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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26608/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 16691-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 16691 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -2- avverso il decreto nr. cron. 38/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 102/2018 la Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda promossa da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’equa riparazione a seguito della violazione dell’art. 6, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al par. 1, in relazione alla durata eccedente i limiti del giudizio presupposto, costituito da un giudizio promosso per equa riparazione , c ondannando di conseguenza il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1.300,00 in favore della ricorrente, oltre alle spese di lite, liquidate in euro 405,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

2. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, censurando il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite del grado di merito.

3. Con ordinanza n. 29446/2019 questa Corte accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Con decreto nr. cron. 38/2021, il giudice di rinvio rideterminava, sempre con distrazione ex art. 93 c.p.c., le spese di lite poste a carico dell’amministrazione soccombente nel precedente procedimento di merito, liquidava le spese del Ric. 2021 n. 16691 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -3- giudizio di cassazione e compensava nella misura del 50% le spese relative al giudizio di riassunzione.

5. Nei confronti di tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolato in due motivi. 6.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la vi olazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha disposto la compensazione al 50% delle spese di lite in relazione al solo grado di riassunzione, per non essersi il Ministero della Giustizia oppost o all’accoglimento della domanda, in mancanza dei presupposti cui la norma subordina la compensazione. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente deduce la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.e 2233, comma 2 c.c. e laliquidazione dei compensi operata in violazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018.

La ricorrente sostiene che il decreto impugnato, nel determinare le spese di lite dei due gradi di merito, ha applicato gli importi minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, in considerazione della particolare semplicità del giudizio, escludendo la fase istruttoria, in contrasto con la recente giurisprudenza di legittimità che appare orientata a ritenere il compenso per questa fase non eludibile.

Essendosi il Ministero costituito in entrambi i gradi di giudizio, appare illegittima l’esclusione delle spese per questa fase, che consiste “nell’esame degli scritti e dei documenti delle altre parti”.

La liquidazione operata in euro 915,00 per le due fasi di merito (poi ridotta a euro 457,50 per la fase di riassunzione, data la disposta compensazione per un mezzo), a detta della ricorrente, Ric. 2021 n. 16691 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -4- risulta inferiore ai minimi tariffari come stabiliti dalla Tabella 12 del DM 55/2014, violando anche l’art. 2233, comma 2 c.c., nella parte in cui la norma stabilisce che il compenso del professionista deve essere adeguato all’importanza dell’opera prestata e al decoro della sua professione. 3.-Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il fatto che il Ministero non abbia resistito alla domanda non integra il presupposto dei gravi ed eccezionali motivi di compensazione, perché la parte che ha invocato l'indennizzo per equa riparazione è stata comunque costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere l’auspicata tutela.

La motivazione del decreto impugnato, al riguardo, contrasta con i numerosi precedenti di questa Corte, che hanno escluso che la mancata opposizione dell'amministrazione alla domanda di equa riparazione rivolta nei suoi confronti possa giustificare di per sé la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (tra le tante Cass., Sez 2, ord. 20105/2022; Sez. 2, ord. n. 2661/2018; Cass., Sez. 6- 2, sent. n. 179/2017; Cass. Sez. 6-2, sent.n. 26237/2016). 4.- Il secondo motivo è in fondato , anche se per ragioni che impongono di correggere, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., la motivazione del provvedimento impugnato.

Questa Corte, in numerosi precedenti, ricordati anche dalla ricorrentenella propria memoria , ha affermato che i n tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali aldifensore compete anche il compenso per la fase istruttoria (ad es.

Cass. n. 38477/2021), atteso che la fase di Ric. 2021 n. 16691 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -5- trattazione della causa “è in ogni caso ineludibile" (Cass. n. 164/2022; 35373/2022)e ha chiarito che, ai sensi dell'art. 4, 5° co., lett. c), del d.m. n. 55/2014, si intende per "fase istruttoria" anche "l'esame degli scritti o documenti delle altre parti"(Cass.n. 2308/2015).

La costituzione del Ministero della Giustizia, oltre che nella fase (di rinvio) definita con il decreto in questa sede impugnato, purenella fase definita con il decreto n. 102 /2018 (non smentita dalla controricorrente, che si è limitata a precisare di non avere “mai preso posizionesul capo della decisione e/o delle decisioni di volta in volta adottate concernenti la liquidazione delle spese di lite in favore della controparte”), ha postulato per il difensore della ricorrente la necessità di esaminare gli scritti difensivi del Ministero,integrando il giudizio anche con lo svolgimento della fase istruttoria.

Nel precedente procedimento di merito conclusosi con il decreto n. 102/2018 della Corte di A ppello di Perugia manca effettivamente la liquidazione della fase istruttoria, indicata al giudice del rinvio dall’ordinanza di legittimità nell’importo di euro 283,50.

Nella fase di rinvio – nel la quale il giudizio è proseguito solo per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente - il valore della causa è dato , però, dal “disputatum”e sul la base di tale criterio vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (Cass. n. 6345/2010; n. 27274/2017; S.U. n. 19014/2007).

Di conseguenza, lo scaglione di riferimento nel caso di specie è quello fino a euro 1.100,00 (e non –come indicato dalla Corte di Appello – quello da euro 1.100,01 a euro 5.200,00) .

Ne consegue che, nonostante tale errore, la liquidazione di euro 915,00 resta Ric. 2021 n. 16691 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -6- ampiamente al di sopra dei minimi tariffari anche includendovi il compenso per la fase istruttoria. 3.-In accoglimento del primo motivo, i l decreto della Corte di Appello di Perugia nr. cron. 38/2021 va cassatonei limiti delle censure accolte.

Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto exart. 384 comma 2° ultima parte c.p.c., questa Corte decide la causa nel merito, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del grado di merito (conclusocon decreto n. 102/2018) nella misura già liquidata per competenze , con l’aggiunta dell’importo di euro 283,50 per la fase istruttoria, oltre agli esborsi già liquidati, al rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge , da distrarsi pro quota in favore dei procuratori anticipatari.

Il controricorrente deve essere condannato anche al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta e che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo, respinto il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del grado di merito, maggiorate del compenso per la fase istruttoria pari a euro 283,50 e al pagamento integrale delle competenze del giudizio di rinvio, come già liquidate dalla Corte di A ppello di Perugianella misura di euro 915,00 .

Il tutto, oltre agli esborsi già liquidati, al rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge, con distrazione.

Ric. 2021 n. 16691 sez.

S2 -ud. 06-10-2022 -7- Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00,oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 16691-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 16691 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -2- avverso il decreto nr. cron. 38/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 102/2018 la Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda promossa da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’equa riparazione a seguito della violazione dell’art. 6, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al par. 1, in relazione alla durata eccedente i limiti del giudizio presupposto, costituito da un giudizio promosso per equa riparazione , c ondannando di conseguenza il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1.300,00 in favore della ricorrente, oltre alle spese di lite, liquidate in euro 405,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. 2. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, censurando il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite del grado di merito. 3. Con ordinanza n. 29446/2019 questa Corte accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 4. Con decreto nr. cron. 38/2021, il giudice di rinvio rideterminava, sempre con distrazione ex art. 93 c.p.c., le spese di lite poste a carico dell’amministrazione soccombente nel precedente procedimento di merito, liquidava le spese del Ric. 2021 n. 16691 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -3- giudizio di cassazione e compensava nella misura del 50% le spese relative al giudizio di riassunzione. 5. Nei confronti di tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolato in due motivi. 6.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la vi olazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha disposto la compensazione al 50% delle spese di lite in relazione al solo grado di riassunzione, per non essersi il Ministero della Giustizia oppost o all’accoglimento della domanda, in mancanza dei presupposti cui la norma subordina la compensazione. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente deduce la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.e 2233, comma 2 c.c. e laliquidazione dei compensi operata in violazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018. La ricorrente sostiene che il decreto impugnato, nel determinare le spese di lite dei due gradi di merito, ha applicato gli importi minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, in considerazione della particolare semplicità del giudizio, escludendo la fase istruttoria, in contrasto con la recente giurisprudenza di legittimità che appare orientata a ritenere il compenso per questa fase non eludibile. Essendosi il Ministero costituito in entrambi i gradi di giudizio, appare illegittima l’esclusione delle spese per questa fase, che consiste “nell’esame degli scritti e dei documenti delle altre parti”. La liquidazione operata in euro 915,00 per le due fasi di merito (poi ridotta a euro 457,50 per la fase di riassunzione, data la disposta compensazione per un mezzo), a detta della ricorrente, Ric. 2021 n. 16691 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -4- risulta inferiore ai minimi tariffari come stabiliti dalla Tabella 12 del DM 55/2014, violando anche l’art. 2233, comma 2 c.c., nella parte in cui la norma stabilisce che il compenso del professionista deve essere adeguato all’importanza dell’opera prestata e al decoro della sua professione. 3.-Il primo motivo di ricorso è fondato. Il fatto che il Ministero non abbia resistito alla domanda non integra il presupposto dei gravi ed eccezionali motivi di compensazione, perché la parte che ha invocato l'indennizzo per equa riparazione è stata comunque costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere l’auspicata tutela. La motivazione del decreto impugnato, al riguardo, contrasta con i numerosi precedenti di questa Corte, che hanno escluso che la mancata opposizione dell'amministrazione alla domanda di equa riparazione rivolta nei suoi confronti possa giustificare di per sé la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (tra le tante Cass., Sez 2, ord. 20105/2022; Sez. 2, ord. n. 2661/2018; Cass., Sez. 6- 2, sent. n. 179/2017; Cass. Sez. 6-2, sent.n. 26237/2016). 4.- Il secondo motivo è in fondato , anche se per ragioni che impongono di correggere, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., la motivazione del provvedimento impugnato. Questa Corte, in numerosi precedenti, ricordati anche dalla ricorrentenella propria memoria , ha affermato che i n tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali aldifensore compete anche il compenso per la fase istruttoria (ad es. Cass. n. 38477/2021), atteso che la fase di Ric. 2021 n. 16691 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -5- trattazione della causa “è in ogni caso ineludibile" (Cass. n. 164/2022; 35373/2022)e ha chiarito che, ai sensi dell'art. 4, 5° co., lett. c), del d.m. n. 55/2014, si intende per "fase istruttoria" anche "l'esame degli scritti o documenti delle altre parti"(Cass.n. 2308/2015). La costituzione del Ministero della Giustizia, oltre che nella fase (di rinvio) definita con il decreto in questa sede impugnato, purenella fase definita con il decreto n. 102 /2018 (non smentita dalla controricorrente, che si è limitata a precisare di non avere “mai preso posizionesul capo della decisione e/o delle decisioni di volta in volta adottate concernenti la liquidazione delle spese di lite in favore della controparte”), ha postulato per il difensore della ricorrente la necessità di esaminare gli scritti difensivi del Ministero,integrando il giudizio anche con lo svolgimento della fase istruttoria. Nel precedente procedimento di merito conclusosi con il decreto n. 102/2018 della Corte di A ppello di Perugia manca effettivamente la liquidazione della fase istruttoria, indicata al giudice del rinvio dall’ordinanza di legittimità nell’importo di euro 283,50. Nella fase di rinvio – nel la quale il giudizio è proseguito solo per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente - il valore della causa è dato , però, dal “disputatum”e sul la base di tale criterio vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (Cass. n. 6345/2010; n. 27274/2017; S.U. n. 19014/2007). Di conseguenza, lo scaglione di riferimento nel caso di specie è quello fino a euro 1.100,00 (e non –come indicato dalla Corte di Appello – quello da euro 1.100,01 a euro 5.200,00) . Ne consegue che, nonostante tale errore, la liquidazione di euro 915,00 resta Ric. 2021 n. 16691 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -6- ampiamente al di sopra dei minimi tariffari anche includendovi il compenso per la fase istruttoria. 3.-In accoglimento del primo motivo, i l decreto della Corte di Appello di Perugia nr. cron. 38/2021 va cassatonei limiti delle censure accolte. Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto exart. 384 comma 2° ultima parte c.p.c., questa Corte decide la causa nel merito, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del grado di merito (conclusocon decreto n. 102/2018) nella misura già liquidata per competenze , con l’aggiunta dell’importo di euro 283,50 per la fase istruttoria, oltre agli esborsi già liquidati, al rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge , da distrarsi pro quota in favore dei procuratori anticipatari. Il controricorrente deve essere condannato anche al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta e che si è dichiarato antistatario. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo, respinto il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del grado di merito, maggiorate del compenso per la fase istruttoria pari a euro 283,50 e al pagamento integrale delle competenze del giudizio di rinvio, come già liquidate dalla Corte di A ppello di Perugianella misura di euro 915,00 . Il tutto, oltre agli esborsi già liquidati, al rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge, con distrazione. Ric. 2021 n. 16691 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -7- Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00,oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di
Decreto Cassazione n. 26608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris