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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 22379/2022

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ORDINANZA sul ricorso 16761-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale 70 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controriconrente - avverso la sentenza n. 366/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 1252/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo con la sentenza n. 366/2019 aveva confermato la decisione con cui il tribunale di Agrigento aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato da Agenzia delle Entrate a [OSCURATO:PERSONA] in data 29.3.16 , per aver quest'ultimo, nella qualità di funzionario della suddetta Agenzia, accettato denaro ed altre utilità (sponsorizzazione di una associazione sportiva in cui il ricorrente aveva cointeressenza e regali di varia natura), per favorire l'annullamento dell'avviso di accertamento da lui stesso emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale riteneva tempestiva la contestazione ed anche valido il procedimento disciplinare adottato, nonché grave la condotta perché fortemente lesiva del vincolo fiduciario.

Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva con controricorso Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 codice civile, dell'articolo 247 CPP e dell'articolo 55 bis co.4 DLGS n. 165 del 2001.

Il motivo ha ad oggetto l'eccezione di nullità della sanzione irrogata per intervenuta decadenza dell'azione disciplinare, ai sensi dell'articolo 55 bis co.4 del decreto 'legislativo n.165/2001, per essere stato, il procedimento, avviato oltre il termine perentorio stabilito dalla citata disposizione.

Il ricorrente si duole, in particolare, della valutazione della Corte territoriale circa il momento dell'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare realizzatasi, a suo dire, già a seguito del decreto di perquisizione e contestuale sequestro in data 10 dicembre 2015.

Diversamente da quanto rilevato dal ricorrente, la Corte territoriale aveva ritenuto che l'amministrazione fiscale fosse venuta a conoscenza degli elementi essenziali per la formulazione della contestazione disciplinare in data 15 dicembre 2015, allorchè aveva ricevuto la trasmissione dell'ordinanza di custodia cautelare.

Il motivo risulta inammissibile Un —"zu riguania una valutazione di merito circa la conoscenza di tutti gli elementi , utili a far partire la contestazione disciplinare.

Il rpotivo è -z-t e,. i. i I t, t - 'n'a o lua o a seterminazione adotnta----da1 giudice del merito è coerente con quanto statuito da questa " Corte, secondo cui "in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una "nol:izia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito" (Cass.n. 16706/18; anche Cass.n. 7134/2017, Cass.n. 17153/2015) La Corte di merito ha correttamente valutato come "qualificata " la notizia della ordinanza di custodia cautelare, non essedo invece a tal fine utile il decreto di perquisizione, per sua intrinseca funzione diretto solo ad acquisire notizie rispetto ad una ipotesi di reato non ancora accertato. 2) Con il secondo motivo è denunciata la nullità del capo della sentenza in cui è respinta l'eccezione relativa alla illegittima composizione collegiale e non monocratica dell' UPD, in violazione dell'articolo 132, co.1, n.4 c.p.c., dell'articolo 118 disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, e dell'articolo 111 Costit. per motivazione apparente ( ai sensi dell'articolo 360, co. 1 numero 4, CPC).

Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione circa il ruolo assunto nel procedimento disciplinare dalla dottoressa SanFilippo ( direttore regionale).

A tal riguardo i giudici d'appello avevano ritenuto di rigettare l'eccezione sollevata spiegando che la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto una collaborazione nell'indagine dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e che dunque ciò non aveva alterato la composizione monocratica dell'organo stesso e neppure violato regole procedimentali. 3) Con il terzo motivo è denunciata l violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 ( --5.--b1-S---Zire-r—decreto legislativo n.165/2001 e degli articoli 1362 e 1363 c.c., in ragione della errata composizione dell'ufficio procedimenti disciplinari in fase istruttoria.

I motivi, entrambi inerenti alla composizione dell'organo disciplinare, possono essere trattati congiuntamente.

Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'ufficio procedimenti disciplinari opera con il "plenum" dei suoi componenti relle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico- discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare"(Cass. n. 17357/19).

Il principio richiamato individua l'ambito di necessaria composizione collegiale, funzionale alla sola fase dell'esercizio della valutazione tecnico- discrezionale, per la quale risulta utile la presenza di tutte le voci e le competenze dell'organo nella sua interezza.

Fuori da tale ambito, e quindi per attività che solo riguardino indagini o questioni istruttorie, è invece possibile avvalersi di dipendenti estranei all'organo collegiale.

Si è infatti affermato che "il titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari può delegare a dipendenti esterni allo stesso il compimento di atti istruttori, facendone propri i risultati, purché detti atti non abbiano contenuto valutativo o decisorio ed il soggetto delegato offra garanzia di terzietà ed imparzialità, non essendo gli stessi soggetti ai limiti della delega di funzioni in quanto espressione del potere privatistico del datore di lavoro e non di quello pubblicistico" ( Cass.n. 14200/18).

Le censure devono pertanto essere rigettate, risultando l'attività svolta coerente con gli enunciati principi. 4) Il quarto motivo denuncia la nullità del capo della sentenza in cui la Corte territoriale ha trattato la questione della legittimità del licenziamento per violazione dell'articolo 132 co.1 n.4 c.p.c., dell'articolo 118 disposizioni di attuazione al cod. proc.civ. e dell'articolo 111 Costit.La censura è diretta alla valutazione della Corte territoriale circa le ragioni poste a fondamento del licenziamento.

Assume parte ricorrente che la Corte non avrebbe effettuato una valutazione autonoma delle condotte invece replicando taluni risultati dell'indagine penale.

Il motivo puo' essere valutato congiuntamente alla censura indicata al n. 7) ed alla censura indicata al n.9), di seguito riportati. 5) La n.7) ha ad oggetto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 329, 345, e 436 c.p.c. per avere ricostruito il fatto giuridico illecito diversamente da quanto statuito dal giudice di prima cure in assenza di una impugnazione così violando il principio tantum devoluturn quantum appellatum. il ricorrente denuncia l'ultrapetizione . 6) Con il motivo n.9) è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 99 c.p.c., dell'articolo 2 legge 604 del 1996 (ai sensi del 360 co.1 n. 4 c.p.c), nella parte della sentenza in cui la Corte ha valutato d'ufficio un fatto diverso da quello addotto a motivo del recesso determinando un'evidente scollamento tra infrazione contestata e oggetto del provvedimento di recesso e quella accertata dalla Corte in base al quale ha ritenuto legittimo il recesso.

In particolare il ricorrente denuncia la valutazione singola del falso ideologico e materiale che non era stata contestata quale inadempimento a sé stante ma come un momento o fase della complessa vicenda corruttiva. 7).1 motivi sono inammissibili.

Tutte le censure hanno infatti ad oggetto la valutazione sui comportamenti che la Corte territoriale ha evidenziato al fine di esprimere un giudizio sulla legittimità del recesso.

Sono stati selezionati, tra i vari fatti oggetto dell'indagine penale, solo alcuni di essi attribuendo loro una valenza tale da giustificare la scelta datoriale.

Si 1:ratta di una valutazione di merito, non riesaminabile in questa sede di legittimità, che, peraltro, segue un iter logico motivazionale che dà conto del giudizio espresso.

Invero la decisione riqualifica gli elementi di fatto già presenti nel processo e ricompresi nella originaria contestazione, con ciò esercitando il proprio potere alla luce del principio iura novit curia.

Non può parlarsi di ultrapetizione poiché "In materia di procedimento civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti" ( Cass. 25140/2010). 8).

Con il quinto motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.;omessa pronuncia in ordine alla eccezione/domanda formulata dal ricorrente sulla inutilizzabilità in giudizio delle intercettazioni trascritte nel provvedimento di custodia cautelare ( ex 360 co.1 n. 4 c.p.c).

Parte ricorrente denuncia l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla legittimità delle intercettazioni e sulla ammissibilità delle stesse quali fonti di prova ai fini del giudizio civile. 9) Il sesto motivo ha ad oggetto Da violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e116 c.p.c e degli articoli 2697 e 2729 cod.civ., per avere la Corte recepito, senza apprezzamento critico, quanto riportato nella ordinanza di custodia cautelare e riconosciuto, ai fatti ricostruiti in tale ordinanza, la valenza di presunzione semplice pur in assenza dei requisiti di concordanza e precisione (violazione dell'articolo 360 co.1 n.3 c.p.c.). 10).

I motivi sono esaminabili contestualmente in quanto attinenti alla valutazione di merito circa l'attività istruttoria ed i mezzi istruttori utilizzati.

Lasciando in disparte il mancato inserimento delle richiamate intercettazioni nei motivi di censura, in violazione del principio di specificità degli stessi, si osserva che la Corte d'appello nella sua motivazione dichiara espressamente di non avere sindacato a valutato la validità delle intercettazioni oggetto della contestazione anche rilevando i limiti del sindacato del giudice civile sulle prove assunte in sede penale.

Posta tale premessa, la stessa corte esprime una valutazione autonoma circa la gravità delle condotte il cui oggettivo accadimento non risulta essere posto in dubbio.

Si è dunque in presenza di una valutazione di merito estranea alla sede di legittimità.

I motivi sono per tali, plurime ragioni, inammissibili. 11).Con l'ottava censura è lamentata la violazione e falsa applicazione applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., dell'art. 1 legge n. 604/66 e dell'art. 67 co. 6 lettera d) del CCNL del personale del comparto dell'agenzia delle entrate 2002- 2005.

Anche tale censura, come le precedenti è inammissibile in quanto è diretta a sollecitare una nuova valutazione dei fatti da parte del giudice di legittimità, assumendo l'assenza di autonomia nel giudizio reso dalla corte di merito, rispetto all'indagine penale, circa la effettiva gravità dei fatti imputati. 12).

Il decimo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c. e dell'articolo 65 del contratto collettivo relativo al personale del comparto delle agenzie delle entrate 2002,-2005, per omesso accertamento della proporzionalità e della adeguatezza della sanzione comminata e per violazione dei criteri ivi previsti per il suo accertamento (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).

Il motivo denuncia la omessa statuizione circa la proporzionalità della scelta espulsiva del lavoratore rispetto agli addebiti.

La censura, oltre a non superare il vaglio di specificità che avrebbe richiesto, rispetto alla denunciata omissione di pronuncia, l'indicazione di ove, come e quando l'eccezione di inadeguatezza era stata sottoposta alla corte di merito, risulta inoltre infondata.

Invero nella valutazione di assoluta gravità della condotta risulta implicita anche la determinazione di adeguatezza del licenziamento quale misura conseguente.

Deve infine osservarsi che per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. nelle sua nuova formulazione (art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), l'indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto„ ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (vedi per tutte: Cass.

SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928).

Pertanto, in caso di contestazione di una decisione sulla sussistenza di una giusta causa di licenziamento e, in particolare, la proporzionalità della sanzioni espulsiva rispetto alla condotta contestata, la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, deve denunciare l'omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalità, avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (Cass.n. 10949/2018; Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016). 11) Con undicesimo motivo è fatta valere per violazione dell'art. 132 co.1 n.o 4 c.p.c., dell'art. 118 c.p.c. e dell'art. 111 costit. ( ai sensi dell'art. 360 co.1 n.4 cp.c.) la nullità del capo della sentenza con il quale la Corte di merito ha respinto la censura relativa alla mancata risposta sul diverso trattamento riservato ad altri dipendenti colpevoli della identica mancanza. 12) Il successivo motivo denuncia l'omessa motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in discussione fra le parti con riguardo al livello di coinvolgimento degli altri concorrenti al fatto in questione (Ciaravella e Cumbo) ed al diverso trattamento agli stessi riconosciuto. 13) L'ultima censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 legge n. 604/66, degli articoli 2106 e 2119 c.c. e dell'articolo 97 costituzione (ai sensi dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c.) con riguardo alla statuizione della Corte circa la discrezionalità del datore di lavoro nello stabilire differenziate sanzioni anche rispetto al medesimo fatto compiuto da più dipendenti.

Gli ultimi tre motivi possono essere trattati congiuntamente poiché relativi alla medesima questione ovvero il differente, asserito, trattamento riconosciuto al ricorrente rispetto agli altri lavoratori come lui coinvolti nella vicenda di cui è causa.

La Corte territoriale, motivando sul punto, aveva rilevato di non essere in grado di valutare eventuali disparità di trattamento con gli altri funzionari coinvolti nell'indagine per i quali il procedimento disciplinare era stato sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale, non disponendo di elementi riguardo alla specificità e al livello di coinvolgimento degli altri concorrenti tali da consentire una valutazione comparativa.

Il giudizio così espresso non lascia ingresso alle censure da ultimo poste poiché esprime una valutazione di merito , peraltro avvalorata proprio da quanto detto dal ricorrente ( pg 76) con riguardo alla differenza delle posizioni degli altri dipendenti coinvolti (Ciaravella falso ideo ogico e Cumbo corruzione ) / Deve richiamarsi sul punto recedente orientamento di questa Corte secondo cui."È condivisibile l'affermazione che non si possa porre a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe (cft.

Cass. n. 5546/2010) e tuttavia ove nel corso del giudizio non emergano quelle differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori correttamente può essere valorizzata dal giudice l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata" (Cass. n.14251/2015; Cass.n.5545/2010; Cass.n.10550/2013).

Il principio posto evidenzia come la eventuale disparità di trattamento debba emergere nel corso del giudizio da elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nella esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro diretta a giustilcare la diversità di trattamenti adottati.

La possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, non puo' che trovare presupposto in allegazioni presenti nella causa, tali da consentire una indagine di fatto ed una possibile comparazione.

Le censure attualmente poste risultano invece genericamente espresse ed anzi contraddette, come evidenziato, dalla stessa allegazione circa le differenti posizioni degli altri dipendenti coinvolti nella vicenda.

Tali, le plurime ragioni della loro inammissibilità.

Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesu,ali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed -e 5,..).5/ E. 200,00 per~ oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16761-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale 70 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controriconrente - avverso la sentenza n. 366/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 1252/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo con la sentenza n. 366/2019 aveva confermato la decisione con cui il tribunale di Agrigento aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato da Agenzia delle Entrate a [OSCURATO:PERSONA] in data 29.3.16 , per aver quest'ultimo, nella qualità di funzionario della suddetta Agenzia, accettato denaro ed altre utilità (sponsorizzazione di una associazione sportiva in cui il ricorrente aveva cointeressenza e regali di varia natura), per favorire l'annullamento dell'avviso di accertamento da lui stesso emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale riteneva tempestiva la contestazione ed anche valido il procedimento disciplinare adottato, nonché grave la condotta perché fortemente lesiva del vincolo fiduciario. Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva con controricorso Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 codice civile, dell'articolo 247 CPP e dell'articolo 55 bis co.4 DLGS n. 165 del 2001. Il motivo ha ad oggetto l'eccezione di nullità della sanzione irrogata per intervenuta decadenza dell'azione disciplinare, ai sensi dell'articolo 55 bis co.4 del decreto 'legislativo n.165/2001, per essere stato, il procedimento, avviato oltre il termine perentorio stabilito dalla citata disposizione. Il ricorrente si duole, in particolare, della valutazione della Corte territoriale circa il momento dell'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare realizzatasi, a suo dire, già a seguito del decreto di perquisizione e contestuale sequestro in data 10 dicembre 2015. Diversamente da quanto rilevato dal ricorrente, la Corte territoriale aveva ritenuto che l'amministrazione fiscale fosse venuta a conoscenza degli elementi essenziali per la formulazione della contestazione disciplinare in data 15 dicembre 2015, allorchè aveva ricevuto la trasmissione dell'ordinanza di custodia cautelare. Il motivo risulta inammissibile Un —"zu riguania una valutazione di merito circa la conoscenza di tutti gli elementi , utili a far partire la contestazione disciplinare. Il rpotivo è -z-t e,. i. i I t, t - 'n'a o lua o a seterminazione adotnta----da1 giudice del merito è coerente con quanto statuito da questa " Corte, secondo cui "in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una "nol:izia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito" (Cass.n. 16706/18; anche Cass.n. 7134/2017, Cass.n. 17153/2015) La Corte di merito ha correttamente valutato come "qualificata " la notizia della ordinanza di custodia cautelare, non essedo invece a tal fine utile il decreto di perquisizione, per sua intrinseca funzione diretto solo ad acquisire notizie rispetto ad una ipotesi di reato non ancora accertato. 2) Con il secondo motivo è denunciata la nullità del capo della sentenza in cui è respinta l'eccezione relativa alla illegittima composizione collegiale e non monocratica dell' UPD, in violazione dell'articolo 132, co.1, n.4 c.p.c., dell'articolo 118 disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, e dell'articolo 111 Costit. per motivazione apparente ( ai sensi dell'articolo 360, co. 1 numero 4, CPC). Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione circa il ruolo assunto nel procedimento disciplinare dalla dottoressa SanFilippo ( direttore regionale). A tal riguardo i giudici d'appello avevano ritenuto di rigettare l'eccezione sollevata spiegando che la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto una collaborazione nell'indagine dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e che dunque ciò non aveva alterato la composizione monocratica dell'organo stesso e neppure violato regole procedimentali. 3) Con il terzo motivo è denunciata l violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 ( --5.--b1-S---Zire-r—decreto legislativo n.165/2001 e degli articoli 1362 e 1363 c.c., in ragione della errata composizione dell'ufficio procedimenti disciplinari in fase istruttoria. I motivi, entrambi inerenti alla composizione dell'organo disciplinare, possono essere trattati congiuntamente. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'ufficio procedimenti disciplinari opera con il "plenum" dei suoi componenti relle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico- discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare"(Cass. n. 17357/19). Il principio richiamato individua l'ambito di necessaria composizione collegiale, funzionale alla sola fase dell'esercizio della valutazione tecnico- discrezionale, per la quale risulta utile la presenza di tutte le voci e le competenze dell'organo nella sua interezza. Fuori da tale ambito, e quindi per attività che solo riguardino indagini o questioni istruttorie, è invece possibile avvalersi di dipendenti estranei all'organo collegiale. Si è infatti affermato che "il titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari può delegare a dipendenti esterni allo stesso il compimento di atti istruttori, facendone propri i risultati, purché detti atti non abbiano contenuto valutativo o decisorio ed il soggetto delegato offra garanzia di terzietà ed imparzialità, non essendo gli stessi soggetti ai limiti della delega di funzioni in quanto espressione del potere privatistico del datore di lavoro e non di quello pubblicistico" ( Cass.n. 14200/18). Le censure devono pertanto essere rigettate, risultando l'attività svolta coerente con gli enunciati principi. 4) Il quarto motivo denuncia la nullità del capo della sentenza in cui la Corte territoriale ha trattato la questione della legittimità del licenziamento per violazione dell'articolo 132 co.1 n.4 c.p.c., dell'articolo 118 disposizioni di attuazione al cod. proc.civ. e dell'articolo 111 Costit.La censura è diretta alla valutazione della Corte territoriale circa le ragioni poste a fondamento del licenziamento. Assume parte ricorrente che la Corte non avrebbe effettuato una valutazione autonoma delle condotte invece replicando taluni risultati dell'indagine penale. Il motivo puo' essere valutato congiuntamente alla censura indicata al n. 7) ed alla censura indicata al n.9), di seguito riportati. 5) La n.7) ha ad oggetto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 329, 345, e 436 c.p.c. per avere ricostruito il fatto giuridico illecito diversamente da quanto statuito dal giudice di prima cure in assenza di una impugnazione così violando il principio tantum devoluturn quantum appellatum. il ricorrente denuncia l'ultrapetizione . 6) Con il motivo n.9) è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 99 c.p.c., dell'articolo 2 legge 604 del 1996 (ai sensi del 360 co.1 n. 4 c.p.c), nella parte della sentenza in cui la Corte ha valutato d'ufficio un fatto diverso da quello addotto a motivo del recesso determinando un'evidente scollamento tra infrazione contestata e oggetto del provvedimento di recesso e quella accertata dalla Corte in base al quale ha ritenuto legittimo il recesso. In particolare il ricorrente denuncia la valutazione singola del falso ideologico e materiale che non era stata contestata quale inadempimento a sé stante ma come un momento o fase della complessa vicenda corruttiva. 7).1 motivi sono inammissibili. Tutte le censure hanno infatti ad oggetto la valutazione sui comportamenti che la Corte territoriale ha evidenziato al fine di esprimere un giudizio sulla legittimità del recesso. Sono stati selezionati, tra i vari fatti oggetto dell'indagine penale, solo alcuni di essi attribuendo loro una valenza tale da giustificare la scelta datoriale. Si 1:ratta di una valutazione di merito, non riesaminabile in questa sede di legittimità, che, peraltro, segue un iter logico motivazionale che dà conto del giudizio espresso. Invero la decisione riqualifica gli elementi di fatto già presenti nel processo e ricompresi nella originaria contestazione, con ciò esercitando il proprio potere alla luce del principio iura novit curia. Non può parlarsi di ultrapetizione poiché "In materia di procedimento civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti" ( Cass. 25140/2010). 8). Con il quinto motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.;omessa pronuncia in ordine alla eccezione/domanda formulata dal ricorrente sulla inutilizzabilità in giudizio delle intercettazioni trascritte nel provvedimento di custodia cautelare ( ex 360 co.1 n. 4 c.p.c). Parte ricorrente denuncia l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla legittimità delle intercettazioni e sulla ammissibilità delle stesse quali fonti di prova ai fini del giudizio civile. 9) Il sesto motivo ha ad oggetto Da violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e116 c.p.c e degli articoli 2697 e 2729 cod.civ., per avere la Corte recepito, senza apprezzamento critico, quanto riportato nella ordinanza di custodia cautelare e riconosciuto, ai fatti ricostruiti in tale ordinanza, la valenza di presunzione semplice pur in assenza dei requisiti di concordanza e precisione (violazione dell'articolo 360 co.1 n.3 c.p.c.). 10). I motivi sono esaminabili contestualmente in quanto attinenti alla valutazione di merito circa l'attività istruttoria ed i mezzi istruttori utilizzati. Lasciando in disparte il mancato inserimento delle richiamate intercettazioni nei motivi di censura, in violazione del principio di specificità degli stessi, si osserva che la Corte d'appello nella sua motivazione dichiara espressamente di non avere sindacato a valutato la validità delle intercettazioni oggetto della contestazione anche rilevando i limiti del sindacato del giudice civile sulle prove assunte in sede penale. Posta tale premessa, la stessa corte esprime una valutazione autonoma circa la gravità delle condotte il cui oggettivo accadimento non risulta essere posto in dubbio. Si è dunque in presenza di una valutazione di merito estranea alla sede di legittimità. I motivi sono per tali, plurime ragioni, inammissibili. 11).Con l'ottava censura è lamentata la violazione e falsa applicazione applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., dell'art. 1 legge n. 604/66 e dell'art. 67 co. 6 lettera d) del CCNL del personale del comparto dell'agenzia delle entrate 2002- 2005. Anche tale censura, come le precedenti è inammissibile in quanto è diretta a sollecitare una nuova valutazione dei fatti da parte del giudice di legittimità, assumendo l'assenza di autonomia nel giudizio reso dalla corte di merito, rispetto all'indagine penale, circa la effettiva gravità dei fatti imputati. 12). Il decimo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c. e dell'articolo 65 del contratto collettivo relativo al personale del comparto delle agenzie delle entrate 2002,-2005, per omesso accertamento della proporzionalità e della adeguatezza della sanzione comminata e per violazione dei criteri ivi previsti per il suo accertamento (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). Il motivo denuncia la omessa statuizione circa la proporzionalità della scelta espulsiva del lavoratore rispetto agli addebiti. La censura, oltre a non superare il vaglio di specificità che avrebbe richiesto, rispetto alla denunciata omissione di pronuncia, l'indicazione di ove, come e quando l'eccezione di inadeguatezza era stata sottoposta alla corte di merito, risulta inoltre infondata. Invero nella valutazione di assoluta gravità della condotta risulta implicita anche la determinazione di adeguatezza del licenziamento quale misura conseguente. Deve infine osservarsi che per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. nelle sua nuova formulazione (art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), l'indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto„ ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (vedi per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928). Pertanto, in caso di contestazione di una decisione sulla sussistenza di una giusta causa di licenziamento e, in particolare, la proporzionalità della sanzioni espulsiva rispetto alla condotta contestata, la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, deve denunciare l'omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalità, avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (Cass.n. 10949/2018; Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016). 11) Con undicesimo motivo è fatta valere per violazione dell'art. 132 co.1 n.o 4 c.p.c., dell'art. 118 c.p.c. e dell'art. 111 costit. ( ai sensi dell'art. 360 co.1 n.4 cp.c.) la nullità del capo della sentenza con il quale la Corte di merito ha respinto la censura relativa alla mancata risposta sul diverso trattamento riservato ad altri dipendenti colpevoli della identica mancanza. 12) Il successivo motivo denuncia l'omessa motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in discussione fra le parti con riguardo al livello di coinvolgimento degli altri concorrenti al fatto in questione (Ciaravella e Cumbo) ed al diverso trattamento agli stessi riconosciuto. 13) L'ultima censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 legge n. 604/66, degli articoli 2106 e 2119 c.c. e dell'articolo 97 costituzione (ai sensi dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c.) con riguardo alla statuizione della Corte circa la discrezionalità del datore di lavoro nello stabilire differenziate sanzioni anche rispetto al medesimo fatto compiuto da più dipendenti. Gli ultimi tre motivi possono essere trattati congiuntamente poiché relativi alla medesima questione ovvero il differente, asserito, trattamento riconosciuto al ricorrente rispetto agli altri lavoratori come lui coinvolti nella vicenda di cui è causa. La Corte territoriale, motivando sul punto, aveva rilevato di non essere in grado di valutare eventuali disparità di trattamento con gli altri funzionari coinvolti nell'indagine per i quali il procedimento disciplinare era stato sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale, non disponendo di elementi riguardo alla specificità e al livello di coinvolgimento degli altri concorrenti tali da consentire una valutazione comparativa. Il giudizio così espresso non lascia ingresso alle censure da ultimo poste poiché esprime una valutazione di merito , peraltro avvalorata proprio da quanto detto dal ricorrente ( pg 76) con riguardo alla differenza delle posizioni degli altri dipendenti coinvolti (Ciaravella falso ideo ogico e Cumbo corruzione ) / Deve richiamarsi sul punto recedente orientamento di questa Corte secondo cui."È condivisibile l'affermazione che non si possa porre a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe (cft. Cass. n. 5546/2010) e tuttavia ove nel corso del giudizio non emergano quelle differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori correttamente può essere valorizzata dal giudice l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata" (Cass. n.14251/2015; Cass.n.5545/2010; Cass.n.10550/2013). Il principio posto evidenzia come la eventuale disparità di trattamento debba emergere nel corso del giudizio da elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nella esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro diretta a giustilcare la diversità di trattamenti adottati. La possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, non puo' che trovare presupposto in allegazioni presenti nella causa, tali da consentire una indagine di fatto ed una possibile comparazione. Le censure attualmente poste risultano invece genericamente espresse ed anzi contraddette, come evidenziato, dalla stessa allegazione circa le differenti posizioni degli altri dipendenti coinvolti nella vicenda. Tali, le plurime ragioni della loro inammissibilità. Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesu,ali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed -e 5,..).5/ E. 200,00 per~ oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa
Sentenza Cassazione n. 22379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris