Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 18224/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. Con sentenza pubblicata il 27.06.2017 la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori aveva dichiarato l’illegittimità del ricorso alla somministrazione a termine da parte dell’Amministrazione, condannandola al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 nella misura massima di 12 mensilità nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava che sugli importi riconosciuti agli altri ricorrenti a titolo risarcitorio spettava solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.

2. La Corte territoriale evidenz iava che il Favaro era stato assunto con un primo contratto stipulato in data 17.3.2003, poi prorogato fino al 9.9.2003 e con un secondo autonomo contratto di somministrazione stipulato in data 23.7.2004, mentre gli altri ricorrenti fino al 2007 erano stati assunti in forza di contratti di somministrazione a termine in favore del Ministero dell’Interno e che dal 2008 erano stati assunti con contratti a tempo determinato stipulati direttamente con il Ministero, evidenziava che per le assunzioni successive al 24.10.2003 doveva ratione temporistrovare applicazione il d.lgs. n. 276/2003 e riteneva infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno.

3. Escludeva la legittimità dell’autorizzazione al ricorso alle somministrazioni in forza dell’ordinanza della Protezione civile n. 3262 del 31.1.2003e di quelle via via succedutesi, in quanto non avevano comportato alcuna deroga alla disciplina generale della somministrazione di cui al d.lgs. n. 276/2003, né all’art.36 del d.lgs. n. 165/2003; escludeva altresì il carattere temporaneo delle esigenze in forza delle quali era stata disposta l’assunzione dei ricorrenti con contratti di somministrazione e riteneva assorbite le questioni relative alla validità dei successivi contratti a tempo determinato stipulati direttamente tra i lavoratori ed il Ministero a decorrere dal 1.1.2008, nonché alla prova della sussistenza delle esigenze temporanee.

Riteneva infondata la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] quanto era stato stabilizzato,rilevando il difetto di di allegazione e di prova in ordine all’esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli ristorati dalla stabilizzazione; riguardo agli altri lavoratori, reputava corretta l’utilizzazione dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010 quale parametro per la liquidazione del danno da parte del primo giudice, evidenziando l’assenza di censure da parte del Ministero dell’Interno in ordine alla concreta quantificazione del danno medesimo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorreva [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo,illustrato da memoria.

4. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo di censura ilricorrente denuncia violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165/2001 in relazione all’art. 32 della legge n. 183/2001, nonché della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

Lamenta l’erroneità del principio enunciato da Cass. n. 22552/2016 e dalle successive pronunce, deducendone l’inapplicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto affermati con specifico riferimento al settore scolastico , caratterizzato da un particolare sistema di reclutamento, con una stabilizzazione ragionevolmente certa attraverso lo scorrimento di graduatorie, circostanza che non ricorre nel caso di specie.

Sostieneche tali pronunce hanno erroneamente interpreta to la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 la quale, nell’affermare che l’immissione in ruolo oltre a svolgere la funzione tipica preventiva-punitiva delle sanzioni rifluisce sull’illecito cancellandolo, si riferisce al futuro e non al passato.

Evidenzia che nel giudizio di appello aveva chiesto di sollevare la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e che nelle more del giudizio identica pregiudiziale era stata sollevata dalla Corte di Appello di Trento nel giudizio n.105/2012 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il ricorrente non contesta che l a sua avvenuta stabilizzazione sia stata tempestivamente dedotta in giudizio da parte del Ministero , né che la relativa procedura abbia i caratteri richiesti da Cass. n. 14815/2021, ma assume l’inidoneità della stabilizzazione a sanare l’abuso , mettendo in discussione la giurisprudenza di questa Corte senza argomenti convincenti.

In particolare, facendo leva sulla disparità di trattamento che si realizza rispetto ai lavoratori assunti a tempo determinato da datori di lavoro privati, il ricorsocritica il principio affermato da questa Corte e richiamato nella senten za impugnata, secondo cui l’immissione in ruolo è idonea a cancellare l’abuso,

4. I principi enunciati da Cass. n. 22522/2016, Cass. n. 16336/2017 e Cass.n. 15353/2020, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ, hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causa C –494/2017 (Rossato contro [OSCURATO:PERSONA]) con la quale il giudice eurounitario, chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato (p. 39): “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”.

In linea di continuità con precedenti arresti,la Corte ha aggiunto (p. 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che “(p.42) “né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi”;ha dunque concluso che (p. 45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

5. Anche in tempi recenti q uesta Corte si è pronunciata sulle questioni prospettate(cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass.n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020, tutte richiamate da Cass. n. 28981/2022), alla motivazionedelle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Tali decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 le quali, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto».

Il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Considerato l’esito del giudizio, la richiesta di rinvio pregiudiziale non è accoglibile, in quanto priva di rilevanza.

La Corte di Giustizia hainfatti chiarito con costante indirizzo (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] c.

Ministero della Sanità, ma nello stesso la Corte si è espressa in molte successive pronunce, tra cui: CGUE, Grande Sezione, sentenza 6 ottobre 2021, causa C- 561/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SpA c. [OSCURATO:PERSONA] SpA) che trai casi in cui il giudice nazionale non è tenuto al rinvio pregiudiziale in primo luogo, rientra quello riguardante una questione sollevata che non è rilevante per il giudizio in corso, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (vedi anche: CGUE, sentenza del 18 luglio 2013, causa C- 136/12, Consiglio Nazionale dei Geologi, punto 26, nonché sentenza del 15 marzo 2017, causa C-3/16, Aquino, punto 43).

8. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

9. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Con sentenza pubblicata il 27.06.2017 la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori aveva dichiarato l’illegittimità del ricorso alla somministrazione a termine da parte dell’Amministrazione, condannandola al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 nella misura massima di 12 mensilità nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava che sugli importi riconosciuti agli altri ricorrenti a titolo risarcitorio spettava solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. 2. La Corte territoriale evidenz iava che il Favaro era stato assunto con un primo contratto stipulato in data 17.3.2003, poi prorogato fino al 9.9.2003 e con un secondo autonomo contratto di somministrazione stipulato in data 23.7.2004, mentre gli altri ricorrenti fino al 2007 erano stati assunti in forza di contratti di somministrazione a termine in favore del Ministero dell’Interno e che dal 2008 erano stati assunti con contratti a tempo determinato stipulati direttamente con il Ministero, evidenziava che per le assunzioni successive al 24.10.2003 doveva ratione temporistrovare applicazione il d.lgs. n. 276/2003 e riteneva infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno. 3. Escludeva la legittimità dell’autorizzazione al ricorso alle somministrazioni in forza dell’ordinanza della Protezione civile n. 3262 del 31.1.2003e di quelle via via succedutesi, in quanto non avevano comportato alcuna deroga alla disciplina generale della somministrazione di cui al d.lgs. n. 276/2003, né all’art.36 del d.lgs. n. 165/2003; escludeva altresì il carattere temporaneo delle esigenze in forza delle quali era stata disposta l’assunzione dei ricorrenti con contratti di somministrazione e riteneva assorbite le questioni relative alla validità dei successivi contratti a tempo determinato stipulati direttamente tra i lavoratori ed il Ministero a decorrere dal 1.1.2008, nonché alla prova della sussistenza delle esigenze temporanee. Riteneva infondata la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] quanto era stato stabilizzato,rilevando il difetto di di allegazione e di prova in ordine all’esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli ristorati dalla stabilizzazione; riguardo agli altri lavoratori, reputava corretta l’utilizzazione dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010 quale parametro per la liquidazione del danno da parte del primo giudice, evidenziando l’assenza di censure da parte del Ministero dell’Interno in ordine alla concreta quantificazione del danno medesimo. 3. Per la cassazione di tale sentenza ricorreva [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo,illustrato da memoria. 4. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con l’unico motivo di censura ilricorrente denuncia violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165/2001 in relazione all’art. 32 della legge n. 183/2001, nonché della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Lamenta l’erroneità del principio enunciato da Cass. n. 22552/2016 e dalle successive pronunce, deducendone l’inapplicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto affermati con specifico riferimento al settore scolastico , caratterizzato da un particolare sistema di reclutamento, con una stabilizzazione ragionevolmente certa attraverso lo scorrimento di graduatorie, circostanza che non ricorre nel caso di specie. Sostieneche tali pronunce hanno erroneamente interpreta to la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2016 la quale, nell’affermare che l’immissione in ruolo oltre a svolgere la funzione tipica preventiva-punitiva delle sanzioni rifluisce sull’illecito cancellandolo, si riferisce al futuro e non al passato. Evidenzia che nel giudizio di appello aveva chiesto di sollevare la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e che nelle more del giudizio identica pregiudiziale era stata sollevata dalla Corte di Appello di Trento nel giudizio n.105/2012 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il ricorrente non contesta che l a sua avvenuta stabilizzazione sia stata tempestivamente dedotta in giudizio da parte del Ministero , né che la relativa procedura abbia i caratteri richiesti da Cass. n. 14815/2021, ma assume l’inidoneità della stabilizzazione a sanare l’abuso , mettendo in discussione la giurisprudenza di questa Corte senza argomenti convincenti. In particolare, facendo leva sulla disparità di trattamento che si realizza rispetto ai lavoratori assunti a tempo determinato da datori di lavoro privati, il ricorsocritica il principio affermato da questa Corte e richiamato nella senten za impugnata, secondo cui l’immissione in ruolo è idonea a cancellare l’abuso, 4. I principi enunciati da Cass. n. 22522/2016, Cass. n. 16336/2017 e Cass.n. 15353/2020, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ, hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causa C –494/2017 (Rossato contro [OSCURATO:PERSONA]) con la quale il giudice eurounitario, chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato (p. 39): “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”. In linea di continuità con precedenti arresti,la Corte ha aggiunto (p. 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che “(p.42) “né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi”;ha dunque concluso che (p. 45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. 5. Anche in tempi recenti q uesta Corte si è pronunciata sulle questioni prospettate(cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass.n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020, tutte richiamate da Cass. n. 28981/2022), alla motivazionedelle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Tali decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 le quali, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto». Il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito. 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 7. Considerato l’esito del giudizio, la richiesta di rinvio pregiudiziale non è accoglibile, in quanto priva di rilevanza. La Corte di Giustizia hainfatti chiarito con costante indirizzo (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] c. Ministero della Sanità, ma nello stesso la Corte si è espressa in molte successive pronunce, tra cui: CGUE, Grande Sezione, sentenza 6 ottobre 2021, causa C- 561/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SpA c. [OSCURATO:PERSONA] SpA) che trai casi in cui il giudice nazionale non è tenuto al rinvio pregiudiziale in primo luogo, rientra quello riguardante una questione sollevata che non è rilevante per il giudizio in corso, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (vedi anche: CGUE, sentenza del 18 luglio 2013, causa C- 136/12, Consiglio Nazionale dei Geologi, punto 26, nonché sentenza del 15 marzo 2017, causa C-3/16, Aquino, punto 43). 8. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 9. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
Sentenza Cassazione n. 18224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris