CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 03802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6652-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 689/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6652/2021 Numero sezionale 10353/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 3802/2022Data pubblicazione 07/02/2022 partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettò l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di liquidazione del GIP del compenso per la custodia di alcuni cubi di polietilene; - Il Tribunale affermò che per la determinazione dell’indennità di custodia per beni diversi da quelli contemplati dal DM 265/2006 dovesse farsi riferimento agli usi locali; poiché tali usi non erano esistenti nella Provincia di Caserta, secondo quanto disposto dall’art.58, comma del [OSCURATO:PERSONA] in materia di spese di giustizia, doveva farsi riferimento al corrispettivo della custodia praticato dagli operatori di settore nella realtà economica del luogo in cui l’attività è svolta, senza che la necessità della ricorrenza dell’opinio iuris ac necessitatis; - secondo il Tribunale, qualora il compendio in sequestro non rientri nelle categorie di beni indicati nel DM del 2.9.2006, n.265, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell’art.59 del DPR 115/2002, va fatto riferimento alla disciplina prevista in base alla similitudine fisica dei beni; - nel caso di specie erano state considerate le dimensioni fisiche dei cubi di polietilene che erano pari ad un autocarro medio; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; - ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6652/2021 - in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria Numero sezionale 10353/2021Numero di raccolta generale 3802/2022 difensiva; Data pubblicazione 07/02/2022 Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.58 e 59 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.115, in relazione al DM 2.9.2006, n.265 per non avere il Tribunale liquidato il compenso, in assenza degli usi locali, facendo riferimento alle tariffe previste dall’associazione di appartenenza e non invece alla disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, senza peraltro richiedere il parere dell’associazione di appartenenza; - il motivo non è fondato; - in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che per questi occorra verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale (Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, n.24933; Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, n.11553); - l’uso locale, al quale rinviano l'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e del D.M. n. 265 del 2006, art. 5, va individuato - lo precisano le pronunzie di questa Corte n. 752 e n. 756/2016 - nel "corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6652/2021 del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è Numero sezionale 10353/2021Numero di raccolta generale 3802/2022 svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del Data pubblicazione 07/02/2022 tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe"; dato che "sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sè a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris"; - qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. anche Sez. 2 -, Ordinanza n. 1205 del 21/01/2020) ; - nell’ipotesi del sequestro di un container, accertata l'insussistenza di un uso locale è stata ritenuta applicabile, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1 del d.m. n. 265 cit. per il compenso dovuto per la custodia di autoveicoli e natanti (Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, n.1205 cit.; Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, n.22966); - il giudice di merito ha correttamente applicato i principi di diritto enunciati da questa Corte e, per la custodia di 26 metri cubi di polietilene, considerando che il compendio in sequestro non rientrava nelle categorie di beni indicati nel DM del 2.9.2006,4 di 5 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6652/2021 n.265 ed ha tenuto conto delle dimensioni fisiche dei cubi di Numero sezionale 10353/2021Numero di raccolta generale 3802/2022 polietilene che erano pari ad un autocarro medio; Data pubblicazione 07/02/2022 - il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; - la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002). - ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte Suprema di Cassazione in data 18 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A