CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale delle Milizie, n. 22 (pec: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –Numero registro generale 26008/2016Numero sezionale 4161/2026Numero di raccolta generale 19735/2026Data pubblicazione 14/06/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam-pania, n. 3118/1/2016 depositata in data 22 febbraio 2016 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campaniaveniva rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento n.1055/2/2014 che aveva rigettato il ricorso della società avverso l’av-viso di accertamento per II.DD. e IVA relativamente al periodo di im-posta 2008.2. Dalla lettura degli atti delle parti e dalla sentenza si apprende che aseguito di verifica fiscale concluso con p.v.c. veniva contestata alla so-cietà l’indeducibilità di costi non documentati per 2.613.019,00 euro,anche correlati ad operazioni inesistenti, rilevanti ai fini IRES e IRAP,l’omessa fatturazione di operazioni imponibili attive per 1.000.000,00di euro rilevanti ai fini IVA e maggiore IVA dovuta per 717.604,00 euro,conseguenza sia dei costi non deducibili sia della mancata fatturazionedelle operazioni imponibili.Numero registro generale 26008/2016Numero sezionale 4161/2026Numero di raccolta generale 19735/2026Data pubblicazione 14/06/20263. Tanto il giudice di prime cure quanto quello di secondo conferma-vano le riprese e, avverso la sentenza d’appello, la società ha propostoricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi (per errore materialeindicati cinque a pag.3 del ricorso, ma un motivo non è poi sviluppatonel corpo del ricorso), cui replica l’Agenzia delle entrate con controri-corso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione adottatadal giudice, in violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc. civ. e36 d.lgs. n.546/1992.2. Il motivo è fondato.Con riferimento alla categoria della motivazione apparente evocata, sirammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei ca-noni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "man-canza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo-tivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon-ciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren-sibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"Numero registro generale 26008/2016Numero sezionale 4161/2026Numero di raccolta generale 19735/2026Data pubblicazione 14/06/2026della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hannofatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tracui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).3. Nel caso in esame, come visto in epigrafe si è di fronte a plurimeriprese, così riassumibili: indeducibilità di costi non documentati per2.613.019,00 euro, anche correlati ad operazioni inesistenti, rilevantiai fini IRES e IRAP, omessa fatturazione di operazioni imponibili attiveper 1.000.000,00 di euro ai fini IVA e maggiore IVA dovuta per717.604,00 euro in conseguenza sia dei costi non deducibili sia dellamancata fatturazione delle operazioni imponibili. A fronte di tale com-pendio di rilievi la motivazione si limita ad una adesione alla sentenzadi primo grado, della cui motivazione peraltro neppure nella parte infatto dà conto. La sentenza impugnata non richiama nemmeno in sin-tesi i principali passaggi argomentativi svolti dal giudice di prime cure,se non riferendo apoditticamente di un «collegamento fra il P.V.C. el'avviso di accertamento operato dall'appellata sentenza, che, per-tanto, va confermato».L’ulteriore statuizione contenuta nella sentenza d’appello in riferimentoalla motivazione dell’atto impositivo è altrettanto apodittica e recita:«Cade conseguentemente la contestazione relativa al difetto di moti-vazione dell'avviso di accertamento».Infine, l’affermazione conclusiva del giudice è la seguente: «Del parinessuna prova valida ha fornito la contribuente riguardo alle presta-zioni rese dalle società che hanno emesso le fatture, né i contratti diconsulenza, in quanto semplici scritture private, possono costituire va-lido fondamento per la formazione dei redditi societari». Ove tale locu-zione vada indirizzata alla contestazione di operazioni inesistenti, essaè talmente secca da non permettere neppure di comprendere che tipoNumero registro generale 26008/2016Numero sezionale 4161/2026Numero di raccolta generale 19735/2026Data pubblicazione 14/06/2026di inesistenza sia contestata, se soggettiva o oggettiva e, di conse-guenza, non permette di comprendere quale sia il canone di ripartodell’onere della prova applicato.4. Tale motivazione, perciò, non rispetta il minimo costituzionale e de-termina la nullità della sentenza, con assorbimento delle ulteriori cen-sure: il secondo motivo ricorso secondo cui la sentenza impugnata ènulla, ai sensi degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre1992 n. 546, avendo il giudice di secondo grado omesso di pronunciarsisulla eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto dimotivazione e violazione dell’art.7, comma 1, l. n.241/90, oltre al di-fetto di motivazione e l’omessa pronuncia (p.8 ricorso e ss.); il terzomotivo ricorso che deduce la violazione e falsa applicazione del dispo-sto di cui agli artt. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. e 39 d.P.R.29 settembre 1973 n. 600, omesso di esaminare un punto decisivodella controversia oggetto di discussione fra le parti, con riferimentoalla rilevanza dei contratti di consulenza, nullità della sentenza (p.10ricorso e ss.); quarto motivo di ricorso che pone questione di legittimitàcostituzionale in base al quale la lettura restrittiva dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. civ. da parte del giudice di legittimità sarebbe irragio-nevole e, comunque, contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3,24, 97 e 111 Costituzione con conseguente necessità di rimettere gli5. Il ricorso è in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Cam-pania, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo, di quellirimasti assorbiti e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 26008/2016Numero sezionale 4161/2026Numero di raccolta generale 19735/2026Data pubblicazione 14/06/2026accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame del pro-filo, di quelli rimasti assorbiti e per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti