CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2021
Cassazione n. 35884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8876/2021 R.G. e al n.8911/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA Via di Ripetta n. 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma via Cicerone, 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], (già Ministero dei Trasporti C.F. 97439910585) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è l egalmente domiciliat o (ADS80224030587) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA dellaCORTE D'APPELLO di MILANO n. 1/2021 depositata il 04/01/2021; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e gli [OSCURATO:PERSONA] e Schiano in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi i motivi quarto e quinto di ricorso, giusta conclusioni scritte; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], comproprietari in comunione pro indiviso degli immobili catastalmente identificati nel Comune di Milano al Foglio 1, Mappali 79, 2, 78, 84, 32, 6, 9, 12, 4, 3, 8, 7, 80, proponevano opposizione alla stima effettuata dalla Commissione dei Tecnici nella relazione del 26.06.2018, ai sensi degli artt. 54 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, 29 del D. L gs. n. 150/2011, avanti alla Corte d’appello di Milano, in relazione all’espropriazione dei suddetti immobili disposta con decreto del 23 febbraio 2017, prot. n. ASPI/RM/23.02.17/0004456/EU, pubblicato sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lombardia, con cui Autostrade per l’Italia S.p.A.(promotrice e beneficiaria dell’esproprio) disponeva, per l’appunto, l’espropriazione dei suddettibeni immobili per l’esecuzione di lavori di riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 “Rho-Monza” (Viabilità di adduzione al sistema Autostradale esistente A8-A52 Lotto 3 – Variante di Baranzate) e determinava l’indennità di espropriazione nella misura complessiva di Euro 1.192.264,58, depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano. 2.Con ordinanza n. 1/2021 pubblicata il 4.1.2021 la Corte di appello di Milano ha accolto parzialmente l’opposizione, ha determinato l’indennità di espropriazione per pubblica utilità in favore delle parti ricorrenti, in relazione all’area oggetto del citato decreto di esproprio, in euro 4.005.760,83 per indennità di esproprio e in euro 1.001.440,21 per indennità di occupazione, oltre interessi legali come specificato nella motivazione dell’ordinanza in motivazione, nonché ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA S.P.A di provvedere alle necessarie integrazioni del deposito già effettuato presso la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano – Servizio depositi definitivi, con Decreto del 23.2.2017, dichiarando inammissibile l’azione di condanna promossa dai ricorrenti e condannando la resistente [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA S.P.A. alla rifusione delle spese di lite. La Corte d’appello ha affermato che: a) la valutazione dei beni ablati era da effettuarsi in base alle disposizioni urbanistiche che erano sopravvenute all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e che erano in vigore al momento dell’emanazione del decreto di esproprio; b) il Certificato di destinazione urbanistica (CDU)alla data del Decreto di esproprio riepilogava tutte le caratteristiche significative dell’area [ compresa, secondo il Piano delle Regole (PdR), nella tavola R.01 “Ambiti territoriali omogenei e fattibilità ecologica” e nella tavola R.02 “Indicazioni morfologiche” che rinviava agli ambiti disciplinati dal Piano dei servizi - secondo il Piano dei Servizi (PdS), tavola S.02] ; c) la magg ior parte delle aree erano collocate nel verde urbano – aree per il verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette) – e la restante parte nelle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico – aree per la mobilità stradale di nuova previsione (pertinenze indirette) e dal CDU risultava che i terreni non fossero edificabili in situ,in quanto era no vincolati ad altre destinazioni, verde urbano e mobilità stradale e, in aggiunta, erano al contempo dotati della capacità di generare diritti edificatori quali “pertinenze indirette”, sicché in base all’art. 6, P.d.R., e all’art. 5, D.d.P., il piano di governo del territorio, per il tessuto urbano consolidato, prevedeva un indice unico (perequativo) di utilizzazione territoriale, pari a 0,35 m²/m², attribuito a tutte le aree a pertinenza diretta e indiretta; d) il C.T.U. aveva stimato le aree, in quanto generatrici di dirittiedificatori, per il valore dei diritti ritraibili dalla cessione al Comune, tenuto conto, tuttavia, che per tale ipotetica cessione gratuita le superfici avrebbero dovuto essere cedute al Comune di Milano bonificate e senza fabbricati, in quanto il Comune accettava la cessione della nuda terra nelle condizioni utili agli scopi dell’Amministrazione e quindi ne conseguiva il venir meno della rilevanza della valutazione degli immobili; e) l’ente espropriante aveva offerto, a titolo di indennità, una somma corrispondente al valore agricolo dell’area, sul presupposto che essa si trovasse in una fascia di rispetto e fosse del tutto inedificabile; invece, nel caso in esame, l’atto ablatorio aveva comportato la soppressione della capacità edilizia dell’area, sia pure limitatamente al coefficiente dell’0,35% riconosciuto dallo strumento urbanistico e ciò rappresentava senz’altro un pregiudizio, che concorreva alla determinazione del giusto ristoro dell’indennità da esproprio, in quanto, pur ricadendo l’area all’interno della fascia di rispetto che la rendeva inedificabile, aveva una capacità edilizia che avrebbe potuto essere sfruttata da parte del titolare dell’area espropriata, essendo la capacità edificatoria trasferibile entro il comparto; f) non assumeva rilievo il vincolo d’inedificabilità assoluta derivante dall’appartenenza dell’area alla fascia di rispetto, una volta accertata la perdita di capacità edilizia, occorrendo distinguere l’impossibilità di costruire sull’area rientrante nella fascia di rispetto dalla capacità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico, che poteva essere utilizzata dal proprietario per edificare su altre aree o essere ceduta a terzi, come da orientamento di questa Corte richiamato (Cass. 7195/2013); g) secondo il verbale di immissione in possesso i terreni dei Ricorrenti erano descritti come agricoli e in parte edificati; secondo il CDU e le tavole del PGT erano destinati a verde urbano e mobilità stradale; non erano edificabili, ma identificati come “pertinenze indirette” e quindi generatori di diritti edificatori; in base alle risultanze e alle conclusioni del CTU, corrette e condivisibili, i fabbricati erano in parte legalmente edificati e in parte no, ma ciò non aveva influito sulla valutazione dell’indennità in quanto considerati come costo di demolizione e smaltimento, poiché la destinazione urbanistica descritta era alla base della valutazione delle aree, il loro valore venale era dato dalla capacità generatrice di diritti edificatori che possedevano, la valutazione dell’indennità di esproprio si basava sul dettato del DPR 327/2001 e, per l’aspetto economico, sulla realizzazione monetaria data dalla commercializzazione dei diritti edificatori, detratti tutti i costi per la cessione gratuita al Comune delle aree, necessari per l’ottenimento dei diritti edificatori, e lo sconto temporale per la vendita in più anni dell’intero “pacchetto” degli stessi; h) era stata determinata l’indennità di occupazione come da quesito e in base alla disciplina delD.P.R. 327/2001, dalla data di immissione in possesso alla data del decreto di esproprio; il valore dei diritti edificatori generati dalle aree in esame era stato calcolato giungendo a una media di 302,55€/m² Slp che, rapportata all’indice di utilizzazione territoriale unico di 0,35 m²/m² Slp, portava a un prezzo del terreno pari a 105,89 €/m; i) il C . T . U . aveva infine detratto dall’importo dell’indennità di esproprio che ne era scaturita (pari a € 4.290.217,88) sia i costi accessori ( costituiti dai costi per la demolizione dei fabbricati, per la caratterizzazione ambientale dei terreni e per le altre spese connesse alla pratica dell’ipotetica cessione, spese tecniche e notarili, per un totale di 129.428 euro , come da tabella a pag. 16 della Relazione) , sia l’ importo corrispondente allo sconto all’attualità del valore dell’indennizzo, supponendo chela vendita dei diritti edificatori, considerata l’entità delle superfici dei ricorrenti, non sarebbe potuta avvenire in tempi brevi, e quindi applicando il tasso di sconto stimabile attraverso l’euro interest rate swap (Eurirs), che indicava “l’interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swapa copertura del rischio di interesse per le scadenze a 10 anni” e individuavaun valore medio di tale tasso in 1,9167%, giungendo così ad un deprezzamento pari a 155.028,45 euro. 3. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA S.P.A (di seguito per brevità ASPI) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistito con controricorso dai privati espropriati suindicati e dal Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti signori Calzoni ed altri hanno presentato memoria illustrativa. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento dei motivi quarto e quintodi ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.Occorre preliminarmente dare atto che al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono stati erroneamente attribuiti due numeri diversi di ruolo ( n. 8876/2021R.G. e al n.8911/2021 R.G) e che il presente giudizio va riferito al numero di ruolo più antico, al quale deve darsi prevalenza. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la fondatezza dell’osservazione del Ministero circa la sua estraneità alla vicenda giuridica oggetto del contendere, atteso che la Corte di appello, con statuizione non censurata, ha affermato che AUTOSTRADE S.P.A. era il soggetto nei cui confronti era stato instaurato il procedimento , mentre al Ministero, nella qualità di autorità espropriante, era stato solo notificato il ricorso ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 Dlgs. 150/2011 (ordinanza impugnata, pag. 12 ) . Del resto la stessa ricorrente con la sua memoria ha sottolineato di non aver formulato conclusioni nei confronti del Ministero, di aver condiviso la statuizione della Corte d’appello relativa al coinvolgimento del Ministero nel contenzioso e di aver semplicemente effettuato la notifica dell’impugnativa nei confronti di tutte le parti processuali del giudizio di merito. 5.Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia e la conseguente nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 112, 196 e 197 cod.p roc . c iv . , ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. p roc . c iv . , per avere la Corte d’appello violato l’obbligo di pronunciarsi ex art. 112 cod. p roc . c iv . in relazione agli istituti attivati da ASPI ex artt. 196 e 197 citati, che consentono al Giudice di disporre una rinnovazione, anche parziale, della consulenza d’ufficio o di richiedere la presenza del perito per lo svolgimento della discussione di fronte al Giudice. 6.Il motivo è inammissibile. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, a fronte della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente, il giudice, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata (tra le tante Cass.26709/2020; Cass.5339/2015). 7.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 17 della l. r. (lombarda) n. 3/2009, dell’art. 11 della l.r. (lombarda) n. 12/2005 e degli artt. 32, 37 e 40 del d.P.R. n. 327/2001 (T.U.E.), nonché la violazione dell’art. 117 della Costituzione ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. p roc . c iv . , sul rilievo che nel caso di specie non è possibile applicare il modello di perequazione urbanistica previsto dalla l.r. n. 12/2005 in considerazione di quanto espressamente disposto da ulteriore normativa regionale, vale a dire la l. r. n. 3/2009 (“Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”). In particolare, ad avviso della ricorrente, l’art. 17 della legge regionale in questione, prevede che a seguito dell’entrata in vigore del piano di governo del territorio ed ai soli fini dell’applicazione del titolo II, capo VI, sezione III, del TUE (artt. 37-39), tutte le aree oggetto della pianificazione comunale si considerano legalmente edificabili, secondo la disciplina di cui alla L.R. n. 12/2005, anche se destinate a servizi, fatta eccezione per le aree ubicate in ambiti che il piano delle regole individua come destinati all’agricoltura, di pregio ambientale o non soggetti a trasformazione urbanistica e tuttavia, tale disposizione considera edificabili tutti i suoli, escluse le eccezioni indicate, con un preciso limite derivante dalla natura dell’espropriazione realizzata, poiché l’art. 1 della l. r. n. 3/2009 prevede che la legge in questione “disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l’esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali” (comma 1), specificando poi, al comma 2, che “per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del T.U.E.”. Lamenta, pertanto, la ricorrente l’inesatta applicazione del principio sancito dall’art. 17, l. reg. 3/2009 (edificabilità di tutti i suoli oggetto di pianificazione comunale), in quanto l’art. 1 della medesima l. reg. 3/2009, esclude che essa sia applicabile alle espropriazioni concernenti opere di competenza dell’amministrazione statale, come nel caso di specie, e ciò comporterebbe l’inapplicabilità del principio di perequazione urbanistica di cui all’art. 11, comma 2, l. reg. 12/2005, impiegato, invece, dal consulente tecnico di ufficio per la determinazione della indennità di esproprio. 8. Il motivo è inammissibile perché non affronta e non confuta la ratio decidendi della decisione impugnata,che non ha fatto, neppure indirettamente e per relationem attraverso il richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio, alcun riferimento al predetto art.17 della legge regionale lombarda n.3 del 2009, che ASPI reputa inapplicabile alla fattispecie stante la natura dell’opera pubblica. In particolare, come condivisibilmente affermato anche dalla Procura Generale, il consulente tecnico di ufficio ha dato concretamente risposta alle pagg. 22 e 23 della sua relazione, richiamate in ricorso, ove afferma di non essersi basato sulla l. r. 3/09 per la valutazione delle aree, ma sulle risultanze del piano di governo del territorio, applicando i criteri del D.p.r.327/2001. La stimaè stata effettuata applicando il dettato normativo del testo unico espropri,previa indagine in ordine all’edificabilità di fatto e di diritto dell’area, indipendentemente dal fatto che la l.r. 3/09, all’art. 17, descrivecomunque un principio desumibile non solo dalla stessa legislazione nazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, ma anche e soprattutto dall’art.117 Cost. (vedi sent. Corte Cost. n.120/2020). In altre parole, l’esclusione di cui all’art. 1 della l.r. 3/09 non riveste giuridica valenza nel senso invocato in ricorso , perché il C.T.U. ha fatto ricorso ai criteri di cui al T.U.E., avuto riguardo alle risultanze del piano di governo del territoriovigente al momento dell’esproprio, e la Corte di merito, nel condividere le suddette risultanze peritali, ha qualificato l’area come non edificabile in loco, ma al contempo dotata dei diritti edificatori altrove, così apprezzando la situazione di edificabilità di diritto e di fattoe non eludendo affatto il tema della qualificazione dell’area. In quest’ottica, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,non è ravvisabile alcun contrasto fra la pronuncia impugnata e l’ordinanza n.21914 del 7.9.2018 di questa Corte, secondo la quale in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 17 della l. r. Lombardia n. 3 del 2009 sancisce l'irrilevanza, ai fini indennitari, dei vincoli conformativi connessi alle previsioni del piano regolatore riguardanti le aree suscettibili di trasformazione, richiedendo una valutazione sull'edificabilità di fatto, i cui caratteri, ai sensi del successivo art. 18, devono ritenersi sussistenti se, nell'ambito territoriale in cui l'area è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, una o più delle opere di urbanizzazione primaria indicate dalla legge. In questi casi, il valore di mercato da assumere come riferimento per la liquidazione dell'indennità deve essere determinato sulla base di una valutazione delle concrete possibilità di sfruttamento del suolo ai fini edilizi, desumibili, in via principale, dall'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e, in ogni caso, dalle caratteristiche già enucleate dalla giurisprudenza, quali l'ubicazione, la morfologia, l'accessibilità, lo sviluppo edilizio in atto nella zona ed il rapporto con le aree limitrofe, nonché l'esistenza e l'utilizzabilità di impianti di servizi pubblici essenziali e di infrastrutture necessarie alla vita della comunità. 9. Con il terzo motivo Aspi lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 37 e 40 del d.P.R. n. 327/2001 (T.U.E.) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la Corte di merito preliminarmente riconosciuto il carattere edificabile delle aree espropriate, operazione che assume logicamente valenza prioritaria per la loro valutazione. Deduce che la normativa vigente si fonda su una dicotomia tra aree edificabili e aree non edificabili e al fine di poter procedere, come previsto in via generale dall’art. 32 T.U.E. (l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio), il legislatore ha previsto una serie di disposizioni, contenute agli artt. 37-39, per la “Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile o legittimamente edificata” (Sezione III) e, con un ulteriore articolato, dagli artt. 40 a 42-bis, la disciplina per la “Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile” (Sezione IV). 10.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato . 10.1.La Corte territoriale ha chiarito che le aree sono inedificabili in loco, in base a quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio (PGT) di Milano vigente da novembre 2012, che ha separato la facoltà di costruire dalla proprietà mediante il sistema perequativo generalizzato, e dal Certificato di [OSCURATO:PERSONA] (CDU), ma hanno capacità di generare diritti edificatori e sono qualificate come aree a pertinenza indiretta, per effetto della compensazione urbanistica ritraibile dai proprietari conseguentemente alla loro eventuale cessione gratuita. Sotto questo profilo, la censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendi,perché il fulcro della decisione è sui diritti edificatori dell’area ablata, che non è edificabile in loco, ma ha diritti edificatori altrove in virtù delle previsioni urbanistiche (perequazione). 10.2. La censura è anche infondata, nella parte in cui lamenta la violazione degli articoli del T.U.E. sopra indicati. L’art.32 del Testo unico espropriazioni dispone che, salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nelcaso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. E ciò è proprio quel che ha fatto la Corte territoriale, accertando che il terreno in questione, non edificabile in senso tecnico e cioè non suscettibile di essere sfruttato economicamente con l’esercizio di attività edificatoria in situ , era dotato, secondo la disciplina urbanistica ed edilizia regionale vigente, dell’attitudine a generare diritti edificatori. L'area in questione, cioè, pur assoggettata a un vincolo di destinazione pubblica, in vista di una futura realizzazione di aree verdi pubbliche di mitigazione e di aree destinate alla mobilità, poteva essere legalmente oggetto di cessione all'amministrazione comunale in cambio di diritti edificatori utilizzabili su altre aree (le cosiddette aree di atterraggio), la qual cosa ovviamente influiva sul suo valore di scambio sul mercato. 10.3. La Corte europea, con decisione della Grande Camera in data 29.3.2006, ribadita da numerose altre decisioni, ha preso le mosse dal dettato dell'art. 1 del protocollo n. 1, secondo cui: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale. Le precedenti disposizioni non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi oppure di ammende». Secondo la Corte europea: a) le tre norme di cui si compone l'art. 1 del protocollo n. 1 sono tra loro collegate, sicché la seconda e la terza, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma (punto 75); b) l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (punto 93); c) nello stabilire se sia soddisfatto tale requisito, lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, sia nello scegliere i mezzi di attuazione sia nell'accertare se le conseguenze derivanti dall'attuazione siano giustificate, nell'interesse generale, per il conseguimento delle finalità della legge che sta alla base dell'espropriazione (punto 94); d) occorre comunque determinare se sia stato mantenuto il necessario equilibrio in modo conforme al diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni (punto 94); e) il prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce un'ingerenza sproporzionata e la totale mancanza d'indennizzo può essere considerata giustificabile, ai sensi dell'art. 1 del protocollo n. 1, soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla CEDU una riparazione integrale (punto 95); f) in caso di espropriazione isolata, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazioneintegrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene (punto 96); g) obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebberogiustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (punto 97). L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare -non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro della perdita del bene (ex multis: Corte Costituzionale sentenze n. 173 del 1991, n. 1022 del 1988, n. 355 del 1985; n. 223 del1983; n. 5 del 1980; 347 e 348 del 2007). [OSCURATO:PERSONA] con la fondamentale sentenza n.181 del 2011, ha ricordato che occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge, ha puntualizzato che solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene e infine ha ribadito che deve essere esclusa una valutazione del tutto astratta e disancorata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato. Quindi la Consulta ha osservato che tali principi erano applicabili anche ai suoli agricoli ed a quelli non suscettibili di classificazione edificatoria, poiché l'art. 1 del primo protocollo della CEDU, nelle sue proposizioni, si riferisce con previsione chiaramente generale ai beni, senza operare distinzioni in ragione della qualitas rei, non essendoravvisabile alcun motivo idoneo a giustificare un trattamento differenziato, in presenza di un evento espropriativo, tra i suoli di cui si tratta (edificabili, da un lato, agricoli o non suscettibili di classificazione edificatoria, dall'altro) per ribadire in sintonia con la precedente sentenza n. 348 del 2007 che «sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato». E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità. Quindi, anche per i suoli agricoli o non edificabili sussiste l'esigenza che l'indennità si ponga «in rapporto ragionevole con il valore del bene». Del resto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Cass. Sez.U, 7454 / 2020; Cass. 6527 / 2019; Cass. 19295 / 2018 ). 10.4. Occorre aggiungere che ildiritto edificatorio ha ad oggetto una quantità di volumetria o cubatura che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce ad un terreno e correlativamente attribuisce a un interessato determinato. A seconda della genesi specifica dell’attribuzione, i diritti edificatori si distinguono in: a) «perequativi», che rappresentano un rimedio alla sperequazione derivante dal rispetto degli standardedilizi; b) «compensativi», nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce a un soggetto un quantum di volumetria con funzione indennitaria in seguito alla cessione in suo favore di un fondo ovvero in caso di reiterazione di vincoli espropriativi; c)«incentivanti», nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce un quantum di volumetria a chi abbia posto in essere condotte di interesse pubblico come, per esempio, opere di riqualificazione urbanistica o ambientale. Nella fattispecie in esame i diritti edificatori in discussione debbono essere qualificati come perequativi e la loro genesi è la previsione urbanistica che ha conformato lo statuto della proprietà di beni edificabili situati in un dato comparto distaccando da essa il diritto di edificare in situ, in conformità a quanto previsto dalla legislazione regionale. Il riconoscimento normativo dei diritti edificatori si rinviene nell’art. 2643 n.2-bis cod. civ., che prevede che si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione «i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale». Secondo le Sezioni Unite, che se ne sono occupate con due importanti pronunce in tema di ICI (Cass. Sez. U, 23902/2020; Cass. Sez. U, 16080/2021)i diritti edificatori compensativi hanno natura non reale; i correlativi contratti di cessione di cubatura, sono da ritenersi atti immediatamente traslativi di un diritto di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedenti la forma scritta ad substantiamai sensi dell’articolo 1350 cod. civ., sono trascrivibili ai sensi dell’articolo 2643 n. 2-bis cod. civ. e sono assoggettabili a imposta proporzionale di registro come «atti diversi aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale». Inoltre, in tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di compensazione urbanistica non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso. Invece il diritto edificatorio perequativo è una qualità intrinseca del bene (Cass. 26895/2021) assoggettabile a ICI. In particolare le Sezioni Unite hanno chiarito che «compensazione e perequazione urbanistica costituiscono istituti tra loro diversi. Si è infatti affermato che mentre il diritto edificatorio di origine perequativa viene riconosciuto al proprietario del fondo come una qualità intrinseca del suolo (che partecipa fin dall'inizio di un indice di edificabilità suo proprio, così come prestabilito e 'spalmato' all'interno di un determinato ambito territoriale di trasformazione), il diritto edificatorio di origine compensativa deriva dall'adempimento di un rapportosinallagmatico in senso lato, avente ad oggetto un terreno urbanisticamente non edificabile, ristorato con l'assegnazione al proprietario di un quid volumetrico da spendere su altra area. Nel caso del diritto edificatorio di origine compensativa, particolarmente evidente è la progressività dell'iter perfezionativo della fattispecie, dal momento che quest'ultima si articola - seguendo la metafora aviatoria utilizzata in materia dagli urbanisti -in una fase (o area) di 'decollo', costituita dall'assegnazione del titolo volumetrico indennitario al proprietario che ha subito il vincolo; di una fase (o area) di 'atterraggio', data dalla individuazione ed assegnazione del terreno sul quale il diritto edificatorio può essere concretamente esercitato; di una fase di 'volo' rappresentata dall'arco temporale intermedio durante il quale l'area di atterraggio ancora non è stata individuata, e pur tuttavia il diritto edificatorio è suscettibile di circolare da sé… Nel caso dell'urbanistica perequativa, si ha distribuzione paritetica e proporzionale - tra tutti i proprietari di un determinato ambito territoriale o lotto - tanto del vantaggio costituito dalla edificabilità, quanto dell'onere di contribuzione ai costi di riqualificazione, urbanizzazione e realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde. In questo modo, a tutti i suoli dell'ambito territoriale di intervento viene riconosciuto un valore edificatorio costante, indipendentemente dalla effettiva e specifica collocazione, all'interno di esso, dei fabbricati assentiti; collocazione che, stante appunto l'effetto distributivo-perequativo, risulta in definitiva indifferente per i singoli proprietari, i cui terreni saranno comunque destinatari di una quota uguale di edificabilità». Nel caso,invece , della compensazione urbanistica viene attribuito al privato un indice di capacità edificatoria fruibile su un'altra area di proprietà pubblica o privata che può essere individuata anche successivamente, a fronte della cessione gratuita dell'area oggetto di trasformazione urbanistica, ovvero della imposizione su di essa di un vincolo di inedificabilità assoluta, o preordinato all'esproprio. In tal caso, il diritto edificatorio viene assegnato solo all'esito della cessione dell'area o dell'imposizione del vincolo. Proprio per tali caratteristiche, le Sezioni Unite hanno affermato che solo l'urbanistica perequativa «è avulsa da qualsiasi obiettivo restitutorio di una originaria edificabilità, si produce direttamente e preventivamente dal piano urbanistico (e non in contropartita della specifica assegnazione o cessione volontaria dell'area al Comune come 7 RGN 2766/2018 nel caso di compensazione) e comporta la generalizzata, preordinata e diffusa attribuzione di un indice perequativo con effetto diretto sul terreno interessato in quanto facente parte del comparto di intervento». Inoltre «solo nella perequazione l'indice di edificabilità viene attribuito 'al fondo' divenendo una qualità intrinseca di questo, e solo nella perequazione la fattispecie di edificabilità può dirsi perfetta fin dall'origine, non necessitando di successiva individuazione ed effettiva assegnazione di aree surrogatorie di atterraggio». È su questi presupposti che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la tassabilità dei terreni oggetto di perequazione urbanistica ai fini ICI, stante la rilevanza, dal punto di vista tributario, della mera potenzialità edificatoria. Potenzialità ravvisabile nella attribuzione di un indice perequativo costante di edificabilità ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque nell'area interessata dal piano di intervento. Diversamente, nel caso della compensazione urbanistica, ove «si assiste alla massima volatilità dello ius aedificandi rispetto alla proprietà del suolo», si è esclusa l'imponibilità ai fini ICI, come area edificabile, del terreno dal quale origina il diritto edificatorio compensativo. Questo, infatti, «non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso». Nello stesso senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n.7430/2023, affermando che «Lacompensazione urbanistica— diversamente dalla perequazione urbanistica — è un istituto che non ha quale precipua finalità quella di mitigare le disuguaglianze che si producono per effetto della pianificazione urbanistica, perché consente piuttosto di individuare, per i proprietari dei suoli destinati all'espropriazione, una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria, consistente nell’attribuzione didiritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa ai proprietari delle aree destinate all’edificazione.» 10.5. Tutto ciò premesso,una volta chiarita la questione dirimente, vale a dire che il diritto edificatorio perequativo è una qualità intrinseca del bene ablato, l’operazione compiuta dalla Corte territoriale di valorizzare anche per il terreno non edificabile in situ la sua attitudine alla generazione di diritti edificatori secondo la disciplina urbanistica e la ripercussione di tale attitudine sul valore economico del bene, lungi dal porsi in contrasto con le norme del Testo unico delle espropriazioni, ne costituiva doverosa applicazione, alla luce dei principi tracciati dall’art.42 Cost. e dall’art.117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo. 10.6. Diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente in memoria, nessun contrasto è ipotizzabile con i principi che hanno indotto la Corte Costituzionale con la sentenza n.120 del 2022 ad accertare l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale pugliese che assegnava a una generalità di terreni il carattere dell’edificabilità legale a fini esclusivamente indennitari: in questo caso, infatti, il diritto edificatorio perequativo è riconosciuto dalla normativa urbanistica regionale e la sua sussistenza oggettiva si ripercuote sulla valutazione di mercato del fondo a cui accede. Una diversa interpretazione, piuttosto, come osservano condivisibilmente i controricorrenti, esporrebbe la disciplina alla violazione degli artt. 3,97 e soprattutto 42 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU. L’applicazione del criterio del valore venale ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio deve infatti prevedere la valorizzazione dei diritti edificatori a prescindere dalla qualificazione dei terreni come edificabili o meno sul luogo. Una diversa interpretazione che neutralizzasse ai fini della stima dell'indennità i diritti edificatori spettanti alle aree in base alla normativa urbanistica vigente, sul presupposto della non edificabilità in concreto per l'impossibilità di far atterrare i dir itti volumetrici dalle stesse generate, determinerebbe una palese violazione delle norme costituzionali in tema di diritto di proprietà e porterebbe alla liquidazione di un indennizzo inadeguato con sproporzionata lesione delle ragioni del singolo proprietario. Si verificherebbe,inoltre, la violazione del principio dell'articolo 1 del Protocollo addizionale CEDU che garantisce tutela forte al diritto di proprietà, sancendo che ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni e nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. In assenza di esproprio le aree dei ricorrenti sarebbero da considerare edificabili e genererebbero comunque i diritti edificatori commerciabili; in presenza di esproprio le aree non solo sono ritenute non edificabili ma nessun valore verrebbe riconosciuto ai diritti edificatori. 10.7. In conclusione, se il diritto edificatorio perequativo è una qualità intrinseca attribuita al fondo dalla legislazione regionale urbanistica e dagli strumenti urbanistici, se ne deve tenere conto e ben lo ha fatto la Corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA]. con la sentenza n.120/2022 ha recentemente ribadito che «Il diritto all'indennizzo, radicato nell'art. 42, terzo comma, Cost. e sancito dall'art. 834 del codice civile, configura la principale tutela sostanziale spettante al titolare della proprietà, che subisca, nell'interesse generale, il sacrificio più gravoso, costituito dall'ablazione della situazione giuridica soggettiva. Capisaldi del rimedio, chiamato a garantire un ristoro congruo, serio e adeguato (sentenze n. 90 del 2016, n. 187 del 2014, n. 181 del 2011, n. 348 del 2007, n. 283 del 1993 e n. 5 del 1980), sono la qualitas rei riferita al bene ablato e il parametro del suo valore di mercato. Quest'ultimo è «il punto di riferimento» dell'obbligazione indennitaria (sentenza n. 348 del 2007), che, in termini quantitativi, deve preservare un «ragionevole legame» rispetto a quel valore (sentenze n. 338 e n. 181 del 2011 e, prima ancora, sentenza n. 348 del 2007), anche se non sempre una necessaria coincidenza, «alla luce del sacrificio che può essere imposto [...] in vista del raggiungimento di fini di pubblica utilità» (sentenza n. 348 del 2007). Il valore di mercato, dal suo canto, si plasma sulla qualitas del bene ablato, che dipende - come ha chiarito questa Corte -dalle sue «caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge» (sentenza n. 348 del 2007, nonché art. 32 del d.P.R. n. 327 del 2001). In questa prospettiva, poiché lo statuto della proprietà edilizia è conformato dalla legislazione urbanistica, il connotato dell'edificabilità evoca, innanzitutto, quella legale, in quanto indice di una qualità che, nel rispetto della legge, è spendibile sul mercato (art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001). In presenza, dunque, di un vincolo conformativo, che inibisce lo ius aedificandi, quella facoltà non rileva, tanto nei rapporti fra privati, quanto nella determinazione dell'indennizzo (art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001). Parimenti, un terreno edificabile ai soli fini della realizzazione di un'opera pubblica non implica l'attribuzione ai privati di quella medesima facultas e per questo non influenza la determinazione del rimedio (art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001). Per converso, un fondo edificabile soggetto a un vincolo espropriativo mantiene il valore di mercato corrispondente a tale uso, poiché nella stima dell'indennizzo occorre ovviamente prescindere dagli atti prodromici relativi alla procedura ablatoria nell'ambito della quale deve riconoscersi la tutela indennitaria (art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001). In sostanza, i criteri che definiscono l'edificabilità legale non sono che lo specchio di un possibile utilizzo economico del terreno da parte dei privati che, nel rispetto della legge, dimostri prospettive di valorizzazione sul mercato. Del resto, sempre nella medesima ottica, volta a considerare le qualità rilevanti a livello economico, occorre in via integrativa ponderare «ogni [ulteriore] dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene» (sentenza n. 338 del 2011), il che induce ad apprezzare anche parametri di fatto (la cosiddetta edificabilità di fatto, di cui all'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001).» 10.8. L’interpretazione accolta deve ritenersi quindi convalidata anche alla luce del fondamentale criterio ermeneutico dell’interpretazione costituzionalmente orientata di una norma di legge, elaborata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 22.2.2017, n. 58), che si basa sul rilievo che le incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione (Corte Cost. 14.11.2003, n. 198, richiamata da Cass.17.7.2015, n. 15083) e che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (Corte Cost. 22.10.1996, n. 356, citata da Cass. 16.1.2020, n. 823). 11.Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e conseguente vizio della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 cod.p roc . c iv . ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare una parte del certificato di destinazione urbanistica (CDU) del 18.4.2018 rilasciato dal Comune di Milano di tale documento, che la ricorrente assume essere di peculiare importanza, in particolare nella parte in cui si affermava che “alla data del 23.02.2017, l’area individuata […] è interessata dall’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi e per gli effetti del Dpr 327/01, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, relativo alla «Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8-A52: Rho-Monza, lotto 3, Variante di Baranzate», approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.2014, prot. N. 1068, e i cui contenuti, ancorché non formalmente recepiti dal PGT, hanno valenza pianificatoria generale”; ad avviso della ricorrente la portata pianificatoria dell’approvazione del progetto esecutivo antecedente l’esproprio avrebbe dovuto essere valutata come vincolo conformativo, e non come vincolo preordinato all’esproprio. 12. Il Procuratore generale ha proposto l’accoglimento di questo motivo, affermando di non condividere la valutazione della Corte territoriale circa la natura del vincolo come preordinato all’esproprio e non conformativo. 13. Ritiene invece il Collegio che il motivo presenti profili di inammissibilità commisti a profili di infondatezza. La deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (Cass. Sez. U, 25573/2020). È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019). In effetti, secondo l’orientamento consolidatodi questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. (tra le tante Cass. 3340/2019;Cass. 640/2019). 14. Nella fattispecie la Corte di appello si è attenuta alla corretta configurazione giuridica della nozione di «vincolo espropriativo». Secondo i principi formulati da questa Corte ( Cass. 10325 / 2016) l’individuazione di un vincolo preordinato all'esproprio - restando quindi irrilevante ai fini della determinazione della citata indennità – dipende dal concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un'imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d'esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l'espropriazione del bene; c) che l'imposizione determini l'inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio. Secondo la Corte territoriale, laperdita di potenzialità edificatoria in loco per effetto delle disposizioni urbanistiche sopravvenute all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e prodotte dalla variante erano una diretta conseguenza dell’opera stessa e le differenze così riscontrate sotto il profilo urbanistico erano imputabili solo alla realizzazione dell’opera autostradale de qua (pag. 14 della sentenza impugnata)e non già alla generica previsione di opere di viabilità. La ricorrente, lungi dal denunciare una violazione di legge, anche sotto forma di vizio di sussunzione del fatto nella norma giuridica, si duole della valutazione espressa dal giudice di merito che ha ritenuto che il vincolo nel caso concreto, per il suo carattere fotografico e lenticolare, avesse carattere espropriativo e non meramente conformativo. La decisione impugnata non è quindi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area (tra le tante Cass.7393/2023; Cass. 207 /2020 ). Infatti la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell'atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell'area, e ciò in quanto la realizzazione dell'opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicché, ove l'area su cui l'opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica (Cass.16084/2018). La Corte di merito, avuto riguardo alla sequenza temporale delle modificazioni urbanistiche, ha ravvisato correttamente la finalità ablativa in misure che erano specificamente preordinate alla esecuzione in sito dell’opera pubblica poi effettivamente realizzata, vale a dire lariqualifica autostradale della SP 46 “[OSCURATO:PERSONA]”. 15. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992; violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 37 e 40 del d.P.R. n. 327/2001; violazione dell’art. 42 della Costituzione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello, pur dando atto che l’area era nella fascia di rispetto stradale, nonché richiamando una pronuncia di questa Corte attinente a diversa fattispecie (Cass. 7195/2013), ritenuto che il vincolo di inedificabilità derivante dalla ricomprensione nella fascia di rispetto non potesse essere considerato in quanto l’area aveva una capacità edilizia che avrebbe potuto essere sfruttata da parte del titolare dell’area espropriata, dal momento chela capacità edificatoria era trasferibile entro il comparto, e occorresse distinguere l’impossibilità di costruire sull’area rientrante nella fascia di rispetto dalla capacità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico, utilizzabile dal proprietario per edificare su altre aree o essere ceduta a terzi. Ad avviso della ricorrente, invece, nel caso in esame non vi erano superfici residue su cui utilizzare i diritti edificatori, ma generiche possibilità di utilizzazione e la perequazione urbanistica di cui al P.G.T. di Milano non consente ai proprietari di aree espropriate site in fascia di rispetto stradale di ottenere il riconoscimento pecuniario di una potenzialità edificatoria inesistente e comunque non indennizzabile, come assume statuito da questa Corte in un caso analogo (Cass.7373/2021).Deduce ASPI che la Corte di merito era pervenuta a un risultato illegittimo in virtù di una scorretta applicazione della normativa regionale. 16.Il motivo è fondato. 16.1.In ordine alla qualificazione giuridica delle cd. fasce di rispetto, questa Corte ha affermato che il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale comporta un divieto assoluto di edificazione che le rende legalmente inedificabili, trattandosi di limitazioni costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati a priori per categoria e localizzazione, espressione del potere conformativo della P.A. di cui all'art. 42 Cost.. Il predetto vincolo non ha natura espropriativa, né è preordinato all'espropriazione, in base a quanto previsto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 1 e art. 37, comma 4 e l'indennità di esproprio relativa alla sola fascia di rispetto ablata deve, pertanto, calcolarsi secondo il valore di mercato di terreno non edificabile (cfr. Cass.10747/2020; Cass. 13203/2020; Cass. 13598/2020 ; Cass.14632/2018 e Cass. n. 5875/2015). 16.2.Differente da quella oggetto di causa è la questione, affrontata dalla pronuncia richiamata nell’ordinanza impugnata (Cass.7195/2013) e anche nellesuccessive pronunce sopra citate, inerente alla perdita di capacità edificatoria dell’area residua rimasta in proprietà, ossia non espropriata,per lo spostamento della fascia di rispetto all’interno dell’area residua. Infatti in quei casi si controverteva, per l’appunto, sul “pregiudizio”, consistente nella perdita di capacità edificatoria, arrecato dall’espropriazione all’area residua, non all’area ablata, mentre nella fattispecie in esame si discute dei diritti edificatori dell’area ablata, che sono insussistenti in virtù del vincolo legale di assoluta inedificabilità e che pertanto non sono suscettibili di essere trasferiti altrove, entro il comparto, mediante il meccanismo perequativo. 16.3.Detta conclusione non si pone affatto in contraddizione con la normativa regionale, ma è anzi del tutto coerente con la stessa. Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “l’istituto della perequazione ha quale propria finalità quella di evitare ingiusti trattamenti differenziatie presuppone che le situazioni di fatto su cui va ad incidere presentino caratteristiche analoghe. Per questa ragione, i commi primo e secondo dell’articolo 11 della l. r. n. 12 del 2005 prevedono che la perequazione operi solo per gli ambiti soggetti a trasformazione. Solamente quando le caratteristiche ontologiche dei suoli siano simili e tali da renderli tutti destinati all’edificazione, si rende necessario evitare che i diversi proprietari ricevano trattamenti differenziati, mentre non è possibile perequare aree che abbiano caratteristiche ontologiche diverse, giacché in tal caso si creerebbero surrettizie forme di diseguaglianza. Inoltre, la legge regionale citata esclude che possano essere oggetto di perequazione i suoli agricoli e quelli inseriti in ambiti non soggetti a trasformazione (esplicito in tal senso è l’art. 11, comma 2, della l. r. n. 12 del 2005). Pertanto la perequazione non può applicarsi al di fuori delle aree soggette a trasformazione urbanistica, in linea di principio risultandone esclusi tutti i suoli rispetto ai quali, in assenza di potenzialità edificatorie (nel caso di specie per essere inserite in fascia di rispetto), non appare ipotizzabile quello scambio di utilità fra proprietà ed amministrazione che concretizza una delle funzioni tipiche della perequazione, riducendo il ricorso all’esproprio” (cfr. TAR Lombardia 4671/2009 e TAR Lombardia 2169/2022). In definitiva, dunque, poiché le fasce di rispetto non possono essere soggette a trasformazione, il meccanismo della perequazione non può operare in base alle stesse disposizioni regionali sopra citate, diversamente creandosi “surrettizie forme di diseguaglianza”, poiché l’area ablata in fascia di rispetto non ha un proprio diritto edificatorio, in loco, perequativo secondo la legislazione regionale , idoneo, in quanto tale, a“trasferirsi” altrove nell’ambito del comparto . 17. In conseguenza dell’accoglimento del quinto motivo, resta assorbito il sesto, con cui la ricorrente denuncia la v iolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di riparto delle spese processuali. 18. I n conclusione, vanno dichiarati inammissibili