CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2019
Cassazione n. 09122/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-resistente non costituita ritualmente -avverso la sentenza n. 1208/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata l’11/02/2019;Numero registro generale 11805/2019Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 9122/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’11/3/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANORILEVATO CHELa Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenzaindicata in epigrafe, respingeva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia n. 12238/2017 della Commissione tributaria provinciale diNapoli, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso nei confronti delRaggruppamento Temporaneo di Imprese ([OSCURATO:PERSONA] di RiscossioneS.p.A. – Gesei Italia S.r.L. – Ottogas S.r.L. ) – attuale Agenzia delle entrateriscossione – (di seguito RTI) limitatamente alle mensilità da agosto 2011a dicembre 2011, avverso avviso di accertamento TARSU 2010-2012, oltreinteressi e sanzioni.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale LuigiTaddeo propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso.CONSIDERATO CHE1.1. Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’inammissibilità delcontroricorso proposto da Agenzia delle entrate riscossione, inconseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore,Avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem.1.2. Tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle SezioniUnite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui «aifini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà diavvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed algiudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsticome riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesidi conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massimao aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senzabisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d.Numero registro generale 11805/2019Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 9122/2026Data pubblicazione 11/04/2026cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteridi cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi edin quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale,questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta trail patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero forodiscende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dallaConvenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità diquesta ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzodell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente lasussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazionee di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».1.3. La legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova,infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate,che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrociniocd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo,22/06/2017 tra ADER ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale leparti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure inconsiderazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentatidall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare letipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, conconseguente determinazione del concreto modus operandi del patrociniopubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda dellatipologia del contenzioso (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fineessendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti«l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile etributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cuivengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, inconsiderazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione»(ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato diassumere il patrocinio dell'Ente.Numero registro generale 11805/2019Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 9122/2026Data pubblicazione 11/04/20261.4. Da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delleSezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per ilpatrocinio di ADER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola adeccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesasvolta da avvocati del libero foro», come peraltro confermato anche dal«Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il 26/03/2018 edapprovato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che]qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente alcontrollo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro comeipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non siaassunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione»(SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.).1.5. Ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato invia esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberiprofessionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivatadeliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandatoalle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescrittedal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondarioinsuscettibili di derogare alla legislazione primaria.1.6. Nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel controricorsoo nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una derogarispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale adifendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte dicassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assuntadagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzionedei dati identificativi.1.7. Ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersiinvalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto Avvocatidel libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione ingiudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente nullità ditutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori (cfr. da ultimo Cass.1806 del 17/01/2024).Numero registro generale 11805/2019Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 9122/2026Data pubblicazione 11/04/20261.8. Il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensoreè inoltre rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non esclusoil giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolarecostituzione del rapporto processuale.2.1. A seguire, con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della pronuncia permotivazione apparente lamentando il ricorrente che la Commissionetributaria regionale non abbia esaminato la perizia di parte, prodotta ingiudizio, in ordine alla «superficie calpestabile» dell’immobile tassato, eabbia erroneamente ritenuto la sussistenza dell’obbligo di dichiarazioneannuale al Comune circa i «“dati” (superficie, categoria, ecc.) non cambiatirispetto all’anno precedente».2.2. La censura va disattesa.2.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte,Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n.22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre,invero, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorchéil giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica ogiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del suo ragionamento.2.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita inmaniera adeguato la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorsologico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restantimotivi, il contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori didiritto e di motivazione che, secondo il ricorrente, giustificano comunquela richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.2.5. Occorre, inoltre, ribadire che, poiché il vizio di omessa pronunciasi concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto viziooccorre che sia stato completamente omesso il provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quandoil giudice non decide su alcuni capi della domanda, che sianoautonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quandoNumero registro generale 11805/2019Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 9122/2026Data pubblicazione 11/04/2026pronuncia solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato oinsufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio dinatura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportarel'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante ilmomento decisorio (cfr. Cass. n. 5730/2020, 3388/2005).3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione del D.M. 289/2000 in attuazioneart. 56 d.lgs. 445/1997» per difetto di legittimazione del RTI per mancataiscrizione nell’ambo tenuto dal MEF di cui al D.M. n. 289/2000.3.2. La censura è inammissibile.3.3. Difatti, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica(cfr. nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass. SU n. 9790/2024in motiv., Cass. n. 5131/2023 e Cass. n. 25909/2021), qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, come nel caso in esame, il (motivo di) ricorsodeve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto delgiudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di specificità delricorso ex art, 366 c.p.c., atteso che i motivi del ricorso per cassazionedevono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano giàcomprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendoprospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove onuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabilid'ufficio (cfr. Cass. nn. 32804/2019, 2038/2019, 20694/2018,15430/2018, 23675/2013, 16632/2010, 7981/2007).3.4. In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere ― qui, invece,rimasto del tutto inadempiuto ― di riportare, a pena d'inammissibilità,dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primoe secondo grado (cfr. Cass. n. 9765/2005; Cass. n. 12025/2000).4.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546 per mancato rilievo, da parte della Commissionetributaria regionale, dell’inammissibilità della costituzione in appelloNumero registro generale 11805/2019Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 9122/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrando ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.quale capogruppo mandataria del R.T.I. per effetto del subentro del nuovoente) tramite un avvocato del libero foro.4.2. La censura va parimenti disattesa.4.3. Come dianzi illustrato, le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato i seguenti principi di diritto: «Impregiudicata la generale facoltàdi avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed algiudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delleEntrate - Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casiprevisti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casispeciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano inrilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, inalternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dalrichiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nelrispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 edei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelliin cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa nonsia disponibile ad assumere il patrocinio; «quando la scelta tra il patrociniodell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discendedalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzionetra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità» (così Cass., Sez. Un., n. 30008/2019, cui adde, trale tante, Cass. n. 16314/2021 e Cass. n. 36498/2021 ed anche Cass., Sez.Un., n. 15911/2021, cit., nonché Cass. n. 35299/2022 proprio in relazione4 al R.T.I. in oggetto).4.4. Da tali principi consegue la consentita rappresentanza in giudiziodi detta Agenzia attraverso il ministero di un avvocato del libero foro.Numero registro generale 11805/2019Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 9122/2026Data pubblicazione 11/04/20265.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992n. 546 per mancato esame, da parte della Commissione tributariaregionale, della «perizia ... depositata dalla ... parte appellante», nonchédi ulteriore documentazione (planimetrie) prodotta dalla parte.5.2. La censura va disattesa.5.3. In primo luogo va ribadito, circa la mancata considerazione di unaperizia stragiudiziale, che la stessa non ha valore di prova, nemmenorispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo diindizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cuiapprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice dimerito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (cfr.Cass. n. 2052/2025).5.4. Le censure dianzi riportate sono, in ogni caso, inammissibili perdifetto di specificità ex art. 366 c.p.c. non essendo stato trascritto, neppurein parte qua, il contenuto dei suddetti documenti, neppure allegati alricorso.6.1. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 161, legge 27dicembre 2006 n. 296 per avere la Commissione tributaria regionaleerroneamente ritenuto che il contribuente avesse omesso «la dichiarazionedelle superfici calpestabili» dell’immobile tassato, nonostante avessericevuto i relativi avvisi di pagamento ed assolto ai relativi pagamenti,come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio.6.2. La censura del ricorrente, ben lungi dal prospettare un c.d. viziodi sussunzione nel senso suo proprio (ovvero l’erronea riconduzione delfatto materiale nella fattispecie normativa deputata a dettarne ladisciplina), si risolve nell’ascrivere ai Giudici d’appello un’erronearicognizione della fattispecie concreta mediata dalla contestata valutazionedelle risultanze di causa, attività tuttavia riservata - ed in via esclusiva - algiudice del merito.6.3. In altri termini, la doglianza in vaglio risulta inammissibile inquanto non si articola – come invece prescritto dall’art. 366, primo comma,Numero registro generale 11805/2019Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 9122/2026Data pubblicazione 11/04/2026n. 4, c.p.c. – mercé la specifica indicazione delle affermazioni, contenutenella sentenza impugnata, asseritamente in contrasto con le normeregolatrici della vicenda e con l’interpretazione fornita da dottrina egiurisprudenza (sì da prospettare criticamente una valutazionecomparativa fra opposte soluzioni: Cass. n. 20870/2024), atteso che ladeduzione delle norme pretesamente violate è invece compiuta in viagradata rispetto alla sollecitazione al riesame di emergenze istruttorie, inultima analisi invocando un nuovo accertamento sui fatti di causa.7. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.8. Nulla sulle spese stante l’inammissibilità della costituzione ingiudizio della controricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])