CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro2026 [OSCURATO:PERSONA] “G.880 MARTINO" [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -Numero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza n. 284/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 405/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Messinarigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e AnnaMaria Bonanno avverso sentenza del Tribunale di Messina del19/4/2019.2. I lavoratori, dipendenti universitari della AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] “G. Martino”, ex funzionaritecnici di 8° livello, poi Categoria universitaria D, già equiparati,secondo l’art. 31 del DPR n.761/79 ai dirigenti biologi del SSN,avevano impugnato, a fini di disapplicazione o di accertamentodi inefficacia, delibera del Direttore generale del 29/6/2015 cheaveva dichiarato nulla delibera n.82 del 31 gennaio 2006, che liaveva equiparati, con effetto ex nunc, ai soli effetti economici,ai dirigenti medici; chiedendo la condanna dell’Azienda alpagamento delle conseguenti differenze retributive qualimaturate dal luglio 2015.3. I ricorrenti, laureati in medicina e chirurgia nel 1997,erano stati assunti, rispettivamente nel 2002 (transitando dalcentro di prevenzione oncologica della facoltà di medicina echirurgia in cui era stato assunto nel 1985) e nel 1990,dall’Università degli Studi di Messina, ed assegnati a prestareservizio presso l’Azienda, [OSCURATO:PERSONA] come dirigentebiologo, e [OSCURATO:PERSONA] quale collaboratore biologo -Numero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026dirigente sanitario non medico, sulla base dell’inquadramentouniversitario, previa equiparazione ai sensi dell’art. 31 del DPRn. 761/79; con delibera n. 82/2006 erano stati equiparati, “aisoli fini del trattamento economico”, ex nunc, al dirigentemedico secondo il CCNL per la dirigenza medica e veterinaria2002/2005, ai sensi della legge n. 200/74 e dell’art. 31 del DPRn.761/79; mediante il riconoscimento di una indennitàperequativa pari al differenziale tra il trattamento universitarioe quello ospedaliero, con previsione di aggiornamento in baseai CCNL a venire. Nel presupposto che entrambi svolgesserostata altresì modificata con la soppressione di due posti didirigente biologo, e l’aggiunta di due posti di dirigente medico.La successiva delibera n.724/2015 aveva accertato la nullità delpassaggio dei due lavoratori alla dirigenza medica, ed ilripristino della precedente equiparazione ospedaliera a dirigentebiologo, posto che: a) il profilo di dirigente biologo nel qualeentrambi erano stati originariamente inquadrati era rimastoimmutato, così come le loro mansioni; b) i lavoratori nonpotevano diventare dirigenti medici senza concorso, nonessendovi alcuna disposizione a copertura di tale diritto; c) l’art.6, comma 5, del d.lgs. n. 502/92, come sostituito dall’art. 7 deld.lgs. n. 517/93, non poteva trovare applicazione nei loroconfronti, posto che nessuno di loro era laureato in medicinaal 31/10/1992, ed [OSCURATO:PERSONA] nemmeno era inservizio di ruolo nell’Università alla stessa data.4. I lavoratori avevano contestato tale accertamento, perché(in sintesi): essi svolgevano da decenni mansioni di medicoNumero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026ospedaliero, [OSCURATO:PERSONA] nello screening e nella diagnosticacitopatologica, e Bonanno in patologia generale e malattie delfegato e del ricambio; se le due delibere erano attiamministrativi, l’autoannullamento era tardivo secondo l’art. 21nonies della legge n.241/90; se erano atti privatistici, eranosemmai annullabili e l’azione di annullamento era prescritta; nelmerito, la pretesa nullità non sussisteva, perché la delibera del2006 trovava base normativa nell’artt. 64, comma 6, del CCNLcomparto Università del 16/10/2008 (2006/2009), che avevasanato il vizio, stabilendo che fossero fatte salve le posizioniconseguite anche per il personale che non trovasse collocazionenella tabella.5. L’Azienda aveva resistito proponendo riconvenzionalecondizionata, per l’annullamento della delibera del 2006.6. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea (egiudicato assorbita la riconvenzionale), perchè (in sintesi): losvolgimento di fatto di mansioni mediche non poteva giustificareun inquadramento superiore; la delibera del 2015 era un attonegoziale, meramente ricognitivo della nullità di quella del2006; l’art.6, co.5 del d.lgs. n. 502/92 era disposizioneeccezionale rispetto al principio generale che richiedeval’assunzione per pubblico concorso, retta dalla specialenecessità di sanare una situazione di utilizzo abnorme didirigenti biologi in mansioni assistenziali non di lorocompetenza, sicchè non poteva trovare applicazione oltre glistretti limiti entro i quali era prevista. Trattandosi di nullità, ilregime prescrizionale dell’azione di annullamento non eraapplicabile.Numero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/20267. I ricorrenti avevano proposto appello deducendo di averin realtà agito solo ai fini retributivi.8. La Corte di Appello disattendeva il gravame perché, presoaspetti il ricorso desse ad intendere altrimenti):a) l’argomento “cardine” del Tribunale, secondo il quale «perlegge, e soprattutto per previsioni costituzionali, la retribuzionedeve essere parametrata all’inquadramento, l’inquadramentocorrisponde a determinate mansioni e responsabilità, e l’accessoè regolato dal concorso» era corretto;b) pacifico che gli appellanti non rientravano nel novero deibeneficiari dell’art.6, comma 5 cit., l’ostacolo era insuperabile;c) l’equiparazione economica articolatasi tra la leggen.200/74, l’art. 31 del DPR n. 761/79 ed il d.i. 9 novembre 1982aveva realizzato lo scopo di riordinare (perequare) la posizionedei dipendenti universitari assunti secondo il CCNL Universitàma operanti in strutture sanitarie, ma ciò non dava fondamentoalla pretesa di lavoratori già reinquadrati come dirigenti biologidi “saltare” ad una diversa tipologia di servizio;d) in tale ottica, stante la nullità per contrarietà a normaimperativa della delibera del 2006, lo stesso sforzoargomentativo svolto dal Tribunale riguardo all’art. 64 del CCNL2006 era superfluo, stante l’«inesistenza di un validoinquadramento in categoria esulante dalla tabella diequiparazione».9. Per la cassazione della sentenza ricorrono i due lavoratoricon ricorso affidato a sei motivi.10. Resiste l’Azienda con controricorso.Numero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/202611. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 1362 e 1363c.c..Si assume che la delibera n.82/2006 aveva in realtà, alla lucedella sua corretta interpretazione, travisata dalla Corte diAppello, riconosciuto loro solo l’equiparazione economica aidirigenti medici, secondo l’art. 31 del DPR n. 716/79 ed il D.I. 9novembre 1982, che non dipendeva da concorsi di sorta, enemmeno dalle mansioni; e non l’inquadramento.2. Il motivo è inammissibile, perché non censuraadeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata,Corte territoriale ha espressamente riconosciuto che «Con ladelibera D.G. 82/2006...gli appellanti furono “equiparati ai solifini del trattamento economico...ai sensi della legge n. 200/74e dell’art. 31 del DPR 761/79, al dirigente medico...»,limitandosi ad aggiungere che la medesima delibera, inrelazione a ciò, aggiunse due posti di dirigente medico alladotazione organica «Ciò nel presupposto che entrambisvolgevano attività assistenziale di natura medica». D’altrocanto, la sentenza afferma pure che «Con l’atto di appello iricorrenti premettono di non intendere fare valere losvolgimento di fatto di mansioni mediche per ottenere unaqualifica superiore, ma di avere agìto esclusivamente ai finiretributivi, anche perché l’equiparazione contenuta nella82/2006 era a soli fini economici. Questa Corte ne prendeNumero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026valutato la domanda nei termini in cui i ricorrenti assumonoaverla proposta, quale intesa a censurare la “ritrattazione”, nel2015, dell’equiparazione economica ai dirigenti medici dispostanel 2006.3. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 1418, comma 1, c.c., in relazione all’art. 31 del DPR n.761/9, alla legge n.200/74, ai D.I. 9 novembre 1982 e dell’art.6,comma 5, del d.lgs. n. 502/92.Si lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo che ladelibera del 2006 aveva realizzato una mera equiparazioneeconomica, come tale prevista dall’art. 31 del DPR n. 761/79,l’abbia giudicata nulla malgrado fosse pacificamente escluso cheessa incidesse sull’inquadramento. L’art. 31 non era in contrastocon alcuna legge imperativa, nè questa era ravvisabile nellalegge n.200/74, applicabile solo al personale non medico. Lacontroversia verteva pertanto solo sull’equiparazione economicaal medico, non vietata da alcuna legge imperativa, nonravvisabile nell’art. 31 cit. né nel D.I., mere fonti regolamentaridi rango secondario.4. Il motivo è infondato.È invero principio generale fondamentale del pubblico impiego,traibile dall’art.2, co.3, del d.lgs. n.165/2001, che l'atto con cuivenga attribuito ad un dipendenteun trattamento economico non conforme alle previsioni di leggeo del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all'azione direcupero di quanto indebitamente corrisposto. (cfr., fra le piùNumero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026recenti, Cass. nn. 3826/2016, 16088/2016, 25018/2017,13479/2018, 17226/2020, 11645/2021).Non è applicabile, infatti, al rapporto di impiego alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche il principio in forza del quale ildatore di lavoro può riconoscere, quale trattamento di migliorfavore, emolumenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previstidalla contrattazione collettiva (o dalla legge, o da decreti allaquale questa faccia rinvio), posto che l'art. 2, comma 3, deld.lgs. n. 165/2001, riserva, appunto, a quest'ultimal'attribuzione di trattamenti economici, con la conseguenza chel'autonomia contrattuale delle parti deve essere esercitata neilimiti previsti dalla contrattazione nazionale nonché da quellaintegrativa, a sua volta condizionata dai vincoli posti dalla prima(ex pluris, tra le più recenti, Cass. 17226/2020).La sentenza impugnata ha espressamente giudicato, conaffermazione peraltro qui incensurata, che le delibere del 2006e del 2015 avevano natura privatistica, come risulta del tuttoevidente, secondo l’art. 5, co. 2, del d.lgs. n.165/2001,trattandosi al più di atti di gestione dei due rapporti di lavoro, enon certo di atti di macroorganizzazione.Orbene questa Corte ha altresì reiteratamente ed univocamenteaffermato che tali atti sono assoggettati ai principi fondamentalidel diritto privato, dovendosi escludere la necessitàdell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo e delrelativo regime.Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re meliusperpensa", di ritirare l’atto presunto nullo, il relativo atto nonNumero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela,inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto aventemera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblicidipendenti contrattualizzati (Cass. 25761/2008). Tale condottaequivale invero alla condotta del contraente che non osservi ilcontratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto danullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valerel'assenza di un vincolo contrattuale (Cass. 8328/2010,19626/2015).Da ciò segue che nel caso, ricorrente nella specie, in cui il datoredi lavoro ritratti, per ritenuta nullità in rapporto alle fontinormative che regolano la fattispecie di equiparazioneeconomica, una equiparazione a dirigente medico operata sullamera base della ritenuta natura medica dell’attività di fattosvolta dal lavoratore già equiparato al dirigente biologo, sullabase del rilievo (invero assorbente, come si mostrerà infra) chenella tornata contrattuale vigente (2002/2005) il profilo diinquadramento era rimasto invariato, sì che la variazione delparametro di equiparazione non aveva alcuna giustificazionegiuridica, il lavoratore non può affatto fondare la propria pretesasemplicemente assumendo la natura non imperativa dell’art. 31o del D.I. 9 novembre 1982, posto che, a prescindere dallafondatezza dell’assunto, finanche in assenza di tali regole ildatore di lavoro pubblico non avrebbe potuto attribuirgli, conmero atto di autonomia privata, un trattamento economicosuperiore a quello previsto in relazione al suo inquadramento, egià corretto secondo una regola equiparativa al personaleomologo del SSN.Numero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026Ugualmente, posto che le predette fonti già individuavanoprecise regole di equiparazione a personale omologo delcomparto sanitario, in nessun modo, con un mero atto diautonomia privata, il datore di lavoro pubblico avrebbe potutosecondo le regole civilistiche generali, ai lavoratori in questione,una equiparazione non consentita delle fonti speciali regolanti lamateria.Merita peraltro aggiungere come la regola di equiparazione,originariamente posta, con riferimento ai criteri diinquadramento allora previsti nei due comparti (Università eSanità) dalla tabella D del D.I. 9 novembre 1982, operava,secondo il diritto vivente instauratosi a partire da Cass SUn.8521/2012, secondo il criterio per cui «le mansioni diriferimento per accertarne la corrispondenza sono quellericomprese nella qualifica professionale di appartenenza» (cfr.Cass. cit, ripresa da Cass. n. 13382/2015), senza che abbianorilievo mere situazioni di fatto (Cass. nn. 7737/2018,28295/2022); posto che, a prescindere dal rilievo che la tabellaraffronta qualifiche formali, è manifestamente incompatibile colprincipio generale mutuabile dall’art. 52 del d.lgs. n.165/2001,secondo il quale l’assegnazione a mansioni superiori èconsentita solo temporaneamente e dà diritto al corrispondentedifferenziale economico solo finchè perdura, che l’accertamentoad una certa epoca dello svolgimento di mansioni superioripossa determinare un permanente equiparazione economica alcorrispondente livello.Numero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026Va poi ricordato l’assunto generale, di cui a Cass. S.U., 9 maggio2016, n. 9279, formulato richiamando anche Cass. SU n.8521/2012 cit., secondo cui l’equiparazione fra le qualifichesecondo l’originario sistema della Tabella del 1982 «non hacarattere rigido ma bensì dinamico e cioè deve essere riferitaanche ai mutamenti apportati all'inquadramento del personale,universitario e sanitario, dai contratti collettivi», secondo unindirizzo poi fatto proprio anche da Cass. 22 aprile 2022, n.12952, e recepito anche da Cass. n. 28295/2022.Tuttavia questa Corte, a partire dalla già citata Cass SU n.8521/2012, ha affermato che nella tornata contrattuale2002/2005 la situazione era rimasta immutata, posto che l’art.28 del CCNL Università 27 gennaio 2005 (2002/2005) nellostabilire, all’art. 28, nuove tabelle di equiparazione, al sestocomma, aveva precisato che erano fatte salve «Le posizionigiuridiche ed economiche, comunque conseguite, dal personalegià in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore delpresente CCNL» (conf. Cass. nn. 3626/2013, 13382/2015,10156/2017).Cass. n. 18962/2024 ha in particolare ribadito che in tema diequiparazione tra le qualifiche del personale universitario nonmedico e quelle dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA],le nuove tabelle di corrispondenza previste dall'art. 28 delc.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005 non si applicano, per effetto della clausola di salvaguardiadi cui al comma 6 della medesima disposizione contrattuale, alpersonale già in servizio alla data di entrata in vigore delpredetto c.c.n.l., con conseguente diritto alla conservazioneNumero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026delle posizioni giuridiche ed economiche secondo leperequazioni in essere, ivi compresa l'indennità perequativa("[OSCURATO:PERSONA]") ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979.I ricorrenti, quali biologi, erano già stati equiparati, ai finieconomici, al profilo professionale di Dirigente del RuoloSanitario-Biologo, in quanto la tabella nazionale delletrasposizioni tra i profili professionali universitari e quelli delSSN di cui all’allegato D del D.I. del 9 novembre 1982 avevaprevisto, per il personale universitario già collocato nella 7/8^qualifica funzionale, l’equiparazione al profilo professionale delSSN di 9° e 10° livello funzionale, poi confluiti nella [OSCURATO:PERSONA] con il CCNL 1994- 1997.L’art. 28 del CCNL Università 2002/2005, in ragione del nuovosistema di inquadramento per fasce sia dei dipendenti delleAziende che per quelli dell’Università, ha semplicementeintrodotto nuovi criteri di corrispondenza tra le fasce tra la 4^ ela 9^, e le aree e livelli da A a D già previsti per il SSN.Poichè i ricorrenti erano già economicamente equiparati aidirigenti del ruolo sanitario (non considerati dalla nuovatabella), valeva per essi la regola del secondo periodo delcomma 6, secondo la quale «Per il personale che, anch’esso giàin servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presenteCCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui alcomma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioniconseguite per effetto delle corrispondenze con le figure delpersonale del SSN». Sicchè essi, secondo detto CCNL, nonavevano altro diritto che quello di conservare l’equiparazione aidirigenti biologi già precedentemente acquisita; con laNumero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026conseguenza sopra illustrata della nullità, per mancanza di titolocontrattuale collettivo, dell’equiparazione alla dirigenza medicaoperata in loro favore qualche giorno dopo la stipula.5. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 1442 c.c. e dell’art. 21 novies della legge n.241/90.Si assume che, in conseguenza dell’inesistenza della pretesanullità della delibera del 2006 la delibera del 2015 era tardivaquale ne fosse la natura.Il motivo è infondato perché, secondo quanto mostratonell’esame dei motivi precedenti, correttamente i giudici dimerito hanno giudicato nulla la delibera del 2006.6. Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 64 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009.Si assume che la Corte territoriale abbia errato nel giudicareirrilevante l’art. 64, avendo tale disposizione proprio intesosalvaguardare l’equiparazione acquisita, stante il mancatoannullamento nel termine di legge della delibera del 2006.7. Il motivo è infondato. Il CCNL in questione, stipulato il 16ottobre 2008, all’art. 64, ripete, a seguito del CCNQ del11/6/2007, per quanto qui rileva, quanto era già previstodall’art. 28 del CCNL 2005 (reinquadramento del personale perfasce numeriche dalla 4^ alla 9^ per corrispondenza alle exaree Sanità da A a D; salvezza dei diritti quesiti sia per ilpersonale non dirigenziale (con collocazione nelle nuove fasce)che per quello già equiparato ai dirigenti sanitari (fuori fasce).In particolare, il relativo comma 6, recita del tuttoNumero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026analogamente: «Sono fatte salve, con il conseguenteinserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizionigiuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personalegià in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore delpresente CCNL. Per il personale che, anch’esso già in servizionelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL,non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguiteper effetto delle corrispondenze con le figure del personale delSSN». Tanto rende improponibile l’interpretazione secondo laquale, stavolta, l’identico riferimento alla salvezza delle“posizioni conseguite” avrebbe avuto funzione di constatazionedi sanatoria per mancata impugnazione nei termini di atti diequiparazione illeciti, tanto più che la disposizione specifica chele posizioni siano state conseguite «per effetto dellecorrispondenze con le figure del personale del SSN» (e non invia di mero fatto o per mero atto negoziale); e che trattandosidi atti negoziali nulli, nessuna sanatoria per decorrenza ditermini era possibile.8. Il quinto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c.Si assume che dalla riforma della sentenza impugnata devediscendere la riforma del capo di condanna dei ricorrenti allespese.9. Il sesto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2002.Numero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026Si assume che lo stesso valga per l’accertamento dellecondizioni per il cd. raddoppio del contributo unificato.10. Il quinto ed il sesto motivo, esaminabili congiuntamente,sono condizionati alla eventuale riforma della sentenzaimpugnata, vicenda peraltro che consegue sempreautomaticamente alla cassazione della sentenza impugnata,senza necessità di apposito motivo di impugnazione, attesa aisensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., la caducazione del relativocapo sulle spese, da rivedere in base all’esito complessivo dellalite (Cass. SU n. 10615/2003 e innumerevoli successiveconformi). Poiché nella specie, per quanto premesso, il ricorsova invece rigettato, il quinto ed il sesto motivo vanno disattesi.11. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del presente giudizio, che liquida in €. 4.000,00 percompensi, oltre al rimborso delle spese di prenotazione a debito.A sensi dell’art.13, comma 1 -quater del DPR n.115/2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della SezioneLavoro del 19 febbraio 2026.LA PRESIDENTEIrene TricomiNumero registro generale 23935/2022Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8508/2026Data pubblicazione 06/04/2026