CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2024
Cassazione n. 18962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6015/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv.ti Ettore e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difes a dall’Avv ocatura generale dello Stato , presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 6286/2018, pubblicata l’11 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Napoli promosso nei confronti dell’allora Seconda [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Napoli, adesso [OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], e dell’allora [OSCURATO:PERSONA] della Seconda [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Napoli, adesso [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era laureata in scienze biologiche, abilitata alla professione di biologo; era stata assunta con tale profilo alle dipendenze della Seconda [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Napoli, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full timedel 30 dicembre 2002, di durata quinquennale con inquadramento nella categoria universitaria D, posizione economica D1, dell’area socio-sanitaria (ex 7° qualifica funzionale); il contratto di lavoro a tempo indeterminato era stato sottoscritto il 3 gennaio 2005; era stata equiparata, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario-esperto, categoria DS, del CCNL [OSCURATO:PERSONA], e, con l’entrata in vigore del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, alla IX fascia AOU; aveva sempre svolto, dalla presa di servizio del 3 novembre 2003, le mansioni di Dirigente del Ruolo sanitario -Biologo, con rapporto esclusivo; la sua equiparazione alla categoria DS del Comparto sanità era erronea, perché la tabella nazionale delle trasposizioni tra i profili professionali universitari e quelli del SSN di cui all’allegato D del d.m. del 9 novembre 1982, aveva previsto per il personale collocato nella 7° qualifica funzionale l’equiparazione al profilo professionale del SSN di 9° e 10° livello funzionale, confluiti, poi, nella Dirigenza del [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso, aveva anche svolto in fatto le mansioni di biologo. La ricorrente ha chiesto, quindi, l’equiparazione al profilo di Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] - Biologo almeno dal 3 novembre 2003, con condanna della P.A. a pagare le differenze retributive maturate. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 13990/2013, ha acco lto la domanda, ritenendo la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Napoli ha proposto appello. Si è costituita la lavoratrice. Si è costituita, in seguito al rinnovo della notifica, l’[OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale condizionato. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 6286/2018, riconosciuta la legittimazione anche dell’[OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il ricorso originario della dipendente. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]” si è difesa con controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]” si è difesa con controricorso.La ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della Campania “[OSCURATO:PERSONA]” hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 435 c.p.c., in quanto alla prima udienza fissata davanti alla corte territoriale, in data 12 aprile 2018 , l’Azienda ospedaliera non sarebbe risultatacostituita, con la conseguenza che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto un rinvio per depositare l’atto di appello. La Corte d’appello di Napoli avrebbeconcesso tale rinvio al 10 maggio 2018 e l’[OSCURATO:PERSONA], resasi conto di non avere mai notificato l’atto di appello all’Azienda, avrebbe effettuato detta notifica il 17 aprile 2018 per l’udienza del 10 maggio 2018. Non essendosi ancora costituita l’Azienda, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto un termine ulteriore per la notifica, non rispettando quella del 17 aprile 2018 il termine a comparire. Afferma la ricorrente che la corte territoriale non avrebbe potuto concedereun ulteriore termine per la notifica all’[OSCURATO:PERSONA], avendo essa già usufruito dello stesso quando il giudice di appello l’aveva autorizzata, il 12 aprile 2018, a depositare l’atto di appello. Il fatto che la successiva notifica fosse avvenuta senza rispettare i termini a comparire non avrebbe giustificato la concessione del nuovo termine, ma esclusivamente la declaratoria di estinzione del processo di appello. La doglianza è inammissibile, atteso che la ricorrente non si confronta con la circostanza chela sanzione (l’inammiss i bilità) prevista dall’art. 331, comma 2, c.p.c. opera solo