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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21889/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26815-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

SAS, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 26815 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -2- nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 6/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA].

S.a.s. era stata affidataria della custodia giudiziaria onerosa di 9 tank contenenti gasolio di mq 30 c.d., per una superficie occupata di circa mq. 180, a seguito di sequestro disposto dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di un procedimento penale a carico di ignoti iscritto dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

All’esito del periodo di custodia, protrattosi dal 13/11/2017 al 7/12/2018, la società depositava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola istanza di liquidazione dei comensi, quantificati in € 75.937,68, ma il PM emetteva un decreto di liquidazione per l’importo di € 28.196,96.

Avverso tale provvedimento la custode proponeva opposizione, ed il medesimo Tribunale con ordinanza del 6 aprile 2021 ha rigettato l’opposizione.

Dopo aver ricordato che a seguito dell’emanazione del DM n. 265/2006, non era più dato far riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ma che per i beni diversi da quelli contemplati nel menzionato DM, occorreva far invece Ric. 2021 n. 26815 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -3- applicazione degli usi locali, l’ordinanza rilevava che non era stata offerta prova dell’esistenza di usi locali, e che non poteva accreditarsi il parere espresso dalla Associazione di categoria della opponente, che sosteneva invece fosse applicabile la tariffa giornaliera predisposta dalla medesima categoria, e ciò in quanto l’associazione non aveva quelle caratteristiche che la legge prescrive per il carattere vincolante dei pareri delle associazioni di categoria.

Ne derivava che occorreva far riferimento alla disciplina di cui all’art. 2233 c.c., dandosi rilievo all’importanza dell’opera svolta ed al decoro della professione.

Quindi tenuto conto della tipologia del materiale da custodire e della superficie occupata, e considerata l’esistenza di alcuni precedenti giudiziari aventi ad oggetto la custodia di materiale pirotecnico, il Tribunale riteneva che la somma da liquidare sarebbe stata, sulla scorta di tali parametri addirittura inferiore a quella già attribuita, e che quindi il decreto dovesse essere confermato, pena la violazione del principio del divieto di reformatio in peius.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

S.a.s. sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola non ha svolto attività difensiva.

Si rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a mezzo Ric. 2021 n. 26815 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -4- pec, all’indirizzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, concretando tale modalità di notifica una nullità, attesa la non riferibilità dell’indirizzo a quello della parte intimata, il che imporrebbe di dover disporre la rinnovazione della notifica.

Senonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti ( Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez.

Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facieinfondato, appare superflua la fissazione di un termine per Ric. 2021 n. 26815 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -5- l'a rinnovazione della notifica del ricorso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per l‘apparenza ovvero la manifesta contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice dell’opposizione, pur dando atto della necessità di applicare il criterio di cui all’art. 2233 co. 2 c.c., ha però del tutto omesso di prendere in considerazione il parere dell’associazione di categoria prodotto dalla ricorrente.

Inoltre, pur dando atto che la liquidazione sulla base dei diversi criteri individuati sarebbe risultata inferiore a quella oggetto dell’opposizione, ha ritenuto di confermare il provvedimento impugnato.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59 del DPR n. 115/2002, del DM n. 265/2006, art. 5, e dell’art. 2233 co. 2 c.c., in quanto si è fatto riferimento, come criterio residuale di liquidazione dell’indennità di custodia per beni diversi da quelli oggetto del Dm del 2006, a quello i cui all’art. 2 2 23 co. 2 c .c., che la più recente giurisprudenza di legittimità ha invece escluso sia invocabile.

In particolare, dovrebbe farsi applicazione della disciplina dettata per casi analoghi, avuto riguardo anche alla similitudine fisica dei beni custoditi con quelli invece oggetto della specifica disciplina di cui al citato DM.

Ric. 2021 n. 26815 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -6- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del DPR n. 115/2002, artt. 58 e 59, nonché dell’art. 5 del DM n. 265/2006, degli artt. 1374 c.c. ed 1 e 14 delle preleggi, anche in relazione all’art. 112 c.p.c.

In particolare, la decisione gravata ha fatto un’erronea applicazione della normativa vigente, in quanto, una volta esclusa la dimostrazione dell’esistenza di usi locali, oltre a fare un inopportuno riferimento alla previsione di cui all’art. 2233 co. 2 c.c., avrebbe invece dovuto verificare se le tabelle prefettizie potessero essere ancora applicate, o se invece si dovesse far ricorso alle tabelle ministeriali applicate quanto meno in via analogica, sulla base della similitudine fisica dei beni custoditi.

In tal modo è stata anche denegata la domanda di giustizia avanzata dall’opponente.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, si rivelano infondati, nei termini che seguono.

A tal fine deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, Ric. 2021 n. 26815 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -7- n. 400, art. 17,commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5,per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia.

Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando quindi altrettanto pacifica la non applicabilità in via diretta delle previsioni di cui al citato DM del 2006.

La mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone quindi di dover far ricorso agli usi locali, dovendo quindi escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all’equità.

Tuttavia, la decisione impugnata, con accertamento che non risulta in alcun modo attinto dai motivi di ricorso, ha escluso che fosse stata offerta la prova dell’esistenza di usi locali in materia, ponendosi quindi la necessità di individuare un alternativo criterio di liquidazione.

Una volta però escluso che fosse apprezzabile il parere fornito dalla ANCSA, associazione di categoria cui ha dichiarato di appartenere la ricorrente, e ciò in ragione delle minori garanzie di affidabilità ed imparzialità rispetto alle associazioni di categoria rappresentate dagli ordini predisposti per le professioni intellettuali protette, ha ritenuto che la propria Ric. 2021 n. 26815 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -8- decisione dovesse avvenire facendo applicazione del criterio di cui all’art. 2233 co. 2 c.c.

Ha quindi sostenuto che , alla luce delle indicazioni fornite da altri precedenti giudiziari, e considerata la durata della custodia e l’ingombro delle res prese in custodia, sarebbe spettata un’indennità addirittura inferiore a quella oggetto del decreto opposto, sicché, in applicazione del principio del divieto di reformatio in peius, ha reputato di dover confermare la liquidazione operata nel decreto opposto , in assenza di doglianze sul quantum da parte del Ministero (conclusione questa che rende evidente come non ricorra in realtà il vizio di illogicità manifesta della motivazione né la violazione dell’art.112 c.p.c., avendo anzi il Tribunale, sulla base della propria ricostruzione della normativa in materia, impedito che potesse pervenirsi ad una liquidazione inferiore a quella già conseguita, in assenza di opposizione da parte del controinteressato del custode).

Né appare erronea la conclusione del Tribunale quanto alla individuazione del criterio alternativo di liquidazione.

Rileva a tal fine il principio affermato da questa Corte, e richiamato dalla difesa della ricorrente, secondo cui, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel DM n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., Ric. 2021 n. 26815 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -9- che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (nella specie, relativa al sequestro di container, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che, accertata l'insussistenza di un uso locale cui fare riferimento, aveva ritenuto applicabile, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1 del d.m. n. 265 cit. per il compenso dovuto per la custodia di autoveicoli e natanti; Cass. n. 1205 del 21/01/2020; conf.

Cass. n. 19064/2021).

Correttamente il Tribunale ha escluso che potesse attribuirsi valenza prescrittiva al parere della asserita associazione professionale di categoria, ed in ciò risulta aver rispettato il precedente sopra richiamato, ma ha ritenuto che dovesse individuarsi un criterio alternativo, che comunque fosse rispondente al principio posto dal secondo comma dell’art. 2233 c.c. dell’adeguatezza del compenso all’importanza dell’attività svolta ed al decoro della professione.

Ma anche a voler reputare che tale ultimo criterio non sia direttamente invocabile, essendosi al di fuori dell’attività del professionista intellettuale, risulta che in ogni caso i criteri ai quali si è ispirato il giudice dell’opposizione appaiono dettati dall’esigenza di attenersi a parametri oggettivi, legati alla conformazione fisica dei beni ed all’ingombro dagli stessi generato (per analoghe considerazioni si veda altresì Cass. n. 3802/2022) così che, pur a fronte del richiamo alla previsione di cui all’art. 2233 co. 2 c.c., la liquidazione appare ispirata a criteri lato sensu equitativi, volti a supplire all’assenza di vincolanti prescrizioni normative, criteri che sono stati già ritenuti corretti dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ric. 2021 n. 26815 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -10- Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese, avendo il Ministero resistito esclusivamente in vista delle non tenutasi udienza di discussione orale.

Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26815-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. SAS, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 26815 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 6/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA]. S.a.s. era stata affidataria della custodia giudiziaria onerosa di 9 tank contenenti gasolio di mq 30 c.d., per una superficie occupata di circa mq. 180, a seguito di sequestro disposto dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di un procedimento penale a carico di ignoti iscritto dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. All’esito del periodo di custodia, protrattosi dal 13/11/2017 al 7/12/2018, la società depositava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola istanza di liquidazione dei comensi, quantificati in € 75.937,68, ma il PM emetteva un decreto di liquidazione per l’importo di € 28.196,96. Avverso tale provvedimento la custode proponeva opposizione, ed il medesimo Tribunale con ordinanza del 6 aprile 2021 ha rigettato l’opposizione. Dopo aver ricordato che a seguito dell’emanazione del DM n. 265/2006, non era più dato far riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ma che per i beni diversi da quelli contemplati nel menzionato DM, occorreva far invece Ric. 2021 n. 26815 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- applicazione degli usi locali, l’ordinanza rilevava che non era stata offerta prova dell’esistenza di usi locali, e che non poteva accreditarsi il parere espresso dalla Associazione di categoria della opponente, che sosteneva invece fosse applicabile la tariffa giornaliera predisposta dalla medesima categoria, e ciò in quanto l’associazione non aveva quelle caratteristiche che la legge prescrive per il carattere vincolante dei pareri delle associazioni di categoria. Ne derivava che occorreva far riferimento alla disciplina di cui all’art. 2233 c.c., dandosi rilievo all’importanza dell’opera svolta ed al decoro della professione. Quindi tenuto conto della tipologia del materiale da custodire e della superficie occupata, e considerata l’esistenza di alcuni precedenti giudiziari aventi ad oggetto la custodia di materiale pirotecnico, il Tribunale riteneva che la somma da liquidare sarebbe stata, sulla scorta di tali parametri addirittura inferiore a quella già attribuita, e che quindi il decreto dovesse essere confermato, pena la violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.a.s. sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola non ha svolto attività difensiva. Si rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a mezzo Ric. 2021 n. 26815 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- pec, all’indirizzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, concretando tale modalità di notifica una nullità, attesa la non riferibilità dell’indirizzo a quello della parte intimata, il che imporrebbe di dover disporre la rinnovazione della notifica. Senonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti ( Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129). In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facieinfondato, appare superflua la fissazione di un termine per Ric. 2021 n. 26815 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- l'a rinnovazione della notifica del ricorso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per l‘apparenza ovvero la manifesta contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice dell’opposizione, pur dando atto della necessità di applicare il criterio di cui all’art. 2233 co. 2 c.c., ha però del tutto omesso di prendere in considerazione il parere dell’associazione di categoria prodotto dalla ricorrente. Inoltre, pur dando atto che la liquidazione sulla base dei diversi criteri individuati sarebbe risultata inferiore a quella oggetto dell’opposizione, ha ritenuto di confermare il provvedimento impugnato. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59 del DPR n. 115/2002, del DM n. 265/2006, art. 5, e dell’art. 2233 co. 2 c.c., in quanto si è fatto riferimento, come criterio residuale di liquidazione dell’indennità di custodia per beni diversi da quelli oggetto del Dm del 2006, a quello i cui all’art. 2 2 23 co. 2 c .c., che la più recente giurisprudenza di legittimità ha invece escluso sia invocabile. In particolare, dovrebbe farsi applicazione della disciplina dettata per casi analoghi, avuto riguardo anche alla similitudine fisica dei beni custoditi con quelli invece oggetto della specifica disciplina di cui al citato DM. Ric. 2021 n. 26815 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del DPR n. 115/2002, artt. 58 e 59, nonché dell’art. 5 del DM n. 265/2006, degli artt. 1374 c.c. ed 1 e 14 delle preleggi, anche in relazione all’art. 112 c.p.c. In particolare, la decisione gravata ha fatto un’erronea applicazione della normativa vigente, in quanto, una volta esclusa la dimostrazione dell’esistenza di usi locali, oltre a fare un inopportuno riferimento alla previsione di cui all’art. 2233 co. 2 c.c., avrebbe invece dovuto verificare se le tabelle prefettizie potessero essere ancora applicate, o se invece si dovesse far ricorso alle tabelle ministeriali applicate quanto meno in via analogica, sulla base della similitudine fisica dei beni custoditi. In tal modo è stata anche denegata la domanda di giustizia avanzata dall’opponente. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, si rivelano infondati, nei termini che seguono. A tal fine deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, Ric. 2021 n. 26815 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -7- n. 400, art. 17,commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5,per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia. Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando quindi altrettanto pacifica la non applicabilità in via diretta delle previsioni di cui al citato DM del 2006. La mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone quindi di dover far ricorso agli usi locali, dovendo quindi escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all’equità. Tuttavia, la decisione impugnata, con accertamento che non risulta in alcun modo attinto dai motivi di ricorso, ha escluso che fosse stata offerta la prova dell’esistenza di usi locali in materia, ponendosi quindi la necessità di individuare un alternativo criterio di liquidazione. Una volta però escluso che fosse apprezzabile il parere fornito dalla ANCSA, associazione di categoria cui ha dichiarato di appartenere la ricorrente, e ciò in ragione delle minori garanzie di affidabilità ed imparzialità rispetto alle associazioni di categoria rappresentate dagli ordini predisposti per le professioni intellettuali protette, ha ritenuto che la propria Ric. 2021 n. 26815 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -8- decisione dovesse avvenire facendo applicazione del criterio di cui all’art. 2233 co. 2 c.c. Ha quindi sostenuto che , alla luce delle indicazioni fornite da altri precedenti giudiziari, e considerata la durata della custodia e l’ingombro delle res prese in custodia, sarebbe spettata un’indennità addirittura inferiore a quella oggetto del decreto opposto, sicché, in applicazione del principio del divieto di reformatio in peius, ha reputato di dover confermare la liquidazione operata nel decreto opposto , in assenza di doglianze sul quantum da parte del Ministero (conclusione questa che rende evidente come non ricorra in realtà il vizio di illogicità manifesta della motivazione né la violazione dell’art.112 c.p.c., avendo anzi il Tribunale, sulla base della propria ricostruzione della normativa in materia, impedito che potesse pervenirsi ad una liquidazione inferiore a quella già conseguita, in assenza di opposizione da parte del controinteressato del custode). Né appare erronea la conclusione del Tribunale quanto alla individuazione del criterio alternativo di liquidazione. Rileva a tal fine il principio affermato da questa Corte, e richiamato dalla difesa della ricorrente, secondo cui, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel DM n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., Ric. 2021 n. 26815 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -9- che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (nella specie, relativa al sequestro di container, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che, accertata l'insussistenza di un uso locale cui fare riferimento, aveva ritenuto applicabile, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1 del d.m. n. 265 cit. per il compenso dovuto per la custodia di autoveicoli e natanti; Cass. n. 1205 del 21/01/2020; conf. Cass. n. 19064/2021). Correttamente il Tribunale ha escluso che potesse attribuirsi valenza prescrittiva al parere della asserita associazione professionale di categoria, ed in ciò risulta aver rispettato il precedente sopra richiamato, ma ha ritenuto che dovesse individuarsi un criterio alternativo, che comunque fosse rispondente al principio posto dal secondo comma dell’art. 2233 c.c. dell’adeguatezza del compenso all’importanza dell’attività svolta ed al decoro della professione. Ma anche a voler reputare che tale ultimo criterio non sia direttamente invocabile, essendosi al di fuori dell’attività del professionista intellettuale, risulta che in ogni caso i criteri ai quali si è ispirato il giudice dell’opposizione appaiono dettati dall’esigenza di attenersi a parametri oggettivi, legati alla conformazione fisica dei beni ed all’ingombro dagli stessi generato (per analoghe considerazioni si veda altresì Cass. n. 3802/2022) così che, pur a fronte del richiamo alla previsione di cui all’art. 2233 co. 2 c.c., la liquidazione appare ispirata a criteri lato sensu equitativi, volti a supplire all’assenza di vincolanti prescrizioni normative, criteri che sono stati già ritenuti corretti dalla giurisprudenza di questa Corte. Ric. 2021 n. 26815 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -10- Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla a provvedere sulle spese, avendo il Ministero resistito esclusivamente in vista delle non tenutasi udienza di discussione orale. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l.
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