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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46663/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza appellata, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di incendio colposo a lui ascritta per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili.

Si addebita all'imputato, nella sua qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di aver cagionato un incendio di vaste dimensioni, determinato - secondo il Tribunale - dall'eccessivo e disordinato accumulo di carcasse di vetture nei pressi della zona delle operazioni di taglio ed innescato da una non corretta bonifica di un veicolo o da una eccessiva vicinanza con altre fonti infiammabili.

La Corte territoriale ha, invece, ritenuto non provato che fossero in corso operazioni di taglio e, comunque, ha osservato che l'area della società era munita di pozzetto per consentire lo scolo degli idrocarburi, allo scopo di provvedere alla preventiva bonifica dei veicoli, per cui la sola presenza di un veicolo non bonificato non poteva implicare, di per sé, la violazione di una regola cautelare, neanche individuata dal primo giudice, non potendosi presumere che la combustione fosse stata la conseguenza di una violazione colposa, non essendo stata accertata l'origine del fuoco. 2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Vizio di motivazione, per errata lettura della sentenza di primo grado, che ha compiutamente accertato i fatti e la responsabilità del prevenuto.

II) Violazione di legge, in relazione all'art. 423 cod. pen., per mancanza di un percorso logico ai fini della qualificazione del reato.

III) Erronea valutazione delle prove, in relazione alla violazione delle regole cautelari e alla prevedibilità dell'evento, atteso che l'imputato reitera da anni lo stesso comportamento, gestendo un'attività più volte chiusa per mancanza dei requisiti.

La telefonata in cui si afferma "si è accesa una macchina..." dimostra che il serbatoio della vettura non era stato vuotato del tutto e che le norme cautelari erano state violate.

IV) Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale recepito un assunto non rispondente alla verità istruttoria e documentale, essendo dimostrato che i veicoli venivano ammassati nell'area senza regole.

V) Mancata valutazione dei danni subiti dalle parti civili e assenza di motivazione sulla revoca delle statuizioni civili.

VI) Mancata decisione sulla provvisionale civile.VII) Vizio di motivazione, per avere motivato prevalentemente dal punto di vista dell'errato spegnimento dell'incendio da parte dei Vigili del Fuoco, senza considerare la deposizione del responsabile dei Vigili.

VIII) Violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, in relazione all'assoluzione del Bachetti con la formula "perché il fatto non sussiste", quindi per fatto diverso come condotta e nesso di causalità, risultando dimostrato che la combustione si era verificata per colpa nel corso dell'attività di autodemolizione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure del ricorrente colgono nel segno, là dove evidenziano il vizio motivazionale della sentenza impugnata, in relazione alla inadeguata ricostruzione della vicenda e al carente apparato motivazionale che caratterizza la sentenza assolutoria impugnata rispetto a quella di condanna di primo grado.

2. In tal senso, occorre qui ribadire il principio, autorevolmente affermato e condiviso dal Collegio, secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. - 2018, Rv. 272430 - 01).

3. La sentenza impugnata non ha fornito una puntuale e razionale giustificazione della difforme conclusione adottata.

Conformemente a quanto rilevato dal Procuratore Generale, si deve osservare che la motivazione offerta dai giudici di appello per pervenire al giudizio di assenza di colpevolezza del Bachetti in relazione al reato ascritto - benché prescritto - appaiono carenti, a fronte delle argomentazioni e delle evidenze probatorie messe in luce nella sentenza di primo grado.

Invero, il Tribunale aveva evidenziato - in relazione all'evento accaduto - la violazione delle regole cautelari incombenti sul legale rappresentante della società esercente l'attività di rottamazione, essendo pacificamente emerse una serie di circostanze fattuali indicative del comportamento negligente ed imperito tenuto dal prevenuto nella gestione della sua attività: le autovetture da rotta ma re erano ammassate disordinatamente nell'area di lavoro; la combustione si era verificata nell'area di smontaggio dei veicoli, i quali non erano stati bonificati dai liquidi pericolosi; la combustione si era sviluppata in modo incontrollato sia per la presenza a distanza ravvicinata di materiali infiammabili, sia a causa del numero sproporzionato di rottami accatastati.

4. Si tratta di elementi obiettivi di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto, limitandosi a rilevare che non era stata chiarita la causa dell'innesco, e che le vetture erano state poste in quell'area proprio per essere bonificate, in tal modo omettendo di confrontarsi con i dati di fatto innanzi elencati, almeno per confutarli con argomentazioni puntuali e logiche, idonee a sorreggere il pronunciato ribaltamento assolutorio.

In particolare, i giudici di appello non hanno adeguatamente confutato l'argomentazione del primo giudice, secondo cui l'origine della combustione da cui era derivato l'incendio era comunque riconducibile ad una condotta colposa posta in essere dalla ditta gestita dall'imputato nel corso della lavorazione, posto che, se la precedente fase di bonifica dei veicoli fosse stata svolta a regola d'arte e se quella successiva - di taglio per lo smontaggio - fosse stata svolta correttamente (alla giusta distanza da eventuali fonti infiammabili esterne), la combustione non si sarebbe potuta in alcun modo verificare, sicché l'incendio non poteva che essere ascrivibile alla negligenza ed imperizia dimostrata dal Bachetti, per violazione di elementari regole cautelari, proprie dell'attività da questi esercitata.

5. Il riscontrato vizio motivazionale della sentenza impugnata ne giustifica l'annullamento, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda anche l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza appellata, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di incendio colposo a lui ascritta per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili. Si addebita all'imputato, nella sua qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di aver cagionato un incendio di vaste dimensioni, determinato - secondo il Tribunale - dall'eccessivo e disordinato accumulo di carcasse di vetture nei pressi della zona delle operazioni di taglio ed innescato da una non corretta bonifica di un veicolo o da una eccessiva vicinanza con altre fonti infiammabili. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto non provato che fossero in corso operazioni di taglio e, comunque, ha osservato che l'area della società era munita di pozzetto per consentire lo scolo degli idrocarburi, allo scopo di provvedere alla preventiva bonifica dei veicoli, per cui la sola presenza di un veicolo non bonificato non poteva implicare, di per sé, la violazione di una regola cautelare, neanche individuata dal primo giudice, non potendosi presumere che la combustione fosse stata la conseguenza di una violazione colposa, non essendo stata accertata l'origine del fuoco. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, per errata lettura della sentenza di primo grado, che ha compiutamente accertato i fatti e la responsabilità del prevenuto. II) Violazione di legge, in relazione all'art. 423 cod. pen., per mancanza di un percorso logico ai fini della qualificazione del reato. III) Erronea valutazione delle prove, in relazione alla violazione delle regole cautelari e alla prevedibilità dell'evento, atteso che l'imputato reitera da anni lo stesso comportamento, gestendo un'attività più volte chiusa per mancanza dei requisiti. La telefonata in cui si afferma "si è accesa una macchina..." dimostra che il serbatoio della vettura non era stato vuotato del tutto e che le norme cautelari erano state violate. IV) Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale recepito un assunto non rispondente alla verità istruttoria e documentale, essendo dimostrato che i veicoli venivano ammassati nell'area senza regole. V) Mancata valutazione dei danni subiti dalle parti civili e assenza di motivazione sulla revoca delle statuizioni civili. VI) Mancata decisione sulla provvisionale civile.VII) Vizio di motivazione, per avere motivato prevalentemente dal punto di vista dell'errato spegnimento dell'incendio da parte dei Vigili del Fuoco, senza considerare la deposizione del responsabile dei Vigili. VIII) Violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, in relazione all'assoluzione del Bachetti con la formula "perché il fatto non sussiste", quindi per fatto diverso come condotta e nesso di causalità, risultando dimostrato che la combustione si era verificata per colpa nel corso dell'attività di autodemolizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure del ricorrente colgono nel segno, là dove evidenziano il vizio motivazionale della sentenza impugnata, in relazione alla inadeguata ricostruzione della vicenda e al carente apparato motivazionale che caratterizza la sentenza assolutoria impugnata rispetto a quella di condanna di primo grado. 2. In tal senso, occorre qui ribadire il principio, autorevolmente affermato e condiviso dal Collegio, secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. - 2018, Rv. 272430 - 01). 3. La sentenza impugnata non ha fornito una puntuale e razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. Conformemente a quanto rilevato dal Procuratore Generale, si deve osservare che la motivazione offerta dai giudici di appello per pervenire al giudizio di assenza di colpevolezza del Bachetti in relazione al reato ascritto - benché prescritto - appaiono carenti, a fronte delle argomentazioni e delle evidenze probatorie messe in luce nella sentenza di primo grado. Invero, il Tribunale aveva evidenziato - in relazione all'evento accaduto - la violazione delle regole cautelari incombenti sul legale rappresentante della società esercente l'attività di rottamazione, essendo pacificamente emerse una serie di circostanze fattuali indicative del comportamento negligente ed imperito tenuto dal prevenuto nella gestione della sua attività: le autovetture da rotta ma re erano ammassate disordinatamente nell'area di lavoro; la combustione si era verificata nell'area di smontaggio dei veicoli, i quali non erano stati bonificati dai liquidi pericolosi; la combustione si era sviluppata in modo incontrollato sia per la presenza a distanza ravvicinata di materiali infiammabili, sia a causa del numero sproporzionato di rottami accatastati. 4. Si tratta di elementi obiettivi di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto, limitandosi a rilevare che non era stata chiarita la causa dell'innesco, e che le vetture erano state poste in quell'area proprio per essere bonificate, in tal modo omettendo di confrontarsi con i dati di fatto innanzi elencati, almeno per confutarli con argomentazioni puntuali e logiche, idonee a sorreggere il pronunciato ribaltamento assolutorio. In particolare, i giudici di appello non hanno adeguatamente confutato l'argomentazione del primo giudice, secondo cui l'origine della combustione da cui era derivato l'incendio era comunque riconducibile ad una condotta colposa posta in essere dalla ditta gestita dall'imputato nel corso della lavorazione, posto che, se la precedente fase di bonifica dei veicoli fosse stata svolta a regola d'arte e se quella successiva - di taglio per lo smontaggio - fosse stata svolta correttamente (alla giusta distanza da eventuali fonti infiammabili esterne), la combustione non si sarebbe potuta in alcun modo verificare, sicché l'incendio non poteva che essere ascrivibile alla negligenza ed imperizia dimostrata dal Bachetti, per violazione di elementari regole cautelari, proprie dell'attività da questi esercitata. 5. Il riscontrato vizio motivazionale della sentenza impugnata ne giustifica l'annullamento, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda anche l
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