se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato il che, nella specie, per ammissione della stessa ricorrente, è , invece, avvenuto, avendo l’[OSCURATO:PERSONA] notificato l’atto di appello in ottemperanza all’unico ordine emesso dal giudice, ossia quello del 10 maggio 2018.2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c.perché l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto il suo appello incidentale condizionato, unitamente alla propria memoria difensiva, il 13 giugno 2018 per l’udienza del 21 giugno 2018. La doglianza è inammissibile, atteso che la corte territoriale ha specificamente accertato che l’appello era stato depositato l’11 giugno 2018 e notificato il 13 giugno 2018e la ricorrente non si è confrontata specificamente con questa ratio decidendi. 3)Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, dell’allegato D del d.i. 9 novembre 1982, dell’art. 28 del CCNL Comparto università 2002-2005, del capo III del d.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984, dell’allegato 1 del d.P.R. n. 384 del 1990, dell’art. 1 del CCNL dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN, quadriennio 1994-1997 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Evidenzia che sarebbestata assunta a tempo determinato il 30 dicembre 2002 e a tempo indeterminato il 3 gennaio 2005 e, quindi, prima della sottoscrizione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, e che, avendo la qualità di biologo, ad essa avrebbe dovuto riconoscersi ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 l’equiparazione al profilo professionale di Dirigente del [OSCURATO:PERSONA]Biologo, in quanto la tabella nazionale delle trasposizioni tra i profili professionali universitari e quelli del SSN di cui all’allegato D del d.i. del 9 novembre 1982 avrebbe previsto, per il personale universitario collocato nella 7° qualifica funzionale, come lei, l’equiparazione al profilo professionale del SSN di 9° e 10° livello funzionale, confluiti nella Dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] con il CCNL 1994- 1997. La successiva sottoscrizione del CCNL 2002-2005 non avrebbe potuto rilevare. Infatti, avrebbe dovuto farsi riferimento sempre all’art. 31 menzionato per determinare i parametri di attribuzione dell’indennità perequativa nei periodi anteriori il CCNL del 2005, nonché alla tabella all. D al d.i. 9 novembre 1982, recante gli schemi tipo di convenzione, per ciò che concerne il criterio di equiparazione. La doglianza è fondata. Le Sezioni Unite di questaS.C. (Cass. , SU , n. 9279 del 2016 e Cass. , SU , n. 8521del 2012), la motivazione delle cui decisioni qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., occupandosi de i criteri e del le modalità di quantificazione dell’indennità perequativa previstadall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, hanno, in sintesi, affermato che: a) anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l’art. 31 delrichiamato d.P.R. ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002-2005); b) la fonte dell’equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento; c) il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui ilmutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sullaretribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull’altra; d) è solo con il CCNL 2002- 2005 (sottoscritto il 27 gennaio 2005) che viene elaborata una tabella unica in cui il personale universitario in servizio pressole Aziende ospedaliere universitarie è inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali edeconomiche in atto nel SSN (art. 28, tab. A) . I principi appena esposti sono stati ripresi in numerose pronunce successive (ex plurimisCass., n. 34165 del 2023; Cass., n. 25382 del 2022; Cass., n. 30603 del 2021; Cass., n. 23933 del 2020; Cass. , n. 21569 del 2019) , con le quali è stato ribadito il carattere dinamico della tabella alla quale occorreva fare riferimento sino all’adozione di una nuova tabella di equiparazione, senza che fosse consentito alle [OSCURATO:PERSONA] di adottareun criterio di corrispondenza diverso da quello che le parti collettive, all ’ esito della contrattualizzazione, avevano richiamato, sia pure in viatemporanea e sino alla definizione di nuovi parametri (Cass.,n. 6043 del 2018) . La S.C. ha fatto riferimentosolo alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, per affermare la perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissatidal d . i. 9 novembre 1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, prima delgennaio 2005 (Cass., n. 4631 del 2018; Cass. , n. 5510 del 2018; Cass. n. 23933del 2020). A detta conclusione è pervenut a valorizzando, da un lato, il tenore letterale della clausola di salvaguardia dettata dal comma 6 dell’art. 28 delCCNL (“Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata invigore del presente CCNL. Per il personale che, anch’esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze conle figure del personale del SSN”), da leggere in combinato disposto con il comma 2 della stessa disposizione contrattuale (“[OSCURATO:PERSONA] ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo l’applicazione del successivo c omma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui alprecedente comma, con riferimento al trattamento economico ingodimento”), e, dall’altro, il comma 3 dell ’ art. 1, secondo cui “ Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione contenuta nelle singole norme, dalladata di stipulazione del presente CCNL, che si intende avvenuta al momentodella sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali, a seguito delperfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d . l gs. n. 165 del 2001”. La giurisprudenza ha anche precisato c ome, ai fini dell ’ applicazione della clausola di salvaguardia, chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti enello stabilire che le posizioni economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti contrattuali, non rileva che,alla data di entrata in vigore del nuovo contratto , il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Aziendal ’ equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era entrato , comunque, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di migliorefavore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive (Cass.,n. 6794 del 2018; Cass. , n. 30603 del 2021) . La corte territoriale si è discostata, però, dall’indirizzo esposto nel ritenere applicabile alla ricorrent e , che , pacificamente , ha sottoscritto il 30 dicembre 2002 un contratto a tempo determinato e il 3 gennaio 2005 un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della determinazione dell’indennità in esame, la tabella di equiparazione adottata con il CCNL 27gennaio 2005 e non, piuttosto, i criteri fissati dal d.i. 9novembre, da utilizzare nel rispetto dei principi enunciati date Sezioni Unite di questa S.C. 4)Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, degli artt. 52 ss. d.lgs. n. 165 del 2001, del Capo III del d.P.R. n. 821 del 1984, dell’art. 31, capo VI, del d.P.R. n. 328 del 2001, dell’art. 1 CCNL dell’Area della [OSCURATO:PERSONA], Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN quadriennio 1994-1997 e dell’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992 nonché l’omesso esame di un fatto decisivoe l’irragionevolezza e l’illogicità della decisione. Essa espone che la sua domanda di equiparazione al profilo di dirigente del ruolo sanitario - biologo sarebbe stata fondata anche sullo svolgimento di fatto di mansioni superiori. Da un lato, lo svolgimento delle mansioni di biologo avrebbe trovato collocazione nel SSN nella Dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’applicazione dell’art. 1 del CCNL della Dirigenza del SSN 1994-1997. Dall’altro, avrebbe svolto, comunque, in via diretta, le mansioni di Dirigente del Ruolo sanitario.La parte della doglianza concernente lo svolgimento delle mansioni di biologo e il fatto che questo avrebbe trovato collocazione nel SSN nella Dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’applicazione dell’art. 1 del CCNL della Dirigenza del SSN 1994-1997non deve essere esaminata, avendone la ricorrente subordinato lo scrutinio, a pagina 17 dell’atto di impugnazione, alla circostanza che fossero disattese “le eccezioni e le richieste di cui ai capi che precedono” mentre, nella specie, il terzo motivo è stato accolto. Risulta, invece, inammissibile la contestazione con la quale è stato prospettato che la ricorrente avrebbe svolto, comunque, in via diretta, le mansioni di Dirigente del Ruolo sanitario. Al riguardo, la corte territoriale ha tenuto conto delle prove agli atti, motivando il suo convincimento, mentrela lavoratrice domanda, nella sostanza, a questo Collegio,una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie. 5)Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, 420, comma 5, e 421, comma 2, c.p.c. e 24 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe ammesso la prova per testi richiesta. La censura è inammissibile, non avendo la ricorrente riportato il contenuto della prova articolata. 6)Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, assorbito il quarto , nei termini di cui in motivazione,e inammissibili le altre censure. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità. P.Q.M. La Corte, - accoglie il terzo motivo di ricorso , assorbito il quarto , nei termini di cui in motivazione,e inammissibili le altre censure;- cassa l a sentenza impugnata in