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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 28981/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26532-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPANO' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.26532/2017 Cron.

Rep.

Ud.12/07/2022 CC presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 344/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/05/2017 R.G.N. 719/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande volte ad ottenere: a) la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; b) la conversione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato e la conseguente condanna del Ministero resistente al pagamento delle retribuzioni maturate a far tempo dall’ultima scadenza contrattuale; c) il risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive rispetto ad un rapporto a tempo indeterminato di pari anzianità o, comunque, nella misura congrua;

2. la Corte territoriale ha dato atto della stabilizzazione intervenuta in corso di causa, che aveva interessato tutti gli appellanti,sicché, richiamati i principi di diritto enunciati da Cass.n. 22552/2016, ha deciso la controversia sulla base della cosiddetta ragione più liquida e ha ritenuto che, una volta esclusa la giuridica possibilità di convertire i rapporti a termine in contratti atempo indeterminato, la domanda risarcitoria doveva essere comunque rigettata,a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità delle clausole di durata, perché l’abuso era stato «cancellato» dalla definitiva immissione nei ruoli della pubblica amministrazione appellata e gli originari ricorrenti non avevano allegato e provato danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già «risarciti»;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale non ha opposto difese il Ministero rimasto intimato;

4. i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE ed affronta in premessa la questione dell’illegittimità della reiterazione che, a detta dei ricorrenti, dovrebbe essere ravvisata anche in relazione alle supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche, perché la sola circostanza che la supplenza non riguardi il cosiddetto organico di diritto bensì quello «di fatto» non è idonea a dimostrare la temporaneità della esigenza, soprattutto in un sistema, quale è quello scolastico, nel quale è prevista la «dotazione organica aggiuntiva», che, appunto, è destinata a sopperire a carenza non prevedibili e programmabili dell’organico;

1.1. aggiungono i ricorrenti che l’onere di provare le esigenze temporanee che legittimano l’apposizione della clausola di durata deve gravare sul datore di lavoro e non sull’assunto a tempo determinato;

1.2. contestano, infine, il principio affermato da questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui l’immissione in ruolo è idonea a cancellare l’abuso e fanno leva, da un lato, sulla disparità di trattamento che in tal modo si realizza rispetto ai lavoratori assunti a tempo determinato da datori di lavoro privati, dall’altro sulla pratica impossibilità di provare il risarcimento del danno, una volta esclusa l’agevolazione probatoria riconosciuta da Cass.

S.U. n. 5072/2016;

2. occorre rilevare in premessa che non può essere accolta l’istanza di rinvio a nuovo ruolo,motivata dalla necessità di dover compiere ulteriori accertamenti di fatto in ragione dei principi di diritto recentemente affermati da Cass. n. 14815/2021 e da Cass. n. 18698/2022;

2.1. a prescindere dal rilievo che quei principi non riguardano il personale della scuola immesso definitivamente nei ruoli ai sensi della legge n. 107/2015 o per effetto dello scorrimento delle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, (ossia le procedure alle quali si riferiscono i principi enunciati dalla sentenza n. 22552/2016 - punti da 77 a 92 ) , va detto che gli elementi di fatto che i ricorrenti vorrebbero acquisire,una volta disposto l’invocato rinvio a nuovo ruolo, non potrebbero comunque fare ingresso nel giudizio di cassazione in ragione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in sede di legittimità non possono essere dedotte questioninuove implicanti un diverso accertamento di fatto;

2.2. quel principio, come chiarito in motivazione da Cass. n. 10538/2020, non poteva essere invocato solo in relazione ai ricorsi già pendenti incassazione allorquando l’accertamento di fatto si è reso necessario in ragione dello ius superveniens rappresentato, oltre che dalla legge n. 107 del 2015, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2016 e dalle pronunce della Corte di Giustizia riguardanti il precariato scolastico;

2.3. a quelle fattispecie non è assimilabile quella che qui viene in rilievo, perché la sentenza qui impugnata è stata pronunciata il 3 maggio 2017 e, pertanto, ogni questione inerente alla natura della procedura all’esito della quale è stata disposta l’immissione in ruolo doveva essere sottoposta innanzitutto al giudice del merito;

3. il motivo è inammissibile nella parte in cui svolge considerazioni attinenti all’illegittimità dei termini apposti alle supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche e, più in generale, in relazione a vacanze del cosiddetto organico di fatto;

3.1. si tratta di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno sul rilievo, assorbente, dell’avvenuta «cancellazione» dell’abuso e non ha in alcun modo affrontato il tema della legittimità dei termini apposti ai contratti;

3.2. è ius receptum il principio secondo cui nel giudizio di cassazione sono inammissibili censure inerenti alle questioni che il giudice del merito abbia assorbito, ancorché in virtù del principio della ragione più liquida, perché dette censure potranno essere apprezzate solo dal giudice del rinvio in caso di accoglimento del motivo formulato avverso il capo della sentenza concernente il profilo assorbente (cfr. fra le tante Cass. n. 19503/2018);

3.3. per il resto il motivo è infondato, perché prospetta questioni sulle quali questa Corte si è già più volte pronunciata con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020) alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3.4. le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass.nn. 3472 e 3474del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; 3.5.i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; 3.6.ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 28 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di esserein presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);

4. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché il Ministero non si è costituito in giudizio ed è rimasto intimato;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si devedare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020,della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26532-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPANO' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.26532/2017 Cron. Rep. Ud.12/07/2022 CC presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 344/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/05/2017 R.G.N. 719/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande volte ad ottenere: a) la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; b) la conversione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato e la conseguente condanna del Ministero resistente al pagamento delle retribuzioni maturate a far tempo dall’ultima scadenza contrattuale; c) il risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive rispetto ad un rapporto a tempo indeterminato di pari anzianità o, comunque, nella misura congrua; 2. la Corte territoriale ha dato atto della stabilizzazione intervenuta in corso di causa, che aveva interessato tutti gli appellanti,sicché, richiamati i principi di diritto enunciati da Cass.n. 22552/2016, ha deciso la controversia sulla base della cosiddetta ragione più liquida e ha ritenuto che, una volta esclusa la giuridica possibilità di convertire i rapporti a termine in contratti atempo indeterminato, la domanda risarcitoria doveva essere comunque rigettata,a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità delle clausole di durata, perché l’abuso era stato «cancellato» dalla definitiva immissione nei ruoli della pubblica amministrazione appellata e gli originari ricorrenti non avevano allegato e provato danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già «risarciti»; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale non ha opposto difese il Ministero rimasto intimato; 4. i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE ed affronta in premessa la questione dell’illegittimità della reiterazione che, a detta dei ricorrenti, dovrebbe essere ravvisata anche in relazione alle supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche, perché la sola circostanza che la supplenza non riguardi il cosiddetto organico di diritto bensì quello «di fatto» non è idonea a dimostrare la temporaneità della esigenza, soprattutto in un sistema, quale è quello scolastico, nel quale è prevista la «dotazione organica aggiuntiva», che, appunto, è destinata a sopperire a carenza non prevedibili e programmabili dell’organico; 1.1. aggiungono i ricorrenti che l’onere di provare le esigenze temporanee che legittimano l’apposizione della clausola di durata deve gravare sul datore di lavoro e non sull’assunto a tempo determinato; 1.2. contestano, infine, il principio affermato da questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui l’immissione in ruolo è idonea a cancellare l’abuso e fanno leva, da un lato, sulla disparità di trattamento che in tal modo si realizza rispetto ai lavoratori assunti a tempo determinato da datori di lavoro privati, dall’altro sulla pratica impossibilità di provare il risarcimento del danno, una volta esclusa l’agevolazione probatoria riconosciuta da Cass. S.U. n. 5072/2016; 2. occorre rilevare in premessa che non può essere accolta l’istanza di rinvio a nuovo ruolo,motivata dalla necessità di dover compiere ulteriori accertamenti di fatto in ragione dei principi di diritto recentemente affermati da Cass. n. 14815/2021 e da Cass. n. 18698/2022; 2.1. a prescindere dal rilievo che quei principi non riguardano il personale della scuola immesso definitivamente nei ruoli ai sensi della legge n. 107/2015 o per effetto dello scorrimento delle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, (ossia le procedure alle quali si riferiscono i principi enunciati dalla sentenza n. 22552/2016 - punti da 77 a 92 ) , va detto che gli elementi di fatto che i ricorrenti vorrebbero acquisire,una volta disposto l’invocato rinvio a nuovo ruolo, non potrebbero comunque fare ingresso nel giudizio di cassazione in ragione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in sede di legittimità non possono essere dedotte questioninuove implicanti un diverso accertamento di fatto; 2.2. quel principio, come chiarito in motivazione da Cass. n. 10538/2020, non poteva essere invocato solo in relazione ai ricorsi già pendenti incassazione allorquando l’accertamento di fatto si è reso necessario in ragione dello ius superveniens rappresentato, oltre che dalla legge n. 107 del 2015, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2016 e dalle pronunce della Corte di Giustizia riguardanti il precariato scolastico; 2.3. a quelle fattispecie non è assimilabile quella che qui viene in rilievo, perché la sentenza qui impugnata è stata pronunciata il 3 maggio 2017 e, pertanto, ogni questione inerente alla natura della procedura all’esito della quale è stata disposta l’immissione in ruolo doveva essere sottoposta innanzitutto al giudice del merito; 3. il motivo è inammissibile nella parte in cui svolge considerazioni attinenti all’illegittimità dei termini apposti alle supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche e, più in generale, in relazione a vacanze del cosiddetto organico di fatto; 3.1. si tratta di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno sul rilievo, assorbente, dell’avvenuta «cancellazione» dell’abuso e non ha in alcun modo affrontato il tema della legittimità dei termini apposti ai contratti; 3.2. è ius receptum il principio secondo cui nel giudizio di cassazione sono inammissibili censure inerenti alle questioni che il giudice del merito abbia assorbito, ancorché in virtù del principio della ragione più liquida, perché dette censure potranno essere apprezzate solo dal giudice del rinvio in caso di accoglimento del motivo formulato avverso il capo della sentenza concernente il profilo assorbente (cfr. fra le tante Cass. n. 19503/2018); 3.3. per il resto il motivo è infondato, perché prospetta questioni sulle quali questa Corte si è già più volte pronunciata con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020) alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3.4. le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass.nn. 3472 e 3474del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; 3.5.i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; 3.6.ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 28 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di esserein presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 4. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché il Ministero non si è costituito in giudizio ed è rimasto intimato; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si devedare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020,della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'
Sentenza Cassazione n. 28981/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris