CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 05435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 12217-2023 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 22/2023 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/02/2023 R.G.N. 113/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 23 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Perugia e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università per Stranieri di Perugia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12217 /202 3 Cron. Rep. Ud.05/02/2026 multa pari a quattro ore di retribuzione per essere state addebitate all’istante, dipendente dell’Università investito nel periodo dal 20.5.2015 al 17.2.2019 delle funzione di responsabile del [OSCURATO:PERSONA] e Mobilità, una serie di irregolarità relative alla gestione dei programmi [OSCURATO:PERSONA] e Turandot per l’anno 2018,concretatesi nell’aver rilasciato numerose errate attestazioni di avvenuto pagamento, ossia di quietanza, delle tasse da parte di studenti stranieri iscritti ai corsi, nonostante che, a seguito di apposita verifica i pagamenti non risultassero corrisposti alla data del rilascio dell’attestazione e rispetto ai quali non risultava neanche effettuata alcuna attività di successiva verifica. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto: - tempestiv a la contestazione , stante l’intervenuta acquisizione da parte dell’Università della “notizia di infrazione” adeguatamente circostanziata entro il termine di trenta giorni previsto ratione temporis;- sussistente la condotta addebitata accertata attraverso il rituale ricorso ai poteri istruttori d’ufficio del giudice, risultando l’istante, in virtù dell’atto di delega proveniente dal direttore generale, direttamente responsabile dell’errata sottoscrizione degli atti di quietanza attestanti l’avvenuto pagamento delle tasse universitarie in assenza di questo, pur essendo nella possibilità di verificare ciò che si andava attestando usando un grado di ordinaria diligenza con grave danno per l’Ateneo pari all’importo delle tasse non pagate da gli studenti e legittima la sanzione irrogata risultata; - tardivo ed irrilevante quanto allegato e offerto di provare a riguardo, scevra dal denunciato intento ritorsivo, dall’istante ricondotto all’iniziativa del medesimo di denunciare penalmente la falsità della propria firma, dallo stesso disconosciuta, apposta in calce a due convenzioni stipulate con un’agenzia cinese. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Focolari, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale l’Università,pur intimata, non ha svolto difesa alcuna. - Il ricorrente ha poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 244, 253 e 257 c.p.c., 2697 c.c. e 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver acquisito l’esito di mezzi istruttori illegittimamente ammessi e risultati decisivi ai fini della prova della tempestività della contestazione. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 416 e 421 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità della motivazione in base alla quale ha ritenuto di dover ammettere d’ufficio la documentazione atta a verificare la natura di quietanza di pagamento dell’attestazione sottoscritta dal ricorrente sui certificati di iscrizione rilasciati agli studenti, avendo questi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, puntualmente contestato il rilascio da parte sua delle quietanze. - Nel terzo motivo il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 45 d.lgs. n. 165/2001, 3 e 97 Cost. è prospettato in relazione all’aver la Corte territoriale pronunziato in contrasto con il principio di imparzialità e parità di trattamento nel ritenere la legittimità della sanzione irrogata al ricorrente a fronte della misura sanzionatoria meno grave applicata ai colleghi coinvolti. - Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 437 e 345 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dalla ritenuta inammissibilità per tardività della documentazione sulla base della quale il ricorrente introduceva nel giudizio le risultanze dell’indagine penale, trattandosi di documentazione già offerta con le note autorizzate in vista della discussione in primo grado e mai contestata dall’Università quanto alla sua tempestività. - Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 e 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., lamentando l’assoluta carenza di motivazione a fronte della sancita irrilevanza delle risultanze dell’indagine penale in corso ai fini della prova dell’intento ritorsivo che a suo dire connota il provvedimento sanzionatorio irrogato. - Il primo motivo si rivela inammissibile, atteso che la censura mossa non coglie la ratio decidendi sottesa all’impugnata sentenza, espressamente fondata non tanto sulla dichiarazione testimoniale che si assume irritualmente acquisita bensì sulla documentazione ritualmente prodotta in giudizio, sulla quale il ricorrente non formula alcun rilievo. - Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo costituendo elemento valutativo riservato al giudice del merito stabilire nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione di fatti rilevanti allegati dalla controparte censurabile per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass. n. 3680/2019), non ravvisabile nella specie, atteso che è lo stesso ricorrente ad ammettere che i documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle tasse universitarie, che pur afferma essere stati rilasciati dalla Segreteria, recavano la firma del ricorrente “per presa visione”, legittimando così la decisione della Corte territoriale di far ricorso ai propri poteri istruttori d’ufficio per verificare la valenza della sottoscrizione di quegli stessi atti da parte del ricorrente. In ogni caso l’inammissibilità del motivo discende dalla non conformità della formulazione della censura al principio accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 16655/2016 e Cass. n. 12840/2017) secondo cui allorché sia denunciata una non corretta applicazione del principio di “non contestazione” il ricorrente è tenuto non solo ad indicare le sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese inserendo nel ricorso la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi e ciò attraverso la riproduzione degli atti del giudizio nella misura necessaria a tale scopo ma anche ad indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi. - Ancora inammissibile è da ritenersi il terzo motivo essendosi da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8943/2023, Cass. n. 22379/2022 e Cass. n. 8621/2020) il principio secondo cui nell’impiego pubblico contrattualizzato daldivieto di automatismi espulsivi nonché dal principio, di carattere generale, secondo cui la sanzione deve essere proporzionata a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, discende che, così come accade nel settore privato, la sola circostanza che per lo stesso addebito sia stata inflitta una sanzione meno afflittiva , di per sé non rende illegittima quella irrogata, poiché l’apparente diversità di trattamento può trovare giustificazione nella valorizzazione di elementi che attengono agli aspetti soggettivi e non a quelli oggettivi della condotta, sicché, poiché la diversità possa assumere un qualche rilievo è necessario che la stessa possa essere ritenuta sintomatica dell’assenza di proporzionalità fra fatto addebitato e sanzione inflitta. - Non diversamente è a dirsi per il quarto motivo non tenendo conto la censura mossa relativa alla mancata ammissione agli atti di documenti erroneamente ritenuti tardivi dell’ulteriore rilievo che sorregge la decisione della Corte territoriale concernente l’irrilevanza di tale documentazione ai fini del decidere. - Sempre inammissibile si appalesa il quinto motivo, risolvendosi la censura mossa nella mera confutazione della valutazione che, nel discrezionale apprezzamento del materiale istruttorio riservato al giudice del merito, la Corte territoriale ha operato, concludendo, con motivazione congrua, nel senso che la documentazione volta ad introdurre nel giudizio gli esiti dell’indagine penale non era idonea ad incidere in senso modificativo sull’esito dell’accertamento compiuto dalla stessa Corte circa la riferibilità al ricorrente della responsabilità delle irregolarità contestate. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile . - Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale dello Stato della notifica del ricorso all’Università intimata, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (su tale principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. n. 6924/2020). Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non aver l’Università svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu