. , n. 14437/2018), e non si ve rt a in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica(Cass., sez. un., n. 8093 /2020). Inparticolare, la sede dell ’ adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento,cui la Corte fornisce i l proprio contributo. Nelcaso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovonella giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce di legittimità diseguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoirisvolti, da un lato , dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio2018, n. 27) , dall ’ altro , da lla Corte unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 , in causa C - 788/18, relativa alla [OSCURATO:PERSONA]); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e di legittimità(v. nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 31905 / 2021). Sempre i n via preliminare , va pure disattesa la richiesta di sospensionedel giudizio formulata a pag. 2 1 del ricorso per cassazione, in quanto la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020,causa C - 788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell ’ art . 267 T.F.U.E., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanzadel 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., StanleybetMalta Ltd contro Agenzia delle d ogane e dei m onopoli. 2. Tanto premesso, con il primo dei motiv i qualificat i come “di diritto” e formulat i “in via preliminare” si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata, anche in conseguenza dell’erratavalutazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018, ha erroneamente avallato le argomentazioni dell’Agenziache ha attribuito al bookmaker, per l’anno d’imposta 2010, unaresponsabilità principale per l’imposta di cui trattasi, in contrasto con quanto prospettato nell’avviso di accertamento circa una responsabilitàsolidale unitamente al CTD . 3.Fermo restando quanto oltre si dirà in merito alla responsabilità della bookmaker per il pagamento dell’imposta de qua anche per gli anniprecedenti al 2011, i l motivo è inammissibile sia perché non indica dovee quando la questione inerente al la modifica delle contestazioni sarebbestata sollevata nel giudizio di merito, sia perché non riproduce, neanche per stralcio, il contenuto dei rilievi formulati nell’avviso di accertamento, sia, infine, perché non individua specificamente quali sianole statuizioni della sentenza impugnata con le quali sarebbe stata realizzatala dedotta violazione di legge. 4.Con il secondo dei motiv i qualificat i come “di diritto” e formulat i “invia preliminare” si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000 pernon avere la CTR dichiarato l’illegittimità dell’avviso impugnato per mancatatraduzione dell’atto in lingua inglese. 5.Il motivo è infondato, dovendosi qui dare continuità a quanto già statuito da Cass. n. 9144/2021 (conf. Cass. n. 35580/2022 e, più recentemente, Cass. n. 5675/2024) che, sul preliminare rilievo che nessuna specifica previsione normativa dispone che l ’ atto impositivo debbaessere redatto nella lingua del soggetto destinatario, ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportareuna lesione del diritto di difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], inquanto la stessa, anche se so ggetto non residente privo di stabile organizzazionein Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere neigradi del merito le proprie articolate difese con cui ha contestato la pretesatributaria azionata con l ’ atto impugnato, di avere avuto piena conoscenzadel contenuto dell ’ atto impositivo ad essa notificato. 6.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010 poiché la CTR ha erroneamente rit enuto integratoin capo alla CTD il presupposto soggettivo dell’imposta . 7.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) legge n. 288 del 1998, per avere la CTR erroneamente ritenuto integrato il presupposto territoriale dell’imposta. 8.Con il terzo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione nonché del principio di legittimo affidamento , per non avere la CTR disapplicatol’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 nonostante la sua contrarietà conil diritto dell’Unione europea. Nell’articolazione del motivo la ricorrente invita a formulare rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, T . F . U . E . , alla Corte di g iustizia dell’Unioneeuropea. 9.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE , per non avere la CTR disapplicato la disciplinanormativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d’affaridiverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata. 10.I motivi testé sintetizzati, che per la loro stretta connessione si prestanoad un esame congiunto, sono palesemente infondati, ponendo questioniche sono già state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/2024, 24033/2024; 30021/2025). In particolare, la Corte, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unicasulle scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro, precisato che: i) sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica; ii) sussistono i presupposti territoriali: l ’ imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento; iii)l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio; iv) l’art. 1, comma 66, lettera b), legge n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore; v) la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha affermato che per le annualità antecedenti al 2011 dell’ imposta di cui trattasi non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione; vi) quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l’obiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011 ovvero nel periodo successivo alla legge d’interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza per il periodo antecedente, in relazione alquale, invece, sussisteva detta incertezza, con conseguente applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 13818/2025); vii)l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione. Alla luce dei superiori principi,sono infondati i motivi (dal primo al quarto) concernenti i profili soggettivo, oggettivo e territoriale d’impostae la compatibilità costituzionale e unionale della disciplina. Inoltre, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimità costituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, che le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, sicché l a richies ta di rinvio exart. 267 T . F . U . E . , collegat a ai motivi sopra esposti, va rigettat a in ragione delle esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramente le questioni. 11. Con il sesto motivo si deduce, senza indicazione di specifico parametro normativo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Giudice d’appello disposto la liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia delle doganee dei monopoli, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato, in mancanza di documentazione di spese vive e di deposito di apposita nota, nonché per non avere disposto la compensazione delle spese, avuto riguardo allacomplessità e peculiarità della materia trattata. 12. Il motivo è inammissibile. 12.1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexiesd.lgs. n. 546 del 19 92 «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto». La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficio tributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e, a favore dell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specifico riferimento alle spese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15 cit. (cfr. Cass. n. 23055/2019). Nel caso in esame la ricorrente, in violazione del principio di specificità, non ha precisato, a fronte di una incontestata assistenza tecnica svolta in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopolidai propri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all’importo totale delle spese liquidato per il grado di appello, le voci relative alle “spese vive”asseritamente non documentate, limitandosi ad affermare che l’amministrazione non avrebbe documentato né depositato nota spese in primo grado (cfr. pag. 83 del ricorso). Al proposito, questa Corte ha stabilito più volte (cfr.Cass. n. 24635/2014) che è onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini. 12.2. Inammissibile è anche il profilo di censura relativo alla assunta mancata compensazione delle spese del grado di appello, avendo il giudice di appello, nel liquidare le spese in favore dell’Agenzia, stante la fondatezza delle pretese di quest’ultima, fatto corretta applicazione del generale principio della soccombenza, ed essendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui « In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare» (Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 23310/2024). 13. Conil quinto motivo di rico rso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. 546del 1992, 5, commi 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 10 legge n. 212 del 2000 per non avere la Corte regionale applicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza con riferimento alle sanzioni. 14. Il motivo è fondato, venendo qui in rilievo un recupero concernente l’anno d’imposta 2010, quindi un periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; in relazione a questo periodo, la stessa Corte costituzionale ha ravvisato l’incertezza, aggiungendo che essa è stata espressamente riconosciuta dall’(allora) Agenzia autonoma dei monopoli di Stato. Tale conclusione è stata da ultimo ribadita dalla già citata Cass. n. 13818/2025,secondo cui i n tema di imposta unica sui concorsi pronostici esulle scommesse, ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo ex art.3 d.lgs. n 504 del 1998, l ’ obiettiva incertezza in ordine all ’ inclusione oesclusione del bookmaker estero sussiste fino all ’ entrata in vigore della normainterpretativa di cui all ’ art. 1, comma 66, l egge n. 220 del 2010, cosicchésolo fino a tale momento può essere invocata l ’ esimente ex art. 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini delle sanzioni . 15.In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo di quelli dedotti “in via preliminare” e il sesto, e rigettatitutti gli altri. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originarioricorso della ricorrente nella sola parte concernente la non debenza delle sanzioni, in applicaz ione dell’esimente di cui all’art. 6, comma2, d.lgs. n. 472 del 1997 . 16.La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processualidell’intero giudizio . P.
Sentenza Cassazione n. 06185/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris