CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso;- ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026B G ALIMENTARE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura in calce al controricorso;dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alcontroricorso;- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 679/2020 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 10/7/2020;lette le memorie delle parti;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con citazione la B. G. ALIMENTARE di [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l. (di seguito “B. G.”) conveniva in giudizio dinanzi alTribunale di Camerino l’ing. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito “I.F.A.”) chiedendone la condanna,in solido, al pagamento, in suo favore, della somma di euro120.000,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato erisarcimento danni per il malfunzionamento – verificatomediante accertamento tecnico preventivo introdotto conricorso dell’11 marzo 2008 – degli impianti di riscaldamento,Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026climatizzazione e cogenerazione progettati dal [OSCURATO:PERSONA] e realizzatidalla I.F.A. sotto la direzione del primo.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo la decadenza dell’azione econtestando di aver ricevuto l’incarico di progettazionedell’opera successivamente commissionata all’ing.Massimo, e negava l’addebitabilità del malfunzionamento aderrori progettuali, chiedendo il rigetto della domanda o, insubordine, di dichiarare tenuti al risarcimento o a manlevarlogli ingegneri Limpido e Fedecostante e la fallita societàAccorroni s.r.l., fornitrice dell’impianto di cogenerazione,all’uopo chiamati in causa.Si costituiva anche la I.F.A. eccependo la decadenza e laprescrizione dell’azione.Si costituiva, altresì, quale terzo chiamato in causa, l’ing.[OSCURATO:PERSONA] contestando la domanda in garanzia delBeer, eccependone la decadenza e la prescrizione eassumendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendostato progettista dell’opera l’ing. Fedecostante, con il quale egliaveva solo collaborato nel 2003.A seguito di integrazione del contraddittorio, si costituivano lacuratela fallimentare dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e ill’improponibilità della domanda e il rigetto nel merito delladomanda di garanzia.A seguito di interruzione del giudizio, in conseguenza delfallimento della società I.F.A., la causa veniva riassunta dallaRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026società attrice nei confronti degli altri convenuti e chiamati incausa e – espletate prova orale e c.t.u. – il Tribunale diMacerata (subentrato a quello di Camerino soppresso nellemore del procedimento), preso atto della rinuncia dell’attricealla domanda nei confronti della I.F.A., con sentenza n. 44 del7 ottobre 2015, condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredell’attrice, della somma di euro 60.534,26 e alle spese legalinei confronti dell’attrice e del Fedecostante, dichiaravainammissibile la domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fallimentoAccorroni s.r.l. e lo condannava alla rifusione delle spese,condannava il Limpido a tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] della somma dieuro 30.267,13 e della metà delle spese legali dacorrispondere all’attrice, compensava le spese fra il [OSCURATO:PERSONA] e ilLimpido e condannava entrambi, ciascuno per la metà, allespese di a.t.p. e c.t.u.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] separati appelli, poi riuniti davanti alla Corted’Appello di Ancona.In particolare, l’ing. [OSCURATO:PERSONA] lamentava l’inammissibilità oimprocedibilità della riassunzione della causa a seguito delfallimento della I.F.A. per modificazione della domandaappellante; l’erronea declaratoria di inammissibilità delladomanda nei confronti del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]; il difetto diprova del conferimento al [OSCURATO:PERSONA] degli incarichi di progettazionedello schema di cogenerazione e di collaudo dei generatori el’inaffidabilità e incompletezza della valorizzata c.t.u.Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026L’appellante chiedeva altresì, anche eventualmente previarinnovazione della c.t.u., il rigetto della domanda o, in viasubordinata, la limitazione del risarcimento al costo dellasostituzione dei termostati, unico intervento necessario, e lacompensazione, parziale o totale, delle spese nei confrontidelle controparti.[OSCURATO:PERSONA] lamentava, invece, l’inutilizzabilità, neisuoi confronti, dell’a.t.p. e della c.t.u., ritenute meramenteesplorative dato il tempo trascorso; deduceva di essere statoincaricato dal Fedecostante del progetto dell’impianto diriscaldamento e climatizzazione e della sola predisposizioneper quello di cogenerazione; sosteneva la riconducibilità al soloBeer del progetto esecutivo degli impianti e della direzione deilavori; eccepiva il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] epassiva da parte sua; evidenziava la natura di progetto dimassima e non esecutivo di quello da lui predisposto per laproduzione di energia termica alla temperatura medio-bassaindicatagli e l’erronea quantificazione del danno rapportato alcosto dell’impianto di essiccazione e non a quello deicogeneratori utilizzati.Si costituiva in entrambi i procedimenti la B. G. che, nelchiedere il rigetto di entrambi i gravami, sosteneval’ammissibilità della rinuncia alla domanda nei confrontidell’I.F.A. a seguito del fallimento della stessa; ribadiva laqualità di responsabile del progetto e direttore dei lavori delBeer e la sua firma per avallo sulle tavole di progetto dellacentrale termica e di cogenerazione, nonché l’inammissibilità oRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026infondatezza delle ragioni fatte valere anche dal Limpido perquanto d’interesse.Si costituivano la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e ilspese.La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 679 del 10 luglio2020, nel rigettare entrambi gli appelli, ha confermato lasentenza impugnata, condannando in solido [OSCURATO:PERSONA] eMassimo Limpido alla rifusione, in favore della B. G. e delPaolo alla rifusione delle spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] delInnanzitutto, la Corte territoriale, in ordineall’inammissibilità/improcedibilità della riassunzione a seguitodel fallimento I.F.A., ha affermato che nessuna “mutatio libelli”si veniva a determinare in danno del [OSCURATO:PERSONA]. L’originariadomanda – formulata in via parziaria o, in subordine,solidalmente – nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della I.F.A., secondo ilgiudice di merito, non risultava modificata dalla rinuncia allasolidarietà da parte dell’attore ex art. 1311 c.c., consideratoanche il diverso titolo delle assunte rispettive responsabilitàcontrattuali e le risultanze della c.t.u., che addiritturaaccertava l’installazione da parte della I.F.A. di dissipatorimigliorativi rispetto alla progettazione del Limpido ed alleprevisioni della società [OSCURATO:SOCIETA], fornitrice dei cogeneratori.Avendo l’a.t.p. e la c.t.u. chiarito che fu il [OSCURATO:PERSONA] a firmare tuttigli atti (anche quelli relativi alla pratica amministrativaRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -6-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026afferente all’impianto termico) come progettista e direttore deilavori, secondo il Collegio risultava evidente che nei confrontidella committenza fu il [OSCURATO:PERSONA] ad assumere la responsabilitàdelle progettazioni, anche di quelle da lui affidate ad altriprofessionisti, e della correttezza dell’esecuzione di quantoprogettato.Il giudice di merito, poi, ha riportato, ritenendoli esaustivi, ichiarimenti forniti dal consulente tecnico d’ufficio alle censuremosse dal c.t.p. Cesaretti.Sulla domanda di manleva nei confronti del fallimentoAccorroni, dopo aver rilevato che è inammissibile la suaproposizione in sede extrafallimentare, il Collegio ha rimarcatola mancanza di prova dell’addebitabilità del danno a vizi dellafornitura e che, anzi, espressamente la c.t.u. evidenziava,senza specifiche censure tecniche delle parti in merito, che icogeneratori forniti dalla ditta corrispondevano, percaratteristiche tecniche, a quelli previsti a progetto dall’ing.Limpido.Sulle censure formulate dal Limpido, la Corte d’Appello,innanzitutto, ha rilevato che l’ambito dell’a.t.p. comprende edinclude tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per levalutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio dimerito ed è pertanto consentito al giudice, in quella sede,demandare al consulente indagini anche concernenti cause edentità del danno lamentato, purché compatibili con le finalitàcautelari del provvedimento. Inoltre, a parere del Collegio, leprove acquisite e gli accertamenti tecnici compiuti neiRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -7-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026procedimenti di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c., unavolta dichiarati ammissibili senza contestazioni nel successivogiudizio di merito, sono equiparati ai mezzi istruttori assuntinel corso del giudizio ed hanno la stessa efficacia probatoria.La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che il Limpido erastato chiamato in causa ad opera del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dellerisultanze dell’a.t.p. e dell’incarico professionale dal medesimodato al Fedecostante con il quale il Limpido aveva collaboratoesclusivamente per la progettazione dell’impianto diriscaldamento, ma sempre su incarico e sotto la supervisionedel [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, in ordine all’inutilizzabilità, nei suoi confronti,dell’accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnicad’ufficio, anche in quanto asseritamente meramenteesplorative dato il tempo trascorso, il giudice di merito hasottolineato come lo stesso Limpido aveva avuto modo diinterloquire adeguatamente nel merito con riferimento allecarenze progettuali evidenziate ed a lui addebitate, nonessendo stato contestato da nessuno dei convenuti e deglistessi chiamati in causa l’inutilizzabilità dell’impianto dicogenerazione né la circostanza, valorizzata dall’attrice inprimo grado, che, a seguito della denuncia dei vizi, né il Beerné il Limpido riuscirono ad ovviarvi.Ha rilevato inoltre che, come motivato dal Tribunale, il datooggettivo rappresentato dalla sottoscrizione dei progettispecifici predisposti dal Fedecostante e dal Limpido da partedel [OSCURATO:PERSONA] evidenziava come quest’ultimo non solo avesseRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -8-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026assunto l’incarico di progettazione e direzione lavori dell’interaopera, ma anche fatturato alla società committente tutte leprestazioni rese anche per le progettazioni degli impiantielettrico e termico; il Limpido, non chiarendo chi avesseprovveduto al pagamento delle sue prestazioni professionalilegittima, secondo la Corte territoriale, la presunzione che adessa vi avesse provveduto il [OSCURATO:PERSONA] che si era avvalso della suacollaborazione nell’esecuzione dell’incarico.Quanto al danno risarcibile la Corte territoriale ha richiamato lemotivazioni fornite dal giudice di primo grado, osservandocome lo stesso ha fatto coincidere l’ammontare del dannorisarcibile con gli esborsi effettuati dal committente per unprogetto rivelatosi irrealizzabile a causa dell’inidoneità deicogeneratori ad essere inseriti nell’impianto di produzione.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incassazione sulla base di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente ricorsoincidentale articolato in un unico motivo.La B. G. resiste al ricorso principale e al ricorso incidentalecon due differenti controricorsi.propria estraneità al giudizio di cassazione.La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., non ha svoltodifese in questa fase.Le parti hanno depositato memorie in prossimitàdell’adunanza.Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -9-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/20263. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 101, 112, 115, 116 e 132 c.p.c., 118disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1,n. 4, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioin relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nonché la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1223, 1372, 2230,2697 c.c. e 40 c.p. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.In particolare, a parere del ricorrente, la Corte territorialeavrebbe, innanzitutto, omesso di esaminare la sua eccezioneriguardante l’inopponibilità nei suoi confronti della perizia resain sede di a.t.p. e della c.t.u. resa nel giudizio di merito, chenon potevano validamente fondare la decisione nei suoiconfronti. Il giudice di secondo grado non avrebbe fornitospiegazioni in ordine all’opponibilità, nonostante la dettaeccezione di inopponibilità/inutilizzabilità, degli accertamentiallo stesso ricorrente.Inoltre, il Collegio, con motivazione meramente apparente,avrebbe erroneamente ritenuto lo stesso ricorrenteresponsabile per i vizi dell’impianto di cogenerazione, di cuinon si era occupato. A parere del ricorrente la Corte territorialeavrebbe omesso di valutare delle circostanze di fatto – quali laprogettazione da parte del ricorrente del solo impianto diriscaldamento e di climatizzazione del fabbricato della B. G. enon anche quello di cogenerazione, la differenza tra il progettoeseguito e quello di massima, non esecutivo attribuibile alricorrente – dalla cui valutazione sarebbe emersoRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -10-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026univocamente come la pretesa responsabilità progettualedell’ing. Limpido sia rimasta del tutto indimostrata, smentita, enon sia comunque oggettivamente riconducibile al progettoeseguito dal [OSCURATO:PERSONA] e dall’IFA, altro e diverso.Infine, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbeerroneamente affermato il nesso causale tra il suo interventoprofessionale ed i vizi dell’impianto ed il danno subito dallacommittente dell’opera, posto che gli elementi su cui è stataipotizzata la irrealizzabilità del progetto del ricorrentesarebbero stati tratti da un a.t.p. in cui il ricorrente non erastato chiamato e di cui avrebbe puntualmente contestato laopponibilità delle relative risultanze, anche nella rinnovatac.t.u. Secondo la parte, qualora il chiamato in causa perragioni di litisconsorzio necessario eccepisca un pregiudizio deldiritto di difesa, non avendo partecipato alle operazioni svoltenel corso della consulenza d’ufficio disposta ed espletata primadella sua chiamata, il giudice deve provvedere allarinnovazione della consulenza medesima, non potendo indifetto, decidere nei confronti del chiamato sulla base di quellacompiuta in sua assenza. Inoltre, il ricorrente, nel richiamarela giurisprudenza di legittimità sul punto, aggiunge che, in ognicaso, una consulenza tecnica d’ufficio nulla per violazione delprincipio del contraddittorio non è utilizzabile né nel giudizionel quale è stata espletata (e, pertanto, neanche in appello) néin un diverso giudizio (avente ad oggetto un accertamentoanalogo), restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anchesolo indiziario.Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -11-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il motivo è infondato.La principale critica che viene sviluppata dal ricorrenteprincipale investe l’utilizzazione da parte dei giudici di meritodegli esiti dell’ATP espletato prima dell’introduzione della causadi merito, alle cui operazioni era rimasto estraneo l’ing.Limpido, costituitosi solo a seguito della sua chiamata ingaranzia da parte del [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, si sostiene che, stante l’inutilizzabilità soggettivadell’ATP, alle cui emergenze si era anche rifatta la CTU, ilcomplessivo giudizio di responsabilità, fondato dai giudici dimerito su tali elaborati tecnici, sarebbe fallace, stantel’inopponibilità delle indagini tecniche espletate, il che siriverberebbe sulla nullità della sentenza.L’argomento portante della difesa del ricorrente è però privo difondamento, avendo questa Corte, anche di recente, ribaditoche la relazione conclusiva dell'accertamento tecnicopreventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivogiudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte leparti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipatoall'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorioe liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con lealtre risultanze istruttorie (Nella specie, la S.C. ha cassato conrinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitoriopromosso dal consumatore per il danno cagionato dal benevenduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile larelazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dalvenditore, perché non previamente evocati nel procedimentoRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -12-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026ante causa, Cass. Sez. 2, 07/01/2026, n. 342; conf. Cass. n.8496/2023).Ciò è quanto appunto accaduto nella fattispecie, avendo lasentenza impugnata ribadito che nel corso del giudizio dimerito era stata espletata una CTU chiamata anche ariconsiderare, alla luce dei rilievi critici delle parti che nonavevano preso parte all’ATP, gli esiti di quest’ultimo, avendoperciò il Limpido avuto modo di interloquire sul merito, con lapiena garanzia del contraddittorio e delle sue prerogativedifensive.Tali considerazioni si riflettono anche sull’infondatezza dellacritica che assume una conseguenziale nullità dellamotivazione in quanto fondata su elementi tecnici acquisitisenza il rispetto del contraddittorio, posto che gli accertamentisvolti ante causam sono stati poi veicolati all’interno delgiudizio e sottoposti al vaglio critico delle parti, previa ulterioreverifica imparziale affidata ad un nuovo consulente tecnicod’ufficio.Del pari priva di fondamento è la dedotta violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte distrettuale offerto rispostaalla censura afferente alla inutilizzabilità dell’ATP, posto chenella sentenza impugnata si legge espressamente che ilLimpido aveva avuto modo di interloquire adeguatamente sulmerito con riferimento alle carenze progettuali che gli eranoaddebitate.Quanto alle critiche sviluppate nel mezzo in esame sub letteraB), le stesse appaiono inammissibili.Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -13-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026In primo luogo, in quanto assumono erroneamente che lasentenza avrebbe operato un travisamento dei fatti storici (eprecisamente delle evidenze di natura tecnica), assumendoperò una nozione di travisamento che si sostanzia in undissenso rispetto alle valutazioni ed apprezzamenti delle proveoperato dal giudice di merito, ma senza che il preteso errorecommesso rientri nella nozione restrittiva che di tale figura èstata offerta da questa Corte nella sentenza delle Sezioni Uniten. 5792/2024.È inammissibile perché, ove anche si volesse intendere ladenuncia come volta a segnalare l’omesso esame di fattidecisivi, la stessa sarebbe preclusa ex art. 348 ter ultimocomma c.p.c., vigente ratione temporis, avendo la sentenza diappello confermato quella di primo grado sulla base dellemedesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, il chepreclude la deduzione del vizio di cui al n. 5.Lo è anche perché, senza individuare nemmeno in manieraspecifica il fatto storico di cui sarebbe stata omessa ladisamina, sollecita la Corte ad una complessiva rivalutazionedelle emergenze probatorie, evidenziando chiaramente undissenso rispetto alla valutazione operata in sentenza, e fruttodel dovere decisionale rimesso al giudice di merito, e condottonella specie, in maniera logica e coerente, anche con ilsupporto dei tecnici d’ufficio.La manifesta infondatezza della assunta inopponibilità dell’ATPreca con sé l’infondatezza anche delle censure sub lettera C),che si fondano sulla pretesa impossibilità di annettere valenzaRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -14-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026probatoria agli esiti delle indagini svolte in sede di ATP,essendo poi le addotte violazioni di legge evidentementecorrelate ad una diversa ricostruzione fattuale, che il ricorrentereputa necessario compiere al netto di quanto emerge dallerisultanze dell’ATP.In particolare, ed è un argomento che spesso ritorna nelledifese del Limpido, le indagini svolte hanno evidenziato che,sebbene non fosse stato affidato al ricorrente anche l’incaricodi progettare l’impianto di cogenerazione, tuttavia l’attivitàprogettuale demandatagli implicava fin dall’inizio chel’impianto di riscaldamento e climatizzazione avrebberagionevolmente dovuto coordinarsi con un impianto dicogenerazione.L’addebito mosso al ricorrente è appunto quello di non averetenuto conto di questa necessità tecnica, e di non avereadottato gli accorgimenti tecnici idonei, anche sulla base delleindicazioni di massima fornite, ad assicurare il funzionamentodell’impianto di cogenerazione in sinergia con quello progettatodal convenuto e dal terzo chiamato, in quanto proprio l’errataimpostazione dell’impianto termoidraulico aveva determinato ilmalfunzionamento di quello di cogenerazione.4. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la nullitàdella sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 81e 100 c.p.c. (difetto di legitimatio ad casuam attiva e passiva)e 112 c.p.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c. per omessa motivazione in relazione all’art. 360, co. 1,n. 4, c.p.c. per non aver la Corte territoriale preso inRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -15-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026considerazione l’eccezione di difetto di legittimazione attiva epassiva avanzata sul presupposto che, essendo stato coinvoltonella progettazione non direttamente dalla committenza nédall’ing. [OSCURATO:PERSONA] bensì dall’ing. Fedecostante, l’ing. [OSCURATO:PERSONA] maiavrebbe potuto chiamarlo in manleva né mai avrebbe potutoessere condannato a rivalerlo in tutto o in parte per l’erroreprogettuale.Il motivo denuncia, altresì, la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2232, 2697, 2729 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver il giudice dimerito posto a fondamento della decisione non già le proveacquisite ma mere sue indimostrate congetture. In particolare,secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbeerroneamente applicato le regole sulla prova presuntiva,poiché, in sostanza, sarebbe risalito al fatto ignoto (rapportocontrattuale ing. [OSCURATO:PERSONA]/ing. Limpido) da un fatto indimostrato(pagamento dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] all’ing. Limpido), omettendo anchedi motivare la ragione per cui, le univoche allegazioni delchiamante – di non aver incaricato lui l’ing. Limpido – nonconfigurino una confessione o comunque una circostanzaincontestata e, dunque, un fatto provato.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale – con l’assunto percui il Limpido non avendo chiarito chi abbia provveduto alpagamento delle sue prestazioni professionali legittima lapresunzione che ad essa abbia provveduto il [OSCURATO:PERSONA] – avrebbealtresì invertito l’onere della prova, esonerando il chiamante -Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -16-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il motivo è manifestamente infondato, e, comunque, si pone ailimiti dell’inammissibilità in quanto viene nella sostanza adsindacabile da parte del giudice di merito.Ancorché nella stessa narrazione dei fatti operata dal [OSCURATO:PERSONA] ilcoinvolgimento anche dell’ing. Limpido fu conseguente allarichiesta del primo rivolta all’ing. Fedecostante di avere unacollaborazione per la progettazione degli impianti elettrico etermoidraulico, la sentenza, avuto riguardo all’assenza diformalismo prevista per il contratto d’opera intellettuale, havalorizzato la circostanza per cui il progetto consegnato dalBeer alla società attrice recava la sottoscrizione del primoanche in relazione alle attività progettuali specificamenteaffidate alle competenze degli altri due professionisti,inferendo da tale elemento l’esistenza di un incarico disubcommittenza intervenuto tra il convenuto ed il terzochiamato.Trattasi di apprezzamento di fatto che si sottrae al sindacato dilegittimità, e che appare di per sé sufficiente a sostenere ilrigetto dell’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapportofatto valere con la domanda di garanzia, sicché le ulterioriconsiderazioni svolte in merito all’individuazione del soggettoche ha provveduto al pagamento dei compensi del Limpidocostituiscono un mero rafforzamento della conclusione cheappare autonomamente supportata dal detto rilievo in fatto.5. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112,Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -17-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost. in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per non aver la Corte territorialeesaminato i fatti costitutivi dei motivi di appello e, in ogni caso,non essersi fatta carico di confutare le puntuali censure mossedall’appellante alle considerazioni e conclusioni del c.t.u. edalla sentenza di primo grado che le ha recepite. In particolare,secondo il ricorrente, il giudice di merito si sarebbe limitato adun generico ed acritico richiamo agli argomenti sostenuti dalconsulente tecnico e (già acriticamente) recepiti dal Tribunalenella sentenza di primo grado, ossia quelli che sarebbero statioggetto di puntuali contestazioni di cui allo specifico motivo diimpugnazione, fornendo così una motivazione meramenteassertiva e tautologica.Il motivo lamenta, altresì, l’omesso esame di un fattoprincipale della controversia decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5,c.p.c., consistente nell’omesso esame delle specifiche ecircostanziate critiche mosse alla c.t.u. che, se valutate,avrebbero ragionevolmente condotto la Corte a ritenerel’insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alricorrente.La Corte territoriale non avrebbe fornito un’adeguatamotivazione in ordine alle ragioni della propria adesione alleconclusioni del consulente d’ufficio, né delle ragioni di dissensoalle specifiche critiche mosse dall’ing. Limpido alla c.t.u. (ed airelativi chiarimenti) che evidenziavano le inconciliabilicontraddizioni, assolutamente gravi e dirimenti, idonee adRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -18-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026inficiare in radice l’elaborato e, quindi, la decisione stessa chesu di esso si è basata.Il motivo è inammissibile, in ragione dell’applicabilità dell’art.348 ter, ultimo comma, c.p.c., quanto alla deduzione del viziodi omesso esame di fatto decisivo.Lo è altresì in quanto, lungi dall’individuare un fatto specifico dicui sarebbe stata omessa la disamina si duole genericamentedel fatto che la sentenza di appello avrebbe fatto proprie lerisultanze della CTU, senza dare risposta ai rilievi tecniciformulati dal proprio consulente di parte.Orbene, va qui ribadito che non ricorre il vizio di omessapronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente ilrigetto di quest'ultima, non occorrendo una specificaargomentazione in proposito. È quindi sufficiente quellamotivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguatadella decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idoneea suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sianecessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o ladisamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.(Cass. Sez. 5, 02/04/2020, n. 7662; Cass. n. 34372/2024).Peraltro, la sentenza impugnata alla pag. 9, nel confermare lasoluzione del tribunale quanto all’affermazione diresponsabilità del convenuto e del terzo chiamato, ha fattoespresso riferimento alle indagini del CTU, ed ai chiarimenti daquesti forniti alle osservazioni del perito di parte.Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -19-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026Le argomentazioni difensive di cui il ricorrente lamental’omesso esame da parte della Corte d’Appello sonosostanzialmente reiterative dei rilievi sollevati dal CTP ed aiquali il CTU aveva dato risposta, con considerazioni che ilgiudice di primo grado e di appello hanno ritenuto di sposare,avendo quindi in tal modo anche assolto al dovere dimotivazione della propria decisione.6. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia la nullitàdella sentenza e del procedimento per omesso esame di unmotivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. relativo all’erronea attribuzioneall’odierno ricorrente di identica percentuale di responsabilitàdell’ing. [OSCURATO:PERSONA] nonostante la differenza di ruoli assunti.Il motivo è infondato.Occorre in primo luogo evidenziare che, sebbene nel motivo diappello di cui si lamenta l’omessa decisione, nella parte finalesi facesse anche riferimento alla circostanza che il ricorrenteprincipale era sato anche condannato a rifondere all’ing. [OSCURATO:PERSONA] il50 % dele spese dell’ATP, sebbene non avesse allo stessopreso parte, trattasi di argomento che non è sufficiente adindividuare un’altra autonoma statuizione del giudice di primogrado di cui si chiedeva la riforma, ma piuttosto diun’argomentazione spesa al fine di porre ancor più in rilievo lecarenze della pronuncia e di rafforzare l’unica censura chelamentava l’omessa graduazione di responsabilità fra i dueprofessionisti, individuando la questione delle dette spesecome ulteriore effetto prodottosi come conseguenza dellaRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -20-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026gravosa attribuzione di corresponsabilità in danno delricorrente. Ciò trova peraltro conferma anche dalla letturadella memoria illustrativa depositata dal ricorrente principale,nella quale, in linea con la finalità dell’atto che è quella dimeglio illustrare i motivi di ricorso, si lamenta unicamente ilfatto che al Limpido sia stata attribuita una pari percentuale dicorresponsabilità rispetto all’ing. [OSCURATO:PERSONA].Posta tale precisazione il motivo, come detto, è infondato.Questa Corte, ha, infatti, precisato che ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria latotale pretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti ilrigetto o non la esamini pur in assenza di una specificaargomentazione. (Cass. Sez. 3, 29/01/2021, n. 2151).Ancorché manchi una specifica risposta alla critica mossa con ilmotivo di appello, tuttavia la sentenza della Corte distrettualeha confermato quella di primo gado, anche in relazione allamisura, pari al 50%, entro cui il ricorrente doveva rivalerel’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Deve, pertanto, reputarsi che una decisione dirigetto, quanto meno implicita vi sia stata da parte del giudicedi appello, il quale ha condiviso la percentuale dicorresponsabilità indicata dal tribunale e che coincide conquanto lo stesso art. 2055 c.c. indica in caso di dubbio, il cheRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -21-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026consente di affermare che non ricorra il denunciato vizio diomesso esame.7. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132,112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost. in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte territorialefornito una motivazione apparente in merito al rigetto delmotivo di appello con il quale veniva censurata laquantificazione del danno risarcibile.Il motivo denuncia altresì la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2041, 2056, 1223, 1669 c.c. e 40 c.p. in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territorialeerroneamente condannato l’ing. Limpido – unitamente all’ing.[OSCURATO:PERSONA] – al pagamento del costo sostenuto dalla B. G.Alimentare per la realizzazione del nuovo impianto dicogenerazione. A parere del ricorrente, il danno effettivamentelamentato dalla committente, che possa causalmentericondursi all’operato del progettista (che non sarebbecomunque il ricorrente) sarebbe costituito dai costi deicogeneratori (Totem) inutilizzati, perché inidonei ad essereinseriti nell’impianto di produzione per un costo pari a circaeuro 2.000/3.000. Sarebbe, pertanto, errato addebitare alricorrente il costo integrale di realizzazione dell’impianto dicogenerazione nuovo ed avente caratteristiche tecnichedifferenti rispetto a quello progettato, ovvero avente leeffettive caratteristiche tecniche necessarie per poter svolgerela sua funzione, incorrendo nella violazione del principio per cuiRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -22-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026il risarcimento del danno deve tendere alla mera restitutio inintegrum (art. 1223 c.c.); peraltro si accorderebbe aldanneggiato un vantaggio indebito (in violazione dell’art. 2041c.c.), consistente nell’ottenere un quid pluris rispetto alla suasituazione antecedente, n quanto verrebbe a fruiregratuitamente della realizzazione di un’opera. Il progettista, inconseguenza della sua errata progettazione non potrebbeessere chiamato a rispondere dei costi di esecuzione dell’operaa regola d’arte, perché ciò non costituisce oggetto dellaprestazione pattuita, né è il danno conseguente all’illecito.Rileva il Collegio che risulta evidentemente inconferenterispetto all’oggetto del giudizio quanto osservato dal ricorrentecirca l’incidenza determinante della condotta colpevoledell’appaltatore nella produzione del danno lamentato dallacommittente, e ciò in quanto i rilievi sollevati nel motivo sublettera B) afferiscono al diverso profilo del riparto interno diresponsabilità tra i due condebitori, ma non possono inveceincidere ai fini dell’affermazione della responsabilità per l’interaobbligazione risarcitoria della quale deve rispondere anche unosolo dei condebitori in solido, avendo la società danneggiatainteso rinunciare alla domanda di condanna inizialmenteproposta anche nei confronti della società incaricatadell’esecuzione dei lavori.Trattasi, peraltro, di profili che potranno, se del caso, essereevidenziati allorché si addivenga alla determinazione di agire inregresso nei confronti della società fallita.Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -23-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026Quanto, invece, alla quantificazione del danno, reputa la Corteche la doglianza attinga anche in questo caso un accertamentodi merito, senza che le censure, sebbene formalmente volte adenunciare una violazione di legge, siano tali da effettivamentefar emergere l’erronea applicazione delle norme in tema dideterminazione del quantum risarcibile.La sentenza impugnata, alla penultima pagina, ha evidenziatocome la somma per la quale era stata pronunciata sentenza dicondanna era relativa agli esborsi effettuati dalla committenteper l’esecuzione di un progetto rivelatosi del tutto irrealizzabilea causa degli errori progettuali ascrivibili ai ricorrenti principaleed incidentale.Risulta, quindi, che il ristoro sia stato commisurato ai compensiversati ai progettisti per un’attività professionale rivelatasinegligente e quindi inadempiente rispetto alle aspettative dellacommittente, ed ai costi che sono stati sostenuti per realizzareun’opera che poi si è rivelata tale da non assicurare quelleutilità che la committente intendeva conseguire, proprio inragione degli errori progettuali circa la capacità di combinarel’impianto di riscaldamento e climatizzazione con quello dicogenerazione.In un passaggio della sentenza è dato anche leggere che alcunidegli interventi di più limitata portata economica (come, adesempio, la mera sostituzione dei termostati), sono statireputati inidonei a risolvere le inidoneità progettuali, così chele critiche mosse alla sentenza appaiono configurarsi qualiRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -24-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026censure di merito, come più volte ribadito, inammissibili inquesta sede.8. Il primo ed unico motivo di ricorso incidentale denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1301 e 1311 c.c., 101e 183 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4, c.p.c. pernon aver la Corte territoriale riscontrato una indebita mutatiolibelli. In particolare, a parere del ricorrente, la rinuncia alladomanda giudiziale svolta dall’attrice verso il fallimento dellaIFA s.r.l., rinuncia conseguita alla scelta della medesima attriceB. .G. di non riassumere il giudizio interrotto verso taleconvenuta, non avrebbe prodotto l’effetto, prospettato dallaB. G. nelle proprie difese e fatto proprio dalla sentenza disecondo grado, della rinuncia alla solidarietà ma al contrario,assumendo valore di tacita rimessione del debito verso lapredetta impresa appaltatrice, priva di alcuna riserva, avrebbeprodotto l’effetto liberatorio del condebitore solidale, ing. [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è privo di fondamento.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema disolidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art.1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali,esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportareautomatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o deglialtri condebitori solidali, poiché, diversamente, sicontraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata normariconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escussodi rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quotedi rispettiva responsabilità. (Cass. Sez. 3, 14/07/2006, n.Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -25-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/202616125; in senso conforme Cass. n. 15737/2010, secondo cuitale scelta del creditore non implica di per sé né unaremissione tacita del debito nei confronti del corresponsabiledel danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo laprima un comportamento inequivoco che riveli la volontà delcreditore di non avvalersi del credito, e la seconda che ilcreditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidalisolo per la parte del debito gravante su quest'ultimo; conf.Cass. n. 18090/2005).Tali principi, che sono riferiti alla scelta iniziale di agire neiconfronti di uno solo dei condebitori, appaiono però bensuscettibili di applicazione anche alla diversa ipotesi in cui, afronte dell’evocazione iniziale di due condebitori, nel corso delgiudizio il creditore abbandoni la domanda di condanna neiconfronti di uno, coltivandola solo nei riguardi dell’altro.Al più in tale condotta, soprattutto se come appare essereavvenuto nella fattispecie, sia espressa una volontà di rinunciaalla domanda verso il condebitore fallito (e ciò evidentementeper la necessità di dover incanalare la domanda nell’ambitodella procedura concorsuale, risultando improponibile ladomanda proposta in via ordinaria), potrebbe al più ravvisarsiuna rinuncia alla solidarietà ex art. 1311 c.c., che, secondo laaltrettanto consolidata giurisprudenza di questa Corte,mantiene in capo al creditore l'azione in solido nei confrontidegli altri condebitori, non rinvenendosi gli estremi perl'applicazione della remissione del debito liberatoria per gli altricoobbligati, disciplinata dall'art. 1301, primo comma, cod. civ.,Ric. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -26-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026giacché l'effetto della rinuncia è solo quello di ridurre l'importodel debito residuo verso quell'obbligato e non di abdicare aldiritto di esigere dagli altri coobbligati il pagamento di quantoancora dovuto (Cass. Sez. 3, 27/01/2015, n. 1453; Cass. Sez.3, 24/09/1979, n. 4919).Deve, infatti, escludersi che l'esercizio del diritto, riconosciutoal creditore dall'art 1292 cod. civ. di agire contro uno deicondebitori in solido per costringerlo a pagare l'intero, implichiuna remissione tacita nei confronti degli altri, potendo questaderivare solo da un comportamento del soggetto titolare deldiritto di credito che appaia logicamente incompatibile con ilpermanere del vincolo obbligatorio (Cass. Sez. L., 21/07/1979,n. 4358, Cass. n. 16125/2006, che chiarisce che la rinunciaalla solidarietà a favore di qualcuno tra i condebitori non puòmutare la qualificazione della natura dell'obbligazione, che nonpuò atteggiarsi come solidale nei confronti di alcuni e non ditutti i coobbligati).Proprio con specifico riferimento alla decisione del creditore dinon proseguire nella domanda di condanna nei confronti di unosolo dei condebitori, inizialmente tutti evocati in giudizio, rilevaquanto affermato da Cass. n. 8993/2008, richiamata dalledifese della società controricorrente, che, nel ribadire che ilcondebitore non destinatario della rinunzia resta obbligatoanche per l'originaria quota interna del debitore, che dallarinuncia abbia tratto vantaggio (Cass.28 marzo 2001 n. 4507),ha escluso che il singolo soggetto obbligato - non beneficiariodella rinunzia - possa aver titolo per opporsi a che il creditoreRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -27-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026intenda privarsi di un vantaggio che il sistema gli attribuisce (eciò in quanto resta integra la possibilità per il debitore nonliberato dalla rinunzia di agire in regresso anche nei confrontidi chi invece abbia beneficiato della rinunzia stessa).Per l’effetto è stato altresì precisato che l’opzione riduttiva sulpiano soggettivo compiuta da parte del creditore non implicaalcun mutamento della domanda, e soprattutto non preclude alcreditore di poter esigere l’intero dal condebitore nei cuiconfronti abbia inteso persistere nelle richieste di condanna.Il motivo deve pertanto essere rigettato.6. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno pertantorigettati, con conseguente condanna delle parti ricorrenti,risultate soccombenti, al pagamento in favore della B GAlimentare, parte controricorrente, delle spese processuali,liquidate come in dispositivo.Nulla a disporre quanto alla parte rimasta intimata, mentrequanto al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avutoriguardo al fatto che già in sede di merito si era pervenuti alrigetto delle domande avanzate nei suoi confronti e chenessuno dei motivi involge tale esito, la sua evocazione ingiudizio è avvenuta ai soli fini di denuntiatio litis.Ne deriva che trova applicazione il principio per cui, ove vengaproposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più partiin cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sonoirripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale siastato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio",non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendoRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -28-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026indifferente all'esito della lite. (Cass. Sez. 2, 24/03/2023, n.8491; Cass. n. 28032/2025)7. Poiché entrambi i ricorsi sono rigettati, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quaterdell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte deiricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lerispettive impugnazioni.La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale econdanna i ricorrenti principale ed incidentale al pagamento, infavore della parte controricorrente [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida per ognuna delle parti ricorrenti in complessivi €6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarienella misura del 15%, ed accessori come per legge;dichiara non ripetibili le spese sostenute da FedecostanteMassimo.ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenzadei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentiprincipale ed incidentale dell’ulteriore somma pari al contributoRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -29-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26640/2020Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 22017/2026Data pubblicazione 27/06/2026unificato dovuto per i rispettivi ricorsi a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25giugno 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 26640 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -30-