CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ederico Garzia, rappresentata e difesa,giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] de' Francesin. 37 ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]).- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (con sede in Torino, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 156),rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede inMilano, Bastioni di [OSCURATO:PERSONA] 19, in persona della procuratrice dott.ssaLucia Donini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13.- controricorrente -Numero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 421/2022, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi TORINO il giorno 19/04/2022.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato innanzi alTribunale di Ivrea e ritualmente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, il 20 giugno 2020,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., espose: a) diessere creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in virtù di contratto di mutuofondiario del 15 aprile 2011; b) che, a garanzia degli obblighi derivanti dadetto contratto, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso ipoteca di primo grado su unimmobile di sua proprietà sito in [OSCURATO:PERSONA] (TO), alla via Leinì n. 151;c) che [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa inadempiente a quel contratto, sicché IntesaSanpaolo aveva agito esecutivamente mediante pignoramento immobiliare;d) che, tuttavia, il 30 agosto 2017, [OSCURATO:SOCIETA] era stata cancellata dal [OSCURATO:PERSONA]; e) che l’immobile predetto non era stato incluso nel bilanciofinale di liquidazione e, pertanto, malgrado l’avvenuta cancellazione, essorisultava ancora intestato alla [OSCURATO:SOCIETA].; f) che, in epoca immediatamenteantecedente alla cancellazione, l’unico socio di [OSCURATO:SOCIETA]. era la convenutaAltair [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, pertanto, era interesse dell’istante ottenere unasentenza di accertamento della titolarità dell'immobile, indispensabile perpoter procedere esecutivamente contro il proprietario mediantepignoramento immobiliare.Tanto premesso, chiese all’adito tribunale di accertare e dichiarare che ilcespite suddetto, oggetto di garanzia ipotecaria, era divenuto di proprietàdella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù dei principi affermati da Cass., SU, n.6070 del 2013.Si costituì quest’ultima, eccependo, pregiudizialmente, l'incompetenzadel Tribunale di Ivrea in favore della competenza funzionale e per materia delTribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ex d.lgs. n.Numero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026168 del 2003, oppure, in via subordinata, l'incompetenza territoriale delTribunale di Ivrea in favore di quello di Roma secondo i normali criteri degliartt. 18-19 cod. proc. civ. Nel merito, contestò l’avversa pretesa e negò lapropria legitimatio ad causam.Con ordinanza del 21/23 ottobre 2020, l’adito tribunale, accogliendo ladomanda della ricorrente, accertò e dichiarò che l’immobile suddetto era diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Il gravame promosso da quest’ultima contro tale decisione fu respintodall’adita Corte di appello di Torino con sentenza del 17 marzo/19 aprile 2022,n. 421, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Per quanto qui di interesse, quella corte disattese le censure innanzi adessa formulate così opinando: i) «In primo luogo, in varie parti dell’appelloAltair fa riferimento ad un “invocato trasferimento coattivo”: tale riferimentoè del tutto inconferente perché [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto unapronuncia di mero accertamento del diritto di proprietà, da parte di Altair,degli immobili già oggetto dell’ipoteca in virtù delle conseguenze determinatedalla cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA] dal Registro delle Imprese. Appuntoperché finalizzata all’accertamento del diritto di proprietà si tratta, quindi, diun’azione di tipo reale, relativa ad un tipico diritto autodeterminato. Com’ènoto, i c.d. diritti autodeterminati quali la proprietà e gli altri diritti reali digodimento vengono ad essere individuati in base alla sola indicazione del lorocontenuto - e cioè del bene che ne costituisce l’oggetto - con la conseguenzache la causa petendi delle relative azioni si identifica con i diritti stessi e noncon il loro titolo di acquisto (contratto, successione ereditaria, usucapione,etc.) la cui eventuale deduzione non ha alcuna funzione di specificazione delladomanda essendo invece necessario ai soli fini della prova (in tal senso, v. ades. Cass. 23.9.2019, n. 23565 e Cass. 6.10.2020, n. 22591). Ne consegueche se il titolo di acquisto è estraneo alla causa petendi della domanda diaccertamento di un diritto autodeterminato quale tipicamente la proprietà,tale titolo non è in grado di influire sulla relativa competenza appunto perchéesso attiene unicamente al profilo probatorio. Correttamente, quindi, ilNumero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026Tribunale ha ritenuto che i presupposti della domanda di [OSCURATO:PERSONA] nerappresentassero i meri presupposti di fatto e che la domanda della Bancaavesse ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà di Altair. I riferimenticontenuti a p. 6 dell’atto di appello al lavoratore, al locatore ovvero al “socioo altro soggetto che tale è in virtù del rapporto giuridico a cui partecipa” sono,invece, inconferenti perché richiamano situazioni in cui si verte in tema didiritti etero-determinati, il cui contenuto (a differenza da quanto accade intema di diritti auto-determinati) dipende dal titolo, che viene quindi adincidere sulla causa petendi delle relative azioni, con tutto quanto neconsegue anche in punto competenza per materia o territorio. Occorre,inoltre, comunque considerare che, a seguito della cancellazione della s.r.l.[OSCURATO:SOCIETA] dal Registro delle Imprese e della conseguente sua estinzione, nonera più configurabile alcun rapporto di tipo sociale e l’acquisto della proprietàdegli immobili de quibus, anche secondo la prospettazione, era dipeso non dauna ragione di tipo negoziale, ma da un fatto oggettivo che ha prodottoautomaticamente i suoi effetti»; ii) «Trattandosi di azione avente ad oggettoun diritto reale su beni immobili doveva […] trovare applicazione l’art. 21c.p.c. con la conseguente competenza territoriale del Tribunale di Ivrea, nelcui circondario si trovavano quelli oggetto di causa»; iii) il primo profilo delterzo motivo di appello era infondato perché «in conflitto con il principioaffermato dalle SS.UU. della S.C. da cui da cui non vi sono ragioni perdiscostarsi e che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, noncomporta neppure la violazione del principio dell’autonomia patrimonialeperfetta delle società di capitali, che viene evidentemente meno in caso diestinzione. Infatti, quando Altair era socia della [OSCURATO:SOCIETA], in applicazionedi tale principio la prima era titolare della relativa partecipazione sociale enon già proprietaria dell’immobile in questione, secondo il tipico schemasocietario. Lo schermo societario è, però, venuto meno con la cancellazionedella seconda dal Registro delle Imprese e l’acquisto degli immobili oggettodi causa si è verificato, da parte di Altair, in forza del fenomeno di cui si èdetto, le cui conseguenze economico-finanziarie sono del tutto irrilevanti aifini che ora interessano». Parimenti infondato era anche il secondo profilo delNumero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026medesimo motivo, «perché richiama princìpi concernenti la sorte delleobbligazioni passive della società cancellata dal Registro delle Imprese e nonquelli riguardanti i suoi beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione:relativamente ad essi, il fenomeno successorio evidenziato dalla S.C.prescinde del tutto dall’avere l’ex socio beneficiato della liquidazione appuntoperché non si tratta di obbligazioni della società di cui debba rispondere. Vasoltanto precisato che, nel caso di specie, da un lato, vi era l’obbligazionedella [OSCURATO:SOCIETA] conseguente alla stipulazione del mutuo rimasto in parteinadempiuto, ma, d’altro canto, [OSCURATO:PERSONA] fruisce della garanzia realeipotecaria che si trasferisce automaticamente con l’immobile da essa gravato,per cui relativamente ad essa (ed al debito coperto dalla garanzia reale) operail principio relativo alla sorte dei beni della società cancellata non compresinel bilancio finale di liquidazione e non quello riguardante la responsabilitàper le obbligazioni passive degli ex soci».3. Per la cassazione di questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Ex art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.: violazione dell'art. 3 del d.lgs. n.168/03; incompetenza del Tribunale di Ivrea in favore della competenzafunzionale e per materia del Tribunale di Roma, sezione specializzata inmateria di impresa». Si contestano le affermazioni della corte territoriale circala ribadita applicabilità, nella specie, dell’art. 21 cod. proc. civ. e si assumeche «La conclusione del giudice di secondo grado priva di efficacia le normesulla competenza per materia e, nel caso concreto, sulla competenza dellesezioni specializzate in materia di impresa, norme che si pongono su un pianodiverso, e precedente, rispetto a quelle della competenza per territorio»;II) «Ex art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.: violazione degli artt. 18-19 e 21c.p.c.; incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del [OSCURATO:PERSONA]». Si ascrive alla corte territoriale di avere considerato i presuppostiNumero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026della domanda di [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di meri presupposti di fatto,per cui l'oggetto della domanda di quest’ultima doveva essere individuatonell’accertamento del diritto di proprietà immobiliare di Altair conconseguente applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ. Si sostiene, invece, che«l'oggetto della controversia, ai fini della competenza, non è il diritto realequanto piuttosto la qualità di successore. Tuttavia, mentre per la fattispeciedell'erede è previsto un foro speciale (art. 22 cpc: […]), per la successionesui generis oggetto di controversia la competenza territoriale è regolata dallenorme sui fori generali ex artt. 18 – 19 c.p.c. La causa quindi dovrà essererinviata al Tribunale di Roma posto che la sede della convenuta è a Roma (edera a Roma al momento della cancellazione)»;III) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell'art. 2462 c.c. efalsa applicazione dell'art. 2495 c.c.». Si insiste sull'eccezione di violazionedell'art. 2462 cod. civ., secondo cui “Nella società a responsabilità limitataper le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”,sulla quale la conclusione del giudice di secondo grado si ritieneinsoddisfacente, altresì precisandosi che detta violazione è strettamentecollegata all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata fin dalprimo grado.2. I primi due motivi appena descritti, scrutinabili congiuntamente perchéchiaramente connessi, si rivelano complessivamente insuscettibili diaccoglimento.Invero, giova premettere che, nella specie, entrambi i giudici di meritohanno qualificato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite larappresentante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come avente ad oggetto l’accertamentodi un diritto di proprietà su beni immobili, ragione per la quale hanno ritenutoapplicabile, al fine della individuazione del giudice competente a conoscerla,l’art. 21 cod. proc. civ., contestualmente negando l’applicazione, invocata,invece dalla odierna ricorrente, sia dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, sia,in subordine, degli artt. 18-19 cod. proc. civ.Orbene, come già condivisibilmente chiarito da questa Corte (cfr.,amplius, Cass. n. 11103 del 2020), «la rilevazione ed interpretazione delNumero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026contenuto della domanda è attività riservata al Giudice di merito ed èinsindacabile se non nei ridotti limiti in cui: a) l'errore ridondi in un vizio dinullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del Giudice dalparadigma della norma processuale violata che deve essere dedotto comevizio di legittimità ex art. 360 col n. 4 c.p.c.; b) l'errore si traduca in un viziodel ragionamento logico decisorio, ma anche in tal caso, se la inesattarilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente allaindividuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere dedotto comevizio di nullità processuale ex art. 360 col n. 4 c.p.c.; c) ove poi l'errorecoinvolga la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo,ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo", allora in tal caso, la censura va proposta, rispettivamente, inrelazione al vizio di "error in judicando" ex art. 360 col n. 3 c.p.c., o al viziodi "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360 col n. 5 c.p.c., comemodificato dall'art. 54 del DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012)».I motivi in esame, lungi dal prospettare vizi di nullità processuale oviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (entrambidenunciabili ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) o, ancora, di omessarilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo(rientrante, invece, nel n. 5, del medesimo comma 1 della citata disposizionedel codice di rito), lamentano, sostanzialmente, un preteso errore (poiriverberatosi sulla individuazione della normativa concretamente applicabileper la individuazione del giudice competente a conoscere la controversia)concernente la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati da [OSCURATO:PERSONA].p.a., nel ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. introduttivo del giudizio. Inaltri termini, la questione dagli stessi posta attiene al significato da attribuirealle espressioni lessicali utilizzate nel contenuto testuale della domandaintroduttiva, venendo in rilievo, pertanto, sebbene esclusivamente perindividuare il giudice competente a conoscerla, l'interpretazione delladomanda che, però, è operazione riservata al giudice del merito, il cuirisultato è censurabile, in sede di legittimità, solo quando ne risulti alterato ilNumero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità chela parte intende perseguire (cfr. Cass. n. 2148 del 2004), e dunque risulti"travisato" il contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivo delgiudizio.Nulla di ciò, tuttavia, è accaduto nella specie.Infatti, come ancora ribadito, affatto correttamente, dalla corteterritoriale, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] era chiaramente volta ad ottenereil mero accertamento del diritto di proprietà, in capo ad [OSCURATO:PERSONA].r.l., del cespite descritto nel ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. dellaprima, e ciò al dichiarato scopo di poter procedere esecutivamente controquest’ultima mediante pignoramento immobiliare. Si trattava, dunque, diun’azione di tipo reale, relativa ad un tipico diritto autodeterminato, il cuirelativo titolo di acquisto, pertanto, doveva considerarsi rilevante ai fini nondella loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto (cfr. Cass. n.22591 del 2020). È noto, invero, che i diritti autodeterminati sono situazionigiuridiche soggettive individuate in giudizio basandosi solo sul contenuto esul bene oggetto della pretesa, prescindendo, come si è appena detto, daltitolo d'acquisto. La causa petendi è il diritto stesso, non la sua fonte, sicchédetto titolo nemmeno è assolutamente in grado di influire sulla individuazionedel giudice competente a conoscere la corrispondente controversia.Del resto, costituisce orientamento ampiamente consolidato della quicondivisa giurisprudenza di legittimità che la proprietà e gli altri diritti reali digodimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti cd.autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del lorocontenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventualededuzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda odell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (cfr., ex aliis, Cass. n.5307 del 2025; Cass. nn. 23565 e 21641 del 2019; Cass. n. 40 del 2015).Da tanto deriva, allora, la piena correttezza della conclusione della cortedistrettuale circa l’inapplicabilità, nella specie, dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del2003 e, conseguentemente, della competenza, ancora oggi invocata dallaricorrente, della sezione specializzata in materia di impresa (in particolare,Numero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026quella del Tribunale di Roma), atteso che, come puntualizzato, inmotivazione, da Cass. n. 32087 del 2025, «la competenza delle sezionispecializzate in materia di impresa, così come in generale quella del giudiceadito, deve essere verificata in base al criterio del petitum sostanzialeidentificabile in relazione alla prospettazione della domanda contenuta nellacausa petendi posta a fondamento della stessa (Cass. n. 2331/2023, Cass.n. 21363/2020, Cass. n. 68821/2018)», profilo, quest’ultimo (cioè quellodella causa petendi), del tutto irrilevante, come si è già spiegato, in relazionealle fattispecie di diritti autodeterminati.2.1. Resta solo a aggiungere che il richiamo alle pronunce rese da Cass.,SU, n. 5089 del 2025 e da Cass. n. 4667 del 2026, effettuato dalla ricorrentenella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. datata 10 aprile 2026, sirivela affatto inconferente nell’odierna controversia (in cui, come si è giàampiamente spiegato, la causa petendi dell’azione esperita risulta del tuttoirrilevante), stante la diversa tipologia delle concrete fattispecie (che hannoimposto di valorizzare anche le causae petendi delle rispettive iniziativegiudiziarie) in quelle sedi affrontate.3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.Invero, è rimasto incontroverso, oltre che provato per tabulas, che laodierna ricorrente era l’unica socia della [OSCURATO:SOCIETA]., al momento della suacancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta il 30 agosto 2017.Secondo l’insegnamento inaugurato da Cass., SU, n. 6070 del 2013 (insenso conforme si veda anche la più recente Cass. n. 11411 del 2024), dopola riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualoraall'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente allacancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno diogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina unfenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della societànon si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditoresociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quantoriscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili perNumero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazionedella società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità ocomunione indivisa, con esclusione delle mere pretese.In questa sede non occorre riesaminare le ragioni che hanno indottoquesta Corte a ravvisare nella vicenda conseguente alla cancellazione dellasocietà un fenomeno successorio, trattandosi di una qualificazione che, oltread aver costituito oggetto di approfondita disamina nelle citate pronunce delleSezioni Unite, è stata costantemente ribadita in epoca successiva, al puntoda rappresentare, come correttamente rilevato in dottrina, un dato ormaiacquisito nella giurisprudenza di legittimità (di tanto dà specificamente atto,in motivazione, anche Cass., SU, n. 19750 del 2025). Tale qualificazione,d’altronde, ha trovato conferma in due recenti pronunce delle medesimeSezioni Unite, le quali hanno espressamente ribadito l'efficacia estintiva dellacancellazione dal Registro delle Imprese e la trasmissione ai soci dei rapportiobbligatori già facenti capo alla società, affermando, tuttavia, per un versoche, ove prima della cancellazione la stessa abbia conferito ad un avvocatoprocura speciale per la proposizione di un ricorso per cassazione, la perditadella capacità processuale conseguente all'estinzione non comporta lainammissibilità dell'impugnazione notificata alla controparte in epocasuccessiva, trovando applicazione il principio di ultrattività del mandato (cfr.Cass., SU, n. 29812 del 2024), e, per altro verso, che, ai fini dellaconfigurabilità della responsabilità dei soci per un debito tributario dellasocietà estinta, l'avvenuta riscossione di somme da parte degli stessi in baseal bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell'azione attinentenon già alla legittimazione dei soci, ma all'interesse ad agire del fisco, chel'Amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con apposito avviso diaccertamento emesso nei confronti dei soci, ai sensi dell'art. 36, commaquinto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 60 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, e del quale ha l'onere di fornire la prova in giudizio(cfr. Cass., SU, n. 3625 del 2025, la quale ha precisato altresì che l’interessead agire del creditore non è escluso dalla mancata riscossione di somme inNumero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altreevenienze).La cancellazione dal Registro delle Imprese, dunque, comporta che i dirittinon oggetto di liquidazione nell’ambito del bilancio conclusivo della vitasociale si trasferiscono in capo ai soci, determinando un fenomenosuccessorio, che, come ritenuto pure da autorevole dottrina, è del tuttoanalogo alla successione mortis causa delle persone fisiche.Nell’odierna vicenda, quindi, la proprietà dell’immobile già in capo allaAnfosso s.r.l. si è trasferita, al momento della cancellazione di quest’ultimadal Registro delle Imprese, in capo alla unica sua socia, vale a dire la societàodierna ricorrente.A tanto deve solo aggiungersi che, come opportunamente, oltre cheaffatto condivisibilmente, puntualizzato dalla corte distrettuale, «nel caso dispecie, da un lato, vi era l’obbligazione della [OSCURATO:SOCIETA] conseguente allastipulazione del mutuo rimasto in parte inadempiuto, ma, d’altro canto,[OSCURATO:PERSONA] fruisce della garanzia reale ipotecaria che si trasferisceautomaticamente con l’immobile da essa gravato, per cui relativamente adessa (ed al debito coperto dalla garanzia reale) opera il principio relativo allasorte dei beni della società cancellata non compresi nel bilancio finale diliquidazione e non quello riguardante la responsabilità per le obbligazionipassive degli ex soci». Ne consegue, allora, che, nella odierna vicenda,nemmeno assume rilievo la regola per cui il socio risponde nei limiti di quantoriscosso in base al bilancio di liquidazione, in quanto non si è al cospetto diobbligazioni di cui la società cancellata doveva rispondere, bensì del cd. iussequelae, vale a dire del diritto di seguito costituente la caratteristicafondamentale dell'ipoteca che consente al creditore ipotecario di espropriareil bene, anche se trasferito a terzi. L'ipoteca, cioè, "segue" il bene (immobileo mobile registrato) ovunque si trovi, rendendo il vincolo opponibile achiunque divenga proprietario del bene successivamente all'iscrizione.3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deveessere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto – in assenzaNumero registro generale 17082/2022Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 15620/2026Data pubblicazione 21/05/2026di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U.,n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisatoda Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronunciaadottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi parte controricorrente, liquidate in complessivi € 6.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Falabella