CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale Giulio MONFERINI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.33963/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 6 agosto 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 3 giugno 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo e B1), nonché dei reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rubricati ai capi B2) e B3). 1.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato associativo di cui al capo B1 a scapito del concorso di persone nel reato. Lamenta, al riguardo, il malgoverno delle conversazioni intercettate e la motivazione intrinsecamente contraddittoria sul punto. Il riferimento, in particolare, è alla conversazione intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si fa riferimento a 2-4 operazioni in tutto, ciò che esclude la indeterminatezza del vincolo. La conversazione, aggiunge, è intercorsa a ridosso dell'attività di importazione contestata al capo B2 ed anche per questo esclude la indeterminatezza del programma criminoso. La affermata risalenza del sodalizio ad epoca anteriore al mese di settembre 2021 e la sua retrodatazione al mese di gennaio 2020 neglige l'obiezione difensiva che i due Trinnboli, così come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima della programmazione dell'importazione non avevano raggiunto alcun accordo di natura sodale tra loro né con gli altri indagati ai quali non intendevano comunicare i singoli affari conclusi tra di essi (il riferimento è alla conversazione del 13/05/2020 riportata a pag. 18 dell'ordinanza e a quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pure riportata nell'ordinanza genetica). La conclusione è che prima della operazione dell'importazione non era stato raggiunto alcun accordo stabile ma solo singole transazioni liberamente concluse dai singoli senza alcun coinvolgimento degli altri. È questa la prospettiva nella quale inquadrare le conversazioni che anticipano la partenza di [OSCURATO:PERSONA] relative a vecchi e nuovi debiti da saldare. Si lamenta l'analisi decontestualizzata delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2020 e riportate a pag. 17 dell'ordinanza, risalenti però a periodi antecedenti la tentata importazione e non ad essa successivi, senza che il Tribunale spieghi come possano perciò essere ricondotte al sodalizio di cui al capo B1) piuttosto che a quello di cui al capo Al) che temporalmente si sovrappone al primo. La risposta alle deduzioni difensive (la fluidità delle dinamiche rinvenibili nel mondo del narcotraffico di cui a pag. 20) ègenerica e non supera il dato che la fluidità riguardava, semmai, il singolo affare; la stabilità organizzativa deve superare il singolo affare e non deve essere pensata esclusivamente per la realizzazione del singolo reato (il riferimento è anche a pag. 18 dell'ordinanza impugnata ove il sistema organizzativo descritto riguarda esclusivamente l'operazione dell'importazione. Gli elementi indicati a sostegno dell'esistenza del sodalizio (messa a disposizione delle competenze professionali; messa a disposizione del denaro, la sua custodia e il suo invio in Sudamerica; invio in Sudamerica di un emissario allo scopo di trattare con i narcos; creazione di canali di informazione per monitorare lo sviluppo dei traffici; foraggiare la lunga permanenza in sudamerica di [OSCURATO:PERSONA]) sono neutri e rinvenibili in qualsiasi operazione illecita riguardante l'importazione di grosse partite di droga. Le carenze motivazionali non sono superabili in base ai pochi contenuti delle conversazioni intercettate: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esprimono solo una manifestazione di intenti, una mera intenzione. Deduce infine la mancanza di motivazione sulla natura del tutto autonoma dell'operazione di importazione rubricata al capo B2. 1.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla propria qualifica di organizzatore. 1.3.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui al capo B2) sotto il profilo della mancanza di motivazione sulla attuale (o comunque potenziale) disponibilità della sostanza oggetto di trattativa. 1.4.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione apparente sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte. Lamenta il mancato apprezzamento del cd. tempo silente e la omessa motivazione su inadeguatezza degli arresti domiciliari a far fronte alle esigenze cautelari. 2.11 24 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi relativi, però, ad altra persona (tale [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Si imputa all'odierno ricorrente di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo B1 con il ruolo di organizzatore e finanziatore, nonché di aver concorso, mantenendo i rapporti tra i finanziatori/committenti dell'operazione e gli intermediari colombiani, 2nel delitto di tentata importazione dal Sudamerica di 100/150 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da commercializzare sul territorio italiano, delitto facente parte del programma criminoso del sodalizio (capo B2), nonché del delitto, anch'esso facente parte del programma criminoso di importazione di 1 chilogrammo circa di sostanza stupefacente del tipo di cocaina dalla Colombia all'Italia (capo B3). 3.Premesso che in relazione al reato di cui al capo 83 non sono state proposte censure, con riferimento ai reati di cui ai capi B1-B2, il Tribunale del riesame così motiva: 3.1.tra l'estate 2021 e quella dell'anno successivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano impegnati in una prolungata trattativa per l'importazione dalla Colombia di 100/150 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, operazione condotta da [OSCURATO:PERSONA] (detto "zuca") insieme con il fratello [OSCURATO:PERSONA]; 3.2.[OSCURATO:PERSONA] si era recato in Colombia nell'autunno 2021 per trattare personalmente con i trafficanti avvalendosi della mediazione di [OSCURATO:PERSONA] già presente sul posto; 3.3.prima di partire aveva [OSCURATO:PERSONA] lasciato a [OSCURATO:PERSONA] un'utenza dedicata per le comunicazioni riservate relative all'evolversi delle trattative; 3.4.il [OSCURATO:PERSONA] era colui che, con la collaborazione della compagna [OSCURATO:PERSONA], si adoperava per inviare i soldi in Sudamerica tramite un prestanome tonde permettere il prolungamento della permanenza di [OSCURATO:PERSONA]; i danari gli venivano consegnati dal fratello di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA]; 3.5.numerose sono le conversazioni intercorse (ed intercettate) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali i due discutevano delle questioni relative alla buona riuscita dell'operazione, compresa l'individuazione del porto di partenza ritenuto più sicuro (più volte indicato in quello di Bolivar, in Ecuador); 3.6.1e trattative avevano ad oggetto, come detto, non meno di 100 kg di cocaina, il prezzo di vendita della sostanza (circa 150.000 euro), le modalità di pagamento della somma, l'individuazione della nave, del porto di partenza, della rotta, del porto di destinazione ([OSCURATO:PERSONA]), delle modalità per rendere sicuro l'approdo e lo scarico (mediante contatti con alcuni addetti ai servizi portuali così da sfuggire a possibili sequestri); 3.7.alla fine, i continui ritardi avevano indotto i calabresi ad abbandonare la commessa e a farsi restituire i soldi sino a quel momento investiti (150.000 euro); 3.8.questo non era l'unico affare del gruppo che aveva previsto ulteriori importazioni dal Sudamerica ed era operativo già dall'anno precedente al 2021; 33.9.nel corso delle conversazioni intercettate già dal gennaio del 2020, infatti, erano emersi numerosi dialoghi attestanti movimenti di denaro collegati all'attività di narcotraffico e al guadagno derivante dalla vendita della sostanza sul mercato, dialoghi tutti intercorsi prima della partenza del [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2021 che attestavano che l'operazione di importazione dalla Colombia si inseriva in un contesto associativo già collaudato; 3.10.I'operazione colombiana, oltre a inserirsi in un contesto di narcotraffico preesistente, avrebbe aperto scenari nuovi e futuri ipotizzandosi persino l'investimento dei relativi profitti nella copertura di eventuali "danni" derivanti da eventuali sequestri dei carichi spediti successivamente; 3.11.numerose erano le conversazioni nelle quali si pianificavano ulteriori spedizioni che venivano effettuate utilizzando telefoni criptati; 3.12.1e somme di denaro necessarie all'attuazione del programma criminoso (in particolare quelle destinate a finanziare la trattativa con i sudamericani) erano custodite da prestanome complici che provvedevano al loro trasferimento oltreoceano coinvolgendo soggetti terzi che trattenevano il 10%; 3.13.persino la programmazione dei flussi di sostanza veniva programmata dai sodali onde evitare che un'eccessiva quantità di stupefacente in circolazione abbassasse il prezzo della vendita. 3.14.Con riferimento al reato di cui al capo B3), il tribunale del riesame sostiene che non è stato oggetto di specifica censura così che l'ordinanza impugnata ha trascritto le motivazioni dell'ordinanza genetica in parte qua facendole proprie. 4.Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie associativa deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 - 01 che ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno). Si è così affermato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno 4alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564 - 01). Ed invero, nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 3, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01). 4.1.Si tratta di indirizzo che si colloca a pieno titolo nel solco dell'orientamento secondo il quale il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - 01; Sez. 6, n. 36131 del 13/04/2014, Torchia, Rv. 260292 - 01; Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009 - 01; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906 - 01; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816 - 01). 4.2.11 Tribunale fa buon governo di tali principi sviluppando un ragionamento che, nella misura in cui trae da un fatto noto (la complessità organizzativa dell'intera operazione di cui al capo B2, l'ingente quantità di denaro investito, la proiezione finalistica della condotta volta a istituire un flusso di sostanze stupefacenti dal Sudamerica all'Italia) la prova del fatto ignoto (l'esistenza del sodalizio), non può essere definito manifestamente illogico. Non vi è infatti alcuna frattura logica evidente tra la premessa e le conseguenze che ne sono state tratte (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132-01), a maggior ragione se si considera che il Tribunale colloca l'operazione di cui al capo B1 in un contesto di preg ressa attività illecita osservando che il tentativo di importazione si inseriva in una realtà risalente agli inizi del 2020. 54.3.Ed invero, l'illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 4.4.Costituisce una declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indizia rio a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 64.5.Ciò non esclude, ovviamente, che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari debba tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243), purché l'ipotesi alternativa sia dotata di razionalità e plausibilità pratica e si tratti di valutazione allo stato degli atti. 4.6.Come è stato autorevolmente affermato, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). 4.7.11 punto è, di conseguenza, stabilire se i fatti positivamente indicati dal Tribunale a fondamento della propria decisione possono essere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra indicati, quali gravi indizi dei reati associativi ascritti al ricorrente e, in particolare, se il ragionamento seguito dal Tribunale è manifestamente illogico anche sotto il profilo dell'esclusione, allo stato degli atti, di valide ipotesi alternative. 4.8.Tali ipotesi alternative sono state evidentemente escluse con ragionamento che, si ribadisce, sfugge al sindacato di legittimità ed è basato su soli«basi probatorie delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento. 4.9.L'errore nel quale cade il ricorrente è quello di escludere dall'orizzonte applicativo della fattispecie associativa il sol fatto dell'associarsi, a prescindere dalla concreta esecuzione del programma intorno al quale si coagulano le volontà degli aderenti. La lettura della ordinanza impugnata restituisce un quadro che esclude in radice la mera intenzione o l'accordo finalizzato all'esecuzione di un delitto rimasto allo stadio delle intenzioni (nemmeno del tentativo, secondo le deduzioni difensive) essendo evidenti le condotte poste in essere ai fini della attuazione del programma associativo del delitto di cui al capo B1. L'argomentare difensivo postula la giuridica impossibilità di ipotizzare sodalizi che nella loro fase embrionale progettino delitti dai quali trarre energie da investire in imprese criminose future e si diano da fare per realizzare tali progetti; nel che sta l'errore (questo si) di confondere il concorso di persone nel reato (che per esistere 7necessita quantomeno il tentativo del delitto programmato) con il reato associativo, che per esistere non necessita della consumazione dei delitti fine. 4.10.Quanto all'elemento organizzativo, occorre intendersi. 4.11.Secondo la giurisprudenza di questa Corte il delitto di associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato disciplinato dagli artt. 110 e segg. cod. pen. poiché l'accordo criminoso (il quale può intervenire anche tra due persone soltanto) è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati, anche quando siano concepiti nell'ambito di un disegno criminoso unitario, si esaurisce dopo che questi sono stati commessi ed è caratterizzato dalla mancanza di una struttura organizzativa più o meno complessa e dei mezzi necessari all'attuazione del programma, a tutti comune (Sez. 1, n. 6204 del 11/03/1991, Controsceri, Rv. 188025; Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201541; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403, che ha ulteriormente precisato che l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a)- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b)- dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c)- dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira). 4.12.Si è più recentemente precisato che il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale va individuato nella necessaria finalizzazione dell'accordo associativo alla costituzione di una struttura (almeno tendenzialmente) permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti, assunti od affidati - parti di un tutto, e si propongono di commettere una serie indeterminata di delitti (così, in motivazione, Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054). 4.13 .L'elemento "strutturale-organizzativo" assurge, così, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire "materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria (quantomeno) potenziale offensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell'azione a ledere in modo permanente il bene protetto. 4.14 .Occorre però considerare che il fattore organizzativo non è un'esclusiva dei reati associativi. Esso può costituire anche modalità esecutiva dei reati a concorso eventuale di persone nel reato (art. 112, comma 1, n. 2, cod. pen.) ed è elemento costitutivo di altri (per esempio, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006; cfr., sul punto, Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Napolitano, Rv. 258906, secondo cui è persino configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere e di attività 8organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento dì più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente). 4.15.Sicché l'elemento organizzativo deve essere valutato non solo e non tanto nel suo aspetto statico (comune, come visto, anche a reati monosoggettivi), quanto - sopratutto - nella sua dimensione dinamica, dimostrativa dell'esistenza di una "affectio societatis" destinata a perpetuarsì nel tempo e che sopravvive al singolo episodio criminoso. 4.16.Coglie questo aspetto la definizione di "Gruppo criminale organizzato" di cui all'art. 2, lett. a) e c) della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale formalizzata a Palermo nel dicembre 2000, ratificata in Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146, secondo cui esso indica «un gruppo strutturato, esistente per un periodo dì tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati [gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale]» (lett. a), laddove per «Gruppo strutturato» s'intende un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata (lett. c). 4.17.Nello stesso senso si colloca la definizione di "organizzazione criminale" effettuata dall'art. 1 della Dec. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2008/841/GAI - [OSCURATO:PERSONA] relativa alla lotta contro la criminalità organizzata - secondo cui si intende-4~ per tale «un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale», laddove per «associazione strutturata» si intende un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata. 4.18.È perciò condivisibile la recente riaffermazione (Sez. 5, n. 16737 del 18/12/2015, dep. il 21/04/2016, Salvatore, n.m.) del principio secondo il quale, 9sulla premessa che né il codice penale (artt. 416 e 416 bis), né il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto, elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743; Sez. 6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv. 218953). 4.19.11 principio così espresso muove dalla giusta constatazione che le associazioni per delinquere, poiché sono illecite nella causa e nell'oggetto, sfuggono a tipizzazioni e regolamentazioni legislative, espressamente previste quando invece l'interesse perseguito sia ritenuto meritevole di tutela, e sfuggono per antonomasia a requisiti descrittivi tipici del loro modo di essere e di manifestarsi. 4.20.Un'associazione per delinquere non è tale se rispecchia determinate caratteristiche strutturali (che non possono ovviamente essere predeterminate per legge); è tale se, a prescindere dalle forme organizzative scelte (eventualmente lecite e ad essa preesistenti o sovrapponibili), persegue il fine di commettere più delitti. È dunque lo scopo che qualifica il delitto; l'elemento organizzativo, quando c'è, ne prova l'esistenza, ma essa può essere desunta anche dall'esistenza di regole comunemente osservate volte proprio a consentire il perseguimento dello scopo, dall'esistenza, cioè, di un programma delinquenziale. 4.21.Le associazioni per delinquere, in disparte la loro suscettibilità ad essere definite alla stregua di "ordinamenti giuridici" anch'esse (e ciò proprio perché dotate di regole proprie), vivono e si muovono nella realtà fattuale, secondo regole e meccanismi insuscettibili di creare rapporti giuridici e, dunque, diritti e doveri riconosciuti e sanzionati come tali dall'ordinamento giuridico statale. Ma l'insuscettibilità della regola ad essere fonte di rapporti giuridicamente riconosciuti non equivale alla sua indifferenza per il legislatore penale quando essa costituisca 10strumento per indirizzare gli accoliti verso il perseguimento del comune programma illecito per consentire, appunto, il "pactum sceleris". 4.22.0Itretutto, quando si parla di requisito organizzativo occorre intendersi perché non si può certamente pretendere che i mezzi utilizzati da un'associazione criminale abbiano la stessa visibilità fisica e sìano contraddistinti da quell'autonomia patrimoniale che, con diversi gradi di intensità, caratterizza quelle lecite (una sede, un patrimonio, un fondo). Del resto, ogni azione, sia essa lecita o illecita, assume giuridica rilevanza solo se appartiene al mondo sensibile; anche il pensiero, per essere comunicato, ha bisogno di strumenti che lo rendano percepibile al suo destinatario (una lettera, una mail, un telefono, un computer), e così un mezzo di trasporto per muoversi, un'abitazione dove alloggiare. 4.23.Quando si evoca il requisito strutturale-organizzativo occorre perciò tenere presente che il concetto di organizzazione comporta l'esistenza di una volontà "organizzante" dì persone e cose che non necessariamente devono essere dedicate in via esclusiva allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un'azienda o del capitale sociale o di beni strumentali dell'impresa; peraltro nel caso di associazioni per delinquere i beni possono essere (e normalmente sono) quelli di uso comune, indifferentemente utilizzati a scopi leciti o illeciti. Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l'esistenza della regola unificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo. 4.24.Le associazioni per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 non sono, dal punto di vista del requisito organizzativo, "speciali" rispetto al tipo comune di cui all'art. 416, cod. pen. 4.25.Costituisce una declinazione dei principi sin qui illustrati l'affermazione che, in questi casi, ai finì della configurabilità del delitto associativo, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, poiché ciò non si spiega con lo "svilimento" di tale elemento (come sostiene il ricorrente), bensì con il fatto che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serve a dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché, non diversamente dagli altri fenomeni associativi, la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ne consegue che, non diversamente da quanto già visto, la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che dì per sé concreta il reato associativo (Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). 4.26.11 che corrisponde a quanto hanno fatto i giudici di merito che, come visto, si sono soffermati a lungo nel descrivere le modalità operative del sodalizio 11che si avvaleva anche delle cospicue dotazioni finanziarie di altri sodali e di un'organizzazione in grado non solo di finanziare le trasferte oltreoceano degli intermediari ma anche di organizzare il viaggio e l'approdo delle navi provenienti dall'estero (e ciò senza considerare che l'associazione di cui al capo B1 preesisteva alla consumazione del delitto di cui al capo 82). La lettura che dei medesimi indicatori viene proposta dal ricorrente non è tale da rendere manifestamente illogica la contraria conclusione del Tribunale del riesame sul punto e si risolve, piuttosto, nel tentativo di proporre una lettura alternativa, quando non direttamente fattuale, degli elementi di prova indicati a sostegno della decisione. 4.27.11 primo motivo è dunque manifestamente infondato. 5.È inammissibile, per carenza di interesse a coltivarlo in questa sede cautelare, il secondo motivo posto che dalla esclusione del ruolo apicale del ricorrente alcun concreto vantaggio gli deriverebbe. Ed invero, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame onde ottenere l'esclusione della qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, posto che la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare, sicché l'esclusione del ruolo apicale non produrrebbe conseguenze favorevoli per il ricorrente, né con riguardo ai presupposti della misura cautelare, né in ordine alla sua durata. (Sez. 6, n. 948 del 18/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289155 - 01; Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 - 01). 6. È manifestamente infondato anche il terzo motivo. 6.1. Ed invero, le condotte descritte dal Tribunale del riesame integrano a pieno titolo il delitto dì tentata importazione della sostanza della quale l'ordinanza sostiene la effettiva disponibilità da parte dei narcotrafficanti sudamericani. 6.2.11 fallimento della trattativa oggetto dell'imputazione di cui al capo B2 della rubrica non è affermato dal Tribunale nei termini dedotti dal ricorrente (la mancata disponibilità della sostanza). Si legge piuttosto nell'ordinanza (giova ribadirlo) che il ricorrente aveva persino anticipato il pagamento di una parte della somma concordata (pari ad euro 150.000,00) e che dunque l'accordo per la spedizione e il pagamento di almeno 100 kg. di cocaina era stato raggiunto. La circostanza che il gruppo confidasse nella possibilità di continuare a coltivare il rapporto di affari con i Sudamericani esclude, sul piano logico, la inaffidabilità dì costoro e depone per la piena disponibilità della sostanza oggetto delle trattative. 6.3.È noto, peraltro, che secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza 12(quantità, qualità e prezzo), senza che sia necessaria la consegna all'acquirente (Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, Rv. 288420 - 01; Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Ferruggia, Rv. 284960; Sez. 5, n. 54188 de126/9/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/1/2014, Bekskiu, Rv. 259284; Sez. 4, n. 3950 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. 2012, Conti, Rv. 251736). In materia di reati concernenti gli stupefacenti opera, infatti, il principio consensualistico, di guisa che l'effetto traslativo - che prescinde dalla materiale consegna del bene - concretizza ex se l'integrale disvalore della condotta. 6.4.Secondo altra parte della giurisprudenza invece - ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti - non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Alessandria, Rv. 288927 - 04; Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287964 - 03; Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Abbruzzese, Rv. 286165; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942- 01; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Pezzica, Rv. 250560 01). 6.5.Nel caso di specie, il reato è stato contestato nella forma tentata sicché è sufficiente che sia stato concluso l'accordo finalizzato alla importazione in Italia della sostanza (importazione in vista della quale erano stati sondati soggetti in servizio presso il porto di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere informazioni sulle compagnie navali più sicure onde evitare sequestri), non essendo necessario accertare l'effettiva riuscita dell'impresa (di qui la contestazione del reato in forma tentata). 7.11 Tribunale ha ritenuto la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari special-preventive, il pericolo di fuga e l'idoneità della sola custodia cautelare a farvi fronte in considerazione: (i) della gravità delle condotte; (ii) dell'ingente quantità dei volumi di traffici trattati; (iii) dei legami criminali del ricorrente non solo in Italia ma anche con realtà criminali d'oltreoceano; (iv) dell'organizzazione predisposta per la loro esecuzione in modo stabile, continuato e professionale; (v) del ruolo di primo piano del ricorrente; (vi) della sua appartenenza alla famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] "Piseja" di Platì. 7.1.Le valutazioni del Tribunale si fondano su dati di fatto dei quali non viene dedotto il travisamento; sotto altro profilo, le conclusioni che da questi dati di fatto sono state tratte non solo non sono manifestamente illogiche ma fanno buon governo della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e della sola custodia cautelare in carcere a farvi fronte stabilita, fino a prova contraria (mai fornita) dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per tutti i delitti elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (nel senso che, in tema di esigenze 13cautelari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Di, Rv. 287813 - 03). 7.2.11 ricorrente lamenta la risalenza nel tempo delle condotte incriminate rispetto alla data di adozione dell'ordinanza genetica (tre anni) e la conseguente mancanza di attualità delle esigenze, requisito (la attualità) la cui sussistenza deve essere verificata anche nei casi previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Si duole, in particolare, della natura ipotetica ed autoreferenziale della motivazione che non opera una distinta valutazione della gravità del fatto rispetto alla personalità del suo autore (immune da precedenti). 7.3.11 rilievo è manifestamente infondato perché quando sussiste la presunzione (relativa) di pericolosità dell'autore dei reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il giudice non deve indicare le ragioni della cautela, né sotto il profilo della gravità del reato, né sotto quello della personalità dell'agente ma solo verificare che tali esigenze non sussistano affatto o possano essere soddisfatte in modo diverso. Le valutazioni del tribunale, nel caso di specie, non valgono a indicare le ragioni della cautela bensì a rafforzare la presunzione di pericolosità, anche sotto il profilo della attualità del pericolo, che giustifica la persistente necessità di applicare la misura cautelare di massimo rigore nonostante il lasso di tempo trascorso. 8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.MCosì deciso in Roma, il 11/12/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria SIU. 2029, 1,t [OSCURATO:PERSONA].SS lisabetta Ambito 15