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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 17602/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11597/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA].

F4 -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -resistente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2681 /202 2 depositatoi l 07/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 14.9-[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Napoli, decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del consigliere delegato, ha elevato ad euro 5.900,00 l’indennizzo a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio civile.

Ha quindi proceduto alla liquidazione delle spese del procedimento monitorio in €. 28,00 oltre €. 702,00 per compensi e a quelle del procedimento di opposizione in €. 28,00 oltre €. 850,00, con gli accessori e la distrazione.

Contro tale decreto ricorre per cassazione il Dello Iacono con tre motivi illustrati da memoria, mentre il Ministero della Giustizia ha depositato un mero atto di costituzione insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo si denunzia la nullità del decreto con riferimento alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio; del principio dell’effetto espansivo interno e della reformatio in peius della decisione riformata; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 ter della legge n. 89/2001, nonché degli artt. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 cpc; artt. 3 e 111 Cost; art. 6 Par. 1 CEDU; 47 comma 2 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360 comma 1 n. 4 cpc).

A dire del ricorrente, le spese del giudizio monitorio non potevano essere liquidate in misura inferiore a quella liquidata dal giudice designato , non essendo stata proposta opposizione incidentale da parte del Ministero.

Il motivo è infondato.

Come già ripetutamente affermato da questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5- ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, così che le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale e non si pone pertanto il profilo del divieto di reformatio in peius (cfr. tra le varie, Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 2023; Cass. n. 26398/2023; Cass. n. 23826/2023; Cass.9728/2020).

La Corte d’Appello non era quindi vincolata alla liquidazione delle spese nella misura operata dal giudice della fase monitoriae il ricorso non si confronta con la giurisprudenza di legittimità. 2 Col secondo motivo si denunzia la nullità del decreto ai sensi dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc; art. 118 att. cpc; art. 111 Cost. cpc per motivazione mancante, apparente, incomprensibile sulla liquidazione dei compensi per la fase monitoria e di opposizione.

Il motivo è anch’esso infondato perché la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le tante, v.

SSUU sentenza n. 8053/2014).

Quanto al vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza lo ravvisa quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso in esame, nel decreto impugnato il minimo costituzionale sotto l’aspetto motivazionale è certamente osservato ed è chiaramente percepibile anche il fondamento della decisione sulla liquidazione delle spese, avendo la Corte d’Appello evidenziato la mancanza di particolare rilievo delle questioni: quindi la censura non coglie nel segno. 3Col terzo motivo il ricorrente denunzia, infine, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, plurime violazioni di legge (artt. 10, 14 e 91 cpc; 2223 comma 2 cc, 24 comma 1 legge n. 794/1942; 13 comma 6 legge n. 247/2012; 2 comma 1 e 4 comm1 e 4 commi 1 e 5; 5 commi 1 e 3 del DM n. 55/2014; 6 e 7 comma 1 DM 147/2022, nuova e vecchia Tabella12 DM n. 55/2014).

Si duole in particolare dell’erronea applicazione della Tabella e della violazione dei minimi di legge.

Il motivo è fondato, ma solo in parte.

La ricostruzione della normativa applicabile contenuta a pag. 39 del ricorso non è corretta perché confonde la data della pubblicazione del decreto camerale della Corte d’Appello (7.12.2022) con la data della decisione adottata in camera di consiglio (14.9.2022): tale errore ha comportato, a cascata, l’erronea individuazione del DM 13.8.2022 n. 147 (entrato in vigore il 23.10.2022) come decreto applicabile al caso in esame e, di conseguenza, l’erronea individuazione degli importi delle voci.

La normativa applicabile era invece quella in vigore al momento (14.9.2022) della decisione in camera di consiglio (DM 55/2014 come modificato dal successivo DM n. 37/2018).

Sotto tale profilo, il motivo è quindiinfondato.

E’ invece fondato nella parte in cui denunzia la violazione dei minimi di legge e la mancata liquidazione del compenso per la fase di trattazione che è ineludibile, come ripetutamente affermato da questa Corte (tra le tante, v.

Cass. 26608/2023; Cass. n. 164/2022; 35373/2022).

All’errore rimedierà il giudice di rinvio considerando la Tabella 12 (trattandosi di procedimento contenzioso davanti alla Corte d’Appello).

In conclusione, il provvedimento impugnato va cassato in relazione a tale profilo del terzo motivo , con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo, rigetta i restanti; cassa il decreto impugnato in relaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11597/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA]. F4 -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -resistente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2681 /202 2 depositatoi l 07/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 14.9-[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Napoli, decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del consigliere delegato, ha elevato ad euro 5.900,00 l’indennizzo a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio civile. Ha quindi proceduto alla liquidazione delle spese del procedimento monitorio in €. 28,00 oltre €. 702,00 per compensi e a quelle del procedimento di opposizione in €. 28,00 oltre €. 850,00, con gli accessori e la distrazione. Contro tale decreto ricorre per cassazione il Dello Iacono con tre motivi illustrati da memoria, mentre il Ministero della Giustizia ha depositato un mero atto di costituzione insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo si denunzia la nullità del decreto con riferimento alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio; del principio dell’effetto espansivo interno e della reformatio in peius della decisione riformata; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 ter della legge n. 89/2001, nonché degli artt. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 cpc; artt. 3 e 111 Cost; art. 6 Par. 1 CEDU; 47 comma 2 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360 comma 1 n. 4 cpc). A dire del ricorrente, le spese del giudizio monitorio non potevano essere liquidate in misura inferiore a quella liquidata dal giudice designato , non essendo stata proposta opposizione incidentale da parte del Ministero. Il motivo è infondato. Come già ripetutamente affermato da questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5- ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, così che le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale e non si pone pertanto il profilo del divieto di reformatio in peius (cfr. tra le varie, Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 2023; Cass. n. 26398/2023; Cass. n. 23826/2023; Cass.9728/2020). La Corte d’Appello non era quindi vincolata alla liquidazione delle spese nella misura operata dal giudice della fase monitoriae il ricorso non si confronta con la giurisprudenza di legittimità. 2 Col secondo motivo si denunzia la nullità del decreto ai sensi dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc; art. 118 att. cpc; art. 111 Cost. cpc per motivazione mancante, apparente, incomprensibile sulla liquidazione dei compensi per la fase monitoria e di opposizione. Il motivo è anch’esso infondato perché la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le tante, v. SSUU sentenza n. 8053/2014). Quanto al vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza lo ravvisa quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso in esame, nel decreto impugnato il minimo costituzionale sotto l’aspetto motivazionale è certamente osservato ed è chiaramente percepibile anche il fondamento della decisione sulla liquidazione delle spese, avendo la Corte d’Appello evidenziato la mancanza di particolare rilievo delle questioni: quindi la censura non coglie nel segno. 3Col terzo motivo il ricorrente denunzia, infine, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, plurime violazioni di legge (artt. 10, 14 e 91 cpc; 2223 comma 2 cc, 24 comma 1 legge n. 794/1942; 13 comma 6 legge n. 247/2012; 2 comma 1 e 4 comm1 e 4 commi 1 e 5; 5 commi 1 e 3 del DM n. 55/2014; 6 e 7 comma 1 DM 147/2022, nuova e vecchia Tabella12 DM n. 55/2014). Si duole in particolare dell’erronea applicazione della Tabella e della violazione dei minimi di legge. Il motivo è fondato, ma solo in parte. La ricostruzione della normativa applicabile contenuta a pag. 39 del ricorso non è corretta perché confonde la data della pubblicazione del decreto camerale della Corte d’Appello (7.12.2022) con la data della decisione adottata in camera di consiglio (14.9.2022): tale errore ha comportato, a cascata, l’erronea individuazione del DM 13.8.2022 n. 147 (entrato in vigore il 23.10.2022) come decreto applicabile al caso in esame e, di conseguenza, l’erronea individuazione degli importi delle voci. La normativa applicabile era invece quella in vigore al momento (14.9.2022) della decisione in camera di consiglio (DM 55/2014 come modificato dal successivo DM n. 37/2018). Sotto tale profilo, il motivo è quindiinfondato. E’ invece fondato nella parte in cui denunzia la violazione dei minimi di legge e la mancata liquidazione del compenso per la fase di trattazione che è ineludibile, come ripetutamente affermato da questa Corte (tra le tante, v. Cass. 26608/2023; Cass. n. 164/2022; 35373/2022). All’errore rimedierà il giudice di rinvio considerando la Tabella 12 (trattandosi di procedimento contenzioso davanti alla Corte d’Appello). In conclusione, il provvedimento impugnato va cassato in relazione a tale profilo del terzo motivo , con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo, rigetta i restanti; cassa il decreto impugnato in relaz
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