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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 35299/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25297/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in Giugliano (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso il loro studio in Napoli el.dom.to; domiciliato ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ora Agenzia delle Entrate Riscossione – [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 381/23/19 del 22.1.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA] srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in sua contumacia ed in riforma della prima decisione, ha dichiarato cessata la materia del contendere per avere RTI provveduto a rettificare l'accertamento impugnato (Tarsu 2011/12) in conformità ai motivi di opposizione proposti dalla contribuente, la quale tale rettifica aveva accettato in procedimento di mediazione-conciliazione antecedente all’instaurazione del primo grado di giudizio.

Resiste con controricorso RTI – Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre nessuna attività difensiva è stata qui svolta dal Comune di Napoli, pure intimato. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 83 e 182 cod.proc.civ.; per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato la nullità ovvero l’inammissibilità dell'atto di appello avversario, in quanto sottoscritto da un avvocato del libero foro e non da un avvocato dello Stato, così come imposto a seguito dellaestinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia (d.l. 193/16 conv.l. 225/16) e della successione a titolo universale ad esse di Agenzia delle Entrate Riscossione, ente pubblico. § 2.2Il motivo è infondato, posto che l’indirizzo interpretativo di questa Corte è ormai consolidato – anche a superamento di quanto inizialmente ritenuto da Cass.n. 28741/18, citata in ricorso –nel senso che: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass.SSUU n. 30008/19 e successive conformi).

Non sussisteva, pertanto, la dedotta causa di nullità o inammissibilità dell’appello siccome proposto da [OSCURATO:PERSONA] (già RTI Equitalia) con il patrocinio di avvocato del libero foro, e bene ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] a non rilevarla. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del l'articolo 17 bis co. 6 d.lgs. 546/92, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante che la mediazione effettivamente intercorsa tra le parti non fosse stata poi seguita dal pagamento, entro venti giorni, delle somme oggetto di conciliazione, con conseguente mancato perfezionamento e reviviscenza dell'avviso di accertamento Tarsu impugnato dinanzi al primo giudice (il quale l'aveva annullato per la mancata dimostrazione da parte di RTI Equitalia della sua iscrizione all'albo dei soggetti abilitati all'attività di accertamento e liquidazione dei tributi di cui al D.M. 289 del 2000). § 3.2Il motivo è per più versi inammissibile.

Per un primo profilo, esso non si fa carico -se non di trascrivere - quantomeno di riprodurre il contenuto essenziale dell’accordo di mediazione pacificamente raggiunto dalle parti; contenuto che, secondo quanto riferito in controricorso da RTI Ader e desumibile anche dalla sentenza impugnata, comportava in realtà il totale adeguamento della pretesa impositiva alle eccezioni mosse dalla società contribuente quanto a minor superficie dei locali tassabili ai fini Tarsu ed a minor periodo di detenzione dei locali nel corso dell'anno 2011 (con conseguente affermata riduzione dell'importo dovuto da euro 5.222,88 ad euro 1.740,96).

Si tratta di lacuna che inficia di per sé irrimediabilmente la doglianza, in quanto del tutto generica e priva di autosufficienza ex art. 366 n. 6 cod.proc.civ., tanto più che la ricorrente neppure indica in quale sede e momento processuale gli atti del procedimento di mediazione siano stati prodotti in corso di causa e risultino reperibili ed immediatamente attingibili per il richiesto controllo di legittimità.

Si richiama, sotto quest’ultimo aspetto, quanto recentemente stabilito da Cass.SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque che “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”; il che nella specie non avviene.

Per un secondo concorrente profilo, la doglianza non coglie nemmeno l'esatta ragione decisoria della [OSCURATO:PERSONA] la quale non ha mostrato di aver applicato nella specie l'istituto di cui all'articolo 17 bis cit., basando piuttosto la propria pronuncia sul dato processuale (rilevante ex art.46 d.lgs. 546/92) secondo cui: “dalla documentazione già versata in atti in primo grado emerge che il concessionario ha provveduto a rettificare l'accertamento impugnato e che tale modifica della pretesa tributaria è stata integralmente accettata dalla contribuente(…)”.

Si tratta di un ragionamento che evidenzia come l'accertamento impugnato fosse comunque venuto meno proprio a seguito e per effetto della sostanziale adesione da parte dell'ente alle contestazioni mosse dalla società contribuente, ed indipendentemente dal fatto che quest’ultima non avesse poi versato quanto concordato.

Quand’anche questo evento non fosse in grado di processualmente determinare la cessazione della materia del contendere stante la persistente contestazione ad opera della società, resta tuttavia che il giudice di merito ha comunque in tal maniera rimarcato la carenza di interesse in capo a quest’ultima a coltivare il giudizio, proprio per effetto dell'adeguamento (e della sua accettazione) di cui lo stesso giudice di merito ha dato conto quale fattore incidente sulla definizione della lite.

Ebbene, questo convincimento non è stato specificamente censurato dalla società nel ricorso per cassazione nel quale, del resto, nemmeno trovano specifica contestazione le circostanze che la pretesa impositiva fosse stata effettivamente ed esattamente adeguata ai motivi di opposizione; che all'esito di ciò la società non avesse più alcun interesse concreto ed attuale (art.100 cod.proc.civ.) a contestarla; che tale interesse potesse in ipotesi scaturire (con l’annullamento integrale di ogni, seppur ridotta, pretesa) dalla carenza di legittimazione alla riscossione da parte di RTI Equitalia (poi Ader) come già ritenuta dal primo giudice, non risultando che un simile profilo (del tutto estraneo ai motivi delricorso introduttivo, così come riportati dalla società nel ricorso per cassazione) sia stato riproposto e coltivato nei successivi gradi di giudizio.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di RTI-Ader, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione de lle spese del presente giudizio di legittimità a favore di Ader-RTI, che liquida in euro 2.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25297/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in Giugliano (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso il loro studio in Napoli el.dom.to; domiciliato ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ora Agenzia delle Entrate Riscossione – [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 381/23/19 del 22.1.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in sua contumacia ed in riforma della prima decisione, ha dichiarato cessata la materia del contendere per avere RTI provveduto a rettificare l'accertamento impugnato (Tarsu 2011/12) in conformità ai motivi di opposizione proposti dalla contribuente, la quale tale rettifica aveva accettato in procedimento di mediazione-conciliazione antecedente all’instaurazione del primo grado di giudizio. Resiste con controricorso RTI – Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre nessuna attività difensiva è stata qui svolta dal Comune di Napoli, pure intimato. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 83 e 182 cod.proc.civ.; per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato la nullità ovvero l’inammissibilità dell'atto di appello avversario, in quanto sottoscritto da un avvocato del libero foro e non da un avvocato dello Stato, così come imposto a seguito dellaestinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia (d.l. 193/16 conv.l. 225/16) e della successione a titolo universale ad esse di Agenzia delle Entrate Riscossione, ente pubblico. § 2.2Il motivo è infondato, posto che l’indirizzo interpretativo di questa Corte è ormai consolidato – anche a superamento di quanto inizialmente ritenuto da Cass.n. 28741/18, citata in ricorso –nel senso che: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass.SSUU n. 30008/19 e successive conformi). Non sussisteva, pertanto, la dedotta causa di nullità o inammissibilità dell’appello siccome proposto da [OSCURATO:PERSONA] (già RTI Equitalia) con il patrocinio di avvocato del libero foro, e bene ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] a non rilevarla. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del l'articolo 17 bis co. 6 d.lgs. 546/92, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante che la mediazione effettivamente intercorsa tra le parti non fosse stata poi seguita dal pagamento, entro venti giorni, delle somme oggetto di conciliazione, con conseguente mancato perfezionamento e reviviscenza dell'avviso di accertamento Tarsu impugnato dinanzi al primo giudice (il quale l'aveva annullato per la mancata dimostrazione da parte di RTI Equitalia della sua iscrizione all'albo dei soggetti abilitati all'attività di accertamento e liquidazione dei tributi di cui al D.M. 289 del 2000). § 3.2Il motivo è per più versi inammissibile. Per un primo profilo, esso non si fa carico -se non di trascrivere - quantomeno di riprodurre il contenuto essenziale dell’accordo di mediazione pacificamente raggiunto dalle parti; contenuto che, secondo quanto riferito in controricorso da RTI Ader e desumibile anche dalla sentenza impugnata, comportava in realtà il totale adeguamento della pretesa impositiva alle eccezioni mosse dalla società contribuente quanto a minor superficie dei locali tassabili ai fini Tarsu ed a minor periodo di detenzione dei locali nel corso dell'anno 2011 (con conseguente affermata riduzione dell'importo dovuto da euro 5.222,88 ad euro 1.740,96). Si tratta di lacuna che inficia di per sé irrimediabilmente la doglianza, in quanto del tutto generica e priva di autosufficienza ex art. 366 n. 6 cod.proc.civ., tanto più che la ricorrente neppure indica in quale sede e momento processuale gli atti del procedimento di mediazione siano stati prodotti in corso di causa e risultino reperibili ed immediatamente attingibili per il richiesto controllo di legittimità. Si richiama, sotto quest’ultimo aspetto, quanto recentemente stabilito da Cass.SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque che “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”; il che nella specie non avviene. Per un secondo concorrente profilo, la doglianza non coglie nemmeno l'esatta ragione decisoria della [OSCURATO:PERSONA] la quale non ha mostrato di aver applicato nella specie l'istituto di cui all'articolo 17 bis cit., basando piuttosto la propria pronuncia sul dato processuale (rilevante ex art.46 d.lgs. 546/92) secondo cui: “dalla documentazione già versata in atti in primo grado emerge che il concessionario ha provveduto a rettificare l'accertamento impugnato e che tale modifica della pretesa tributaria è stata integralmente accettata dalla contribuente(…)”. Si tratta di un ragionamento che evidenzia come l'accertamento impugnato fosse comunque venuto meno proprio a seguito e per effetto della sostanziale adesione da parte dell'ente alle contestazioni mosse dalla società contribuente, ed indipendentemente dal fatto che quest’ultima non avesse poi versato quanto concordato. Quand’anche questo evento non fosse in grado di processualmente determinare la cessazione della materia del contendere stante la persistente contestazione ad opera della società, resta tuttavia che il giudice di merito ha comunque in tal maniera rimarcato la carenza di interesse in capo a quest’ultima a coltivare il giudizio, proprio per effetto dell'adeguamento (e della sua accettazione) di cui lo stesso giudice di merito ha dato conto quale fattore incidente sulla definizione della lite. Ebbene, questo convincimento non è stato specificamente censurato dalla società nel ricorso per cassazione nel quale, del resto, nemmeno trovano specifica contestazione le circostanze che la pretesa impositiva fosse stata effettivamente ed esattamente adeguata ai motivi di opposizione; che all'esito di ciò la società non avesse più alcun interesse concreto ed attuale (art.100 cod.proc.civ.) a contestarla; che tale interesse potesse in ipotesi scaturire (con l’annullamento integrale di ogni, seppur ridotta, pretesa) dalla carenza di legittimazione alla riscossione da parte di RTI Equitalia (poi Ader) come già ritenuta dal primo giudice, non risultando che un simile profilo (del tutto estraneo ai motivi delricorso introduttivo, così come riportati dalla società nel ricorso per cassazione) sia stato riproposto e coltivato nei successivi gradi di giudizio. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di RTI-Ader, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione de lle spese del presente giudizio di legittimità a favore di Ader-RTI, che liquida in euro 2.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
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