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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02849/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 211-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2727/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 762/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.211/2024 Cron.

Rep.

Ud.18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando l’illegittimità del contratto di lavoro temporaneo, dei contratti di somministrazione e a termine intercorsi con il Ministero dell’Interno, condannando il Ministero a risarcire il danno ai ricorrenti in misura pari 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, respingendo invece la domanda di conversione in rapporto a tempo indeterminato.

2. Su gravame del Ministero articolato in tre motivi la Corte di Appello di Roma rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che –a fronte dell’intervenuta stabilizzazione – la lavoratri ce non avesse più diritto al risarcimento del danno comunitario.

3. In ordine alla legittimità dei contratti la Corte rilevava l’insussistenza delle esigenze temporanee ed eccezionali prescritte nel lavoro pubblico per il ricorso al lavoro flessibile ex art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001, vigente ratione temporis, “della cui esistenza il Ministero convenuto non ha dato prova, non avendo provato né che fossero l’unica ragione dell’assunzione dei lavoratori, né l’impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio”.

4. Ciò posto, la Corte territoriale prendeva atto della intervenuta stabilizzazione ottenuta proprio in ragione del precariato protrattosi anche nel periodo in contestazione, rilevando la stretta correlazione causale “in quanto la proroga dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 da ultimo disposta con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e finanze nelle more della conclusione della procedura assunzionale a tempo indeterminato, riguardava proprio i contratti a tempo determinato stipulati da 616 coadiutori amministrativi contabili provvisti dei requisiti per la stabilizzazione, procedura proseguita con D.M. 21 agosto 2014 con l’assunzione di 99 operatori amministrativi tra cui la ricorrente, il cui contratto a tempo determinato era stato rinnovato sino al 31/12/2015”.

Ad avviso della Corte capitolina l’eccezione di novità della questione della immissione in ruolo della dipendente era priva di pregio perché seppur avvenuta prima dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado doveva darsi per acquisita in quanto pacifica in causa la circostanza della esistenza del decreto ministeriale di stabilizzazione.

Richiamava un precedente della Corte di merito (n. 3717/21) secondo cui la stabilizzazione costituisce apice di un percorso normativo lungo il quale l’Amministrazione ha operato in modo “precarizzante”.

5. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi illustrati da memoria, cui resisteva l’amministrazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 36 comma 5 del d. lgs n. 30 marzo 2001, n. 165, in relazione al d. lgs. n. 368 del 2001 e alla direttiva 1999/70/ce del consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICEe CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché violazione o comunque falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

La sentenza va censurata per l’erronea applicazione che la Corte d’Appello ha fatto dei principi e dei criteri che delimitano il verificarsi della c.d. cancellazione dell’illecito allorquando vi sia stata l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori utilizzati con una successione abusiva di contratti a termine (e/o di rapporti di lavoro interinale o somministrato).

Se la Corte Territoriale avesse correttamente applicato alla fattispecie concreta, per come ricostruita dalla Corte stessa, i principi e i criteri astrattamente declamati avrebbe dovuto concludere che nella specie non vi era alcun presupposto per attribuire effetti “sananti” all’avvenuta assunzione.

La Corte di Appello ha affermato erroneamente ed apoditticamente la sussistenza della “correlazione causale” tra abuso e stabilizzazione semplicemente riscontrando: che era stata disposta dal Ministero una proroga dei contratti a termine dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 [recte, “al 31 dicembre 2014”] e che tale proroga, era stata asseritamente disposta nelle more della conclusione della procedura assunzionale a tempo indeterminato .

La normativa su cui si fonda la stabilizzazione e in particolare l’art. 4, comma 9 ter, del D.L. n. 101 del 2013, conv. dalla Legge n. 125/2013, che è richiamato dal D.M. 21 agosto 2014 prevede: Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto- legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo.

Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno.

All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno .

Ad avviso della ricorrente balza all’evidenza, anzitutto, che, nella disposizione citata, vi è soltanto una mera autorizzazione a bandire procedure concorsuali, peraltro riservate a determinate tipologie di personale, tra cui rientrano anche i lavoratori con cui intercorreva il rapporto di lavoro a termine instaurato a seguito del concorso del 2007, ma non solo loro, atteso che il Ministero era libero di bandire o non bandire i concorsi (era “autorizzato” a farlo) e la platea, per di più, poteva essere più ampia dei precari che erano stati assunti a tempo determinato con il concorso del 2007.

L’art. 4, comma 9 ter del D.L. n. 101 del 2013 neppure indica il numero dei dipendenti da assumere a tempo indeterminato e la tempistica delle assunzioni; quindi, ai fini che qui occupano, è persino generico.

Inoltre, la predetta disposizione non contiene neppure un cenno alla finalità di superare il fenomeno abusivo del precariato presso il Ministero dell’Interno, atteso che l’autorizzazione a bandire procedure concorsuali è espressamente concessa Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione […] .

2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.).

La sentenza va censurata per aver ignorato due circostanze assolutamente decisive e documentalmente provate che la Corte ha omesso di esaminare: i) l’assunzione con periodo di prova; ii) il completo disconoscimento dell’anzianità.

Ed invero, l’art. 3 del contratto recita come segue: Il periodo di prova ha la durata di due mesi.

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, la dipendente si intende confermata in servizio.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza .

Si tratta, evidentemente, di circostanze incompatibili con la c.d. cancellazione dell’illecito, in quanto (a) la stabilizzazione della lavoratrice non è in relazione causale immediata e diretta con l’abuso e (b) la stabilizzazione non ha fatto conseguire alla lavoratrice il medesimo bene della vita, negato con la reiterazione dei contratti a termine, per il quale aveva agito in giudizio.

3. Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115, comma 1, 421 e 437, comma 2) c.p.c. in relazione al potere-dovere del giudice del lavoro di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.).

La sentenza impugnata va censurata per aver esorbitato dai limiti entro i quali al Giudice del Lavoro è consentito acquisire prove ai fini della “ricerca della verità materiale”, atteso che, al di fuori del D.M. 21 agosto 2014, tardivamente prodotto e di per sé solo insufficiente, non vi era alcun elemento, anche solo indiziario, circa la sussistenza dei presupposti per attribuire all’assunzione effetto “sanante” dell’abusiva reiterazione di contratti a termine; con la conseguenza che, stante il quadro probatorio risultante dalla documentazione ritualmente prodotta dalle parti, non era consentita in appello l’acquisizione di un nuovo documento.

4. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed interdipendenti fra loro e vanno accolti sulla scorta dei principi giurisprudenziali consolidati in materia. 4.1 Va al riguardo ribadito che iprincipi enunciati da Cass. n. 22522/2016, Cass. n. 16336/2017 e Cass. n. 15353/2020, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ, hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causa C – 494/2017 (Rossato contro [OSCURATO:PERSONA]) con la quale il giudice eurounitario,chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gliobblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato (p. 39): “come emergedalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro atempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”. 4.2 In linea di continuità con precedenti arresti, la Corte ha aggiunto (p. 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che “(p.42) “né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi”; ha dunque conclusoche (p. 45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoroa tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Anche in tempi recenti questa Corte si è pronunciata sulle questioniprospettate (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020, tutte richiamate da Cass. n. 28981/2022 e da Cass. 18224/2023), alla motivazione delle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

Tali decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474del 2020 le quali, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto,avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della leggen. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del dirittodell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando chel'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto». 4.3 Pertanto, considerato che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno derivante dall’abuso del contratto a termine si è di recente ulteriormente precisato che "nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenzepregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termi ne con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale" (Cass. n. 15353/20). 4.4 Ciò posto, i principi enunciati richiedono, per una mirata applicazione, una valutazione concreta della singola fattispecie diretta ad accertare se la assunzione seguita ad una reiterata stipulazione di contratti a termine sia ad essi ricollegabile in un rapporto di causa/effetto, conla specifica individuazione di quale sia stato il procedimento (previsione di legge, concorso per titoli specifici, selezione riservata)che abbia consentito la immissione in ruolo del lavoratore proprio inragione dei pregressi contratti a termine. 4.5 Una siffatta valutazione, da compiersi con accertamento del giudicedel merito sulla base degli enunciati principi, non risulta essere stataeffettuata nel caso in esame, considerato che la sentenza impugnata non ha operato il prescritto accertamento in modo compiuto in ordine al rapporto causa/effetto tra stabilizzazione e pregressi rapporti a tempo determinato.

In particolare, la Corte di Appello si è limitata adaffermare la mera sussistenza della “correlazione causale” tra abuso e stabilizzazione semplicemente riscontrando che era stata disposta dal Ministero una proroga dei contratti a termine dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 [recte, “al 31 dicembre 2014”] e che tale proroga, era stata asseritamente disposta nelle more della conclusione della procedura assunzionale a tempo indeterminato .

La normativa su cui si fonda la stabilizzazione e in particolare l’art. 4, comma 9 ter, del D.L. n. 101 del 2013, conv. dalla Legge n. 125/2013, che è richiamato dal D.M. 21 agosto 2014 prevede: Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo.

Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno.

All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno . 4.6 Orbene , tale disposizione prevede una mera autorizzazione a bandire procedure concorsuali, peraltro riservate a determinate tipologie di personale, tra cui rientrano anche i lavoratori con cui intercorreva il rapporto di lavoro a termine instaurato a seguito del concorso del 2007, atteso che il Ministero era libero di bandire o non bandire i concorsi (era “autorizzato” a farlo) e la platea, per di più, poteva essere più ampia dei precari che erano stati assunti a tempo determinato con il concorso del 2007.

Il mero richiamo alla normativa senza alcun altro accertamento concernente il necessario rapporto di causalità diretta tra precariato e stabilizzazione non è da ritenersi sufficiente sulla base dei principi enunciati da questa Corte.

In conclusione, il ricorso va accolto.

La sentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 211-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2727/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 762/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.211/2024 Cron. Rep. Ud.18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando l’illegittimità del contratto di lavoro temporaneo, dei contratti di somministrazione e a termine intercorsi con il Ministero dell’Interno, condannando il Ministero a risarcire il danno ai ricorrenti in misura pari 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, respingendo invece la domanda di conversione in rapporto a tempo indeterminato. 2. Su gravame del Ministero articolato in tre motivi la Corte di Appello di Roma rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che –a fronte dell’intervenuta stabilizzazione – la lavoratri ce non avesse più diritto al risarcimento del danno comunitario. 3. In ordine alla legittimità dei contratti la Corte rilevava l’insussistenza delle esigenze temporanee ed eccezionali prescritte nel lavoro pubblico per il ricorso al lavoro flessibile ex art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001, vigente ratione temporis, “della cui esistenza il Ministero convenuto non ha dato prova, non avendo provato né che fossero l’unica ragione dell’assunzione dei lavoratori, né l’impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio”. 4. Ciò posto, la Corte territoriale prendeva atto della intervenuta stabilizzazione ottenuta proprio in ragione del precariato protrattosi anche nel periodo in contestazione, rilevando la stretta correlazione causale “in quanto la proroga dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 da ultimo disposta con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e finanze nelle more della conclusione della procedura assunzionale a tempo indeterminato, riguardava proprio i contratti a tempo determinato stipulati da 616 coadiutori amministrativi contabili provvisti dei requisiti per la stabilizzazione, procedura proseguita con D.M. 21 agosto 2014 con l’assunzione di 99 operatori amministrativi tra cui la ricorrente, il cui contratto a tempo determinato era stato rinnovato sino al 31/12/2015”. Ad avviso della Corte capitolina l’eccezione di novità della questione della immissione in ruolo della dipendente era priva di pregio perché seppur avvenuta prima dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado doveva darsi per acquisita in quanto pacifica in causa la circostanza della esistenza del decreto ministeriale di stabilizzazione. Richiamava un precedente della Corte di merito (n. 3717/21) secondo cui la stabilizzazione costituisce apice di un percorso normativo lungo il quale l’Amministrazione ha operato in modo “precarizzante”. 5. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi illustrati da memoria, cui resisteva l’amministrazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 36 comma 5 del d. lgs n. 30 marzo 2001, n. 165, in relazione al d. lgs. n. 368 del 2001 e alla direttiva 1999/70/ce del consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICEe CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché violazione o comunque falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). La sentenza va censurata per l’erronea applicazione che la Corte d’Appello ha fatto dei principi e dei criteri che delimitano il verificarsi della c.d. cancellazione dell’illecito allorquando vi sia stata l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori utilizzati con una successione abusiva di contratti a termine (e/o di rapporti di lavoro interinale o somministrato). Se la Corte Territoriale avesse correttamente applicato alla fattispecie concreta, per come ricostruita dalla Corte stessa, i principi e i criteri astrattamente declamati avrebbe dovuto concludere che nella specie non vi era alcun presupposto per attribuire effetti “sananti” all’avvenuta assunzione. La Corte di Appello ha affermato erroneamente ed apoditticamente la sussistenza della “correlazione causale” tra abuso e stabilizzazione semplicemente riscontrando: che era stata disposta dal Ministero una proroga dei contratti a termine dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 [recte, “al 31 dicembre 2014”] e che tale proroga, era stata asseritamente disposta nelle more della conclusione della procedura assunzionale a tempo indeterminato . La normativa su cui si fonda la stabilizzazione e in particolare l’art. 4, comma 9 ter, del D.L. n. 101 del 2013, conv. dalla Legge n. 125/2013, che è richiamato dal D.M. 21 agosto 2014 prevede: Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto- legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno . Ad avviso della ricorrente balza all’evidenza, anzitutto, che, nella disposizione citata, vi è soltanto una mera autorizzazione a bandire procedure concorsuali, peraltro riservate a determinate tipologie di personale, tra cui rientrano anche i lavoratori con cui intercorreva il rapporto di lavoro a termine instaurato a seguito del concorso del 2007, ma non solo loro, atteso che il Ministero era libero di bandire o non bandire i concorsi (era “autorizzato” a farlo) e la platea, per di più, poteva essere più ampia dei precari che erano stati assunti a tempo determinato con il concorso del 2007. L’art. 4, comma 9 ter del D.L. n. 101 del 2013 neppure indica il numero dei dipendenti da assumere a tempo indeterminato e la tempistica delle assunzioni; quindi, ai fini che qui occupano, è persino generico. Inoltre, la predetta disposizione non contiene neppure un cenno alla finalità di superare il fenomeno abusivo del precariato presso il Ministero dell’Interno, atteso che l’autorizzazione a bandire procedure concorsuali è espressamente concessa Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione […] . 2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.). La sentenza va censurata per aver ignorato due circostanze assolutamente decisive e documentalmente provate che la Corte ha omesso di esaminare: i) l’assunzione con periodo di prova; ii) il completo disconoscimento dell’anzianità. Ed invero, l’art. 3 del contratto recita come segue: Il periodo di prova ha la durata di due mesi. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, la dipendente si intende confermata in servizio. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza . Si tratta, evidentemente, di circostanze incompatibili con la c.d. cancellazione dell’illecito, in quanto (a) la stabilizzazione della lavoratrice non è in relazione causale immediata e diretta con l’abuso e (b) la stabilizzazione non ha fatto conseguire alla lavoratrice il medesimo bene della vita, negato con la reiterazione dei contratti a termine, per il quale aveva agito in giudizio. 3. Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115, comma 1, 421 e 437, comma 2) c.p.c. in relazione al potere-dovere del giudice del lavoro di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.). La sentenza impugnata va censurata per aver esorbitato dai limiti entro i quali al Giudice del Lavoro è consentito acquisire prove ai fini della “ricerca della verità materiale”, atteso che, al di fuori del D.M. 21 agosto 2014, tardivamente prodotto e di per sé solo insufficiente, non vi era alcun elemento, anche solo indiziario, circa la sussistenza dei presupposti per attribuire all’assunzione effetto “sanante” dell’abusiva reiterazione di contratti a termine; con la conseguenza che, stante il quadro probatorio risultante dalla documentazione ritualmente prodotta dalle parti, non era consentita in appello l’acquisizione di un nuovo documento. 4. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed interdipendenti fra loro e vanno accolti sulla scorta dei principi giurisprudenziali consolidati in materia. 4.1 Va al riguardo ribadito che iprincipi enunciati da Cass. n. 22522/2016, Cass. n. 16336/2017 e Cass. n. 15353/2020, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ, hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causa C – 494/2017 (Rossato contro [OSCURATO:PERSONA]) con la quale il giudice eurounitario,chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gliobblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato (p. 39): “come emergedalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro atempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”. 4.2 In linea di continuità con precedenti arresti, la Corte ha aggiunto (p. 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che “(p.42) “né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi”; ha dunque conclusoche (p. 45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoroa tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Anche in tempi recenti questa Corte si è pronunciata sulle questioniprospettate (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020, tutte richiamate da Cass. n. 28981/2022 e da Cass. 18224/2023), alla motivazione delle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Tali decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474del 2020 le quali, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto,avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della leggen. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del dirittodell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando chel'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto». 4.3 Pertanto, considerato che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno derivante dall’abuso del contratto a termine si è di recente ulteriormente precisato che "nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenzepregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termi ne con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale" (Cass. n. 15353/20). 4.4 Ciò posto, i principi enunciati richiedono, per una mirata applicazione, una valutazione concreta della singola fattispecie diretta ad accertare se la assunzione seguita ad una reiterata stipulazione di contratti a termine sia ad essi ricollegabile in un rapporto di causa/effetto, conla specifica individuazione di quale sia stato il procedimento (previsione di legge, concorso per titoli specifici, selezione riservata)che abbia consentito la immissione in ruolo del lavoratore proprio inragione dei pregressi contratti a termine. 4.5 Una siffatta valutazione, da compiersi con accertamento del giudicedel merito sulla base degli enunciati principi, non risulta essere stataeffettuata nel caso in esame, considerato che la sentenza impugnata non ha operato il prescritto accertamento in modo compiuto in ordine al rapporto causa/effetto tra stabilizzazione e pregressi rapporti a tempo determinato. In particolare, la Corte di Appello si è limitata adaffermare la mera sussistenza della “correlazione causale” tra abuso e stabilizzazione semplicemente riscontrando che era stata disposta dal Ministero una proroga dei contratti a termine dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 [recte, “al 31 dicembre 2014”] e che tale proroga, era stata asseritamente disposta nelle more della conclusione della procedura assunzionale a tempo indeterminato . La normativa su cui si fonda la stabilizzazione e in particolare l’art. 4, comma 9 ter, del D.L. n. 101 del 2013, conv. dalla Legge n. 125/2013, che è richiamato dal D.M. 21 agosto 2014 prevede: Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno . 4.6 Orbene , tale disposizione prevede una mera autorizzazione a bandire procedure concorsuali, peraltro riservate a determinate tipologie di personale, tra cui rientrano anche i lavoratori con cui intercorreva il rapporto di lavoro a termine instaurato a seguito del concorso del 2007, atteso che il Ministero era libero di bandire o non bandire i concorsi (era “autorizzato” a farlo) e la platea, per di più, poteva essere più ampia dei precari che erano stati assunti a tempo determinato con il concorso del 2007. Il mero richiamo alla normativa senza alcun altro accertamento concernente il necessario rapporto di causalità diretta tra precariato e stabilizzazione non è da ritenersi sufficiente sulla base dei principi enunciati da questa Corte. In conclusione, il ricorso va accolto. La sentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a