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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10386/2026

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lerappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, viaG.

Antonelli 49, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], madomiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica deipropri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli AvvocatiNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026Massimo COLARIZI ed Elisabetta BOURSIER;- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in personadell’amministratore delegato e legale rappresentante “protempore”, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, pressolo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Ivan UGLIO eAlberto MARENGO, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] MUSUMECI, Ivan UGLIO eAlberto MARENGO;- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],ma domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica deipropri difensori come in atti, rappresentati e difesi dagli AvvocatiCarlo PIGNATTA e Luca ZANACCHI;- controricorrenti -e controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legalerappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] MICHIELETTO;- controricorrente e ricorrente incidentale -e controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legalerappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] MIRABILE eRoberto LONGHIN;- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARPICE S.R.L.;- intimata -Avverso la sentenza n. 2111/2024, della Corte di Cassazione,depositata in data 19/01/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI;udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA].Mauro VITIELLO, che ha concluso per l’accoglimento del primomotivo dell’impugnazione per revocazione proposta in viaprincipale e per il rigetto, invece, delle impugnazioni incidentali;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] FABIANI, Roberto LONGHIN, GabrielePAFUNDI (per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]),Lorenzon COLEINE (per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), TotiSalvatore MUSUMECI e Ivan UGLIO, che hanno concluso come in1.

La società Stellantis N.V. (già [OSCURATO:PERSONA] AutomobilesN.V., d’ora in poi, “FCA”) ricorre, sulla base di due motivi, per larevocazione, ex art. 391-bis cod. proc. civ., della sentenza diquesta Corte n. 2111/24, del 19 gennaio 2024.Essa, in particolare, ne ha rigettato il ricorso avverso lasentenza n. 1649/19, del 10 ottobre 2019, della Corte d’appellodi Torino, che, a propria volta, ne aveva respinto il gravameavverso la sentenza non definitiva n. 1628/18, del 5 aprile 2018,con cui il Tribunale della stessa città - nell’ambito di un giudizioper rimborso di spese di bonifica ambientale, nel quale FCA erastata convenuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - aveva respinto ledomande proposte dalla convenuta nei confronti dei terzi da essachiamati in giudizio, Comuni di Moncalieri e di Nichelino, nonchéNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026Marco e [OSCURATO:PERSONA] (quali asseriti eredi di [OSCURATO:PERSONA]), edichiarato inammissibili quelle, ulteriori, contro il Comune diTorino e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., soggettievocati in giudizio, a loro volta, dai terzi chiamati.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente unacomplessa vicenda fattuale e processuale.2.1.

In particolare, deduce che la società Fiat (poi divenutaarea sita nel Comune di Moncalieri ed al confine con quello diNichelino, in passato già utilizzata da tali [OSCURATO:PERSONA] eTommaso Bordone, i quali se ne erano serviti - su autorizzazionedei predetti Comuni - anche per interrare, nella cava sottostantea tale area, rifiuti provenienti da diversi enti comunali, neppureescluso quello di Torino.Utilizzata tale area per depositare le vetture danneggiatedurante l’alluvione di Firenze del 1966, Fiat aveva, poi, ceduto lastessa - nel 1991 - alla società [OSCURATO:SOCIETA].

Essa, nell’effettuare scaviper la costruzione di alcuni fabbricati, ebbe successivamente adaccorgersi della contaminazione del sito, dando inizio ad unaprocedura di bonifica, durante la quale si verificò la fuoriuscita dibiogas, la cui causa l’odierna ricorrente ha sempre sostenutodoversi attribuire alla degradazione dei rifiuti solidi urbani,interrati dai precedenti proprietari.Ne scaturiva un ampio contenzioso (anche innanzi al giudiceamministrativo), nell’ambito del quale FCA veniva condannata,con pronuncia divenuta definitiva nel 2018, al risarcimento deidanni cagionati a [OSCURATO:SOCIETA] e consistiti, in particolare, nelle spesedi bonifica che essa aveva dovuto sostenere a causadell’inquinamento del sito da rifiuti solidi urbani.Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Per ottenere il rimborso pure delle ulteriori spese sostenute eData pubblicazione 20/04/2026non coperte dal precedente contenzioso, vale a dire quelle perl’estrazione del biogas, [OSCURATO:SOCIETA] instaurava il presente giudizio,nell’ambito del quale FCA provvedeva ad effettuare le chiamate incausa delle quali si è già detto.Lo sviluppo della controversia così radicata conosceva,peraltro, una divaricazione, giacché l’adito Tribunale torinese, conla già citata sentenza non definitiva n. 1628/18, provvedeva,innanzitutto, a dichiarare prescritto il diritto azionato da FCAverso il Comune di Moncalieri e gli eredi [OSCURATO:PERSONA], rigettando invecela domanda da essa proposta contro il Comune di Nichelino e,infine, escludendo la titolarità in capo alla convenuta - in quantosoggetto (comunque e quand’anche in concorso) inquinatore - deldiritto di agire nei confronti, oltre che del Comune da ultimomenzionato, anche di tutti gli altri terzi chiamati ex art. 253 deld.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Con successiva sentenza definitiva(n. 4362/19), il primo giudice accoglieva, invece, la domanda diCarpice, condannando FCA a corrisponderle la somma di €419.585,28, statuizione confermata dal giudice di appello(sentenza n. 1044/21) con decisione poi divenuta definitiva,stante il rigetto del successivo ricorso per cassazione.Esperito gravame avverso la suddetta sentenza parziale, laCorte territoriale provvedeva nei termini di seguito indicati.Essa, innanzitutto, così ricostruiva l’iniziativa processualeassunta da FCA:a) un’azione di regresso ex art. 2055 cod. civ. esperita a titoloextracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 cod. civ.,verso i condebitori solidali, in relazione agli importi pretesi nelmedesimo giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] (ed all’epoca ancora “sub iudice”);b) un’azione di rivalsa ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006;c) una domanda riconvenzionale sempre verso i medesimiterzi chiamati, volta ad ottenere il ristoro, nuovamente a titoloNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026extracontrattuale, ma in via diretta e non di regresso, dei costiche FCA assumeva di avere sostenuto (o dover sostenere), inproprio, per oneri di bonifica ad essa imposti dalla P.A.Orbene, assume l’odierna ricorrente che il giudice d’appello,esclusa la sussistenza della prescrizione in relazione a ciascuna ditali domande, rigettava quelle verso gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e i Comuni diMoncalieri e di Nichelino, sulla scorta di quanto accertato con lasentenza passata in giudicato resa a conclusione del primogiudizio instaurato da [OSCURATO:SOCIETA], ovvero quello relativo al rimborsodelle spese di bonifica conseguente all’inquinamento del sito darifiuti solidi urbani.

Le domande verso il Comune di Torino e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] venivano, invece, ritenuteinammissibili.2.2.

Avverso la decisione del giudice d’appello FCA proponeva,sulla base di quattordici motivi, ricorso per cassazione.Con il primo motivo essa denunciava la violazione dell’art.2909 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo,lamentando che la Corte d’appello avesse frainteso la portata delgiudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio instaurato daCarpice.

Si assumeva, infatti, che quella decisione avesseespressamente accertato che Fiat era responsabile del soloinquinamento da rifiuti metalmeccanici e non, invece, per ildeposito di materiali inquinanti effettuati dai precedentiproprietari.Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2909 e2697 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, dolendosi la ricorrente che i giudici di merito avesseroillegittimamente ritenuto irrilevanti i documenti sopravvenuti daessa prodotti, omettendone così l’esame, grazie al quale, invece,si sarebbe dimostrata l’estraneità al precedente giudizio (edunque all’accertamento al quale esso aveva messo capo) dellaNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026circostanza relativa alla presenza di una discarica di rifiuti solidiData pubblicazione 20/04/2026urbani, imputabile a terzi.Con il terzo e quarto motivo, parimenti, si denunciavaviolazione dell’art. 2909 cod. civ., oltre ad omesso esame di unfatto decisivo, assumendosi che il precedente giudicato nonavesse riguardato la responsabilità esclusiva di FCA, né tantomeno la condotta di terzi, ciò che, per conseguenza, avrebbeconsentito l’azione di rivalsa o di regresso della stessa neiconfronti dei terzi chiamati.Con il quinto motivo si denunciava violazione dell’art. 253della legge n. 152 del 2006, nonché dell’articolo 112 cod. proc.civ., sostenendosi che la Corte d’appello avesse male interpretatola domanda e ne avesse anche ridotto l’effettiva portataaccomunandola con diversi titoli, da valutarsi, invece,distintamente.Con il sesto motivo si denunciava violazione dell’art. 253 dellalegge n. 152 del 2006, oltre che dell’art. 2909 cod. civ.,censurando quella parte della sentenza che aveva ritenutoinsussistenti - sempre sulla base del preteso giudicato - ipresupposti perché FCA potesse agire in rivalsa, giacché essa nonera (del tutto) incolpevole rispetto all’inquinamento e comunquenon aveva provveduto in modo spontaneo alla bonifica;affermazione tacciata di erroneità perché la Corte territoriale nonavrebbe tenuto conto del fatto che l’inquinamento era statocausato, in parte, anche da condotte altrui che FCA non avrebbepotuto evitare ed i cui costi non potevano, ovviamente, esserleaddebitati.Con il settimo motivo si denunciava violazione degli artt. 1362e 1366 cod. civ., censurandosi il rigetto della domanda di regressonei confronti del Comune di Nichelino, giacché il giudice d’appelloavrebbe erroneamente ritenuto che quello da esso rilasciato fosseun parere e non un provvedimento di autorizzazione all’uso comeNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026discarica del terreno poi acquisito da Fiat, su tali basi escludendoData pubblicazione 20/04/2026la responsabile dell’Ente suddetto per l’inquinamento.Con l’ottavo motivo si denunciava violazione dell’art. 2697cod. civ., relativamente alla reiezione della domanda di regressosvolta nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto taleesito - motivato dalla Corte territoriale sul rilievo dell’assenza diprova dell’effettiva corrispondenza tra costui e il soggetto gestoredella discarica - sarebbe derivato dall’omesso esame didocumenti, comprovanti, invece, tale circostanza.Con il nono motivo si denunciava violazione dell’art. 2041 cod.civ., censurandosi il rigetto della domanda di ingiustificatoarricchimento proposta, in subordine, contro il Comune diMoncalieri, e ciò perché il giudice d’appello non avrebbeconsiderato che tale Ente aveva evitato un esborso proprio inragione del pagamento che FCA aveva fatto a [OSCURATO:SOCIETA],consentendo a quest’ultima di provvedere alla bonifica dell’area.Con il decimo motivo si denunciava violazione degli artt. 2050e 2051 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, censurandosi la decisione della Corte territoriale diescludere la responsabilità del Comune di Moncalieri per averautorizzato la gestione dell’area come discarica di rifiuti solidiurbani.

Secondo la ricorrente, invece, la duplice motivazione suicui si fondava tale esito - l’impossibilità sia di considerarel’autorizzazione come “attività pericolosa”, sia di configurarealcun rapporto di custodia tra l’Ente municipale e il bene - nonterrebbe conto del fatto che, prima dell’acquisto del terreno daparte di Fiat, esso era nella disponibilità del Comune, che avevaassentito l’utilizzazione dello stesso come discarica.Con l’undicesimo motivo si lamentava violazione dell’art. 253della legge n. 152 del 2006, per avere la Corte d’appellosubordinato l’obbligo di rimborso delle spese di bonifica allacondizione dell’illegittimità dell’attività di autorizzazione dellaNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026discarica, giacché altrettanto si sarebbe dovuto dire per la stessaCon il dodicesimo motivo si denunciava violazione degli artt.167, 269 e 106 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata peraver ritenuto inammissibili le domande verso il Comune di Torinoe la società [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposte nongià alla prima udienza di comparizione, ma con il deposito dellaprima memoria istruttoria, avendo ritenuto il giudice d’appellotrattarsi di domande di garanzia impropria.

Sosteneva, percontro, la ricorrente che il titolo della chiamata in causa di talisoggetti fosse lo stesso della domanda principale, nel senso che,così come la domanda principale mirava a ritenere FCA tenuta alrimborso delle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA], la chiamata in causamirava a far sì che di tale spesa rispondessero i terzi chiamati.Con il tredicesimo motivo si denunciava violazione degli artt.166, 183, 189, 112 e 61 cod. proc. civ., censurando la decisionedel giudice d’appello di ritenere inammissibili le richieste di provaformulate da FCA, giacché proposte solo in primo grado senzaimpugnare la statuizione con cui il primo giudice le avevarigettate, non essendosi, però, avveduta la Corte territoriale - inragione di un travisamento del dato processuale - che il Tribunale,sul punto, non si era affatto pronunciato.Infine, con il quattordicesimo motivo si denunciava violazionedegli artt. 2909 e 2043 cod. civ., nonché degli artt. 112 cod. proc.civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, eciò perché - sebbene FCA, in primo grado, avesse svolto domandericonvenzionali sia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], attore principale, chenei confronti di tutti i terzi chiamati in causa, per il rimborso dellespese sostenute per ottemperare agli ordini di bonifica - talidomande erano state respinte dal giudice d’appello sull’assuntoche l’odierna ricorrente non avesse fornito alcuna prova degliNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026esborsi subiti, senza, però, considerare che la domanda aveva adData pubblicazione 20/04/2026oggetto il rimborso delle spese future per poter ottemperare agliordini impartiti dalla P.A.Il ricorso, tuttavia, veniva rigettato da questa Corte.Essa - sul presupposto che la domanda di rivalsa verso i terzi,ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, fosse stata ritenutapreclusa dal giudice di seconde cure “per via dell’influenza delprecedente giudicato”, mentre ogni altra domanda di danno fossestata, sempre in appello, dichiarata prescritta - riteneva nonfondato il primo motivo e, con esso il quattordicesimo, conassorbimento di tutti gli altri.3.

Avverso la sentenza di questa Corte ha proposto ricorso perrevocazione Stellantis, sulla base - come detto - di due motivi.3.1.

Il primo motivo denuncia errore di fatto ai sensi dell’art.395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la sentenzaimpugnata affermato, nello scrutinare il primo motivo di ricorso,che la Corte territoriale “aveva dichiarato prescritta l’azione diregresso «ordinaria» promossa da FCA contro i chiamati incausa”, mentre il giudice d’appello “aveva incontrovertibilmenteaffermato che l’azione extracontrattuale non era prescritta”.A sostegno della censura la ricorrente pone a confronto il testodelle due sentenze, nonché richiama il ricorso incidentalecondizionato proposto - avverso la pronuncia resa dalla Corteterritoriale - dal Comune di Torino, diretto proprio a censurare ladecisione del giudice di appello di escludere, diversamente dalprimo giudice, l’intervenuta prescrizione.Orbene, “poiché l’azione extracontrattuale non era statadichiarata prescritta e Stellantis aveva impugnato la pronuncia diappello nelle parti in cui la domanda era stata respinta nel merito,la negazione della prescrizione” - quale conseguenzaNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’accoglimento della revocazione oggi proposta, all’esito dellafase “rescindente” del presente giudizio - dovrebbe condurre, sisostiene, al riesame non solo del primo motivo del ricorso percassazione, ma anche “a ritenere non assorbiti i motiviespressamente ritenuti tali dalla conclusione viziata da errorepercettivo”, ovvero quelli sub nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 12 e13), che, difatti, “si ripropongono” per la fase rescissoria delgiudizio (cfr. pag. 25 del ricorso).3.1.

Il secondo motivo denuncia errore di fatto, ai sensidell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere lasentenza impugnata dichiarato inammissibile l’ottavo motivo diricorso (quello relativo alla qualifica di eredi di [OSCURATO:PERSONA]),“ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque valutato ilfatto storico e gli elementi istruttori, pur non dando conto di tuttele relative risultanze”.Invero, si assume, che questa Corte, pur avendo dichiaratoassorbito l’ottavo motivo di ricorso, “afferma - quasi come unobiter dictum - che, in ogni caso, lo stesso sarebbe statoinammissibile nella parte in cui era contestata l’omessavalutazione da parte della Corte di Appello di documenti rilevantiai fini del decidere”, in quanto diretti a comprovare che fosseproprio [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, il dante causa di [OSCURATO:PERSONA] e ValerioRicca) il gestore della discarica.

Difatti, secondo la sentenza oggiimpugnata, il giudice d’appello, ancorché non avesse riportato insentenza i singoli elementi istruttori su cui ha svolto lavalutazione, ebbe comunque ad esaminare il “fatto storico”,ovvero se dai documenti e dalle prove emergesse che DomenicoRicca fosse il soggetto gestore della discarica.L’errore percettivo che si addebita a questa Corte sarebbe,secondo la ricorrente, “in re ipsa”, là dove cita a supporto dellapropria conclusione quel passaggio della sentenza d’appelloNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026secondo cui l’allora appellante - a fronte della eccezione dei fratelliRicca circa il difetto di prova della corrispondenza tra il loro padree quel [OSCURATO:PERSONA] “accusato di aver sversato rifiuti solidiurbani” - “a tale eccezione non ha mai risposto alcunché, e benchériproposta ex art. 346 cod. proc. civ. in appello, non l’ha trattatain alcun modo, non ha preso posizione sul punto e dunque non haindicato da quali atti o documenti si desumerebbe la qualità dieredi di quello specifico soggetto”.La Corte territoriale, dunque, ha tutt’altro che esaminato quelfatto storico, sul quale insistevano, invece, i documenti prodottida FCA.4.

Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con tre distinticontroricorsi, il Comune di Torino, la società [OSCURATO:PERSONA] TorineseTrasporti, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessasia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5.

Ha resistito al ricorso pure il Comune di Nichelino, che haproposto, con il medesimo atto, ricorso incidentale condizionato,sulla base di un unico motivo, con cui denuncia anch’esso errorerevocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.,censurando la sentenza di questa Corte, per aver confusol’autorizzazione che competeva al Comune di Moncalieri, con ilparere, invece, espresso da esso Comune di Nichelino, cosìassimilando indebitamente le posizioni dei due Enti.6.

Ha resistito al ricorso principale il Comune di Moncalieri,che, con il medesimo atto, ha impugnato in via incidentalecondizionata la sentenza di questa Corte già oggettodell’impugnazione per revocazione, sebbene al solo scopo diriproporre l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato giàda essa dichiarato assorbito.Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026Esso, in particolare, denunciava - ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 1), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 133, comma1, lett. a) n. 2, f) e p), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ritenendosussistere giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo inmateria di gestione del ciclo dei rifiuti e di accordi integrativi osostitutivi del provvedimento amministrativo.7.

La trattazione dei ricorsi è stata inizialmente fissata ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. per l’adunanza camerale del 12febbraio 2025, in vista della quale la ricorrente principale hadepositato memoria (con la quale ha anche eccepito la tardivitàdel deposito del controricorso del Comune di Torino), al pari delricorrente incidentale Comune di Moncalieri e del controricorrenteComune di Torino.8.

Con ordinanza interlocutoria questa Corte ha dispostorinvio della trattazione dei ricorsi in pubblica udienza, dato ilrilievo nomofilattico delle questioni oggetto di quello proposto invia principale.9.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona diun suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendoper l’accoglimento del primo motivo della revocazione proposta invia principale rescindente (nulla, invece, richiedendo quantoall’eventuale fase rescissoria del giudizio) e per il rigetto delleimpugnazioni incidentali.10.

La ricorrente e i controricorrenti Comune di Torino esocietà [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria, exart. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle rispettive conclusioni.Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE11.

Il ricorso principale è inammissibile, in ciascuno dei motiviin cui si articola.11.1.

L’inammissibilità del primo motivo va affermata, inparticolare, sulla base delle seguenti considerazioni.11.1.1.

Occorre, innanzitutto, muovere dalla constatazioneche questa Corte, ancora di recente e nella sua massima sedenomofilattica, ha ribadito, in tema di revocazione ex art. 391-biscod. proc. civ., che “l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4),cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti dicausa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza odell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmenteesclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggettodell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussionedelle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta edell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra lasentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenzialee decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte”(così Cass. Sez.

Un., ord. 19 luglio 2024, n. 20013, Rv. 671759-01).Orbene, nel caso di specie il tema della prescrizione costituì“terreno di discussione” tra le parti nel giudizio di legittimità, se èvero che è la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rammentare che essoformò oggetto del ricorso incidentale del Comune di Torino, poidichiarato assorbito.Ciò premesso, deve rilevarsi che è la stessa lettera dell’art.395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. a porre come condizione perNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026la revocazione che il fatto oggetto di erronea percezione non abbiacostituito “punto controverso” (cfr., in motivazione, già Cass. Sez.2, set. 10 febbraio 2004, n. 2488), avendo, inoltre, lagiurisprudenza di questa Corte ulteriormente precisato talenozione ricomprendendovi “non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, maanche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successivapronuncia” con cui il giudice “ha definito il processo” (da ultimo,Cass.

Sez. 5, ord. 30 aprile 2025, n. 11427).A ciò si aggiunga, inoltre, la constatazione che il suppostoerrore di fatto, nella specie, ha riguardato attività “interpretativae valutativa” del contenuto della sentenza d’appello giàimpugnata per cassazione.Sul punto, infatti, deve richiamarsi, in particolare, l’arresto diquesta Corte - citato dalla società [OSCURATO:PERSONA] -che, in linea con il consolidato orientamento che vuole “esclusodall’area del vizio revocatorio il sindacato di errori formatisi sullabase di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti,documenti e risultanze processuali che investano direttamente laformulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchél’errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non unerrore di fatto” (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 11 agosto 2022, n. 24672, Rv. 665817-01), haprecisato che “rientra nell’attività valutativa, inidonea a integrareerrore revocatorio, l’interpretazione del significato della sentenzaimpugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto inmotivazione”, ancorché, appunto, in modo inesatto (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 27 aprile 2018, n. 10184, Rv. 648204-01).Del resto, che quello denunciato sia un vizio che esula dallamera “svista di un fatto”, concernendo il piano valutativo delNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026contenuto della sentenza d’appello, è quanto finisceimplicitamente per ammettere la stessa ricorrente perrevocazione, allorché, nella propria memoria, addebita a questaCorte di aver “considerato come «unica» l’azione di rivalsa ex art.253 d.lgs. 152/2006 e quella ex art. 2055 cod. civ. nonaccorgendosi che la Corte di Appello aveva fatto, in merito alledue domande, due ragionamenti diversi, applicato due termini diprescrizione diversi”, ascrivendo, così, al giudice di legittimità unerrore di tipo valutativo, piuttosto che percettivo.11.1.2.

D’altra parte, confermano l’esito dell’inammissibilitàdel presente motivo le seguenti, ulteriori considerazioni,desumibili da quanto, di recente, affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte, con l’arresto che - nell’escludere la possibilità diricondurre alla tassonomia dell’art. 360 cod. proc. civ. il cd.“travisamento della prova” - ha compiuto una puntualericostruzione della portata dell’errore revocatorio.Esse, infatti, nell’analizzare il testo dell’art. 395, comma 1, n.4), cod. proc. civ., hanno osservato che “chiave di volta delladisposizione è il sostantivo «supposizione», riferita ad «unfatto»”, nel senso che vi è errore revocatorio allorché il giudice -di merito, come di legittimità, giusta in tal caso la previsione dicui all’art. 391-bis - “non conosce del fatto, non giudica sul fatto,lo suppone, e lo suppone contro una cartesiana evidenzabidirezionale, trattandosi di un fatto che è incontrastabilmenteescluso o positivamente stabilito” (così, in motivazione, Cass.Sez.

Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.12, in part. a pag.29).

Si tratta, naturalmente, di una “falsa supposizione” che “nonè frutto di una scelta deliberata, ragionata”, bensì “da ascriveread un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buonasostanza ad una svista”; in particolare, si tratta “di una svista nondissimile da quella in cui il giudice incorre in caso di erroreNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026materiale emendabile ai sensi dell’articolo 287 cod. proc. civ., maData pubblicazione 20/04/2026con la differenza che l’errore materiale è un errore esclusivamentetestuale”, tanto che quest’ultimo risulta “riscontrabile come sisuol dire ictu oculi, e che, come tale, è suscettibile di esserecorretto con una procedura di natura sostanzialmenteamministrativa, quale quella di cui al citato articolo 287, proprioperché, trattandosi di errore testuale auto-evidente, la suacorrezione non necessita di intervenire sulla ratio decidendi chesostiene la decisione affetta da errore, ricostruendo quale essaratio decidendi sia” (così, nuovamente, Cass. Sez.

Un., sent. n.5792 del 2024, cit., sempre § 10.12., pag. 29).

Per contro,“l’errore revocatorio è un errore non testuale, che si rivelarappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultantedalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante, tale dasmentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emergeunivocamente dagli atti e documenti acquisiti al processo” (siveda, ancora una volta, Cass. Sez.

Un., sent. n. 5792 del 2024,cit., sempre § 10.12., pag. 29).Nel caso che oggi occupa, tuttavia, il vizio revocatorio non puòdirsi auto-evidente, e dunque destinato ad emergere“univocamente” dal mero confronto tra la sentenza d’appello equella oggetto del presente ricorso per revocazione, così dacostituire frutto di erronea supposizione.

Difatti, il documentoindicato come “rivelatore” della “svista”, nella quale sarebbeincorsa questa Corte (allorché ha affermato - pag. 16 e 17 dellasentenza impugnata per revocazione - che il giudice d’appello haritenuto prescritta tanto la domanda di regresso, ex art. 2055 cod.civ., quanto quella riconvenzionale con cui FCA aveva chiesto, aprescindere dalla rivalsa, i danni a terzi), ovvero la sentenza dellaCorte piemontese, in realtà, così esordisce in punto prescrizione:“Corretta è l’applicazione della prescrizione quinquennale di cuiNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026all’art. 2947 c.c., avuto riguardo alle azioni sub a. e c., trattandosidi azioni prettamente extracontrattuali” (cfr. pag. 26 dellasentenza d’appello).

Tali espressioni, dunque, lascerebberointendere da un punto di vista strettamente letterale - nellamisura in cui esprimono un giudizio di “correttezza” circa“l’applicazione” della prescrizione quinquennale (e non di astrattaoperatività del termine di cui all’art. 2947 cod. civ.) - che laprescrizione fosse stata ritenuta operante dal giudice d’appello.Sicché è solo il coordinamento di tale affermazione con quellesuccessive, in particolare là dove si precisa non essere“condivisibile” l’avvenuta “individuazione, da parte del primogiudice, del dies a quo effettuata con riferimento all’anno 2007”,a rivelare che la Corte d’appello avesse inteso escluderel’applicazione della prescrizione, giacché essa - secondo quanto silegge, però, dopo oltre una pagina dalla già ricordataaffermazione di “esordio” - “non può certo iniziare a decorrere ecompiersi da epoca precedente alla manifestazione del danno”(così pag. 27 della sentenza d’appello).Ciò, dunque, conferma che a questa Corte può addebitarsi nonun “abbaglio dei sensi”, quanto, piuttosto, un’inadeguata capacitàdi cogliere - attraverso il raccordo tra le affermazioni contenutenella sentenza d’appello allora impugnata - la portata del“decisum” del giudice di seconde cure, e dunque, in realtà,nuovamente, un errore nell’interpretazione della sentenzaimpugnata per cassazione: ciò che esclude, una volta di più, laricorrenza di un errore di “fatto”, per giunta dotato di “evidenzaassoluta” (o, ciò che è lo stesso, di una immediata autoevidenza).11.2.

Il secondo motivo del ricorso per revocazione è “primafacie” inammissibile.Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/202611.2.1.

Esso investe un’affermazione che la stessa ricorrenteindica come un “obiter dictum”, sicché, per ciò solo, l’erroredenunciato risulta privo dei caratteri della “essenzialità edecisività”.Occorre, infatti, rammentare che è inammissibile, in sede digiudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuriun’argomentazione della sentenza impugnata svolta “adabundantiam”, ponendosi, dunque, alla stregua di “obiter dictum”(cfr. Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01;Cass.

Sez.

Lav., sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01); principio, questo, enunciato con riferimento al ricorso percassazione ma estensibile, vieppiù, all’impugnazione ex art. 391-bis cod. proc. civ, che tra i suoi requisiti, come detto, la decisivitàdell’errore.12.

I ricorsi incidentali condizionati restano assorbiti dalrigetto dell’impugnazione principale.13.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazionealle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti,senza, tuttavia, che in favore del Comune di Torino possariconoscersi alcuna attività oltre alla partecipazione alla pubblicaudienza, in ragione della tardività del suo controricorso.13.1.

Esso, infatti, è stato depositato il 2 ottobre 2024, edunque oltre quaranta giorni dopo - anche tenendo conto dellasospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto - lanotificazione del ricorso, risalente al 17 luglio 2024, irrilevanteessendo che il controricorso sia stato notificato alla ricorrente[OSCURATO:PERSONA].

Deve, invero, darsi seguito al principio secondo cui, “intema di giudizio di cassazione, l’art. 370 cod. proc. civ. - che,Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026dopo la modificata apportata dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 20/04/2026149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, masoltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazionedel ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1°gennaio 2023, poiché, in forza dell’art. 35, comma 5, del citatod.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte ledisposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codicedi rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorreredalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorsoad essa successivamente notificato” (cfr. Cass. Sez.

Un., ord. 18marzo 2024, n. 7170, Rv. 670582-01).13.2.

Tanto implica l’applicazione del consolidato arresto dinomofilachia, in base al quale, in caso di controricorsoinammissibile per tardività, può essere posto a carico delricorrente (soccombente) nel computo dell’onorario di difesa darimborsare al resistente soltanto quanto alla discussione dellacausa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblicaudienza (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n.22269, Rv. 615554-01).14.

A carico della ricorrente principale, stante la declaratoriadi inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovutosecondo un accertamento spettante all’amministrazionegiudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.

P.Q.MNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale,dichiarando assorbiti quelli incidentali condizionati; condannaStellantis A.V. a rifondere:- ai Comuni di Nichelino e di Moncalieri, nonché alla societàGruppo [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudiziodi legittimità, liquidandole, per ciascuna di tali parti, in €7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nellamisura del 15% ed accessori di legge;- a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al Comune di Torino,le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in €5.100,00 per i primi due ed in € 5.100,00 per l’ultimo, perciascuno più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19novembre 2025.Il Consigliere estensoreStefano Giaime GUIZZIIl Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lerappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, viaG. Antonelli 49, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], madomiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica deipropri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli AvvocatiNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026Massimo COLARIZI ed Elisabetta BOURSIER;- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in personadell’amministratore delegato e legale rappresentante “protempore”, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, pressolo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Ivan UGLIO eAlberto MARENGO, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] MUSUMECI, Ivan UGLIO eAlberto MARENGO;- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],ma domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica deipropri difensori come in atti, rappresentati e difesi dagli AvvocatiCarlo PIGNATTA e Luca ZANACCHI;- controricorrenti -e controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legalerappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] MICHIELETTO;- controricorrente e ricorrente incidentale -e controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legalerappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] MIRABILE eRoberto LONGHIN;- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARPICE S.R.L.;- intimata -Avverso la sentenza n. 2111/2024, della Corte di Cassazione,depositata in data 19/01/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI;udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA].Mauro VITIELLO, che ha concluso per l’accoglimento del primomotivo dell’impugnazione per revocazione proposta in viaprincipale e per il rigetto, invece, delle impugnazioni incidentali;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] FABIANI, Roberto LONGHIN, GabrielePAFUNDI (per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]),Lorenzon COLEINE (per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), TotiSalvatore MUSUMECI e Ivan UGLIO, che hanno concluso come in1. La società Stellantis N.V. (già [OSCURATO:PERSONA] AutomobilesN.V., d’ora in poi, “FCA”) ricorre, sulla base di due motivi, per larevocazione, ex art. 391-bis cod. proc. civ., della sentenza diquesta Corte n. 2111/24, del 19 gennaio 2024.Essa, in particolare, ne ha rigettato il ricorso avverso lasentenza n. 1649/19, del 10 ottobre 2019, della Corte d’appellodi Torino, che, a propria volta, ne aveva respinto il gravameavverso la sentenza non definitiva n. 1628/18, del 5 aprile 2018,con cui il Tribunale della stessa città - nell’ambito di un giudizioper rimborso di spese di bonifica ambientale, nel quale FCA erastata convenuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - aveva respinto ledomande proposte dalla convenuta nei confronti dei terzi da essachiamati in giudizio, Comuni di Moncalieri e di Nichelino, nonchéNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026Marco e [OSCURATO:PERSONA] (quali asseriti eredi di [OSCURATO:PERSONA]), edichiarato inammissibili quelle, ulteriori, contro il Comune diTorino e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., soggettievocati in giudizio, a loro volta, dai terzi chiamati.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente unacomplessa vicenda fattuale e processuale.2.1. In particolare, deduce che la società Fiat (poi divenutaarea sita nel Comune di Moncalieri ed al confine con quello diNichelino, in passato già utilizzata da tali [OSCURATO:PERSONA] eTommaso Bordone, i quali se ne erano serviti - su autorizzazionedei predetti Comuni - anche per interrare, nella cava sottostantea tale area, rifiuti provenienti da diversi enti comunali, neppureescluso quello di Torino.Utilizzata tale area per depositare le vetture danneggiatedurante l’alluvione di Firenze del 1966, Fiat aveva, poi, ceduto lastessa - nel 1991 - alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Essa, nell’effettuare scaviper la costruzione di alcuni fabbricati, ebbe successivamente adaccorgersi della contaminazione del sito, dando inizio ad unaprocedura di bonifica, durante la quale si verificò la fuoriuscita dibiogas, la cui causa l’odierna ricorrente ha sempre sostenutodoversi attribuire alla degradazione dei rifiuti solidi urbani,interrati dai precedenti proprietari.Ne scaturiva un ampio contenzioso (anche innanzi al giudiceamministrativo), nell’ambito del quale FCA veniva condannata,con pronuncia divenuta definitiva nel 2018, al risarcimento deidanni cagionati a [OSCURATO:SOCIETA] e consistiti, in particolare, nelle spesedi bonifica che essa aveva dovuto sostenere a causadell’inquinamento del sito da rifiuti solidi urbani.Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Per ottenere il rimborso pure delle ulteriori spese sostenute eData pubblicazione 20/04/2026non coperte dal precedente contenzioso, vale a dire quelle perl’estrazione del biogas, [OSCURATO:SOCIETA] instaurava il presente giudizio,nell’ambito del quale FCA provvedeva ad effettuare le chiamate incausa delle quali si è già detto.Lo sviluppo della controversia così radicata conosceva,peraltro, una divaricazione, giacché l’adito Tribunale torinese, conla già citata sentenza non definitiva n. 1628/18, provvedeva,innanzitutto, a dichiarare prescritto il diritto azionato da FCAverso il Comune di Moncalieri e gli eredi [OSCURATO:PERSONA], rigettando invecela domanda da essa proposta contro il Comune di Nichelino e,infine, escludendo la titolarità in capo alla convenuta - in quantosoggetto (comunque e quand’anche in concorso) inquinatore - deldiritto di agire nei confronti, oltre che del Comune da ultimomenzionato, anche di tutti gli altri terzi chiamati ex art. 253 deld.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Con successiva sentenza definitiva(n. 4362/19), il primo giudice accoglieva, invece, la domanda diCarpice, condannando FCA a corrisponderle la somma di €419.585,28, statuizione confermata dal giudice di appello(sentenza n. 1044/21) con decisione poi divenuta definitiva,stante il rigetto del successivo ricorso per cassazione.Esperito gravame avverso la suddetta sentenza parziale, laCorte territoriale provvedeva nei termini di seguito indicati.Essa, innanzitutto, così ricostruiva l’iniziativa processualeassunta da FCA:a) un’azione di regresso ex art. 2055 cod. civ. esperita a titoloextracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 cod. civ.,verso i condebitori solidali, in relazione agli importi pretesi nelmedesimo giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] (ed all’epoca ancora “sub iudice”);b) un’azione di rivalsa ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006;c) una domanda riconvenzionale sempre verso i medesimiterzi chiamati, volta ad ottenere il ristoro, nuovamente a titoloNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026extracontrattuale, ma in via diretta e non di regresso, dei costiche FCA assumeva di avere sostenuto (o dover sostenere), inproprio, per oneri di bonifica ad essa imposti dalla P.A.Orbene, assume l’odierna ricorrente che il giudice d’appello,esclusa la sussistenza della prescrizione in relazione a ciascuna ditali domande, rigettava quelle verso gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e i Comuni diMoncalieri e di Nichelino, sulla scorta di quanto accertato con lasentenza passata in giudicato resa a conclusione del primogiudizio instaurato da [OSCURATO:SOCIETA], ovvero quello relativo al rimborsodelle spese di bonifica conseguente all’inquinamento del sito darifiuti solidi urbani. Le domande verso il Comune di Torino e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] venivano, invece, ritenuteinammissibili.2.2. Avverso la decisione del giudice d’appello FCA proponeva,sulla base di quattordici motivi, ricorso per cassazione.Con il primo motivo essa denunciava la violazione dell’art.2909 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo,lamentando che la Corte d’appello avesse frainteso la portata delgiudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio instaurato daCarpice. Si assumeva, infatti, che quella decisione avesseespressamente accertato che Fiat era responsabile del soloinquinamento da rifiuti metalmeccanici e non, invece, per ildeposito di materiali inquinanti effettuati dai precedentiproprietari.Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2909 e2697 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, dolendosi la ricorrente che i giudici di merito avesseroillegittimamente ritenuto irrilevanti i documenti sopravvenuti daessa prodotti, omettendone così l’esame, grazie al quale, invece,si sarebbe dimostrata l’estraneità al precedente giudizio (edunque all’accertamento al quale esso aveva messo capo) dellaNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026circostanza relativa alla presenza di una discarica di rifiuti solidiData pubblicazione 20/04/2026urbani, imputabile a terzi.Con il terzo e quarto motivo, parimenti, si denunciavaviolazione dell’art. 2909 cod. civ., oltre ad omesso esame di unfatto decisivo, assumendosi che il precedente giudicato nonavesse riguardato la responsabilità esclusiva di FCA, né tantomeno la condotta di terzi, ciò che, per conseguenza, avrebbeconsentito l’azione di rivalsa o di regresso della stessa neiconfronti dei terzi chiamati.Con il quinto motivo si denunciava violazione dell’art. 253della legge n. 152 del 2006, nonché dell’articolo 112 cod. proc.civ., sostenendosi che la Corte d’appello avesse male interpretatola domanda e ne avesse anche ridotto l’effettiva portataaccomunandola con diversi titoli, da valutarsi, invece,distintamente.Con il sesto motivo si denunciava violazione dell’art. 253 dellalegge n. 152 del 2006, oltre che dell’art. 2909 cod. civ.,censurando quella parte della sentenza che aveva ritenutoinsussistenti - sempre sulla base del preteso giudicato - ipresupposti perché FCA potesse agire in rivalsa, giacché essa nonera (del tutto) incolpevole rispetto all’inquinamento e comunquenon aveva provveduto in modo spontaneo alla bonifica;affermazione tacciata di erroneità perché la Corte territoriale nonavrebbe tenuto conto del fatto che l’inquinamento era statocausato, in parte, anche da condotte altrui che FCA non avrebbepotuto evitare ed i cui costi non potevano, ovviamente, esserleaddebitati.Con il settimo motivo si denunciava violazione degli artt. 1362e 1366 cod. civ., censurandosi il rigetto della domanda di regressonei confronti del Comune di Nichelino, giacché il giudice d’appelloavrebbe erroneamente ritenuto che quello da esso rilasciato fosseun parere e non un provvedimento di autorizzazione all’uso comeNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026discarica del terreno poi acquisito da Fiat, su tali basi escludendoData pubblicazione 20/04/2026la responsabile dell’Ente suddetto per l’inquinamento.Con l’ottavo motivo si denunciava violazione dell’art. 2697cod. civ., relativamente alla reiezione della domanda di regressosvolta nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto taleesito - motivato dalla Corte territoriale sul rilievo dell’assenza diprova dell’effettiva corrispondenza tra costui e il soggetto gestoredella discarica - sarebbe derivato dall’omesso esame didocumenti, comprovanti, invece, tale circostanza.Con il nono motivo si denunciava violazione dell’art. 2041 cod.civ., censurandosi il rigetto della domanda di ingiustificatoarricchimento proposta, in subordine, contro il Comune diMoncalieri, e ciò perché il giudice d’appello non avrebbeconsiderato che tale Ente aveva evitato un esborso proprio inragione del pagamento che FCA aveva fatto a [OSCURATO:SOCIETA],consentendo a quest’ultima di provvedere alla bonifica dell’area.Con il decimo motivo si denunciava violazione degli artt. 2050e 2051 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, censurandosi la decisione della Corte territoriale diescludere la responsabilità del Comune di Moncalieri per averautorizzato la gestione dell’area come discarica di rifiuti solidiurbani. Secondo la ricorrente, invece, la duplice motivazione suicui si fondava tale esito - l’impossibilità sia di considerarel’autorizzazione come “attività pericolosa”, sia di configurarealcun rapporto di custodia tra l’Ente municipale e il bene - nonterrebbe conto del fatto che, prima dell’acquisto del terreno daparte di Fiat, esso era nella disponibilità del Comune, che avevaassentito l’utilizzazione dello stesso come discarica.Con l’undicesimo motivo si lamentava violazione dell’art. 253della legge n. 152 del 2006, per avere la Corte d’appellosubordinato l’obbligo di rimborso delle spese di bonifica allacondizione dell’illegittimità dell’attività di autorizzazione dellaNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026discarica, giacché altrettanto si sarebbe dovuto dire per la stessaCon il dodicesimo motivo si denunciava violazione degli artt.167, 269 e 106 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata peraver ritenuto inammissibili le domande verso il Comune di Torinoe la società [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposte nongià alla prima udienza di comparizione, ma con il deposito dellaprima memoria istruttoria, avendo ritenuto il giudice d’appellotrattarsi di domande di garanzia impropria. Sosteneva, percontro, la ricorrente che il titolo della chiamata in causa di talisoggetti fosse lo stesso della domanda principale, nel senso che,così come la domanda principale mirava a ritenere FCA tenuta alrimborso delle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA], la chiamata in causamirava a far sì che di tale spesa rispondessero i terzi chiamati.Con il tredicesimo motivo si denunciava violazione degli artt.166, 183, 189, 112 e 61 cod. proc. civ., censurando la decisionedel giudice d’appello di ritenere inammissibili le richieste di provaformulate da FCA, giacché proposte solo in primo grado senzaimpugnare la statuizione con cui il primo giudice le avevarigettate, non essendosi, però, avveduta la Corte territoriale - inragione di un travisamento del dato processuale - che il Tribunale,sul punto, non si era affatto pronunciato.Infine, con il quattordicesimo motivo si denunciava violazionedegli artt. 2909 e 2043 cod. civ., nonché degli artt. 112 cod. proc.civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, eciò perché - sebbene FCA, in primo grado, avesse svolto domandericonvenzionali sia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], attore principale, chenei confronti di tutti i terzi chiamati in causa, per il rimborso dellespese sostenute per ottemperare agli ordini di bonifica - talidomande erano state respinte dal giudice d’appello sull’assuntoche l’odierna ricorrente non avesse fornito alcuna prova degliNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026esborsi subiti, senza, però, considerare che la domanda aveva adData pubblicazione 20/04/2026oggetto il rimborso delle spese future per poter ottemperare agliordini impartiti dalla P.A.Il ricorso, tuttavia, veniva rigettato da questa Corte.Essa - sul presupposto che la domanda di rivalsa verso i terzi,ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, fosse stata ritenutapreclusa dal giudice di seconde cure “per via dell’influenza delprecedente giudicato”, mentre ogni altra domanda di danno fossestata, sempre in appello, dichiarata prescritta - riteneva nonfondato il primo motivo e, con esso il quattordicesimo, conassorbimento di tutti gli altri.3. Avverso la sentenza di questa Corte ha proposto ricorso perrevocazione Stellantis, sulla base - come detto - di due motivi.3.1. Il primo motivo denuncia errore di fatto ai sensi dell’art.395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la sentenzaimpugnata affermato, nello scrutinare il primo motivo di ricorso,che la Corte territoriale “aveva dichiarato prescritta l’azione diregresso «ordinaria» promossa da FCA contro i chiamati incausa”, mentre il giudice d’appello “aveva incontrovertibilmenteaffermato che l’azione extracontrattuale non era prescritta”.A sostegno della censura la ricorrente pone a confronto il testodelle due sentenze, nonché richiama il ricorso incidentalecondizionato proposto - avverso la pronuncia resa dalla Corteterritoriale - dal Comune di Torino, diretto proprio a censurare ladecisione del giudice di appello di escludere, diversamente dalprimo giudice, l’intervenuta prescrizione.Orbene, “poiché l’azione extracontrattuale non era statadichiarata prescritta e Stellantis aveva impugnato la pronuncia diappello nelle parti in cui la domanda era stata respinta nel merito,la negazione della prescrizione” - quale conseguenzaNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’accoglimento della revocazione oggi proposta, all’esito dellafase “rescindente” del presente giudizio - dovrebbe condurre, sisostiene, al riesame non solo del primo motivo del ricorso percassazione, ma anche “a ritenere non assorbiti i motiviespressamente ritenuti tali dalla conclusione viziata da errorepercettivo”, ovvero quelli sub nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 12 e13), che, difatti, “si ripropongono” per la fase rescissoria delgiudizio (cfr. pag. 25 del ricorso).3.1. Il secondo motivo denuncia errore di fatto, ai sensidell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere lasentenza impugnata dichiarato inammissibile l’ottavo motivo diricorso (quello relativo alla qualifica di eredi di [OSCURATO:PERSONA]),“ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque valutato ilfatto storico e gli elementi istruttori, pur non dando conto di tuttele relative risultanze”.Invero, si assume, che questa Corte, pur avendo dichiaratoassorbito l’ottavo motivo di ricorso, “afferma - quasi come unobiter dictum - che, in ogni caso, lo stesso sarebbe statoinammissibile nella parte in cui era contestata l’omessavalutazione da parte della Corte di Appello di documenti rilevantiai fini del decidere”, in quanto diretti a comprovare che fosseproprio [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, il dante causa di [OSCURATO:PERSONA] e ValerioRicca) il gestore della discarica. Difatti, secondo la sentenza oggiimpugnata, il giudice d’appello, ancorché non avesse riportato insentenza i singoli elementi istruttori su cui ha svolto lavalutazione, ebbe comunque ad esaminare il “fatto storico”,ovvero se dai documenti e dalle prove emergesse che DomenicoRicca fosse il soggetto gestore della discarica.L’errore percettivo che si addebita a questa Corte sarebbe,secondo la ricorrente, “in re ipsa”, là dove cita a supporto dellapropria conclusione quel passaggio della sentenza d’appelloNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026secondo cui l’allora appellante - a fronte della eccezione dei fratelliRicca circa il difetto di prova della corrispondenza tra il loro padree quel [OSCURATO:PERSONA] “accusato di aver sversato rifiuti solidiurbani” - “a tale eccezione non ha mai risposto alcunché, e benchériproposta ex art. 346 cod. proc. civ. in appello, non l’ha trattatain alcun modo, non ha preso posizione sul punto e dunque non haindicato da quali atti o documenti si desumerebbe la qualità dieredi di quello specifico soggetto”.La Corte territoriale, dunque, ha tutt’altro che esaminato quelfatto storico, sul quale insistevano, invece, i documenti prodottida FCA.4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con tre distinticontroricorsi, il Comune di Torino, la società [OSCURATO:PERSONA] TorineseTrasporti, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessasia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. Ha resistito al ricorso pure il Comune di Nichelino, che haproposto, con il medesimo atto, ricorso incidentale condizionato,sulla base di un unico motivo, con cui denuncia anch’esso errorerevocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.,censurando la sentenza di questa Corte, per aver confusol’autorizzazione che competeva al Comune di Moncalieri, con ilparere, invece, espresso da esso Comune di Nichelino, cosìassimilando indebitamente le posizioni dei due Enti.6. Ha resistito al ricorso principale il Comune di Moncalieri,che, con il medesimo atto, ha impugnato in via incidentalecondizionata la sentenza di questa Corte già oggettodell’impugnazione per revocazione, sebbene al solo scopo diriproporre l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato giàda essa dichiarato assorbito.Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026Esso, in particolare, denunciava - ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 1), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 133, comma1, lett. a) n. 2, f) e p), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ritenendosussistere giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo inmateria di gestione del ciclo dei rifiuti e di accordi integrativi osostitutivi del provvedimento amministrativo.7. La trattazione dei ricorsi è stata inizialmente fissata ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. per l’adunanza camerale del 12febbraio 2025, in vista della quale la ricorrente principale hadepositato memoria (con la quale ha anche eccepito la tardivitàdel deposito del controricorso del Comune di Torino), al pari delricorrente incidentale Comune di Moncalieri e del controricorrenteComune di Torino.8. Con ordinanza interlocutoria questa Corte ha dispostorinvio della trattazione dei ricorsi in pubblica udienza, dato ilrilievo nomofilattico delle questioni oggetto di quello proposto invia principale.9. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona diun suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendoper l’accoglimento del primo motivo della revocazione proposta invia principale rescindente (nulla, invece, richiedendo quantoall’eventuale fase rescissoria del giudizio) e per il rigetto delleimpugnazioni incidentali.10. La ricorrente e i controricorrenti Comune di Torino esocietà [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria, exart. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle rispettive conclusioni.Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE11. Il ricorso principale è inammissibile, in ciascuno dei motiviin cui si articola.11.1. L’inammissibilità del primo motivo va affermata, inparticolare, sulla base delle seguenti considerazioni.11.1.1. Occorre, innanzitutto, muovere dalla constatazioneche questa Corte, ancora di recente e nella sua massima sedenomofilattica, ha ribadito, in tema di revocazione ex art. 391-biscod. proc. civ., che “l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4),cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti dicausa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza odell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmenteesclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggettodell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussionedelle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta edell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra lasentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenzialee decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte”(così Cass. Sez. Un., ord. 19 luglio 2024, n. 20013, Rv. 671759-01).Orbene, nel caso di specie il tema della prescrizione costituì“terreno di discussione” tra le parti nel giudizio di legittimità, se èvero che è la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rammentare che essoformò oggetto del ricorso incidentale del Comune di Torino, poidichiarato assorbito.Ciò premesso, deve rilevarsi che è la stessa lettera dell’art.395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. a porre come condizione perNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026la revocazione che il fatto oggetto di erronea percezione non abbiacostituito “punto controverso” (cfr., in motivazione, già Cass. Sez.2, set. 10 febbraio 2004, n. 2488), avendo, inoltre, lagiurisprudenza di questa Corte ulteriormente precisato talenozione ricomprendendovi “non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, maanche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successivapronuncia” con cui il giudice “ha definito il processo” (da ultimo,Cass. Sez. 5, ord. 30 aprile 2025, n. 11427).A ciò si aggiunga, inoltre, la constatazione che il suppostoerrore di fatto, nella specie, ha riguardato attività “interpretativae valutativa” del contenuto della sentenza d’appello giàimpugnata per cassazione.Sul punto, infatti, deve richiamarsi, in particolare, l’arresto diquesta Corte - citato dalla società [OSCURATO:PERSONA] -che, in linea con il consolidato orientamento che vuole “esclusodall’area del vizio revocatorio il sindacato di errori formatisi sullabase di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti,documenti e risultanze processuali che investano direttamente laformulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchél’errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non unerrore di fatto” (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 11 agosto 2022, n. 24672, Rv. 665817-01), haprecisato che “rientra nell’attività valutativa, inidonea a integrareerrore revocatorio, l’interpretazione del significato della sentenzaimpugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto inmotivazione”, ancorché, appunto, in modo inesatto (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 27 aprile 2018, n. 10184, Rv. 648204-01).Del resto, che quello denunciato sia un vizio che esula dallamera “svista di un fatto”, concernendo il piano valutativo delNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026contenuto della sentenza d’appello, è quanto finisceimplicitamente per ammettere la stessa ricorrente perrevocazione, allorché, nella propria memoria, addebita a questaCorte di aver “considerato come «unica» l’azione di rivalsa ex art.253 d.lgs. 152/2006 e quella ex art. 2055 cod. civ. nonaccorgendosi che la Corte di Appello aveva fatto, in merito alledue domande, due ragionamenti diversi, applicato due termini diprescrizione diversi”, ascrivendo, così, al giudice di legittimità unerrore di tipo valutativo, piuttosto che percettivo.11.1.2. D’altra parte, confermano l’esito dell’inammissibilitàdel presente motivo le seguenti, ulteriori considerazioni,desumibili da quanto, di recente, affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte, con l’arresto che - nell’escludere la possibilità diricondurre alla tassonomia dell’art. 360 cod. proc. civ. il cd.“travisamento della prova” - ha compiuto una puntualericostruzione della portata dell’errore revocatorio.Esse, infatti, nell’analizzare il testo dell’art. 395, comma 1, n.4), cod. proc. civ., hanno osservato che “chiave di volta delladisposizione è il sostantivo «supposizione», riferita ad «unfatto»”, nel senso che vi è errore revocatorio allorché il giudice -di merito, come di legittimità, giusta in tal caso la previsione dicui all’art. 391-bis - “non conosce del fatto, non giudica sul fatto,lo suppone, e lo suppone contro una cartesiana evidenzabidirezionale, trattandosi di un fatto che è incontrastabilmenteescluso o positivamente stabilito” (così, in motivazione, Cass.Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.12, in part. a pag.29). Si tratta, naturalmente, di una “falsa supposizione” che “nonè frutto di una scelta deliberata, ragionata”, bensì “da ascriveread un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buonasostanza ad una svista”; in particolare, si tratta “di una svista nondissimile da quella in cui il giudice incorre in caso di erroreNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026materiale emendabile ai sensi dell’articolo 287 cod. proc. civ., maData pubblicazione 20/04/2026con la differenza che l’errore materiale è un errore esclusivamentetestuale”, tanto che quest’ultimo risulta “riscontrabile come sisuol dire ictu oculi, e che, come tale, è suscettibile di esserecorretto con una procedura di natura sostanzialmenteamministrativa, quale quella di cui al citato articolo 287, proprioperché, trattandosi di errore testuale auto-evidente, la suacorrezione non necessita di intervenire sulla ratio decidendi chesostiene la decisione affetta da errore, ricostruendo quale essaratio decidendi sia” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n.5792 del 2024, cit., sempre § 10.12., pag. 29). Per contro,“l’errore revocatorio è un errore non testuale, che si rivelarappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultantedalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante, tale dasmentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emergeunivocamente dagli atti e documenti acquisiti al processo” (siveda, ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024,cit., sempre § 10.12., pag. 29).Nel caso che oggi occupa, tuttavia, il vizio revocatorio non puòdirsi auto-evidente, e dunque destinato ad emergere“univocamente” dal mero confronto tra la sentenza d’appello equella oggetto del presente ricorso per revocazione, così dacostituire frutto di erronea supposizione. Difatti, il documentoindicato come “rivelatore” della “svista”, nella quale sarebbeincorsa questa Corte (allorché ha affermato - pag. 16 e 17 dellasentenza impugnata per revocazione - che il giudice d’appello haritenuto prescritta tanto la domanda di regresso, ex art. 2055 cod.civ., quanto quella riconvenzionale con cui FCA aveva chiesto, aprescindere dalla rivalsa, i danni a terzi), ovvero la sentenza dellaCorte piemontese, in realtà, così esordisce in punto prescrizione:“Corretta è l’applicazione della prescrizione quinquennale di cuiNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026all’art. 2947 c.c., avuto riguardo alle azioni sub a. e c., trattandosidi azioni prettamente extracontrattuali” (cfr. pag. 26 dellasentenza d’appello). Tali espressioni, dunque, lascerebberointendere da un punto di vista strettamente letterale - nellamisura in cui esprimono un giudizio di “correttezza” circa“l’applicazione” della prescrizione quinquennale (e non di astrattaoperatività del termine di cui all’art. 2947 cod. civ.) - che laprescrizione fosse stata ritenuta operante dal giudice d’appello.Sicché è solo il coordinamento di tale affermazione con quellesuccessive, in particolare là dove si precisa non essere“condivisibile” l’avvenuta “individuazione, da parte del primogiudice, del dies a quo effettuata con riferimento all’anno 2007”,a rivelare che la Corte d’appello avesse inteso escluderel’applicazione della prescrizione, giacché essa - secondo quanto silegge, però, dopo oltre una pagina dalla già ricordataaffermazione di “esordio” - “non può certo iniziare a decorrere ecompiersi da epoca precedente alla manifestazione del danno”(così pag. 27 della sentenza d’appello).Ciò, dunque, conferma che a questa Corte può addebitarsi nonun “abbaglio dei sensi”, quanto, piuttosto, un’inadeguata capacitàdi cogliere - attraverso il raccordo tra le affermazioni contenutenella sentenza d’appello allora impugnata - la portata del“decisum” del giudice di seconde cure, e dunque, in realtà,nuovamente, un errore nell’interpretazione della sentenzaimpugnata per cassazione: ciò che esclude, una volta di più, laricorrenza di un errore di “fatto”, per giunta dotato di “evidenzaassoluta” (o, ciò che è lo stesso, di una immediata autoevidenza).11.2. Il secondo motivo del ricorso per revocazione è “primafacie” inammissibile.Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/202611.2.1. Esso investe un’affermazione che la stessa ricorrenteindica come un “obiter dictum”, sicché, per ciò solo, l’erroredenunciato risulta privo dei caratteri della “essenzialità edecisività”.Occorre, infatti, rammentare che è inammissibile, in sede digiudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuriun’argomentazione della sentenza impugnata svolta “adabundantiam”, ponendosi, dunque, alla stregua di “obiter dictum”(cfr. Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01;Cass. Sez. Lav., sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01); principio, questo, enunciato con riferimento al ricorso percassazione ma estensibile, vieppiù, all’impugnazione ex art. 391-bis cod. proc. civ, che tra i suoi requisiti, come detto, la decisivitàdell’errore.12. I ricorsi incidentali condizionati restano assorbiti dalrigetto dell’impugnazione principale.13. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazionealle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti,senza, tuttavia, che in favore del Comune di Torino possariconoscersi alcuna attività oltre alla partecipazione alla pubblicaudienza, in ragione della tardività del suo controricorso.13.1. Esso, infatti, è stato depositato il 2 ottobre 2024, edunque oltre quaranta giorni dopo - anche tenendo conto dellasospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto - lanotificazione del ricorso, risalente al 17 luglio 2024, irrilevanteessendo che il controricorso sia stato notificato alla ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. Deve, invero, darsi seguito al principio secondo cui, “intema di giudizio di cassazione, l’art. 370 cod. proc. civ. - che,Numero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026dopo la modificata apportata dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 20/04/2026149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, masoltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazionedel ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1°gennaio 2023, poiché, in forza dell’art. 35, comma 5, del citatod.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte ledisposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codicedi rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorreredalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorsoad essa successivamente notificato” (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 18marzo 2024, n. 7170, Rv. 670582-01).13.2. Tanto implica l’applicazione del consolidato arresto dinomofilachia, in base al quale, in caso di controricorsoinammissibile per tardività, può essere posto a carico delricorrente (soccombente) nel computo dell’onorario di difesa darimborsare al resistente soltanto quanto alla discussione dellacausa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblicaudienza (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n.22269, Rv. 615554-01).14. A carico della ricorrente principale, stante la declaratoriadi inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovutosecondo un accertamento spettante all’amministrazionegiudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MNumero registro generale 16498/2024Numero sezionale 4450/2025Numero di raccolta generale 10386/2026Data pubblicazione 20/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale,dichiarando assorbiti quelli incidentali condizionati; condannaStellantis A.V. a rifondere:- ai Comuni di Nichelino e di Moncalieri, nonché alla societàGruppo [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudiziodi legittimità, liquidandole, per ciascuna di tali parti, in €7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nellamisura del 15% ed accessori di legge;- a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al Comune di Torino,le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in €5.100,00 per i primi due ed in € 5.100,00 per l’ultimo, perciascuno più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19novembre 2025.Il Consigliere estensoreStefano Giaime GUIZZIIl Presidente
Sentenza Cassazione n. 10386/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris