CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 06949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1848 - 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona [OSCURATO:PERSONA] a cartella di pagamento R.G.N. 1848/2017 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 772/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/10/2016 R.G.N. 866/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.1848/2017 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale di Grosseto, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], rivolta a sentir dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito - relativo ad omessi contributi previdenziali dovuti per il periodo 1993-1997 - contenuto nella cartella notificata in data 24.08.2007, la cui intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia di riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era avvenuta nell’ottobre del 2013. La Corte territoriale ha dichiarato che, in assenza di tempestiva opposizione a cartella di pagamento da parte dell’appellante, circostanza questa pacifica, il procedimento si era svolto nei corretti termini di legge e che, in particolare quanto all’intimazione di pagamento, l’opzione fra dur ata decennale o quinquennale della prescrizione estintiva non aveva a porsi, atteso che tra la notifica della cartella (25.09.2007) e la notifica dell’intimazione di pagamento (7.06.2012) non si era neppure ancora consumato il termine breve quinquennale. La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provincia di Grosseto (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione)ha depositato controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale in calce al ricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 112”; la ricorrente sostiene che il giudice dell’a ppello avrebbe mancatodi pronunciarsi circa la giuridica e fisica inesistenza della cartella di pagamento non prodotta, puntualmente dedotta, e che l’agenzia per la riscossione si sarebbelimitata ad allegare estratti di ruolo da ella disconosciuti in giudizio. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 113 c . p . c . , in rapporto all’art. 2697 c.c., nonché in rapporto agli artt. 140, 148 e 149 c.p.c. e all’art. 26, co.1, del D.P.R. 602/73, in ordine alla nullità e/o giuridica inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento”; la censura contesta alla Corte d’appello di aver ritenuto provata la notifica di una cartella non prodotta in giudizio, avendo l’Agenzia d ella riscossione esibito unicamente la relata di notifica, ma non la copia della cartella di pagamento che sola sarebbe in grado di asseverare il contenuto dell’atto notificato. Sostiene che l’equiparazione della cartella aun decreto ingiuntivo operata da lla Corte d’appello ( e non ad un precetto, come avrebbe dovuto) farebbe venir meno la possibilità per l’ingiunto di impugnare nel merito la pretesa creditoria deducendone la prescrizione, con l’effetto di pregiudicare fondamentali principi di rilevanza costituzionale. Rileva l’anomalia di un meccanismo che consente all’ente pubblico di recuperare pretese contributive ampiamente prescritte (da più di dieci anni) riversando sul contribuente l’onere di impugnare la cartella entro un termine perentorio tanto breve (40 giorni) pena la cristallizzazione del credito prescritto. Il terzo motivo, non rubricato,ripropone l’eccezione di prescrizione, contestando la scelta del giudice dell’appello di considerare che in assenza di opposizione alla cartella da parte dell’ingiunto nel termine di legge, la pretesa creditoria, quantunque prescritta, possa ritenersi cristallizzata nel titolo. Il primo motivo non merita accoglimento. Il vizio denunciato non si rileva nel caso di specie, avendo la Corte territoriale affrontato espressamente il rilievo di parte circa la mancata allegazione del documento in originale da parte dell’ente della riscossione ed avendo, in proposito, ritenuto la sua irrilevanza, posto che “…la riferibilità di quella notifica alla cartella di cui si discute (n.051 2007 000569062000) si ricava dalla stampa di quest’ultimo numero sulla relata di notifica. In linea con il principio di diritto affermato da Cass. n. 12181/2013, pertanto, la notifica della cartella deve ritenersi correttamente perfezionata” (in motivazione p. 2 sent.). Circa la presunzione juris tantum della riferibilità della notifica della cartella esattoriale alla persona che ha ricevuto l’atto dall’ufficiale giudiziario sì come ricavabile dalla relata di notifica, la giurisprudenza di legittimità è costante nel senso di ritenere che incomba sul destinatario che contestala validità della stessa l’onere di provare il contrario, ed in particolare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario (cfr. altresì, Cass. n. 8418 del 2018 e Cass. n. 27587 del 2018). Peraltro, sulla base del principio di diritto affermato da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n.7406 del 2014), il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale ultimo può configurarsi in relazione alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendosi profilare al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte. Commisurando il principio di diritto richiamato alla fattispecie in esame, occorre affermare che il vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. - che non sussisterebbe neppure se la decisione avesse omesso di pronunciarsi sul punto specifico, adottando una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (ex multis cfr. Cass. n. 20191 del 2017) -a maggior ragione non sussiste là dove, come nel caso in esame, la pronuncia di merito si è espressa sul punto contestato ed ha reso una statuizione corretta secondo ildiritto. Venendo al secondo motivo neppur esso merita accoglimento. Il motivo si limita a generiche rivendicazioni, senza tener conto che, al fine di rendere intelligibile la dedotta violazione di legge, in base a quanto ribadito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n.23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. D’altronde, in merito a ciascuna delle doglianze rappresentate nel secondo motivo (mancata produzione della cartella di pagamento, erronea compilazione della relata di notifica della cartella, rilevanza del disconoscimento dei dati contenuti nell’estratto di ruolo da parte dell’appellante, mancato perfezionamento della notifica della cartella e della notifica dell’intimazione di pagamento) la Corte d’appello ha svolto il suo accertamento, disattendendo punto per punto le obiezioni dell’odierna ricorrente, di tal che le censure, dedotte quali violazione di legge, appaiono in realtà, sottese ad una rivalutazione del merito, e vanno dichiarate, pertanto inammissibili. Il terzo motivo è inammissibile. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione il principio di specificità di cui all’art. 366, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (per tutte, cfr., Cass. n. 17224 del 2020). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Non si provvede sulle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale non ha svolto attività difensiva. In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riscossione provincia di Grosseto, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso , a norma del comma 1-bisdello stesso