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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22192/2026

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ente-controall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] RifiutiCampania, [OSCURATO:SOCIETA].-intimati-Numero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2525/2024depositata il 7/6/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.

Con atto di citazione [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di una azienda agricoladal 1984 ed esercente dal 2000 anche attività di ospitalità rurale edagriturismo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], nella localitàMontenerone, agiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri in persona del Commissario di Governo per l’emergenza rifiutinella Regione Campania (di seguito PCM), [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eLapidei del [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il risarcimento dei dannipatrimoniali conseguenti alle intollerabili emissioni inquinanti,consistenti in miasmi e cadute di percolato, provenienti dall’antistantesito di stoccaggio di c.d.

“ecoballe”, realizzato da [OSCURATO:PERSONA] pressola cava silicea di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] su autorizzazione del30 settembre 2004 del Commissario di Governo per l’emergenza rifiutinella Campania.

Rappresentava, in particolare, che le emissioniavevano determinato una gravissima ed irreversibile riduzione dipresenze nell’ambito dell’attività agrituristica, tanto da portarla allaparalisi, e altresì stavano provocando danni alle colture agricole ivipraticate.Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Napoli, con la sentenzan.1295/2014, rigettava la domanda e compensava per intero le spesedel giudizio, sul presupposto che la parte attrice non avesse addotto eprovato la “oggettiva intollerabilità” delle lamentate immissioni, avendoarticolato una prova testimoniale del tutto generica e contraria allerisultanze dei rapporti redatti dall’ARPAC, nonché chiesto una CTU deltutto esplorativa.Numero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/20262.

L’odierna società ricorrente proponeva appello deducendo l’erroneorigetto della domanda sull’assunto difetto di deduzione e provadell’intollerabilità delle lamentate immissioni, non avendo il Tribunalerilevato, quanto al profilo assertivo, che nell’atto di citazione sub capi7, 8 e 9 della premessa era stata prospettata la intollerabilità delleemissioni inquinanti e, quanto al profilo probatorio, che l’attrice con lamemoria istruttoria del 27 aprile 2007 aveva articolato capitoli diprova e prodotto documentazione probante della intollerabilità delleimmissioni, insistendo sulla CTU.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2525/2024, dopo avereammesso e acquisito la prova per testi, disattesa la istanza di CTU,rigettava l’appello sul presupposto della mancata prova del dannoconseguente alle intollerabili immissioni, effettivamente sussistenti, epertanto con tale diversa motivazione confermava la sentenza gravata,compensando integralmente le spese del grado tra tutte le parti.3. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso in base a due motivi.Resistono con separato controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., qualeincorporante di [OSCURATO:PERSONA] Campania, mentre la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri, quale [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] dellaRegione [OSCURATO:PERSONA].va ex OO.P.C.M., e Lapidei delMonforte S.r.l. non hanno svolto difese.

La ricorrente ed entrambi icontroricorrenti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,violazione dell’art. 112, comma 2, c.p.c. per il supposto omesso integralescrutinio dei motivi di appello e omessa pronuncia su tutte le domandeintrodotte dall’attrice nel giudizio.La ricorrente sostiene di aver chiesto, con l'atto di citazione, non soltantoil risarcimento dei danni da lucro cessante per il calo di presenzenell'attività agrituristica e per le colture agricole a causa delle emissioniNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026maleodoranti, ma anche il ristoro del danno emergente, consistente nellaperdita di valore degli immobili facenti parte dell'azienda agricola e ildanno da perdita di chance per l'impossibilità di provvedere all'incrementodelle strutture aziendali, tutto ciò non essendo stato considerato dalgiudice di merito.

In particolare, il giudice di appello avrebbeimmotivatamente limitato la propria decisione all'esame del solo lucrocessante per contrazione delle attività ricettizia e del danno emergente perdiminuzione delle colture agricole, trascurando le restanti voci di danno;tale omissione integrerebbe un error in procedendo per violazione dell’art.112 c.p.c.2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 2, n 4 c.p.c., sussistendomotivazione perplessa e al di sotto del minimo costituzionale quanto alrigetto della domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante per lacontrazione dei ricavi da ricettività agrituristica relativa agli anni 2006-2007.La Corte d'appello, pur avendo dato atto che dopo la metà del 2006 vi erastato un crollo delle presenze di ospiti nella struttura, avrebbeerroneamente estrapolato dalla documentazione soltanto i dati dei registridei corrispettivi fino a metà del 2006 per giungere ad escludere il danno.Inoltre, pur avendo dato atto pure dell'esistenza del fatto storico consistitonella persistenza dalla fine del 2004 di intollerabili miasmi provenienti dalsito di stoccaggio delle ecoballe, avrebbe erroneamente ritenuto nonprovato il nesso causale tra le immissioni nocive, accertate sussistenti, ele contrazioni dell'attività ricettiva: conclusione che sarebbecontraddittoria, incomprensibile ed illogica.3.

Il ricorso va accolto per quanto di ragione.Quanto al primo motivo, del tutto omessi nel vaglio del giudice d’appellorisultano ictu oculi i profili di danno collegati al ristoro del dannoemergente, consistente nella perdita di valore degli immobili che facevanoNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026parte dell'azienda agricola e il danno da perdita di chance perl'impossibilità di provvedere all'incremento delle strutture aziendali.Quanto al secondo motivo, assolutamente contraddittoria è la decisionedella Corte di merito di respingere ogni profilo di danno dedotto, dopoavere valutato come sussistente la condotta negligente dei convenuti,ciascuno rispetto alle proprie competenze e ai doveri di diligenza nelcondurre o vigilare sull’attività di stoccaggio di rifiuti in modo tale da nonportare alcun nocumento al fondo o all’attività altrui.Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima altrui condotta l'oneredella prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecitoaquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nessodi causa tra condotta colposa del soggetto agente e danno.

In tema diresponsabilità civile, dunque, il danno non può certamente ritenersisussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi nedomanda il risarcimento, come correttamente ritenuto dalla Corte dimerito.

Tuttavia, la Corte di merito non ha considerato che, una voltaprovato il fatto illecito, il danno (patrimoniale e non patrimoniale) puòessere provato anche per presunzioni (ex multis, v.

Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 2203 del 22/1/2024).Nella specie, una pronuncia non può risolversi nella negazione di quanto,invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di unacondotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità dellarelativa richiesta risarcitoria (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19681 del.16/7/2025; Cass, Sez. 3 -, Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 3133 del 10/2/2020).

E invero, il provvedimentoimpugnato, dopo avere accertato l’illegittimità delle condotte causative dipotenziale danno dando rilevanza alle deposizioni dei testi che avevanopercolamenti provenienti dal vicino deposito di ecoballe, hainspiegabilmente negato in toto il risarcimento del danno senzaNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026considerare, quale elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale conil danno-evento, i medesimi fatti riferiti dai testi ai fini del ragionamentoinferenziale, e pure la relazione del perito di parte in tale quadro.

Ciòimplica una violazione dei principi anzidetti, poiché è evidente che laconsistenza di un tale danno può inferirsi dalle circostanze dedotte e,comunque, il giudice, una volta accertata la sussistenza del fatto illecito,ha il potere/dovere di liquidare il danno in via equitativa, conferitogli dagliartt. 1226 e 2056 c.c.: il suo esercizio rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo adun giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta “equità giudizialecorrettiva od integrativa”, con l'unico limite di non potere surrogare ilmancato accertamento della prova della responsabilità del soggettoagente o la mancata individuazione della prova del danno nella suaesistenza – e quindi l’an -, dovendosi peraltro intendere l'impossibilità diprovare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosisufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.

In tali casi, non è,infatti, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet,risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, giàdefinitivamente accertato in termini di esistenza di una condottageneratrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativarichiesta risarcitoria (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20345 del 14/7/2023;Cass.

Sez. 3 -, Ordinanza n. 13515 del 29/4/2022).Il ragionamento svolto dalla Corte di merito risulta del tutto illogico ealtresì - è il caso di sottolinearlo - incomprensibile quanto all’esito: dopoavere ammesso le prove per testi non acquisite nel giudizio di primogrado, ha ritenuto sufficientemente raggiunta la prova del fatto storicodella provenienza di esalazioni maleodoranti eccedenti la normaletollerabilità e di sversamento di percolato dal sito di stoccaggio di rifiuti dicui è causa in danno della proprietà della società T.IM.; i testi escussi,tutti frequentatori dei luoghi di causa, avevano infatti riferito della direttaNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026percezione di miasmi maleodoranti che rendevano l’aria del fondo dellasocietà appellante irrespirabile provenienti dal sito di ecoballe posto amonte, a partire dall’inizio del 2005.

Così il teste geom. [OSCURATO:PERSONA],consulente della società T.IM da lungo tempo (circa 30 anni), nelconfermare il capo 6) della memoria istruttoria, dichiarava di averconstatato personalmente l’irrespirabilità dell’aria per effetto dei miasmiprovenienti dal sito di stoccaggio e che tale inconveniente si era protrattodalla fine del 2004 per circa tre anni, essendo addirittura percepibile finoal centro abitato di [OSCURATO:PERSONA] (suo luogo di residenza da oltre 47anni) distante circa 4 km in linea d’aria dal sito; ha pure confermato,l’immissione nella proprietà dell’appellante di percolato proveniente dalsito di stoccaggio e di aver constatato personalmente che vi era stato unammaloramento delle piante dell’azienda agricola (uliveto, noceto,ciliegeto) percepibile dall’ingiallimento del loro fogliame (v. udienza26.4.2023).

Allo stesso modo i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) hanno riferito di aver percepito personalmente,frequentando i luoghi (il primo socio della T.IM e figlio dell’amministratoredella società all’epoca dei fatti di causa; il secondo marito di CarmelaTizziani, altra socia), le esalazioni maleodoranti provenienti dal sito diecoballe che rendevano l’aria irrespirabile, nonché constatato visivamentela caduta di percolato da detto sito con compromissione delle condizioniigieniche del fondo attoreo.Tali dichiarazioni sono state ritenute coerenti con quanto emergente,altresì, dai documenti prodotti in primo grado dall’appellante, inparticolare dal “Rapporto di visita” del 25.11.2004 rilasciato, su richiestadella stessa, dalla società Bioagricert, ove si certifica, tra l’altro, che “Ventidi scirocco e di direzione varia già causano, unitamente a situazioni dielevata umidità, odori nauseabondi che si espandono in tutta l’areacircostante l’azienda” e che “la posizione dominante del deposito rispettoai terreni coltivati fa supporre che le acque meteoriche possanoNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026trasportare materiali di scolo dalle suddette ecoballe...” (doc. 5 inproduzione primo grado appellante), nonché dalla nota dell’AssessoratoLLPP del Comune di Benevento del 19.7.2005 (allegato alla relazione delgeom.

Follo in fascicolo di primo grado della parte ricorrente) in cui sipaventa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] circa il rischio di fenomeni franosi esmottamenti al suo fondo denunciati da T.IM. al Comune con nota del14.7.2005 per la cattiva regimentazione delle acque superficiali dellastrada provinciale ubicata tra il fondo dell’appellante e il sito di stoccaggio.A sostegno delle domande risarcitorie, relative alla diminuzione del valoredel complesso immobiliare ed all’impossibilità di attuare il piano diinvestimenti finalizzati all’incremento della produttività aziendale, T.IM.forniva pure allegazioni dei relativi fatti primari e dei conseguenti danniproducendo nel primo grado di giudizio relazione tecnica a firma delGeom. [OSCURATO:PERSONA] in cui, dopo un'ampia descrizione dell'aziendaagricola e delle strutture in essa esistenti, erano descritte pure leimmissioni intollerabili e cadute di percolato derivanti dalla realizzazionedel sito di “ecoballe”, le loro conseguenze dannose tra cui la diminuzionedi valore del complesso immobiliare e l’impossibilità di attuare il piano direalizzazione delle nuove strutture aziendali funzionali all’incremento dellaricettività agrituristica.

A conforto degli accertamenti in punto di fattocompiuti dal proprio consulente di parte [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, poi, didisporre CTU, insistendo nell’istanza non accolta nel primo grado, ondecompiere quegli accertamenti scientifici (trattandosi di inquinamento e diconseguenti danni) le cui valutazioni esorbitavano dai limiti del mezzo diprova testimoniale.La Corte di appello, ciò nonostante, ha ritenuto che il positivo riscontrodelle immissioni nei termini suddetti non fosse sufficiente a fondare latutela risarcitoria extracontrattuale invocata dall’appellante (da ricondurreal paradigma dell’art. 2043 c.c.) non avendo il danneggiato, gravato delrelativo onere, raggiunto la prova del nesso eziologico e del dannoNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026conseguenza subito, nello specifico declinato quale danno patrimonialeemergente (danni alla colture, calo della produzione aziendale agricola) eda lucro cessante (impossibilità di proseguire l’attività ricettiziaagrituristica).

Il giudice dell’appello ha ritenuto del tutto esplorativa larichiesta di CTU, con motivazione apodittica e incomprensibile consideratigli esiti delle prove testimoniale, anche a prescindere dalla consulenza diparte al proposito.Quanto sopra conduce a ritenere che la Corte d’appello, oltre ad avereobliterato parte delle richieste risarcitorie, abbia erroneamenteinterpretato il proprio ruolo nella parte rilevante del giudizio risarcitorio,riguardante la valutazione delle conseguenze dannose riferibili all’illecitoaccertato attraverso il potere di “equità giudiziale correttiva odintegrativa” sopra descritto, che viene nei fatti rinnegato allorché la CTU,senza plausibile giustificazione, viene ritenuta inammissibile in quantoesplorativa.

In particolare, nella motivazione emerge che i fatti sono stativalutati atomisticamente, e non nel loro insieme, all’interno di unragionamento che ha condotto erroneamente la Corte territoriale aritenere verosimile che gli effluvi provenienti dalle ecoballe abbianoraggiunto la massima intensità proprio nel 2005, per poi gradualmentedicembre 2004) di nuovi rifiuti nel sito, fino a terminare nel 2007,riferendosi a dati parziali sulle presenze di turisti nei periodi, e non allevarie componenti del danno emergente e lucro cessante addotti e ancheindicati nella consulenza di parte.

Peraltro, la consulenza tecnica di parteprodotta dalla parte attrice, avendo valore di mera allegazione difensiva acontenuto tecnico o, al più, di elemento indiziario, è un dato che il giudicedi merito avrebbe in una simile fattispecie dovuto analizzare unitamenteagli altri acquisiti nel contesto di un'autonoma e completa istruttoria, purpotendo disattenderne l’esito (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del4/3/2025).Numero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026In sintesi, operando in tal modo, la Corte di merito ha confusol’illecito senza danno provato, che non dà luogo ad alcun risarcimento,con l’illecito con danno provato ma non quantificabile nel suo precisoammontare, ove è sempre possibile una valutazione tramite una CTUpercipiente che accerta direttamente fatti che richiedono competenzetecniche specialistiche e che il giudice non potrebbe verificareautonomamente, oppure con una liquidazione equitativa.4.

Pertanto, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello diNapoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio P.Q.Maccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] RifiutiCampania, [OSCURATO:SOCIETA].-intimati-Numero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2525/2024depositata il 7/6/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di una azienda agricoladal 1984 ed esercente dal 2000 anche attività di ospitalità rurale edagriturismo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], nella localitàMontenerone, agiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri in persona del Commissario di Governo per l’emergenza rifiutinella Regione Campania (di seguito PCM), [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eLapidei del [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il risarcimento dei dannipatrimoniali conseguenti alle intollerabili emissioni inquinanti,consistenti in miasmi e cadute di percolato, provenienti dall’antistantesito di stoccaggio di c.d. “ecoballe”, realizzato da [OSCURATO:PERSONA] pressola cava silicea di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] su autorizzazione del30 settembre 2004 del Commissario di Governo per l’emergenza rifiutinella Campania. Rappresentava, in particolare, che le emissioniavevano determinato una gravissima ed irreversibile riduzione dipresenze nell’ambito dell’attività agrituristica, tanto da portarla allaparalisi, e altresì stavano provocando danni alle colture agricole ivipraticate.Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Napoli, con la sentenzan.1295/2014, rigettava la domanda e compensava per intero le spesedel giudizio, sul presupposto che la parte attrice non avesse addotto eprovato la “oggettiva intollerabilità” delle lamentate immissioni, avendoarticolato una prova testimoniale del tutto generica e contraria allerisultanze dei rapporti redatti dall’ARPAC, nonché chiesto una CTU deltutto esplorativa.Numero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/20262. L’odierna società ricorrente proponeva appello deducendo l’erroneorigetto della domanda sull’assunto difetto di deduzione e provadell’intollerabilità delle lamentate immissioni, non avendo il Tribunalerilevato, quanto al profilo assertivo, che nell’atto di citazione sub capi7, 8 e 9 della premessa era stata prospettata la intollerabilità delleemissioni inquinanti e, quanto al profilo probatorio, che l’attrice con lamemoria istruttoria del 27 aprile 2007 aveva articolato capitoli diprova e prodotto documentazione probante della intollerabilità delleimmissioni, insistendo sulla CTU.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2525/2024, dopo avereammesso e acquisito la prova per testi, disattesa la istanza di CTU,rigettava l’appello sul presupposto della mancata prova del dannoconseguente alle intollerabili immissioni, effettivamente sussistenti, epertanto con tale diversa motivazione confermava la sentenza gravata,compensando integralmente le spese del grado tra tutte le parti.3. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso in base a due motivi.Resistono con separato controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., qualeincorporante di [OSCURATO:PERSONA] Campania, mentre la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri, quale [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] dellaRegione [OSCURATO:PERSONA].va ex OO.P.C.M., e Lapidei delMonforte S.r.l. non hanno svolto difese. La ricorrente ed entrambi icontroricorrenti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,violazione dell’art. 112, comma 2, c.p.c. per il supposto omesso integralescrutinio dei motivi di appello e omessa pronuncia su tutte le domandeintrodotte dall’attrice nel giudizio.La ricorrente sostiene di aver chiesto, con l'atto di citazione, non soltantoil risarcimento dei danni da lucro cessante per il calo di presenzenell'attività agrituristica e per le colture agricole a causa delle emissioniNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026maleodoranti, ma anche il ristoro del danno emergente, consistente nellaperdita di valore degli immobili facenti parte dell'azienda agricola e ildanno da perdita di chance per l'impossibilità di provvedere all'incrementodelle strutture aziendali, tutto ciò non essendo stato considerato dalgiudice di merito. In particolare, il giudice di appello avrebbeimmotivatamente limitato la propria decisione all'esame del solo lucrocessante per contrazione delle attività ricettizia e del danno emergente perdiminuzione delle colture agricole, trascurando le restanti voci di danno;tale omissione integrerebbe un error in procedendo per violazione dell’art.112 c.p.c.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 2, n 4 c.p.c., sussistendomotivazione perplessa e al di sotto del minimo costituzionale quanto alrigetto della domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante per lacontrazione dei ricavi da ricettività agrituristica relativa agli anni 2006-2007.La Corte d'appello, pur avendo dato atto che dopo la metà del 2006 vi erastato un crollo delle presenze di ospiti nella struttura, avrebbeerroneamente estrapolato dalla documentazione soltanto i dati dei registridei corrispettivi fino a metà del 2006 per giungere ad escludere il danno.Inoltre, pur avendo dato atto pure dell'esistenza del fatto storico consistitonella persistenza dalla fine del 2004 di intollerabili miasmi provenienti dalsito di stoccaggio delle ecoballe, avrebbe erroneamente ritenuto nonprovato il nesso causale tra le immissioni nocive, accertate sussistenti, ele contrazioni dell'attività ricettiva: conclusione che sarebbecontraddittoria, incomprensibile ed illogica.3. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.Quanto al primo motivo, del tutto omessi nel vaglio del giudice d’appellorisultano ictu oculi i profili di danno collegati al ristoro del dannoemergente, consistente nella perdita di valore degli immobili che facevanoNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026parte dell'azienda agricola e il danno da perdita di chance perl'impossibilità di provvedere all'incremento delle strutture aziendali.Quanto al secondo motivo, assolutamente contraddittoria è la decisionedella Corte di merito di respingere ogni profilo di danno dedotto, dopoavere valutato come sussistente la condotta negligente dei convenuti,ciascuno rispetto alle proprie competenze e ai doveri di diligenza nelcondurre o vigilare sull’attività di stoccaggio di rifiuti in modo tale da nonportare alcun nocumento al fondo o all’attività altrui.Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima altrui condotta l'oneredella prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecitoaquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nessodi causa tra condotta colposa del soggetto agente e danno. In tema diresponsabilità civile, dunque, il danno non può certamente ritenersisussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi nedomanda il risarcimento, come correttamente ritenuto dalla Corte dimerito. Tuttavia, la Corte di merito non ha considerato che, una voltaprovato il fatto illecito, il danno (patrimoniale e non patrimoniale) puòessere provato anche per presunzioni (ex multis, v. Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 2203 del 22/1/2024).Nella specie, una pronuncia non può risolversi nella negazione di quanto,invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di unacondotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità dellarelativa richiesta risarcitoria (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19681 del.16/7/2025; Cass, Sez. 3 -, Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 3133 del 10/2/2020). E invero, il provvedimentoimpugnato, dopo avere accertato l’illegittimità delle condotte causative dipotenziale danno dando rilevanza alle deposizioni dei testi che avevanopercolamenti provenienti dal vicino deposito di ecoballe, hainspiegabilmente negato in toto il risarcimento del danno senzaNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026considerare, quale elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale conil danno-evento, i medesimi fatti riferiti dai testi ai fini del ragionamentoinferenziale, e pure la relazione del perito di parte in tale quadro. Ciòimplica una violazione dei principi anzidetti, poiché è evidente che laconsistenza di un tale danno può inferirsi dalle circostanze dedotte e,comunque, il giudice, una volta accertata la sussistenza del fatto illecito,ha il potere/dovere di liquidare il danno in via equitativa, conferitogli dagliartt. 1226 e 2056 c.c.: il suo esercizio rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo adun giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta “equità giudizialecorrettiva od integrativa”, con l'unico limite di non potere surrogare ilmancato accertamento della prova della responsabilità del soggettoagente o la mancata individuazione della prova del danno nella suaesistenza – e quindi l’an -, dovendosi peraltro intendere l'impossibilità diprovare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosisufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è,infatti, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet,risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, giàdefinitivamente accertato in termini di esistenza di una condottageneratrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativarichiesta risarcitoria (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20345 del 14/7/2023;Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13515 del 29/4/2022).Il ragionamento svolto dalla Corte di merito risulta del tutto illogico ealtresì - è il caso di sottolinearlo - incomprensibile quanto all’esito: dopoavere ammesso le prove per testi non acquisite nel giudizio di primogrado, ha ritenuto sufficientemente raggiunta la prova del fatto storicodella provenienza di esalazioni maleodoranti eccedenti la normaletollerabilità e di sversamento di percolato dal sito di stoccaggio di rifiuti dicui è causa in danno della proprietà della società T.IM.; i testi escussi,tutti frequentatori dei luoghi di causa, avevano infatti riferito della direttaNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026percezione di miasmi maleodoranti che rendevano l’aria del fondo dellasocietà appellante irrespirabile provenienti dal sito di ecoballe posto amonte, a partire dall’inizio del 2005. Così il teste geom. [OSCURATO:PERSONA],consulente della società T.IM da lungo tempo (circa 30 anni), nelconfermare il capo 6) della memoria istruttoria, dichiarava di averconstatato personalmente l’irrespirabilità dell’aria per effetto dei miasmiprovenienti dal sito di stoccaggio e che tale inconveniente si era protrattodalla fine del 2004 per circa tre anni, essendo addirittura percepibile finoal centro abitato di [OSCURATO:PERSONA] (suo luogo di residenza da oltre 47anni) distante circa 4 km in linea d’aria dal sito; ha pure confermato,l’immissione nella proprietà dell’appellante di percolato proveniente dalsito di stoccaggio e di aver constatato personalmente che vi era stato unammaloramento delle piante dell’azienda agricola (uliveto, noceto,ciliegeto) percepibile dall’ingiallimento del loro fogliame (v. udienza26.4.2023). Allo stesso modo i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) hanno riferito di aver percepito personalmente,frequentando i luoghi (il primo socio della T.IM e figlio dell’amministratoredella società all’epoca dei fatti di causa; il secondo marito di CarmelaTizziani, altra socia), le esalazioni maleodoranti provenienti dal sito diecoballe che rendevano l’aria irrespirabile, nonché constatato visivamentela caduta di percolato da detto sito con compromissione delle condizioniigieniche del fondo attoreo.Tali dichiarazioni sono state ritenute coerenti con quanto emergente,altresì, dai documenti prodotti in primo grado dall’appellante, inparticolare dal “Rapporto di visita” del 25.11.2004 rilasciato, su richiestadella stessa, dalla società Bioagricert, ove si certifica, tra l’altro, che “Ventidi scirocco e di direzione varia già causano, unitamente a situazioni dielevata umidità, odori nauseabondi che si espandono in tutta l’areacircostante l’azienda” e che “la posizione dominante del deposito rispettoai terreni coltivati fa supporre che le acque meteoriche possanoNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026trasportare materiali di scolo dalle suddette ecoballe...” (doc. 5 inproduzione primo grado appellante), nonché dalla nota dell’AssessoratoLLPP del Comune di Benevento del 19.7.2005 (allegato alla relazione delgeom. Follo in fascicolo di primo grado della parte ricorrente) in cui sipaventa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] circa il rischio di fenomeni franosi esmottamenti al suo fondo denunciati da T.IM. al Comune con nota del14.7.2005 per la cattiva regimentazione delle acque superficiali dellastrada provinciale ubicata tra il fondo dell’appellante e il sito di stoccaggio.A sostegno delle domande risarcitorie, relative alla diminuzione del valoredel complesso immobiliare ed all’impossibilità di attuare il piano diinvestimenti finalizzati all’incremento della produttività aziendale, T.IM.forniva pure allegazioni dei relativi fatti primari e dei conseguenti danniproducendo nel primo grado di giudizio relazione tecnica a firma delGeom. [OSCURATO:PERSONA] in cui, dopo un'ampia descrizione dell'aziendaagricola e delle strutture in essa esistenti, erano descritte pure leimmissioni intollerabili e cadute di percolato derivanti dalla realizzazionedel sito di “ecoballe”, le loro conseguenze dannose tra cui la diminuzionedi valore del complesso immobiliare e l’impossibilità di attuare il piano direalizzazione delle nuove strutture aziendali funzionali all’incremento dellaricettività agrituristica. A conforto degli accertamenti in punto di fattocompiuti dal proprio consulente di parte [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, poi, didisporre CTU, insistendo nell’istanza non accolta nel primo grado, ondecompiere quegli accertamenti scientifici (trattandosi di inquinamento e diconseguenti danni) le cui valutazioni esorbitavano dai limiti del mezzo diprova testimoniale.La Corte di appello, ciò nonostante, ha ritenuto che il positivo riscontrodelle immissioni nei termini suddetti non fosse sufficiente a fondare latutela risarcitoria extracontrattuale invocata dall’appellante (da ricondurreal paradigma dell’art. 2043 c.c.) non avendo il danneggiato, gravato delrelativo onere, raggiunto la prova del nesso eziologico e del dannoNumero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026conseguenza subito, nello specifico declinato quale danno patrimonialeemergente (danni alla colture, calo della produzione aziendale agricola) eda lucro cessante (impossibilità di proseguire l’attività ricettiziaagrituristica). Il giudice dell’appello ha ritenuto del tutto esplorativa larichiesta di CTU, con motivazione apodittica e incomprensibile consideratigli esiti delle prove testimoniale, anche a prescindere dalla consulenza diparte al proposito.Quanto sopra conduce a ritenere che la Corte d’appello, oltre ad avereobliterato parte delle richieste risarcitorie, abbia erroneamenteinterpretato il proprio ruolo nella parte rilevante del giudizio risarcitorio,riguardante la valutazione delle conseguenze dannose riferibili all’illecitoaccertato attraverso il potere di “equità giudiziale correttiva odintegrativa” sopra descritto, che viene nei fatti rinnegato allorché la CTU,senza plausibile giustificazione, viene ritenuta inammissibile in quantoesplorativa. In particolare, nella motivazione emerge che i fatti sono stativalutati atomisticamente, e non nel loro insieme, all’interno di unragionamento che ha condotto erroneamente la Corte territoriale aritenere verosimile che gli effluvi provenienti dalle ecoballe abbianoraggiunto la massima intensità proprio nel 2005, per poi gradualmentedicembre 2004) di nuovi rifiuti nel sito, fino a terminare nel 2007,riferendosi a dati parziali sulle presenze di turisti nei periodi, e non allevarie componenti del danno emergente e lucro cessante addotti e ancheindicati nella consulenza di parte. Peraltro, la consulenza tecnica di parteprodotta dalla parte attrice, avendo valore di mera allegazione difensiva acontenuto tecnico o, al più, di elemento indiziario, è un dato che il giudicedi merito avrebbe in una simile fattispecie dovuto analizzare unitamenteagli altri acquisiti nel contesto di un'autonoma e completa istruttoria, purpotendo disattenderne l’esito (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del4/3/2025).Numero registro generale 742/2025Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 22192/2026Data pubblicazione 28/06/2026In sintesi, operando in tal modo, la Corte di merito ha confusol’illecito senza danno provato, che non dà luogo ad alcun risarcimento,con l’illecito con danno provato ma non quantificabile nel suo precisoammontare, ove è sempre possibile una valutazione tramite una CTUpercipiente che accerta direttamente fatti che richiedono competenzetecniche specialistiche e che il giudice non potrebbe verificareautonomamente, oppure con una liquidazione equitativa.4. Pertanto, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello diNapoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio P.Q.Maccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 22192/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris