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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34372/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7456/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- BIANI (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo PEC del difensore [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura Oggetto: concordato preventivo –crediti con- testati - ammissione al voto N.7456/24 R.G.

Est.

F. D’Aquino speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, in [OSCURATO:PERSONA], 44, con domicili digitali PEC [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] e elenaferrari@ordineavvocati- roma.org - c ontroricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controri- corso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrent e - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] A.G. (C.F.), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- SCO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei di- fensori [OSCURATO:EMAIL] e studiotorla- [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.), in persona del curatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - intimati - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 347 /202 4 , pubblicata il 15 febbraio 2024.

N.7456/24 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato presso il Tribunale di Rimini in data 19 maggio 2022 domanda di concordato preventivo con riserva, procedimento al quale sono stati riuniti due procedimenti ex art. 15 l. fall., promossi dai creditoriSEVERALPHARMA S.A. e [OSCURATO:PERSONA]- NERS S.A., obbligazionisti della società debitrice.Depositata la propo- sta, previo decreto del Tribunale del 17 novembre 2022 di apertura della procedura, la stessa è stata sottoposta al voto dei creditori all’adunanza del 18 luglio 2023, nel corso della quale hanno espresso voto contrario i creditori [OSCURATO:PERSONA] e i due creditori già istanti ex art. 15 l. fall.

2. All’esito del decorso del termine di cui all’art. 178, quarto comma, l. fall. il Tribunale di Rimini, con decreto del 7 settembre 2023 e instando domanda di fallimento dei creditori e richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato pre- ventivoper mancata approvazione da parte dei creditori e , con conte- stuale sentenza(pubblicata in data 13 settembre 2023 ) , ha dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].

3. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il reclamo della società dichiarata fallita.

Ha ritenuto il giudice di appello –per quanto qui rileva -corretto il conteggio dei voti contrari dei creditori dissenzienti e che non fosse necessari o un decreto espresso del giudice delegato di ammissione al voto in via provvisoria.

La Corte di Appello ha valorizzato, da un lato, la circostanza che in adunanza non era stata espressa alcuna contestazione e, dall’altro, il fatto che la relazione dell’attestatorecontemplava i crediti contestati al passivo concordatario al chirografo per l’intero ammontare, sicché il provvedimento di ammissione provvisoria al voto del giudice delegato N.7456/24 R.G.

Est.

F. D’Aquino doveva ritenersi implicito.

Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che: i crediti degli obbligazionisti sussistono e rilevano ai fini dello stato di insolvenza, essendo stati ammessi allo stato passivo; la società fosse insolvente, in quanto illiquida, attesi gli omessi pagamenti di tributi (erariali e comunali) scaduti e non pagati, nonché risultando pendenti procedure esecutive e monitorie.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la società reclamante, affi- dato a quattro motivi, ulteriormente illustratida memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] A.G., [OSCURATO:PERSONA] S.A. e Fon- dazione [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]- mento [OSCURATO:SOCIETA]e il Pubblico Ministero intimati non si sono co- stituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.161 l. fall. e degli artt. 1988 e 2733 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’inserimento degli obbligazionisti [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA]- longaro Onlus tra i creditori chirografari comportasse il loro «prudente riconoscimento»e il venir meno della contestazione.

Deduce parte ri- corrente che l’indicazione dei crediti contestati nell’elenco dei creditori (art. 161, secondo comma, lett. b) l. fall.) assolve a mero obbligo in- formativo, laddove gli stessi , benché contemplati nella relazione dell’attestatore,non erano stati oggetto di riconoscimento ma di con- testazione sin dal deposito della proposta .

In ogni caso, prosegue il ricorrente, l’indicazione di un credito in sede concorsuale non può avere valenza confessoria, trattandosi di indicazione di credito in procedure concorsuali, le quali non sono nella disponibilità delle parti.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 175 N.7456/24 R.G.

Est.

F. D’Aquino e176 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto deci- siva l’assenza di formulazione di contestazione da parte del debitore del diritto di voto in sede di adunanza dei creditori.

Osserva parte ri- corrente che non occorrono formule sacramentali per la contestazione del credito e che la stessa poteva ritenersi legittimamente già formu- lata in sede di proposta di concordato, attesa la quale il giudice dele- gato avrebbe dovuto emettere anche di ufficio un decreto di ammis- sione al voto in via provvisoria.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.25,26 e 176 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il decreto di ammissione al voto possa essere assunto per implicito dal giudice delegato, laddove –diversamente -i provvedimenti del giu- dice delegato devono essere espressamente motivati, così consenten- dosi il contraddittorio sul provvedimento.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.18 e 162 l. fall., nonché dell’art. 132 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’insolvenza senza che fosse stata effettuata alcuna verifica sulla sussistenza dei crediti degli obbligazionisti istanti, contestati in sede concordataria.

Osserva parte ricorrente che la verifica dello stato di insolvenza implica il riscontro dell’esistenza del credito dell’istante ed essa non può essere compiuta sulla base della documentazione acquisita alla procedura di concor- dato; né può essere valorizzata documentazione sopravvenuta alla sentenza dichiarativa di fallimento, come quella relativa alla forma- zione dello stato passivo.Osserva, inoltre, che lo stato passivo non è definitivo e che, in ogni caso, penderebbe giudizio davanti al giudice ordinario in relazione alla sussistenza del prestito obbligazionario.

N.7456/24 R.G.

Est.

F. D’Aquino

5. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità for- mulata daicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] age , essendo le cen- sure indicate distintamente dal ricorrente, nonché agganciate ai punti di motivazione della sentenza impugnata, oltre che agli atti e ai docu- menti di causa.Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del primo motivo –incentrato sulla mancata censura della ratio decidendi della sentenza impugnata – posto che il ricorrente ha correttamente avversato la decisione del giudice di appello relativa all’ammissione dei creditori contestati.

6. I primi tre motivipossono essere esaminati congiuntamente, at- tesi i profili coinvoltie sono infondati.

L’abrogata disciplina fallimentare prevede una sequenza determinata delle attività di espressione del di- ritto di voto, che ha i suoi elementi salienti nella presentazione da parte del debitore dell’elenco dei creditori, nella verifica dei crediti da parte del commissario, salvorettifiche sulla scorta delle scritture contabili ex art. 171, primo comma, l. fall., nella formulazione delle contestazioni in adunanza da parte sia dei creditori (art. 175, secondo comma, l. fall.), sia del debitore (art. 175, terzo comma, l. fall.) e , infine, nel la risoluzione delle contestazioni da parte del giudice delegato ex art. 176 l. fall. (Cass., n.13282/2000).

7. Come osservato da questa Corte, quella che il legislatore chiama mera «facoltà» di contestazione dei crediti , assume plasticamente i contorni di «un subprocedimento che, in limine alterando la rappresen- tazione contabile emersa dalla domanda ovvero rettificata dal commis- sario giudiziale o anche solo sollecitata da un'analoga iniziativa di altri creditori, può condurre a far definire, prima dell'inizio delle operazioni di voto, un diverso assetto del montante di riferimento» (Cass., n. 2424/2020), essendo tutti i creditori e il debitore tenuti «a dibattere (…) proprio e in quella sede sulle contestazioni dei crediti» (Cass., n. 2424/2020, cit.).

N.7456/24 R.G.

Est.

F. D’Aquino

8. Ruolo decisivo nella individuazione dei creditori ammessi al voto è, pertanto, attribuito alla proposta del debitore e alle successive ret- tifiche operate dal commissario giudiziale, nonché alle indicazioni con- tenute nella relazione ex art. 172 l. fall., sulla base delle quali si apre, a domanda,il subprocedimento eventuale di contestazione del diritto di voto, rimesso al contraddittorio dei creditori concorrenti e del debi- tore (Cass., n. 15345/2014).

Ed è in seguito alla apertura di questo subprocedimento, a domanda di parte,che ha luogo il provvediment o di ammissione provvisoria al voto da parte del giudice delegato.

9. La provvisorietà di questa ammissione– come recita l’art. 176 l. fall. - comporta che sulla decisione del giudice delegato che ammetta provvisoriamente al voto un creditore, ove tale voto risulti decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze, può insorgere contesta- zione da parte dei creditori concorrenti in sede di omologa;al contrario, il debitore potrà opporsi all’ammissione degli stessi in sede di declara- toria di inammissibilità del concordato, come anche in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento(Cass., n. 30456/2019).

In caso di diniego di ammissione, invece,i creditori esclusi possono far valere l’ammissione al voto in sede di omologa,ove risulti superata la «prova di resistenza» (Cass., n. 13295/2018)ed emerga che l’ammis- sione di tali crediti sia decisivaad adiuvandumai fini della approvazione della proposta di concordato ex art. 176, secondo comma, l. fall.

10. La provvisorietà dell’ammissione al voto è, inoltre,cosa diversa dal “non pregiudizio” ai fini dell’esistenza dei crediti (art. 176, primo comma, l. fall.), essendo tale scrutinio proprio del giudizio ordinario (Cass., n. 26568/2020),tale da incidere sui progetti di riparto in fase di esecuzione del concordato;né l’ammissione al voto è idone a a inci- deresullo stato passivo del successivo fallimento del debitore (Cass., n. 7972/2016).

Ilche dimostra, ulteriormente, come questo subproce- dimento apra unicamente una fase incidentale di contestazione della N.7456/24 R.G.

Est.

F. D’Aquino legittimazione al voto davanti al giudice delegato, nel contraddittorio delle parti, sull’esistenza del diritto di voto e del conseguente raggiun- gimento delle maggioranzeai fini dell’apertura del giudizio di omologa, destinata a consolidarsi in fase di omologa, ovvero di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

11. Vero è, come deduce il ricorrente, che l’elenco dei crediti del debitore non assume valore confessorio (Cass., n. 11197/2018) ; tut- tavia, esso costituisce la base sulla quale il commissario giudiziale opera le sue rettifiche (art. 171, comma 1, l. fall.).

«Non è il Commis- sario Giudiziale il soggetto deputato ad ammettere provvisoriamente al voto i titolari di crediti contestati» ( pag. 4 mem. ricorrente), ma è sull’elenco dei crediti ammessi al voto da questi redatto, in allegato alla relazione ex art. 172 l. fall., che si apre il subprocedimento diretto a formalizzare le contestazioni in ordine alla sussistenza del diritto di voto.

12. Non appare dunque sostenibile che,in assenza dell’apertura del suddetto subprocedimento e, soprattutto, in assenza di specifica istanza di parte, il giudice delegato dovesse esprimersi, anche di ufficio (come deduce il ricorrente),sulle più generiche contestazioni al diritto di voto formulate, ora per allora, nell’originario ricorso .

Non è l’elenco dei crediti del debitore (come rileva lo stesso ricorrente), né tanto meno è la proposta di concordato deputat a a costituire la base di cal- colo sul quale stabilire le maggioranze del concordato, essendo propo- sta ed elenco dei crediti funzionali alla precedente fase di apertura del concordato, laddove la legittimazione al voto va verificata nella succes- siva fase di approvazione della propostada parte dei creditori.

13. Deve, pertanto, ritenersi che –in assenza di domanda, da parte del debitore o di creditori concorrenti, con cui venga contestata la le- gittimazione di un creditore all’espressione del diritto di voto alla pro- posta di concordato preventivo nel corso dell’adunanza, a termini di cui N.7456/24 R.G.

Est.

F. D’Aquino all’art. 175 l. fall. – non vi è luogo all’emissione da parte del giudice delegato del provvedimento di ammissione provvisoria al voto, tanto meno quale atto pregiudiziale e necessariamente distinto, essendo pre- supposto per l’emissione di siffatto provvedimento la formalizzazione di specifica istanza di parte nel corso dell’adunanza stessa.

14. In ogni caso, quand’anche, poi, fosse risultata formalizzata –ai sensi e nel contesto di quanto premesso - una opposizione avverso l’ammissione al voto di un creditore per l’importo indicato dal commis- sario giudiziale, nondimeno il provvedimento del giudice delegato po- trebbe, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, anche essere implicito nello stesso decreto di apertura delle operazioni di voto; l’atto così adottato costitu isce invero, disponendo l’avvio alle citate espressioni di voto sull’elenco redatto dal commissario, un ine- quivoco e benché implicito rigetto di tutte le contestazioni sino a tale momento comunque esplicitate sul diritto di voto stesso ; non ricorre , allora ed ai fini di causa,il vizio di omessa pronuncia quando la deci- sione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 29191/2017).La sentenza impugnata ha fatto corretta appli- cazione dei suddetti principi.

15. Il quarto motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha censurato la statuizione del giudice di appello, secondo cui la società era illiquida sulla base di diversi elementi indiziari (procedure esecutive e monito- rie, tributi scaduti e non pagati) e, pertanto, insolvente per tale ra- gione.

Lo stato di insolvenza non è stato, invero, dichiarato in ragione dell’inadempimento del credito dei creditori istanti, ma con rilievo all’impossibilità di adempiere regolarmente al pagamento dei crediti scaduti con le fonti disponibili.Inoltre, il ricorrente non ha contestato la legittimazione attiva del creditoreai fini della domanda di fallimento, N.7456/24 R.G.

Est.

F. D’Aquino ma la sola incidenza del credito ai fini dello stato di insolvenza.

La ve- rifica sulla effettiva esistenza dei crediti alla luce delle contestazioni formulate dal debitore, in assenza di contestazione della legittimazione attiva dei creditori istanti, rende inammissibile il motivo, che resta ini- doneo, in ogni caso,a incidere sull’accertamento dell’insolvenza.

16. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del con- tributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in comples- sivi € 12.000,00 ciascuno , oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7456/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- BIANI (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo PEC del difensore [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura Oggetto: concordato preventivo –crediti con- testati - ammissione al voto N.7456/24 R.G. Est. F. D’Aquino speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, in [OSCURATO:PERSONA], 44, con domicili digitali PEC [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] e elenaferrari@ordineavvocati- roma.org - c ontroricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controri- corso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrent e - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] A.G. (C.F.), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- SCO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei di- fensori [OSCURATO:EMAIL] e studiotorla- [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.), in persona del curatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - intimati - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 347 /202 4 , pubblicata il 15 febbraio 2024. N.7456/24 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato presso il Tribunale di Rimini in data 19 maggio 2022 domanda di concordato preventivo con riserva, procedimento al quale sono stati riuniti due procedimenti ex art. 15 l. fall., promossi dai creditoriSEVERALPHARMA S.A. e [OSCURATO:PERSONA]- NERS S.A., obbligazionisti della società debitrice.Depositata la propo- sta, previo decreto del Tribunale del 17 novembre 2022 di apertura della procedura, la stessa è stata sottoposta al voto dei creditori all’adunanza del 18 luglio 2023, nel corso della quale hanno espresso voto contrario i creditori [OSCURATO:PERSONA] e i due creditori già istanti ex art. 15 l. fall. 2. All’esito del decorso del termine di cui all’art. 178, quarto comma, l. fall. il Tribunale di Rimini, con decreto del 7 settembre 2023 e instando domanda di fallimento dei creditori e richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato pre- ventivoper mancata approvazione da parte dei creditori e , con conte- stuale sentenza(pubblicata in data 13 settembre 2023 ) , ha dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il reclamo della società dichiarata fallita. Ha ritenuto il giudice di appello –per quanto qui rileva -corretto il conteggio dei voti contrari dei creditori dissenzienti e che non fosse necessari o un decreto espresso del giudice delegato di ammissione al voto in via provvisoria. La Corte di Appello ha valorizzato, da un lato, la circostanza che in adunanza non era stata espressa alcuna contestazione e, dall’altro, il fatto che la relazione dell’attestatorecontemplava i crediti contestati al passivo concordatario al chirografo per l’intero ammontare, sicché il provvedimento di ammissione provvisoria al voto del giudice delegato N.7456/24 R.G. Est. F. D’Aquino doveva ritenersi implicito. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che: i crediti degli obbligazionisti sussistono e rilevano ai fini dello stato di insolvenza, essendo stati ammessi allo stato passivo; la società fosse insolvente, in quanto illiquida, attesi gli omessi pagamenti di tributi (erariali e comunali) scaduti e non pagati, nonché risultando pendenti procedure esecutive e monitorie. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la società reclamante, affi- dato a quattro motivi, ulteriormente illustratida memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] A.G., [OSCURATO:PERSONA] S.A. e Fon- dazione [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]- mento [OSCURATO:SOCIETA]e il Pubblico Ministero intimati non si sono co- stituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.161 l. fall. e degli artt. 1988 e 2733 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’inserimento degli obbligazionisti [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA]- longaro Onlus tra i creditori chirografari comportasse il loro «prudente riconoscimento»e il venir meno della contestazione. Deduce parte ri- corrente che l’indicazione dei crediti contestati nell’elenco dei creditori (art. 161, secondo comma, lett. b) l. fall.) assolve a mero obbligo in- formativo, laddove gli stessi , benché contemplati nella relazione dell’attestatore,non erano stati oggetto di riconoscimento ma di con- testazione sin dal deposito della proposta . In ogni caso, prosegue il ricorrente, l’indicazione di un credito in sede concorsuale non può avere valenza confessoria, trattandosi di indicazione di credito in procedure concorsuali, le quali non sono nella disponibilità delle parti. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 175 N.7456/24 R.G. Est. F. D’Aquino e176 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto deci- siva l’assenza di formulazione di contestazione da parte del debitore del diritto di voto in sede di adunanza dei creditori. Osserva parte ri- corrente che non occorrono formule sacramentali per la contestazione del credito e che la stessa poteva ritenersi legittimamente già formu- lata in sede di proposta di concordato, attesa la quale il giudice dele- gato avrebbe dovuto emettere anche di ufficio un decreto di ammis- sione al voto in via provvisoria. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.25,26 e 176 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il decreto di ammissione al voto possa essere assunto per implicito dal giudice delegato, laddove –diversamente -i provvedimenti del giu- dice delegato devono essere espressamente motivati, così consenten- dosi il contraddittorio sul provvedimento. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.18 e 162 l. fall., nonché dell’art. 132 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’insolvenza senza che fosse stata effettuata alcuna verifica sulla sussistenza dei crediti degli obbligazionisti istanti, contestati in sede concordataria. Osserva parte ricorrente che la verifica dello stato di insolvenza implica il riscontro dell’esistenza del credito dell’istante ed essa non può essere compiuta sulla base della documentazione acquisita alla procedura di concor- dato; né può essere valorizzata documentazione sopravvenuta alla sentenza dichiarativa di fallimento, come quella relativa alla forma- zione dello stato passivo.Osserva, inoltre, che lo stato passivo non è definitivo e che, in ogni caso, penderebbe giudizio davanti al giudice ordinario in relazione alla sussistenza del prestito obbligazionario. N.7456/24 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità for- mulata daicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] age , essendo le cen- sure indicate distintamente dal ricorrente, nonché agganciate ai punti di motivazione della sentenza impugnata, oltre che agli atti e ai docu- menti di causa.Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del primo motivo –incentrato sulla mancata censura della ratio decidendi della sentenza impugnata – posto che il ricorrente ha correttamente avversato la decisione del giudice di appello relativa all’ammissione dei creditori contestati. 6. I primi tre motivipossono essere esaminati congiuntamente, at- tesi i profili coinvoltie sono infondati. L’abrogata disciplina fallimentare prevede una sequenza determinata delle attività di espressione del di- ritto di voto, che ha i suoi elementi salienti nella presentazione da parte del debitore dell’elenco dei creditori, nella verifica dei crediti da parte del commissario, salvorettifiche sulla scorta delle scritture contabili ex art. 171, primo comma, l. fall., nella formulazione delle contestazioni in adunanza da parte sia dei creditori (art. 175, secondo comma, l. fall.), sia del debitore (art. 175, terzo comma, l. fall.) e , infine, nel la risoluzione delle contestazioni da parte del giudice delegato ex art. 176 l. fall. (Cass., n.13282/2000). 7. Come osservato da questa Corte, quella che il legislatore chiama mera «facoltà» di contestazione dei crediti , assume plasticamente i contorni di «un subprocedimento che, in limine alterando la rappresen- tazione contabile emersa dalla domanda ovvero rettificata dal commis- sario giudiziale o anche solo sollecitata da un'analoga iniziativa di altri creditori, può condurre a far definire, prima dell'inizio delle operazioni di voto, un diverso assetto del montante di riferimento» (Cass., n. 2424/2020), essendo tutti i creditori e il debitore tenuti «a dibattere (…) proprio e in quella sede sulle contestazioni dei crediti» (Cass., n. 2424/2020, cit.). N.7456/24 R.G. Est. F. D’Aquino 8. Ruolo decisivo nella individuazione dei creditori ammessi al voto è, pertanto, attribuito alla proposta del debitore e alle successive ret- tifiche operate dal commissario giudiziale, nonché alle indicazioni con- tenute nella relazione ex art. 172 l. fall., sulla base delle quali si apre, a domanda,il subprocedimento eventuale di contestazione del diritto di voto, rimesso al contraddittorio dei creditori concorrenti e del debi- tore (Cass., n. 15345/2014). Ed è in seguito alla apertura di questo subprocedimento, a domanda di parte,che ha luogo il provvediment o di ammissione provvisoria al voto da parte del giudice delegato. 9. La provvisorietà di questa ammissione– come recita l’art. 176 l. fall. - comporta che sulla decisione del giudice delegato che ammetta provvisoriamente al voto un creditore, ove tale voto risulti decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze, può insorgere contesta- zione da parte dei creditori concorrenti in sede di omologa;al contrario, il debitore potrà opporsi all’ammissione degli stessi in sede di declara- toria di inammissibilità del concordato, come anche in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento(Cass., n. 30456/2019). In caso di diniego di ammissione, invece,i creditori esclusi possono far valere l’ammissione al voto in sede di omologa,ove risulti superata la «prova di resistenza» (Cass., n. 13295/2018)ed emerga che l’ammis- sione di tali crediti sia decisivaad adiuvandumai fini della approvazione della proposta di concordato ex art. 176, secondo comma, l. fall. 10. La provvisorietà dell’ammissione al voto è, inoltre,cosa diversa dal “non pregiudizio” ai fini dell’esistenza dei crediti (art. 176, primo comma, l. fall.), essendo tale scrutinio proprio del giudizio ordinario (Cass., n. 26568/2020),tale da incidere sui progetti di riparto in fase di esecuzione del concordato;né l’ammissione al voto è idone a a inci- deresullo stato passivo del successivo fallimento del debitore (Cass., n. 7972/2016). Ilche dimostra, ulteriormente, come questo subproce- dimento apra unicamente una fase incidentale di contestazione della N.7456/24 R.G. Est. F. D’Aquino legittimazione al voto davanti al giudice delegato, nel contraddittorio delle parti, sull’esistenza del diritto di voto e del conseguente raggiun- gimento delle maggioranzeai fini dell’apertura del giudizio di omologa, destinata a consolidarsi in fase di omologa, ovvero di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 11. Vero è, come deduce il ricorrente, che l’elenco dei crediti del debitore non assume valore confessorio (Cass., n. 11197/2018) ; tut- tavia, esso costituisce la base sulla quale il commissario giudiziale opera le sue rettifiche (art. 171, comma 1, l. fall.). «Non è il Commis- sario Giudiziale il soggetto deputato ad ammettere provvisoriamente al voto i titolari di crediti contestati» ( pag. 4 mem. ricorrente), ma è sull’elenco dei crediti ammessi al voto da questi redatto, in allegato alla relazione ex art. 172 l. fall., che si apre il subprocedimento diretto a formalizzare le contestazioni in ordine alla sussistenza del diritto di voto. 12. Non appare dunque sostenibile che,in assenza dell’apertura del suddetto subprocedimento e, soprattutto, in assenza di specifica istanza di parte, il giudice delegato dovesse esprimersi, anche di ufficio (come deduce il ricorrente),sulle più generiche contestazioni al diritto di voto formulate, ora per allora, nell’originario ricorso . Non è l’elenco dei crediti del debitore (come rileva lo stesso ricorrente), né tanto meno è la proposta di concordato deputat a a costituire la base di cal- colo sul quale stabilire le maggioranze del concordato, essendo propo- sta ed elenco dei crediti funzionali alla precedente fase di apertura del concordato, laddove la legittimazione al voto va verificata nella succes- siva fase di approvazione della propostada parte dei creditori. 13. Deve, pertanto, ritenersi che –in assenza di domanda, da parte del debitore o di creditori concorrenti, con cui venga contestata la le- gittimazione di un creditore all’espressione del diritto di voto alla pro- posta di concordato preventivo nel corso dell’adunanza, a termini di cui N.7456/24 R.G. Est. F. D’Aquino all’art. 175 l. fall. – non vi è luogo all’emissione da parte del giudice delegato del provvedimento di ammissione provvisoria al voto, tanto meno quale atto pregiudiziale e necessariamente distinto, essendo pre- supposto per l’emissione di siffatto provvedimento la formalizzazione di specifica istanza di parte nel corso dell’adunanza stessa. 14. In ogni caso, quand’anche, poi, fosse risultata formalizzata –ai sensi e nel contesto di quanto premesso - una opposizione avverso l’ammissione al voto di un creditore per l’importo indicato dal commis- sario giudiziale, nondimeno il provvedimento del giudice delegato po- trebbe, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, anche essere implicito nello stesso decreto di apertura delle operazioni di voto; l’atto così adottato costitu isce invero, disponendo l’avvio alle citate espressioni di voto sull’elenco redatto dal commissario, un ine- quivoco e benché implicito rigetto di tutte le contestazioni sino a tale momento comunque esplicitate sul diritto di voto stesso ; non ricorre , allora ed ai fini di causa,il vizio di omessa pronuncia quando la deci- sione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 29191/2017).La sentenza impugnata ha fatto corretta appli- cazione dei suddetti principi. 15. Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha censurato la statuizione del giudice di appello, secondo cui la società era illiquida sulla base di diversi elementi indiziari (procedure esecutive e monito- rie, tributi scaduti e non pagati) e, pertanto, insolvente per tale ra- gione. Lo stato di insolvenza non è stato, invero, dichiarato in ragione dell’inadempimento del credito dei creditori istanti, ma con rilievo all’impossibilità di adempiere regolarmente al pagamento dei crediti scaduti con le fonti disponibili.Inoltre, il ricorrente non ha contestato la legittimazione attiva del creditoreai fini della domanda di fallimento, N.7456/24 R.G. Est. F. D’Aquino ma la sola incidenza del credito ai fini dello stato di insolvenza. La ve- rifica sulla effettiva esistenza dei crediti alla luce delle contestazioni formulate dal debitore, in assenza di contestazione della legittimazione attiva dei creditori istanti, rende inammissibile il motivo, che resta ini- doneo, in ogni caso,a incidere sull’accertamento dell’insolvenza. 16. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del con- tributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in comples- sivi € 12.000,00 ciascuno , oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma
Sentenza Cassazione n. 34372/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris